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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 07/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sez. II CIVILE
Il Collegio, riunito in camera di Consiglio e composto dai Sig.ri:
dr. Giuseppe Minutoli Presidente dr. Antonino Zappalà Consigliere dr. Maria Grazia Lau Consigliere relatore ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 656/2018 R.G., concernente l'impugnativa della sentenza n. 214/18 emessa in data 28.2.2018 dal Tribunale di Barcellona P.G., avente ad oggetto: risarcimento danni;
promossa da
, nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso per procura in calce alla comparsa di intervento in primo grado dall'avv. Saverio
Sangiorgio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Patti via Case Nuove Russo
n. 15; - appellante -
contro
c.f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura a margine della comparsa di risposta dall'avv. Luigi Cardile ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Messina
via Tommaso Cannizzaro n.233 - appellata -
1 , nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
n. 3, c.f. CodiceFiscale_2
, nata in [...] il [...] e residente a [...]
Mazzini n. 2, c.f. - appellati contumaci - CodiceFiscale_3
Conclusioni delle parti rese all'udienza di trattazione scritta del 4.7.2024: “I procuratori
delle parti precisano le conclusioni riportandosi agli atti e verbali di causa, con rigetto di ogni
contraria eccezione, deduzione difesa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 7.2.2015 , quale madre esercente la Parte_2
responsabilità genitoriale sul figlio minore , conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Giudice del Tribunale di Barcellona P.G. la e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
. Esponeva che intorno alle ore 13 del 9.5.2014 , trovandosi alla guida
[...] Controparte_2
della Fiat Punto targata DA171EP, di proprietà di ed assicurata per la r.c. con CP_3
la si era fermato in località Fontana Pomo di Montalbano Elicona sul Controparte_4
margine destro della carreggiata ed aveva aperto improvvisamente lo sportello, così
impattando contro la bicicletta del figlio che sopraggiungeva, e che lui aveva Pt_1
sorpassato nel corso del precedente tragitto;
che il minore era quindi caduto rovinosamente a terra, riportando gravi lesioni con postumi permanenti del 12%; che la compagnia assicuratrice aveva comunicato di non poter procedere al risarcimento asserendo che i danni non sarebbero stati compatibili con l'evento. La , nell'anzidetta qualità, Pt_2
chiedeva pertanto la condanna dei convenuti, previo pagamento di una provvisionale, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dal figlio , quantificato Pt_1
nella misura di 100.000 euro o in quella ritenuta di giustizia. Si costituiva con comparsa la
UnipolSAI S.p.A. (già , contestando e contrastando la domanda attorea, CP_5
nell'an e nel quantum
2 Con comparsa del 22.5.2017 interveniva in giudizio , intanto divenuto Parte_1
maggiorenne, riportandosi alle richieste già formulate. Era quindi ammessa la prova orale ed escussa la teste;
parte attrice insisteva quindi nella nomina di un Testimone_1
c.t.u. ma il Giudice, con ordinanza del 3.11.2017, riteneva la causa matura per la decisione e in esito alla discussione orale, con sentenza n. 214/18 il Tribunale di Barcellona Pozzo
di Gotto rigettava la domanda di e lo condannava in favore di Parte_1 CP_1
al rimborso delle spese. Avverso tale decisione proponeva appello con
[...] Parte_1
citazione notificata alle controparti in data 1 e 2.10.2018. Egli chiedeva che fosse ammessa c.t.u. medico legale sulla sua persona;
nel merito, che fosse affermata la responsabilità di e pronunciata condanna dei convenuti al risarcimento dei danni ed al Controparte_2
rimborso delle spese dei due gradi. Con comparsa del 18.12.2018 si costituiva
[...]
chiedendo che l'appello fosse rigettato e, in subordine, che le pretese Controparte_1
attoree fossero accolte nei limiti del giusto e del provato. Con ordinanza del 31.1.2019 la
Corte dichiarava ammissibile l'appello e con sentenza non definitiva n. 48/2022 dichiarava la contumacia di e;
dichiarava e Controparte_2 CP_3 Controparte_2 Parte_1
responsabili al 50% del sinistro avvenuto in Montalbano Elicona il 9.5.2014, disponendo con separata ordinanza l'ulteriore istruzione e riservando al definitivo la pronuncia sulle spese dei due gradi.
Veniva dato incarico alla dottoressa di accertare e quantificare il danno Persona_1
biologico di invalidità permanente ITT e ITP per le lesioni riportate da parte attrice in nell'occorso, nonché valutare la congruità delle spese sostenute.
