TRIB
Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/09/2025, n. 6688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6688 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
N. 29149/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 02/08/2023, rimessa al Collegio alla udienza di discussione dell'1/07/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 9/07/2025 promossa
DA
c.f. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
30/11/1985, rappresentato e difeso dall' avv. presso il cui studio è elettivamente Parte_2 domiciliato, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato a [...] il [...], rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'avv. COPPOLA VERONICA presso il cui studio in VIA CERADINI, 16 20129 MILANO
è elettivamente domiciliato, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
pagina 1 di 14 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 27/9/2023
OGGETTO: regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Per la parte attrice
“contrariis reiectis, nel merito:
1) confermare l'affido di in via super esclusiva alla madre con collocamento prevalente con la Per_1 stessa, la quale eserciterà in via super esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alla salute, all'educazione, all'istruzione, alla residenza abituale dello stesso ed alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardino il figlio, compreso il documento di identità valido per l'espatrio ed il passaporto per il figlio minore;
2) disporre in merito alle più opportune modalità di frequentazione padre-figlio sintanto che il padre non avrà reperito un'idonea abitazione ove poter tenere con sé il figlio, stabilendo che il padre veda e tenga con sé per due pomeriggi infrasettimanali (indicativamente il martedì ed il venerdì, salvo Per_1 diverso e miglior accordo tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore), dal rientro a casa da scuola e sino a dopo cena con riaccompagnamento presso la casa materna. Sintanto che non avrà reperito un'idonea soluzione abitativa, disporre che il sig. possa tenere con CP_1 sé a weekend alternati, per l'intera giornata del sabato e/o della domenica. Dal momento in cui Per_1 il padre avrà una idonea abitazione ove poter tenere con sé il figlio per il pernottamento, potrà tenere con sé il figlio dal venerdì dall'uscita da scuola e sino alla domenica dopo cena;
.= vacanze estive: il padre potrà tenere con sé per due settimane, anche consecutive, da Per_1 concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
.= vacanze natalizie: ad anni alterni, trascorrerà con un genitore dalla fine della scuola sino al Per_1
30/12 e dal 30/12 sino alla ripresa della scuola con l'altro genitore;
.= vacanze scolastiche pasquali: ad anni alterni, starà dalla fine della scuola sino alla sera di Per_1
Pasqua con un genitore e dalla domenica sera fino alla ripresa della scuola con l'altro genitore;
.= compleanno del figlio: indipendentemente dalla turnazione, entrambi i genitori potranno incontrare in occasione del compleanno;
Per_1
.= la festa della mamma verrà sempre trascorsa dal figlio con quest'ultima, come pure la festa del papà con lo stesso indipendentemente se sia o meno un giorno di spettanza;
.= altri eventuali giorni di sospensione scolastica, ponti e festività, alternati. Il tutto salvo diverso e miglior accordo tra i genitori;
3) porre a carico del padre, quale contributo al mantenimento del figlio, la somma mensile di euro 450,00 con decorrenza dal mese di agosto 2023 (data della domanda, importo attualmente pari ad € 453,60, come da prima rivalutazione Istat dell'agosto 2024). Detto importo andrà versato alla madre in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario per dodici mensilità all'anno ed pagina 2 di 14 adeguato secondo gli indici ISTAT costo-vita annualmente, con decorrenza dalla data della domanda (prossimo adeguamento Istat agosto 2025); 5) porre altresì a carico del padre il pagamento in ragione del 50% delle spese straordinarie, secondo le voci di spesa di cui alle Linee Guida del Tribunale di Milano, e quindi:
.= spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal d) tickets sanitari;
e) occhiali o CP_2 lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante, pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal CP_2
.= spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal ovvero previsti dal S.S.N. ma effettuati privatamente;
d) farmaci CP_2 omeopatici;
.= spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione in istituti pubblici;
b) libri di testo, c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo classe richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
.= spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione in istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c)corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi si specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
.= spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o enti territoriali);
.= spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue, b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreativa (pittura, teatro, boy-scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
6) autorizzare la madre alla richiesta/rinnovo della carta d'identità valida per l'espatrio ed il passaporto per il figlio minore;
7) con vittoria di compensi professionali oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori di legge”
pagina 3 di 14 Per parte resistente
“contrariis rejectis, così pronunciarsi: In via principale:
-disporre l'affido condiviso del minore con collocamento presso la madre e con regolamentazione delle facoltà di visita paterne , salvo diverso miglior accordo tra i genitori, come segue:
-due pomeriggi infrasettimanali, indicati nel martedì e nel mercoledì e fine settimana alternati dal venerdì alle 19.00 fino alla domenica sera alle ore 21.00.
-quanto alle vacanze estive, il padre terrà con sé il figlio tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno.
-il minore trascorrerà le vacanze natalizie ad anni alterni con un genitore dalla fine delle lezioni scolastiche al giorno 30.12 ore 17.00 e con l'altro dalle ore 17.00 del 30.12 fino alla ripresa dell'attività scolastica. In caso di contrasto nell'anno 2025 trascorrerà il primo periodo con il padre.
- le vacanze pasquali e le altre festività scolastiche saranno con i genitori secondo il criterio dell'alternanza garantendo comunque tre giorni con ciascun genitore durante le vacanze pasquali.
-porre carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore versando alla madre entro il giorno 5 di ogni mese l'importo di € 400,00 mensili (soggetto a rivalutazione di legge) oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigenti Linee Guida. In via meramente subordinata: affido esclusivo materno con regolamentazione delle facoltà di visita paterne e mantenimento come descritte in via principale”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato in data 2/08/2023, adiva questo Tribunale, Parte_1 chiedendo, in principalità, di disporre l'affidamento super esclusivo del figlio (n. a Persona_2
Milano il 3/04/2011- oggi 13enne) – già in precedenza affidato al Comune di Milano per la durata di anni due, giusto decreto definitivo del Tribunale per i minorenni del 12.4.2021; quindi di disporne il collocamento prevalente del minore presso di sé e di regolamentare le modalità di frequentazione padre-figlio in modalità protetta e controllate, unicamente in spazio neutro all'esito delle valutazioni psicodiagnostiche richieste;
quindi di prevedere in capo al padre un contributo per il mantenimento del figlio in favore della madre, di € 450,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie come da Per_1 protocollo vigente;
Su segnalazione urgente dei Servizi sociali del Comune di Milano del 25/10/2023, che evidenziavano la necessità di una regolamentazione provvisoria delle frequentazioni padre- figlio, stante l'incapacità delle parti di accordarsi in ordine alle frequentazioni padre-figlio riprese in spazio neutro a far data dal febbraio 2023, dopo la scarcerazione del – con decreto inaudita altera parte CP_1 reso ex art. 473-bis.15 c.p.c. del 28/10/2023, il Giudice Delegato all'epoca procedente provvedeva a pagina 4 di 14 regolamentare in via provvisoria dette frequentazioni, in attesa del completamento degli approfondimenti demandati ai Servizi e della rituale istaurazione del contraddittorio all'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c., disponendo che i Servizi sociali del Comune di Milano, in collaborazione con i Servizi specialistici territorialmente competenti, provvedessero a definire un calendario di incontri padre/figlio a cadenza settimanale, inizialmente in spazio neutro e, successivamente, in base al relativo andamento nonché tenuto conto dell'interesse del minore, con progressiva esternalizzazione sul territorio (anche presso la casa del padre, qualora idonea ad accogliere il minore) sempre alla presenza Cont di un educatore;
