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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 25/10/2025, n. 1516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1516 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3130/2017
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa – Sezione Civile – nella persona del Dott. Massimo Pulvirenti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3130/2017 R.G. del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, avente ad oggetto: vendita di cose mobili-appello
PROMOSSA DA
, P.iva , in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t con sede legale in Comiso SS 115 n.245, elettivamente domiciliata, ai fini del presente procedimento, presso lo studio dell'Avv. Nunzio Peligra, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
Cod. Fisc. ; Controparte_1 C.F._1
APPELLATA- CONTUMACE
In data 15.10.2025, la causa, precisate le conclusioni, è stata rimessa per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, sulle note autorizzate delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 04.07.2017 la Parte_2 proponeva appello avverso la sentenza n. 16/2017 emessa dal Giudice di Pace di Comiso, depositata, pubblicata e mai notificata, relativa al procedimento n. 75/2011 a mezzo della quale veniva rigettata la domanda spiegata dall'odierna appellante volta ad ottenere il risarcimento del danno di € 3.000,00.
Brevemente, in primo grado la citava in giudizio Parte_3 Controparte_1 sostenendo che nel mese di Aprile 2009 l'odierna appellata si era recata presso la concessionaria al fine di acquistare l'Autovettura Dacia Sandero 1.4, con accessori ed optional per il prezzo di €
9.130,00. Al contempo, l'acquirente rappresentava alla venditrice di poter beneficiare CP_1 delle agevolazioni previste dal D.L 10.02.2009 in tema di rottamazione perché risultava proprietaria di una Fiat Uno tg CT884597, di cui esibiva il libretto di circolazione e da cui si evinceva l'effettivo trasferimento di proprietà a suo favore da parte del di lei defunto marito Parte_4
Pertanto, sussistendone le condizioni, la venditrice applicava la scontistica così come
[...] prevista dalla legge ammontante ad € 3.000,00, invitandola nel frattempo a consegnare anche il certificato di proprietà del veicolo da rottamare, di cui parte acquirente era in quel momento sprovvista. Sennonché, nonostante numerosi solleciti anche in sede di consegna del nuovo veicolo, riferiva alla di aver smarrito il certificato di Controparte_1 Parte_3 proprietà, per cui si era reso necessario procedere con la denuncia ai Carabinieri. Deduceva parte attrice in primo grado che, nel momento in cui si era reso necessario cancellare il veicolo ceduto ai fini della rottamazione, risultava presso il PRA che la Fiat Uno tg CT884597 fosse di proprietà di
Per tale motivo, affermava che il contratto di compravendita era viziato ai sensi Parte_4 dell'art. 1440 c.c. a causa degli artifizi e raggiri impiegati dall'acquirente al fine di accedere ai benefici di legge.
Costituitasi regolarmente in giudizio sosteneva che lei aveva esibito il libretto di Controparte_1 circolazione intestato a unitamente al contratto di assicurazione ad ella intestata Parte_4
e che il venditore l'aveva rassicurata dicendo che nonostante il libretto fosse intestato al di lei marito, ciò che contava era l'assicurazione a nome di Infine, deduceva che Controparte_1 aveva consegnato il certificato di proprietà in data 16.09.2024, giorno successivo alla stipulazione del contratto e che a febbraio 2010, circa un anno dopo la conclusione dell'accordo, (figlio) Pt_3 si recava a Mazzarrone per richiedere all'odierna appellata il foglio complementare del vecchio veicolo, di cui lei era sprovvista per averlo consegnato alla concessionaria. Affermava, inoltre, che si era recato a Mazzarone offrendosi di accompagnare la alla stazione dei Pt_3 CP_1
Carabinieri per presentare la denuncia di smarrimento.
All'esito del giudizio, il Giudice di Pace rigettava la domanda avanzata dalla Parte_3 sull'assunto che non era stata fornita da parte attrice la prova della circostanza che
[...] avrebbe impedito di applicare alla vendita conclusa con la le agevolazioni finanziarie di CP_1 cui al D.L. 10.02.2009, mancato ottenimento del finanziamento che era poi da ritenersi l'evento da cui scaturiva il danno preteso in giudizio, condannando l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta.
