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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 03/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 6078/2023 avente ad oggetto: indennità di accompagnamento ha pronunciato, ex artt. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Antonio Bove e con questi elettivamente domiciliato in Andria, alla via Guido Rossa n. 12, presso la sede legale dell' CP_1
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], Controparte_2 rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce alla memoria difensiva, dall'avv. , presso il cui studio in Parte_2
Molfetta, alla Piazza Efrem n. 11, elettivamente domicilia
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data odierna la causa è decisa all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine di 30 giorni per il deposito di provvedimento all'esito della scadenza del termine per le parti per depositare note di trattazione scritta del 4 dicembre 2024.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che le parti hanno depositato note di trattazione scritta.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato il 3.08.2023, l' ha agito in giudizio al fine CP_1 di far accertare e dichiarare l'inammissibilità e infondatezza della domanda proposta da con ricorso ex art. 445 Controparte_2 bis c.p.c. iscritto a ruolo con r.g.n. 7216/2022.
A sostegno del ricorso ha dedotto;
che con il suddetto ricorso l'odierno resistente proponeva accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. per accertare il diritto alla pensione di invalidità e/o all'indennità di accompagnamento dal settembre 2011, ovvero dalla sospensione dei pagamenti da parte dell' in quanto non CP_1 presentatosi alla visita di verifica del 15.10.2010, nonché per accertare che la patologia da cui era affetto rientrasse tra quelle per le quali ai sensi del d.m.
2.08.2007 era esclusa ogni ulteriore visita di controllo;
che nel procedimento per a.t.p. l' si costituiva in giudizio CP_1 ed eccepiva l'inammissibilità e infondatezza del ricorso e reiterando una serie di eccezioni formulate nel precedente giudizio r.g.n.
1955/2021; che, in particolare, il GA aveva precedentemente proposto ricorso ex art. 442 c.p.c. r.g.n. 1955/2021, innanzi al
Tribunale di Trani, formulando le medesime domande poi proposte con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. e che in quella sede l' aveva eccepito, CP_1 tra l'altro, l'improcedibilità del ricorso per non essere stato preceduto dalla proposizione di ricorso ex art. 445 bis c.p.c.; che il giudizio si concludeva con sentenza n. 1322/21 che dichiarava la decadenza dall'azione del ricorrente ex art. 42, comma 3, d.l. n. 206/2003; che avverso la sentenza il GA proponeva appello, evidenziando che non sussistevano i presupposti per la decadenza non essendovi stato alcun formale provvedimento di revoca della prestazione;
che con sentenza n. 1968 del 9.11.2022 la Corte d'Appello di Bari, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava improcedibile la domanda assegnando termine di giorni 15 per la presentazione dell'istanza di a.t.p.
Ciò posto, ha dedotto: che il ricorso ex art. 445 bis c.p.c. è
2 improponibile perché erroneamente proposto innanzi al Tribunale di
Trani, laddove avrebbe dovuto essere proposto innanzi alla Corte
d'Appello di Bari, con conseguente inammissibilità e/o improcedibilità della domanda;
che in ogni caso il ricorso è inammissibile perché con lettera del 7.07.2010, ricevuta il 20.07.2010, l' aveva chiesto al CP_1
GA la trasmissione entro 15 giorni della documentazione in proprio possesso al fine di verificare, senza visita, la posizione ed eventualmente esonerarlo da visite future, avvertendolo che in mancanza di riscontro sarebbe stato convocato a visita;
che, stante l'inerzia, con missiva del 14.09.2010 ricevuta il 24.09.2010, l' CP_1 convocava il GA a visita per il 15.10.2020 e che quest'ultimo non si presentava a visita;
che era convocato nuovamente a visita per il giorno 30.10.2012, ma anche in questa occasione non si presentava a visita, con la conseguenza che tale comportamento non collaborativo in violazione dei doveri di buona fede implica l'omesso assolvimento dell'onere probatorio che su di esso gravava. Inoltre, ha dedotto che l'eventuale accertamento sanitario deve essere limitato al periodo successivo al 28.07.2016, poiché la notifica del ricorso introduttivo del giudizio r.g.n. 1955/2021 è avvenuta in data 28.06.2021, con conseguente prescrizione quinquennale dei ratei pregressi. Infine, ha contestato gli esiti della c.t.u. sia con riferimento alla decorrenza del requisito sanitario sia con riferimento alla sussistenza.
