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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/10/2025, n. 4148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4148 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2984/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
In persona del Giudice delegato CO PI, a seguito dell'udienza del
17/7/2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2984/2025 R.G. promossa con procedimento semplificato di cognizione ai sensi degli artt. 84 e 170 DPR n. 115/2002, 15
D.Lgs. n. 150/2011 e 281 decies cpc d a
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuliana Casula;
Parte_1
- ricorrente -
c o n t r o
; Controparte_1
- convenuto contumace -
OGGETTO: opposizione a decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione compensi al difensore del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
CONCLUSIONI: con le note scritte sostitutive dell'udienza la parte ricorrente ha concluso riportandosi all'atto introduttivo.
IN FATTO E IN DIRITTO
Premesso che ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto con cui il Tribunale di Palermo, sezione del giudice per le indagini preliminari, in data 4/2/2025 ha rigettato la sua istanza di liquidazione del compenso avanzata il 27/1/2025 per l'attività difensiva svolta in favore di ammesso al patrocinio a spese dello Stato con Controparte_2
1 provvedimento del medesimo GIP del 12/4/2024, nell'ambito del procedimento penale n. 4464/2023 RGNR;
rilevato che il convenuto non si è costituito, sebbene CP_1
ritualmente citato;
sicché va dichiarata la sua contumacia;
rilevato che il provvedimento impugnato si fonda sulla seguente motivazione: “la richiesta liquidazione si riferisce a una fase del procedimento conclusa in epoca anteriore alla presentazione dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del 17/3/2024, data dalla quale decorrono gli effetti dell'ammissione al patrocinio, atteso che in data 28/2/2024 veniva emesso decreto di citazione a giudizio”; rilevato che l'opponente lamenta il mancato riconoscimento del compenso per l'attività difensiva espletata, seppur limitatamente alla sola fase di studio delle indagini preliminari del procedimento penale n. 4464/2023 RGNR;
ritenuto che
il ricorso sia fondato;
premesso che l'art. 12 comma 3 del D.M. 55/2014 nel dettare i parametri generali per la determinazione dei compensi concernenti l'attività penale stabilisce che “Il compenso si liquida per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente: a) per fase di studio, ivi compresa l'attività investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva”; rilevato, in punto di fatto, che l'istanza di ammissione è stata presentata in data 17/3/2024;
rilevato che la ricorrente ha allegato e dimostrato che il decreto di citazione a giudizio, seppur emesso in data 28/2/2024, è stato notificato al difensore in data 23/1/2025 (vedi allegato 9 del ricorso); rilevato, pertanto, che la fase delle indagini preliminari deve ritenersi conclusa in data 23/1/2025 con la notifica all'imputato della richiesta di rinvio a giudizio ai sensi dell'art. 416 cpp;
2 rilevato, pertanto, che l'attività difensiva espletata dall'Avv. Pt_1
seppure limitata alla sola fase di studio (avendo documentato, il difensore, la sola richiesta di copia degli atti, vedi allegato n. 8) deve essere, comunque, compensata;
rilevato, quindi, che va accolta la domanda dell'opponente di liquidazione del compenso pari a € 424,00, sulla base dei parametri previsti dal punto 19 del
Protocollo d'Intesa vigente presso il Tribunale di Palermo, in materia penale, approvato il 14/11/2024; considerato, infine, che le spese del presente giudizio vanno poste a carico del soccombente e vanno liquidate, secondo i criteri fissati dal DM n. CP_1
55/2014, come aggiornati dal DM n. 147/2022, in € 232,00, competenza
Tribunale, scaglione sino a € 1.100 (nei limiti, cioè, della domanda accolta) senza fase di istruzione (non svolta), valori minimi (tenuto conto della assai ridotta complessità delle questioni), oltre € 70,00 per esborsi, spese generali
(pari al 15%), IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Nella contumacia del , qui dichiarata, annulla il Controparte_1
decreto impugnato e, per l'effetto, liquida a beneficio dell'odierno ricorrente, a titolo di compensi professionali per l'attività difensiva svolta nel procedimento penale n. 4464/2023 RGNR, in favore di - ammesso al Controparte_2
patrocinio a spese dello Stato con decreto del GIP del 12/4/2024 - la somma di €
424,00, già ridotta ex art. 106 bis DPR n. 115, oltre rimborso spese generali
(15%), IVA e CPA come per legge.
Dispone che la cancelleria trasmetta al competente ufficio finanziario copia del presente provvedimento e provveda agli ulteriori adempimenti di rito.
Condanna il convenuto al pagamento delle spese del presente CP_1
giudizio, liquidate in € 232,00, oltre € 70,00 per esborsi, spese generali (pari al
15%), IVA e CPA come per legge.
Palermo, 23/10/2025.