L'appellante eccepiva l'erroneità della gravata sentenza per i seguenti motivi:
A) Erroneità della sentenza. I. Nella parte in cui il Giudice di prime cure non aveva tenuto conto del fatto che la circostanza su cui si fondava la richiesta di risarcimento, conseguiva, senza necessità di un ulteriore accertamento istruttorio, dallo stesso disposto letterale della previsione normativa in discussione, per cui non era possibile fornire ulteriore prova.
Sosteneva che la richiamata disposizione normativa prevedeva testualmente, quale requisito indispensabile per il riconoscimento del c.d. contributo di rottamazione, il fatto che il veicolo da rottamare fosse intestato all'acquirente del veicolo nuovo, perché contrariamente la vendita non poteva essere ammessa a finanziamento. II. Nella parte in cui il Giudice di prime cure ha trascurato del tutto le prove acquisite nel corso della compiuta istruttoria processuale, da cui era possibile evincere che la convenuta si era recata presso la CP_1 concessionaria per l'acquisto del veicolo Dacia Sandero, previa rottamazione del veicolo
Fiat Uno tg CT884597. III. Nella parte in cui il Giudice di prime cure non aveva tenuto conto del fatto che il consenso della venditrice alla conclusione del contratto di vendita era stato viziato ai sensi dell'art.1440 c.c. perché ove fosse stata resa edotta dall'acquirente del fatto che il veicolo era intestato a terzi, avrebbe praticato condizioni contrattuali diverse.
B) Iniquità della condanna della società creditrice al pagamento delle spese legali perché liquidate in misura sproporzionata ed eccessiva rispetto al valore del giudizio ed ai criteri di legge.
Alla luce dei superiori motivi, l'appellante chiedeva di ammettere nel rito ed accogliere nel merito l'appello e per l'effetto ed in riforma dell'impugnata sentenza nei capi oggetto di impugnativa, condannare la convenuta al ristoro dei danni nella misura di € 3.000,00 o in quell'altra maggiore o minore somma che risulterà di giustizia anche all'esito della espletanda istruttoria, con gli interessi e rivalutazione monetaria. Con il favore delle spese del doppio grado di giudizio.
SS rimaneva contumace. CP_1
Indi, dopo diversi rinvii, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni per come precisate in atti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., (siccome modificato dall'art. 7, comma 3, del d.lgs. n.
164/2024), in esito all'udienza del 15.10.2025.
Considerato.
L'appello proposto non può essere accolto e va, pertanto, rigettato con conseguente conferma della sentenza di primo grado, sebbene con motivazione differenze rispetto a quella posta a fondamento della propria decisione dal primo decidente.
La agisce in giudizio per far valere che il contratto di acquisto Parte_3 concluso nell'aprile 2009 con l'odierna appellata dell'autovettura , con accessori Controparte_2 ed optional per il prezzo di € 9.130,00, che avrebbe previsto l'applicazione della apposita scontistica di cui alle agevolazioni previste dal D.L 10.02.2009 in tema di rottamazione, perché quest'ultima si era dichiarata proprietaria di una Fiat Uno tg CT884597 da rottamare, era da accertarsi come viziato ai sensi dell'art. 1440 c.c. a causa degli artifizi e raggiri impiegati dall'acquirente al fine di accedere ai benefici di legge, stante che contrariamente a quanto sembrava emergere anche dalla documentazione prodotta al momento della stipula del contratto e dalle dichiarazioni rese, lo stesso in reaktà risultava di proprietà del defunto marito, . Parte_4
L'azione per come avanzata e correttamente qualificata va appunto inquadrata e decisa facendo applicazione delle disposizioni normative in tema di dolo.
Il dolo incidente non è determinante ai fini del consenso ma incide sul contenuto del contratto, e non avendo in tale ipotesi il raggiro ad oggetto circostanze non essenziali, non determina la vittima a concludere il contratto, ma la induce ad accettare condizioni meno favorevoli di quelle che avrebbe altrimenti conseguito.
