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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/05/2025, n. 2080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2080 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 505/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 505/2022
Oggi all'udienza del 12 maggio 2025 tenuta dal giudice onorario dott. Giuseppina Notonica;
visto il proprio provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127, comma 3, C.P.C., cosi come introdotto dall'art. 3, comma 10, D.lgs. 10 ottobre 2022 nr. 149;
lette le note scritte depositate da entrambi i procuratori delle parti;
Il G.O.T.
Provvede ex art. 127ter cpc come di seguito alla decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
La dottoressa Giuseppina Notonica, Giudice Onorario della III Sezione civile del
Tribunale di Palermo, in composizione Monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile N. 15729 del Registro Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 tra pagina 1 di 9 nata a [...] il [...] (c.f. ) dom.ta elett.te in Parte_1 C.F._1
Palermo, Via N. Turrisi n.38/B, presso lo studio dell'Avv. Francesco Paolo Bondì (C.F.
– P.I. e Laura Bondì C.F._2 P.IVA_1 Email_1
(c.f. – P.I. che la rappresentano e C.F._3 P.IVA_2 Email_2 difendono per mandato in calce all'originale dell'atto di citazione Attrice
Contro
P.IVA: ), in persona del procuratore e legale rappresentante Dr. CP_1 P.IVA_3
, con sede legale in Milano Piazza Tre Torri n. 3, rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv. Mario Calamia (C.F. fax 0916821642- pec CodiceFiscale_4
per mandato reso in foglio separato e così elettivamente Email_3 domiciliata presso il suo studio in Palermo Via Domenico Di Marco n. 15,
- convenuta – E contro
dom.to in Catania via Grasso Finocchiaro n.73 Controparte_3
Convenuto-contumace
Oggetto: risarcimento sinistro stradale
PQM
Il Tribunale di Palermo, - Terza Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del G.O.T. dott.ssa Giuseppina Notonica, decidendo sulla domanda proposta da Parte_1 con atto di citazione, ogni contraria istanza , eccezione e deduzioni, definitivamente pronunziando , così provvede :
- Condanna parte convenuta , e , in solido, al Controparte_3 CP_1 pagamento in favore di parte attrice della somma pari ad euro 7.161,00, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza e fino al soddisfo;
- Condanna parte convenuta , e , in solido , al Controparte_3 CP_1 pagamento in favore di parte attrice delle spese stragiudiziali pari ad euro 1985,00 oltre Iva e cpa come per legge;
pagina 2 di 9 - Condanna parte convenuta, in solido, alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite che liquida, in applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 ( scaglione da € 26000 a € 52000) in complessivi € 7616,00 per compensi, oltre IVA, CPA come per legge e rimborso spese forfetarie nella misura del 15%;
- pone le spese occorse per la CTU definitivamente a carico della parte convenuta in solido
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la signora ha convenuto in giudizio Parte_1
il sig. e la compagnia di assicurazione , - rispettivamente in qualità _3 CP_1
di proprietario e conducente dell'autoveicolo Renault RE tg. FG922FM e compagnia assicuratrice per la di detto veicolo - affinché venissero condannati, in solido, al CP_4
risarcimento di tutti i danni materiali e fisici subiti in relazione al sinistro verificatosi in data
26.10.20020. A tal fine deduceva l'attrice che nel giorno indicato , mentre transitava a bordo del proprio motociclo m HO HI 125 tg. CP27958, in Palermo Viale GI
IA, il conducente della Renault RE tg. FG922FM di proprietà di _3
, in fase di sorpasso del proprio motociclo e prima di avere completato la predetta
[...]
manovra di sorpasso, dalla estrema parte sinistra della carreggiata, senza alcuna segnalazione, sterzava improvvisamente a destra per svoltare nella via P.pe di Paternò così intercettando la corsia di marcia della propria moto HO che stava transitando regolarmente lungo il margine destro del v.le GI IA . A seguito dell'incidente, la stessa unitamente alla moto sbalzava terra riportando lesioni fisiche per le quali a mezzo dell'ausilio del 118 ricorreva alla cura dei sanitari dell' Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti
“Villa Sofia” di Palermo ove le veniva diagnosticato una “frattura malleolo dx.”, mentre la moto riportava danni alla carrozzeria ed alla meccanica. Riferiva , ancora, che sul luogo del sinistro intervenivano i VV.UU. di Palermo che dopo gli opportuni accertamenti redigevano apposito verbale , allegato in atti, sanzionando parte convenuta ex art. 154 c. 3° e 8° c.d.s. e pagina 3 di 9 l'attrice ex art. 141 3° e 8° c.d.s. e che , in ragione di tali accertamenti, nel caso di una ravvisata corresponsabilità di entrambi i conducenti nella causazione del sinistro, venga graduata una corresponsabilità a carico della sig.ra in misura non maggiore del 20%, Parte_1 riconoscendo la restante misura del 80% a carico di parte convenuta. Concludeva, quindi, chiedendo la condanna in solido dei convenuti al risarcimento di tutti i danni, materiali e fisici , subiti nel sinistro dedotto in causa;
chiedeva , altresì il riconoscimento del danno patrimoniale inerente l'attività stragiudiziale espletata dal difensore .