disponeva al contempo l'immediata presa in carico di da parte dell' e Per_1
l'attivazione di un percorso di sostegno psicologico/psicoterapeutico, sulla scorta degli esiti della valutazione effettuata nel 2020 e previa eventuale rivalutazione;
Con comparsa depositata in data 21/11/2023, si costituiva in giudizio , CP_1 chiedendo: -in via urgente e temporanea di confermare l'affido del minore all'Ente-Comune di Milano, nominare un curatore speciale nell'interesse del minore, nonché di regolamentare le frequentazioni paterne, anche in considerazione della ripresa dei rapporti avvenuta nell'ultimo periodo, prevedendo che stia con il padre tre pomeriggi alla settimana dall'uscita da scuola con riaccompagnamento Per_1 entro le ore 17.00, oltre a un ulteriore giorno nel weekend, al sabato o alla domenica indicativamente dalle 10,00 del mattino sino alle 8,00 di sera;
quindi - in via definitiva, di disporre l'affido condiviso del minore con collocamento presso la madre e visite paterne almeno due pomeriggi a settimana all'uscita da scuola con riaccompagnamento entro le ore 17.00 e week end alterni incluso pernottamento;
disponendo il mantenimento diretto del padre in favore del minore, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, come da protocollo vigente, nonché confermando l'adesione del sig. a ogni intervento psicodiagnostico nell'interesse del minore e collaborazione con il Tribunale;
CP_1
le parti venivano quindi sentite all'udienza di convalida del 23.11.2023 - ove parte attrice chiedeva la conferma del provvedimento emesso inaudita altera parte, con sospensione degli incontri padre/figlio in presenza e dei contatti diretti telefonici o a mezzo messaggi sino all'effettiva regolamentazione da parte dei Servizi incaricati;
mentre parte convenuta chiedeva la chiusura dello spazio neutro e la liberalizzazione degli incontri padre/figlio;
il Giudice procedente, con ordinanza del 3/12/2023, confermava gli interventi già disposti (quali la presa in carico NPI di e l'attivazione di un percorso psicologico/psicoterapeutico in suo Per_1 favore); quindi, in parziale modifica del provvedimento emesso inaudita altera parte “tenuto conto da un lato del forte legame sussistente tra e il padre, confermato dalle dichiarazioni rese dal Per_1 padre in udienza e, dall'altro, della necessaria gradualità ed attenzione che deve caratterizzare la reintroduzione della figura del padre nella vita del preadolescente dopo il lungo allontanamento forzato dovuto alla carcerazione del sig. ; rilevato altresì “quanto relazionato dai Servizi circa CP_1 il sostanziale esaurimento della funzione dell'intervento di spazio neutro nel caso di specie, che gli stessi protagonisti non riconoscono più come valido ed efficace strumento per l'evolversi della loro pagina 5 di 14 relazione”, provvedeva a regolamentare i rapporti padre/figlio, prevedendo che, compatibilmente con le risorse dei Servizi incaricati, il padre potesse stare con il figlio sino a due volte la settimana al di fuori dello Spazio Neutro, sempre alla presenza di un educatore, presso l'abitazione del padre ovvero, fintanto che il sig. non disponga di un'abitazione idonea per accogliere il figlio, sul territorio;
CP_1 disponeva altresì la regolamentazione a cura dei Servizi sociali incaricati dei contatti telefonici, via messaggi, mail o social media tra padre e figlio, restando comunque esclusi contatti liberi tra gli stessi.
Istauratosi il contraddittorio nel merito, le parti venivano sentite diffusamente unitamente ai loro difensori dinnanzi al GOT delegato all'udienza del 1/02/2024 e di seguito – dopo il trasferimento del magistrato titolare, innanzi al Giudice riassegnatario all'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. del 16/05/2024 che autorizzava la produzione documentale richiesta da parte ricorrente, depositata al 22/05 u.s.
Quindi a scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del 15-19/6/2024, il G.D. adottava i seguenti provvedimenti provvisori:
“Dispone l'affidamento super esclusivo del minore (n. a Milano il 3/04/2011) Persona_2 alla madre […] Dispone che il padre possa vedere il figlio - allo stato - due pomeriggi a settimana, con incontri della durata di due/tre ore, presso la sua abitazione, ovvero in altri luoghi idonei, compatibilmente con gli impegni del padre e del minore, da svolgersi alla presenza dell'educatore - stante la necessità di monitorarne almeno inizialmente i contenuti;
Incarica i Servizi Sociali competenti per territorio, in collaborazione con i Servizi Specialistici del territorio (UONPIA, CPS e SERT):
- di dare avvio a un intervento composito di ADM in favore del minore che, data la disponibilità del padre, presiederà agli incontri padre/figlio, al fine di monitorarne i contenuti e il relativo andamento;
- di regolamentare gli incontri padre-figlio, provvedendo a predisporre il relativo calendario sia nel periodo ordinario che delle prossime vacanze estive, sentiti i genitori e tenuto conto degli impegni e delle condizioni psico-fisiche del minore, nonché della disponibilità del servizio di educativa, avuto altresì riguardo all'andamento degli accertamenti tossicologici e degli aggiornamenti psico-diagnostici di seguito demandati sulle attuali capacità genitoriali del padre;
con facoltà di rimodularle, ove ritenuto opportuno nell'esclusivo interesse del minore, ove siano ravvisati elementi di pregiudizio per il minore, disponendo eventualmente anche la ripresa degli incontri spazio neutro;
ovvero provvedendo alla loro progressiva liberalizzazione, con graduale introduzione di spazi via via maggiori di autonomia, in caso di esito positivo delle indagini demandate;
- di mantenere una precisa calendarizzazione delle telefonate e degli altri contatti padre/figlio via messaggi, mail o social media – sentito il minore, in base alle sue condizioni psico-fisiche e all'andamento delle frequentazioni padre/figlio;
- di mantenere uno stretto monitoraggio sulle condizioni psico-fisiche di , assicurandone Per_1 senza ulteriore ritardo la presa in carico del minore presso l' ai fini del completamento delle CP_4 pagina 6 di 14 indagini psico-diagnostiche sulla situazione psico-fisica del minore già avviate privatamente dalle parti, nonché assicurando l'attivazione senza ulteriore ritardo di un percorso psicologico/psicoterapeutico in favore del minore;
- di provvedere a un aggiornamento della valutazione psico-diagnostica sulle attuali condizioni psico-fisiche e sulle competenze genitoriali delle parti e sul rapporto del figlio con ciascun genitore;
fornendo, altresì, ogni elemento utili ai fini delle valutazioni in ordine al regime di affidamento in atto e ai tempi di frequentazione padre/figlio;
- di avviare infine ogni ulteriore intervento ritenuto opportuno, a sostegno della genitorialità delle parti e del minore;
- di assicurare, data la dichiarata disponibilità del resistente, la presa in carico del sig. CP_1 presso il SERT competente, che procederà agli accertamenti tossicologici in ordine all'eventuale assunzione di sostanze d'abuso e in base ai relativi esiti, all'avvio di un percorso trattamentale in favore dello stesso, ove questi intenda sottoporvisi
- Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore CP_1 versando alla madre entro il giorno 5 di ogni mese l'importo di € 450,00 mensili (soggetto a rivalutazione di legge - prima rivalutazione agosto 2024) oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigenti Linee Guida;
- Riserva al prosieguo l'eventuale ascolto della minore;
” Quindi disponeva l'acquisizione di una relazione sugli esiti dell'indagine e degli altri interventi in favore del nucleo e fissava per esame della relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali e per la verifica dell'andamento degli interventi avviati l'udienza dell'11.12.2024.
All'udienza indicata il G.D., sentite le parti ed esaminata la relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali, disponeva la progressiva liberalizzazione delle visite padre/figlio e assegnava alle parti i termini ex art. 473 bis 28 c.p.c., fissando l'udienza dell'1/7/2025 per discussione.
Quindi, depositate le richieste e le memorie conclusive delle parti, all'udienza indicata il G.D. rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 9/07/2025.