Tuttavia, è del tutto pacifico che in ogni caso gli elementi costitutivi della fattispecie del dolo incidente sono per il resto gli stessi che caratterizzano il dolo determinante, così riassunti: realizzazione di un raggiro;
alterazione della volontà negoziale della vittima a causa del raggiro;
idoneità del raggiro.
Pertanto si dice debbano ricorrere gli elementi della fattispecie del dolo in senso oggettivo, e, quindi, sia il raggiro, ossia una condotta commissiva o omissiva intenzionalmente diretta ad alterare l'altrui volontà negoziale, sia l'effettiva alterazione della volontà contrattuale della vittima in conseguenza del raggiro, ma altresì l'idoneità del raggiro a determinare tale alterazione.
Inoltre, si ritiene che la sussistenza di un raggiro richieda, oltre ad una condotta materiale idonea ad ingannare, anche l'intenzionalità dell'agire (c.d. animus decipendi), ossia la conoscenza della falsità delle rappresentazioni che si producono nella vittima e, nl contempo, il proposito di determinarne la volontà con tali artifici.
Nella specie, a fronte degli elementi acquisiti in giudizio, può darsi per accertato che effettivamente le circostanze in ordine alla conclusione del contratto si siano svolte nei termini allegati dall'originaria parte attrice ed odierna appellante, e cioè che la si sia recata presso la CP_1 concessionaria per l'acquisto di un veicolo nuovo (Dacia Sandero), previa rottamazione del veicolo
Fiat Uno tg CT88459, per usufruire delle agevolazioni di legge, ma priva del certificato di proprietà, non spiegandosi altrimenti perché tra i documenti consegnati al venditore, lo stesso non risulti;
che, ancora, la abbia invece portato con sé e consegnato sia il libretto di CP_1 circolazione, dal quale in realtà, risulterebbe il passaggio di proprietà della Fiat Uno in suo favore da parte del marito (peraltro già deceduto), e il certificato di assicurazione intestato a suo nome.
Ora, per quanto sopra detto, non è tuttavia sufficiente riscontrare l'alterazione della volontà contrattuale, ma altresì l'idoneità del raggiro a determinare tale alterazione. In altri termini, per integrare la fattispecie del dolo, non è sufficiente l'inganno in concreto della vittima, ma è inoltre necessario che il raggiro fosse tale da sorprendere una persona di normale intelligenza e buon senso.
Tornando allora alla fattispecie che ci occupa, se -per come sostenuto dall'appellante, “requisito indispensabile per il riconoscimento del c.d. contributo di rottamazione, è il fatto che il veicolo da rottamare fosse intestato all'acquirente del veicolo nuovo, perché contrariamente la vendita non poteva essere ammessa a finanziamento”, e se -a quanto consta- sempre ai fini del contributo di legge, la proprietà del mezzo va dimostrata a mezzo del solo certificato di proprietà, ridonda a sua negligenza l'avere concluso il contratto con le previste agevolazioni senza averlo prima acquisito,
o altrimenti accertato che ne risultasse la proprietà in capo alla CP_1
Invero, la sola affermazione di parte acquirente di essere proprietaria del mezzo, producendo il libretto di circolazione dal quale ne risultava proprietaria, e del certificato di assicurazione intestato alla stessa, anche se fosse stato accompagnato dall'assicurazione di portare il certificato di proprietà il giorno successivo, nascondendo che il veicolo in realtà risultava (ancora -deve dirsi- stante il decesso) intestato al di lei coniuge non può ritenersi essere stata idonea a Parte_4 determinare l'alterazione della volontà contrattuale del venditore, poiché usando l'ordinaria diligenza, vieppiù considerando che si tratti di venditore professionale, soggetto che proprio in tal veste avrebbe dovuto espletare la procedura per l'ottenimento della agevolazione finanziaria, non avrebbe dovuto concludere il contratto, proprio alle condizioni che gli recano danno, senza avere acquisito la dimostrazione documentale, della proprietà del veicolo da rottamare in capo all'acquirente (anche a mezzo di una visura).
