Cass. civ., sez. II, sentenza 21/05/1987, n. 4630
CASS
Sentenza 21 maggio 1987

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Dal principio della rilevabilità d'ufficio della cessazione della materia del contendere, in relazione all'esigenza di evitare lo svolgimento a vuoto di attività giurisdizionale, e, d'altra parte, dalla necessità che una declaratoria in tal senso sia fondata su dati ritualmente acquisiti al processo, nel rispetto delle regole del contraddittorio, consegue che la deduzione, dopo la precisazione delle conclusioni (nella specie, in grado d'appello), di un fatto di cessazione della materia del contendere, con allegazione della relativa prova, comporta l'Obbligo del collegio di valutare l'astratta attitudine di quel fatto ad eliminare radicalmente e senza residui l'oggetto della contesa, e, in caso di valutazione positiva, di rimettere la causa all'istruttore, per consentire la rituale acquisizione di detta prova e l'accertamento della concreta idoneità del fatto dedotto a produrre gli indicati effetti, tenendo conto che tale idoneità in concreto postula che non vi sia dissenso fra le parti sulla sussistenza del fatto medesimo e sulla sua Rilevanza giuridica. ( V 2269/83, mass n 427117; ( V 2267/83, mass n 427116; ( V 1975/82, mass n 419824; ( V 4719/81, mass n 415455; ( V 1969/80, mass n 405601; ( V 3069/76, mass n 381846; ( V 1216/74, mass n 369270; ( Conf 1264/78, mass n 390621).*

La convenzione con cui, ai sensi del secondo comma dell'art. 1029 cod. civ., si costituisce una servitù a favore o a carico di un edificio da costruire da luogo ad un rapporto di carattere obbligatorio, che diviene reale solo con la costruzione dello edificio, che costituisce il fondo dominante o servente a favore o a carico del quale è rivolta l'utilità assicurata dalla servitù. Pertanto, l'alienazione del suolo non ancora edificato non comporta che la servitù, attiva o passiva, costituita dagli originari contraenti si trasferisca ai successivi acquirenti del fondo "medesimo", i quali, mediante apposite e specifiche pattuizioni, possono solo subentrare nel rapporto obbligatorio facente capo ai rispettivi danti causa. ( Conf 3543/80, mass n 407392; ( Conf 498/65, mass n 310897, sulla prima parte; ( Conf 109/62, mass n 250177; ( Conf 2215/61).*

Come si desume dal combinato degli artt. 112, 189, primo comma, e 277, primo comma, cod. proc. civ., l'Obbligo di decidere, la cui osservanza dà luogo al vizio di omessa pronuncia, presuppone una istanza della parte che abbia un contenuto concreto e sia stata formulata in una specifica conclusione sulla quale il giudice debba emettere una statuizione di accoglimento o di rigetto. Da tale principio, valido anche per il giudizio di appello in virtù del richiamo fatto alle citate Disposizioni dall'art. 359 cod. proc. civ., discende che qualora la parte abbia precisato in modo specifico le proprie conclusioni nell'apposita udienza, le domande e le eccezioni non riproposte devono presumersi abbandonate o rinunciate e il giudice deve limitare il proprio potere-dovere decisorio a quelle espressamente riproposte. ( Conf 1132/87, mass n 450696; ( Conf 115/82, mass n 417802).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 21/05/1987, n. 4630
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4630
    Data del deposito : 21 maggio 1987

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