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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 21/11/2025, n. 4725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4725 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda civile, in persona del
G.O. avv. Gennaro Porpora, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES comma 3 CPC nella causa civile di primo grado iscritta a ruolo al n.
3962/2019 R.G., avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo N. 702/2019 (R.G. 1721/2019) di € 8.740,00 oltre gli interessi come per legge e spese notificato il 04.03.2019 opponente
TRA
p.iva , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. costituita i ngiudizio con l'avv. CP_1
IO OT, PEC Email_1 contro p.iva e c.f. , in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rapp. p.t., costituita in giudizio con gli Avv.ti Enrico
e Luca Schipani, PEC – Email_2
Email_3 opposta
Posizione delle parti e breve svolgimento del processo
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo N.
702/2019, notificato in data 10.04.2019, la Parte_1 citava in giudizio per l'udienza del 23.09.2019 la convenuta chiedendo “… dichiarare di nessun effetto, Controparte_2 illegittimo, nullo ed inefficace e quindi revocare il decreto ingiuntivo n. 702/2019 (RG. 1721/2019) emesso dal Tribunale di Salerno;
in subordine rideterminare il giusto compenso per l'attività effettivamente svolta…”. Sostiene che: - il D.I. è illegittimo in quanto il credito non è certo, nè liquido nè esigibile e pertanto richiesto in violazione dell'art 633 cpc, nè può dirsi che sia munito di idonea prova scritta, in quanto le 1 fatture poste alla base della pretesa non sono altro che documenti contabili provenienti dalla parte che vuole giovarsene e non costituiscono prove nè determinano inversione dell'onere probatorio;
- è pacifico che nel processo di cognizione che segue all'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce fonte di prova in favore della parte che l'ha emessa, ma mantiene il valore d mero indizio (Cass. sent.
n. 9542/2018); - sussiste una duplicazione degli importi tale da incrementare illegittimamente il credito presuntivamente vantato da controparte e che tale circostanza fa venir meno i requisiti essenziali necessari per l'emissione di un decreto ingiuntivo, ovverosia la certezza, la liquidità ed esigibilità del credito così come previsto agli artt. 633 e ss. c.p.c. Contesta, altresì, il corrispettivo posto alla base della fattura n. 281\2018 poichè ritenuto errato in quanto le voci in esso trascritte fanno riferimento a prestazioni di consulenza mai effettuate.
In data 03.09.2019 si costituiva la convenuta Controparte_2 che premetteva di aveva richiesto il provvedimento
[...] monitorio in virtù delle fatture nn. 70/2018, 94/2018 e
218/2018 relative al contratto tra le parti del 03.12.2017 avente ad oggetto l'acquisto di licenze e sorgenti software nonché prestazione di servizi e consulenza. Nel merito contestava a domanda negando la duplicazione degli importi e spiegando che le fatture di giugno 2018 e luglio 2018 erano state emesse con importi uguali in quanto nel predetto periodo di fatturazione la non aveva svolto attività di Parte_1 acquisizione cliente, di talché alcuna variazione del lavoro e di fatturazione vi era stata. Chiedeva, pertanto, valutarsi ai sensi degli artt. 1175, 1337, 1366, 1375 cc la condotta dell'opponente.
Alla prima udienza del 24.09.2019 la causa veniva rimessa al giudice onorario. Concessi i termini di cui all'art 183 comma 6
2 cpc seguivano più rinvii per la ricerca del fascicolo d'ufficio.
Con ordinanza del 24.08.2021 si rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione e si nominava ctu, più volte sostituito.
All'esito del deposito dell'elaborato peritale e della sostituzione del giudicante, la causa giungeva all'odierna udienza di discussione ex art. 281 sexies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che con nota del 30.03.2023 il procuratore di parte opponente depositava rinuncia al mandato con allegata raccomandata inviata al proprio assistito il
22.03.2023 contenente l'invito alla parte di nominare nuovo difensore in sostituzione e che correttamente l'avv. Tarquini presenziava anche l'udienza del 24.01.2024.
In data 29.11.2024 un nuovo difensore, nello specifico l'avv.
Olivia Conte, risulta aver depositato istanza di temporanea visibilità del fascicolo telematico allegando procura alle liti conferita il 20.12.2023 da , legale rapp,te p.t. Controparte_3 della società opponente. Ciononostante, non vi è stata alcuna costituzione del nuovo difensore nel presente giudizio.
L'art. 85 c.p.c. stabilisce che: “la procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore” e che, pertanto, l'Avvocato rinunciante o revocato conserva lo ius postulandi, rimanendo legittimato a ricevere le notifiche e gli atti diretti all'ex cliente. La rinuncia al mandato, quindi, non comporta "de plano" il venir meno dell'attività processuale svolta in favore della parte, poiché la mancata nomina di un nuovo difensore in sostituzione di quello dimissionario o revocato non incide sulla costituzione in giudizio della parte.
