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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/07/2025, n. 3465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3465 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9284/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. . iscritto al n. r.g. 9284/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1 TOLMINO, 7 10141 TORINO presso lo studio dell'avv. ARTIOLI MARA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 C.F._2 VALFRE', 4 10121 TORINO presso lo studio dell'avv. LAVIOLA ROSSELLA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da note congiunte del 21/5/2025
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione tra le parti, non coniugate, è nato , in [...], il [...]. Persona_1
Con ricorso depositato il 24/05/2024 ha chiesto al Tribunale in via Parte_1 preliminare, l'adozione di provvedimenti, anche inaudita altera parte ai sensi dell'art. 473 bis.15 cpc, aventi ad oggetto gli incontri padre-figlio in presenza di altri familiari e/o luogo neutro. Nel merito, ha domandato l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. relativamente all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, all'assegnazione della casa coniugale, alla presa in carico da parte dei servizi sociali e la determinazione del regime di visita padre – figlio, nonché la previsione di un contributo per il suo mantenimento, con vittoria di spese.
Con decreto del 30/5/2024 il giudice relatore ha provveduto in ordine alla richiesta ex art. 473 bis. 15 cpc così disponendo “Visto l'art. 473 bis 15 cpc, preso atto delle circostanze esposte dalla ricorrente, considerata la tenera età del minore, dispone che nelle more il padre possa vedere il figlio solo alla presenza della ricorrente o di familiare dalla stessa indicato. Fissa udienza per gli adempimenti previsti dalla norma al 12 giugno 2024 ore 11.30 aula 86 con termine perentorio di giorni otto per notifica. Si comunichi anche al PM sede”.
L'udienza così fissata subiva un breve rinvio per la corretta istaurazione del contradditorio.
All'udienza del 2/7/2024 comparivano personalmente le parti con i difensori e, all'esito dell'ascolto, il giudice relatore confermava il provvedimento adottato inaudita altera parte.
Con memoria depositata il 24/05/2024 si è costituito , il quale ha condiviso Controparte_1 la domanda di affidamento condiviso e il regime già disposto in punto di diritto di visite padre- minore;
invero, ha contestato la domanda di assegnazione della casa coniugale e ha domandato di disporsi un contributo al mantenimento nella misura complessiva pari ad euro 50,00 oltre il 50% delle spese straordinarie;
con vittoria di spese.
Nelle more del procedimento pervenivano le relazioni da parte dei servizi e NPI.
All'udienza del 9/10/2024 comparivano personalmente le parti e all'esito dell'ascolto e delle istanze formulate dai difensori il giudice relatore si riservava.
A scioglimento della riserva emanava provvedimenti provvisori in favore del minore e, ritenuta superflua l'istruttoria, fissava udienza di discussione al 7/5/2025.
Con istanza del 13/12/2024 parte resistente domandava la modifica dell'ordinanza ex art 473 bis.22 cpc, stante l'alta conflittualità generatasi tra le parti e l'acuirsi delle fragili condizioni psicologiche di parte resistente.
Con ordinanza del 23/12/2024 il giudice relatore, ritenuta la necessità di istaurare il contradditorio, concedeva termine per il deposito di note difensive e fissava udienza di comparizione.
Con note del 9/1/2025 parte ricorrente prendeva posizione sui fatti narrati e domandava, di disporsi in luogo neutro e disporsi affidamento esclusivo.
All'udienza del 15/1/2025 comparivano i rispettivi difensori che richiamavano i propri scritti;
pertanto, il giudice relatore si riservava. A scioglimento della riserva, modificava i provvedimenti ex art 473 bis. 22 cpc e disponendo la presa in carico del nucleo con incontri in luogo neutro e l'affidamento esclusivo del minore. Il difensore di parte ricorrente notiziava questo giudice dello stato detentivo presso la casa circondariale di Torino (fine pena previsto al 29 aprile 2025).
Giungevano aggiornamento da parte dei servi sociali e NPI psicologia;
in particolare, da quest'ultima relazione emergevano nuovi e migliorativi andamenti del nucleo.
All'udienza del 7/5/2025 i difensori rappresentavano la volontà delle parti di addivenire ad un accordo, pertanto, il giudice relatore, al fine di favorirne l'esito, fissava nuova udienza di discussione.