Si costituiva ritualmente in giudizio la quale , pur non contestando Controparte_5 il fatto storico del sinistro (avvenuto il 26.10.2020 all'intersezione tra la Via P.pe di Paternò e la Via GI IA, tra il motociclo HO HI 125 Tg. CP27958 di proprietà dell'attrice ed il veicolo Renault RE Tg. GF922FM di proprietà e condotto da _3
, ne contestava la dinamica invocando nella causazione dell'evento una pari
[...]
responsabilità ex art. 2054 cc, ovvero ex art. 1227 cc un concorso di colpa non inferiore al 70% in capo all'attrice atteso che il mezzo al momento del sinistro risultava scoperto di assicurazione.
Il convenuto benchè ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. _3
La causa veniva istruita a mezzo di produzione documentale, interrogatorio formale di parte convenuta non reso, ed una CTU medico legale e , sulle conclusioni rassegnate dalle parti , all'udienza del 12.05.2025 veniva trattenuta per la decisione.
Va preliminarmente dato atto della proponibilità dell'azione risarcitoria, avendo la Pt_1
costituito in mora l'assicuratore con missiva del 20/11/2020 ed essendo ampiamente
[...]
trascorso il periodo di moratoria ex artt. 141, 145 co. 1 Cod. Ass. ( all. 1 produzione parte attrice ) .
Tanto premesso la domanda attorea è fondata e va accolta nei termini che seguono.
Deve, innanzitutto, evidenziarsi che la convenuta non contesta specificamente la CP_1
dinamica del sinistro per come descritta dall'attrice in atto di citazione, bensì ravvisa nella dinamica del sinistro un concorso di colpa dell'attrice in eguale misura o nella maggiore misura del 70%.
A tal proposito occorre subito osservare che la dinamica del sinistro è chiaramente descritta nel verbale di intervento dei VVUU intervenuti sui luoghi, i quali dopo avere eseguito gli pagina 4 di 9 opportuni accertamenti oggettivi (posizione post-urto e danni materiali subìti), sono pervenuti a ricostruire la dinamica dell'incidente .
Ed invero, riferiscono i VV UU nel rapporto di intervento che “ alla Controparte_6 guida della vettura Renault Captur targata FG922FM, percorreva la carreggiata laterale di v.le
GI IA con direttrice di marcia da Catania verso Trapani. Giunto all' intersezione con via
P.pe di Paternò dovendo immettersi nella stessa iniziava manovra di svolta a destra e così facendo intercettava la direttrice di marcia del motociclo HO HI che, condotto da , Parte_1 giungeva da tergo. In seguito all'urto che si concretizzava fra la parte anteriore destra dell'autovettura
e la fiancata sinistra del motociclo, quest'ultimo convergeva verso destra e dopo aver attraversato tutta la carreggiata di via P.pe di Paternò collideva violentemente prima contro il marciapiede e poi contro il muretto di un'area verde posta all'interno del marciapiedi stesso. Per quanto sopra esposto, considerando il punto d'impatto fra i veicoli, la direzione delle striature impresse sull'asfalto dal motociclo ed il fatto che le stesse inizino dopo la linea di mezzeria di via p.pe di Paternò si ravvisa la violazione di cui all'art. 154 c.3 e c.8 C.d.S. a carico di perchè al momento di Controparte_6 svoltare ometteva di mantenersi strettamente a destra. Per quanto concerne la condotta di guida di
, in considerazione della posizione post-urto del motociclo e degli ingenti danni riportati Parte_1 dallo stesso al momento della collisione col muro che evidenziano una velocità non adeguata in prossimità di un'intersezione, si ravvisa la violazione di cui all'art. 141 c.3 e c.8 C.d.S. a suo carico.”
Sulla scorta di ciò deve, quindi, ritenersi assodato che il conducente dell'autovettura Renault
Captur, giunto all' intersezione con via P.pe di Paternò dovendo immettersi _3
nella stessa al momento di svoltare ometteva di mantenersi strettamente a destra e, per questo, intercettava la direttrice di marcia del motociclo HO HI condotto da
, che giungeva da tergo, contravvenendo alle disposizione di cui all' art 154 Parte_1
comma 3 CdS , così facendo creava pericolo ed intralcio agli altri utenti della strada .
