Ordinanza cautelare 29 gennaio 2021
Sentenza breve 17 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 17/03/2021, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/03/2021
N. 00373/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01374/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il NE
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1374 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Falco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - -OMISSIS- – -OMISSIS- - -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliata in Venezia, piazza San Marco, 63;
per l'annullamento, previa adozione delle più idonee misure cautelari,
- del provvedimento -OMISSIS-/-OMISSIS- con cui l’-OMISSIS- - -OMISSIS- ha disposto a carico del signor -OMISSIS- la revisione della patente di guida mediante nuovo esame di idoneità tecnica;
- nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché sconosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2021, tenutasi da remoto, il dott. Filippo Dallari;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con -OMISSIS- accertava nei confronti del signor -OMISSIS-, conducente professionale di veicoli adibiti al trasporto merci, la violazione di cui art. 126, comma 11, del Codice della Strada, in quanto circolava con “ CQC [carta di qualificazione del conducente] scaduto di validità in data -OMISSIS-”. Nell’occasione il ricorrente dichiarava: “non sono andato in agenzia a portare le foto per problemi economici ma ho superato l’esame del CQC ”.
1.1. Tale violazione veniva segnalata alla -OMISSIS- che, data comunicazione di avvio del procedimento senza ricevere osservazioni da parte del ricorrente, con provvedimento del -OMISSIS-disponeva la revisione della patente di guida del signor -OMISSIS- mediante nuovo esame di idoneità tecnica ai sensi dell’art. 128 del Codice della Strada.
In base al provvedimento, la sussistenza dei dubbi circa il possesso da parte del ricorrente dei requisiti di idoneità tecnica per condurre in sicurezza un veicolo a motore trovava fondamento nel fatto segnalato – la guida con carta di qualificazione scaduta in data -OMISSIS-– corroborato dalle ulteriori infrazioni, compiute in passato dal ricorrente, e segnatamente:
- violazioni “ Art. 167/2 -6 punti del-OMISSIS-; Art. 167/2 -4 punti del -OMISSIS-; Art. 142/11 -2 punti del -OMISSIS-; Art. 174/5 -2 punti del -OMISSIS-; Art. 142/8 -5 punti del -OMISSIS-; Art. 174/4 -2 punti e 174/5 -2 punti del -OMISSIS-”;
- provvedimenti prefettizi di sospensione patente emessi da “-OMISSIS-violazione art. 179/2 – 1 mese; -OMISSIS-violazione art. 179/2 – 15 giorni; -OMISSIS-violazione art. 213/4 – 1 mese”.
2. Con ricorso notificato in data -OMISSIS-, il signor -OMISSIS- impugnava il provvedimento di revisione della patente sulla base di due motivi.
I – Violazione e falsa applicazione dell’art. 128 d.lgs. n. 285 del 1992 e dell’art 6 legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, per difetto di presupposto, per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, per contraddittorietà tra più atti e inosservanza di circolari. Violazione del legittimo affidamento. Violazione art. 97 Cost ..
Non sussisterebbero i presupposti per l’adozione del provvedimento impugnato in quanto il ricorrente in data -OMISSIS- – quindi entro due anni dalla scadenza della carta di qualificazione del conducente (CQC) – avrebbe conseguito l’attestato di frequenza del corso di formazione periodica previsto dal d.m. 20 settembre -OMISSIS- per il rinnovo della carta di qualificazione.
Le sanzioni ulteriori richiamate dal provvedimento a conferma della valutazione compiuta sarebbero invece tutte risalenti: la più recente risalirebbe infatti al -OMISSIS-.
II - Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione del giusto procedimento, mancata ponderazione delle situazioni contemplate. Violazione art. 97 Cost..
Il ricorrente non avrebbe ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento.
2.1. Costituitasi in giudizio l’Amministrazione resistente contestava nel merito le censure proposte ed evidenziava di avere inviato la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’ art. 7 della legge n. 241 del 1990. Sottolineava altresì che la stessa patente di guida del ricorrente risultava scaduta.
