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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 09/07/2025, n. 1612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1612 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 3920/2024 avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria ha pronunciato, ex art. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 procura allegata al ricorso, dall'avv. Massimo Navach, presso il cui studio in Bari, alla via De Rossi n. 102, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Antonio Bove e con questi elettivamente domiciliato in Andria, alla via Guido Rossa
n. 12, presso la sede dell'Avvocatura territoriale dell'INPS
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data 9 luglio 2025 la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza, che le parti hanno prestato acquiescenza a tale modalità di trattazione del procedimento e che almeno una delle parti ha depositato note di trattazione scritta.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato il 17.05.2024, il ricorrente ha dedotto: di aver presentato il 5.10.2021 domanda amministrativa per conseguire la maggiorazione di due mesi di contribuzione figurativa prevista per ogni anno di servizio effettivamente svolto fino ad un massimo di cinque anni di contribuzione prevista dall'art.80, comma terzo, legge n.
388/00; che la Commissione Medica nella seduta del 22.11.2023 lo riconosceva “invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa 67%” senza riconoscere i benefici di cui all'art. 80 comma 3
L. 388/200; che il 16.05.2024 presentava domanda per la pensione anticipata correlata al riconoscimento dei benefici anzidetti, rimasta inevasa.
In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale, previo eventuale espletamento di una c.t.u., verifichi il grado di invalidità superiore al
74% per ottenere il beneficio della contribuzione figurativa di due mesi per ogni anno di lavoro, con conseguente condanna dell' CP_1 all'erogazione dei suddetti benefici;
con vittoria di spese con attribuzione.
Costituitosi in giudizio, l' ha eccepito l'improcedibilità della CP_1 domanda e comunque la carenza di interesse ad agire non avendo dedotto e documentato il ricorrente di essere impegnato in attività lavorativa al momento della presentazione di domanda amministrativa.
In ogni caso, ha eccepito l'infondatezza del ricorso per carenza del requisito sanitario.
LA DECISIONE
1. Preliminarmente va osservato che la domanda è proponibile poiché risulta presentata apposita domanda amministrativa il 16.05.2024 (cfr. all. 3 produzione di parte ricorrente).
2. Nel merito la domanda è fondata e va accolta.
Com'è noto, l'art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000 stabilisce che “a decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata
2 riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.
915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva;
il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa”.
Conformemente a quanto specificato dai Giudici di Legittimità, si ritiene che “in tema di maggiorazione dell'anzianità contributiva ai sensi dell'art. 80, comma 3, legge n. 388 del 2000, l'attribuzione del beneficio ivi previsto richiede esclusivamente il riconoscimento di un'invalidità superiore al settantaquattro per cento (ovvero l'iscrizione dell'invalidità ad una delle specifiche tipologie indicate dalla legge) e lo svolgimento di un'attività lavorativa, ma non anche il godimento di una prestazione assistenziale, né, quindi, di limiti reddituali per fruirne” (cfr., in termini, Cass. Ord. n. 707/2012).
Pertanto, nel caso in esame non è rilevante quale sia il reddito del ricorrente, essedo necessario esclusivamente che lo stesso possegga il requisito sanitario richiesto dalla legge e che svolga un'attività lavorativa, circostanza quest'ultima documentata dalla busta paga del febbraio 2024, da cui risulta che il ricorrente era dipendente con contratto a tempo indeterminato della Controparte_2
Ai fini della decisione appaiono condivisibili le conclusioni del CTU dott. Per_1 perché in linea con i parametri medico legali di riferimento e non
[...] contestate dalle parti. Il consulente tecnico d'ufficio CTU, nelle conclusioni definitive della c.t.u. all'esito delle osservazioni delle parti, ha concluso che il ricorrente è invalido nella misura del 78% a far data dalla domanda amministrativa.
Più specificamente, il consulente tecnico d'ufficio, dopo aver osservato che il ricorrente è affetto da “Spndiloartrosi diffusa con ernie discali multiple;
Esiti di meniscectomia e ricostruzione del LCA ginocchio sx;
Cardiopatia ipertensiva di grado leve-moderato; Sindrome ansioso-depressiva di grado moderato”, ha
3 concluso che “Considerato il complesso patologico riscontrato nell'attuale estrinsecazione clinico strumentale, si può affermare che il ricorrente è affetto da patologie tali che, in considerazione delle indicazioni fornite dalla Tabella indicativa delle percentuali di invalidità in vigore, e tenuto conto, in via analogica, delle valutazione di quelle patologie non espressamente indicate in tabella, determinano nel ricorrente una invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 78%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa
(05.10.2023).”.
Ne consegue che il ricorrente ha diritto al riconoscimento dei benefici di cui all'art. 80, comma 3, l. n. 388/2000, a far data dalla domanda del 16.05.2024, data della domanda amministrativa ad hoc tesa al riconoscimento dei vantaggi benefici della contribuzione figurativa e in particolare alla maggiorazione di due mesi di contribuzione figurativa prevista per ogni anno di servizio effettivamente svolto, con conseguente condanna dell' all'erogazione dei suddetti benefici CP_1 dalla data di tale domanda.
Spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio ai sensi del d.m. n. 55/14, e successive modifiche, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento in base al decisum (fino a € 26.000,00), tenuto conto della natura e del valore della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta. Le spese sono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario avv. Massimo Navach che ne ha fatto richiesta.
Le spese di c.t.u. sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 3920/2024, così provvede:
1. accerta e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento dei benefici di cui all'art. 80, comma 3, l. n. 388/2000, e in particolare alla maggiorazione di due mesi di contribuzione figurativa prevista per ogni anno di servizio effettivamente svolto;
4 2. condanna, per l'effetto, l' all'erogazione dei suddetti benefici CP_1 dalla data della domanda amministrativa del 16.05.2024;
3. condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore CP_1 del ricorrente, che liquida in € 43,00 per spese vive ed €
2.700,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Massimo Navach;
4. pone le spese di c.t.u. a carico dell . CP_1
Trani, 9.07.2025
Il giudice dott. Luca CAPUTO
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