*** Considerato in diritto
Le statuizioni sulla responsabilità genitoriale Ritiene il Collegio che, all'esito del giudizio, debba essere confermato il regime di affidamento super-esclusivo di alla madre non potendo essere accolta la domanda paterna volta a ottenere il Per_1 ripristino del regime dell'affido condiviso di legge – risultando invece ancora valide e attuali le pagina 7 di 14 motivazioni poste alla base dell'affido super esclusivo del minore alla madre già disposto in via provvisoria, all'atto dei provvedimenti provvisori del 15/06/2024. Il minore resterà pertanto collocato presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica, come peraltro da concorde domanda delle parti.
Occorre premettere che, con decreto definitivo del Tribunale per i minorenni del 12.4.2021 era stato disposto, su ricorso del PM, l'affido del minore al Comune di Milano per la durata di anni due – in seguito ai presunti maltrattamenti da parte del padre in danno del figlio (laddove il aveva CP_1 ammesso di aver colpito il figlio , all'epoca di sette anni con una canna di bambù, mentre i due Per_1 si trovavano in vacanza, dopo averlo sorpreso a baciare un altro bambino, cagionandogli un ematoma all'altezza dell'orecchio; in seguito al bambino sono stati diagnosticati problemi di sordità di grado medio); nonché per via dell'elevata conflittualità tra le parti e della pregressa tossicodipendenza del che peraltro, non aveva più avuto rapporti con da luglio 2019 (quando era stato CP_1 Per_1 nuovamente arrestato); era stata quindi demandata ai Servizi la regolamentazione della ripresa dei rapporti padre/figlio in modalità osservate e protette, con incontri a cadenza quindicinale.
Sopravvenuta la scadenza del regime di affido all'ente, il G.D. disponeva in via provvisoria l'affido super-esclusivo alla madre, a fronte delle scarse capacità educative e genitoriali mostrate dal
– risultato gravato da rilevanti precedenti penali per reati in materia di stupefacenti e di CP_1 prostituzione, oltre che per rapina aggravata in concorso (fatti per cui era stato da ultimo condannato nel 2020 a cinque anni di reclusione); dagli atti e dalle dichiarazioni del Risoli1 emergeva in particolare come lo stesso, oltre ad usare con il minore un linguaggio scurrile e inappropriato, era anche totalmente incapace di concordare con la madre una linea educativa: i contrasti sulla gestione condivisa del minore finivano, inoltre, con l'essere l'occasione per svilire e denigrare la figura materna, spesso destinataria di esternazioni svalutanti da parte del padre nei confronti del figlio, di conseguenza esposto a un conflitto di lealtà nei riguardi della madre, con conseguente rischio di pregiudizio per il minore (laddove risultava gravato, oltre che dall'invalidità, anche da importanti fatiche emotivo, Per_1 acuitesi con l'età adolescenziale).
Quanto ai pregressi agiti maltrattanti del padre in danno del figlio, all'udienza di comparizione delle parti, ha dichiarato di aver picchiato “quell'unica volta.. ma il problema dell'udito CP_1 Per_1 cel'aveva già. In quell'occasione gli ho dato una fustigata sul sedere, perché era andato a baciare un bambino in piazza, per me era una cosa inammissibile: quel bambino era venuto da me per dirmi che mio figlio lo stava molestando, gli toccava il sedere. Mi darebbe molto fastidio qualora mio figlio 1 si richiamano sul punto le dichiarazioni rese dal convenuto all'udienza del 16/05/2024: “è vero che l'ho chiamato coglione, quel giorno non mi rispondeva, ero davanti alla nike che stavo aspettando che mi rispondesse per prendergli peraltro delle cose che mi aveva chiesto, ma non mi rispondeva e quindi gli ho scritto rispondimi coglione, mi rivolgo così per la confidenza che ho con lui. Sto parlando con mio figlio, non sto parlando con un estraneo; è la madre che gli fa le ramanzine e i discorsoni che lui non ha voglia di sentire, che io qui, che io la;
è vero che gli dico di non rispettare le regole, quando sono assurde o vanno contro il vivere naturale, non ho problemi con mio figlio né lui nè lui ne ha con me” pagina 8 di 14 scoprisse di essere omosessuale, non so cosa potrei fare, ma so che la cosa potrebbe incidere sul mio rapporto con lui..). Inoltre, come riferito dalla madre, il padre era risultato del tutto incapace di attenersi alle disposizioni rese dai Servizi rispetto ai contatti con il figlio.
Orbene, nonostante nel corso del procedimento il ha aderito con spirito maggiormente CP_1 collaborativo agli interventi disposti e il buon andamento degli incontri ha consentito l'avvenuta liberalizzazione delle frequentazioni , risultati legati da un sincero legame affettivo - d'altro Persona_3 canto, persistono nel padre alcune fragilità genitoriali e personali che non consentono, nell'interesse del minore, il ripristino del regime di affido condiviso.
Ancorchè le problematiche relative alla lunga tossicodipendenza del all'esito del CP_1 monitoraggio disposto siano da ritenersi superate (cfr. rel. SERD in atti del 28/11/2024) e il percorso di supporto alla genitorialità abbia consentito di attenuare la pregressa, rilevante conflittualità tra le parti, d'altro canto la relazione del CFI ha evidenziato come, in effetti, la relazione padre /figlio necessiti di una maggiore capacità di dialogo e comprensione, dovendo il padre esser ancora sostenuto nel comprendere le richieste e le istanze del figlio – peraltro ora nella delicata fase adolescenziale –, nonché nella linea educativa da adottare, poco lineare e talvolta eccessivamente indulgente, con tensioni intrapsichiche e moti collusivi animati dall'intenzione di temperare la maggiore rigidità materna. Ad esempio il padre, pur riconoscendo le mancanze del ragazzo, lo scarso impegno nello studio e i suoi comportamenti trasgressivi e pericolosi (come da ultimo, il riferito, eccessivo interesse di per i giochi on line o i fatti di danneggiamento commessi a scuola), dall'altro si mostra ancora Per_1 critico verso gli interventi sanzionatori della madre, invece più chiari e lineari, soprattutto sul piano normativo. Rimane peraltro causa di conflittualità fra le parti il contenzioso economico - atteso che il padre continua a non versare alcunchè per il mantenimento del figlio minore e non si è attenuto al piano di rientro delle spese straordinarie in precedenza concordato.
Alla luce di quanto precede, ritiene pertanto il Collegio che vada confermato l'affido super esclusivo del minore in capo alla madre, da ritenersi maggiormente tutelante per il minore – laddove la madre, che è da sempre il genitore di riferimento del minore - ha dimostrato di saper assolvere adeguatamente e con continuità non solo agli obblighi di accudimento e di cura, ma anche a quelli educativi – assumendo scelte sempre adeguate nell'interesse del minore e supplendo all'inadeguatezza del modello genitoriale paterno;
accogliendo, al contempo, nel corso del procedimento le istanze paterne all'ampliamento e alla liberalizzazione dei rapporti con il figlio, mostrando quindi anche di saper riconoscere l'importanza che tale legame riveste per il minore e attenuando la propria diffidenza nei confronti del padre.
pagina 9 di 14 La regolamentazione delle frequentazioni padre-figlio Nel corso del corrente anno – in assenza di ragioni ostative alla liberalizzazione degli incontri con il padre in una cornice regolamentata (cfr. rel. CFI del 4/12/2024) - è stato chiuso l'intervento educativo – che in precedenza presidiava l'incontro settimanale padre-figlio e cui il padre ha sempre mostrato una forte resistenza. Le parti hanno quindi, in accordo, dapprima concordato - a far data da gennaio scorso - l'inserimento di un ulteriore incontro infrasettimanale libero in aggiunta a quello già previsto e al giorno di visita del weekend (in cui il padre vede nell'intera giornata del sabato o della Per_1 domenica); nonché di seguito, l'avvio dei pernottamenti presso il padre, quanto meno nel corso dei periodi festivi (come avvenuto durante le vacanze pasquali, dal 18 al 28 aprile 2025) e del periodo estivo – ove pure le parti hanno concordato un calendario condiviso.