Non può inoltre tacersi che, per come visto, la sussistenza di un raggiro richiede, oltre ad una condotta materiale idonea ad ingannare, anche l'intenzionalità dell'agire (c.d. animus decipendi), ossia la conoscenza della falsità delle rappresentazioni che si producono nella vittima e, nel contempo, il proposito di determinarne la volontà con tali artifici.
Ebbene nella specie, non può di certo non osservarsi che il terzo al quale il veicolo risultava intestato altri non era che il coniuge della stessa e come lo stesso fosse deceduto al CP_1 momento del contratto, di tal che parlarsi di proprietà di quest'ultimo non appare corretto, proprietari dovrebbero dirsi se del caso gli eredi e in difetto di altre disposizioni, la stessa CP_1
Inoltre, correttamente non è stata affrontata dalla difesa dell'appellante, ma è altresì da rilevare che non si ha nulla in giudizio per assumere che il libretto di circolazione, dal quale, si badi, sin dal
2002, la risultava averne acquistato la proprietà, mentre la vendita è di aprile 2009, fosse CP_1 stato alterato.
Pertanto, anche sotto quest'ultimo profilo l'azione avanzata dalla società appellante non può essere accolta.
In secondo luogo, va rigettato anche il motivo di appello circa le spese di giudizio del primo grado, contenute nel valore medio.
Nulla quanto alle spese del presente grado non essendosi parte appellata costituta.
P.Q.M.
Il Giudice Dott. Massimo Pulvirenti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
3130/2017 R.G., così statuisce: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado n. 16/2017 emessa dal Giudice di Pace di Comiso nell'ambito del procedimento n. 75/2011 R.G. depositata e resa pubblica in data
24.05.2017;
Dichiara che sussistono le condizioni per la riscossione del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Ragusa in data 24.10.2025
Il Giudice
Dott. Massimo Pulvirenti
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa – Sezione Civile – nella persona del Dott. Massimo Pulvirenti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3130/2017 R.G. del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, avente ad oggetto: vendita di cose mobili-appello
PROMOSSA DA
, P.iva , in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t con sede legale in Comiso SS 115 n.245, elettivamente domiciliata, ai fini del presente procedimento, presso lo studio dell'Avv. Nunzio Peligra, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
Cod. Fisc. ; Controparte_1 C.F._1
APPELLATA- CONTUMACE
In data 15.10.2025, la causa, precisate le conclusioni, è stata rimessa per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, sulle note autorizzate delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 04.07.2017 la Parte_2 proponeva appello avverso la sentenza n. 16/2017 emessa dal Giudice di Pace di Comiso, depositata, pubblicata e mai notificata, relativa al procedimento n. 75/2011 a mezzo della quale veniva rigettata la domanda spiegata dall'odierna appellante volta ad ottenere il risarcimento del danno di € 3.000,00.
Brevemente, in primo grado la citava in giudizio Parte_3 Controparte_1 sostenendo che nel mese di Aprile 2009 l'odierna appellata si era recata presso la concessionaria al fine di acquistare l'Autovettura Dacia Sandero 1.4, con accessori ed optional per il prezzo di €
9.130,00. Al contempo, l'acquirente rappresentava alla venditrice di poter beneficiare CP_1 delle agevolazioni previste dal D.L 10.02.2009 in tema di rottamazione perché risultava proprietaria di una Fiat Uno tg CT884597, di cui esibiva il libretto di circolazione e da cui si evinceva l'effettivo trasferimento di proprietà a suo favore da parte del di lei defunto marito Parte_4
Pertanto, sussistendone le condizioni, la venditrice applicava la scontistica così come
[...] prevista dalla legge ammontante ad € 3.000,00, invitandola nel frattempo a consegnare anche il certificato di proprietà del veicolo da rottamare, di cui parte acquirente era in quel momento sprovvista. Sennonché, nonostante numerosi solleciti anche in sede di consegna del nuovo veicolo, riferiva alla di aver smarrito il certificato di Controparte_1 Parte_3 proprietà, per cui si era reso necessario procedere con la denuncia ai Carabinieri. Deduceva parte attrice in primo grado che, nel momento in cui si era reso necessario cancellare il veicolo ceduto ai fini della rottamazione, risultava presso il PRA che la Fiat Uno tg CT884597 fosse di proprietà di
Per tale motivo, affermava che il contratto di compravendita era viziato ai sensi Parte_4 dell'art. 1440 c.c. a causa degli artifizi e raggiri impiegati dall'acquirente al fine di accedere ai benefici di legge.
