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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 25/09/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Udienza del 25.9.2025
Causa n. 2108 2023
Sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Capuano e per la parte convenuta l'avv. Ferrarello
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Stefania Del Gais
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott.ssa Stefania Del Gais, all'udienza del giorno 25.9.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 2108 / 2023 RCL promossa con ricorso depositato il 18.12.2023 da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 P.IVA_1
CAPUANO TOMMASO e dell'avv. MARCHIORI FRANCESCO, VIA
GENERALE DALLA CHIESA, 7/27 37026 PESCANTINA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. CAPUANO TOMMASO
Contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. FERRARELLO ELENA, P.IVA_2
elettivamente domiciliato in VIA FILOPANTI 3/5 37123 presso il CP_1
difensore avv. FERRARELLO ELENA
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 18.12.2023, , in proprio e Parte_1
quale legale rappresentante della ha proposto opposizione Parte_2
1 alle ordinanze ingiunzioni n. 263/2022 e n. 264/2022, notificate rispettivamente in data 17.11.2023 al trasgressore e in data 1.12.2023 alla società obbligata in solido, con le quali l di Controparte_1 CP_1
ha ingiunto il pagamento della somma complessiva di euro 6.424,70, a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 29 D. Lgs.
276/2003, relativa alla irregolare somministrazione alla dei Parte_3
lavoratori e in regime di appalto Controparte_2 Controparte_3
illecito (per complessivi 18 giorni per il primo e 2 giorni per il secondo) e alle violazioni di cui all'art. 9 bis D.L. 510/1996 come conv. dalla L.
608/1996, di cui all'art. 4 bis D. Lgs. 181/2000 e di cui all'art. 1 L. 4/1953, relative al disconoscimento del contratto di tirocinio del lavoratore
Controparte_2
Ha dedotto che la società ha operato nell'ambito di un rapporto Parte_2
di appalto del tutto conforme alle norme di legge, senza alcuna illecita somministrazione di lavoro a favore di terzi;
che la società Parte_3
(capofila e prima appaltatrice), cui era stata affidata dalla società Ocem SR, con sede in Este (PD), un'importante commessa concernente lavorazioni di granigliatura, verniciatura e sabbiatura di manufatti metallici pre-fabbricati, si era avvalsa della collaborazione di alcune imprese, tra cui la che la società aveva conferito alla Controparte_4 Parte_3
incarico di: a) scarico e ricarico del materiale dagli Controparte_4
automezzi che giungeranno in cantiere per conto di Ocem SR (in coordinazione con le società MY SR e;
b) posa delle Parte_2
protezioni (bolli adesivi) sulle superfici di serraggio bulloni con lavoro “ad attrito” (in eventuale ausilio ad altre società); c) eventuale tracciatura per l'applicazione delle protezioni sulle superfici a contatto (attrito), posizionamento di tali protezioni (dopo asciugato il primer) e lavorazione
2 (post essiccazione mano di vernice finale); d) trasferimento dei manufatti verniciati dalle rastrelliere alle zone di stoccaggio;
e) carico degli autoarticolati per la destinazione finale;
che tali lavorazioni, svolte nell'ambito di una complessiva attività di movimentazione mediante gru a ponte e verniciatura dei manufatti in metallo, erano state eseguite presso il capannone industriale, sito di AD AL, in via Monte Carega n. 17, di proprietà della società come da lettera di Controparte_5
incarico prodotta in giudizio;
che il corrispettivo concordato era stato di complessivi € 8.000,00, oltre iva, come da fattura depositata in atti;
che tutte le prestazioni erano state svolte dalla società in assoluta Parte_2
autonomia con organizzazione e gestione a proprio rischio, avvalendosi del lavoratore dipendente assunto come lavoratore a Persona_1
tempo indeterminato con la qualifica di “carpentiere in ferro”, come da
Unilav anch'esso prodotto;
che il sig. non aveva nulla Controparte_2
a che fare con il cantiere di cui sopra, essendo stato regolarmente assunto come tirocinante con mansioni di giardiniere, come risulta dalla
“Comunicazione Obbligatoria Unificato Unilav”; che le lavorazioni avvenivano mediante utilizzo di macchinari e strumenti propri, e pertanto disponendo ed organizzando i fattori di produzione per la realizzazione dei compiti ricevuti.