In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale dichiari l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per incompetenza funzionale del Tribunale, in via gradata dichiari la prescrizione della prestazione nei termini chiariti e comunque l'insussistenza del requisito sanitario;
con vittoria di spese.
Costituitosi in giudizio, ha eccepito Controparte_2
l'infondatezza del ricorso, evidenziando che correttamente il ricorso per a.t.p. è stato proposto innanzi al Tribunale di Trani, come peraltro evidenziato nell'ordinanza del 13.04.2023, che rigettava le eccezioni preliminari e disponeva procedersi al conferimento dell'incarico. Con riferimento alla mancata presentazione a visita, ha eccepito che il
3 ricorrente è affetto da schizofrenia cronica paranoide defettuale, patologia che rientra tra quelle di cui al d.m.
2.08.2007 per le quali sono escluse le visite di controllo e che trasmetteva la documentazione sanitaria richiesta;
quanto alla prescrizione ha eccepito che in ogni caso sono state inviate numerose missive interruttive della prescrizione recanti data 17.09.2012, 6.11.2012, 5.05.2015, 22.05.2018,
28.11.2019.
In conseguenza di ciò ha concluso per il rigetto del ricorso e l'omologa dell'accertamento sanitario svolto nel procedimento r.g.n. 7216/2022, con condanna al pagamento delle spese processuali in favore dell'Erario.
LA DECISIONE
1. In via preliminare va osservato che, in adesione ai principi affermati, tra l'altro, dalla Corte di Cassazione con le sentenze n.
5338/2014, n. 8533/2015 e n. 22868/2021 – che pongono precisi limiti alla possibilità di impugnare con ricorso straordinario per
Cassazione le pronunce di inammissibilità rese nel procedimento ex art. 445 bis c.p.c. consentendo quindi entro certi limiti la possibilità di fare ciò con un ricorso ordinario -, il ricorso proposto è ammissibile, dovendo ritenersi ammissibile la proposizione del dissenso avverso le risultanze della c.t.u. rese in un procedimento per a.t.p. e l'introduzione del successivo giudizio di merito anche per ragioni di ordine processuale, come avvenuto nel caso di specie.
2. Ciò posto, in primo luogo va osservato che, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente a pagina 4 del ricorso, nel procedimento ex art. 445 bis c.p.c. r.g.n. 7216/2022 questo giudice, con ordinanza del 13.04.2023 ha puntualmente motivato in ordine alle eccezioni sollevate dalla difesa dell' , ritenendo sussistenti CP_3 le condizioni affinché si procedesse al conferimento dell'incarico peritale al c.t.u. nominato.
Più specificamente, deve osservarsi, con riferimento all'eccezione di inammissibilità perché il giudizio per a.t.p. non è stato introdotto innanzi alla Corte d'Appello di Bari che, in realtà, la soluzione
4 prospettata dall' non è condivisibile perché in contrasto con la CP_3 disciplina dettata dell'art. 445 bis c.p.c. che non sembra consentire la possibilità di proporre l'accertamento tecnico preventivo innanzi alla
Corte d'Appello.
Sul punto, deve in primo luogo premettersi che la sentenza n.
1968/2022 della Corte d'Appello di Bari ha così statuito: “dichiara improcedibile la domanda attorea assegnando alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico”.
