Sentenza 21 giugno 2016
Massime • 1
In materia di esecuzione forzata, quando le contestazioni della parte si configurino, nello stesso procedimento, come opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi, si deve ritenere che la sentenza, formalmente unica, contenga due decisioni distinte, soggette rispettivamente ad appello ed a ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 3126 del 02https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. VI, 02/02/2022, (ud. 16/12/2021, dep. 02/02/2022), n.3126 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente – Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere – Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere – Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere – Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 3888-2020 proposto da: C.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMANUELE FILIBERTO 271, presso lo studio dell'avvocato BERARDO SERAFINI, che la rappresenta e difende; – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/06/2016, n. 12730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12730 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2016 |
Testo completo
o o t v n i e t a m r a g s e r t e n i v l o t a u o b t ORIGINALE i a r t g i n l o b c b l o 12730/2 016 e e d t e n r e r o r i r o e c t i l Oggetto REPUBBLICA ITALIANA u R IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Opposizione agli atti LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE esecutivi TERZA SEZIONE CIVILE R.G.N. 23462/2014 Cron. 12730 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. @.
1. Dott. ROBERTA VIVALDI Presidente Rel. Consigliere Ud. 26/02/2016 Dott. ANNAMARIA AMBROSIO PU Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA Dott. LINA RUBINO Consigliere PAOLO GIOVANNI DEMARCHI Dott. Consigliere ALBENGO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 23462-2014 proposto da: DO IV RI, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo STUDIO GREZ ASSOCIATI, rappresentata e difesa dall'avvocato FILIPPO DA PASSANO giusta procura a 2016 margine del ricorso;
461 ricorrente-
contro
EQUITALIA NORD SPA in persona del legale оол 1 rappresentante pro tempore Avv. PAOLO PICCILLO, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA BARBERINI 12, presso lo studio dell'avvocato ALFONSO MARIA PAPA MALATESTA, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avversO la sentenza n. 2738/2014 del TRIBUNALE di GENOVA, depositata il 23/07/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/2016 dal Consigliere Dott. ANNAMARIA AMBROSIO;
udito l'Avvocato ALFONSO MARIA PAPA MALATESTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. oauf 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza in data 28.07.2014 il Tribunale di Genova previa qualificazione dell'azione come «un'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. per quanto si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo e agli atti esecutivi per vizi di notifica>>> ha rigettato l'opposizione proposta da AT RA IV avverso la cartella di pagamento di € 2.221,01 emessa da TA per sanzioni amministrative e condannato l'opponente al pagamento delle spese processuali. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione AT RA IV, ritenendo la decisione non impugnabile ai sensi dell'art. 618 cod. proc. civ. e articolando tre motivi relativamente a preteso vizio di notifica. Ha resistito TA, depositando controricorso. E' stata depositata memoria da parte della ricorrente. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con i motivi di ricorso si denuncia:
1.1. violazione о falsa applicazione degli artt. 2714, 2715, 2719 cod. civ., nonché dell'art. 116 cod. proc. civ. (ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ.), per avere il Tribunale negato valenza al disconoscimento di quattro documenti, relativi alla notifica della cartella esattoriale, sul presupposto della presenza di una dichiarazione di conformità; Osserva la ricorrente che la dichiarazione di conformità peraltro riportata solo su due dei documenti in questione non è idonea all'attribuzione del valore di copia autentica, siccome proveniente da un soggetto (TA) che 3 oal comunque, priva dei non poteva ritenersi a ciò autorizzato e, requisiti formali dell'autentica;
1.2. nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 cod. proc. civ. (ai sensi dell'art. 360 n. 4 cod. proc. civ.), per avere il Tribunale affermato che la conformità della fotocopia all'originale può evincersi anche mediante altri mezzi di prova, incluse le presunzioni;
osserva la ricorrente che il Tribunale si limita ad affermazioni di principio, motivando se non in maniera apparente, sulle ragioni per cui ridetta documentazione conforme nella specie riteneva la all'originale;
1.3. violazione о falsa applicazione dell'art. 140 cod. proc. civ. (ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ.), per non essere stata rispettata la sequenza temporale previsto dalla norma cit. in quanto il deposito presso la casa comunale della cartella esattoriale sarebbe avvenuto a distanza di mesi dall'invio della lettera A.R.. 2. Il ricorso supera la preventiva eccezione di inammissibilità sollevata dalla resistente sul presupposto della qualificazione dell'azione da parte del giudice a quo come opposizione all'esecuzione correlativae della in forza del principio appellabilità della sentenza dell'apparenza. Invero rammentato che, secondo consolidata giurisprudenza, in tema di opposizione esecutiva, quando le contestazioni della parte si configurino, nello stesso procedimento, come opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi, si deve ritenere che la sentenza, да formalmente unica, contenga due decisioni distinte, soggette rispettivamente ad appello ed a ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. (Cass. 13 giugno 2006, n. 13655) -" si seppure in forma involuta, il Tribunale ha osserva che, nell'azione proposta dall'IVindividuato distintamente ex art. 615 cod. proc. civ. per quanto si «un'opposizione estintivi sopravvenuti alla formazione del adducano fatti (un'opposizione) agli atti esecutivi pertitolo esecutivo e vizi di notifica». Orbene il presente ricorso intende (ri) proporre esclusivamente censure attinenti a vizi di notifica che sarebbero state proposte con il sesto motivo di opposizione, costituenti, secondo la (corretta) qualificazione del giudice a quo, materia di opposizione agli atti. In parte qua la decisione è, quindi, impugnabile con ricorso straordinario per cassazione. Ciò premesso, nessuno dei motivi coglie nel segno.
