Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 24/01/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'esito dell'udienza del
23.01.2024, ha pronunciato, con contestuale motivazione, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 1832/2023
TRA
rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Parte_1
Renata Colopi e Controparte_1
ricorrente
E
in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti dall'avv.
Gianantonio Barelli contumace
OGGETTO: spettanze
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
***
Con ricorso depositato in data 14.09.2023, agiva in Parte_1 giudizio innanzi all'intestato Tribunale in funzione di Giudice del
Lavoro, nei confronti di per ivi sentirla condannare al CP_2
pagamento della complessiva somma di € 5.812,51, oltre contributi previdenziali e voci dirette ed indirette della retribuzione mai corrisposte.
pretese ed insistendo per il rigetto del ricorso.
Il Giudice, tentata invano la conciliazione, rimetteva la causa in decisione.
In vista dell'udienza di discussione del 24.07.2024, svoltasi con le modalità della trattazione scritta, parte convenuta dava atto della sospensione dall'Albo degli Avvocati del legale di parte ricorrente, pertanto, il Giudice dichiarava interrotto il processo ex art. 301
c.p.c.
Con atto del 31.10.2024, dichiarare l'estinzione del giudizio in oggetto ai sensi dell'art. 305 c.p.c., con ogni conseguente statuizione di legge
Il processo veniva riassunto in data 18.11.2024, con la costituzione di nuovo difensore di parte ricorrente, rilevando che il provvedimento di interruzione “non è mai stato comunicato né al ricorrente, nè al precedente difensore”.
Il Giudice fissava udienza al 18.12.2024, stimolava la discussione sulle questioni dibattute e, a scioglimento della riserva assunta rinviava la causa per discussione all'udienza del 23.01.2025.
***
Preliminarmente va affermato che non si condividono le deduzioni del legale di parte convenuta circa il difetto del potere di rappresentanza del legale di parte ricorrente con conseguente inammissibilità delle note difensive e delle note di trattazione scritta depositate. “La nomina, nel corso del giudizio, di un secondo procuratore non autorizza, di per sè sola, in difetto di univoche espressioni contrarie, a presumere che la stessa sia fatta in sostituzione del primo, dovendosi, invece, presumere che ne sia stato aggiunto a questi un altro, e che ognuno di essi sia munito di pieni poteri di rappresentanza processuale della parte, in base al principio del carattere ordinariamente disgiuntivo del mandato stabilito dall'art. 1716, comma 2, c.c.” (Cass. n. 8525/2017) e nel caso di specie non era necessario il rilascio di una nuova procura nel processo riassunto ritenendo ultrattiva, anche dopo la sospensione dall (per sua natura transitoria), quella rilasciata Pt_2 all'atto del deposito del ricorso e datata 12.04.2021, che tra l'altro includeva il potere al legale di “riassumere la causa e proseguirla”.
Va dichiarata l'estinzione del giudizio per tardiva riassunzione ai sensi degli artt. 301-305 c.p.c.
A norma dell'art. 301 c.p.c.: “Se la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore stesso. In tal caso si applica la disposizione dell'articolo 299”; l'interruzione è automatica e se il processo prosegue, gli atti compiuti sono da considerarsi inefficaci.
Ai sensi dell'art. 305 c.p.c., entro tre mesi dal giorno dell'emissione o della comunicazione dell'ordinanza dichiarativa dell'interruzione il processo dovrà essere riassunto, altrimenti va dichiarato estinto.
Con sentenza del n. 139/1967, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 305 c.p.c. nella parte in cui fa decorrere dalla data di interruzione del processo il termine per la sua prosecuzione o la sua riassunzione, anche nei casi regolati dal precedente art. 301 del c.p.c. di morte, radiazione o sospensione del procuratore costituito.
La Corte costituzionale ha omesso di stabilire il diverso dies a quo di decorrenza del termine per la prosecuzione o riassunzione del processo;
la Suprema Corte di Cassazione ha, poi, colmato la lacuna facendo decorrere tale termine dal momento in cui le parti abbiano avuto conoscenza del fatto interruttivo.
L'orientamento degli ermellini è stato recepito dalla Corte costituzionale, che con sentenza n. 159/1971 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione in commento nella parte in cui dispone che il termine utile per la prosecuzione o per la riassunzione del processo interrotto ai sensi dell'art. 299 c.p.c., decorre dall'interruzione anziché dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza.
Nel caso di specie, l'evento interruttivo è rappresentato dalla sospensione del difensore di parte ricorrente dall'esercizio della professione forense, pertanto, appare illogico che il ricorrente in riassunzione si dolga del fatto che l'interruzione non sia stata notificata al precedente difensore.
Ora, è vero che il dies a quo del decorso del termine di riassunzione individuato dalla giurisprudenza è quello della conoscenza del fatto interruttivo e che la comunicazione o notificazione degli atti processuali relativi a tale fatto produce la conoscenza legale di esso, ma sono altrettanto vere due considerazioni: in primis che – come anticipato – la sospensione dell'attività forense come fatto interruttivo, riguardava la medesima parte che oggi lamenta la mancata comunicazione dell'interruzione automatica, nonostante fosse a conoscenza dell'evento interruttivo a monte;
in secundis, non va sottaciuto che l'interruzione è stata dichiarata in udienza (v. verbale del
30.05.2024) ed è noto che le ordinanze rese in udienza non richiedono comunicazione alcuna: in proposito, si rammenta che
“in caso di interruzione automatica del processo, il termine per la riassunzione o prosecuzione del giudizio decorre non dalla data dell'evento interruttivo, ma da quella in cui ciascuna parte ha avuto conoscenza legale dell'interruzione e, quindi, dalla sua dichiarazione se pronunciata in udienza o, altrimenti, dalla sua notificazione o comunicazione” (Cass. n. 15004/2024).
Oltretutto: “in tema di interruzione del processo per morte del procuratore di una delle parti, il termine per la riassunzione del processo decorre non dal giorno in cui si è verificato l'evento interruttivo, bensì da quello in cui lo stesso evento sia venuto a conoscenza, in forma legale, della parte interessata alla riassunzione. Poiché le ordinanze pronunciate dal giudice in udienza, inserite nel processo verbale ai sensi dell'art. 134 cod. proc. civ., si reputano conosciute sia dalle parti presenti, sia da quelle che avrebbero potuto e dovuto intervenire (alle quali, quindi, non devono essere comunicate dal cancelliere), nel caso in cui l'interruzione sia disposta con ordinanza pronunciata in udienza, il termine perentorio per la riassunzione decorre, per le suddette parti, dalla data dell'ordinanza stessa, senza che, pertanto, sia necessaria, a tal fine, la presenza in udienza del procuratore della parte interessata alla riassunzione” (Cass. n.
6654/2003); se ciò vale per la morte del procuratore di una delle parti, a maggior ragione può essere applicato il medesimo principio in caso di sospensione dall'esercizio della professione forense del difensore.
Sulla scorta di tutto quanto passato in rassegna, dal momento che l'interruzione è stata dichiarata all'udienza del 24.07.2024 pur in assenza delle parti non comparse, e che la riassunzione è avvenuta solo in data 18.11.2024, oltre il termine di 3 mesi di cui all'art. 305
c.p.c., il processo va dichiarato estinto.
Stante la natura della decisione dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- dichiara estinto il giudizio;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, il 24.01.2025
Il Giudice del Lavoro Dott. Raffaele Lapenta