Co Ritenuta dunque l'infondatezza delle contestazioni elevate dall ha chiesto dichiararsi infondate ed illegittime le ordinanze ingiunzioni opposte per insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie e quindi per mancanza di prova e per insussistenza delle violazioni di legge contestate, trattandosi di appalto legittimo.
Co Si è costituito l di che ha contestato ogni assunto di parte CP_1
ricorrente ed ha precisato che: i fatti oggetto di causa erano emersi
3 nell'ambito di un accertamento effettuato dal Nucleo Carabinieri operativo presso l unitamente al personale della Stazione Carabinieri di CP_1
AD AL, della Stazione Carabinieri Forestale e dell' CP_7
presso i capannoni di proprietà della società in Controparte_5
sede di primo accesso i militi avevano accertato de visu l'effettuazione di lavorazioni di granigliatura e verniciatura di semilavorati in metallo consistenti nello specifico in colonne metalliche ivi recapitate tramite autocarro che venivano successivamente scaricate, sabbiate (mediante l'utilizzo di macchina oppure a mano a seconda della loro grandezza e forma) e verniciate a macchina, per poi essere caricate su altro autocarro che le trasportava in altri siti per le successive lavorazioni;
per tutte le lavorazioni dei prelavorati metallici erano stati utilizzati i macchinari presenti nel sito (due gru a ponte, una sabbiatrice automatica, una stanza per l'effettuazione manuale della sabbiatura e una pompa per verniciatura); erano stati trovati intenti al lavoro, promiscuamente, i lavoratori, tutti regolarmente assunti e sentiti a sommarie informazioni:
(assunto dalla BA SR con contratto di tirocinio con Persona_2
decorrenza dal 30 luglio 2018 al 28 febbraio 2018 avente ad oggetto “ acquisizione di professionalità nel campo della progettazione edilizia”),
(assunto dalla società MY s.r.l., con contratto di Controparte_8
tirocinio avente decorrenza dal 26 settembre 2018 al 17 aprile 2019 avente ad oggetto quale professione di riferimento “granigliatore di metalli con ghisa sferoidale”), (assunto con contratto a tempo Parte_4
indeterminato dalla società MY s.r.l. con decorrenza 10 aprile 2018 con la qualifica di carpentiere in ferro), (assunto dalla Persona_1
società , (assunto dalla società Parte_2 Parte_5 CP_4
con contratto a tempo indeterminato con qualifica di carpentiere in
[...]
4 ferro), (che era stato dipendente della società Parte_6
dal 2 aprile 2012 fino al 13 agosto 2017 e poi, in forza di Controparte_4
una cessione del contratto comunicata al Centro per l'impiego, della
OS SR con decorrenza 14 agosto 2017); i manufatti in lavorazione presso il cantiere erano stati ivi inviati per le operazioni di sabbiatura e verniciatura dalla società Ocem s.r.l. in forza di apposito ordine di lavoro stipulato con la società nel capannone erano presenti i Parte_3
seguenti mezzi : Citroen C3 targata EB603WN di proprietà di OS s.r.l., utilizzata dal lavoratore , nonché il Ford Transit targato Persona_2
CY428GR di proprietà di utilizzato dai Controparte_9
lavoratori e;
al termine delle operazioni Parte_5 Persona_3
era stato redatto verbale di primo accesso ispettivo con cui i verbalizzanti avevano richiesto a tutte le società presenti la documentazione che parte datoriale era stata invitata a produrre entro il successivo 29 ottobre 2018; successivamente, in data 30 ottobre 2018 era stato effettuato un ulteriore accesso ispettivo in OM (VR) Via San Pietro, ove era stato trovato in attività lavorativa intento ad effettuare lavori di giardinaggio il signor , riconducibile alla società con la Controparte_2 Parte_2
