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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/08/2025, n. 6516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6516 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice unico dr. Marcello Piscopo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 26253 nel ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2022, avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di vendita di cose mobili, vertente
TRA
con sede a Parte_1 Pt_1
viale Diaz n. 7, codice fiscale: , con l'avv. Alessandro Patti P.IVA_1
-OPPONENTE-
E on sede a Milano, via Fontana Controparte_1
n. 5, codice fiscale: , con l'avv. Andrea Penza P.IVA_2
-OPPOSTA-
CONCLUSIONI
Per la parte opponente
Piaccia al Tribunale, contrariis reiectis, preliminarmente dichiarare l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore del Tribunale di Enna ai sensi degli artt. 19 e 20 c.p.c., dichiarando quindi la nullità del decreto ingiuntivo opposto, con ogni conseguenziale statuizione sulle spese.
In via subordinata e nel merito, revocare il decreto ingiuntivo opposto ed accertare l'intervenuto parziale pagamento del credito azionato;
dichiarare l'inesigibilità degli importi residui portati dalle fatture rifiutate per mancata indicazione dell'ordine elettronico.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
1 Per la parte opposta
Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, così provvedere:
-in via preliminare, rigettare l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Milano e per l'effetto confermare la competenza del Tribunale adito in via monitoria;
-sempre in via preliminare e in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della sollevata eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale adito in via monitoria, disporre la riassunzione del procedimento de quo innanzi al Tribunale di Enna;
-sempre in via preliminare, concedere ai sensi dell'articolo 648, comma 1, c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 8747/2022, R.G. 4612/2022 del Tribunale di Milano, limitatamente alla somma di € 9.523,50, quale saldo dovuto dall' a Parte_1 [...] a fronte dell'intervenuto pagamento parziale del Controparte_1 credito ingiunto, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta ovvero di pronta soluzione, oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo, oltre rivalutazione monetaria;
-nel merito rigettare le domande avanzate nei confronti dell'opposta, in quanto infondate in fatto e in diritto come esposto, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 8747/2022, R.G. 4612/2022 del Tribunale di Milano, limitatamente alla somma di di € 9.523,50, quale saldo dovuto dall'
[...]
a a fronte Parte_1 Controparte_1 dell'intervenuto pagamento parziale del credito ingiunto, oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo;
-nel merito in via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo n. 8747/2022, R.G. 4612/2022 del Tribunale di Milano, respingere le domande avanzate nei confronti di e, per Controparte_1 l'effetto, condannare l' al pagamento a Parte_1 favore di della somma di € 9.523,50, quale Controparte_1 saldo dovuto per le forniture eseguite a fronte dell'intervenuto pagamento parziale, ovvero altra somma che verrà riconosciuta in corso di giudizio, oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo;
-in ogni caso emettere tutti i provvedimenti e le pronunce del caso, comunque connesse o dipendenti dall'accoglimento delle domande della concludente.
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge sia per il procedimento monitorio che per l'opposizione e condanna dell'opponente al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., primo-terzo comma.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
L ha proposto opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 8747/2022 pubblicato in data 27/05/2022, con il quale è stato ad essa intimato di pagare la somma di Euro 29.900,50 oltre interessi e spese ivi liquidate, pretesa dalla controparte a saldo del corrispettivo per la vendita di stampanti e apparecchiature multifunzione a ridotto impatto ambientale.
A sostegno ha dedotto l'incompetenza territoriale dell'intestato ufficio per essere invece competente il Tribunale di Enna, il parziale pagamento della somma ingiunta e l'inesigibilità di quella residua di Euro 9.523,50, per omessa indicazione dell'ordine elettronico nelle relative fatture.
Si è costituita l'ingiungente chiedendo il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese.
Indi, non concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo anche a motivo dell'intervenuto spontaneo pagamento, in corso di causa, della somma di Euro 20.377,00, senza lo svolgimento di attività istruttoria la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
Tanto premesso, in via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Enna, sollevata dall'opponente con riferimento sia al foro generale delle persone giuridiche posto dall'art. 19 c.p.c., sia al foro facoltativo di cui al 20 c.p.c., in quest'ultimo caso esaminando entrambe le fattispecie in esso previste.
Tale eccezione è fondata e deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto opposto.
L ha infatti sede a e perciò, ai sensi dell'art. 19 c.p.c., Parte_1 Pt_1
la competenza a conoscere delle cause in cui essa è convenuta appartiene
3 al Tribunale di Enna.
