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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/01/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, all'udienza del 10 Gennaio 2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429, comma 1 c.p.c. come sostituito dall'art. 53 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla L 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 9580 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , residente in [...]Parte_1 CodiceFiscale_1
Etneo, via Terremorte n. 56, ed elettivamente domiciliato in Acireale, via Piemonte n. 25/C, presso lo studio dell'avv. Salvatore Costarelli, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
, , nonché quale mandataria Controparte_1 CP_2 della , ai sensi Controparte_3 Controparte_4 dell'art. 13 della L 448/1998 e della procura a rogito Notaio di Tivoli, n. 37521 del 03.07.2014, in Persona_1 persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., ed entrambi elettivamente domiciliati in Catania, Piazza della
Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell e rappresentato e difeso dagli avv.ti Susanna CP_1
Mazzaferri, Maria Rosaria Battiato, Livia Gaezza, Gaetana Angela Marchese e Valentina Schilirò, per mandato generale alle liti Rep. n. 37590 e Racc. n. 7131 del 23.01.2023, a rogito in Notar di Roma. Persona_2
Controparte_5
in persona del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, via Cifali n.
[...]
76/a, presso l'avvocatura distrettuale dell' e rappresentato e difeso dall'avv. Concetto Origlio, per CP_1 mandato generale alle liti a rogito (Rep. n. 2536; Racc. n. 1915, del 17.01.2023) in Notar di Persona_3
Palermo.
(già , Agente della Riscossione RT Controparte_7 per la Provincia di Catania, in persona del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliata in Catania,
1 Viale della Libertà n. 185, presso lo studio dell'avv. Debora Maria Pettinato, che la rappresenta e difende per mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta.
Resistenti
OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il 19.09.2023, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 293 2022 90180324 83 000, limitatamente alla somma di € 28.879,57, portata dai sottostanti e seguenti atti, per somme iscritte a ruolo CP_ dall' e dall' . CP_5
A. Cartella di pagamento n. 293 2013 00018947 34 000, di € 19,59, notificata in data 16.09.2013.
B. Cartella di pagamento n. 293 2018 00303513 28 000, di € 73,27, notificata in data 12.02.2019.
C. Avviso di addebito n. 593 2012 00033529 23 000, di € 93,54, notificato in data 08.11.2012.
D. Avviso di addebito n. 593 2012 00061924 53 000, di € 1.214,82, notificato in data 19.02.2013.
E. Avviso di addebito n. 593 2013 0007604 92 000, di € 1.296,08, notificato in data 06.02.201.
F. Avviso di addebito n. 593 2015 00013602 40 000, di € 2.144,88, notificato in data 21.09.2015.
G. Avviso di addebito n. 593 2016 00006847 57 000, di € 2.095,1,8 notificato in data 29.04.2016.
H. Avviso di addebito n. 593 2016 0004332 53 000, di € 1.210,24, notificato in data 03.04.2016.
I. Avviso di addebito n. 593 2016 00047656 39 000, di € 2.028,80, notificato in data 12.01.2017.
L. Avviso di addebito n. 593 2017 00036729 69 000, di € 3.932,01, notificato in data 30.01.2018.
M. Avviso di addebito n. 593 2018 00024796 23 000, di € 3.723,62, notificato in data 20.08.2018.
N. Avviso di addebito n. 593 2018 00080059 44 000, di € 2.434,40, notificato in data 08.02.2019.
O. Avviso di addebito n. 593 2019 00026897 61 000, di € 2.392,70, notificato in data 17.08.2019.
P. Avviso di addebito n. 593 2019 00068104 69 000, di € 45,3,5 notificato in data 08.11.2019
Q. Avviso di addebito n. 593 2019 00074376 17 000, di € 90,76, notificato in data 18.11.2019.
R. Avviso di addebito n. 593 2019 00078263 91 000, di € 46,91, notificato in data 02.03.2020.
S. Avviso di addebito n. 593 2019 00088242 26 000, di € 2.320,90, notificato in data 23.01.2020.
T. Avviso di addebito n. 593 2019 00112606 24 000, di € 87,87, notificato in data 31.01.2020.
U. Avviso di addebito n. 593 2021 00017227 29 000, di € 3.628,65, notificato in data 27.01.2022.
Il ricorrente, eccepiva la nullità dell'intimazione di pagamento per la mancata allegazione delle cartelle indicate;
l'omessa notifica delle cartelle esattoriali;
l'omessa firma del legale rappresentante del concessionario per la riscossione;
la nullità della cartella di pagamento, per omessa notifica degli avvisi di accertamento;
la nullità dell'atto per intempestività della notifica e violazione dell'art. 25 D.P.R. 602/1973;
l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati;
l'inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento, chiedendo l'annullamento dell'intimazione e degli atti ad essa sottesi ed impugnati.
2 CP_ Fissata l'udienza di discussione, si costituiva l , il quale eccepiva la carenza di legittimazione della CP_4
e dello stesso Istituto per le attività successive all'iscrizione a ruolo, chiedendo ordinarsi all'Agente della
Riscossione la produzione degli atti interruttivi, cui aveva comunque richiesto la produzione;
l'inesistenza di un CP_ avviso di addebito portante il n. 593 2016 0004332 53 000 avente ad oggetto partite contributive di spettanza;
la tardività dell'opposizione sia ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 46/1999 che dell'art. 617 c.p.c., essendo stati regolarmente notificati, come da documentazione allegata, tutti gli avvisi di addebito;
contestava l'intervenuta prescrizione per la sospensione disposta a causa della pandemia.
Si costituiva, altresì, l , il quale eccepiva la sua carenza di legittimazione passiva per le attività poste in CP_5 essere dall''Agente della Riscossione, cui chiedeva ordinarsi la produzione degli atti interruttivi;
la tardività dell'opposizione e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
Si costituiva, inoltre, l , la quale, preliminarmente chiedeva l'acquisizione RT
d'ufficio dal Giudice della documentazione prodotta nell'esercizio dei propri poteri istruttori;
eccepiva la tardività dell'opposizione; la sua carenza di legittimazione passiva relativamente alla notifica degli avvisi di CP_ addebito di pertinenza dell' , e rilevava che per quanto riguardava il ruolo sotteso alla cartella n. 293 2013
00018947 34 000 esso risultava sgravato;
contestava la prescrizione poiché in data 30.12.2016 era stato notificato il Preavviso di Fermo n. 293 80 2016 000361 45 000, a mezzo p.e.c., producendo ricevuta p.e.c. di mancata consegna per vizio nel funzionamento della p.e.c. del contribuente e prova dell'invio dell'atto n. 293
97 201601721332 di avviso della notifica a mezzo p.e.c., e successivamente in data 01.08.2023 l'intimazione di pagamento impugnata, interrompendo il decorso della prescrizione oltre alla vigenza della sospensione per la normativa Covid-19. Concludeva per il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 09.10.2024, reso all'esito dell'udienza di pari data, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per decisione e discussione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Chiamata, infine, all'odierna udienza, la causa – documentalmente istruita - sulle conclusioni rassegnate dalle parti come da verbale ed all'esito della discussione, veniva trattenuta in decisione e pronunciata la presente sentenza, della quale è stata data lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Questioni preliminari e merito.
In via preliminare va rilevato come l'avviso di addebito portante il n. 593 2016 0004332 53 000, non può costituire oggetto del presente giudizio non essendo incluso nell'elenco indicato nell'intimazione impugnata e CP_ non avendo parte ricorrente sconfessato la dichiarazione dell' dell'inesistenza di tale atto avente ad oggetto partite contributive di spettanza dell'Istituto previdenziale.
Inoltre, sempre in via preliminare va dato atto che nel corso del giudizio sono intervenuti fatti che esimono parzialmente – per come si dirà infra – il giudicante dal pronunciare nel merito dell'oggetto del giudizio.
3 Infatti, deve rilevarsi che con riferimento alla cartella di pagamento n. 293 2013 00018947 34 000 (Sub all. A.), ed agli avvisi di addebito n. 593 2012 00033529 23 000, n. 593 2012 00061924 53 000, n. 593 2013 0007604
92 000 e n. 593 2015 00013602 40 000 (Sub all. C., D., E., F.), gli stessi rientrano integralmente tra quelli per i quali l'articolo 1 comma 222 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha previsto l'annullamento automatico.
Il predetto intervento normativo (L 29 dicembre 2022 n. 197), prevede all'art. 1, comma 222, che “222. Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo
e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre
2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto- legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 giugno 2023, l'elenco delle quote annullate, su supporto magnetico ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi princìpi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall'operazione di annullamento. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento.”
Il Legislatore ha previsto un annullamento ope legis dei carichi di debito inferiori a mille euro (comprensive di capitale, interessi e sanzioni) affidati all'agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 01.01.2000 e il
31.12.2015.
Dal tenore della norma (“Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015”), si evince che l'effetto estintivo opera con efficacia immediata e determina fin da subito – ossia dalla data di entrata in vigore della legge – la inesigibilità del credito, a prescindere dalla concreta cancellazione delle quote di debito da parte dell'agente della riscossione e dal conseguente discarico da parte degli enti impositori;
operazioni queste ultime che richiedono, evidentemente, necessari tempi tecnico-contabili.
Ciò posto, si osserva che la norma richiamata è, pacificamente, applicabile alla fattispecie in esame e nel determinare l'importo “comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni,
4 risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione, restando esclusi gli interessi che maturano successivamente al momento in cui i ruoli sono affidati all'Agente della Riscossione.
Ciò premesso rientrano nella sfera di applicazione della suindicata normativa la cartella di pagamento n. 293
2013 00018947 34 000 (Sub all. A.), e gli avvisi di addebito n. 593 2012 00033529 23 000, n. 593 2012
00061924 53 000, n. 593 2013 0007604 92 000 e n. 593 2015 00013602 40 000 (Sub all. C., D., E., F.), poiché i singoli carichi affidati agli agenti della riscossione, non superano per contributi, sanzioni e somme aggiuntive la soglia dei “mille euro”, per come si evince dall'intimazione di pagamento impugnata.
Ne discende che i debiti oggetto dei suindicati atti, indicati nell'intimazione di pagamento impugnata, per CP_ somme iscritte a ruolo a titolo di premi assicurativi e contributi , opposte nell'odierno giudizio e per CP_5 come sopra analiticamente indicate, devono ritenersi ope legis annullate.
Pertanto, con riferimento a tali atti va dichiarata la cessazione della materia del contendere, per il venir meno della posizione di contrasto tra le parti e, con esso, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
La cessazione della materia del contendere, sebbene non espressamente contemplata dal codice di rito, costituisce il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass., Sez. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass.,
21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., Sez.lav., 6.5.1998, n.4583; Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass.,
8.6.96, n. 5333), che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass. civ., Sez.Un., 28.9.2000, n.1048).