Ciò sulla base della seguente motivazione che, per comodità espositiva, integralmente si trascrive sul punto: “Si è ritenuta pertanto la non applicabilità del citato art. 42, co. 3, del di. n. 269/03, convertito nella legge n. 326/03, che prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto non trovano applicazione le disposizioni in materia di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici in tema di invalidità civile e che la domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, entro e non oltre sei mesi dalla comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa. La domanda è tuttavia inammissibile
(rectius improcedibile) sotto un diverso profilo. Ed invero l' ha in CP_1 questa sede riproposto pure l'eccezione di improcedibilità della domanda – non affrontata dal primo giudice – e quindi delibabile in questa sede senza la necessità di interporre appello incidentale. Recita
l'art. 445 bis cpc invocato dall'Istituto “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma
5 dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
e all'articolo 195.. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso”. Va da sé che, nella specie, la domanda attorea, finalizzata (v. relative conclusioni) ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della pensione d'invalidità civile dall'1.9.2011
(ovvero dal dì della cennata sospensione), deve necessariamente passare attraverso un vaglio tecnico (rectius medico – legale) “per la verifica delle condizioni sanitaria legittimanti le pretese fatte valere” rappresentate, nel particolare caso in esame: a) o dall'accertamento che le patologie dalle quali risultava affetto il GA alla data del
26.7.2011 rientravano tra quelle previste dal punto 10 (Patologie mentali dell'età deficit neuropsichici e della vita di relazione evolutiva e adulta con gravi deficit neuropsichici e della vita di relazione) della tabella 1 allegata al D.M. 2.8.2007 (relativo alla “Individuazione delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante”), come tali escluse da ogni visita di controllo (con la conseguente illegittimità dell'impugnato provvedimento amministrativo di sospensione dell'erogazione delle prestazioni); b) o, in caso di risposta negativa, dall'esito positivo della visita di verifica alla quale il GA non ha inteso sottoporsi. Va da sé che la domanda attorea, a parziale rettifica della sentenza gravata, va dichiarata improcedibile come da dispositivo. All'uopo si rammenta
(c. Cass. n. 24134 del 2020) qualora sia proposta una domanda volta a
6 ottenere una delle prestazioni indicate dall'art. 445 -bis, comma 1,
c.p.c., senza che sia stato espletato l'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, il giudice, davanti al quale sia tempestivamente sollevata l'eccezione di improcedibilità, è tenuto ad assegnare alle parti il termine di quindici giorni per la sua presentazione, previsto dal comma
2 dello stesso art. 445-bis; è invece nulla, poiché determina un concreto impedimento all'accesso alla tutela giurisdizionale della parte istante, l'ordinanza con cui il giudice dichiari il ricorso immediatamente improcedibile, ed al giudice d'appello, in ossequio al principio di cui all'art. 162 c.p.c., si impone di rinnovare l'atto procedendo esso stesso all'assegnazione del termine, non potendo né limitarsi a una pronuncia di mero rito dichiarativa della nullità, né rimettere la causa al primo giudice”.
La sentenza della Corte d'Appello, resa il 9.11.2022 e divenuta definitiva perché non oggetto di impugnazione con ricorso per
Cassazione, ha quindi concesso termine di 15 giorni per la proposizione del ricorso ex art. 445 bis c.p.c. che l'odierno resistente ha tempestivamente e correttamente depositato il 18.11.2022 innanzi al Tribunale di Trani.
L'art. 445 bis, rubricato “Accertamento tecnico preventivo” prevede che: “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n.
222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo
7 195.
L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.
Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso.
La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione.
Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, devono depositare la relativa dichiarazione.
In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
8 Il chiaro tenore letterale della disposizione in esame, e in primo luogo la previsione contenuta nel primo comma della stessa, secondo cui la domanda si propone “con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore”, depongono nel senso che sussista in materia la competenza funzionale del Tribunale, quale giudice del lavoro ai sensi dell'art. 442 c.p.c.
In questo senso, inoltre, depone anche l'espressa previsione, contenuta nell'ultimo comma della disposizione in esame, dell'inappellabilità della sentenza che definisce l'eventuale giudizio di opposizione introdotto dalle parti, previsione che non avrebbe alcun senso qualora, come prospetta l' , fosse possibile e anzi CP_3 necessario nel caso di specie proporre il ricorso per a.t.p. innanzi al
Giudice di Secondo Grado.
Né si pone un problema di violazione delle ipotesi tassative di rimessione al Giudice di Primo Grado perché, aldilà del fatto che la sentenza della Corte d'Appello non risulta impugnata, ed è quindi divenuta definitiva sul punto, deve ritenersi che, in realtà, con la sentenza in questione il procedimento sia stato definito e si sia soltanto disposta, in ossequio all'art. 445 bis, comma secondo c.p.c., la concessione di un termine ad hoc per “sanare” l'improcedibilità eccepita dall' e consentire alla parte di introdurre il CP_1 procedimento per a.t.p., come poi ha fatto.