Quanto poi al primo criterio di competenza di cui all'art. 20 c.p.c., dato dal luogo in cui è sorta l'obbligazione dedotta in giudizio, trattandosi di obbligazione contrattuale deve aversi riguardo al luogo in cui il contratto è stato concluso e quindi, a norma dell'art. 1326 c.c., a quello dove il proponente ha avuto conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.
Nella fattispecie, al li dà delle peculiari pattuizioni della convenzione stipulata tra l'opposta e Consip s.p.a., i singoli contratti di vendita si formano di volta in volta mediante un ordine di acquisto proveniente da una data amministrazione pubblica, che in quanto tale assume la veste di proponente, cui fa seguito l'eventuale accettazione da parte di Controparte_1
Ne consegue che, ai sensi dell'art. 1326 cod. civ., il singolo contratto di vendita deve considerarsi concluso nel momento e nel luogo in cui l'amministrazione ordinante ha notizia dell'accettazione, luogo che nel caso in esame non può che essere ancora una volta in cui si trovano gli uffici dell Pt_1 Parte_1
opponente.
Quanto infine al secondo criterio di competenza previsto dall'art. 20 c.p.c., costituito dal luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio, va richiamato il qui condiviso orientamento di legittimità per cui “in tema di obbligazioni pecuniarie degli enti pubblici, anche a seguito della riforma dell'ordinamento degli enti locali e della relativa disciplina finanziaria contabile, continua a trovare applicazione nei confronti degli enti locali, pur a prescindere da una specifica pattuizione tra le parti, il principio secondo cui nelle cause relative a rapporti di obbligazione aventi ad oggetto somme di denaro dovute da pubbliche amministrazioni, anche diverse da quelle dello
4 Stato ed anche a titolo di interessi per ritardato pagamento, la competenza territoriale secondo il criterio del "forum destinatae solutionis" spetta all'autorità giudiziaria del luogo in cui hanno sede gli uffici di tesoreria dell'ente debitore, e ciò anche nel caso in cui il pagamento debba essere effettuato mediante accreditamento del relativo importo su un conto corrente bancario o postale o mediante commutazione del relativo titolo in vaglia cambiario o postale, costituendo tali forme di adempimento, applicabili su richiesta del creditore ed aventi carattere facoltativo per il titolare dell'ufficio di tesoreria, una mera semplificazione delle modalità di riscossione che non comporta una modificazione del luogo dell'adempimento”
(Cass. n. 3505/2020).
Ebbene, è pacifico in causa che il servizio di tesoreria dell' Parte_1
opponente è affidato alla filiale di della Banca Nazionale del Lavoro, Pt_1
motivo per cui, anche per quel che attiene al forum destinatae solutionis, la competenza spetta necessariamente al Tribunale di Enna.
E' vero che in giurisprudenza si afferma pure che il foro così individuato non è esclusivo né inderogabile (Cass. n. 270/2015; n. 11781/2020), ma al solo fine di rimarcare la possibilità di radicare la competenza per le cause con le pubbliche amministrazioni (che non si avvalgono dell'avvocatura erariale)
anche in base agli altri criteri di competenza di cui agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c.
Ne consegue che il principio affermato da Cass. n. 3505/2020 risolve il problema dell'individuazione del forum destinatae solutionis nei soli casi in cui, come quello qui in esame, lo stesso non è stato convenzionalmente derogato, lasciando comunque impregiudicati gli altri fori e imponendo quindi, all'amministrazione che intenda validamente sollevare l'eccezione di
5 incompetenza, l'onere di procedere, secondo la regola generale, alla contestazione di tutti i possibili fori concorrenti;
ciò che è regolarmente avvenuto, atteso che, come si è visto, l'azienda opponente ha contestato tutti i possibili fori, dimostrando che in base a tutti i criteri la competenza spetta sempre al Tribunale di Enna.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con riduzione al minimo dei compensi per la fase istruttoria e di decisione, stante la semplicità delle questioni trattate e la natura documentale della causa.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)dichiara l'incompetenza del Tribunale di Milano a conoscere della controversia indicando come competente il Tribunale di Enna, dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di mesi tre dalla comunicazione della presente sentenza;
2)per effetto di quanto statuito al capo 1) che precede, revoca il decreto ingiuntivo n. 8747/2022 pubblicato in data 27/05/2022;
3)condanna l'opposta al pagamento, Controparte_1
in favore dell , delle spese processuali Parte_1
che liquida in Euro 286,00 per esborsi ed Euro 9.142,00 per compensi, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, oltre ancora cassa avvocati ed
I.V.A. se dovuti.
