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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/11/2025, n. 4910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4910 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3753/2025
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Luca Perilli Presidente dott. Luciano Ambrosoli Giudice dott. Andrea Gaboardi Giudice relatore all'esito della camera di consiglio del 4.11.2025 nel procedimento iscritto al n.r.g. 3753/2025, promosso da: nato in [...] il [...], c.f. , CUI;
Parte_1 C.F._1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Andrea PIENAZZA;
RICORRENTE contro
; Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di;
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
Rilevato in fatto
1. In data 4.7.2022 cittadino nigeriano nato il [...], ha presentato in via amministrativa Parte_1 istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, formalizzata il 19.7.2023 e rigettata dalla Questura di con provvedimento in data 11.3.2025 (notificato all'istante in data 1.4.2025). CP_1
Il diniego oggetto di impugnazione – pronunciato sulla scorta del parere vincolante reso il 5.7.2024 dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di – si CP_1 fonda sul fatto che dalla documentazione prodotta dall'istante non affiorerebbe né un suo compiuto radicamento sul territorio nazionale né una sua situazione di particolare vulnerabilità. In ogni caso, non sussisterebbero fondati motivi di ritenere che il suo allontanamento dal territorio nazionale possa comportare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, in quanto il ricorrente non avrebbe documentato la percezione di redditi da lavoro in modo costante e in misura sufficiente ad assicurargli effettive possibilità di integrazione.
Infine, la sua zona di provenienza non sarebbe soggetta a indicazioni di non rimpatrio a livello internazionale.
Pag. 1 di 5 2. Avverso tale provvedimento è stato proposto in data 7.4.2025 tempestivo ricorso. La difesa ha dato atto della situazione personale del ricorrente sul territorio nazionale, allegando l'esistenza di importanti vincoli familiari in Italia (Paese nel quale convive in un'abitazione sita a in vicolo Pt_1 CP_1
Vidazze n. 3 con la compagna e la figlia minore nata a [...] Controparte_2 Persona_1 CP_1
1.10.2022) ed evidenziando il percorso di integrazione socio-lavorativa da lui intrapreso nel Paese di accoglienza (comprovato dai seguenti documenti: certificazioni uniche 2021-2022-2023-2024; contratto di lavoro a tempo determinato stipulato il 10.10.2019 con l'impresa di pulizie Kurukulasooriya M.K. Shelton S.K.G., con relativa proroga sino al 9.10.2020 e lettera di trasformazione dello stesso in contratto a tempo indeterminato a decorrere dall'11.10.2020; buste paga dall'ottobre 2019 al febbraio 2025; estratto conto previdenziale INPS aggiornato al 3.4.2025; contratto di locazione relativo all'immobile di residenza).
Sulla scorta di quanto sopra, parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del proprio diritto all'ottenimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale, con vittoria di spese da liquidarsi in favore del difensore antistatario.
3. Il – pur avendo ricevuto valida notifica del ricorso e del decreto di fissazione Controparte_1 dell'udienza di comparizione in data 9.4.2025 – non si è costituito in giudizio e deve essere, pertanto, dichiarato contumace.
4. L'udienza di comparizione delle parti fissata in data 18.9.2025 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e in data 15.9.2025 parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Contestualmente ha aggiornato la documentazione sul percorso di integrazione socio-lavorativa in atti, depositando la certificazione unica 2025 e le buste paga relative alle mensilità da marzo a luglio 2025.
Rimessa la causa al Collegio, essa è stata decisa nella camera di consiglio del 4.11.2025.
Ritenuto in diritto
1. In diritto, occorre riportare sinteticamente gli interventi normativi in materia più recenti.
L'art. 1, comma 1, lett. e), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173, ha modificato l'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni: «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Il legislatore ha, pertanto, nuovamente conformato il diritto d'asilo ex art. 10, comma 3, Cost., nel rispetto dei vincoli costituzionali (a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità di cui all'art. 2, comma 2, Cost.), nonché di quelli europei ed internazionali ex art. 117, comma 1, Cost. (artt. 19, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 CEDU).
Secondo la normativa introdotta con il d.l. 130/2020, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il diritto è
Pag. 2 di 5 riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il legislatore ha, peraltro, disciplinato anche il contenuto del sindacato volto all'accertamento di tale diritto, stabilendo che costituiscono parametro di valutazione la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché (e per converso) l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Si tratta di indici che evocano la protezione “umanitaria” contemplata dal previgente art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998 (per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza prima della novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. b, n. 2), d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv., con mod., dalla l. 1° dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione: cfr., tra le tante, Cass., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057), fattispecie il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (v., per tutte, Cass., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733).
Proprio perché tipizzati e dotati di una valenza “autonoma” e “diretta”, tali indici – secondo l'orientamento maggioritario della S.C. (cfr. Cass., sez. I, 5 aprile 2023, n. 10399; Cass., sez. I, 23 febbraio 2023, n. 8400; Cass, sez. VI, 15 marzo 2022, n. 8373) – non postulerebbero, però, più la necessità di effettuare una comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel Paese di origine, come invece richiesto dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla “vecchia” disciplina (v. Cass., sez. I, 23 febbraio 2018, n. 4455).
Occorre, tuttavia, prendere atto che l'art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv., con mod., dalla l. 5 maggio 2023, n. 50 ha soppresso il III-IV periodo dell'art. 19, comma 1.1, cit.
Il legislatore ha comunque dettato una disposizione di diritto intertemporale (art. 7, comma 2, d.l. cit.), prevedendo che continua ad applicarsi la disciplina previgente per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge, intervenuta l'11 marzo 2023 (cfr. art. 12 d.l. cit.).