Il Giudice
CO PI
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
In persona del Giudice delegato CO PI, a seguito dell'udienza del
17/7/2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2984/2025 R.G. promossa con procedimento semplificato di cognizione ai sensi degli artt. 84 e 170 DPR n. 115/2002, 15
D.Lgs. n. 150/2011 e 281 decies cpc d a
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuliana Casula;
Parte_1
- ricorrente -
c o n t r o
; Controparte_1
- convenuto contumace -
OGGETTO: opposizione a decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione compensi al difensore del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
CONCLUSIONI: con le note scritte sostitutive dell'udienza la parte ricorrente ha concluso riportandosi all'atto introduttivo.
IN FATTO E IN DIRITTO
Premesso che ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto con cui il Tribunale di Palermo, sezione del giudice per le indagini preliminari, in data 4/2/2025 ha rigettato la sua istanza di liquidazione del compenso avanzata il 27/1/2025 per l'attività difensiva svolta in favore di ammesso al patrocinio a spese dello Stato con Controparte_2
1 provvedimento del medesimo GIP del 12/4/2024, nell'ambito del procedimento penale n. 4464/2023 RGNR;
rilevato che il convenuto non si è costituito, sebbene CP_1
ritualmente citato;
sicché va dichiarata la sua contumacia;
rilevato che il provvedimento impugnato si fonda sulla seguente motivazione: “la richiesta liquidazione si riferisce a una fase del procedimento conclusa in epoca anteriore alla presentazione dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del 17/3/2024, data dalla quale decorrono gli effetti dell'ammissione al patrocinio, atteso che in data 28/2/2024 veniva emesso decreto di citazione a giudizio”; rilevato che l'opponente lamenta il mancato riconoscimento del compenso per l'attività difensiva espletata, seppur limitatamente alla sola fase di studio delle indagini preliminari del procedimento penale n. 4464/2023 RGNR;
ritenuto che
il ricorso sia fondato;
premesso che l'art. 12 comma 3 del D.M. 55/2014 nel dettare i parametri generali per la determinazione dei compensi concernenti l'attività penale stabilisce che “Il compenso si liquida per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente: a) per fase di studio, ivi compresa l'attività investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva”; rilevato, in punto di fatto, che l'istanza di ammissione è stata presentata in data 17/3/2024;
rilevato che la ricorrente ha allegato e dimostrato che il decreto di citazione a giudizio, seppur emesso in data 28/2/2024, è stato notificato al difensore in data 23/1/2025 (vedi allegato 9 del ricorso); rilevato, pertanto, che la fase delle indagini preliminari deve ritenersi conclusa in data 23/1/2025 con la notifica all'imputato della richiesta di rinvio a giudizio ai sensi dell'art. 416 cpp;
2 rilevato, pertanto, che l'attività difensiva espletata dall'Avv. Pt_1
seppure limitata alla sola fase di studio (avendo documentato, il difensore, la sola richiesta di copia degli atti, vedi allegato n. 8) deve essere, comunque, compensata;
rilevato, quindi, che va accolta la domanda dell'opponente di liquidazione del compenso pari a € 424,00, sulla base dei parametri previsti dal punto 19 del
Protocollo d'Intesa vigente presso il Tribunale di Palermo, in materia penale, approvato il 14/11/2024; considerato, infine, che le spese del presente giudizio vanno poste a carico del soccombente e vanno liquidate, secondo i criteri fissati dal DM n. CP_1
55/2014, come aggiornati dal DM n. 147/2022, in € 232,00, competenza
Tribunale, scaglione sino a € 1.100 (nei limiti, cioè, della domanda accolta) senza fase di istruzione (non svolta), valori minimi (tenuto conto della assai ridotta complessità delle questioni), oltre € 70,00 per esborsi, spese generali
(pari al 15%), IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Nella contumacia del , qui dichiarata, annulla il Controparte_1
decreto impugnato e, per l'effetto, liquida a beneficio dell'odierno ricorrente, a titolo di compensi professionali per l'attività difensiva svolta nel procedimento penale n. 4464/2023 RGNR, in favore di - ammesso al Controparte_2
patrocinio a spese dello Stato con decreto del GIP del 12/4/2024 - la somma di €
424,00, già ridotta ex art. 106 bis DPR n. 115, oltre rimborso spese generali
(15%), IVA e CPA come per legge.
Dispone che la cancelleria trasmetta al competente ufficio finanziario copia del presente provvedimento e provveda agli ulteriori adempimenti di rito.
Condanna il convenuto al pagamento delle spese del presente CP_1
giudizio, liquidate in € 232,00, oltre € 70,00 per esborsi, spese generali (pari al
15%), IVA e CPA come per legge.
Palermo, 23/10/2025.
Il Giudice
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