3. Ancora in via preliminare va osservato che, con riferimento all'eccezione di decadenza sollevata dall' nel procedimento CP_3 originariamente introdotto dalle parti, e non esplicitamente reiterata in questo giudizio, essa è stata espressamente disattesa dalla Corte
d'Appello di Bari che, con la citata sentenza n. 1968/2022, riformando sul punto la sentenza di primo grado, ha respinto l'eccezione di decadenza osservando che “Si è ritenuta pertanto la non applicabilità del citato art. 42, co. 3, del di. n. 269/03, convertito nella legge n. 326/03, che prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto non trovano applicazione le disposizioni in
9 materia di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici in tema di invalidità civile e che la domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, entro e non oltre sei mesi dalla comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa”.
4. Ciò posto in via preliminare, passando a esaminare più specificamente il merito della domanda proposta dall'originario ricorrente odierno resistente, essa ha ad oggetto, per un verso,
l'accertamento del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento e della pensione di invalidità civile e, per altro verso, della sussistenza dei presupposti per l'inquadramento della patologia da cui è affetto il medesimo odierno resistente nella disposizione di cui al d.m.
2.08.2007 n. 10, ossia tra quelle per le quali è esclusa la visita di revisione/controllo.
In primo luogo, va osservato che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, quindi,
a seguito dell'emissione della sentenza, se favorevole al ricorrente,
l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in capo a CP_1 quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
La domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono.
Parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento di due prestazioni:
l'indennità di accompagnamento e la pensione di inabilità civile.
L'indennità di accompagnamento, istituita con le leggi n. 406/1968 e n. 18/1980, a seguito delle modifiche apportate dalla l. n. 508/1988,
è concessa: a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche ex L. 118/1971 e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita,
10 abbisognano di una assistenza continua. L'indennità di accompagnamento spetta anche ai minori degli anni 18 che si trovino delle condizioni su indicate.
La pensione di inabilità, istituita dall'articolo 12 della Legge 30 marzo
1971, n. 118, spetta agli invalidi civili nei confronti dei quali si stata accertata una totale inabilità al lavoro e che si trovino in stato di bisogno economico. Il beneficiario deve avere un'età compresa fra i 18
e i 65 anni di età, deve essere cittadino italiano o UE residente in
Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
5. Orbene, nel caso in esame, il CTU nominato in questa fase di merito, dott.
le cui conclusioni appaiono condivisibili perché coerenti con la Persona_1 documentazione medica in atti e con i parametri medico-legali di riferimento, ha ritenuto che , a causa delle plurime patologie sofferte, si Controparte_2 trovava, nel settembre 2011, data in cui l' revocava le prestazioni CP_1 precedentemente fruite, per una serie di patologie analiticamente esaminate e stimate percentualmente correttamente, in una condizione di invalidità totale
(100%) e di impossibilità di deambulare autonomamente e di compiere gli atti di vita quotidiana.
Più specificamente, il consulente tecnico d'ufficio ha descritto analiticamente e stimato specificamente le singole patologie da cui il
è affetto, procedendo alla stima in termini percentuali di CP_2 ciascuna di esse e al calcolo cumulativo con la formula riduzionistica, osservando che “Il sig. è affetto da schizofrenia Controparte_2 cronica paranoide grave, beta talassemia intermedia, sindrome di
Gilbert. La diagnosi di psicosi schizofrenica cronica è il disturbo mentale caratterizzato dalla manifestazione rilevante di deliri e allucinazioni uditive e rende il soggetto affetto irragionevolmente sospettoso, diffidente nei confronti degli altri. Dalla consultazione della documentazione medica allegata si evince che il sig. presenta CP_2 la sintomatologia negativa della schizofrenia, ottusità affettiva, isolamento, mancanza di empatia, passività, apatia, pensiero rigido e ripetitivo, comunicazione limitata e di conseguenza difficoltà di
11 integrazione sociale. L'esordio precoce ed ingravescente, il sesso maschile, l'assenza di fattori scatenanti, la scarsa aderenza ai trattamenti sono tutti fattori negativi per cui il quadro clinico è grave non suscettibile di miglioramenti anzi con l'avanzare dell'età si può affermare un ulteriore peggioramento anche a causa del deterioramento neurocognitivo.”.
