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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 04/11/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
N. R.G. 2188/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 19/06/2025
da
(C.F. ), con l'Avv. VERNIZZI MARCELLO e con Parte_1 C.F._1
domicilio eletto presso il suo studio in Pavia, via Jacopo Menocchio n.18;
e
(C.F. ), con l'Avv. SAVIO ANTONIO e con domicilio eletto CP_1 C.F._2
presso il suo studio in Pavia, via Riviera n.81;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Zeccone, in data 19/05/2016, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla Parte I , n. 2, dell'anno 2016; con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19/06/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“ CONDIZIONI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO 1) Dichiarare, considerata la concorde volontà delle parti, la separazione personale dei coniugi
, nata a [...] il [...], residente in [...]di Branduzzo (PV) Parte_1
Frazione Bassino 9/D, C.F. e , nato a [...] il C.F._1 CP_1
04.06.1987, residente in [...], C.F: (matrimonio C.F._3
celebrato in data 19.05.2016 iscritto nei Registri del Comune di Zeccone (PV) al n. 1303, Anno
2016) ordinando alla Cancelleria di provvedere alla trasmissione per gli incombenti di rito, e, omologando gli accordi delle parti provvedere secondo quanto indicato nel prosieguo.
2) Decorsi i sei mesi prescritti dal IV° comma dell'art. 3 della Legge 898/70, così come modificato dalla L. 55/2015, dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra
, nata a [...] il [...], residente in [...]di Branduzzo (PV) Parte_1
Frazione Bassino 9/D, C.F. e , nato a [...] il C.F._1 CP_1
04.06.1987, residente in [...], C.F: (matrimonio C.F._3
celebrato in data 19.05.2016 iscritto nei Registri del Comune di Zeccone (PV) al n. 1303, Anno
2016) ordinando l'annotazione dell'emananda sentenza.
3) Dare atto che i coniugi vivranno separati, e poi divorziati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
4) Dare atto che l'immobile, già casa coniugale, sito in Zeccone (PV) via Italia n. 25, già interamente intestato e di proprietà al 100% della sig.a è stato venduto, e Parte_1
pertanto il sig. si impegna a trasferire immediatamente la propria residenza in CP_1
altro luogo.
5) Dare atto che il sig. corrisponderà alla moglie, sig.a a titolo di CP_1 Parte_1
contributo al mantenimento della medesima, mediante bonifico bancario, la somma mensile complessiva di € 350,00 (trecentocinquanta/00), somma da versarsi entro il giorno sette (7) di ogni mese a decorrere dal 07.06.2025 e soggetta a rivalutazione annuale secondo gli Indici
Istat.
6) Dare atto che il sig. provvederà a restituire alla sig.a 'importo CP_2 Parte_1
complessivo di € 6.000,00 (seimila/00), oggetto di più prestiti effettuati da parte della moglie in favore del marito : in particolare, la somma di € 2.800,00 (duemilaottocento/00) dovrà essere corrisposta entro il termine del 15.06.2025, mentre la somma residua pari a € 3.200,00
(tremiladucecento/00) a mezzo versamenti rateali in numero 6 mensilità a decorrere dal
15.07.2025.
Pag. 2 di 4 7) Dare atto che le parti hanno già regolamentato e definito ogni altro aspetto e questione relativo al matrimonio e pertanto dare atto che – con l'eccezione di quanto disposto ai punti 5)
e 6) – le medesime parti nulla altro hanno a pretendere l'uno dall'altra.
8) Le spese del giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti, con rinuncia dei procuratori alla solidarietà ex art. 13 L.P..”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale
Pag. 3 di 4 ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
sposati il 19/05/2016, in Zeccone (atto n.2, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016);
2. recepisce le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
3. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4. Spese di lite al definitivo;
5. provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Laura Cortellaro.
Cosi deciso in Pavia, il 4/11/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
N. R.G. 2188/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 19/06/2025
da
(C.F. ), con l'Avv. VERNIZZI MARCELLO e con Parte_1 C.F._1
domicilio eletto presso il suo studio in Pavia, via Jacopo Menocchio n.18;
e
(C.F. ), con l'Avv. SAVIO ANTONIO e con domicilio eletto CP_1 C.F._2
presso il suo studio in Pavia, via Riviera n.81;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Zeccone, in data 19/05/2016, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla Parte I , n. 2, dell'anno 2016; con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19/06/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“ CONDIZIONI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO 1) Dichiarare, considerata la concorde volontà delle parti, la separazione personale dei coniugi
, nata a [...] il [...], residente in [...]di Branduzzo (PV) Parte_1
Frazione Bassino 9/D, C.F. e , nato a [...] il C.F._1 CP_1
04.06.1987, residente in [...], C.F: (matrimonio C.F._3
celebrato in data 19.05.2016 iscritto nei Registri del Comune di Zeccone (PV) al n. 1303, Anno
2016) ordinando alla Cancelleria di provvedere alla trasmissione per gli incombenti di rito, e, omologando gli accordi delle parti provvedere secondo quanto indicato nel prosieguo.
2) Decorsi i sei mesi prescritti dal IV° comma dell'art. 3 della Legge 898/70, così come modificato dalla L. 55/2015, dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra
, nata a [...] il [...], residente in [...]di Branduzzo (PV) Parte_1
Frazione Bassino 9/D, C.F. e , nato a [...] il C.F._1 CP_1
04.06.1987, residente in [...], C.F: (matrimonio C.F._3
celebrato in data 19.05.2016 iscritto nei Registri del Comune di Zeccone (PV) al n. 1303, Anno
2016) ordinando l'annotazione dell'emananda sentenza.
3) Dare atto che i coniugi vivranno separati, e poi divorziati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
4) Dare atto che l'immobile, già casa coniugale, sito in Zeccone (PV) via Italia n. 25, già interamente intestato e di proprietà al 100% della sig.a è stato venduto, e Parte_1
pertanto il sig. si impegna a trasferire immediatamente la propria residenza in CP_1
altro luogo.
5) Dare atto che il sig. corrisponderà alla moglie, sig.a a titolo di CP_1 Parte_1
contributo al mantenimento della medesima, mediante bonifico bancario, la somma mensile complessiva di € 350,00 (trecentocinquanta/00), somma da versarsi entro il giorno sette (7) di ogni mese a decorrere dal 07.06.2025 e soggetta a rivalutazione annuale secondo gli Indici
Istat.
6) Dare atto che il sig. provvederà a restituire alla sig.a 'importo CP_2 Parte_1
complessivo di € 6.000,00 (seimila/00), oggetto di più prestiti effettuati da parte della moglie in favore del marito : in particolare, la somma di € 2.800,00 (duemilaottocento/00) dovrà essere corrisposta entro il termine del 15.06.2025, mentre la somma residua pari a € 3.200,00
(tremiladucecento/00) a mezzo versamenti rateali in numero 6 mensilità a decorrere dal
15.07.2025.
Pag. 2 di 4 7) Dare atto che le parti hanno già regolamentato e definito ogni altro aspetto e questione relativo al matrimonio e pertanto dare atto che – con l'eccezione di quanto disposto ai punti 5)
e 6) – le medesime parti nulla altro hanno a pretendere l'uno dall'altra.
8) Le spese del giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti, con rinuncia dei procuratori alla solidarietà ex art. 13 L.P..”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale
Pag. 3 di 4 ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
sposati il 19/05/2016, in Zeccone (atto n.2, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016);
2. recepisce le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
3. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4. Spese di lite al definitivo;
5. provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Laura Cortellaro.
Cosi deciso in Pavia, il 4/11/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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