Quindi, in assenza di rilievi e a fronte della liberalizzazione già avviata, salvo diversi e migliori accordi tra i genitori, tenuto conto delle esigenze e degli impegni del minore, il padre potrà vedere e tenere con sé : Per_1
- per due pomeriggi infrasettimanali, indicativamente al lunedì e al mercoledì – dal rientro a casa da scuola fino alle ore 21.30 quando il padre lo riaccompagnerà dalla madre;
nonché,
- a fine settimana alternati dal venerdì alle 19.00 fino alla domenica sera alle ore 21.30;
- durante le vacanze estive, per due settimane, anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni con la madre, dalla fine delle lezioni scolastiche al giorno 30.12 ovvero, dalle ore 17.00 del 30.12 fino alla ripresa dell'attività scolastica;
in caso di mancato accordo tra le parti, durante le vacanze natalizie dell'anno 2025 trascorrerà con Per_1 il padre il primo periodo;
- durante le vacanze pasquali e le altre festività del calendario scolastico, ad anni alterni.
I Servizi Sociali che hanno già in carico il nucleo manterranno un monitoraggio sulla situazione familiare e sull'andamento dei rapporti tra le parti, nonchè sulle frequentazioni padre-figlio come sopra regolamentate, provvedendo altresì a modificare il calendario disposto, in caso di disaccordo tra i genitori, ove ritenuto opportuno nell'interesse del minore.
Le statuizioni economiche Ritiene il Collegio che all'esito del giudizio debba esser altresì confermato, in accoglimento della domanda materna, il contributo paterno al mantenimento di già statuito in via provvisoria. Per_1
Pertanto il padre continuerà a versare alla madre, quale contributo al mantenimento del figlio, l'importo mensile già previsto di € 450,00 con decorrenza dalla data della domanda (agosto 2023) oltre al 50% delle spese straordinarie – risultando detto contributo tuttora equo e congruo alle esigenze e pagina 10 di 14 all'età del figlio minore, nonché alla situazione economica delle parti, per come ricostruita in giudizio e rimasta invariata rispetto all'epoca dei provvedimenti provvisori resi.
Il – di cui non è stato possibile ricostruire la situazione economico-patrimoniale CP_1 aggiornata, non avendo il convenuto provveduto al deposito della documentazione reddituale richiesta
– si è limitato a rappresentare in giudizio di lavorare in nero nel settore del commercio delle auto usate: attività che – sebbene non in regola e precaria – gli assicura, secondo quanto dichiarato, un guadagno netto mensile dichiarato di circa 1500/2000 €. Neppure il convenuto ha allegato oneri abitativi (essendo l'attuale abitazione nella sua disponibilità a titolo gratuito, a eccezione di un rimborso spese di 200.00 € mensili) o altre spese a suo carico. Il inoltre - a tutt'oggi – è rimasto inadempiente rispetto al proprio obbligo di CP_1 mantenimento nei confronti di , né ha provveduto al rimborso degli importi dovuti a titolo di Per_1 mantenimento in arretrato, accumulando così una significativa esposizione debitoria nei confronti della madre (pari ad € 5.872,40 a titolo di contributo al mantenimento non corrisposto, oltre ad € 1.224,10 quale mancato rimborso delle spese straordinarie per il figlio).
Per contro, la sig.ra è titolare di un reddito mensile di € 1.400 circa, con cui provvede Parte_1 al pagamento del mutuo per la casa per € 400.00 circa e alle altre spese fisse, per ulteriori € 300,00 mensili, oltre che al mantenimento diretto del minore e – a fronte dell'integrale inadempimento del
– a ogni altra necessità del minore. CP_1
Ne consegue, ai sensi del combinato disposto degli artt. 116 comma 2 c.p.c. e 473 bis 18 c.p.c., che il contributo a carico del padre per il mantenimento del minore deve determinarsi in conformità alla richiesta della ricorrente (in misura, peraltro, di poco superiore all'importo da ultimo spontaneamente corrisposto dal resistente, dunque da ritenersi pienamente in linea con le sue capacità economiche).
Detto importo andrà versato alla madre in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese ed è soggetto alla rivalutazione secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data della domanda (prossimo adeguamento ISTAT agosto 2024).
Le spese di lite Vista la natura necessaria del giudizio e la soccombenza prevalente del sulle domande in CP_1 punto affidamento ed economiche a fronte della parziale soccombenza della sulla restante Parte_1 domanda in punto regolamentazione delle frequentazione padre-figlio, il convenuto dovrà essere condannato alla rifusione delle spese in favore della nella misura di 2/3 che si liquidano Parte_1 come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e DM 37/2018 tenuto conto del valore indeterminato della causa, della qualità dell'attività professionale svolta, del numero e della difficoltà delle questioni trattate, mentre la restante quota di 1/3 dovrà essere compensata.
pagina 11 di 14
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, ///nella contumacia della parte convenuta così statuisce: 1. Conferma l'affidamento super esclusivo del minore (n. a Milano il 3/04/2011) alla Persona_2 madre, che assumerà in via esclusiva tutte le decisioni inerenti il figlio anche per le questioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del medesimo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni, con collocamento dello stesso presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica e solo diritto/dovere di vigilanza del padre;
2. Dispone che - salvo diversi e migliori accordi tra i genitori, tenuto conto delle esigenze e degli impegni del minore, il padre potrà vedere e tenere con sé : Per_1
- per due pomeriggi infrasettimanali, indicativamente al lunedì e al mercoledì – dal rientro a casa da scuola fino alle ore 21.30 quando il padre lo riaccompagnerà dalla madre;
nonché,
- a fine settimana alternati dal venerdì alle 19.00 fino alla domenica sera alle ore 21.30;
- durante le vacanze estive, per due settimane anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni con la madre, dalla fine delle lezioni scolastiche al giorno 30.12 ovvero, dalle ore 17.00 del 30.12 fino alla ripresa dell'attività scolastica;
in caso di mancato accordo tra le parti, durante le vacanze natalizie dell'anno 2025 trascorrerà con Per_1 il padre il primo periodo;
- durante le vacanze pasquali e le altre festività del calendario scolastico, ad anni alterni.
3. Incarica i Servizi Sociali del Comune di MILANO:
- di proseguire il monitoraggio sulla situazione familiare e sull'andamento dei rapporti tra le parti e sulle frequentazioni padre-figlio come sopra regolamentate;
- di regolamentare diversamente il calendario delle frequentazioni padre-figlio, in caso di disaccordo tra i genitori, ove ritenuto opportuno nell'interesse del minore;
- di segnalare all'A.G. competente eventuali situazioni di pregiudizio per il minore;
- di riprendere – ove vi sia la disponibilità e in caso di ripresa della conflittualità tra le parti – ogni intervento opportuno a sostegno della genitorialità delle parti, al fine di sostenerne la comunicazione nell'interesse del minore.