Milano, 11 agosto 2025
IL GIUDICE
dr. Marcello Piscopo
6
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice unico dr. Marcello Piscopo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 26253 nel ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2022, avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di vendita di cose mobili, vertente
TRA
con sede a Parte_1 Pt_1
viale Diaz n. 7, codice fiscale: , con l'avv. Alessandro Patti P.IVA_1
-OPPONENTE-
E on sede a Milano, via Fontana Controparte_1
n. 5, codice fiscale: , con l'avv. Andrea Penza P.IVA_2
-OPPOSTA-
CONCLUSIONI
Per la parte opponente
Piaccia al Tribunale, contrariis reiectis, preliminarmente dichiarare l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore del Tribunale di Enna ai sensi degli artt. 19 e 20 c.p.c., dichiarando quindi la nullità del decreto ingiuntivo opposto, con ogni conseguenziale statuizione sulle spese.
In via subordinata e nel merito, revocare il decreto ingiuntivo opposto ed accertare l'intervenuto parziale pagamento del credito azionato;
dichiarare l'inesigibilità degli importi residui portati dalle fatture rifiutate per mancata indicazione dell'ordine elettronico.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
1 Per la parte opposta
Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, così provvedere:
-in via preliminare, rigettare l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Milano e per l'effetto confermare la competenza del Tribunale adito in via monitoria;
-sempre in via preliminare e in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della sollevata eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale adito in via monitoria, disporre la riassunzione del procedimento de quo innanzi al Tribunale di Enna;
-sempre in via preliminare, concedere ai sensi dell'articolo 648, comma 1, c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 8747/2022, R.G. 4612/2022 del Tribunale di Milano, limitatamente alla somma di € 9.523,50, quale saldo dovuto dall' a Parte_1 [...] a fronte dell'intervenuto pagamento parziale del Controparte_1 credito ingiunto, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta ovvero di pronta soluzione, oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo, oltre rivalutazione monetaria;
-nel merito rigettare le domande avanzate nei confronti dell'opposta, in quanto infondate in fatto e in diritto come esposto, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 8747/2022, R.G. 4612/2022 del Tribunale di Milano, limitatamente alla somma di di € 9.523,50, quale saldo dovuto dall'
[...]
a a fronte Parte_1 Controparte_1 dell'intervenuto pagamento parziale del credito ingiunto, oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo;
-nel merito in via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo n. 8747/2022, R.G. 4612/2022 del Tribunale di Milano, respingere le domande avanzate nei confronti di e, per Controparte_1 l'effetto, condannare l' al pagamento a Parte_1 favore di della somma di € 9.523,50, quale Controparte_1 saldo dovuto per le forniture eseguite a fronte dell'intervenuto pagamento parziale, ovvero altra somma che verrà riconosciuta in corso di giudizio, oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo;
-in ogni caso emettere tutti i provvedimenti e le pronunce del caso, comunque connesse o dipendenti dall'accoglimento delle domande della concludente.
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge sia per il procedimento monitorio che per l'opposizione e condanna dell'opponente al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., primo-terzo comma.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
L ha proposto opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 8747/2022 pubblicato in data 27/05/2022, con il quale è stato ad essa intimato di pagare la somma di Euro 29.900,50 oltre interessi e spese ivi liquidate, pretesa dalla controparte a saldo del corrispettivo per la vendita di stampanti e apparecchiature multifunzione a ridotto impatto ambientale.
A sostegno ha dedotto l'incompetenza territoriale dell'intestato ufficio per essere invece competente il Tribunale di Enna, il parziale pagamento della somma ingiunta e l'inesigibilità di quella residua di Euro 9.523,50, per omessa indicazione dell'ordine elettronico nelle relative fatture.
Si è costituita l'ingiungente chiedendo il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese.
Indi, non concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo anche a motivo dell'intervenuto spontaneo pagamento, in corso di causa, della somma di Euro 20.377,00, senza lo svolgimento di attività istruttoria la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
Tanto premesso, in via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Enna, sollevata dall'opponente con riferimento sia al foro generale delle persone giuridiche posto dall'art. 19 c.p.c., sia al foro facoltativo di cui al 20 c.p.c., in quest'ultimo caso esaminando entrambe le fattispecie in esso previste.
Tale eccezione è fondata e deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto opposto.
L ha infatti sede a e perciò, ai sensi dell'art. 19 c.p.c., Parte_1 Pt_1
la competenza a conoscere delle cause in cui essa è convenuta appartiene
3 al Tribunale di Enna.