Il sinistro si è dunque verificato in successione crono – eziologica con la grave infrazione commessa dal il quale, nell'eseguire una manovra di svolta a destra ha del tutto _3
omesso di osservare le prescrizioni previste dall'art. 153 comma 3 del codice della strada.
E, tuttavia, non ha peraltro provato di avere mantenuto una condotta in tutto Parte_1
conforme alle regole cautelari che comunque era tenuta ad osservare.
Anzi vi è prova in atti che i VVUU intervenuti hanno sanzionato il comportamento di parte attrice per la violazione ex art. 141 c.3 e c.8 C.d.S.
pagina 5 di 9 E' noto, infatti, che il conducente di un veicolo, in corrispondenza con un'intersezione, ha comunque l'obbligo di attenersi a canoni di massima prudenza e, in particolare, di moderare la velocità ed eventualmente di arrestare la corsa in caso sopraggiungono altri veicoli.
Si deve, dunque, ritenere che anche l'attrice ha concorso a provocare lo scontro per cui è causa, in applicazione del secondo comma dell'art. 2054 c.c. con contributo quantificabile nella misura del 20% e ciò in considerazione del fatto che la specifica disposizione violata dal aveva un contenuto precettivo più pregnante di quella violata dalla . _3 Pt_1
Quanto, poi, alla eccepita assenza di copertura assicurativa del veicolo HO HI targato CP27958, di proprietà della danneggiata, la violazione commessa ovvero la messa in circolazione di un veicolo privo di copertura assicurativa costituisce un comportamento rilevante dal punto di vista amministrativo sanzionato con la violazione ex art. 193 del cds che non impedisce il risarcimento danni e delle lesioni ai soggetti che utilizzano o consentono l'utilizzo del veicolo privo di copertura assicurativa .
Accertata la dinamica del sinistro, si tratta quindi unicamente di calcolare il risarcimento da porre in solido a carico dei convenuti in favore di parte attrice tenendo conto dell'operare dell'art. 1227 c.c. per la responsabilità attribuita
NE , quindi, alla quantificazione dei danni, il CTU in sede di indagine peritale, accertava che le lesioni lamentate dall'attrice in ordine al sinistro di causa afferiscono ad esiti di “frattura parzialmente scomposta di malleolo peroneale destro trattata chirurgicamente, ferita lacero-contusa del ginocchio sinistro, in contesto di trauma policontusivo” .
Sulla scorta quindi della documentazione esaminata e di quanto accertato in sede di indagine,
Il CTU considerando la natura e l'entità delle lesioni riportate, ha ritenuto di riconoscere una inabilità temporanea totale di giorni trentacinque (35), una inabilità temporanea parziale di giorni quindici (15) al 75% e di giorni trenta (30) al 50% ed ulteriori giorni trentacinque (35) al 25% , ed un danno biologico complessivo del dieci per cento (10%).
Le conclusioni del Ctu suffragate da un'attenta valutazione dei dati anamnestici, sono esenti da vizi, congruamente argomentate sotto il profilo medico legale ed integralmente condivise dal giudicante, sicché devono essere senz'altro prese come spunto per la valutazione del danno da liquidare in favore di di anni 22 al momento del sinistro. Parte_2
pagina 6 di 9 Tanto premesso e dovendo procedere alla liquidazione dei danni effettivamente sofferti dall'attore per quel che concerne il danno non patrimoniale, occorre anzitutto precisare che esso, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ. (v. Cass.
Civ. Sez. Un. 11.11.2008 n. 26973), costituisce una categoria generale unitaria, non suscettiva di suddivisione in sottocategorie, tipicamente configurabile oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge (id est: reato ex art. 185 c.p.; altri casi tipici previsti dal legislatore, ad es. l.
n. 117/88 ecc.), anche nei casi di lesione di interessi o valori della persona di rilievo costituzionale non suscettibili di valutazione economica, e cioè in presenza di un'ingiustizia costituzionalmente qualificata (v. Cass. Civ. n. 15760/06; 23918/06; 9510/06; 9514/07;
14846/07). In tale ambito, merita certamente ristoro il danno c.d. biologico, quale pregiudizio del diritto inviolabile e costituzionalmente protetto (art. 32 Cost.) alla salute o integrità psicofisica della impersona in sé considerata, suscettibile di accertamento medico-legale e che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico - relazionali della vita del danneggiato indipendenti da eventuali ripercussioni sulla capacità reddituale, inteso, quindi, nella sua accezione pluridimensionale, comprensivo, anche alla luce della sopra richiamata pronuncia della Corte di legittimità a Sezioni Unite, degli aspetti esistenziali della vita della persona danneggiata.
Trattandosi di sinistro stradale comportante un'invalidità permanente superiore al 9%, il predetto danno biologico va necessariamente quantificato sulla base delle Tabelle del Tribunale di Milano 2014 .