2.1. Quanto ai primi due motivi, integrando e, in parte, rettificando la decisione impugnata, si rammenta che, secondo i più recenti approdi di questa Corte, in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della pur non implicando stessa prodotta in giudizio, sacramentali, va assolto necessariamente l'uso di formule mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento Day probatoria, contestazioni generiche dell'efficacia (Cass. civ. 30 dicembre 2009, n. 28096; onnicomprensive. nonchè, più di recente, Cass. civ., 03 aprile 2014, n. 7775; Cass. civ. 07 giugno 2013, n. 14416). E' stato, infatti, Osservato che qualsiasi contestazione in ambito processuale non può essere ambigua o generica, perchè lascerebbe irrisolto : il dubbio se i fatti genericamente contestati debbano essere provati o meno. Per queste ragioni la contestazione generica deve ritenersi tamquam non esset: e ciò sia per quanto attiene contestazione dei fatti processuali allegati le modalità di dalla controparte, sia per quanto attiene le modalità di contestazione della conformità all'originale della copia di un documento;
in particolare una contestazione della conformità all'originale d'un documento prodotto in copia, per essere validamente compiuta ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., va operata, a pena di inefficacia, in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cass. n. 7775 del 2014 cit.). Nel caso di specie l'opponente si era limitata, come ammette nel presente ricorso, a contestare la conformità delle copie prodotte agli originali», riservandosi di proporre querela di falso all'esito della produzione degli originali, senza tuttavia anche specificare che intendeva così disconoscere o mettere in dubbio l'esistenza degli originali o mettere specificamente in dubbio la conformità degli atti stessi agli originali e in quale parte. Deve pertanto Daf 6 ritenersi che correttamente il Tribunale abbia ascritto piena efficacia probatoria alle fotocopie in questione.
2.2. E' inammissibile l'ultimo motivo per novità della censura, così come eccepito da parte resistente. Osserva al riguardo il Collegio che i motivi di ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che abbiano già formato oggetto del thema decidendum nel giudizio di merito, essendo consentito dedurre nuovi tesi giuridiche e nuovi profili di difesa solo quando esse si fondano su elementi di fatto già dedotti dinanzi al giudice di merito e per i quali non sia perciò necessario procedere ad un nuovo accertamento (Cass. 16 dicembre 2010, n. 25510; 2000/5845; 2000/14848; 2004/22154; 2005/19350). Orbene la ricorrente non ha indicato in quale sede la questione della sequenza temporale degli adempimento di cui all'art. 140 cod. proc. civ., oggetto del motivo all'esame, è stata posta e dibattuta, nè ha riportato le proprie difese quali esplicitate sul punto nell'atto di opposizione, limitandosi a citare genericamente (peraltro solo nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ., inidonea a supplire le carenze del ricorso introduttivo) alcuni passaggi delle proprie difese svolte in udienza ovvero nella memoria ex art. 183 cod. proc. civ., in cui contestava ora la nullità ora l'inesistenza ora l'irregolarità della notificazione. In definitiva il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D. M. n. 55/2014, seguono la soccombenza. нар 7 Infine, dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D. P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 1.700,00 (di cui € 200,00 per esborsi) oltre accessori come per legge e contributo spese generali. Ai sensi dell'art. 13 quater del d. p. r. n.115 del 2002 dà atto della co. sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari а quello dovuto per il ricorso а norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Roma 26 febbraio 2016 IL PRESIDENTE. L'ESTENSORE dott. Annamaria Ambrosio dott. Roberta Vivaldi Омисл ение Очев Il Funzionario Giudiziario Innocenzo BATTISTA DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 21.61U 2016 Funzionario Gludiziario Innocenzo BATTISTA 8