Sulla scorta del quadro clinico così puntualmente ricostruito il consulente d'ufficio ha quindi concluso nel senso della sussistenza del requisito sanitario delle prestazioni richieste con decorrenza dal settembre 2011, osservando che “Ricorrendo alle tabelle ministeriali del 05.02.1992 sindrome schizofrenica cronica grave con profonda disorganizzazione della vita sociale codice 1209 100% beta talassemia intermedia sindrome di Gilbert icd9 280 anemie carenziali 10% Con il calcolo riduzionistico si ottiene una invalidità complessiva del 100%
(cento per cento). In ragione delle infermità accertate non è in grado di determinarsi autonomamente in modo appropriato per la salvaguardia della propria salute e dignità personale. Tale entità nosologica rientra in quelle di cui al dm 2.08.1977 ossia per le quali sono escluse visite di revisione. Inoltre, facendo fede alla documentazione allegata (referto della commissione medica invalidi civili di Molfetta del 07.02.2003, referto medico del dr del 26.01.2021 e relazione Persona_2 psichiatrica della casa di cura Sant'Anna di Monferrato del
30.07.2008) e al quadro clinico invariato e rilevato si può affermare che sussistevano le condizioni sanitarie per le prestazioni richieste nel settembre 2011.”.
Sul punto, l' ha dedotto l'erroneità e contraddittorietà della CP_1 consulenza d'ufficio espletata per aver fatto decorrere la sussistenza del requisito sanitario dal settembre 2011.
In realtà, la ricostruzione operata dal consulente tecnico d'ufficio in tema di datazione del requisito sanitario è corretta e puntuale e in linea con le risultanze documentali.
Deve osservarsi, infatti, che già nella sentenza n. 5231/06 del
Tribunale di Bari, scaturita dalla revoca operata dall' nel 2002 CP_1
12 dell'indennità di accompagnamento di cui beneficiava il GA, si osservava che “Nel caso di specie (…) il CTU, sulla base delle sue attente indagini, ha rilevato che il ricorrente è affetto da una gravissima malattia mentale (“schizofrenia cronica paranoidea difettuale”) che, da almeno dieci anni, lo rende incapace di attendere autonomamente agli atti quotidiani della vita e bisognevole di assistenza continua. Da tali conclusioni è lecito inferire che le condizioni, che a suo tempo diedero luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, non sono affatto migliorate nel tempo e che del tutto ingiustificata è stata la revoca della prestazione disposta a seguito di visita di verifica del 19/7/2002” (cfr. sentenza sub all. 2 della produzione di parte resistente).
Tale condizione, del resto, era certamente già cristallizzata in data antecedente rispetto 2002, come risulta dal certificato specialistico del 23.07.2022 a firma del dott. , neuropsichiatra del Persona_3
Presidio Ospedaliero di Trani, in cui si afferma che il GA è affetto
“da oltre dodici anni una sindrome schizofrenica di tipo paranoideo in fase attualmente di cronicizzazione, ma con episodi frequenti di riacutizzazione in soggetto talassemico” e dalla relazione di consulenza psichiatrica del 5.11.2002 a firma del dott. Per_4 del centro di salute mentale di Molfetta -Giovinazzo in cui è
[...] diagnosticata al ricorrente “psicosi schizofrenica cronica gravemente difettualizzata in talassemico” (cfr. c.t.u. dott. Persona_5 specialista in neurologia nel procedimento introdotto innanzi al
Tribunale di Bari e definito con la citata sentenza n. 5231/06 sub all.
3 della produzione di parte resistente).
Ne consegue che risulta assolutamente corretta la ricostruzione operata dal c.t.u. nominato nella fase sommaria del presente giudizio, dott. sia con riferimento all'accertamento del Persona_1 requisito sanitario, sia con riferimento alla relativa decorrenza.