Nel caso in esame, una invalidità del 10% in soggetto di anni 22 al momento del fatto, comporterà una liquidazione del danno biologico, all'attualità, di Euro 29.460,93 ( già comprensiva dell'aumento per danno morale pari al 26%).
Passando alla liquidazione del danno conseguente alla ritenuta invalidità temporanea, anche tale danno deve essere valutato sotto il profilo della lesione del diritto alla salute, tenuto conto che la durata della malattia comporta la temporanea sospensione - in tutto o in parte - delle pregresse attività del soggetto leso nei vari aspetti esistenziali (cfr. Cass. n. 9725/95). Va, quindi, liquidata una somma, per ogni giorno di effettiva invalidità temporanea, che, in base ai parametri tabellari sopra indicati, ammonta a Euro 115,00 per ogni giorno di invalidità temporanea totale, sempre con valutazione all'attualità.
pagina 7 di 9 Ne consegue che, nel caso in esame, sulla scorta delle valutazioni operate dal C.T.U.,
l'ammontare complessivo di tale voce di danno( assoluta e temporanea) ammonta ad euro
8050,00.
All'attore devono altresì essere liquidate le spese mediche sostenute pari ad euro 300,00 e ritenute congrue da CTU.
Acclarato quanto sopra, nel caso in esame, il danno complessivamente liquidato a parte attrice ascende complessivamente ad euro 37.810,00 dalla quale va detratta la percentuale Parte_1
di responsabilità attribuita(pari al 20%) , pervenendo alla liquidazione del danno pari ad euro
30.248,00, liquidate all'attualità .
Per, quanto attiene infine ai danni materiali del mezzo , moto HI HO 125 tg.CP27958 , parte attrice chiede la liquidazione con valutazione a relitto in complessivi €. 1.500,00 stante l'antieconomicità delle riparazioni.
Al riguardo, però, parte attrice non ha comprovato il valore indicato limitandosi a produrre in giudizio le riproduzioni fotografiche del mezzo danneggiato.
Per contro, la compagnia di assicurazione convenuta ha prodotto in atti la perizia fatta espletare da un proprio perito incaricato (v. doc. n. 5 convenuta).
Da tale perizia emerge che il perito ha quantificato il valore commerciale, detratto il valore del relitto, nell'importo di euro 750,00.
Ritiene, pertanto , il Tribunale di poter utilizzare le valutazioni tecniche espresse dal perito incaricato dalla stessa convenuta, con la conseguenza che i danni al mezzo possono essere liquidati nella predetta misura e detratta la percentuale di responsabilità attribuita all'attrice
(20%) , la somma dovuta è pari ad euro 600,00.
E così la somma complessivamente riconosciuta è pari ad euro 30848,00, da aggiungere il danno da ritardo.
Infatti, in considerazione del principio dell'integralità del risarcimento, il danneggiato deve essere risarcito anche per il danno da ritardo (Corte di Cassazione a s. u. n. 1712/1995); pertanto, deve procedersi alla devalutazione dei valori tabellari alla data del fatto (26.10.2020), e successivamente deve applicarsi la rivalutazione secondo indici Istat con interessi legali sulla somma via via rivalutata anno per anno fino all'effettivo pagamento.
pagina 8 di 9 Applicando, dunque, i criteri esposti, la somma complessivamente dovuta a Parte_1
ammonta ad € 33.661,92.
Deve a questo punto darsi atto che all'udienza del 13.12.2023 la compagnia di assicurazione convenuta ha offerto banco iudicis a parte attrice la somma di euro 26.500,00 , accettata da quest'ultima a titolo di acconto del maggior danno e spese anche legali.
Ne consegue che dalla somma come superiormente determinata, pari ad euro 33.661,92, andrà detratto detto acconto ricevuto, pervenendo così alla residua somma pari ad euro 7.161,00 dovuta all'attrice.
Su detta somma matureranno interessi, al tasso legale, dalla data della presente sentenza e fino al soddisfo.
Sulle spese stragiudiziali si rileva che si tratta di spese necessarie e giustificate dalla complessità del caso e dalle contestazioni mosse dall'assicuratore richiesto del pagamento, per la gestione estragiudiziale del sinistro l'importo è contenuto nei limiti tariffari tenuto conto dell'attività prestata (richiesta risarcimento, invito alla negoziazione assistita, ).
Conseguentemente, dovendosi riconoscere quale danno emergente anche l'ulteriore credito, in base ai parametri medi di cui al DM 147/2022 , l'importo dovuto è pari ad € 1.985,00 oltre accessori .
Le spese di lite, seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri ex DM 127/2022.
La spesa occorsa per l'espletata CTU, anticipata da parte attrice, va posta definitivamente in solido a carico dei convenuti.
Così deciso in Palermo, 12 maggio 2025
IL G.O.T.
