Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/06/2025, n. 2390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2390 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16855 del Ruolo Generale degli Affari civili con- tenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nata a [...], il [...] rappresentata e difesa per Parte_1 mandato in atti dall'Avv. Barresi Francesco Paolo;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...] il [...]; Controparte_1
– parte resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 20/05/2025 parte ricorrente con- cludeva come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio , premesso Parte_1 di aver contratto matrimonio con a Palermo il 25.09.2002, Controparte_1
2. Il Presidente con ordinanza del 15/05/2023 rimetteva le parti davanti al Giudice Istruttore previa adozione dei seguenti provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse dei coniugi: “dichiara cessato il regime di affidamento della figlia e l'obbligo del marito previsto in sede di separazione di versa- Per_1 re alla moglie un contributo al mantenimento della figlia”.
Infine, all'udienza del 20 maggio 2025 la causa è stata posta in decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., avendovi la parte rinunciato.
3. Va preliminarmente ribadita la contumacia di , il qua- Controparte_1 le sebbene ritualmente evocato in giudizio non si è costituito.
4. Sulla domanda di divorzio
Nel merito, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tri- bunale nella causa di separazione, avvenuta il 23/02/2005.
Da tale data in poi, peraltro, non risulta provato che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra di essi.
Risulta, inoltre, documentalmente comprovato che i coniugi si sono sepa- rati con decreto di omologa della separazione consensuale n. 5396/2004 pronunciato da questo Tribunale il 9/06/2005.
5. Provvedimenti di carattere economico
Deve ora essere esaminata la domanda di contenuto economico, attinente la richiesta di corresponsione direttamente alla figlia di un assegno mensile per il suo mantenimento.
La ricorrente ha allegato un mutamento della situazione in essere rispetto al tempo della separazione. Difatti, ha esposto di aver cambiato lavoro, men- tre il marito si è trasferito presso la città di Wolfsberg, in Austria, ove svolge un'attività lavorativa nel campo della ristorazione presso il locale “Bistro Ita- lia Pizza Pasta”. Per_ Ha rappresentato che la figlia frequenta la facoltà di filosofia presso l'Università degli studi “Alma Mater Studiorum” di Bologna, dove vive e ha preso in locazione un appartamento nella via Strada Maggiore n. 32, per il quale corrisponde mensilmente un canone pari ad euro 300,00 (cfr. contrat- to di locazione all. n. 8 al ricorso introduttivo).
Ha soggiunto che in virtù delle accresciute esigenze della ragazza entrambi i genitori contribuiscono in via diretta al mantenimento della stessa e il
[...]
in deroga agli accordi separativi che prevedevano il versamento del con- Per_2 tributo per il mantenimento indiretto della figlia pari a 250,00 euro, ha ini- ziato a corrisponderle mensilmente l'importo di 500,00 euro.
, pertanto, in linea con la situazione di fatto, ha chiesto di por- Parte_1 re a carico di l'obbligo di corrispondere in via diretta alla Controparte_1
Per_ figlia il contributo al mantenimento pari ad euro 500,00.
Orbene, occorre in proposito confermare quanto già statuito nell'ordinanza presidenziale del 15/05/2023 in via provvisoria e urgente, dal momento che, essendo ormai cessata la coabitazione della ricorrente con la figlia, è venuto meno anche l'obbligo, previsto in sede di separazione, di versare alla moglie un contributo per il mantenimento della figlia.
Del resto, va nel contempo respinta la superiore domanda, atteso è ormai acclarato che il genitore non collocatario tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente non può, in mancanza di una specifica istanza del figlio stesso, assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo (cfr. Cass. civ., Sez. VI, n. 27308/2022), sicché nessuna statuizione può essere adottata nel presente giudizio nel quale non Per_ è intervenuta la figlia delle parti .
6. Le spese del giudizio
In considerazione, infine, dell'oggetto e del complessivo esito del giudizio, nonché della contumacia della parte resistente, si ravvisano fondati motivi per lasciare a carico della ricorrente le spese dalla stessa anticipate per pro- muovere il presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e di- fesa disattesa, definitivamente pronunciando, nella contumacia di CP_1
così provvede:
[...]
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Palermo il
25/09/2002 da , nata a [...] il [...] e da Parte_1 CP_2
, nato a [...] il [...], iscritto nei registri dello Stato Civile
[...] del medesimo Comune al n. 64, parte I dell'anno 2002;
2. conferma la revoca, già disposta con l'ordinanza presidenziale del
15/5/2023, dell'obbligo posto a carico di in sede di sepa- Controparte_1 razione di corrispondere a la somma di euro 250,00 a titolo di Parte_1
Per_ contributo al mantenimento della figlia;
3. rigetta la domanda con la quale ha chiesto di stabilire nei Parte_1
Per_ confronti di l'obbligo di versare direttamente alla figlia Controparte_1 un assegno mensile di euro 500 per il suo mantenimento;
4. lascia a carico della ricorrente le spese anticipate per promuovere il presente giudizio;
5. dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D.
P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribu- nale di Palermo, in data 29/05/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice Relatore.