TRIB
Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 19666 /2024
TRIBUNALE DI ROMA
Dodicesima Sezione Civile
All'udienza del 08/01/2025 innanzi al giudice dott. ssa Lucia De Bernardin è comparso per parte appellante l'avv. Claudio Onorati il quale si riporta all'appello e alle notifiche già versate in atti.
Il giudice
Verificata la regolarità delle notifiche ad DE e , dato atto che Controparte_1
nessun altro è comparso sino alle ore 10.19 ne dichiara pertanto la contumacia;
verificata l'acquisizione del fascicolo di primo grado;
ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art.436 bis cpc invita a concludere e a discutere oralmente.
Il procuratore dell'appellante discute oralmente la causa e il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
(Lucia De Bernardin)
All'esito della camera di consiglio, alle ore 16.35, assente il procuratore dell'appellante allontanatosi dall'aula, viene data lettura del dispositivo, di seguito riportato unitamente all'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Il Giudice
(Lucia De Bernardin)
N. R.G. 19666/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Lucia De Bernardin;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 08/01/2025 nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 19666 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024:
PROMOSSA DA
(C.F. ), domiciliato in Indirizzo Parte_1 C.F._1
Telematico; rappresentato e difeso dall'avv. ONORATI CLAUDIO giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ); Controparte_2 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
E (C.F. ); Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
Rilevato che parte attrice ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di
Pace di Roma n. 4813/2024 con cui è stata accolta l'opposizione avverso la cartella di pagamento n. 097.2021.00735460.85.000, ente creditore , Controparte_1
derivante da una sanzione amministrativa riferita al v.a.v. 71058037X/16P del 21.07.16 notificato in data 11.10.16 per violazione dell'art.7 C.d.S. per € 308,78;
rilevato che l'appellante ha contestato la sentenza di prime cure limitatamente alla statuizione relativa alla compensazione delle spese di lite, disposta nonostante l'integrale soccombenza del e dell Controparte_1 Controparte_2
;
[...]
rilevato che l'opposizione avverso l'indicata cartella è stata spiegata per:
“illegittimità del diritto alla riscossione per il seguente unico motivo: estinzione del diritto di riscossione per avvenuto pagamento”;
rilevato che la sentenza impugnata ha così statuito: “risulta in atti avvenuto
pagamento tempestivo per un importo corretto. Stando così le cose l'opposizione va
accolta con conseguente dichiarazione di inefficacia della cartella opposta, spese di
lite compensate in quanto poteva essere richiesto annullamento in autotutela alla p.a.
prima di dire l'ago, come consentito previsto a fini deflattivi
PQM
(…) accoglie l'opposizione a cartella di pagamento n.09720210073546085000; spese di lite compensate”;
ritenuto che ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d. l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (così Cass. n. 3977/2020);
ritenuto che -nella specie- la riconosciuta fondatezza delle ragioni dell'opponente, attesa l'accertata intervenuta estinzione del diritto di credito in data antecedente alla formazione della cartella, impone di regolare le spese processuali in base al principio della soccombenza, ponendole a carico dell Controparte_2
e del;
[...] Controparte_1
ritenuto che non appare infatti condivisibile la prospettazione offerta nella sentenza di primo grado secondo cui va sanzionata nell'ambito delle spese la decisione di avvalersi del rimedio giurisdizionale piuttosto che di quello amministrativo,
trattandosi di strumenti alternativi offerti dall'ordinamento e la cui scelta è rimessa alla libera determinazione di chi intenda opporsi all'attività di riscossione;
ritenuto in conclusione che l'appello va quindi accolto;
ritenuto che le spese di lite seguono la soccombenza per entrambi i gradi di giudizio tenuto conto dell'assenza di questioni di diritto, oltre che dell'attività
processuale concretamente svolta nella presente fase, nonché della mancanza -allo stato- di prova dell'intervenuto pagamento del contributo unificato nel presente procedimento;
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così
provvede:
ACCOGLIE l'appello limitatamente alla statuizione sulle spese di lite e per l'effetto:
CONDANNA il e l in solido Controparte_1 Controparte_2
tra loro alla refusione delle spese processuali del giudizio di primo grado in favore di che liquida in euro 43,00 per esborsi e in euro 242,00 per Parte_1
compensi oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
CONDANNA il e l in solido Controparte_1 Controparte_2
tra loro, alla refusione delle spese del giudizio di appello in favore di Parte_1
liquidate in euro 323,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del
[...]
15% e accessori come per legge, nonché rimborso delle spese vive documentate.