Dott. Giuseppina Notonica
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 505/2022
Oggi all'udienza del 12 maggio 2025 tenuta dal giudice onorario dott. Giuseppina Notonica;
visto il proprio provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127, comma 3, C.P.C., cosi come introdotto dall'art. 3, comma 10, D.lgs. 10 ottobre 2022 nr. 149;
lette le note scritte depositate da entrambi i procuratori delle parti;
Il G.O.T.
Provvede ex art. 127ter cpc come di seguito alla decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
La dottoressa Giuseppina Notonica, Giudice Onorario della III Sezione civile del
Tribunale di Palermo, in composizione Monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile N. 15729 del Registro Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 tra pagina 1 di 9 nata a [...] il [...] (c.f. ) dom.ta elett.te in Parte_1 C.F._1
Palermo, Via N. Turrisi n.38/B, presso lo studio dell'Avv. Francesco Paolo Bondì (C.F.
– P.I. e Laura Bondì C.F._2 P.IVA_1 Email_1
(c.f. – P.I. che la rappresentano e C.F._3 P.IVA_2 Email_2 difendono per mandato in calce all'originale dell'atto di citazione Attrice
Contro
P.IVA: ), in persona del procuratore e legale rappresentante Dr. CP_1 P.IVA_3
, con sede legale in Milano Piazza Tre Torri n. 3, rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv. Mario Calamia (C.F. fax 0916821642- pec CodiceFiscale_4
per mandato reso in foglio separato e così elettivamente Email_3 domiciliata presso il suo studio in Palermo Via Domenico Di Marco n. 15,
- convenuta – E contro
dom.to in Catania via Grasso Finocchiaro n.73 Controparte_3
Convenuto-contumace
Oggetto: risarcimento sinistro stradale
PQM
Il Tribunale di Palermo, - Terza Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del G.O.T. dott.ssa Giuseppina Notonica, decidendo sulla domanda proposta da Parte_1 con atto di citazione, ogni contraria istanza , eccezione e deduzioni, definitivamente pronunziando , così provvede :
- Condanna parte convenuta , e , in solido, al Controparte_3 CP_1 pagamento in favore di parte attrice della somma pari ad euro 7.161,00, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza e fino al soddisfo;
- Condanna parte convenuta , e , in solido , al Controparte_3 CP_1 pagamento in favore di parte attrice delle spese stragiudiziali pari ad euro 1985,00 oltre Iva e cpa come per legge;
pagina 2 di 9 - Condanna parte convenuta, in solido, alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite che liquida, in applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 ( scaglione da € 26000 a € 52000) in complessivi € 7616,00 per compensi, oltre IVA, CPA come per legge e rimborso spese forfetarie nella misura del 15%;
- pone le spese occorse per la CTU definitivamente a carico della parte convenuta in solido
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la signora ha convenuto in giudizio Parte_1
il sig. e la compagnia di assicurazione , - rispettivamente in qualità _3 CP_1
di proprietario e conducente dell'autoveicolo Renault RE tg. FG922FM e compagnia assicuratrice per la di detto veicolo - affinché venissero condannati, in solido, al CP_4
risarcimento di tutti i danni materiali e fisici subiti in relazione al sinistro verificatosi in data
26.10.20020. A tal fine deduceva l'attrice che nel giorno indicato , mentre transitava a bordo del proprio motociclo m HO HI 125 tg. CP27958, in Palermo Viale GI
IA, il conducente della Renault RE tg. FG922FM di proprietà di _3
, in fase di sorpasso del proprio motociclo e prima di avere completato la predetta
[...]
manovra di sorpasso, dalla estrema parte sinistra della carreggiata, senza alcuna segnalazione, sterzava improvvisamente a destra per svoltare nella via P.pe di Paternò così intercettando la corsia di marcia della propria moto HO che stava transitando regolarmente lungo il margine destro del v.le GI IA . A seguito dell'incidente, la stessa unitamente alla moto sbalzava terra riportando lesioni fisiche per le quali a mezzo dell'ausilio del 118 ricorreva alla cura dei sanitari dell' Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti
“Villa Sofia” di Palermo ove le veniva diagnosticato una “frattura malleolo dx.”, mentre la moto riportava danni alla carrozzeria ed alla meccanica. Riferiva , ancora, che sul luogo del sinistro intervenivano i VV.UU. di Palermo che dopo gli opportuni accertamenti redigevano apposito verbale , allegato in atti, sanzionando parte convenuta ex art. 154 c. 3° e 8° c.d.s. e pagina 3 di 9 l'attrice ex art. 141 3° e 8° c.d.s. e che , in ragione di tali accertamenti, nel caso di una ravvisata corresponsabilità di entrambi i conducenti nella causazione del sinistro, venga graduata una corresponsabilità a carico della sig.ra in misura non maggiore del 20%, Parte_1 riconoscendo la restante misura del 80% a carico di parte convenuta. Concludeva, quindi, chiedendo la condanna in solido dei convenuti al risarcimento di tutti i danni, materiali e fisici , subiti nel sinistro dedotto in causa;
chiedeva , altresì il riconoscimento del danno patrimoniale inerente l'attività stragiudiziale espletata dal difensore .