Costituitasi regolarmente in giudizio sosteneva che lei aveva esibito il libretto di Controparte_1 circolazione intestato a unitamente al contratto di assicurazione ad ella intestata Parte_4
e che il venditore l'aveva rassicurata dicendo che nonostante il libretto fosse intestato al di lei marito, ciò che contava era l'assicurazione a nome di Infine, deduceva che Controparte_1 aveva consegnato il certificato di proprietà in data 16.09.2024, giorno successivo alla stipulazione del contratto e che a febbraio 2010, circa un anno dopo la conclusione dell'accordo, (figlio) Pt_3 si recava a Mazzarrone per richiedere all'odierna appellata il foglio complementare del vecchio veicolo, di cui lei era sprovvista per averlo consegnato alla concessionaria. Affermava, inoltre, che si era recato a Mazzarone offrendosi di accompagnare la alla stazione dei Pt_3 CP_1
Carabinieri per presentare la denuncia di smarrimento.
All'esito del giudizio, il Giudice di Pace rigettava la domanda avanzata dalla Parte_3 sull'assunto che non era stata fornita da parte attrice la prova della circostanza che
[...] avrebbe impedito di applicare alla vendita conclusa con la le agevolazioni finanziarie di CP_1 cui al D.L. 10.02.2009, mancato ottenimento del finanziamento che era poi da ritenersi l'evento da cui scaturiva il danno preteso in giudizio, condannando l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta.
L'appellante eccepiva l'erroneità della gravata sentenza per i seguenti motivi:
A) Erroneità della sentenza. I. Nella parte in cui il Giudice di prime cure non aveva tenuto conto del fatto che la circostanza su cui si fondava la richiesta di risarcimento, conseguiva, senza necessità di un ulteriore accertamento istruttorio, dallo stesso disposto letterale della previsione normativa in discussione, per cui non era possibile fornire ulteriore prova.
Sosteneva che la richiamata disposizione normativa prevedeva testualmente, quale requisito indispensabile per il riconoscimento del c.d. contributo di rottamazione, il fatto che il veicolo da rottamare fosse intestato all'acquirente del veicolo nuovo, perché contrariamente la vendita non poteva essere ammessa a finanziamento. II. Nella parte in cui il Giudice di prime cure ha trascurato del tutto le prove acquisite nel corso della compiuta istruttoria processuale, da cui era possibile evincere che la convenuta si era recata presso la CP_1 concessionaria per l'acquisto del veicolo Dacia Sandero, previa rottamazione del veicolo
Fiat Uno tg CT884597. III. Nella parte in cui il Giudice di prime cure non aveva tenuto conto del fatto che il consenso della venditrice alla conclusione del contratto di vendita era stato viziato ai sensi dell'art.1440 c.c. perché ove fosse stata resa edotta dall'acquirente del fatto che il veicolo era intestato a terzi, avrebbe praticato condizioni contrattuali diverse.
B) Iniquità della condanna della società creditrice al pagamento delle spese legali perché liquidate in misura sproporzionata ed eccessiva rispetto al valore del giudizio ed ai criteri di legge.