2.3. Con ordinanza -OMISSIS-questa Sezione, rilevato che “ in base al d.l. n. 125 del 7 ottobre 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 159 del 27 novembre 2020, la validità delle patenti di guida, rilasciate in Italia, con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 29 aprile 2021, è prorogata fino al 30 aprile 2021 ” e che “ il ricorrente ha prodotto attestato del -OMISSIS-, rilasciato dalla -OMISSIS- – entro il termine di due anni dalla data di scadenza della CQC - al corso di formazione periodica previsto dal d.m. 20 settembre -OMISSIS-”, ha ritenuto opportuno “ acquisire una relazione di chiarimenti da parte dell’Amministrazione resistente con riguardo al corso frequentato dal ricorrente (di cui all’attestato depositato in giudizio sub doc. 1)”.
2.4. In esecuzione di tale ordinanza l’Amministrazione resistente chiariva che, come risultava “ dagli atti ricevuti via mail ordinaria in data-OMISSIS-., il corso (frequentato dal ricorrente) di formazione periodica per il rinnovo della qlc si è regolarmente svolto dal -OMISSIS-, ma è stato presentato dalla suddetta agenzia (con marca operativa n. -OMISSIS-) solo in data -OMISSIS- dopo la commessa violazione e non si trattava di esame ma solo di un rinnovo, che attribuisce alla qlc, per il trasporto merci, la successiva scadenza al -OMISSIS- ”.
Con successiva memoria, depositata in data -OMISSIS-, l’Amministrazione resistente rimarcava tuttavia che in base al d.m. 10 giugno 2014 “ Modifiche al decreto 6 agosto -OMISSIS- in materia di scadenza di validità della carta di qualificazione del conducente ”, il ricorrente - dopo avere frequentato il corso - avrebbe anche dovuto attivarsi per completare il procedimento di rinnovo attraverso la presentazione di una apposita istanza.
2.5. Alla camera di consiglio della 10 marzo 2021 il Collegio, trattenuta la causa in decisione, ha ritenuto la sussistenza dei presupposti per definire il ricorso con sentenza resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, dell’art. 4 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito in legge 25 giugno 2020, n. 70, e dell’art. 60 cod. proc. amm..
3. Il primo motivo di ricorso è fondato.
All’esito delle acquisizioni compiute a seguito dell’ordinanza del -OMISSIS-, è stata accertata una circostanza significativa che non era stata chiarita nel corso del procedimento: il ricorrente aveva effettivamente frequentato, nei termini previsti, il corso di formazione necessario per il rinnovo del CQC, così conseguendo il requisito sostanziale per il rinnovo. Ma tale rinnovo non si era successivamente perfezionato a causa dell’omissione da parte del ricorrente dell’ulteriore adempimento, di natura formale, consistente nella presentazione dell’apposita istanza alla -OMISSIS-.
Il ricorrente nel -OMISSIS-, che ha portato all’adozione del provvedimento impugnato, aveva invero affermato “ non sono andato in agenzia a portare le foto per problemi economici ma ho superato l’esame del CQC ”. Va peraltro rilevato che a seguito della comunicazione dell’avvio del procedimento per la revisione della patente il ricorrente non ha presentato osservazioni e nemmeno ha deposito documentazione per dimostrare l’avvenuta frequenza al corso di formazione nel rispetto dei termini previsti. Una tale partecipazione al procedimento avrebbe in effetti consentito all’Amministrazione di valutare adeguatamente quanto dichiarato dal ricorrente alla -OMISSIS-.
In definitiva, in considerazione della documentazione prodotta attraverso la disposta integrazione istruttoria, deve concludersi che la violazione posta in essere dal ricorrente – proprio perché di carattere solo formale – non sia sufficiente a porre in dubbio l’idoneità tecnica alla guida del ricorrente.
La mancata presentazione dell’istanza di rinnovo, a conclusione del corso regolarmente frequentato, evidenzia infatti non una incapacità alla guida, ma una carenza di diligenza che potrà eventualmente essere valutata nell’ambito del procedimento di rinnovo del CQC; ma che non risulta idoneo a costituire il fondamento del provvedimento di revisione della patente di guida ai sensi dell’art. 128 del Codice della Strada.
3.1. Le ulteriori precedenti infrazioni richiamate dal provvedimento sono tutte risalenti e non possono da sole giustificare l’adozione del provvedimento impugnato.
4. Il ricorso deve pertanto essere accolto.
Per la peculiarità della fattispecie ed in particolare in ragione delle violazioni formali e procedimentali poste in essere dal ricorrente e che hanno impedito all’Amministrazione procedente di acquisire un quadro completo della situazione, sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il NE (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2021, tenutasi da remoto in modalità videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.