Si costituiva ritualmente in giudizio la quale , pur non contestando Controparte_5 il fatto storico del sinistro (avvenuto il 26.10.2020 all'intersezione tra la Via P.pe di Paternò e la Via GI IA, tra il motociclo HO HI 125 Tg. CP27958 di proprietà dell'attrice ed il veicolo Renault RE Tg. GF922FM di proprietà e condotto da _3
, ne contestava la dinamica invocando nella causazione dell'evento una pari
[...]
responsabilità ex art. 2054 cc, ovvero ex art. 1227 cc un concorso di colpa non inferiore al 70% in capo all'attrice atteso che il mezzo al momento del sinistro risultava scoperto di assicurazione.
Il convenuto benchè ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. _3
La causa veniva istruita a mezzo di produzione documentale, interrogatorio formale di parte convenuta non reso, ed una CTU medico legale e , sulle conclusioni rassegnate dalle parti , all'udienza del 12.05.2025 veniva trattenuta per la decisione.
Va preliminarmente dato atto della proponibilità dell'azione risarcitoria, avendo la Pt_1
costituito in mora l'assicuratore con missiva del 20/11/2020 ed essendo ampiamente
[...]
trascorso il periodo di moratoria ex artt. 141, 145 co. 1 Cod. Ass. ( all. 1 produzione parte attrice ) .
Tanto premesso la domanda attorea è fondata e va accolta nei termini che seguono.
Deve, innanzitutto, evidenziarsi che la convenuta non contesta specificamente la CP_1
dinamica del sinistro per come descritta dall'attrice in atto di citazione, bensì ravvisa nella dinamica del sinistro un concorso di colpa dell'attrice in eguale misura o nella maggiore misura del 70%.
A tal proposito occorre subito osservare che la dinamica del sinistro è chiaramente descritta nel verbale di intervento dei VVUU intervenuti sui luoghi, i quali dopo avere eseguito gli pagina 4 di 9 opportuni accertamenti oggettivi (posizione post-urto e danni materiali subìti), sono pervenuti a ricostruire la dinamica dell'incidente .
Ed invero, riferiscono i VV UU nel rapporto di intervento che “ alla Controparte_6 guida della vettura Renault Captur targata FG922FM, percorreva la carreggiata laterale di v.le
GI IA con direttrice di marcia da Catania verso Trapani. Giunto all' intersezione con via
P.pe di Paternò dovendo immettersi nella stessa iniziava manovra di svolta a destra e così facendo intercettava la direttrice di marcia del motociclo HO HI che, condotto da , Parte_1 giungeva da tergo. In seguito all'urto che si concretizzava fra la parte anteriore destra dell'autovettura
e la fiancata sinistra del motociclo, quest'ultimo convergeva verso destra e dopo aver attraversato tutta la carreggiata di via P.pe di Paternò collideva violentemente prima contro il marciapiede e poi contro il muretto di un'area verde posta all'interno del marciapiedi stesso. Per quanto sopra esposto, considerando il punto d'impatto fra i veicoli, la direzione delle striature impresse sull'asfalto dal motociclo ed il fatto che le stesse inizino dopo la linea di mezzeria di via p.pe di Paternò si ravvisa la violazione di cui all'art. 154 c.3 e c.8 C.d.S. a carico di perchè al momento di Controparte_6 svoltare ometteva di mantenersi strettamente a destra. Per quanto concerne la condotta di guida di
, in considerazione della posizione post-urto del motociclo e degli ingenti danni riportati Parte_1 dallo stesso al momento della collisione col muro che evidenziano una velocità non adeguata in prossimità di un'intersezione, si ravvisa la violazione di cui all'art. 141 c.3 e c.8 C.d.S. a suo carico.”
Sulla scorta di ciò deve, quindi, ritenersi assodato che il conducente dell'autovettura Renault
Captur, giunto all' intersezione con via P.pe di Paternò dovendo immettersi _3
nella stessa al momento di svoltare ometteva di mantenersi strettamente a destra e, per questo, intercettava la direttrice di marcia del motociclo HO HI condotto da
, che giungeva da tergo, contravvenendo alle disposizione di cui all' art 154 Parte_1
comma 3 CdS , così facendo creava pericolo ed intralcio agli altri utenti della strada .
Il sinistro si è dunque verificato in successione crono – eziologica con la grave infrazione commessa dal il quale, nell'eseguire una manovra di svolta a destra ha del tutto _3
omesso di osservare le prescrizioni previste dall'art. 153 comma 3 del codice della strada.