Alla luce dei superiori motivi, l'appellante chiedeva di ammettere nel rito ed accogliere nel merito l'appello e per l'effetto ed in riforma dell'impugnata sentenza nei capi oggetto di impugnativa, condannare la convenuta al ristoro dei danni nella misura di € 3.000,00 o in quell'altra maggiore o minore somma che risulterà di giustizia anche all'esito della espletanda istruttoria, con gli interessi e rivalutazione monetaria. Con il favore delle spese del doppio grado di giudizio.
SS rimaneva contumace. CP_1
Indi, dopo diversi rinvii, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni per come precisate in atti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., (siccome modificato dall'art. 7, comma 3, del d.lgs. n.
164/2024), in esito all'udienza del 15.10.2025.
Considerato.
L'appello proposto non può essere accolto e va, pertanto, rigettato con conseguente conferma della sentenza di primo grado, sebbene con motivazione differenze rispetto a quella posta a fondamento della propria decisione dal primo decidente.
La agisce in giudizio per far valere che il contratto di acquisto Parte_3 concluso nell'aprile 2009 con l'odierna appellata dell'autovettura , con accessori Controparte_2 ed optional per il prezzo di € 9.130,00, che avrebbe previsto l'applicazione della apposita scontistica di cui alle agevolazioni previste dal D.L 10.02.2009 in tema di rottamazione, perché quest'ultima si era dichiarata proprietaria di una Fiat Uno tg CT884597 da rottamare, era da accertarsi come viziato ai sensi dell'art. 1440 c.c. a causa degli artifizi e raggiri impiegati dall'acquirente al fine di accedere ai benefici di legge, stante che contrariamente a quanto sembrava emergere anche dalla documentazione prodotta al momento della stipula del contratto e dalle dichiarazioni rese, lo stesso in reaktà risultava di proprietà del defunto marito, . Parte_4
L'azione per come avanzata e correttamente qualificata va appunto inquadrata e decisa facendo applicazione delle disposizioni normative in tema di dolo.
Il dolo incidente non è determinante ai fini del consenso ma incide sul contenuto del contratto, e non avendo in tale ipotesi il raggiro ad oggetto circostanze non essenziali, non determina la vittima a concludere il contratto, ma la induce ad accettare condizioni meno favorevoli di quelle che avrebbe altrimenti conseguito.
Tuttavia, è del tutto pacifico che in ogni caso gli elementi costitutivi della fattispecie del dolo incidente sono per il resto gli stessi che caratterizzano il dolo determinante, così riassunti: realizzazione di un raggiro;
alterazione della volontà negoziale della vittima a causa del raggiro;
idoneità del raggiro.
Pertanto si dice debbano ricorrere gli elementi della fattispecie del dolo in senso oggettivo, e, quindi, sia il raggiro, ossia una condotta commissiva o omissiva intenzionalmente diretta ad alterare l'altrui volontà negoziale, sia l'effettiva alterazione della volontà contrattuale della vittima in conseguenza del raggiro, ma altresì l'idoneità del raggiro a determinare tale alterazione.
Inoltre, si ritiene che la sussistenza di un raggiro richieda, oltre ad una condotta materiale idonea ad ingannare, anche l'intenzionalità dell'agire (c.d. animus decipendi), ossia la conoscenza della falsità delle rappresentazioni che si producono nella vittima e, nl contempo, il proposito di determinarne la volontà con tali artifici.
Nella specie, a fronte degli elementi acquisiti in giudizio, può darsi per accertato che effettivamente le circostanze in ordine alla conclusione del contratto si siano svolte nei termini allegati dall'originaria parte attrice ed odierna appellante, e cioè che la si sia recata presso la CP_1 concessionaria per l'acquisto di un veicolo nuovo (Dacia Sandero), previa rottamazione del veicolo
Fiat Uno tg CT88459, per usufruire delle agevolazioni di legge, ma priva del certificato di proprietà, non spiegandosi altrimenti perché tra i documenti consegnati al venditore, lo stesso non risulti;
che, ancora, la abbia invece portato con sé e consegnato sia il libretto di CP_1 circolazione, dal quale in realtà, risulterebbe il passaggio di proprietà della Fiat Uno in suo favore da parte del marito (peraltro già deceduto), e il certificato di assicurazione intestato a suo nome.