Tale declaratoria, tuttavia, non esaurisce il petitum del giudizio, il cui accertamento riguarda anche la cartella di pagamento n. 293 2018 00303513 28 000 (Sub all. B.), avente ad oggetto premi assicurativi , e gli CP_5 avvisi di addebito n. 593 2016 00006847 57 000, n. 593 2016 00047656 39 000, n. 593 2017 00036729 69
000, n. 593 2018 00024796 23 000, n. 593 2018 00080059 44 000, n. 593 2019 00026897 61 000, n. 593
2019 00068104 69 000, n. 593 2019 00074376 17 000, n. 593 2019 00078263 91 000, n. 593 2019 00088242
26 000, n. 593 2019 00112606 24 000, n. 593 2021 00017227 29 000 (Sub all. G., I., L., M., N., O., P., Q., R.,
S., T., U.), ed in merito ai quali va, innanzitutto, verificata la tempestività dell'opposizione.
5 Preliminarmente, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46/1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cfr.: Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., inoltre, Cass. 8765/1997; Cass. 9912/2001; Cass. 17460/2007; Cass. 3404/2004).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che
“contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, l'art. 29 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo
2006 per effetto delle modifiche apportate dal D.L 35/2005, conv. in L 80/2005).
Al riguardo, la Suprema Corte ha anche di recente ribadito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora
l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del
d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l.
14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”, così superando l'indirizzo in precedenza espresso da Cass. 14963/2012 (Cfr.: Cass.
15116/2015, che richiama Cass. 25757/2008 e Cass. 18207/2003).
Il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi va desunto dall'art. 617 c.p.c., atteso che, ai sensi dell'art. 29 decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46, "le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie" (il termine, già di cinque giorni, è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 14.3.2005, n. 35, conv. in l. 14.5.2005, n. 80, la cui entrata in vigore è stata differita dapprima alla data del 1° gennaio 2006 dall'art. 8 del d.l. 30.6.2005, n. 115, conv. in l. 17.8.2005, n. 168 e poi a quella detta del 1° marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art.1, l. 28 dicembre 2005, n. 263 e modificato dall'art. 1, d.l. 30 dicembre 2005, n. 271).
6 Allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.)
Nel caso in esame il ricorrente ha contestato la mancata allegazione delle cartelle indicate;
l'omessa notifica delle cartelle esattoriali;
l'omessa firma del legale rappresentante del concessionario per la riscossione;
la nullità della cartella di pagamento, per omessa notifica degli avvisi di accertamento;
la nullità dell'atto per intempestività della notifica e violazione dell'art. 25 D.P.R. 602/1973; l'inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento, proponendo un'opposizione agli atti esecutivi, nonché, l'intervenuta prescrizione della pretesa contributiva per essere decorso, quand'anche gli avvisi di addebito si assumessero notificati nelle date indicate nell'intimazione di pagamento, il termine prescrizionale quinquennale successivo, formulando una opposizione all'esecuzione prima che questa sia iniziata, ai sensi dell'articolo 615, comma 1,
c.p.c.
In via preliminare si rileva la tardività della costituzione dell' , avvenuta RT soltanto in data 05.03.2024 e va valutata la questione dell'ammissibilità della documentazione prodotta dall' , in quanto tardivamente costituitasi. RT
Va premesso che, per costante giurisprudenza di legittimità (Cfr.: Cass. Civ., Sez. Lav., n. 16337 del
13/07/2009), nel rito del lavoro, l'omessa indicazione dei documenti probatori nell'atto di costituzione in giudizio, imposta dall'art. 416, comma 3, c.p.c., e l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza dal diritto di produrli, salvo che i documenti si siano formati successivamente ovvero la loro produzione sia giustificata dallo sviluppo del processo (art. 420, quinto comma, cod. proc. civ.).
Tuttavia, l'altrettanta pacifica giurisprudenza, ritiene che, ove i documenti siano stati prodotti successivamente,
7 il giudice potrà dichiarare la decadenza della parte ovvero, in alternativa, disporre l'ammissione d'ufficio dei documenti medesimi ai sensi dell'art. 421, comma 2, c.p.c.
Inoltre, con riferimento al potere istruttorio d'ufficio, la costante giurisprudenza di legittimità, ha statuito che
“Nel rito del lavoro, caratterizzato dall'esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, allorché le risultanze di causa offrano significativi dati d'indagine, il giudice, anche in grado di appello, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, deve esercitare il potere - dovere, previsto dall'art. 437 cod. proc. civ., di provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale probatorio e idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, purché i fatti stessi siano allegati nell'atto costitutivo, non verificandosi in questo caso alcun superamento, a mezzo dell'attività istruttoria svolta
d'ufficio dal giudice, di eventuali preclusioni o decadenze processuali già verificatesi a carico delle parti, in quanto la prova disposta d'ufficio è solo un approfondimento, ritenuto indispensabile al fine di decidere, di elementi probatori già obiettivamente presenti nella realtà del processo” (Cfr:. Cass. Civ., Sez. Lav., n. 278 del
10/01/2005).
Tale arresto giurisprudenziale di legittimità è stato confermato dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 19305 del 29/09/2016, che statuisce che “Nel rito del lavoro, il potere istruttorio d'ufficio ex artt.
421 e 437 c.p.c., non è meramente discrezionale, ma costituisce un potere-dovere da esercitare contemperando il principio dispositivo con quello della ricerca della verità, sicché il giudice (anche di appello), qualora reputi insufficienti le prove già acquisite e le risultanze di causa offrano significativi dati d'indagine, non può arrestarsi al rilievo formale del difetto di prova ma deve provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati dal materiale probatorio idonei a superare l'incertezza sui fatti in contestazione, senza che, in tal caso, si verifichi alcun aggiramento di eventuali preclusioni e decadenze processuali già prodottesi a carico delle parti, in quanto la prova disposta d'ufficio è solo un approfondimento, ritenuto indispensabile ai fini del decidere, di elementi probatori già obiettivamente presenti nella realtà del processo. (In applicazione del detto principio, la
S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di riforma di quella del tribunale che aveva fondato il rigetto della prescrizione sull'acquisizione d'ufficio, quale atto interruttivo, dell'avviso di ricevimento, della lettera raccomandata di richiesta di differenze retributive, tardivamente depositato dalla lavoratrice solo con le note conclusive)”.
Orbene, alla luce dei superiori principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, nel caso di specie, acquista anche rilevanza l'interpretazione giurisprudenziale della Suprema Corte espressa nella pronuncia n.
10634/2021, che pone un vero e proprio onere in capo al giudicante di acquisire gli elementi indispensabili ai fini della decisione.
Conseguentemente, questo decidente, ritenendo indispensabili i documenti prodotti dall' RT
, ne dispone l'acquisizione ai sensi dell'art. 421 c.p.c.
[...]
Ciò premesso va evidenziato, come in tutti i casi di opposizione soggetta a termini perentori (si veda in tema di opposizione al decreto ingiuntivo l'art. 641 c.p.c., allo stato passivo ex art. 98 l.fall., all'ordinanza ingiunzione
8 ex lege 689/1981, agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.), è onere della parte che propone l'opposizione dimostrare l'avvenuto rispetto del termine perentorio, indipendentemente dall'eventuale eccezione della parte resistente, in quanto l'esame sul rispetto dei termini spetta esclusivamente al giudice, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, e la decadenza dal potere di proporre l'opposizione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Parte opponente era dunque onerata dal dovere di rendere conoscibile al giudice la data della notifica dell'atto avverso il quale presenta l'opposizione (Cfr.: Trib. Agrigento, 29/11/1995; Trib. Milano, 25/9/1995, Corte
Appello Firenze 24/4/1994; Cass. 2898/93) e già solo per tale motivo l'opposizione andrebbe dichiarata tardiva sia ai sensi dell'art. 617 c.p.c. che dell'art. 24 del D. Lgs. 46/1999, non avendo assolto all'onere probatorio su di esso ricadente.
Pur tuttavia, nel caso di specie, soccorre la documentazione depositata dall' RT
, dalla quale si evince che l'intimazione impugnata è stata notificata in data 01.08.2023,
[...] personalmente al ricorrente, (v. ricevuta allegata in atti), ed essendo il ricorso stato depositato in data
19.09.2023, viene confermata la tardività della proposizione dell'impugnazione sia ai sensi dell'art. 617 c.p.c. che dell'art. 24 del D. Lgs. 46/1999. Infatti, nella materia non trova applicazione la sospensione feriale dei termini processuali.
Conseguentemente l'opposizione può essere esaminata soltanto quale opposizione all'esecuzione e quindi CP_ per far valere fatti successivi alla maturazione del credito reclamato dall' ed incorporato nei suindicati avvisi di addebito n. 593 2016 00006847 57 000, n. 593 2016 00047656 39 000, n. 593 2017 00036729 69
000, n. 593 2018 00024796 23 000, n. 593 2018 00080059 44 000, n. 593 2019 00026897 61 000, n. 593
2019 00068104 69 000, n. 593 2019 00074376 17 000, n. 593 2019 00078263 91 000, n. 593 2019 00088242
26 000, n. 593 2019 00112606 24 000, n. 593 2021 00017227 29 000 (Sub all. G., I., L., M., N., O., P., Q., R.,
S., T., U.).
In ogni caso, l'eccezione di mancata notifica degli avvisi di addebito dall'esame della documentazione prodotta CP_ dall' risulta infondata, essi risultano tutti regolarmente notificati a mezzo del servizio postale ordinario all'indirizzo del destinatario a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
notifica perfezionatasi per avvenuta consegna ovvero per compiuta giacenza decorsi dieci giorni dalla data del lasciato avviso di deposito.
Con riferimento a tale ultima notificazione va precisato che con riferimento alla notificazione mediante spedizione diretta a mezzo del servizio postale ordinario si precisa che l'art. 26, comma 1, del D.P.R. n.
602/73, consente di provvedere alla notifica degli atti mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, e ciò per costante giurisprudenza della Suprema Corte, (Cfr.: Cass. Ordinanza 29 agosto 2017,
n. 20506) nella quale si legge “… è legittimamente eseguita anche la notificazione diretta da parte degli Uffici finanziari a mezzo del servizio postale universale (Cfr.: Cass., tra le altre, n. 3254 del 18 febbraio 2016, nella quale la Corte precisa che “Tale conclusione trova conforto nel tenore letterale dell'art. 14 legge n. 890/92,
9 come modificato dall'art. 20 L. n. 146/98, dal quale risulta che, la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari.
La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al DPR n. 600/73 art. 60 e delle singole leggi d'imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari – e per quel che qui interesse alla società concessionaria – di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale – con specifico riferimento all'inoltro di raccomandata consegnata al portiere v. art. 39 d.m. 9 aprile 2001 (Cfr.: Cass. n.
27319/2014) – senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell'ufficiale giudiziario. In questa direzione, del resto, depone proprio l'art. 26 1° comma del DPR n. 602/73 che consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, prevedendo, lo stesso articolo 26, il rinvio all'art. 60 DPR n. 600/73 unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo
(Cfr.: Cass. n. 14196/2014)”. Pertanto, nel caso di notificazione diretta a mezzo del servizio di posta universale non troveranno applicazione le norme dettate dall'art. 149 cod.proc.civ. e della legge n.