Tuttavia, l'art. 32, quarto comma, del Codice disciplinare prevede che «L'avvocato, dopo la rinuncia al mandato, nel
3 rispetto degli obblighi di legge, non è responsabile per la mancata successiva assistenza, qualora non sia nominato in tempi ragionevoli altro difensore», ne consegue che egli rimane responsabile dell'adempimento del mandato se non altro fintantoché dalla revoca o dalla rinuncia non sia decorso un ragionevole lasso temporale. La ratio della norma deve rinvenirsi nella necessità di non lasciare la parte priva di difesa nelle more della nomina di un sostituto che, però, deve avvenire in tempi ragionevoli, atteso che la revoca o la rinuncia hanno pieno effetto tra il cliente e il difensore e determinano il venir meno del rapporto di prestazione d'opera intellettuale instauratosi con il c.d. contratto di patrocinio” (Cass. sent.
n.12249/2013).
Nel caso di specie, l'opponente ha ricevuto in data
22.03.2023, con lettera raccomandata a/r, la comunicazione di rinuncia al mandato del proprio difensore, con invito alla sua celere sostituzione (cfr. all. nota di deposito dell'atto di rinuncia al mandato del 30.03.2023) ed ha poi all'uopo provveduto alla nomina di un nuovo difensore (cfr. procura del
20.12.2023 allegata all'istanza di visibilità del 29.11.2024).
A ciò però non ha fatto poi seguito la costituzione di questi in giudizio con l'effetto che alle udienze successivamente fissate nessuno è più comparso per l'opponente né è stata svolta altra attività difensiva, per cui può ritenersi che tale comportamento denoti una sopravvenuta carenza d'interesse alla prosecuzione dell'opposizione, alla quale sino alla data odierna l'opponente non ha dato ulteriore impulso.
E' noto che la sopravvenuta carenza di interesse ad agire è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in quanto tale interesse costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda al fine di evitare un'inutile attività processuale (Cass. sent. n. 338/2018).
4
P. Q. M.
il G.O., in funzione di Giudice Unico, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, così provvede:
1) rigetta l'opposizione confermando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo N. 702/2019 del Tribunale di Salerno che dichiara esecutivo;
2) condanna l'opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese di causa da corrispondersi ai procuratori costituiti e che quantifica in € 3.100,00, oltre rimborso forfettario, spese vive, iva se dovuta e c.p.a, nonché al pagamento delle spese di c.t.u. pari ad € 1.066,03 liquidate con precedente separato provvedimento, oltre iva se dovuta e cassa previdenza.
Così deciso in Salerno lì 21.11.2025.
Il Giudice Onorario avv. gennaro porpora
5
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda civile, in persona del
G.O. avv. Gennaro Porpora, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES comma 3 CPC nella causa civile di primo grado iscritta a ruolo al n.
3962/2019 R.G., avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo N. 702/2019 (R.G. 1721/2019) di € 8.740,00 oltre gli interessi come per legge e spese notificato il 04.03.2019 opponente
TRA
p.iva , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. costituita i ngiudizio con l'avv. CP_1
IO OT, PEC Email_1 contro p.iva e c.f. , in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rapp. p.t., costituita in giudizio con gli Avv.ti Enrico
e Luca Schipani, PEC – Email_2
Email_3 opposta
Posizione delle parti e breve svolgimento del processo
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo N.
702/2019, notificato in data 10.04.2019, la Parte_1 citava in giudizio per l'udienza del 23.09.2019 la convenuta chiedendo “… dichiarare di nessun effetto, Controparte_2 illegittimo, nullo ed inefficace e quindi revocare il decreto ingiuntivo n. 702/2019 (RG. 1721/2019) emesso dal Tribunale di Salerno;
in subordine rideterminare il giusto compenso per l'attività effettivamente svolta…”. Sostiene che: - il D.I. è illegittimo in quanto il credito non è certo, nè liquido nè esigibile e pertanto richiesto in violazione dell'art 633 cpc, nè può dirsi che sia munito di idonea prova scritta, in quanto le 1 fatture poste alla base della pretesa non sono altro che documenti contabili provenienti dalla parte che vuole giovarsene e non costituiscono prove nè determinano inversione dell'onere probatorio;
- è pacifico che nel processo di cognizione che segue all'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce fonte di prova in favore della parte che l'ha emessa, ma mantiene il valore d mero indizio (Cass. sent.
n. 9542/2018); - sussiste una duplicazione degli importi tale da incrementare illegittimamente il credito presuntivamente vantato da controparte e che tale circostanza fa venir meno i requisiti essenziali necessari per l'emissione di un decreto ingiuntivo, ovverosia la certezza, la liquidità ed esigibilità del credito così come previsto agli artt. 633 e ss. c.p.c. Contesta, altresì, il corrispettivo posto alla base della fattura n. 281\2018 poichè ritenuto errato in quanto le voci in esso trascritte fanno riferimento a prestazioni di consulenza mai effettuate.