All'udienza del 21/7/2025 i difensori richiamavano le note depositate il 21/5/2025; il Giudice previo parere del Pm si riservava di riferire al Collegio.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Emerge, inoltre, che le condizioni sono anche conformi alle risultanze relazionate da parte dei servizi e NPI psicologia che, per l'appunto, danno atto di un miglioramento e cambiamento dei rapporti tra i genitori che si riverberano (in positivo) nella gestione del piccolo . Per_1
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE:
1. in via definitiva l'affidamento esclusivo del minore in favore della sig.ra Per_1 Parte_2
, con facoltà per la stessa di assumere in via esclusiva le decisioni in materia scolastica e
[...] concernenti il rilascio di documenti per il figlio anche validi per l'espatrio;
2. in via definitiva l'assegnazione della casa familiare sita in Torino, Via Bonzo n. 4, alla sig.ra
, genitore affidatario del figlio minore;
Parte_2 Per_1
3. che il padre, salvo diverso accordo tra i genitori, possa vedere e tenere con sé secondo le Per_1 seguenti modalità:
− a settimane alterne dal sabato pomeriggio dalle ore 17,00 sino alla domenica sera alle ore 21,00; − tre pomeriggi alla settimana (indicativamente il lunedì, mercoledì e giovedì) dall'uscita da scuola sino alle ore 21,00;
− per metà delle vacanze natalizie, avendo cura i genitori di alternare ogni anno i periodi in modo che possa trascorrere un anno il Natale (dal 23 al 30 dicembre) con un genitore ed il Capodanno Per_1 (dal 31 dicembre al 6 gennaio) con l'altro;
− la Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro, ad anni alterni
− ogni altra festività, compreso il giorno del compleanno di , ad anni alterni;
Per_1
− 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive in periodo da concordare tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
4. PONE A CARICO del sig. stante l'attuale situazione di disoccupazione, un Controparte_1 assegno di contributo al mantenimento del figlio minore dell'importo pari ad €. 50,00, da versarsi alla sig.ra entro il giorno cinque di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli Parte_2 indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie scolastiche, mediche non coperte dal S.S.N., sportive e ludico-ricreative, necessitate o previamente concordate e debitamente documentate, come da Protocollo del Tribunale di Torino, con intesa che non appena il sig. reperirà Controparte_1 un'occupazione lavorativa il suddetto importo verrà aumentato in misura proporzionale al reddito da lavoro;
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
11/07/2025.
Il Presidente Est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. . iscritto al n. r.g. 9284/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1 TOLMINO, 7 10141 TORINO presso lo studio dell'avv. ARTIOLI MARA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 C.F._2 VALFRE', 4 10121 TORINO presso lo studio dell'avv. LAVIOLA ROSSELLA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da note congiunte del 21/5/2025
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione tra le parti, non coniugate, è nato , in [...], il [...]. Persona_1
Con ricorso depositato il 24/05/2024 ha chiesto al Tribunale in via Parte_1 preliminare, l'adozione di provvedimenti, anche inaudita altera parte ai sensi dell'art. 473 bis.15 cpc, aventi ad oggetto gli incontri padre-figlio in presenza di altri familiari e/o luogo neutro. Nel merito, ha domandato l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. relativamente all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, all'assegnazione della casa coniugale, alla presa in carico da parte dei servizi sociali e la determinazione del regime di visita padre – figlio, nonché la previsione di un contributo per il suo mantenimento, con vittoria di spese.
Con decreto del 30/5/2024 il giudice relatore ha provveduto in ordine alla richiesta ex art. 473 bis. 15 cpc così disponendo “Visto l'art. 473 bis 15 cpc, preso atto delle circostanze esposte dalla ricorrente, considerata la tenera età del minore, dispone che nelle more il padre possa vedere il figlio solo alla presenza della ricorrente o di familiare dalla stessa indicato. Fissa udienza per gli adempimenti previsti dalla norma al 12 giugno 2024 ore 11.30 aula 86 con termine perentorio di giorni otto per notifica. Si comunichi anche al PM sede”.
L'udienza così fissata subiva un breve rinvio per la corretta istaurazione del contradditorio.
All'udienza del 2/7/2024 comparivano personalmente le parti con i difensori e, all'esito dell'ascolto, il giudice relatore confermava il provvedimento adottato inaudita altera parte.
Con memoria depositata il 24/05/2024 si è costituito , il quale ha condiviso Controparte_1 la domanda di affidamento condiviso e il regime già disposto in punto di diritto di visite padre- minore;
invero, ha contestato la domanda di assegnazione della casa coniugale e ha domandato di disporsi un contributo al mantenimento nella misura complessiva pari ad euro 50,00 oltre il 50% delle spese straordinarie;
con vittoria di spese.