890/1982 ma unicamente quella concernente il servizio postale ordinario (Cass. n.ri: n. 17723 del 2006;
n. 17598 del 2010, n. 20027 del 2011; n. 270 del 2012; n. 9111 del 06/06/2012). Con dette pronunce si è, infatti, statuito che in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, (in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ.), ed, in particolare, per quello che qui interessa, quella dettata dal D.P.R. n. 655 del 1982, il cui art. 40, prevede, per le raccomandate che non abbiano potuto essere recapitate, un periodo di giacenza negli uffici di destinazione di trenta giorni, stabilendo, altresì, che “deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili”.
Con le conseguenze che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (come ribadito di recente da Cass. n. 10245 del 26 aprile 2017) e che, in detta ipotesi, ai fini della ritualità della notificazione, non sarà necessaria la CAD, ovvero la comunicazione dell'avvenuto deposito all'Ufficio postale da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento di cui all'art. 8 della legge
890/1982”.
10 Tale orientamento risulta ormai costante nei pronunciamenti della Corte di Cassazione che lo ha chiaramente affermato sia nella Sentenza n. 14501 del 15.07.2016, che ribadito nell'Ordinanza n. 9240 del 03.04.2019 e viene confermato anche nelle successive pronunce della Suprema Corte di legittimità (Cass. n. 10131/2020), nella quale la Corte ha ricordato che, “in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi 10 giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto).
Il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, trova applicazione in detto procedimento di notificazione semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del
Fisco: la Corte Costituzionale (n. 175/2018) ha peraltro ritenuto legittimo l'art. 26, c. 1 D.P.R. 602/1973, sul rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile.” Ed affermando affermato il seguente principio: “nella notifica degli atti tributari, effettuata ex art. 14 L. n. 890 del
1982, in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale
(o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale vi abbia provveduto, sebbene non tenuto a tanto – cfr. Cass. sent. n.,2047/2016), in quanto, per il procedimento notificatorio suddetto, si applicano le norme del regolamento del servizio di recapito postale, che non prevedono la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza“.
Ed ancora nell'Ordinanza n. 2339/2021, la Suprema Corte – confermando i predetti principi - ha ritenuto valida la notifica dell'avviso di accertamento a mezzo posta per compiuta giacenza, senza necessità della raccomandata della comunicazione di avvenuto deposito c.d. C.A.D.). CP_ Ne consegue che la notificazione eseguita direttamente dall' ovvero dall'Agente della Riscossione mediante spedizione diretta a mezzo del servizio postale di raccomandata con avviso di ricevimento deve ritenersi regolare ed essa – in caso di giacenza - si è perfezionata decorsi dieci giorni dalla data in cui è stato lasciato l'avviso al destinatario.
In merito alla contestazione operata nelle note depositate in data 12.03.2024 ai sensi dell'art. 127 Ter c.p.c. che la documentazione prodotta dai resistenti è priva della conformità all'originale, va rilevato che la Suprema
Corte ha affermato che “in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche
11 o omincomprensive (Cass. n. 28026 del 2009; Cass. n. 14416 del 2013; Cass. n. 7775 del 2014) e la suddetta contestazione, va operata, a pena di inefficacia, in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale.(Cass. n. 7105 del 2016; Cass. n. 12730 del 2016). Il giudice, pertanto, non resta vincolato alla contestazione della conformità all'originale, potendo ricorrere ad altri elementi di prova, anche presuntivi, per accertare la rispondenza della copia all'originale ai fini della idoneità come mezzo di prova ex art. 2719 c.c..
(Cass. 27663/2018; Cass.14950/2018)”. (Cfr.: Cass. 7736 del 20.03.2019).
Nella specie, quindi, facendo applicazione dei suindicati principi deve ritenersi che parte ricorrente ha contestato la conformità all'originale in modo generico ed in difetto di allegazione da parte dell'opponente di alcuna circostanza idonea a far ritenere la copia prodotta non conforme all'originale, alla medesima copia non può che riconoscersi efficacia rappresentativa dell'originale.
Pertanto, tenuto conto della data di notificazione degli avvisi di addebito nelle date indicate negli avvisi di ricevimento, il merito della pretesa contributiva non è più contestabile.
Osserva questo giudice che ogni questione inerente il merito della pretesa contributiva è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione della omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/99. Il detto termine, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, ”deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, ed alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (Cfr.: Cass. n. 2835/2008; Cass. n.
4506/07; Cass. n. 6674/08).
All'ente previdenziale è, dunque, attribuito il potere di riscuotere i propri crediti attraverso un titolo (il ruolo esattoriale, da cui scaturisce la cartella di pagamento) che si forma prima e al di fuori del giudizio e in forza del quale l'ente può conseguire il soddisfacimento della pretesa a prescindere da una verifica in sede giurisdizionale della sua fondatezza, in quanto, da un lato, non è irragionevole la scelta del legislatore di consentire ad un creditore, attesa la sua natura pubblicistica e l'affidabilità derivante dal procedimento che ne governa l'attività, di formare unilateralmente un titolo esecutivo, e, dall'altro lato, è rispettosa del diritto di difesa e dei principi del giusto processo la possibilità, concessa al preteso debitore, di promuovere, entro un termine perentorio ma adeguato, un giudizio ordinario di cognizione nel quale far efficacemente valere le proprie ragioni, sia grazie alla possibilità di ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo c/o dell'esecuzione, sia grazie alla ripartizione dell'onere della prova in base alla posizione sostanziale (e non già formale) assunta dalle parti nel giudizio di opposizione. (Cfr.: Corte Cost. Ord. n. 111/2007).
12 Il detto termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso è diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire, così, una rapida riscossione del credito medesimo.
La situazione che si verifica nel caso di mancata osservanza del termine suddetto non è quindi dissimile da quella già ritenuta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione per l'ipotesi di mancato rispetto del termine previsto dall'ormai abrogato D.L. n. 338/1989, art. 2, convertito in L. n. 389/1989, (Cfr.: Cass., n. 8624/1993).
Era stato ritenuto, in proposito, che non solamente i titoli esecutivi giudiziali sono passibili di diventare definitivi, cioè incontrovertibili con effetti analoghi al giudicato, in caso di mancata opposizione o di opposizione proposta fuori termine, poiché, tenuto conto delle leggi speciali che sono state emanate in diverse materie e con le quali il legislatore ha consentito agli organi della pubblica amministrazione di ordinare ai privati, mediante ingiunzioni, il pagamento di somme di danaro, la giurisprudenza di legittimità aveva già avuto modo di individuare i c.d. titoli paragiudiziali (Cfr.: ex plurimis, per l'utilizzo di tale terminologia, Cass. n.
9944/1991; Cass. n. 10269/1991), per i quali, al pari di quelli giudiziali, è previsto un termine perentorio per la relativa opposizione davanti al giudice ordinario;
con la conseguenza che tali titoli diventano definitivi in caso di omessa opposizione ovvero di opposizione tardiva, in quanto proposta dopo la scadenza del termine e tale dichiarata dal giudice a conclusione del relativo giudizio.
La conseguenza è, dunque, che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria
l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile, neanche sotto il profilo della eventuale originaria inesistenza del credito. La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza quindi definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacché ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo).
Ne consegue che alla data di deposito del ricorso in opposizione il termine di cui all'art. 24 D. Lgs. 46/1999, decorrente dalla data di notificazione degli avvisi di addebito, era ampiamente decorso, quindi il merito della pretesa contributiva (ovvero la prescrizione ex art. 3 della Legge 335/95) è incontestabile ed il ricorso va dichiarato inammissibile per tardività.
Con riguardo alla cartella di pagamento n. 293 2018 00303513 28 000 (Sub all. B.), va innanzi tutto evidenziato che l non ha fornito prova di averla notificata. RT
Ne consegue che per la suindicata cartella di pagamento il termine di quaranta giorni per proporre l'opposizione, per la quale non è stata fornita prova della sua regolare notificazione, per far valere ragioni
13 inerenti al merito della pretesa, deve farsi necessariamente decorrere dalla notificazione dell'intimazione di pagamento, quale primo atto successivo attraverso il quale il ricorrente è venuto a conoscenza del citato atto.
Pur tuttavia, anche nei riguardi della predetta cartella di pagamento, l'opposizione deve ritenersi, inammissibile tenuto conto che essa per come sopra precisato è stata proposta oltre il termine di cui all'art. 24 del D. Lgs
46/1999.
Con riferimento all'eccezione di prescrizione va ancora evidenziato che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Occorre, a questo punto, risolvere la questione se, divenuto incontestabile il credito contributivo per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge n. 335/1995, ovvero a quello più lungo dell'azione nascente dal giudicato di cui all'art. 2953 c.c.
L'orientamento fino ad oggi seguito dall'intestato Tribunale è stato quello di considerare che detto termine, anche successivamente alla notificazione della cartella di pagamento e/o avviso di addebito, fosse quello previsto dalla legge n. 335/1995, tuttavia, in merito non mancavano orientamenti contrapposti.
Il contrasto giurisprudenziale, comunque, è stato risolto dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite (n.
23397 del 17.11.2016) che ha confermato che la cartella esattoriale in quanto espressione del potere di accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo ed è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato sicché la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione.
Ne consegue che l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non tempestivamente opposto è soggetto non al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c. ma al termine proprio della riscossione dei tributi e quindi al termine quinquennale introdotto dalla legge n. 335/1995.
Passando quindi ad esaminare l'eccezione di prescrizione, va rilevato che la notificazione degli avvisi di addebito n. 593 2016 00006847 57 000, n. 593 2016 00047656 39 000, n. 593 2017 00036729 69 000, n. 593
2018 00024796 23 000, n. 593 2018 00080059 44 000, n. 593 2019 00026897 61 000, n. 593 2019 00068104
69 000, n. 593 2019 00074376 17 000, n. 593 2019 00078263 91 000, n. 593 2019 00088242 26 000, n. 593
2019 00112606 24 000, n. 593 2021 00017227 29 000 (Sub all. G., I., L., M., N., O., P., Q., R., S., T., U.), rispettivamente in data 29.04.2016, 12-22.12.2016, 28.12.2017-07.01.2018, 18-28.07.2018, 03-13.01.2019,
14 15-25.07.2019, 08.11.2019, 18.11.2019, 29.01-08.02.2020, 23.01.2020, 31.01.2020 e 23.12.2021-02.01.2022, ha senz'altro interrotto il termine di prescrizione, che da ogni singola data è iniziato a decorrere nuovamente.
Inoltre, con riguardo a tale eccezione di prescrizione successiva alla notifica dei citati atti, occorre innanzi tutto evidenziare come l ha dichiarato di aver notificato in data 30.12.2016 il RT
Preavviso di Fermo Amministrativo n. 293 80 2016 000361 45 000, la cui notificazione a mezzo p.e.c. non è andata a buon fine perché rifiutata da sistema per indirizzo invalido (v. ricevuta in atti) e depositato prova dell'invio dell'atto n. 293 97 201601721332 di avviso della notifica a mezzo p.e.c. (v. ricevuta in atti).