Quanto poi al primo criterio di competenza di cui all'art. 20 c.p.c., dato dal luogo in cui è sorta l'obbligazione dedotta in giudizio, trattandosi di obbligazione contrattuale deve aversi riguardo al luogo in cui il contratto è stato concluso e quindi, a norma dell'art. 1326 c.c., a quello dove il proponente ha avuto conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.
Nella fattispecie, al li dà delle peculiari pattuizioni della convenzione stipulata tra l'opposta e Consip s.p.a., i singoli contratti di vendita si formano di volta in volta mediante un ordine di acquisto proveniente da una data amministrazione pubblica, che in quanto tale assume la veste di proponente, cui fa seguito l'eventuale accettazione da parte di Controparte_1
Ne consegue che, ai sensi dell'art. 1326 cod. civ., il singolo contratto di vendita deve considerarsi concluso nel momento e nel luogo in cui l'amministrazione ordinante ha notizia dell'accettazione, luogo che nel caso in esame non può che essere ancora una volta in cui si trovano gli uffici dell Pt_1 Parte_1
opponente.
Quanto infine al secondo criterio di competenza previsto dall'art. 20 c.p.c., costituito dal luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio, va richiamato il qui condiviso orientamento di legittimità per cui “in tema di obbligazioni pecuniarie degli enti pubblici, anche a seguito della riforma dell'ordinamento degli enti locali e della relativa disciplina finanziaria contabile, continua a trovare applicazione nei confronti degli enti locali, pur a prescindere da una specifica pattuizione tra le parti, il principio secondo cui nelle cause relative a rapporti di obbligazione aventi ad oggetto somme di denaro dovute da pubbliche amministrazioni, anche diverse da quelle dello
4 Stato ed anche a titolo di interessi per ritardato pagamento, la competenza territoriale secondo il criterio del "forum destinatae solutionis" spetta all'autorità giudiziaria del luogo in cui hanno sede gli uffici di tesoreria dell'ente debitore, e ciò anche nel caso in cui il pagamento debba essere effettuato mediante accreditamento del relativo importo su un conto corrente bancario o postale o mediante commutazione del relativo titolo in vaglia cambiario o postale, costituendo tali forme di adempimento, applicabili su richiesta del creditore ed aventi carattere facoltativo per il titolare dell'ufficio di tesoreria, una mera semplificazione delle modalità di riscossione che non comporta una modificazione del luogo dell'adempimento”
(Cass. n. 3505/2020).
Ebbene, è pacifico in causa che il servizio di tesoreria dell' Parte_1
opponente è affidato alla filiale di della Banca Nazionale del Lavoro, Pt_1
motivo per cui, anche per quel che attiene al forum destinatae solutionis, la competenza spetta necessariamente al Tribunale di Enna.
E' vero che in giurisprudenza si afferma pure che il foro così individuato non è esclusivo né inderogabile (Cass. n. 270/2015; n. 11781/2020), ma al solo fine di rimarcare la possibilità di radicare la competenza per le cause con le pubbliche amministrazioni (che non si avvalgono dell'avvocatura erariale)
anche in base agli altri criteri di competenza di cui agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c.
Ne consegue che il principio affermato da Cass. n. 3505/2020 risolve il problema dell'individuazione del forum destinatae solutionis nei soli casi in cui, come quello qui in esame, lo stesso non è stato convenzionalmente derogato, lasciando comunque impregiudicati gli altri fori e imponendo quindi, all'amministrazione che intenda validamente sollevare l'eccezione di
5 incompetenza, l'onere di procedere, secondo la regola generale, alla contestazione di tutti i possibili fori concorrenti;
ciò che è regolarmente avvenuto, atteso che, come si è visto, l'azienda opponente ha contestato tutti i possibili fori, dimostrando che in base a tutti i criteri la competenza spetta sempre al Tribunale di Enna.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con riduzione al minimo dei compensi per la fase istruttoria e di decisione, stante la semplicità delle questioni trattate e la natura documentale della causa.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)dichiara l'incompetenza del Tribunale di Milano a conoscere della controversia indicando come competente il Tribunale di Enna, dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di mesi tre dalla comunicazione della presente sentenza;
2)per effetto di quanto statuito al capo 1) che precede, revoca il decreto ingiuntivo n. 8747/2022 pubblicato in data 27/05/2022;
3)condanna l'opposta al pagamento, Controparte_1
in favore dell , delle spese processuali Parte_1
che liquida in Euro 286,00 per esborsi ed Euro 9.142,00 per compensi, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, oltre ancora cassa avvocati ed
I.V.A. se dovuti.
Milano, 11 agosto 2025
IL GIUDICE
dr. Marcello Piscopo
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