Articolo 196 del Codice della navigazione
Articolo 195Articolo 197
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21 aprile 1942
Art. 196.
(Componenti dell'equipaggio soggetti a obblighi di leva).

I componenti dell'equipaggio soggetti a obblighi di leva o richiamati alle armi non possono essere sbarcati in paese estero senza autorizzazione della competente autorita', a meno che non vengano assunti su altra nave nazionale diretta nel Regno.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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