Ebbene, con riferimento a tale atto interruttivo, occorre rilevare, da un lato, come l RT
, non ha dato prova a quali atti presupposti il Preavviso di Fermo Amministrativo n. 293 80 2016
[...]
000361 45 000 si riferisse, non avendolo prodotto e comunque – tenuto conto della data di sua asserita notifica – non poteva certamente riferirsi agli atti allegati Sub I., L., M., N., O., P., Q., R., S., T., U., al più poteva ricomprendere gli atti allegati Sub A., C., D., E., F., G.; dall'altro, non risulta la prova della sua effettiva notificazione, infatti, la notifica a mezzo p.e.c. non è andata a buon fine per come dichiarato e documentato in atti, e l'asserita “prova dell'invio dell'atto n. 293 97 201601721332 di avviso della notifica a mezzo p.e.c.”, che l collega al predetto Preavviso di Fermo, viceversa non fornisce la prova di RT tale notificazione. L'avviso di ricevimento, allegato in atti, della raccomandata n. 61451287546-6 fornisce la prova della notifica del diverso atto n. 293 97 201601721332 e non del Preavviso di Fermo Amministrativo n.
293 80 2016 000361 45 000, non risultando allegato alcun collegamento tra di loro.
Ne consegue che il Preavviso di Fermo Amministrativo n. 293 80 2016 000361 45 000 non è idoneo ad interrompere la prescrizione.
Inoltre, sul decorso del termine prescrizionale assume rilevanza la legislatura emergenziale di sospensione dei termini per Covid-19.
Infatti, sull'ordinario termine prescrizionale per gli avvisi di addebito n. 593 2016 00006847 57 000, n. 593
2016 00047656 39 000, n. 593 2017 00036729 69 000, n. 593 2018 00024796 23 000, n. 593 2018 00080059
44 000, n. 593 2019 00026897 61 000, n. 593 2019 00068104 69 000, n. 593 2019 00074376 17 000, n. 593
2019 00078263 91 000, n. 593 2019 00088242 26 000, n. 593 2019 00112606 24 000, n. 593 2021 00017227
29 000 (Sub all. G., I., L., M., N., O., P., Q., R., S., T., U.), andava a maturare rispettivamente in data
29.04.2021, 22.12.2021, 07.01.2023, 28.07.2023, 13.01.2024, 25.07.2024, 08.11.2024, 18.11.2024,
08.02.2025, 23.01.2025, 31.01.2025 e 02.01.2027, in parte, assume rilevanza la legislatura emergenziale di sospensione dei termini per Covid-19.
Al riguardo occorre peraltro considerare che, per come già evidenziato in precedenti pronunce sia di questo stesso Ufficio che di altre Sezioni Civili di questo Tribunale, nella specie trova applicazione la sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale da COVID-19 (Cfr., in particolare, Sentenza n.
292/2023 emessa in data 26.01.2023 nel proc. n. 4170/2022 R.G.L.; Sentenza n. 3644/2022, pubbl. il
15 25.08.2022, nel proc. n. 12587/2021 R.G., Sez. VI) le cui argomentazioni si ribadiscono e fanno proprie ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Come osservato nel richiamato precedente di questo Ufficio, infatti, trova applicazione l'articolo 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020, conv. con mod. dalla L 27/2020, secondo cui “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Stabilisce, poi, l'articolo 12 del D. Lgs. n. 159/2015 quanto segue: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.[…] ”
In particolare, rileva quanto previsto dall'art. 37 D.L. 18/2020, conv. in L 27/2020, che dispone, al 2° comma: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”; di quanto poi stabilito dall'art. 11, comma 9, del D.L. 183/2020, conv. in L 21/2021, che ha disposto che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto
1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Inoltre, nello specifico, occorre tener altresì in conto, dell'applicazione del periodo di sospensione (8 marzo –
31 maggio 2020, ovvero per 85 giorni) dei termini di decadenza e prescrizione relativi all'attività di accertamento fiscale, inizialmente prevista dall'art. 67 del D.L. 18/2020 (c.d .Decreto “Cura Italia”), successivamente prorogata sino al 31 agosto 2021.
Infatti, il “Decreto Sostegni-bis” (DL n. 73/2021), convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021, recante
“Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi
16 territoriali”, ha fissato al 31 agosto 2021 il termine di sospensione delle attività di riscossione nonché la sospensione fino al 31 agosto 2021 delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione e delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, che non potevano essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione.
Ne discende che, nel calcolare il termine quinquennale di prescrizione successiva deve tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dovendosi pertanto aggiungere un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione (Cfr. sentenza n. 292/2023 del Tribunale di
Catania, cit.).
Pertanto, tenuto conto di quanto disposto dalla sopra esposta normativa emergenziale, il termine di prescrizione, che ricadeva nel periodo di sospensione fino al 31.08.2021, ricominciava a decorrere dall'1.09.2021 e da tale data va aggiunto il periodo di sospensione, pari ad un anno, cinque mesi e 23 giorni.
Ne consegue che, nel caso di specie, aggiungendo il periodo di sospensione, pari ad un anno, cinque mesi e
23 giorni, al termine di prescrizione, per gli avvisi di addebito n. 593 2017 00036729 69 000, n. 593 2018
00024796 23 000, (Sub all. L., M.), che andava a maturare rispettivamente in data 07.01.2023, 28.07.2023, la notifica dell'intimazione oggetto di impugnazione in data 01.08.2023 è stata notificata prima che tale termine fosse decorso (30.06.2024 e 20.01.2025)
Del pari non era decorso con riferimento gli avvisi di addebito n. 593 2018 00080059 44 000, n. 593 2019
00026897 61 000, n. 593 2019 00068104 69 000, n. 593 2019 00074376 17 000, n. 593 2019 00078263 91
000, n. 593 2019 00088242 26 000, n. 593 2019 00112606 24 000, n. 593 2021 00017227 29 000 (Sub all. N.,
O., P., Q., R., S., T., U poiché esso andava a scadere rispettivamente in data 13.01.2024, 25.07.2024,
08.11.2024, 18.11.2024, 08.02.2025, 23.01.2025, 31.01.2025 e 02.01.2027, e ciò senza l'applicazione della predetta sospensione.
Viceversa, il termine di prescrizione risulta decorso relativamente agli avvisi di addebito n. 593 2016 00006847
57 000 e n. 593 2016 00047656 39 000, (Sub all. G., I.), poiché esso che ordinariamente andava a scadere rispettivamente in data 29.04.2021 e 22.12.2021 e che per effetto della sospensione maturava il 22.10.2022 e
22.05.2023, era quindi già spirato alla data dell'1.08.2023 di notifica dell'intimazione impugnata.
Infine, con riferimento alla cartella di pagamento n. 293 2018 00303513 28 000, di cui l RT
non ha fornito prova della sua notificazione, va rilevato che il termine di prescrizione – anch'esso
[...] quinquennale - decorre dalla data di scadenza dell'obbligo di pagamento, che afferisce a somme richieste a titolo di premi assicurativi e sanzioni (anno 2018) per conto dell' . CP_5
Ebbene, la pretesa creditoria dell' è relativa all'anno 2018 ed il decorso del quinquennio prescrizionale di CP_5 legge, decorrente dalla data di esigibilità delle stesse, non si era ancora perfezionato alla data della notifica della intimazione di pagamento qui impugnata, avvenuta l'1.08.2023, e ciò anche tenendo conto della sospensione dei termini di pagamento dei contributi, ai sensi degli articoli 37, comma 2, del D.L. n. 18/2020 e
17 11, comma 9, del D.L. n. 18/2020 (dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021), pari a complessivi 311 giorni, quindi le somme risultano ancora dovute perché non prescritte.
Infine, sulla carenza di legittimazione passiva della S.C.C.I., poiché i crediti sono relativi ad anni successivi all'ultima operazione (le cui modalità sono state definite con D.M. del 30.11.2005) che ha interessato i crediti maturati successivamente alla data del 31.12.2004 ed entro la data del 31.12.2005, va rilevato che non sussiste prova che tale ente, sebbene indicato tra le parti in ricorso, sia stato effettivamente chiamato in giudizio, non avendo parte ricorrente provveduto a depositare i referti di notifica del ricorso e difettando la CP_ prova contraria dell' della notificazione nei confronti della S.C.C.I.
3. Spese.
Quanto alle spese di lite, si ritiene che in mancanza di prova della chiamata in causa della le spese CP_4 possono compensarsi;
mentre, tra le restanti parti, stante l'annullamento automatico ex lege di parte dei crediti e la valutazione degli oneri probatori in capo alle parti, non completamente assolti, le stesse possono trovare integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 19.09.2023 da nei confronti dell' , ( , Parte_1 Controparte_1 CP_2 nonché quale mandataria della dell' , in persona Controparte_3 CP_2 Controparte_4 dei rispettivi legali rappresentanti p.t.; dell' , Controparte_5
( in persona del legale rappresentante p.t., e dell' , in persona del CP_5 RT legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'opposizione ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 46/1999 e dell'art. 617 c.p.c.
2. Dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla cartella di pagamento n. 293 2013
00018947 34 000 (Sub all. A.), ed agli avvisi di addebito n. 593 2012 00033529 23 000, n. 593 2012 00061924
53 000, n. 593 2013 0007604 92 000 e n. 593 2015 00013602 40 000 (Sub all. C., D., E., F.), per intervenuto annullamento ex Legge 197/2022, sottesi all'intimazione impugnata, che annulla nella parte de quo.
3. Rigetta l'opposizione all'esecuzione avverso gli avvisi di addebito n. 593 2017 00036729 69 000, n.
593 2018 00024796 23 000, n. 593 2018 00080059 44 000, n. 593 2019 00026897 61 000, n. 593 2019
00068104 69 000, n. 593 2019 00074376 17 000, n. 593 2019 00078263 91 000, n. 593 2019 00088242 26
000, n. 593 2019 00112606 24 000, n. 593 2021 00017227 29 000 (Sub all. L., M., N., O., P., Q., R., S., T.,
U.), dichiarando dovuti i contributi previdenziali dagli stessi portati, perché non prescritti.
4. Accoglie l'opposizione all'esecuzione avverso gli avvisi di addebito n. 593 2016 00006847 57 000, n.
593 2016 00047656 39 000 (Sub all. G., I.), e dichiara estinti per prescrizione i contributi previdenziali dagli stessi portati, annullando per la parte de qua l'intimazione impugnata.
18 5. Dichiara l'omessa notifica della cartella di pagamento n. 293 2018 00303513 28 000 e condanna il ricorrente al pagamento dei premi assicurativi e sanzioni per l'anno 2018, per come quantificati nell'intimazione impugnata, perché non prescritti.
6. Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Catania all'udienza del 10.01.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, all'udienza del 10 Gennaio 2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429, comma 1 c.p.c. come sostituito dall'art. 53 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla L 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 9580 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , residente in [...]Parte_1 CodiceFiscale_1
Etneo, via Terremorte n. 56, ed elettivamente domiciliato in Acireale, via Piemonte n. 25/C, presso lo studio dell'avv. Salvatore Costarelli, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
, , nonché quale mandataria Controparte_1 CP_2 della , ai sensi Controparte_3 Controparte_4 dell'art. 13 della L 448/1998 e della procura a rogito Notaio di Tivoli, n. 37521 del 03.07.2014, in Persona_1 persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., ed entrambi elettivamente domiciliati in Catania, Piazza della
Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell e rappresentato e difeso dagli avv.ti Susanna CP_1
Mazzaferri, Maria Rosaria Battiato, Livia Gaezza, Gaetana Angela Marchese e Valentina Schilirò, per mandato generale alle liti Rep. n. 37590 e Racc. n. 7131 del 23.01.2023, a rogito in Notar di Roma. Persona_2
Controparte_5
in persona del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, via Cifali n.
[...]
76/a, presso l'avvocatura distrettuale dell' e rappresentato e difeso dall'avv. Concetto Origlio, per CP_1 mandato generale alle liti a rogito (Rep. n. 2536; Racc. n. 1915, del 17.01.2023) in Notar di Persona_3
Palermo.
(già , Agente della Riscossione RT Controparte_7 per la Provincia di Catania, in persona del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliata in Catania,
1 Viale della Libertà n. 185, presso lo studio dell'avv. Debora Maria Pettinato, che la rappresenta e difende per mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta.
Resistenti
OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il 19.09.2023, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 293 2022 90180324 83 000, limitatamente alla somma di € 28.879,57, portata dai sottostanti e seguenti atti, per somme iscritte a ruolo CP_ dall' e dall' . CP_5
A. Cartella di pagamento n. 293 2013 00018947 34 000, di € 19,59, notificata in data 16.09.2013.
B. Cartella di pagamento n. 293 2018 00303513 28 000, di € 73,27, notificata in data 12.02.2019.
C. Avviso di addebito n. 593 2012 00033529 23 000, di € 93,54, notificato in data 08.11.2012.
D. Avviso di addebito n. 593 2012 00061924 53 000, di € 1.214,82, notificato in data 19.02.2013.
E. Avviso di addebito n. 593 2013 0007604 92 000, di € 1.296,08, notificato in data 06.02.201.
F. Avviso di addebito n. 593 2015 00013602 40 000, di € 2.144,88, notificato in data 21.09.2015.
G. Avviso di addebito n. 593 2016 00006847 57 000, di € 2.095,1,8 notificato in data 29.04.2016.
H. Avviso di addebito n. 593 2016 0004332 53 000, di € 1.210,24, notificato in data 03.04.2016.
I. Avviso di addebito n. 593 2016 00047656 39 000, di € 2.028,80, notificato in data 12.01.2017.
L. Avviso di addebito n. 593 2017 00036729 69 000, di € 3.932,01, notificato in data 30.01.2018.
M. Avviso di addebito n. 593 2018 00024796 23 000, di € 3.723,62, notificato in data 20.08.2018.
N. Avviso di addebito n. 593 2018 00080059 44 000, di € 2.434,40, notificato in data 08.02.2019.
O. Avviso di addebito n. 593 2019 00026897 61 000, di € 2.392,70, notificato in data 17.08.2019.
P. Avviso di addebito n. 593 2019 00068104 69 000, di € 45,3,5 notificato in data 08.11.2019
Q. Avviso di addebito n. 593 2019 00074376 17 000, di € 90,76, notificato in data 18.11.2019.
R. Avviso di addebito n. 593 2019 00078263 91 000, di € 46,91, notificato in data 02.03.2020.
S. Avviso di addebito n. 593 2019 00088242 26 000, di € 2.320,90, notificato in data 23.01.2020.
T. Avviso di addebito n. 593 2019 00112606 24 000, di € 87,87, notificato in data 31.01.2020.
U. Avviso di addebito n. 593 2021 00017227 29 000, di € 3.628,65, notificato in data 27.01.2022.
Il ricorrente, eccepiva la nullità dell'intimazione di pagamento per la mancata allegazione delle cartelle indicate;
l'omessa notifica delle cartelle esattoriali;
l'omessa firma del legale rappresentante del concessionario per la riscossione;
la nullità della cartella di pagamento, per omessa notifica degli avvisi di accertamento;
la nullità dell'atto per intempestività della notifica e violazione dell'art. 25 D.P.R. 602/1973;
l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati;
l'inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento, chiedendo l'annullamento dell'intimazione e degli atti ad essa sottesi ed impugnati.
2 CP_ Fissata l'udienza di discussione, si costituiva l , il quale eccepiva la carenza di legittimazione della CP_4
e dello stesso Istituto per le attività successive all'iscrizione a ruolo, chiedendo ordinarsi all'Agente della
Riscossione la produzione degli atti interruttivi, cui aveva comunque richiesto la produzione;
l'inesistenza di un CP_ avviso di addebito portante il n. 593 2016 0004332 53 000 avente ad oggetto partite contributive di spettanza;
la tardività dell'opposizione sia ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 46/1999 che dell'art. 617 c.p.c., essendo stati regolarmente notificati, come da documentazione allegata, tutti gli avvisi di addebito;
contestava l'intervenuta prescrizione per la sospensione disposta a causa della pandemia.
Si costituiva, altresì, l , il quale eccepiva la sua carenza di legittimazione passiva per le attività poste in CP_5 essere dall''Agente della Riscossione, cui chiedeva ordinarsi la produzione degli atti interruttivi;
la tardività dell'opposizione e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
Si costituiva, inoltre, l , la quale, preliminarmente chiedeva l'acquisizione RT
d'ufficio dal Giudice della documentazione prodotta nell'esercizio dei propri poteri istruttori;
eccepiva la tardività dell'opposizione; la sua carenza di legittimazione passiva relativamente alla notifica degli avvisi di CP_ addebito di pertinenza dell' , e rilevava che per quanto riguardava il ruolo sotteso alla cartella n. 293 2013
00018947 34 000 esso risultava sgravato;
contestava la prescrizione poiché in data 30.12.2016 era stato notificato il Preavviso di Fermo n. 293 80 2016 000361 45 000, a mezzo p.e.c., producendo ricevuta p.e.c. di mancata consegna per vizio nel funzionamento della p.e.c. del contribuente e prova dell'invio dell'atto n. 293
97 201601721332 di avviso della notifica a mezzo p.e.c., e successivamente in data 01.08.2023 l'intimazione di pagamento impugnata, interrompendo il decorso della prescrizione oltre alla vigenza della sospensione per la normativa Covid-19. Concludeva per il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 09.10.2024, reso all'esito dell'udienza di pari data, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per decisione e discussione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Chiamata, infine, all'odierna udienza, la causa – documentalmente istruita - sulle conclusioni rassegnate dalle parti come da verbale ed all'esito della discussione, veniva trattenuta in decisione e pronunciata la presente sentenza, della quale è stata data lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Questioni preliminari e merito.
In via preliminare va rilevato come l'avviso di addebito portante il n. 593 2016 0004332 53 000, non può costituire oggetto del presente giudizio non essendo incluso nell'elenco indicato nell'intimazione impugnata e CP_ non avendo parte ricorrente sconfessato la dichiarazione dell' dell'inesistenza di tale atto avente ad oggetto partite contributive di spettanza dell'Istituto previdenziale.
Inoltre, sempre in via preliminare va dato atto che nel corso del giudizio sono intervenuti fatti che esimono parzialmente – per come si dirà infra – il giudicante dal pronunciare nel merito dell'oggetto del giudizio.
3 Infatti, deve rilevarsi che con riferimento alla cartella di pagamento n. 293 2013 00018947 34 000 (Sub all. A.), ed agli avvisi di addebito n. 593 2012 00033529 23 000, n. 593 2012 00061924 53 000, n. 593 2013 0007604
92 000 e n. 593 2015 00013602 40 000 (Sub all. C., D., E., F.), gli stessi rientrano integralmente tra quelli per i quali l'articolo 1 comma 222 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha previsto l'annullamento automatico.
Il predetto intervento normativo (L 29 dicembre 2022 n. 197), prevede all'art. 1, comma 222, che “222. Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo
e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre
2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto- legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 giugno 2023, l'elenco delle quote annullate, su supporto magnetico ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi princìpi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall'operazione di annullamento. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento.”
Il Legislatore ha previsto un annullamento ope legis dei carichi di debito inferiori a mille euro (comprensive di capitale, interessi e sanzioni) affidati all'agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 01.01.2000 e il
31.12.2015.
Dal tenore della norma (“Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015”), si evince che l'effetto estintivo opera con efficacia immediata e determina fin da subito – ossia dalla data di entrata in vigore della legge – la inesigibilità del credito, a prescindere dalla concreta cancellazione delle quote di debito da parte dell'agente della riscossione e dal conseguente discarico da parte degli enti impositori;
operazioni queste ultime che richiedono, evidentemente, necessari tempi tecnico-contabili.
Ciò posto, si osserva che la norma richiamata è, pacificamente, applicabile alla fattispecie in esame e nel determinare l'importo “comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni,
4 risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione, restando esclusi gli interessi che maturano successivamente al momento in cui i ruoli sono affidati all'Agente della Riscossione.
Ciò premesso rientrano nella sfera di applicazione della suindicata normativa la cartella di pagamento n. 293
2013 00018947 34 000 (Sub all. A.), e gli avvisi di addebito n. 593 2012 00033529 23 000, n. 593 2012
00061924 53 000, n. 593 2013 0007604 92 000 e n. 593 2015 00013602 40 000 (Sub all. C., D., E., F.), poiché i singoli carichi affidati agli agenti della riscossione, non superano per contributi, sanzioni e somme aggiuntive la soglia dei “mille euro”, per come si evince dall'intimazione di pagamento impugnata.
Ne discende che i debiti oggetto dei suindicati atti, indicati nell'intimazione di pagamento impugnata, per CP_ somme iscritte a ruolo a titolo di premi assicurativi e contributi , opposte nell'odierno giudizio e per CP_5 come sopra analiticamente indicate, devono ritenersi ope legis annullate.
Pertanto, con riferimento a tali atti va dichiarata la cessazione della materia del contendere, per il venir meno della posizione di contrasto tra le parti e, con esso, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
La cessazione della materia del contendere, sebbene non espressamente contemplata dal codice di rito, costituisce il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass., Sez. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass.,
21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., Sez.lav., 6.5.1998, n.4583; Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass.,
8.6.96, n. 5333), che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass. civ., Sez.Un., 28.9.2000, n.1048).