6. Per quanto concerne, poi, l'eccepita inammissibilità/improponibilità della domanda, perché il GA avrebbe tenuto un comportamento non collaborativo, non
13 presentandosi a visita, né trasmettendo la documentazione medica richiesta dall' , la prospettazione dell'Istituto non è condivisibile. CP_1
Come fin qui osservato, infatti, risulta documentalmente provato che già da epoca risalente, quanto meno dal 2002, e quindi ben prima della convocazione a visita da parte dell'Istituto, il GA fosse affetto da “psicosi schizofrenica cronica gravemente difettualizzata in talassemico”, patologia che, come accertato anche specificamente dal c.t.u. nominato nella fase sommaria del presente giudizio, “rientra in quelle di cui al dm 2.08.1977 ossia per le quali sono escluse visite di revisione”, con la conseguenza che risulta giustificata e legittima la scelta di non sottoporsi a visita medica di revisione;
né può ritenersi l , Controparte_4 CP_1 parte costituita a mezzo di proprio difensore nel procedimento r.g.n.
5170/2004 - che già sfociava nell'accertamento della sussistenza della patologia innanzi richiamata -, disponeva, anche in conseguenza di ciò, di tutti gli elementi per poter procedere alla ricognizione della tipologia di patologia da cui era affetto il periziando e, quindi, per poter escludere anche la sottoposizione dello stesso a visita di revisione.
7. Infine, va respinta anche l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall' in ordine al fatto che gli eventuali ratei delle CP_1 prestazioni riconosciute in questa sede non potrebbero essere richiesti per il periodo antecedente al 28.06.2016, stante la notifica del ricorso introduttivo del giudizio r.g.n. 1955/2021 in data
28.06.2021.
L'eccezione è infondata.
Nel costituirsi in giudizio, infatti, l'odierno resistente ha depositato numerose missive interruttive della prescrizione, con le quali chiedeva all'Istituto l'erogazione delle prestazioni in contestazione, datate 17.09.2012, 06.11.2012, 05.05.2015, 22.05.2018, 28.11.2019
(cfr. all. 15 della produzione di parte resistente), che hanno quindi interrotto la prescrizione quinquennale che non era maturata alla data di notifica del ricorso avvenuta il 28.06.2021.
14 Alla luce di ciò, pertanto, l'opposizione proposta dall' va rigettata CP_1
e va accertata e dichiarata la sussistenza del requisito sanitario in capo per percepire l'indennità di Controparte_2 accompagnamento e la pensione di invalidità civile dal 01.09.2011, data della revoca, nonché che la patologia da cui è affetto
(“schizofrenia cronica paranoide grave in soggetto affetto da beta talassemia intermedia”) rientra tra quelle per le quali ai sensi del d.m.
2.08.2007 sub n. 10 è esclusa ogni visita di revisione e/o controllo.
Spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono CP_5 CP_1 liquidate ai sensi dei D.M. n. 55/14 e successive modifiche, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento (fino ad €
26.000,00), tenuto conto del valore della controversia, delle ragioni della decisione, della nota spese in atti e dell'attività processuale svolta, stante l'espressa rinuncia al patrocinio a spese dello Stato contenuta nelle note di trattazione scritta depositate il 3.12.2024. Le spese sono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario avv.
che ne ha fatto richiesta. Parte_2
Le spese di c.t.u., come liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 6078/2023 come innanzi proposta, così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta dall;
CP_1
2. accerta e dichiara la sussistenza del requisito sanitario in capo per percepire l'indennità di Controparte_2 accompagnamento e la pensione di invalidità civile dal
01.09.2011, data della revoca;
3. accerta e dichiara che la patologia da cui è affetto
[...]
(“schizofrenia cronica paranoide grave in CP_2 soggetto affetto da beta talassemia intermedia”) rientra tra
15 quelle per le quali ai sensi del d.m.
2.08.2007 sub n. 10 è esclusa ogni visita di revisione e/o controllo;
4. condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore CP_1 di , che liquida in € 3.867,00 per compenso – Controparte_2 ossia pari ad € 1.170,00 per la fase sommaria ed € 2.697,00 per il giudizio di opposizione -, con attribuzione al procuratore antistatario avv.
; Parte_2
5. pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, 3.01.2025
Il giudice dott. Luca CAPUTO
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