In data 03.09.2019 si costituiva la convenuta Controparte_2 che premetteva di aveva richiesto il provvedimento
[...] monitorio in virtù delle fatture nn. 70/2018, 94/2018 e
218/2018 relative al contratto tra le parti del 03.12.2017 avente ad oggetto l'acquisto di licenze e sorgenti software nonché prestazione di servizi e consulenza. Nel merito contestava a domanda negando la duplicazione degli importi e spiegando che le fatture di giugno 2018 e luglio 2018 erano state emesse con importi uguali in quanto nel predetto periodo di fatturazione la non aveva svolto attività di Parte_1 acquisizione cliente, di talché alcuna variazione del lavoro e di fatturazione vi era stata. Chiedeva, pertanto, valutarsi ai sensi degli artt. 1175, 1337, 1366, 1375 cc la condotta dell'opponente.
Alla prima udienza del 24.09.2019 la causa veniva rimessa al giudice onorario. Concessi i termini di cui all'art 183 comma 6
2 cpc seguivano più rinvii per la ricerca del fascicolo d'ufficio.
Con ordinanza del 24.08.2021 si rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione e si nominava ctu, più volte sostituito.
All'esito del deposito dell'elaborato peritale e della sostituzione del giudicante, la causa giungeva all'odierna udienza di discussione ex art. 281 sexies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che con nota del 30.03.2023 il procuratore di parte opponente depositava rinuncia al mandato con allegata raccomandata inviata al proprio assistito il
22.03.2023 contenente l'invito alla parte di nominare nuovo difensore in sostituzione e che correttamente l'avv. Tarquini presenziava anche l'udienza del 24.01.2024.
In data 29.11.2024 un nuovo difensore, nello specifico l'avv.
Olivia Conte, risulta aver depositato istanza di temporanea visibilità del fascicolo telematico allegando procura alle liti conferita il 20.12.2023 da , legale rapp,te p.t. Controparte_3 della società opponente. Ciononostante, non vi è stata alcuna costituzione del nuovo difensore nel presente giudizio.
L'art. 85 c.p.c. stabilisce che: “la procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore” e che, pertanto, l'Avvocato rinunciante o revocato conserva lo ius postulandi, rimanendo legittimato a ricevere le notifiche e gli atti diretti all'ex cliente. La rinuncia al mandato, quindi, non comporta "de plano" il venir meno dell'attività processuale svolta in favore della parte, poiché la mancata nomina di un nuovo difensore in sostituzione di quello dimissionario o revocato non incide sulla costituzione in giudizio della parte.
Tuttavia, l'art. 32, quarto comma, del Codice disciplinare prevede che «L'avvocato, dopo la rinuncia al mandato, nel
3 rispetto degli obblighi di legge, non è responsabile per la mancata successiva assistenza, qualora non sia nominato in tempi ragionevoli altro difensore», ne consegue che egli rimane responsabile dell'adempimento del mandato se non altro fintantoché dalla revoca o dalla rinuncia non sia decorso un ragionevole lasso temporale. La ratio della norma deve rinvenirsi nella necessità di non lasciare la parte priva di difesa nelle more della nomina di un sostituto che, però, deve avvenire in tempi ragionevoli, atteso che la revoca o la rinuncia hanno pieno effetto tra il cliente e il difensore e determinano il venir meno del rapporto di prestazione d'opera intellettuale instauratosi con il c.d. contratto di patrocinio” (Cass. sent.
n.12249/2013).
Nel caso di specie, l'opponente ha ricevuto in data
22.03.2023, con lettera raccomandata a/r, la comunicazione di rinuncia al mandato del proprio difensore, con invito alla sua celere sostituzione (cfr. all. nota di deposito dell'atto di rinuncia al mandato del 30.03.2023) ed ha poi all'uopo provveduto alla nomina di un nuovo difensore (cfr. procura del
20.12.2023 allegata all'istanza di visibilità del 29.11.2024).
A ciò però non ha fatto poi seguito la costituzione di questi in giudizio con l'effetto che alle udienze successivamente fissate nessuno è più comparso per l'opponente né è stata svolta altra attività difensiva, per cui può ritenersi che tale comportamento denoti una sopravvenuta carenza d'interesse alla prosecuzione dell'opposizione, alla quale sino alla data odierna l'opponente non ha dato ulteriore impulso.
E' noto che la sopravvenuta carenza di interesse ad agire è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in quanto tale interesse costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda al fine di evitare un'inutile attività processuale (Cass. sent. n. 338/2018).
4
P. Q. M.
il G.O., in funzione di Giudice Unico, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, così provvede:
1) rigetta l'opposizione confermando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo N. 702/2019 del Tribunale di Salerno che dichiara esecutivo;
2) condanna l'opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese di causa da corrispondersi ai procuratori costituiti e che quantifica in € 3.100,00, oltre rimborso forfettario, spese vive, iva se dovuta e c.p.a, nonché al pagamento delle spese di c.t.u. pari ad € 1.066,03 liquidate con precedente separato provvedimento, oltre iva se dovuta e cassa previdenza.
Così deciso in Salerno lì 21.11.2025.
Il Giudice Onorario avv. gennaro porpora
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