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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 08/05/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
r.g. 5425/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza del 07.05.2025, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 5425/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “invalidità civile” e vertente
TRA
( ) - avv. GAETANI PIERO Parte_1 C.F._1
( ); C.F._2
RICORRENTE
E
( - avv. BEVILACQUA VALENTINA CP_1 P.IVA_1
( ); C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.11.2024, la parte ricorrente di cui in epigrafe proponeva opposizione avverso il provvedimento reso nel
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procedimento di Atp del 23.10.2024, a mezzo del quale il Tribunale, nella precedente fase, aveva dichiarato inammissibile l'istanza di accertamento della ricorrenza del requisito sanitario in materia previdenziale. Eccepiva, in particolare, la mancata proposizione di note di trattazione per l'udienza scritta ad opera delle parti, ragion per cui la causa avrebbe dovuto rinviarsi ai sensi dell'art. 309 c.p.c.; che l'accertamento tecnico fosse finalizzato al solo riconoscimento del requisito sanitario dell'istante, senza necessità di dover precisare la provvidenza assistenziale invocata. Chiedeva, pertanto, esitarsi i relativi provvedimenti miranti all'accertamento dei requisiti previdenziali e invocava, in via subordinata, la revoca della condanna al pagamento delle spese processuali in virtù della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 18.03.2025, concludendo come in atti per l'inammissibilità, improponibilità ovvero rigetto del ricorso.
La domanda attorea, quand'anche qualificabile come nuova istanza di accertamento delle condizioni sanitarie utili per il riconoscimento di provvidenze assistenziali, va dichiarata comunque inammissibile.
Invero, secondo condivisa giurisprudenza di legittimità, in materia di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., il provvedimento di diniego (rigetto o inammissibilità) dell'istanza, emesso senza espletare la consulenza tecnica, non è ricorribile ex art. 111, comma 7, Cost., in quanto il provvedimento in questione non incide con effetto di giudicato sulla situazione giuridica soggettiva sostanziale - attesa la possibilità per l'interessato di proporre una nuova istanza, al sopravvenire di nuovi elementi di fatto o di diritto - ed è comunque idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità di cui all'art. 445 bis, comma 2,
c.p.c., sicché il ricorrente è legittimato a procedere secondo le forme ordinarie per l'accertamento del diritto (cfr. Cass. n. 10753/22; nello stesso senso, Cass. n. 8932/15). Ne consegue che la parte ricorrente, a seguito di una pronuncia di inammissibilità resa in sede di Atpo, ha comunque la possibilità, avendo superato la preclusione di improcedibilità, di azionare il giudizio ordinario per l'ottenimento della prestazione invocata;
tale deve ritenersi, quindi, il presente giudizio, atteso che il procedimento oppositivo
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di merito di cui al comma VI può ritenersi azionato unicamente in caso di non condivisione del giudizio medico-legale.
Diversamente, il provvedimento di inammissibilità reso nella precedente fase di Atpo deve essere impugnato in Cassazione ex art. 111
Cost. solo in riferimento alla statuizione sulle spese processuali, in quanto esso incide con efficacia di giudicato sulla situazione soggettiva sostanziale, avendo la stessa carattere decisorio e non altrimenti impugnabile (cfr. Cass. n. 10755/22).
Tanto premesso, va ora rilevato che l'eccezione attorea secondo cui le parti non avrebbero inoltrato note di trattazione per l'udienza scritta si presenta inammissibile oltre che infondata. Infatti, sotto il primo profilo, il provvedimento sarebbe superabile solo con un nuovo ricorso e, quanto al secondo aspetto, dall'esame del fascicolo telematico del procedimento CP_ Atpo di cui al n. R.G. 2996/24 si evince che l , costituitosi in data
16.10.2024, ha, con un unico atto, depositato sia la memoria difensiva che le prescritte note di trattazione (cfr. doc. in atti).
Venendo ora alla trattazione del secondo motivo, va brevemente ricordato che la giurisprudenza di legittimità sancisce che l'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. presuppone, come proiezione dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., che l'accertamento medico-legale, richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad una concreta utilità per il ricorrente - la quale potrebbe difettare ove siano manifestamente carenti, con valutazione "prima facie", altri presupposti della predetta prestazione -, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario (cfr. Cass. n. 2587/20; nello stesso senso, Cass. n. 14629/21). Tale orientamento, da ritenersi oramai consolidato, è stato ribadito finanche dalla pronuncia invocata dalla parte ricorrente (Cass. n. 4833/23), la quale, lungi dal discostarsi dalla giurisprudenza che reputa inammissibili le azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi irrelati della fattispecie costitutiva di un diritto, ha unicamente riconosciuto l'interesse ad agire in capo a colui che mira all'accertamento
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dello status di soggetto affetto da handicap grave a prescindere dalla specificazione del beneficio che in concreto si rivendica.
Nel caso che qui occupa, invece, non solo la parte ricorrente non specifica - neppure in questo ambito - la prestazione assistenziale rispetto alla quale l'istanza di accertamento del requisito sanitario si andrebbe a innestare, ma è possibile sostenere che neppure si invochi il riconoscimento dello status di soggetto affetto da disabilità grave, atteso CP_ che il verbale redatto in sede amministrativa dalla Commissione da cui
è scaturita l'istanza di aveva ad oggetto l'invalidità civile, con Pt_2 individuazione di una percentuale di invalidità pari al 55%.
Inoltre, come già rilevato in sede di Atpo, quand'anche si volesse ritenere che la parte ricorrente mirasse all'assegno mensile di assistenza
(che presuppone il 74% di invalidità civile), la stessa comunque non avrebbe l'interesse ad agire, atteso che la parte, lavoratrice dipendente, supererebbe il prescritto limite reddituale (circostanza non contestata neppure nel presente giudizio).
Quanto alla revoca della pregressa statuizione sulle spese processuali, come detto definitiva e di natura decisoria, la stessa va ritenuta inammissibile in quanto censurabile solo attraverso un giudizio di impugnazione in Cassazione.
Per quanto riguarda, invece, il presente giudizio, non essendo presente idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. (così come nella fase di Atpo), le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Sul punto, va rilevato che, ai fini dell'esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, nei giudizi per prestazioni previdenziali, la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell'atto introduttivo ex art. 152 disp. att. c.p.c., sostituito dall'art. 42, comma 11, del d.l. n. 269 del 2003, conv. nella l. n. 326 del 2003, è inefficace se non sottoscritta dalla parte, poiché a tale dichiarazione la norma connette un'assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo che l'interessato si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito (cfr. Cass. n. 22952/16).
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P. Q. M.
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali
CP_ sostenute dall , liquidate in € 1.865,00 per compensi professionali oltre spese forfetarie.
Nocera Inferiore, 07.05.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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