Così deciso in Roma all'esito della camera di consiglio dell'08/01/2025
IL GIUDICE
(Lucia De Bernardin)
TRIBUNALE DI ROMA
Dodicesima Sezione Civile
All'udienza del 08/01/2025 innanzi al giudice dott. ssa Lucia De Bernardin è comparso per parte appellante l'avv. Claudio Onorati il quale si riporta all'appello e alle notifiche già versate in atti.
Il giudice
Verificata la regolarità delle notifiche ad DE e , dato atto che Controparte_1
nessun altro è comparso sino alle ore 10.19 ne dichiara pertanto la contumacia;
verificata l'acquisizione del fascicolo di primo grado;
ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art.436 bis cpc invita a concludere e a discutere oralmente.
Il procuratore dell'appellante discute oralmente la causa e il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
(Lucia De Bernardin)
All'esito della camera di consiglio, alle ore 16.35, assente il procuratore dell'appellante allontanatosi dall'aula, viene data lettura del dispositivo, di seguito riportato unitamente all'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Il Giudice
(Lucia De Bernardin)
N. R.G. 19666/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Lucia De Bernardin;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 08/01/2025 nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 19666 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024:
PROMOSSA DA
(C.F. ), domiciliato in Indirizzo Parte_1 C.F._1
Telematico; rappresentato e difeso dall'avv. ONORATI CLAUDIO giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ); Controparte_2 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
E (C.F. ); Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
Rilevato che parte attrice ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di
Pace di Roma n. 4813/2024 con cui è stata accolta l'opposizione avverso la cartella di pagamento n. 097.2021.00735460.85.000, ente creditore , Controparte_1
derivante da una sanzione amministrativa riferita al v.a.v. 71058037X/16P del 21.07.16 notificato in data 11.10.16 per violazione dell'art.7 C.d.S. per € 308,78;
rilevato che l'appellante ha contestato la sentenza di prime cure limitatamente alla statuizione relativa alla compensazione delle spese di lite, disposta nonostante l'integrale soccombenza del e dell Controparte_1 Controparte_2
;
[...]
rilevato che l'opposizione avverso l'indicata cartella è stata spiegata per:
“illegittimità del diritto alla riscossione per il seguente unico motivo: estinzione del diritto di riscossione per avvenuto pagamento”;
rilevato che la sentenza impugnata ha così statuito: “risulta in atti avvenuto
pagamento tempestivo per un importo corretto. Stando così le cose l'opposizione va
accolta con conseguente dichiarazione di inefficacia della cartella opposta, spese di
lite compensate in quanto poteva essere richiesto annullamento in autotutela alla p.a.
prima di dire l'ago, come consentito previsto a fini deflattivi
PQM
(…) accoglie l'opposizione a cartella di pagamento n.09720210073546085000; spese di lite compensate”;
ritenuto che ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d. l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (così Cass. n. 3977/2020);
ritenuto che -nella specie- la riconosciuta fondatezza delle ragioni dell'opponente, attesa l'accertata intervenuta estinzione del diritto di credito in data antecedente alla formazione della cartella, impone di regolare le spese processuali in base al principio della soccombenza, ponendole a carico dell Controparte_2
e del;
[...] Controparte_1
ritenuto che non appare infatti condivisibile la prospettazione offerta nella sentenza di primo grado secondo cui va sanzionata nell'ambito delle spese la decisione di avvalersi del rimedio giurisdizionale piuttosto che di quello amministrativo,
trattandosi di strumenti alternativi offerti dall'ordinamento e la cui scelta è rimessa alla libera determinazione di chi intenda opporsi all'attività di riscossione;
ritenuto in conclusione che l'appello va quindi accolto;
ritenuto che le spese di lite seguono la soccombenza per entrambi i gradi di giudizio tenuto conto dell'assenza di questioni di diritto, oltre che dell'attività
processuale concretamente svolta nella presente fase, nonché della mancanza -allo stato- di prova dell'intervenuto pagamento del contributo unificato nel presente procedimento;
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così
provvede:
ACCOGLIE l'appello limitatamente alla statuizione sulle spese di lite e per l'effetto:
CONDANNA il e l in solido Controparte_1 Controparte_2
tra loro alla refusione delle spese processuali del giudizio di primo grado in favore di che liquida in euro 43,00 per esborsi e in euro 242,00 per Parte_1
compensi oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
CONDANNA il e l in solido Controparte_1 Controparte_2
tra loro, alla refusione delle spese del giudizio di appello in favore di Parte_1
liquidate in euro 323,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del
[...]
15% e accessori come per legge, nonché rimborso delle spese vive documentate.
Così deciso in Roma all'esito della camera di consiglio dell'08/01/2025
IL GIUDICE
(Lucia De Bernardin)