quale aveva sottoscritto un contratto di tirocinio che, sentito a sommarie informazioni, aveva riferito di aver lavorato anche per un paio di giorni presso il cantiere sito in AD AL;
erano stati esaminati i LUL, forniti nel corso delle verifiche, delle maestranze delle società OS
s.r.l., MY s.r.l., BA s.r.l. e le cui Controparte_4 Parte_2
registrazioni erano state utilizzate per ricostruire in forma analitica per ogni lavoratore le giornate di prestazione di lavoro in regime di appalto per la società all'esito dell'esame della documentazione acquisita Parte_3
nel corso dell'accertamento ispettivo, i verbalizzanti avevano accertato
5 che i manufatti oggetto delle lavorazioni svolte presso il sito erano riconducibili alla società Ocem s.r.l. di Este (PD) che aveva incaricato la società di AD AL (VR) di effettuare lavorazioni di Parte_3
verniciatura di manufatti metallici pre-realizzati; la società Parte_3
come da lettera di incarico del 24 maggio 2018 indirizzato alle società
OS s.r.l., MY s.r.l., e aveva Parte_2 Controparte_4
subappaltato per intero le lavorazioni alle predette società, senza intervenire in alcun modo nelle lavorazioni a questa originariamente demandate dalla Ocem s.r.l.; le attività subappaltate erano state formalmente suddivise in forma analitica per ciascuna ditta affidataria;
da verifica tramite CCIAA di degli assetti societari delle società era CP_1
emersa una significativa commistione nella compagine sociale, tale da escludere qualsivoglia forma di autonomia;
le società MY, e Pt_2
BA, erano intervenute nell'appalto con personale assunto con la qualifica di tirocinante, profilo non compatibile con il regime di appalto o sub-appalto; le concrete modalità di esecuzione del lavoro, come accertate de visu dai verbalizzanti e valutate poi alla luce delle dichiarazioni, della documentazione acquisita e dell'esame dell'organico aziendale delle ditte oggetto di verifica, avevano consentito di accertare la non conformità del contratto di appalto alla fattispecie normativa di riferimento, atteso che le prestazioni rese dai lavoratori si erano sostanziate in una mera messa a disposizione delle energie lavorative;
la era risultata priva di un proprio organico aziendale, non idonea Parte_3
quindi a supportare l'appalto assunto;
per quanto di rilievo in riferimento alle ordinanze ingiunzioni opposte in questa sede, era stato trovato intento in operazioni di sabbiatura, movimentazione mediante gru a ponte e verniciatura dei manufatti metallici unitamente alle altre maestranze
6 impiegate nella commessa Ocem il lavoratore ed era Persona_1
stato disconosciuto il contratto di tirocinio.
Ritenuta integrata la prova dell'avvenuta illecita somministrazione di manodopera da parte della società opponente alla i Parte_3
verbalizzanti avevano redatto nei confronti di entrambi i soggetti giuridici quali somministratore e utilizzatore verbale unico di accertamento e notificazione, prodromico alla emissione delle ordinanze ingiunzioni opposte, per l'illecito di cui all'art. 29, comma primo, D.Lgs 10 settembre
2003 n. 276 come modificato dall'art. 1, primo comma, D.Lgs 8/2016 e di cui all'art. 9 bis D.L. 510/1996 come conv. dalla L. 608/1996, all'art. 4 bis
D. Lgs. 181/2000 e all'art. 1 L. 4/1953.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso e la conferma delle ordinanze ingiunzioni opposte.
La causa è stata istruita mediante assunzione delle prove testimoniali dedotte da entrambe le parti e, all'esito, è stata fissata udienza di discussione con termine per il deposito di note.
Alla odierna udienza la causa è stata discussa e decisa con motivazioni contestuali.
*
L'opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta e deve essere accolta nei limiti che seguono.