Tale declaratoria, tuttavia, non esaurisce il petitum del giudizio, il cui accertamento riguarda anche la cartella di pagamento n. 293 2018 00303513 28 000 (Sub all. B.), avente ad oggetto premi assicurativi , e gli CP_5 avvisi di addebito n. 593 2016 00006847 57 000, n. 593 2016 00047656 39 000, n. 593 2017 00036729 69
000, n. 593 2018 00024796 23 000, n. 593 2018 00080059 44 000, n. 593 2019 00026897 61 000, n. 593
2019 00068104 69 000, n. 593 2019 00074376 17 000, n. 593 2019 00078263 91 000, n. 593 2019 00088242
26 000, n. 593 2019 00112606 24 000, n. 593 2021 00017227 29 000 (Sub all. G., I., L., M., N., O., P., Q., R.,
S., T., U.), ed in merito ai quali va, innanzitutto, verificata la tempestività dell'opposizione.
5 Preliminarmente, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46/1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cfr.: Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., inoltre, Cass. 8765/1997; Cass. 9912/2001; Cass. 17460/2007; Cass. 3404/2004).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che
“contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, l'art. 29 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo
2006 per effetto delle modifiche apportate dal D.L 35/2005, conv. in L 80/2005).
Al riguardo, la Suprema Corte ha anche di recente ribadito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora
l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del
d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l.
14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”, così superando l'indirizzo in precedenza espresso da Cass. 14963/2012 (Cfr.: Cass.
15116/2015, che richiama Cass. 25757/2008 e Cass. 18207/2003).
Il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi va desunto dall'art. 617 c.p.c., atteso che, ai sensi dell'art. 29 decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46, "le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie" (il termine, già di cinque giorni, è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 14.3.2005, n. 35, conv. in l. 14.5.2005, n. 80, la cui entrata in vigore è stata differita dapprima alla data del 1° gennaio 2006 dall'art. 8 del d.l. 30.6.2005, n. 115, conv. in l. 17.8.2005, n. 168 e poi a quella detta del 1° marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art.1, l. 28 dicembre 2005, n. 263 e modificato dall'art. 1, d.l. 30 dicembre 2005, n. 271).
6 Allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.)
Nel caso in esame il ricorrente ha contestato la mancata allegazione delle cartelle indicate;
l'omessa notifica delle cartelle esattoriali;
l'omessa firma del legale rappresentante del concessionario per la riscossione;
la nullità della cartella di pagamento, per omessa notifica degli avvisi di accertamento;
la nullità dell'atto per intempestività della notifica e violazione dell'art. 25 D.P.R. 602/1973; l'inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento, proponendo un'opposizione agli atti esecutivi, nonché, l'intervenuta prescrizione della pretesa contributiva per essere decorso, quand'anche gli avvisi di addebito si assumessero notificati nelle date indicate nell'intimazione di pagamento, il termine prescrizionale quinquennale successivo, formulando una opposizione all'esecuzione prima che questa sia iniziata, ai sensi dell'articolo 615, comma 1,
c.p.c.
In via preliminare si rileva la tardività della costituzione dell' , avvenuta RT soltanto in data 05.03.2024 e va valutata la questione dell'ammissibilità della documentazione prodotta dall' , in quanto tardivamente costituitasi. RT
Va premesso che, per costante giurisprudenza di legittimità (Cfr.: Cass. Civ., Sez. Lav., n. 16337 del
13/07/2009), nel rito del lavoro, l'omessa indicazione dei documenti probatori nell'atto di costituzione in giudizio, imposta dall'art. 416, comma 3, c.p.c., e l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza dal diritto di produrli, salvo che i documenti si siano formati successivamente ovvero la loro produzione sia giustificata dallo sviluppo del processo (art. 420, quinto comma, cod. proc. civ.).
Tuttavia, l'altrettanta pacifica giurisprudenza, ritiene che, ove i documenti siano stati prodotti successivamente,
7 il giudice potrà dichiarare la decadenza della parte ovvero, in alternativa, disporre l'ammissione d'ufficio dei documenti medesimi ai sensi dell'art. 421, comma 2, c.p.c.
Inoltre, con riferimento al potere istruttorio d'ufficio, la costante giurisprudenza di legittimità, ha statuito che
“Nel rito del lavoro, caratterizzato dall'esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, allorché le risultanze di causa offrano significativi dati d'indagine, il giudice, anche in grado di appello, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, deve esercitare il potere - dovere, previsto dall'art. 437 cod. proc. civ., di provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale probatorio e idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, purché i fatti stessi siano allegati nell'atto costitutivo, non verificandosi in questo caso alcun superamento, a mezzo dell'attività istruttoria svolta
d'ufficio dal giudice, di eventuali preclusioni o decadenze processuali già verificatesi a carico delle parti, in quanto la prova disposta d'ufficio è solo un approfondimento, ritenuto indispensabile al fine di decidere, di elementi probatori già obiettivamente presenti nella realtà del processo” (Cfr:. Cass. Civ., Sez. Lav., n. 278 del
10/01/2005).
Tale arresto giurisprudenziale di legittimità è stato confermato dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 19305 del 29/09/2016, che statuisce che “Nel rito del lavoro, il potere istruttorio d'ufficio ex artt.
421 e 437 c.p.c., non è meramente discrezionale, ma costituisce un potere-dovere da esercitare contemperando il principio dispositivo con quello della ricerca della verità, sicché il giudice (anche di appello), qualora reputi insufficienti le prove già acquisite e le risultanze di causa offrano significativi dati d'indagine, non può arrestarsi al rilievo formale del difetto di prova ma deve provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati dal materiale probatorio idonei a superare l'incertezza sui fatti in contestazione, senza che, in tal caso, si verifichi alcun aggiramento di eventuali preclusioni e decadenze processuali già prodottesi a carico delle parti, in quanto la prova disposta d'ufficio è solo un approfondimento, ritenuto indispensabile ai fini del decidere, di elementi probatori già obiettivamente presenti nella realtà del processo. (In applicazione del detto principio, la
S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di riforma di quella del tribunale che aveva fondato il rigetto della prescrizione sull'acquisizione d'ufficio, quale atto interruttivo, dell'avviso di ricevimento, della lettera raccomandata di richiesta di differenze retributive, tardivamente depositato dalla lavoratrice solo con le note conclusive)”.
Orbene, alla luce dei superiori principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, nel caso di specie, acquista anche rilevanza l'interpretazione giurisprudenziale della Suprema Corte espressa nella pronuncia n.
10634/2021, che pone un vero e proprio onere in capo al giudicante di acquisire gli elementi indispensabili ai fini della decisione.
Conseguentemente, questo decidente, ritenendo indispensabili i documenti prodotti dall' RT
, ne dispone l'acquisizione ai sensi dell'art. 421 c.p.c.
[...]
Ciò premesso va evidenziato, come in tutti i casi di opposizione soggetta a termini perentori (si veda in tema di opposizione al decreto ingiuntivo l'art. 641 c.p.c., allo stato passivo ex art. 98 l.fall., all'ordinanza ingiunzione
8 ex lege 689/1981, agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.), è onere della parte che propone l'opposizione dimostrare l'avvenuto rispetto del termine perentorio, indipendentemente dall'eventuale eccezione della parte resistente, in quanto l'esame sul rispetto dei termini spetta esclusivamente al giudice, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, e la decadenza dal potere di proporre l'opposizione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Parte opponente era dunque onerata dal dovere di rendere conoscibile al giudice la data della notifica dell'atto avverso il quale presenta l'opposizione (Cfr.: Trib. Agrigento, 29/11/1995; Trib. Milano, 25/9/1995, Corte
Appello Firenze 24/4/1994; Cass. 2898/93) e già solo per tale motivo l'opposizione andrebbe dichiarata tardiva sia ai sensi dell'art. 617 c.p.c. che dell'art. 24 del D. Lgs. 46/1999, non avendo assolto all'onere probatorio su di esso ricadente.
Pur tuttavia, nel caso di specie, soccorre la documentazione depositata dall' RT
, dalla quale si evince che l'intimazione impugnata è stata notificata in data 01.08.2023,
[...] personalmente al ricorrente, (v. ricevuta allegata in atti), ed essendo il ricorso stato depositato in data
19.09.2023, viene confermata la tardività della proposizione dell'impugnazione sia ai sensi dell'art. 617 c.p.c. che dell'art. 24 del D. Lgs. 46/1999. Infatti, nella materia non trova applicazione la sospensione feriale dei termini processuali.
Conseguentemente l'opposizione può essere esaminata soltanto quale opposizione all'esecuzione e quindi CP_ per far valere fatti successivi alla maturazione del credito reclamato dall' ed incorporato nei suindicati avvisi di addebito n. 593 2016 00006847 57 000, n. 593 2016 00047656 39 000, n. 593 2017 00036729 69
000, n. 593 2018 00024796 23 000, n. 593 2018 00080059 44 000, n. 593 2019 00026897 61 000, n. 593
2019 00068104 69 000, n. 593 2019 00074376 17 000, n. 593 2019 00078263 91 000, n. 593 2019 00088242
26 000, n. 593 2019 00112606 24 000, n. 593 2021 00017227 29 000 (Sub all. G., I., L., M., N., O., P., Q., R.,
S., T., U.).
In ogni caso, l'eccezione di mancata notifica degli avvisi di addebito dall'esame della documentazione prodotta CP_ dall' risulta infondata, essi risultano tutti regolarmente notificati a mezzo del servizio postale ordinario all'indirizzo del destinatario a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
notifica perfezionatasi per avvenuta consegna ovvero per compiuta giacenza decorsi dieci giorni dalla data del lasciato avviso di deposito.
Con riferimento a tale ultima notificazione va precisato che con riferimento alla notificazione mediante spedizione diretta a mezzo del servizio postale ordinario si precisa che l'art. 26, comma 1, del D.P.R. n.
602/73, consente di provvedere alla notifica degli atti mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, e ciò per costante giurisprudenza della Suprema Corte, (Cfr.: Cass. Ordinanza 29 agosto 2017,
n. 20506) nella quale si legge “… è legittimamente eseguita anche la notificazione diretta da parte degli Uffici finanziari a mezzo del servizio postale universale (Cfr.: Cass., tra le altre, n. 3254 del 18 febbraio 2016, nella quale la Corte precisa che “Tale conclusione trova conforto nel tenore letterale dell'art. 14 legge n. 890/92,
9 come modificato dall'art. 20 L. n. 146/98, dal quale risulta che, la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari.
La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al DPR n. 600/73 art. 60 e delle singole leggi d'imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari – e per quel che qui interesse alla società concessionaria – di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale – con specifico riferimento all'inoltro di raccomandata consegnata al portiere v. art. 39 d.m. 9 aprile 2001 (Cfr.: Cass. n.
27319/2014) – senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell'ufficiale giudiziario. In questa direzione, del resto, depone proprio l'art. 26 1° comma del DPR n. 602/73 che consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, prevedendo, lo stesso articolo 26, il rinvio all'art. 60 DPR n. 600/73 unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo
(Cfr.: Cass. n. 14196/2014)”. Pertanto, nel caso di notificazione diretta a mezzo del servizio di posta universale non troveranno applicazione le norme dettate dall'art. 149 cod.proc.civ. e della legge n.