4. Conferma l'obbligo a carico di di contribuire al mantenimento del minore CP_1 versando alla madre entro il giorno 5 di ogni mese l'importo di € 450,00 mensili (soggetto a rivalutazione di legge - prima rivalutazione agosto 2024) oltre al 50% delle spese straordinarie come da previgenti Linee Guida, di seguito richiamate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pagina 12 di 14 pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
e- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); f- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
g- spese da concordare: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. h- spese anticipate: il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e- mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
5. Condanna il convenuto alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore della ricorrente nella misura di 2/3 che si liquidano, per tale frazione, in euro 5.000,00 oltre a spese generali Iva e cpa come per legge;
6. Compensa tra le parti le spese di lite nella restante frazione di 1/3.
pagina 13 di 14 Sentenza immediatamente esecutiva ex lege
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti e ai Servizi Sociali del Comune di MILANO per il seguito di competenza.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 9/07/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Valentina Di Peppe Anna Cattaneo
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 02/08/2023, rimessa al Collegio alla udienza di discussione dell'1/07/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 9/07/2025 promossa
DA
c.f. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
30/11/1985, rappresentato e difeso dall' avv. presso il cui studio è elettivamente Parte_2 domiciliato, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato a [...] il [...], rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'avv. COPPOLA VERONICA presso il cui studio in VIA CERADINI, 16 20129 MILANO
è elettivamente domiciliato, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
pagina 1 di 14 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 27/9/2023
OGGETTO: regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Per la parte attrice
“contrariis reiectis, nel merito:
1) confermare l'affido di in via super esclusiva alla madre con collocamento prevalente con la Per_1 stessa, la quale eserciterà in via super esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alla salute, all'educazione, all'istruzione, alla residenza abituale dello stesso ed alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardino il figlio, compreso il documento di identità valido per l'espatrio ed il passaporto per il figlio minore;
2) disporre in merito alle più opportune modalità di frequentazione padre-figlio sintanto che il padre non avrà reperito un'idonea abitazione ove poter tenere con sé il figlio, stabilendo che il padre veda e tenga con sé per due pomeriggi infrasettimanali (indicativamente il martedì ed il venerdì, salvo Per_1 diverso e miglior accordo tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore), dal rientro a casa da scuola e sino a dopo cena con riaccompagnamento presso la casa materna. Sintanto che non avrà reperito un'idonea soluzione abitativa, disporre che il sig. possa tenere con CP_1 sé a weekend alternati, per l'intera giornata del sabato e/o della domenica. Dal momento in cui Per_1 il padre avrà una idonea abitazione ove poter tenere con sé il figlio per il pernottamento, potrà tenere con sé il figlio dal venerdì dall'uscita da scuola e sino alla domenica dopo cena;
.= vacanze estive: il padre potrà tenere con sé per due settimane, anche consecutive, da Per_1 concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
.= vacanze natalizie: ad anni alterni, trascorrerà con un genitore dalla fine della scuola sino al Per_1
30/12 e dal 30/12 sino alla ripresa della scuola con l'altro genitore;
.= vacanze scolastiche pasquali: ad anni alterni, starà dalla fine della scuola sino alla sera di Per_1
Pasqua con un genitore e dalla domenica sera fino alla ripresa della scuola con l'altro genitore;
.= compleanno del figlio: indipendentemente dalla turnazione, entrambi i genitori potranno incontrare in occasione del compleanno;
Per_1
.= la festa della mamma verrà sempre trascorsa dal figlio con quest'ultima, come pure la festa del papà con lo stesso indipendentemente se sia o meno un giorno di spettanza;
.= altri eventuali giorni di sospensione scolastica, ponti e festività, alternati. Il tutto salvo diverso e miglior accordo tra i genitori;
3) porre a carico del padre, quale contributo al mantenimento del figlio, la somma mensile di euro 450,00 con decorrenza dal mese di agosto 2023 (data della domanda, importo attualmente pari ad € 453,60, come da prima rivalutazione Istat dell'agosto 2024). Detto importo andrà versato alla madre in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario per dodici mensilità all'anno ed pagina 2 di 14 adeguato secondo gli indici ISTAT costo-vita annualmente, con decorrenza dalla data della domanda (prossimo adeguamento Istat agosto 2025); 5) porre altresì a carico del padre il pagamento in ragione del 50% delle spese straordinarie, secondo le voci di spesa di cui alle Linee Guida del Tribunale di Milano, e quindi:
.= spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal d) tickets sanitari;
e) occhiali o CP_2 lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante, pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal CP_2
.= spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal ovvero previsti dal S.S.N. ma effettuati privatamente;
d) farmaci CP_2 omeopatici;
.= spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione in istituti pubblici;
b) libri di testo, c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo classe richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
.= spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione in istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c)corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi si specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
.= spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o enti territoriali);
.= spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue, b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreativa (pittura, teatro, boy-scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
6) autorizzare la madre alla richiesta/rinnovo della carta d'identità valida per l'espatrio ed il passaporto per il figlio minore;
7) con vittoria di compensi professionali oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori di legge”
pagina 3 di 14 Per parte resistente
“contrariis rejectis, così pronunciarsi: In via principale:
-disporre l'affido condiviso del minore con collocamento presso la madre e con regolamentazione delle facoltà di visita paterne , salvo diverso miglior accordo tra i genitori, come segue:
-due pomeriggi infrasettimanali, indicati nel martedì e nel mercoledì e fine settimana alternati dal venerdì alle 19.00 fino alla domenica sera alle ore 21.00.
-quanto alle vacanze estive, il padre terrà con sé il figlio tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno.
-il minore trascorrerà le vacanze natalizie ad anni alterni con un genitore dalla fine delle lezioni scolastiche al giorno 30.12 ore 17.00 e con l'altro dalle ore 17.00 del 30.12 fino alla ripresa dell'attività scolastica. In caso di contrasto nell'anno 2025 trascorrerà il primo periodo con il padre.
- le vacanze pasquali e le altre festività scolastiche saranno con i genitori secondo il criterio dell'alternanza garantendo comunque tre giorni con ciascun genitore durante le vacanze pasquali.
-porre carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore versando alla madre entro il giorno 5 di ogni mese l'importo di € 400,00 mensili (soggetto a rivalutazione di legge) oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigenti Linee Guida. In via meramente subordinata: affido esclusivo materno con regolamentazione delle facoltà di visita paterne e mantenimento come descritte in via principale”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato in data 2/08/2023, adiva questo Tribunale, Parte_1 chiedendo, in principalità, di disporre l'affidamento super esclusivo del figlio (n. a Persona_2
Milano il 3/04/2011- oggi 13enne) – già in precedenza affidato al Comune di Milano per la durata di anni due, giusto decreto definitivo del Tribunale per i minorenni del 12.4.2021; quindi di disporne il collocamento prevalente del minore presso di sé e di regolamentare le modalità di frequentazione padre-figlio in modalità protetta e controllate, unicamente in spazio neutro all'esito delle valutazioni psicodiagnostiche richieste;
quindi di prevedere in capo al padre un contributo per il mantenimento del figlio in favore della madre, di € 450,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie come da Per_1 protocollo vigente;