Le ordinanze ingiunzioni opposte in questa sede trovano origine da un
Co accertamento condotto dall' di attraverso il Nucleo dei CP_1
Carabinieri operativo presso l'Ispettorato. L'accertamento, iniziato con un primo accesso ispettivo in AD AL (VR) presso i capannoni di proprietà della ove erano presenti vari lavoratori Controparte_5
riconducibili a diverse società e poi proseguito con un altro accesso
7 ispettivo in OM (VR) presso le sedi delle varie società, ha visto conseguentemente coinvolte tutte le società i cui dipendenti, a vario titolo, erano presenti al momento degli accessi ed erano stati trovati intenti in attività lavorative e cioè: MY Parte_3 Controparte_4 Parte_2
SR, OS SR, BA SR e TI SR.
I verbalizzanti, all'esito degli accessi effettuati, dell'esame della documentazione acquisita, delle dichiarazioni rese dai lavoratori sentiti a sommarie informazioni, dell'interrogazione delle banche dati, delle visure camerali, hanno ritenuto che la società OCEM SR avesse appaltato alla società lavori di granigliatura, di sabbiatura e di verniciatura di Parte_3
manufatti metallici pre-realizzati e che quest'ultima avesse a sua volta affidato (subappaltato) tali lavorazioni alle citate società (ad esclusione della BA SR e della TI SR entrate nella vicenda che ci occupa per questioni solo in parte connesse), suddivise però soltanto formalmente in maniera analitica fra di esse, come da lettera di incarico acquisita agli atti, ma nella sostanza eseguite indifferentemente da tutte. Hanno infatti ritenuto che ciascuna società operasse nel cantiere con proprio personale che veniva impiegato nelle attività di volta in volta necessarie in maniera assolutamente promiscua, che le attività assegnate da ai quattro Parte_3
subappaltatori nel sito di AD EN ( OS SR, MY SR, Pt_2
[...
non consistessero in un servizio autonomo Controparte_4
caratterizzato da un prodotto specifico e distinto, che ciascun lavoratore avesse una professionalità tale da potersi sostituire agli altri, che tutti i lavoratori avessero in comune gli orari di lavoro, l'utilizzo dei macchinari e le modalità di reclutamento attraverso i signori Persona_4
e , quest'ultimo legale rappresentante di tutte le quattro Parte_1
società subappaltatrici sanzionate, unitamente alla quale società Parte_3
8 appaltante, per la somministrazione illecita di manodopera in appalto ritenuto non genuino e quindi in violazione dell'art. 29 D. Lgs. 276/2003.
La società odierna opponente, è stata sanzionata anche per il Parte_2
disconoscimento del contratto di tirocinio del lavoratore CP_2
la società BA è stata sanzionata anche per il
[...]
disconoscimento del contratto di tirocinio del lavoratore , Persona_2
al pari della società TI SR, pur essa sanzionata in seguito all'unico accertamento effettuato, ma esclusivamente per il disconoscimento del contratto di tirocinio della lavoratrice . Persona_5
Dalla copiosa istruttoria svolta in giudizio, a cui è stata allegata anche quella svolta nei giudizi che hanno visto opporre dalle altre società coinvolte nell'accertamento le ordinanze ingiunzioni che ne sono derivate,
è sicuramente emerso un quadro molto articolato secondo cui effettivamente tutte le società hanno avuto una regia comune, quella di
, legale rappresentante della Persona_4 [...]
proprietaria del capannone in AD AL e della Controparte_5
palazzina in OM, che ha avuto un rapporto diretto con ciascun lavoratore sin dal colloquio di assunzione e poi con tutti loro insieme al fine di fornire le direttive sul lavoro che ciascuno di loro è stato chiamato a svolgere in ordine alla commessa che la ha ricevuto Pt_3
dalla Ocem e che ha, a sua volta, subappaltato alle varie società. Tutte le testimonianze rese convergono in questa descrizione.
Tuttavia, bisogna analizzare in questa sede l'oggetto della violazione
Co contestata dall' ad ogni singola società e, nel caso in esame, la violazione dell'art. 29 D. Lgs. 276/2003.
A mente del citato articolo “Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai
9 sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio
d'impresa”.