E, tuttavia, non ha peraltro provato di avere mantenuto una condotta in tutto Parte_1
conforme alle regole cautelari che comunque era tenuta ad osservare.
Anzi vi è prova in atti che i VVUU intervenuti hanno sanzionato il comportamento di parte attrice per la violazione ex art. 141 c.3 e c.8 C.d.S.
pagina 5 di 9 E' noto, infatti, che il conducente di un veicolo, in corrispondenza con un'intersezione, ha comunque l'obbligo di attenersi a canoni di massima prudenza e, in particolare, di moderare la velocità ed eventualmente di arrestare la corsa in caso sopraggiungono altri veicoli.
Si deve, dunque, ritenere che anche l'attrice ha concorso a provocare lo scontro per cui è causa, in applicazione del secondo comma dell'art. 2054 c.c. con contributo quantificabile nella misura del 20% e ciò in considerazione del fatto che la specifica disposizione violata dal aveva un contenuto precettivo più pregnante di quella violata dalla . _3 Pt_1
Quanto, poi, alla eccepita assenza di copertura assicurativa del veicolo HO HI targato CP27958, di proprietà della danneggiata, la violazione commessa ovvero la messa in circolazione di un veicolo privo di copertura assicurativa costituisce un comportamento rilevante dal punto di vista amministrativo sanzionato con la violazione ex art. 193 del cds che non impedisce il risarcimento danni e delle lesioni ai soggetti che utilizzano o consentono l'utilizzo del veicolo privo di copertura assicurativa .
Accertata la dinamica del sinistro, si tratta quindi unicamente di calcolare il risarcimento da porre in solido a carico dei convenuti in favore di parte attrice tenendo conto dell'operare dell'art. 1227 c.c. per la responsabilità attribuita
NE , quindi, alla quantificazione dei danni, il CTU in sede di indagine peritale, accertava che le lesioni lamentate dall'attrice in ordine al sinistro di causa afferiscono ad esiti di “frattura parzialmente scomposta di malleolo peroneale destro trattata chirurgicamente, ferita lacero-contusa del ginocchio sinistro, in contesto di trauma policontusivo” .
Sulla scorta quindi della documentazione esaminata e di quanto accertato in sede di indagine,
Il CTU considerando la natura e l'entità delle lesioni riportate, ha ritenuto di riconoscere una inabilità temporanea totale di giorni trentacinque (35), una inabilità temporanea parziale di giorni quindici (15) al 75% e di giorni trenta (30) al 50% ed ulteriori giorni trentacinque (35) al 25% , ed un danno biologico complessivo del dieci per cento (10%).
Le conclusioni del Ctu suffragate da un'attenta valutazione dei dati anamnestici, sono esenti da vizi, congruamente argomentate sotto il profilo medico legale ed integralmente condivise dal giudicante, sicché devono essere senz'altro prese come spunto per la valutazione del danno da liquidare in favore di di anni 22 al momento del sinistro. Parte_2
pagina 6 di 9 Tanto premesso e dovendo procedere alla liquidazione dei danni effettivamente sofferti dall'attore per quel che concerne il danno non patrimoniale, occorre anzitutto precisare che esso, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ. (v. Cass.
Civ. Sez. Un. 11.11.2008 n. 26973), costituisce una categoria generale unitaria, non suscettiva di suddivisione in sottocategorie, tipicamente configurabile oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge (id est: reato ex art. 185 c.p.; altri casi tipici previsti dal legislatore, ad es. l.
n. 117/88 ecc.), anche nei casi di lesione di interessi o valori della persona di rilievo costituzionale non suscettibili di valutazione economica, e cioè in presenza di un'ingiustizia costituzionalmente qualificata (v. Cass. Civ. n. 15760/06; 23918/06; 9510/06; 9514/07;
14846/07). In tale ambito, merita certamente ristoro il danno c.d. biologico, quale pregiudizio del diritto inviolabile e costituzionalmente protetto (art. 32 Cost.) alla salute o integrità psicofisica della impersona in sé considerata, suscettibile di accertamento medico-legale e che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico - relazionali della vita del danneggiato indipendenti da eventuali ripercussioni sulla capacità reddituale, inteso, quindi, nella sua accezione pluridimensionale, comprensivo, anche alla luce della sopra richiamata pronuncia della Corte di legittimità a Sezioni Unite, degli aspetti esistenziali della vita della persona danneggiata.
Trattandosi di sinistro stradale comportante un'invalidità permanente superiore al 9%, il predetto danno biologico va necessariamente quantificato sulla base delle Tabelle del Tribunale di Milano 2014 .