Su segnalazione urgente dei Servizi sociali del Comune di Milano del 25/10/2023, che evidenziavano la necessità di una regolamentazione provvisoria delle frequentazioni padre- figlio, stante l'incapacità delle parti di accordarsi in ordine alle frequentazioni padre-figlio riprese in spazio neutro a far data dal febbraio 2023, dopo la scarcerazione del – con decreto inaudita altera parte CP_1 reso ex art. 473-bis.15 c.p.c. del 28/10/2023, il Giudice Delegato all'epoca procedente provvedeva a pagina 4 di 14 regolamentare in via provvisoria dette frequentazioni, in attesa del completamento degli approfondimenti demandati ai Servizi e della rituale istaurazione del contraddittorio all'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c., disponendo che i Servizi sociali del Comune di Milano, in collaborazione con i Servizi specialistici territorialmente competenti, provvedessero a definire un calendario di incontri padre/figlio a cadenza settimanale, inizialmente in spazio neutro e, successivamente, in base al relativo andamento nonché tenuto conto dell'interesse del minore, con progressiva esternalizzazione sul territorio (anche presso la casa del padre, qualora idonea ad accogliere il minore) sempre alla presenza Cont di un educatore;
disponeva al contempo l'immediata presa in carico di da parte dell' e Per_1
l'attivazione di un percorso di sostegno psicologico/psicoterapeutico, sulla scorta degli esiti della valutazione effettuata nel 2020 e previa eventuale rivalutazione;
Con comparsa depositata in data 21/11/2023, si costituiva in giudizio , CP_1 chiedendo: -in via urgente e temporanea di confermare l'affido del minore all'Ente-Comune di Milano, nominare un curatore speciale nell'interesse del minore, nonché di regolamentare le frequentazioni paterne, anche in considerazione della ripresa dei rapporti avvenuta nell'ultimo periodo, prevedendo che stia con il padre tre pomeriggi alla settimana dall'uscita da scuola con riaccompagnamento Per_1 entro le ore 17.00, oltre a un ulteriore giorno nel weekend, al sabato o alla domenica indicativamente dalle 10,00 del mattino sino alle 8,00 di sera;
quindi - in via definitiva, di disporre l'affido condiviso del minore con collocamento presso la madre e visite paterne almeno due pomeriggi a settimana all'uscita da scuola con riaccompagnamento entro le ore 17.00 e week end alterni incluso pernottamento;
disponendo il mantenimento diretto del padre in favore del minore, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, come da protocollo vigente, nonché confermando l'adesione del sig. a ogni intervento psicodiagnostico nell'interesse del minore e collaborazione con il Tribunale;
CP_1
le parti venivano quindi sentite all'udienza di convalida del 23.11.2023 - ove parte attrice chiedeva la conferma del provvedimento emesso inaudita altera parte, con sospensione degli incontri padre/figlio in presenza e dei contatti diretti telefonici o a mezzo messaggi sino all'effettiva regolamentazione da parte dei Servizi incaricati;
mentre parte convenuta chiedeva la chiusura dello spazio neutro e la liberalizzazione degli incontri padre/figlio;
il Giudice procedente, con ordinanza del 3/12/2023, confermava gli interventi già disposti (quali la presa in carico NPI di e l'attivazione di un percorso psicologico/psicoterapeutico in suo Per_1 favore); quindi, in parziale modifica del provvedimento emesso inaudita altera parte “tenuto conto da un lato del forte legame sussistente tra e il padre, confermato dalle dichiarazioni rese dal Per_1 padre in udienza e, dall'altro, della necessaria gradualità ed attenzione che deve caratterizzare la reintroduzione della figura del padre nella vita del preadolescente dopo il lungo allontanamento forzato dovuto alla carcerazione del sig. ; rilevato altresì “quanto relazionato dai Servizi circa CP_1 il sostanziale esaurimento della funzione dell'intervento di spazio neutro nel caso di specie, che gli stessi protagonisti non riconoscono più come valido ed efficace strumento per l'evolversi della loro pagina 5 di 14 relazione”, provvedeva a regolamentare i rapporti padre/figlio, prevedendo che, compatibilmente con le risorse dei Servizi incaricati, il padre potesse stare con il figlio sino a due volte la settimana al di fuori dello Spazio Neutro, sempre alla presenza di un educatore, presso l'abitazione del padre ovvero, fintanto che il sig. non disponga di un'abitazione idonea per accogliere il figlio, sul territorio;
CP_1 disponeva altresì la regolamentazione a cura dei Servizi sociali incaricati dei contatti telefonici, via messaggi, mail o social media tra padre e figlio, restando comunque esclusi contatti liberi tra gli stessi.
Istauratosi il contraddittorio nel merito, le parti venivano sentite diffusamente unitamente ai loro difensori dinnanzi al GOT delegato all'udienza del 1/02/2024 e di seguito – dopo il trasferimento del magistrato titolare, innanzi al Giudice riassegnatario all'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. del 16/05/2024 che autorizzava la produzione documentale richiesta da parte ricorrente, depositata al 22/05 u.s.
Quindi a scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del 15-19/6/2024, il G.D. adottava i seguenti provvedimenti provvisori:
“Dispone l'affidamento super esclusivo del minore (n. a Milano il 3/04/2011) Persona_2 alla madre […] Dispone che il padre possa vedere il figlio - allo stato - due pomeriggi a settimana, con incontri della durata di due/tre ore, presso la sua abitazione, ovvero in altri luoghi idonei, compatibilmente con gli impegni del padre e del minore, da svolgersi alla presenza dell'educatore - stante la necessità di monitorarne almeno inizialmente i contenuti;
Incarica i Servizi Sociali competenti per territorio, in collaborazione con i Servizi Specialistici del territorio (UONPIA, CPS e SERT):
- di dare avvio a un intervento composito di ADM in favore del minore che, data la disponibilità del padre, presiederà agli incontri padre/figlio, al fine di monitorarne i contenuti e il relativo andamento;
- di regolamentare gli incontri padre-figlio, provvedendo a predisporre il relativo calendario sia nel periodo ordinario che delle prossime vacanze estive, sentiti i genitori e tenuto conto degli impegni e delle condizioni psico-fisiche del minore, nonché della disponibilità del servizio di educativa, avuto altresì riguardo all'andamento degli accertamenti tossicologici e degli aggiornamenti psico-diagnostici di seguito demandati sulle attuali capacità genitoriali del padre;
con facoltà di rimodularle, ove ritenuto opportuno nell'esclusivo interesse del minore, ove siano ravvisati elementi di pregiudizio per il minore, disponendo eventualmente anche la ripresa degli incontri spazio neutro;
ovvero provvedendo alla loro progressiva liberalizzazione, con graduale introduzione di spazi via via maggiori di autonomia, in caso di esito positivo delle indagini demandate;
- di mantenere una precisa calendarizzazione delle telefonate e degli altri contatti padre/figlio via messaggi, mail o social media – sentito il minore, in base alle sue condizioni psico-fisiche e all'andamento delle frequentazioni padre/figlio;
- di mantenere uno stretto monitoraggio sulle condizioni psico-fisiche di , assicurandone Per_1 senza ulteriore ritardo la presa in carico del minore presso l' ai fini del completamento delle CP_4 pagina 6 di 14 indagini psico-diagnostiche sulla situazione psico-fisica del minore già avviate privatamente dalle parti, nonché assicurando l'attivazione senza ulteriore ritardo di un percorso psicologico/psicoterapeutico in favore del minore;
- di provvedere a un aggiornamento della valutazione psico-diagnostica sulle attuali condizioni psico-fisiche e sulle competenze genitoriali delle parti e sul rapporto del figlio con ciascun genitore;
fornendo, altresì, ogni elemento utili ai fini delle valutazioni in ordine al regime di affidamento in atto e ai tempi di frequentazione padre/figlio;
- di avviare infine ogni ulteriore intervento ritenuto opportuno, a sostegno della genitorialità delle parti e del minore;
- di assicurare, data la dichiarata disponibilità del resistente, la presa in carico del sig. CP_1 presso il SERT competente, che procederà agli accertamenti tossicologici in ordine all'eventuale assunzione di sostanze d'abuso e in base ai relativi esiti, all'avvio di un percorso trattamentale in favore dello stesso, ove questi intenda sottoporvisi
- Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore CP_1 versando alla madre entro il giorno 5 di ogni mese l'importo di € 450,00 mensili (soggetto a rivalutazione di legge - prima rivalutazione agosto 2024) oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigenti Linee Guida;
- Riserva al prosieguo l'eventuale ascolto della minore;
” Quindi disponeva l'acquisizione di una relazione sugli esiti dell'indagine e degli altri interventi in favore del nucleo e fissava per esame della relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali e per la verifica dell'andamento degli interventi avviati l'udienza dell'11.12.2024.
All'udienza indicata il G.D., sentite le parti ed esaminata la relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali, disponeva la progressiva liberalizzazione delle visite padre/figlio e assegnava alle parti i termini ex art. 473 bis 28 c.p.c., fissando l'udienza dell'1/7/2025 per discussione.
Quindi, depositate le richieste e le memorie conclusive delle parti, all'udienza indicata il G.D. rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 9/07/2025.