Nelle more del procedimento pervenivano le relazioni da parte dei servizi e NPI.
All'udienza del 9/10/2024 comparivano personalmente le parti e all'esito dell'ascolto e delle istanze formulate dai difensori il giudice relatore si riservava.
A scioglimento della riserva emanava provvedimenti provvisori in favore del minore e, ritenuta superflua l'istruttoria, fissava udienza di discussione al 7/5/2025.
Con istanza del 13/12/2024 parte resistente domandava la modifica dell'ordinanza ex art 473 bis.22 cpc, stante l'alta conflittualità generatasi tra le parti e l'acuirsi delle fragili condizioni psicologiche di parte resistente.
Con ordinanza del 23/12/2024 il giudice relatore, ritenuta la necessità di istaurare il contradditorio, concedeva termine per il deposito di note difensive e fissava udienza di comparizione.
Con note del 9/1/2025 parte ricorrente prendeva posizione sui fatti narrati e domandava, di disporsi in luogo neutro e disporsi affidamento esclusivo.
All'udienza del 15/1/2025 comparivano i rispettivi difensori che richiamavano i propri scritti;
pertanto, il giudice relatore si riservava. A scioglimento della riserva, modificava i provvedimenti ex art 473 bis. 22 cpc e disponendo la presa in carico del nucleo con incontri in luogo neutro e l'affidamento esclusivo del minore. Il difensore di parte ricorrente notiziava questo giudice dello stato detentivo presso la casa circondariale di Torino (fine pena previsto al 29 aprile 2025).
Giungevano aggiornamento da parte dei servi sociali e NPI psicologia;
in particolare, da quest'ultima relazione emergevano nuovi e migliorativi andamenti del nucleo.
All'udienza del 7/5/2025 i difensori rappresentavano la volontà delle parti di addivenire ad un accordo, pertanto, il giudice relatore, al fine di favorirne l'esito, fissava nuova udienza di discussione.
All'udienza del 21/7/2025 i difensori richiamavano le note depositate il 21/5/2025; il Giudice previo parere del Pm si riservava di riferire al Collegio.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Emerge, inoltre, che le condizioni sono anche conformi alle risultanze relazionate da parte dei servizi e NPI psicologia che, per l'appunto, danno atto di un miglioramento e cambiamento dei rapporti tra i genitori che si riverberano (in positivo) nella gestione del piccolo . Per_1
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE:
1. in via definitiva l'affidamento esclusivo del minore in favore della sig.ra Per_1 Parte_2
, con facoltà per la stessa di assumere in via esclusiva le decisioni in materia scolastica e
[...] concernenti il rilascio di documenti per il figlio anche validi per l'espatrio;
2. in via definitiva l'assegnazione della casa familiare sita in Torino, Via Bonzo n. 4, alla sig.ra
, genitore affidatario del figlio minore;
Parte_2 Per_1
3. che il padre, salvo diverso accordo tra i genitori, possa vedere e tenere con sé secondo le Per_1 seguenti modalità:
− a settimane alterne dal sabato pomeriggio dalle ore 17,00 sino alla domenica sera alle ore 21,00; − tre pomeriggi alla settimana (indicativamente il lunedì, mercoledì e giovedì) dall'uscita da scuola sino alle ore 21,00;
− per metà delle vacanze natalizie, avendo cura i genitori di alternare ogni anno i periodi in modo che possa trascorrere un anno il Natale (dal 23 al 30 dicembre) con un genitore ed il Capodanno Per_1 (dal 31 dicembre al 6 gennaio) con l'altro;
− la Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro, ad anni alterni
− ogni altra festività, compreso il giorno del compleanno di , ad anni alterni;
Per_1
− 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive in periodo da concordare tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
4. PONE A CARICO del sig. stante l'attuale situazione di disoccupazione, un Controparte_1 assegno di contributo al mantenimento del figlio minore dell'importo pari ad €. 50,00, da versarsi alla sig.ra entro il giorno cinque di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli Parte_2 indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie scolastiche, mediche non coperte dal S.S.N., sportive e ludico-ricreative, necessitate o previamente concordate e debitamente documentate, come da Protocollo del Tribunale di Torino, con intesa che non appena il sig. reperirà Controparte_1 un'occupazione lavorativa il suddetto importo verrà aumentato in misura proporzionale al reddito da lavoro;
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
11/07/2025.
Il Presidente Est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.