890/1982 ma unicamente quella concernente il servizio postale ordinario (Cass. n.ri: n. 17723 del 2006;
n. 17598 del 2010, n. 20027 del 2011; n. 270 del 2012; n. 9111 del 06/06/2012). Con dette pronunce si è, infatti, statuito che in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, (in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ.), ed, in particolare, per quello che qui interessa, quella dettata dal D.P.R. n. 655 del 1982, il cui art. 40, prevede, per le raccomandate che non abbiano potuto essere recapitate, un periodo di giacenza negli uffici di destinazione di trenta giorni, stabilendo, altresì, che “deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili”.
Con le conseguenze che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (come ribadito di recente da Cass. n. 10245 del 26 aprile 2017) e che, in detta ipotesi, ai fini della ritualità della notificazione, non sarà necessaria la CAD, ovvero la comunicazione dell'avvenuto deposito all'Ufficio postale da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento di cui all'art. 8 della legge
890/1982”.
10 Tale orientamento risulta ormai costante nei pronunciamenti della Corte di Cassazione che lo ha chiaramente affermato sia nella Sentenza n. 14501 del 15.07.2016, che ribadito nell'Ordinanza n. 9240 del 03.04.2019 e viene confermato anche nelle successive pronunce della Suprema Corte di legittimità (Cass. n. 10131/2020), nella quale la Corte ha ricordato che, “in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi 10 giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto).
Il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, trova applicazione in detto procedimento di notificazione semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del
Fisco: la Corte Costituzionale (n. 175/2018) ha peraltro ritenuto legittimo l'art. 26, c. 1 D.P.R. 602/1973, sul rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile.” Ed affermando affermato il seguente principio: “nella notifica degli atti tributari, effettuata ex art. 14 L. n. 890 del
1982, in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale
(o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale vi abbia provveduto, sebbene non tenuto a tanto – cfr. Cass. sent. n.,2047/2016), in quanto, per il procedimento notificatorio suddetto, si applicano le norme del regolamento del servizio di recapito postale, che non prevedono la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza“.
Ed ancora nell'Ordinanza n. 2339/2021, la Suprema Corte – confermando i predetti principi - ha ritenuto valida la notifica dell'avviso di accertamento a mezzo posta per compiuta giacenza, senza necessità della raccomandata della comunicazione di avvenuto deposito c.d. C.A.D.). CP_ Ne consegue che la notificazione eseguita direttamente dall' ovvero dall'Agente della Riscossione mediante spedizione diretta a mezzo del servizio postale di raccomandata con avviso di ricevimento deve ritenersi regolare ed essa – in caso di giacenza - si è perfezionata decorsi dieci giorni dalla data in cui è stato lasciato l'avviso al destinatario.
In merito alla contestazione operata nelle note depositate in data 12.03.2024 ai sensi dell'art. 127 Ter c.p.c. che la documentazione prodotta dai resistenti è priva della conformità all'originale, va rilevato che la Suprema
Corte ha affermato che “in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche
11 o omincomprensive (Cass. n. 28026 del 2009; Cass. n. 14416 del 2013; Cass. n. 7775 del 2014) e la suddetta contestazione, va operata, a pena di inefficacia, in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale.(Cass. n. 7105 del 2016; Cass. n. 12730 del 2016). Il giudice, pertanto, non resta vincolato alla contestazione della conformità all'originale, potendo ricorrere ad altri elementi di prova, anche presuntivi, per accertare la rispondenza della copia all'originale ai fini della idoneità come mezzo di prova ex art. 2719 c.c..
(Cass. 27663/2018; Cass.14950/2018)”. (Cfr.: Cass. 7736 del 20.03.2019).
Nella specie, quindi, facendo applicazione dei suindicati principi deve ritenersi che parte ricorrente ha contestato la conformità all'originale in modo generico ed in difetto di allegazione da parte dell'opponente di alcuna circostanza idonea a far ritenere la copia prodotta non conforme all'originale, alla medesima copia non può che riconoscersi efficacia rappresentativa dell'originale.
Pertanto, tenuto conto della data di notificazione degli avvisi di addebito nelle date indicate negli avvisi di ricevimento, il merito della pretesa contributiva non è più contestabile.
Osserva questo giudice che ogni questione inerente il merito della pretesa contributiva è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione della omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/99. Il detto termine, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, ”deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, ed alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (Cfr.: Cass. n. 2835/2008; Cass. n.
4506/07; Cass. n. 6674/08).
All'ente previdenziale è, dunque, attribuito il potere di riscuotere i propri crediti attraverso un titolo (il ruolo esattoriale, da cui scaturisce la cartella di pagamento) che si forma prima e al di fuori del giudizio e in forza del quale l'ente può conseguire il soddisfacimento della pretesa a prescindere da una verifica in sede giurisdizionale della sua fondatezza, in quanto, da un lato, non è irragionevole la scelta del legislatore di consentire ad un creditore, attesa la sua natura pubblicistica e l'affidabilità derivante dal procedimento che ne governa l'attività, di formare unilateralmente un titolo esecutivo, e, dall'altro lato, è rispettosa del diritto di difesa e dei principi del giusto processo la possibilità, concessa al preteso debitore, di promuovere, entro un termine perentorio ma adeguato, un giudizio ordinario di cognizione nel quale far efficacemente valere le proprie ragioni, sia grazie alla possibilità di ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo c/o dell'esecuzione, sia grazie alla ripartizione dell'onere della prova in base alla posizione sostanziale (e non già formale) assunta dalle parti nel giudizio di opposizione. (Cfr.: Corte Cost. Ord. n. 111/2007).
12 Il detto termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso è diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire, così, una rapida riscossione del credito medesimo.
La situazione che si verifica nel caso di mancata osservanza del termine suddetto non è quindi dissimile da quella già ritenuta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione per l'ipotesi di mancato rispetto del termine previsto dall'ormai abrogato D.L. n. 338/1989, art. 2, convertito in L. n. 389/1989, (Cfr.: Cass., n. 8624/1993).
Era stato ritenuto, in proposito, che non solamente i titoli esecutivi giudiziali sono passibili di diventare definitivi, cioè incontrovertibili con effetti analoghi al giudicato, in caso di mancata opposizione o di opposizione proposta fuori termine, poiché, tenuto conto delle leggi speciali che sono state emanate in diverse materie e con le quali il legislatore ha consentito agli organi della pubblica amministrazione di ordinare ai privati, mediante ingiunzioni, il pagamento di somme di danaro, la giurisprudenza di legittimità aveva già avuto modo di individuare i c.d. titoli paragiudiziali (Cfr.: ex plurimis, per l'utilizzo di tale terminologia, Cass. n.
9944/1991; Cass. n. 10269/1991), per i quali, al pari di quelli giudiziali, è previsto un termine perentorio per la relativa opposizione davanti al giudice ordinario;
con la conseguenza che tali titoli diventano definitivi in caso di omessa opposizione ovvero di opposizione tardiva, in quanto proposta dopo la scadenza del termine e tale dichiarata dal giudice a conclusione del relativo giudizio.
La conseguenza è, dunque, che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria
l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile, neanche sotto il profilo della eventuale originaria inesistenza del credito. La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza quindi definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacché ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo).
Ne consegue che alla data di deposito del ricorso in opposizione il termine di cui all'art. 24 D. Lgs. 46/1999, decorrente dalla data di notificazione degli avvisi di addebito, era ampiamente decorso, quindi il merito della pretesa contributiva (ovvero la prescrizione ex art. 3 della Legge 335/95) è incontestabile ed il ricorso va dichiarato inammissibile per tardività.
Con riguardo alla cartella di pagamento n. 293 2018 00303513 28 000 (Sub all. B.), va innanzi tutto evidenziato che l non ha fornito prova di averla notificata. RT
Ne consegue che per la suindicata cartella di pagamento il termine di quaranta giorni per proporre l'opposizione, per la quale non è stata fornita prova della sua regolare notificazione, per far valere ragioni
13 inerenti al merito della pretesa, deve farsi necessariamente decorrere dalla notificazione dell'intimazione di pagamento, quale primo atto successivo attraverso il quale il ricorrente è venuto a conoscenza del citato atto.
Pur tuttavia, anche nei riguardi della predetta cartella di pagamento, l'opposizione deve ritenersi, inammissibile tenuto conto che essa per come sopra precisato è stata proposta oltre il termine di cui all'art. 24 del D. Lgs
46/1999.
Con riferimento all'eccezione di prescrizione va ancora evidenziato che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Occorre, a questo punto, risolvere la questione se, divenuto incontestabile il credito contributivo per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge n. 335/1995, ovvero a quello più lungo dell'azione nascente dal giudicato di cui all'art. 2953 c.c.
L'orientamento fino ad oggi seguito dall'intestato Tribunale è stato quello di considerare che detto termine, anche successivamente alla notificazione della cartella di pagamento e/o avviso di addebito, fosse quello previsto dalla legge n. 335/1995, tuttavia, in merito non mancavano orientamenti contrapposti.
Il contrasto giurisprudenziale, comunque, è stato risolto dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite (n.
23397 del 17.11.2016) che ha confermato che la cartella esattoriale in quanto espressione del potere di accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo ed è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato sicché la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione.
Ne consegue che l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non tempestivamente opposto è soggetto non al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c. ma al termine proprio della riscossione dei tributi e quindi al termine quinquennale introdotto dalla legge n. 335/1995.
Passando quindi ad esaminare l'eccezione di prescrizione, va rilevato che la notificazione degli avvisi di addebito n. 593 2016 00006847 57 000, n. 593 2016 00047656 39 000, n. 593 2017 00036729 69 000, n. 593
2018 00024796 23 000, n. 593 2018 00080059 44 000, n. 593 2019 00026897 61 000, n. 593 2019 00068104
69 000, n. 593 2019 00074376 17 000, n. 593 2019 00078263 91 000, n. 593 2019 00088242 26 000, n. 593
2019 00112606 24 000, n. 593 2021 00017227 29 000 (Sub all. G., I., L., M., N., O., P., Q., R., S., T., U.), rispettivamente in data 29.04.2016, 12-22.12.2016, 28.12.2017-07.01.2018, 18-28.07.2018, 03-13.01.2019,
14 15-25.07.2019, 08.11.2019, 18.11.2019, 29.01-08.02.2020, 23.01.2020, 31.01.2020 e 23.12.2021-02.01.2022, ha senz'altro interrotto il termine di prescrizione, che da ogni singola data è iniziato a decorrere nuovamente.
Inoltre, con riguardo a tale eccezione di prescrizione successiva alla notifica dei citati atti, occorre innanzi tutto evidenziare come l ha dichiarato di aver notificato in data 30.12.2016 il RT
Preavviso di Fermo Amministrativo n. 293 80 2016 000361 45 000, la cui notificazione a mezzo p.e.c. non è andata a buon fine perché rifiutata da sistema per indirizzo invalido (v. ricevuta in atti) e depositato prova dell'invio dell'atto n. 293 97 201601721332 di avviso della notifica a mezzo p.e.c. (v. ricevuta in atti).
