Ordinanza collegiale 15 gennaio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 11/02/2026, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00400/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02142/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2142 del 2025, proposto da
CA DA, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, in Salita di S. Nicola da Tolentino n. 1/b, e con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, USR - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici domicilia in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'esecuzione del giudicato
costituito dalla sentenza n. 297/2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Messina, Sezione Lavoro, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 4874/2018, pubblicata in data 05/02/2025, notificata in data 26/03/2025, passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, USR - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 il dott. VA SE TO DA e udito il difensore dell’amministrazione resistente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 18 ottobre 2025 e depositato in data 19 ottobre 2025 il deducente ha chiesto al Tribunale adito di ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito il compimento degli atti necessari a dare piena esecuzione alla sentenza del Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, n. 297/2025 pubblicata in data 5 febbraio 2025 all’esito del giudizio r.g. n. 4874/2018, passata in giudicato, per assicurare il pagamento della somma di Euro 12.396,25, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito al soddisfo; la parte ricorrente ha chiesto, inoltre, di nominare, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), un commissario ad acta , in sostituzione dell’Amministrazione coinvolta, affinché provveda a dare esecuzione alla sentenza in epigrafe e, altresì, condannare il resistente Ministero, al pagamento di una somma di denaro nella misura da determinarsi in via equitativa per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato.
2. Si è costituito in giudizio con atto di mero stile il Ministero dell'Istruzione e del Merito, USR - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina.
3. All’esito della camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026, con ordinanza 15 gennaio 2026, n. 69 è stata rilevata - ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm. - la sussistenza di possibili profili di inammissibilità del ricorso, per le ragioni ivi specificate, ed è stato assegnato alle parti il termine di giorni quindici per presentare memorie vertenti sulle rilevate questioni.
La parte ricorrente, con memoria depositata (unitamente a corredo documentale) in data 3 febbraio 2026, ha insistito per l’accoglimento integrale delle conclusioni già rassegnate.
4. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito specificate.
4.1. Per costante giurisprudenza di legittimità e amministrativa, qualora sia integralmente respinta l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo non esecutivo, con sentenza che non pronunci sulla sua esecutività, il titolo fondante l'esecuzione non è quest'ultima, bensì, quanto a sorte capitale, accessori e spese da quello recati, il decreto stesso, la cui esecutorietà è collegata, appunto, alla sentenza, in forza della quale viene sancita indirettamente, con attitudine al giudicato successivo, la piena sussistenza del diritto azionato, nell'esatta misura e negli specifici modi in cui esso è stato posto in azione nel titolo, costituendo, invece, la sentenza titolo esecutivo solo per le eventuali, ulteriori voci di condanna in essa contenute (cfr. Cass. civ., sez. III, ord. 4 settembre 2024, n. 23725; Cass. civ., sez. III, ord. 29 dicembre 2023, n. 36537; Cass. civ., sez. I, ord. 26 agosto 2021, n. 23500; cfr. anche T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, 14 ottobre 2024, n. 3376).
4.2. Nella vicenda che occupa, la sentenza del Tribunale civile di Messina - Controversie lavoro e previdenza, 5 febbraio 2025, n. 297 ha rigettato l’opposizione proposta dal Ministero resistente e, per l’effetto, ha confermato il decreto ingiuntivo opposto n. 720/2018 emesso dal Tribunale di Messina in data 1 settembre 2018 (n. 3863/2018 reg. gen.).
Le ragioni creditorie azionate dalla parte ricorrente sono esclusivamente riferibili al decreto ingiuntivo e, tuttavia, il deducente ha agito per l’esecuzione della sentenza e non del decreto ingiuntivo, in contrasto con il sopra richiamato orientamento giurisprudenziale.
Inoltre, non è stata comprovata la notificazione del decreto ingiuntivo (si ribadisce, titolo fondante l'esecuzione, una volta acquisita efficacia esecutiva) presso la sede reale - fisica o digitale - dell’Amministrazione debitrice, ai fini del decorso del termine di 120 giorni ex art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni.
La parte ricorrente ha infatti depositato nel fascicolo del giudizio il decreto ingiuntivo 1 settembre 2018, n. 720 (r.g. n. 3863/2018) emesso dal Tribunale di Messina, notificato in data 2 settembre 2018 (in un momento in cui lo stesso, peraltro, non era titolo esecutivo) presso l’indirizzo PEC ads.me@mailcert.avvocaturastato.it; orbene, per costante e condiviso orientamento giurisprudenziale, la notifica prevista dal citato art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, deve avvenire presso l’Amministrazione debitrice, e dunque presso la sua sede o presso il suo indirizzo P.E.C. risultante dai pubblici registri (se esistente), e non presso l'Avvocatura dello Stato (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 14 ottobre 2025, n. 1643 e giurisprudenza ivi richiamata); ed invero, lo spatium deliberandi , per essere utile ed effettivo, deve connettersi alla conoscenza della pretesa esecutiva da parte dell'Amministrazione, non altrimenti sostituibile o intermediabile dalla notifica all'organo incaricato ex lege del patrocinio nel giudizio esecutivo (cfr., ex plurimis , T.A.R. Campania, Napoli, sez. IX, 23 dicembre 2024, n. 7281).
5. Stante l’esito in rito e la limitata attività difensiva della parte resistente, le spese di lite possono essere integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nelle camere di consiglio dei giorni 13 gennaio 2026 e 10 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
AG AN BA, Presidente
VA SE TO DA, Primo Referendario, Estensore
Salvatore Accolla, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA SE TO DA | AG AN BA |
IL SEGRETARIO