Ora, per quanto sopra detto, non è tuttavia sufficiente riscontrare l'alterazione della volontà contrattuale, ma altresì l'idoneità del raggiro a determinare tale alterazione. In altri termini, per integrare la fattispecie del dolo, non è sufficiente l'inganno in concreto della vittima, ma è inoltre necessario che il raggiro fosse tale da sorprendere una persona di normale intelligenza e buon senso.
Tornando allora alla fattispecie che ci occupa, se -per come sostenuto dall'appellante, “requisito indispensabile per il riconoscimento del c.d. contributo di rottamazione, è il fatto che il veicolo da rottamare fosse intestato all'acquirente del veicolo nuovo, perché contrariamente la vendita non poteva essere ammessa a finanziamento”, e se -a quanto consta- sempre ai fini del contributo di legge, la proprietà del mezzo va dimostrata a mezzo del solo certificato di proprietà, ridonda a sua negligenza l'avere concluso il contratto con le previste agevolazioni senza averlo prima acquisito,
o altrimenti accertato che ne risultasse la proprietà in capo alla CP_1
Invero, la sola affermazione di parte acquirente di essere proprietaria del mezzo, producendo il libretto di circolazione dal quale ne risultava proprietaria, e del certificato di assicurazione intestato alla stessa, anche se fosse stato accompagnato dall'assicurazione di portare il certificato di proprietà il giorno successivo, nascondendo che il veicolo in realtà risultava (ancora -deve dirsi- stante il decesso) intestato al di lei coniuge non può ritenersi essere stata idonea a Parte_4 determinare l'alterazione della volontà contrattuale del venditore, poiché usando l'ordinaria diligenza, vieppiù considerando che si tratti di venditore professionale, soggetto che proprio in tal veste avrebbe dovuto espletare la procedura per l'ottenimento della agevolazione finanziaria, non avrebbe dovuto concludere il contratto, proprio alle condizioni che gli recano danno, senza avere acquisito la dimostrazione documentale, della proprietà del veicolo da rottamare in capo all'acquirente (anche a mezzo di una visura).
Non può inoltre tacersi che, per come visto, la sussistenza di un raggiro richiede, oltre ad una condotta materiale idonea ad ingannare, anche l'intenzionalità dell'agire (c.d. animus decipendi), ossia la conoscenza della falsità delle rappresentazioni che si producono nella vittima e, nel contempo, il proposito di determinarne la volontà con tali artifici.
Ebbene nella specie, non può di certo non osservarsi che il terzo al quale il veicolo risultava intestato altri non era che il coniuge della stessa e come lo stesso fosse deceduto al CP_1 momento del contratto, di tal che parlarsi di proprietà di quest'ultimo non appare corretto, proprietari dovrebbero dirsi se del caso gli eredi e in difetto di altre disposizioni, la stessa CP_1
Inoltre, correttamente non è stata affrontata dalla difesa dell'appellante, ma è altresì da rilevare che non si ha nulla in giudizio per assumere che il libretto di circolazione, dal quale, si badi, sin dal
2002, la risultava averne acquistato la proprietà, mentre la vendita è di aprile 2009, fosse CP_1 stato alterato.
Pertanto, anche sotto quest'ultimo profilo l'azione avanzata dalla società appellante non può essere accolta.
In secondo luogo, va rigettato anche il motivo di appello circa le spese di giudizio del primo grado, contenute nel valore medio.
Nulla quanto alle spese del presente grado non essendosi parte appellata costituta.
P.Q.M.
Il Giudice Dott. Massimo Pulvirenti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
3130/2017 R.G., così statuisce: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado n. 16/2017 emessa dal Giudice di Pace di Comiso nell'ambito del procedimento n. 75/2011 R.G. depositata e resa pubblica in data
24.05.2017;
Dichiara che sussistono le condizioni per la riscossione del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Ragusa in data 24.10.2025
Il Giudice
Dott. Massimo Pulvirenti