Atteso che l'istanza di protezione speciale è stata presentata da in sede amministrativa il Parte_1
4.7.2022, deve qui trovare applicazione la disciplina normativa previgente.
2. Tanto chiarito in ordine alla disciplina applicabile, si evidenzia innanzitutto che le circostanze dedotte a sostegno della domanda non sono riconducibili né all'art. 19, comma 1, d.lgs. 286/1998 (ai sensi del quale «in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione») né all'art. 19, comma 1.1, I-II periodo, d.lgs. 286/1998, nella parte in cui stabilisce che «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti» e che «nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani».
3. La difesa ha, invece, allegato la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, III-IV periodo, d.lgs. 286/1998 (norma ratione temporis applicabile), sulla base dell'importanza dei legami familiari del ricorrente in Italia e del suo compiuto inserimento nel tessuto sociale del Paese di accoglienza.
Sotto il primo profilo, ha, in effetti, documentato di convivere in Italia (presso un'unità Parte_1 immobiliare regolarmente condotta in locazione a in vicolo Vidazze n. 3) con la compagna CP_1
e la figlia minorenne (nata a [...] [...]) e affetta da anemia Controparte_2 Persona_1 CP_1 drepanocitica (o anemia falciforme), come si evince dai docc. 5, 16, 17 e 18 del fascicolo di parte ricorrente. La sua situazione familiare – caratterizzata, tra l'altro, dalla convivenza con una figlia
Pag. 3 di 5 minorenne in tenerissima età e affetta da una seria patologia ematologica su base genetica/ereditaria – è, dunque, senz'altro meritevole di tutela ai sensi dell'art. 8 CEDU.
Quanto al secondo profilo, si rammenta che secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. III, 2 ottobre 2020, n. 21240) «il livello di integrazione raggiunto in Italia dal richiedente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile, in ipotesi, attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana o di partecipazione ad attività di volontariato nonché di contratti di lavoro anche a tempo determinato».
Ebbene, ha documentato di aver lavorato, sin dal 10.10.2019, per l'impresa di pulizie Parte_1
Kurukulasooriya M.K. Shelton S.K.G., che lo ha assunto con contratto a tempo determinato prorogato sino al 9.10.2020 e trasformato alla scadenza in contratto a tempo indeterminato (cfr. docc. 14-15), tuttora in esecuzione (v., tra l'altro, le ultime buste paga prodotte con nota del 15.9.2025).
Lo svolgimento di tale attività lavorativa ha consentito al ricorrente di percepire retribuzioni via via crescenti nel tempo e comunque sempre adeguate ad assicurare il sostentamento del suo nucleo familiare (v., sul punto, le certificazioni uniche e l'estratto conto previdenziale INPS in atti, attestanti la percezione nel periodo di imposta 2024 di redditi da lavoro pari a 18.367,60 euro;
si ricorda, in ogni caso, al riguardo, che secondo Cass., sez. VI, 15 marzo 2022, n. 8373, «l'esiguità delle retribuzioni non costituisce un elemento dirimente al fine di escludere la sussistenza del diritto, atteso che la consistenza delle retribuzioni lavorative va apprezzata tenendo conto del graduale incremento delle stesse nel tempo, elemento che fornisce indicazioni utili in merito al consolidarsi del processo di integrazione in Italia»).
Considerata tale documentata integrazione sociale, familiare e lavorativa (oltreché la protratta assenza dal Paese di origine), stima allora il Tribunale che l'eventuale rimpatrio del ricorrente andrebbe ad interrompere il positivo percorso di inserimento avviato e si porrebbe in contrasto con il suo diritto alla vita privata e familiare, tutelato dall'art. 8 CEDU.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, III-IV periodo, d.lgs. 286/1998.
4. Parte resistente è soccombente formale e totale. In mancanza di ragioni per disporre una compensazione integrale o parziale ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (si consideri anzi che l'amministrazione ben sapeva che il ricorrente ha svolto attività lavorativa dall'ottobre 2019 in modo ininterrotto per il medesimo datore di lavoro), essa deve essere, pertanto, condannata al pagamento delle spese processuali (art. 91, comma 1, c.p.c.), da liquidarsi secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come novellato dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147.
Tenuto conto dell'elementarità della causa, prontamente definita senza lo svolgimento di attività istruttoria, trovano applicazione i parametri forensi minimi di cui alla corrispondente tabella allegata al decreto ministeriale. È liquidato il compenso per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, dal momento che non si è svolta attività di assunzione di prove orali e che le produzioni in corso di causa si sono risolte in un mero aggiornamento della documentazione già depositata insieme al ricorso.
Le spese processuali sono, pertanto, liquidate nella somma di euro 2.906,00 a titolo di compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge. Tale importo va distratto, su sua richiesta, in favore del difensore, avv. Andrea Pienazza, in quanto dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a nato in [...] il [...] (c.f. Parte_1
, CUI 05DICWV), il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1.1, C.F._1
III-IV periodo, e 1.2, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nel testo posteriore alla novella di cui all'art. 1, comma
Pag. 4 di 5 1, lett. e), nn. 1) e 2), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173; dispone la trasmissione degli atti al Questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio nei suoi confronti del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale ex artt. 32, comma 3, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 e 6, comma 1-bis, lettera a), d.lgs. 286/1998, quindi di durata biennale, rinnovabile previo parere della Commissione territoriale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
visti gli artt. 91, comma 1, e 93, comma 1, c.p.c., condanna il al pagamento delle spese processuali in favore dell'avv. Andrea Controparte_1
Pienazza del foro di , quale difensore antistatario del ricorrente, spese che liquida in complessivi CP_1 euro 2.906,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge. manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 4 novembre 2025.
Il Giudice est.
Dott. Andrea Gaboardi
Il Presidente
Dott. Luca Perilli
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