*** Considerato in diritto
Le statuizioni sulla responsabilità genitoriale Ritiene il Collegio che, all'esito del giudizio, debba essere confermato il regime di affidamento super-esclusivo di alla madre non potendo essere accolta la domanda paterna volta a ottenere il Per_1 ripristino del regime dell'affido condiviso di legge – risultando invece ancora valide e attuali le pagina 7 di 14 motivazioni poste alla base dell'affido super esclusivo del minore alla madre già disposto in via provvisoria, all'atto dei provvedimenti provvisori del 15/06/2024. Il minore resterà pertanto collocato presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica, come peraltro da concorde domanda delle parti.
Occorre premettere che, con decreto definitivo del Tribunale per i minorenni del 12.4.2021 era stato disposto, su ricorso del PM, l'affido del minore al Comune di Milano per la durata di anni due – in seguito ai presunti maltrattamenti da parte del padre in danno del figlio (laddove il aveva CP_1 ammesso di aver colpito il figlio , all'epoca di sette anni con una canna di bambù, mentre i due Per_1 si trovavano in vacanza, dopo averlo sorpreso a baciare un altro bambino, cagionandogli un ematoma all'altezza dell'orecchio; in seguito al bambino sono stati diagnosticati problemi di sordità di grado medio); nonché per via dell'elevata conflittualità tra le parti e della pregressa tossicodipendenza del che peraltro, non aveva più avuto rapporti con da luglio 2019 (quando era stato CP_1 Per_1 nuovamente arrestato); era stata quindi demandata ai Servizi la regolamentazione della ripresa dei rapporti padre/figlio in modalità osservate e protette, con incontri a cadenza quindicinale.
Sopravvenuta la scadenza del regime di affido all'ente, il G.D. disponeva in via provvisoria l'affido super-esclusivo alla madre, a fronte delle scarse capacità educative e genitoriali mostrate dal
– risultato gravato da rilevanti precedenti penali per reati in materia di stupefacenti e di CP_1 prostituzione, oltre che per rapina aggravata in concorso (fatti per cui era stato da ultimo condannato nel 2020 a cinque anni di reclusione); dagli atti e dalle dichiarazioni del Risoli1 emergeva in particolare come lo stesso, oltre ad usare con il minore un linguaggio scurrile e inappropriato, era anche totalmente incapace di concordare con la madre una linea educativa: i contrasti sulla gestione condivisa del minore finivano, inoltre, con l'essere l'occasione per svilire e denigrare la figura materna, spesso destinataria di esternazioni svalutanti da parte del padre nei confronti del figlio, di conseguenza esposto a un conflitto di lealtà nei riguardi della madre, con conseguente rischio di pregiudizio per il minore (laddove risultava gravato, oltre che dall'invalidità, anche da importanti fatiche emotivo, Per_1 acuitesi con l'età adolescenziale).
Quanto ai pregressi agiti maltrattanti del padre in danno del figlio, all'udienza di comparizione delle parti, ha dichiarato di aver picchiato “quell'unica volta.. ma il problema dell'udito CP_1 Per_1 cel'aveva già. In quell'occasione gli ho dato una fustigata sul sedere, perché era andato a baciare un bambino in piazza, per me era una cosa inammissibile: quel bambino era venuto da me per dirmi che mio figlio lo stava molestando, gli toccava il sedere. Mi darebbe molto fastidio qualora mio figlio 1 si richiamano sul punto le dichiarazioni rese dal convenuto all'udienza del 16/05/2024: “è vero che l'ho chiamato coglione, quel giorno non mi rispondeva, ero davanti alla nike che stavo aspettando che mi rispondesse per prendergli peraltro delle cose che mi aveva chiesto, ma non mi rispondeva e quindi gli ho scritto rispondimi coglione, mi rivolgo così per la confidenza che ho con lui. Sto parlando con mio figlio, non sto parlando con un estraneo; è la madre che gli fa le ramanzine e i discorsoni che lui non ha voglia di sentire, che io qui, che io la;
è vero che gli dico di non rispettare le regole, quando sono assurde o vanno contro il vivere naturale, non ho problemi con mio figlio né lui nè lui ne ha con me” pagina 8 di 14 scoprisse di essere omosessuale, non so cosa potrei fare, ma so che la cosa potrebbe incidere sul mio rapporto con lui..). Inoltre, come riferito dalla madre, il padre era risultato del tutto incapace di attenersi alle disposizioni rese dai Servizi rispetto ai contatti con il figlio.
Orbene, nonostante nel corso del procedimento il ha aderito con spirito maggiormente CP_1 collaborativo agli interventi disposti e il buon andamento degli incontri ha consentito l'avvenuta liberalizzazione delle frequentazioni , risultati legati da un sincero legame affettivo - d'altro Persona_3 canto, persistono nel padre alcune fragilità genitoriali e personali che non consentono, nell'interesse del minore, il ripristino del regime di affido condiviso.
Ancorchè le problematiche relative alla lunga tossicodipendenza del all'esito del CP_1 monitoraggio disposto siano da ritenersi superate (cfr. rel. SERD in atti del 28/11/2024) e il percorso di supporto alla genitorialità abbia consentito di attenuare la pregressa, rilevante conflittualità tra le parti, d'altro canto la relazione del CFI ha evidenziato come, in effetti, la relazione padre /figlio necessiti di una maggiore capacità di dialogo e comprensione, dovendo il padre esser ancora sostenuto nel comprendere le richieste e le istanze del figlio – peraltro ora nella delicata fase adolescenziale –, nonché nella linea educativa da adottare, poco lineare e talvolta eccessivamente indulgente, con tensioni intrapsichiche e moti collusivi animati dall'intenzione di temperare la maggiore rigidità materna. Ad esempio il padre, pur riconoscendo le mancanze del ragazzo, lo scarso impegno nello studio e i suoi comportamenti trasgressivi e pericolosi (come da ultimo, il riferito, eccessivo interesse di per i giochi on line o i fatti di danneggiamento commessi a scuola), dall'altro si mostra ancora Per_1 critico verso gli interventi sanzionatori della madre, invece più chiari e lineari, soprattutto sul piano normativo. Rimane peraltro causa di conflittualità fra le parti il contenzioso economico - atteso che il padre continua a non versare alcunchè per il mantenimento del figlio minore e non si è attenuto al piano di rientro delle spese straordinarie in precedenza concordato.
Alla luce di quanto precede, ritiene pertanto il Collegio che vada confermato l'affido super esclusivo del minore in capo alla madre, da ritenersi maggiormente tutelante per il minore – laddove la madre, che è da sempre il genitore di riferimento del minore - ha dimostrato di saper assolvere adeguatamente e con continuità non solo agli obblighi di accudimento e di cura, ma anche a quelli educativi – assumendo scelte sempre adeguate nell'interesse del minore e supplendo all'inadeguatezza del modello genitoriale paterno;
accogliendo, al contempo, nel corso del procedimento le istanze paterne all'ampliamento e alla liberalizzazione dei rapporti con il figlio, mostrando quindi anche di saper riconoscere l'importanza che tale legame riveste per il minore e attenuando la propria diffidenza nei confronti del padre.
pagina 9 di 14 La regolamentazione delle frequentazioni padre-figlio Nel corso del corrente anno – in assenza di ragioni ostative alla liberalizzazione degli incontri con il padre in una cornice regolamentata (cfr. rel. CFI del 4/12/2024) - è stato chiuso l'intervento educativo – che in precedenza presidiava l'incontro settimanale padre-figlio e cui il padre ha sempre mostrato una forte resistenza. Le parti hanno quindi, in accordo, dapprima concordato - a far data da gennaio scorso - l'inserimento di un ulteriore incontro infrasettimanale libero in aggiunta a quello già previsto e al giorno di visita del weekend (in cui il padre vede nell'intera giornata del sabato o della Per_1 domenica); nonché di seguito, l'avvio dei pernottamenti presso il padre, quanto meno nel corso dei periodi festivi (come avvenuto durante le vacanze pasquali, dal 18 al 28 aprile 2025) e del periodo estivo – ove pure le parti hanno concordato un calendario condiviso.