Espletata CTU, all'udienza del 21.12.2013, resa a trattazione scritta, la causa è stata posta in decisione, con la concessione dei termini di legge per gli atti conclusivi finali.
Motivi della decisione
3 Stante la sentenza parziale resa, oggetto del presente giudizio è la quantificazione dei danni riportati da parte appellante, nonché la regolamentazione delle spese di lite.
La Corte condivide le risultanze della CTU, priva di vizi logici e giuridici, che con metodo scientifico ha analizzato il periziando, ritenendolo affetto da esiti di trauma facciale, con esiti cicatrizzali a carico del labbro superiore, della regione mentoniera e del braccio sinistro;
perdita di tre elementi dentari, tutti incisivi, rinvenendo un nesso di causalità tra l'infortunio e le lesioni riportate. Il CTU, rispondendo alle osservazioni delle parti, ha quantificato il danno permanete riportato da , nel sinistro per cui è causa in 10% postumi Pt_1
permanenti, ITP al 75% giorni 10 e al 50% giorni 10.
Si procede alla liquidazione applicando le tabelle del Tribunale di Milano e procedendo alla personalizzazione, stante il danno estetico in soggetto minore di età e le particolari sofferenze subite nella vita di relazione.
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 17 anni
Percentuale di invalidità permanente 10%
Punto danno biologico € 2.612,40 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 26%) € 679,22 Punto danno non patrimoniale € 3.291,62
Punto base I.T.T. € 150,00
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 10
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 10
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile € 24.034,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 30.283,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.125,00 Invalidità temporanea parziale al 50% € 750,00 Totale danno biologico temporaneo € 1.875,00
Totale generale: € 32.158,00
4 Totale con personalizzazione aumento10% euro 35.373,80
Accertata la corresponsabilità al 50% di nella causazione del sinistro, la Parte_1
somma di cui sopra andrà decurtata della metà.
La liquidazione viene effettuata secondo le tariffe milanesi vigenti, pertanto la somma è di già rivalutata alla data odierna. Competono all'appellante gli interessi dalla data del sinistro sino all'integrale soddisfo, sulla somma dapprima devalutata e poi progressivamente rivalutata.
Le spese mediche future per ripristinare il danno odontoiatrico, inclusa la rigenerazione ossa preimplantare ammontano ad euro 25.500,00 somma che va ridotta del 50%.
Tale importo e di già rivalutato per cui sullo stesso competono gli interessi legali dalla data del sinistro, previa devalutazione.
Agli atti non vi è prova di spese mediche sostenute, peraltro in rapporto di causalità con le menomazioni accertate, per cui la relativa domanda viene rigettata.
L'accoglimento dell'appello implica una diversa regolamentazione delle spese del giudizio,
anche per il primo grado.
Atteso l'esito complessivo del giudizio, le spese vengono compensate per metà, la restante metà segue la soccombenza e va liquidata, ex D.M. 147/2022, come in dispositivo.
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta in grado di appello al n. R.G.A.
656/2018, concernente l'impugnativa della sentenza n.214/2018 del Tribunale Civile di
Barcellona P.G., depositata il 28/02/2018, avente ad oggetto: risarcimento danni, così
provvede:
- condanna in DO , e la Controparte_2 CP_3 Controparte_6
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore
[...]
5 di della somma di euro 17.671,90 a titolo di danno non patrimoniale per Parte_1
l'infortunio occorso, con gli interessi come in parte motiva;
;
- condanna in DO , e la Controparte_2 CP_3 Controparte_6
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore
[...]
di della somma di euro 12.750,00 a titolo di danno patrimoniale per spese Parte_1
mediche future, oltre interessi dalla data del deposito della CTU (26.11.2023) sino all'effettivo soddisfo;
- compensa per metà le spese del primo grado di giudizio e condanna in DO _2
, e la in persona del legale
[...] CP_3 Controparte_7
rappresentante pro tempore, a corrispondere allo Stato la metà delle spese del primo grado di giudizio liquidate nell'intero in euro 7.616,00 oltre rimborso forfettario spese 15%, CPA
e IVA;
- compensa per metà le spese del presente grado e condanna in DO , Controparte_2
e la in persona del legale CP_3 Controparte_7
rappresentante pro tempore, a corrispondere allo Stato la metà delle spese del presente grado di giudizio, liquidate nell'intero in euro 6.946,00, oltre rimborso forfettario spese 15%,
CPA e IVA. Pone le spese di ctu, come da decreto di liquidazione in atti, a carico degli appellati in DO.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 18.12.2024
Il Consigliere Estensore Il Presidente
( dr. Maria Grazia Lau) ( dr. Giuseppe Minutoli)
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