Nel caso in esame, una invalidità del 10% in soggetto di anni 22 al momento del fatto, comporterà una liquidazione del danno biologico, all'attualità, di Euro 29.460,93 ( già comprensiva dell'aumento per danno morale pari al 26%).
Passando alla liquidazione del danno conseguente alla ritenuta invalidità temporanea, anche tale danno deve essere valutato sotto il profilo della lesione del diritto alla salute, tenuto conto che la durata della malattia comporta la temporanea sospensione - in tutto o in parte - delle pregresse attività del soggetto leso nei vari aspetti esistenziali (cfr. Cass. n. 9725/95). Va, quindi, liquidata una somma, per ogni giorno di effettiva invalidità temporanea, che, in base ai parametri tabellari sopra indicati, ammonta a Euro 115,00 per ogni giorno di invalidità temporanea totale, sempre con valutazione all'attualità.
pagina 7 di 9 Ne consegue che, nel caso in esame, sulla scorta delle valutazioni operate dal C.T.U.,
l'ammontare complessivo di tale voce di danno( assoluta e temporanea) ammonta ad euro
8050,00.
All'attore devono altresì essere liquidate le spese mediche sostenute pari ad euro 300,00 e ritenute congrue da CTU.
Acclarato quanto sopra, nel caso in esame, il danno complessivamente liquidato a parte attrice ascende complessivamente ad euro 37.810,00 dalla quale va detratta la percentuale Parte_1
di responsabilità attribuita(pari al 20%) , pervenendo alla liquidazione del danno pari ad euro
30.248,00, liquidate all'attualità .
Per, quanto attiene infine ai danni materiali del mezzo , moto HI HO 125 tg.CP27958 , parte attrice chiede la liquidazione con valutazione a relitto in complessivi €. 1.500,00 stante l'antieconomicità delle riparazioni.
Al riguardo, però, parte attrice non ha comprovato il valore indicato limitandosi a produrre in giudizio le riproduzioni fotografiche del mezzo danneggiato.
Per contro, la compagnia di assicurazione convenuta ha prodotto in atti la perizia fatta espletare da un proprio perito incaricato (v. doc. n. 5 convenuta).
Da tale perizia emerge che il perito ha quantificato il valore commerciale, detratto il valore del relitto, nell'importo di euro 750,00.
Ritiene, pertanto , il Tribunale di poter utilizzare le valutazioni tecniche espresse dal perito incaricato dalla stessa convenuta, con la conseguenza che i danni al mezzo possono essere liquidati nella predetta misura e detratta la percentuale di responsabilità attribuita all'attrice
(20%) , la somma dovuta è pari ad euro 600,00.
E così la somma complessivamente riconosciuta è pari ad euro 30848,00, da aggiungere il danno da ritardo.
Infatti, in considerazione del principio dell'integralità del risarcimento, il danneggiato deve essere risarcito anche per il danno da ritardo (Corte di Cassazione a s. u. n. 1712/1995); pertanto, deve procedersi alla devalutazione dei valori tabellari alla data del fatto (26.10.2020), e successivamente deve applicarsi la rivalutazione secondo indici Istat con interessi legali sulla somma via via rivalutata anno per anno fino all'effettivo pagamento.
pagina 8 di 9 Applicando, dunque, i criteri esposti, la somma complessivamente dovuta a Parte_1
ammonta ad € 33.661,92.
Deve a questo punto darsi atto che all'udienza del 13.12.2023 la compagnia di assicurazione convenuta ha offerto banco iudicis a parte attrice la somma di euro 26.500,00 , accettata da quest'ultima a titolo di acconto del maggior danno e spese anche legali.
Ne consegue che dalla somma come superiormente determinata, pari ad euro 33.661,92, andrà detratto detto acconto ricevuto, pervenendo così alla residua somma pari ad euro 7.161,00 dovuta all'attrice.
Su detta somma matureranno interessi, al tasso legale, dalla data della presente sentenza e fino al soddisfo.
Sulle spese stragiudiziali si rileva che si tratta di spese necessarie e giustificate dalla complessità del caso e dalle contestazioni mosse dall'assicuratore richiesto del pagamento, per la gestione estragiudiziale del sinistro l'importo è contenuto nei limiti tariffari tenuto conto dell'attività prestata (richiesta risarcimento, invito alla negoziazione assistita, ).
Conseguentemente, dovendosi riconoscere quale danno emergente anche l'ulteriore credito, in base ai parametri medi di cui al DM 147/2022 , l'importo dovuto è pari ad € 1.985,00 oltre accessori .
Le spese di lite, seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri ex DM 127/2022.
La spesa occorsa per l'espletata CTU, anticipata da parte attrice, va posta definitivamente in solido a carico dei convenuti.
Così deciso in Palermo, 12 maggio 2025
IL G.O.T.
Dott. Giuseppina Notonica
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