Quindi, in assenza di rilievi e a fronte della liberalizzazione già avviata, salvo diversi e migliori accordi tra i genitori, tenuto conto delle esigenze e degli impegni del minore, il padre potrà vedere e tenere con sé : Per_1
- per due pomeriggi infrasettimanali, indicativamente al lunedì e al mercoledì – dal rientro a casa da scuola fino alle ore 21.30 quando il padre lo riaccompagnerà dalla madre;
nonché,
- a fine settimana alternati dal venerdì alle 19.00 fino alla domenica sera alle ore 21.30;
- durante le vacanze estive, per due settimane, anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni con la madre, dalla fine delle lezioni scolastiche al giorno 30.12 ovvero, dalle ore 17.00 del 30.12 fino alla ripresa dell'attività scolastica;
in caso di mancato accordo tra le parti, durante le vacanze natalizie dell'anno 2025 trascorrerà con Per_1 il padre il primo periodo;
- durante le vacanze pasquali e le altre festività del calendario scolastico, ad anni alterni.
I Servizi Sociali che hanno già in carico il nucleo manterranno un monitoraggio sulla situazione familiare e sull'andamento dei rapporti tra le parti, nonchè sulle frequentazioni padre-figlio come sopra regolamentate, provvedendo altresì a modificare il calendario disposto, in caso di disaccordo tra i genitori, ove ritenuto opportuno nell'interesse del minore.
Le statuizioni economiche Ritiene il Collegio che all'esito del giudizio debba esser altresì confermato, in accoglimento della domanda materna, il contributo paterno al mantenimento di già statuito in via provvisoria. Per_1
Pertanto il padre continuerà a versare alla madre, quale contributo al mantenimento del figlio, l'importo mensile già previsto di € 450,00 con decorrenza dalla data della domanda (agosto 2023) oltre al 50% delle spese straordinarie – risultando detto contributo tuttora equo e congruo alle esigenze e pagina 10 di 14 all'età del figlio minore, nonché alla situazione economica delle parti, per come ricostruita in giudizio e rimasta invariata rispetto all'epoca dei provvedimenti provvisori resi.
Il – di cui non è stato possibile ricostruire la situazione economico-patrimoniale CP_1 aggiornata, non avendo il convenuto provveduto al deposito della documentazione reddituale richiesta
– si è limitato a rappresentare in giudizio di lavorare in nero nel settore del commercio delle auto usate: attività che – sebbene non in regola e precaria – gli assicura, secondo quanto dichiarato, un guadagno netto mensile dichiarato di circa 1500/2000 €. Neppure il convenuto ha allegato oneri abitativi (essendo l'attuale abitazione nella sua disponibilità a titolo gratuito, a eccezione di un rimborso spese di 200.00 € mensili) o altre spese a suo carico. Il inoltre - a tutt'oggi – è rimasto inadempiente rispetto al proprio obbligo di CP_1 mantenimento nei confronti di , né ha provveduto al rimborso degli importi dovuti a titolo di Per_1 mantenimento in arretrato, accumulando così una significativa esposizione debitoria nei confronti della madre (pari ad € 5.872,40 a titolo di contributo al mantenimento non corrisposto, oltre ad € 1.224,10 quale mancato rimborso delle spese straordinarie per il figlio).
Per contro, la sig.ra è titolare di un reddito mensile di € 1.400 circa, con cui provvede Parte_1 al pagamento del mutuo per la casa per € 400.00 circa e alle altre spese fisse, per ulteriori € 300,00 mensili, oltre che al mantenimento diretto del minore e – a fronte dell'integrale inadempimento del
– a ogni altra necessità del minore. CP_1
Ne consegue, ai sensi del combinato disposto degli artt. 116 comma 2 c.p.c. e 473 bis 18 c.p.c., che il contributo a carico del padre per il mantenimento del minore deve determinarsi in conformità alla richiesta della ricorrente (in misura, peraltro, di poco superiore all'importo da ultimo spontaneamente corrisposto dal resistente, dunque da ritenersi pienamente in linea con le sue capacità economiche).
Detto importo andrà versato alla madre in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese ed è soggetto alla rivalutazione secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data della domanda (prossimo adeguamento ISTAT agosto 2024).
Le spese di lite Vista la natura necessaria del giudizio e la soccombenza prevalente del sulle domande in CP_1 punto affidamento ed economiche a fronte della parziale soccombenza della sulla restante Parte_1 domanda in punto regolamentazione delle frequentazione padre-figlio, il convenuto dovrà essere condannato alla rifusione delle spese in favore della nella misura di 2/3 che si liquidano Parte_1 come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e DM 37/2018 tenuto conto del valore indeterminato della causa, della qualità dell'attività professionale svolta, del numero e della difficoltà delle questioni trattate, mentre la restante quota di 1/3 dovrà essere compensata.
pagina 11 di 14
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, ///nella contumacia della parte convenuta così statuisce: 1. Conferma l'affidamento super esclusivo del minore (n. a Milano il 3/04/2011) alla Persona_2 madre, che assumerà in via esclusiva tutte le decisioni inerenti il figlio anche per le questioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del medesimo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni, con collocamento dello stesso presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica e solo diritto/dovere di vigilanza del padre;
2. Dispone che - salvo diversi e migliori accordi tra i genitori, tenuto conto delle esigenze e degli impegni del minore, il padre potrà vedere e tenere con sé : Per_1
- per due pomeriggi infrasettimanali, indicativamente al lunedì e al mercoledì – dal rientro a casa da scuola fino alle ore 21.30 quando il padre lo riaccompagnerà dalla madre;
nonché,
- a fine settimana alternati dal venerdì alle 19.00 fino alla domenica sera alle ore 21.30;
- durante le vacanze estive, per due settimane anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni con la madre, dalla fine delle lezioni scolastiche al giorno 30.12 ovvero, dalle ore 17.00 del 30.12 fino alla ripresa dell'attività scolastica;
in caso di mancato accordo tra le parti, durante le vacanze natalizie dell'anno 2025 trascorrerà con Per_1 il padre il primo periodo;
- durante le vacanze pasquali e le altre festività del calendario scolastico, ad anni alterni.
3. Incarica i Servizi Sociali del Comune di MILANO:
- di proseguire il monitoraggio sulla situazione familiare e sull'andamento dei rapporti tra le parti e sulle frequentazioni padre-figlio come sopra regolamentate;
- di regolamentare diversamente il calendario delle frequentazioni padre-figlio, in caso di disaccordo tra i genitori, ove ritenuto opportuno nell'interesse del minore;
- di segnalare all'A.G. competente eventuali situazioni di pregiudizio per il minore;
- di riprendere – ove vi sia la disponibilità e in caso di ripresa della conflittualità tra le parti – ogni intervento opportuno a sostegno della genitorialità delle parti, al fine di sostenerne la comunicazione nell'interesse del minore.
4. Conferma l'obbligo a carico di di contribuire al mantenimento del minore CP_1 versando alla madre entro il giorno 5 di ogni mese l'importo di € 450,00 mensili (soggetto a rivalutazione di legge - prima rivalutazione agosto 2024) oltre al 50% delle spese straordinarie come da previgenti Linee Guida, di seguito richiamate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pagina 12 di 14 pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
e- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); f- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
g- spese da concordare: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. h- spese anticipate: il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e- mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
5. Condanna il convenuto alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore della ricorrente nella misura di 2/3 che si liquidano, per tale frazione, in euro 5.000,00 oltre a spese generali Iva e cpa come per legge;
6. Compensa tra le parti le spese di lite nella restante frazione di 1/3.
pagina 13 di 14 Sentenza immediatamente esecutiva ex lege
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti e ai Servizi Sociali del Comune di MILANO per il seguito di competenza.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 9/07/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Valentina Di Peppe Anna Cattaneo
pagina 14 di 14