Ebbene, con riferimento a tale atto interruttivo, occorre rilevare, da un lato, come l RT
, non ha dato prova a quali atti presupposti il Preavviso di Fermo Amministrativo n. 293 80 2016
[...]
000361 45 000 si riferisse, non avendolo prodotto e comunque – tenuto conto della data di sua asserita notifica – non poteva certamente riferirsi agli atti allegati Sub I., L., M., N., O., P., Q., R., S., T., U., al più poteva ricomprendere gli atti allegati Sub A., C., D., E., F., G.; dall'altro, non risulta la prova della sua effettiva notificazione, infatti, la notifica a mezzo p.e.c. non è andata a buon fine per come dichiarato e documentato in atti, e l'asserita “prova dell'invio dell'atto n. 293 97 201601721332 di avviso della notifica a mezzo p.e.c.”, che l collega al predetto Preavviso di Fermo, viceversa non fornisce la prova di RT tale notificazione. L'avviso di ricevimento, allegato in atti, della raccomandata n. 61451287546-6 fornisce la prova della notifica del diverso atto n. 293 97 201601721332 e non del Preavviso di Fermo Amministrativo n.
293 80 2016 000361 45 000, non risultando allegato alcun collegamento tra di loro.
Ne consegue che il Preavviso di Fermo Amministrativo n. 293 80 2016 000361 45 000 non è idoneo ad interrompere la prescrizione.
Inoltre, sul decorso del termine prescrizionale assume rilevanza la legislatura emergenziale di sospensione dei termini per Covid-19.
Infatti, sull'ordinario termine prescrizionale per gli avvisi di addebito n. 593 2016 00006847 57 000, n. 593
2016 00047656 39 000, n. 593 2017 00036729 69 000, n. 593 2018 00024796 23 000, n. 593 2018 00080059
44 000, n. 593 2019 00026897 61 000, n. 593 2019 00068104 69 000, n. 593 2019 00074376 17 000, n. 593
2019 00078263 91 000, n. 593 2019 00088242 26 000, n. 593 2019 00112606 24 000, n. 593 2021 00017227
29 000 (Sub all. G., I., L., M., N., O., P., Q., R., S., T., U.), andava a maturare rispettivamente in data
29.04.2021, 22.12.2021, 07.01.2023, 28.07.2023, 13.01.2024, 25.07.2024, 08.11.2024, 18.11.2024,
08.02.2025, 23.01.2025, 31.01.2025 e 02.01.2027, in parte, assume rilevanza la legislatura emergenziale di sospensione dei termini per Covid-19.
Al riguardo occorre peraltro considerare che, per come già evidenziato in precedenti pronunce sia di questo stesso Ufficio che di altre Sezioni Civili di questo Tribunale, nella specie trova applicazione la sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale da COVID-19 (Cfr., in particolare, Sentenza n.
292/2023 emessa in data 26.01.2023 nel proc. n. 4170/2022 R.G.L.; Sentenza n. 3644/2022, pubbl. il
15 25.08.2022, nel proc. n. 12587/2021 R.G., Sez. VI) le cui argomentazioni si ribadiscono e fanno proprie ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Come osservato nel richiamato precedente di questo Ufficio, infatti, trova applicazione l'articolo 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020, conv. con mod. dalla L 27/2020, secondo cui “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Stabilisce, poi, l'articolo 12 del D. Lgs. n. 159/2015 quanto segue: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.[…] ”
In particolare, rileva quanto previsto dall'art. 37 D.L. 18/2020, conv. in L 27/2020, che dispone, al 2° comma: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”; di quanto poi stabilito dall'art. 11, comma 9, del D.L. 183/2020, conv. in L 21/2021, che ha disposto che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto
1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Inoltre, nello specifico, occorre tener altresì in conto, dell'applicazione del periodo di sospensione (8 marzo –
31 maggio 2020, ovvero per 85 giorni) dei termini di decadenza e prescrizione relativi all'attività di accertamento fiscale, inizialmente prevista dall'art. 67 del D.L. 18/2020 (c.d .Decreto “Cura Italia”), successivamente prorogata sino al 31 agosto 2021.
Infatti, il “Decreto Sostegni-bis” (DL n. 73/2021), convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021, recante
“Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi
16 territoriali”, ha fissato al 31 agosto 2021 il termine di sospensione delle attività di riscossione nonché la sospensione fino al 31 agosto 2021 delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione e delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, che non potevano essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione.
Ne discende che, nel calcolare il termine quinquennale di prescrizione successiva deve tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dovendosi pertanto aggiungere un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione (Cfr. sentenza n. 292/2023 del Tribunale di
Catania, cit.).
Pertanto, tenuto conto di quanto disposto dalla sopra esposta normativa emergenziale, il termine di prescrizione, che ricadeva nel periodo di sospensione fino al 31.08.2021, ricominciava a decorrere dall'1.09.2021 e da tale data va aggiunto il periodo di sospensione, pari ad un anno, cinque mesi e 23 giorni.
Ne consegue che, nel caso di specie, aggiungendo il periodo di sospensione, pari ad un anno, cinque mesi e
23 giorni, al termine di prescrizione, per gli avvisi di addebito n. 593 2017 00036729 69 000, n. 593 2018
00024796 23 000, (Sub all. L., M.), che andava a maturare rispettivamente in data 07.01.2023, 28.07.2023, la notifica dell'intimazione oggetto di impugnazione in data 01.08.2023 è stata notificata prima che tale termine fosse decorso (30.06.2024 e 20.01.2025)
Del pari non era decorso con riferimento gli avvisi di addebito n. 593 2018 00080059 44 000, n. 593 2019
00026897 61 000, n. 593 2019 00068104 69 000, n. 593 2019 00074376 17 000, n. 593 2019 00078263 91
000, n. 593 2019 00088242 26 000, n. 593 2019 00112606 24 000, n. 593 2021 00017227 29 000 (Sub all. N.,
O., P., Q., R., S., T., U poiché esso andava a scadere rispettivamente in data 13.01.2024, 25.07.2024,
08.11.2024, 18.11.2024, 08.02.2025, 23.01.2025, 31.01.2025 e 02.01.2027, e ciò senza l'applicazione della predetta sospensione.
Viceversa, il termine di prescrizione risulta decorso relativamente agli avvisi di addebito n. 593 2016 00006847
57 000 e n. 593 2016 00047656 39 000, (Sub all. G., I.), poiché esso che ordinariamente andava a scadere rispettivamente in data 29.04.2021 e 22.12.2021 e che per effetto della sospensione maturava il 22.10.2022 e
22.05.2023, era quindi già spirato alla data dell'1.08.2023 di notifica dell'intimazione impugnata.
Infine, con riferimento alla cartella di pagamento n. 293 2018 00303513 28 000, di cui l RT
non ha fornito prova della sua notificazione, va rilevato che il termine di prescrizione – anch'esso
[...] quinquennale - decorre dalla data di scadenza dell'obbligo di pagamento, che afferisce a somme richieste a titolo di premi assicurativi e sanzioni (anno 2018) per conto dell' . CP_5
Ebbene, la pretesa creditoria dell' è relativa all'anno 2018 ed il decorso del quinquennio prescrizionale di CP_5 legge, decorrente dalla data di esigibilità delle stesse, non si era ancora perfezionato alla data della notifica della intimazione di pagamento qui impugnata, avvenuta l'1.08.2023, e ciò anche tenendo conto della sospensione dei termini di pagamento dei contributi, ai sensi degli articoli 37, comma 2, del D.L. n. 18/2020 e
17 11, comma 9, del D.L. n. 18/2020 (dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021), pari a complessivi 311 giorni, quindi le somme risultano ancora dovute perché non prescritte.
Infine, sulla carenza di legittimazione passiva della S.C.C.I., poiché i crediti sono relativi ad anni successivi all'ultima operazione (le cui modalità sono state definite con D.M. del 30.11.2005) che ha interessato i crediti maturati successivamente alla data del 31.12.2004 ed entro la data del 31.12.2005, va rilevato che non sussiste prova che tale ente, sebbene indicato tra le parti in ricorso, sia stato effettivamente chiamato in giudizio, non avendo parte ricorrente provveduto a depositare i referti di notifica del ricorso e difettando la CP_ prova contraria dell' della notificazione nei confronti della S.C.C.I.
3. Spese.
Quanto alle spese di lite, si ritiene che in mancanza di prova della chiamata in causa della le spese CP_4 possono compensarsi;
mentre, tra le restanti parti, stante l'annullamento automatico ex lege di parte dei crediti e la valutazione degli oneri probatori in capo alle parti, non completamente assolti, le stesse possono trovare integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 19.09.2023 da nei confronti dell' , ( , Parte_1 Controparte_1 CP_2 nonché quale mandataria della dell' , in persona Controparte_3 CP_2 Controparte_4 dei rispettivi legali rappresentanti p.t.; dell' , Controparte_5
( in persona del legale rappresentante p.t., e dell' , in persona del CP_5 RT legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'opposizione ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 46/1999 e dell'art. 617 c.p.c.
2. Dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla cartella di pagamento n. 293 2013
00018947 34 000 (Sub all. A.), ed agli avvisi di addebito n. 593 2012 00033529 23 000, n. 593 2012 00061924
53 000, n. 593 2013 0007604 92 000 e n. 593 2015 00013602 40 000 (Sub all. C., D., E., F.), per intervenuto annullamento ex Legge 197/2022, sottesi all'intimazione impugnata, che annulla nella parte de quo.
3. Rigetta l'opposizione all'esecuzione avverso gli avvisi di addebito n. 593 2017 00036729 69 000, n.
593 2018 00024796 23 000, n. 593 2018 00080059 44 000, n. 593 2019 00026897 61 000, n. 593 2019
00068104 69 000, n. 593 2019 00074376 17 000, n. 593 2019 00078263 91 000, n. 593 2019 00088242 26
000, n. 593 2019 00112606 24 000, n. 593 2021 00017227 29 000 (Sub all. L., M., N., O., P., Q., R., S., T.,
U.), dichiarando dovuti i contributi previdenziali dagli stessi portati, perché non prescritti.
4. Accoglie l'opposizione all'esecuzione avverso gli avvisi di addebito n. 593 2016 00006847 57 000, n.
593 2016 00047656 39 000 (Sub all. G., I.), e dichiara estinti per prescrizione i contributi previdenziali dagli stessi portati, annullando per la parte de qua l'intimazione impugnata.
18 5. Dichiara l'omessa notifica della cartella di pagamento n. 293 2018 00303513 28 000 e condanna il ricorrente al pagamento dei premi assicurativi e sanzioni per l'anno 2018, per come quantificati nell'intimazione impugnata, perché non prescritti.
6. Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Catania all'udienza del 10.01.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
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