Nel caso che ci occupa, poiché ciascuna società ha occupato nelle lavorazioni svolte uno o al massimo due lavoratori, tale distinzione deve essere operata in misura più “leggera”, come stabilito dalla Suprema
Corte per quanto qui di rilievo “… la distinzione tra appalto genuino di cui all'art. 1655 c.c. e illecita somministrazione di manodopera si individua nella concorrenza dei requisiti di assunzione del rischio d'impresa e di direzione e organizzazione di mezzi e materiali necessari da parte dell'appaltatore, tenendo presente che negli appalti "leggeri", a prevalenza di apporto personale di unità specializzate, l'organizzazione può anche essere minima, mentre negli appalti "labour intensive" il requisito si sostanzia soprattutto nell'esercizio del potere direttivo di mezzi e materiali.” (Sez. 5, Ordinanza n. 20591 del 24/07/2024).
Nell'ambito della tipologia di appalto in esame, caratterizzato da varie lavorazioni collegate fra loro ma al tempo stesso autonome quali la granigliatura, la verniciatura, la sabbiatura e la conseguente movimentazione del materiale metallico, ogni società coinvolta ha destinato una unità - o al massimo due - di personale specializzato con una organizzazione minima di mezzi e materiali, che sostanzialmente lavorava in autonomia in quanto già conosceva il lavoro da svolgere. In quel contesto, ovvero in un unico sito ove giocoforza, anche per evitare
10 aggravi economici dovuti allo spostamento del materiale lavorato di grandissime dimensioni, operavano tutte le società e ciascuna per la propria parte di competenza, non può certamente ravvisarsi promiscuità fra i lavoratori neanche nel caso in cui, occasionalmente, avessero avuto necessità di aiutarsi fra di loro in qualche particolare situazione;
né tantomeno può essere considerata commistione lavorativa l'utilizzo di un unico furgone con cui tutti i lavoratori raggiungevano il sito.
Quanto alla organizzazione del lavoro, in corso di causa è emersa la figura di , come colui che non soltanto aveva Persona_4
assunto ciascun lavoratore in una società piuttosto che in un'altra, che dava indicazioni sul lavoro da fare, insomma che era l'effettivo datore di lavoro di tutti.
Tuttavia, l'analisi non deve essere diretta al disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato di ogni singolo lavoratore indicato nelle ordinanze ingiunzioni in favore della costituzione del rapporto di lavoro in capo ad altro effettivo datore di lavoro individuato nella figura di
[...]
, quanto a quella della liceità o meno dell'appalto come Persona_4
Co contestata dall' .
Nel contratto di appalto, come precisato, vi sono due soggetti giuridici,
l'appaltante e l'appaltatore, che nel caso in esame sono la e la Parte_3
società opponente.
Dalle testimonianze rese, ma anche dalle dichiarazioni assunte a SIT dai verbalizzanti, non è emersa alcuna ingerenza della nella Pt_3
organizzazione del lavoro dell'appaltatore, né è emerso alcun legame fra la e colui che è stato dimostrato essere l'effettivo datore di lavoro di Pt_3
tutti i lavoratori coinvolti, . Persona_4
11 In sostanza, la , alla quale società è Pt_3 Persona_4
risultato essere estraneo, in qualità di committente non ha esercitato alcun potere direttivo e organizzativo che avrebbe potuto far ritenere una interposizione illecita di manodopera e di conseguenza non genuino l'appalto.
In mancanza di prova della illiceità dell'appalto fra la e la società Parte_3
opponente, l'opposizione deve essere accolta limitatamente alla sanzione per la violazione di cui all'art.29 D. Lgs. 276/2003.
Quanto alle altre violazioni sanzionate con le ordinanze ingiunzioni opposte, è emerso che il lavoratore sin dal momento Controparte_2
del secondo accesso ispettivo è stato sentito dei verbalizzanti a sommarie informazioni ed ha dichiarato di aver iniziato a lavorare il 24 settembre
2018 come giardiniere, di non aver ricevuto la lettera di assunzione, di non aver percepito ancora nessuna retribuzione, di lavorare 5 giorni alla settimana per 8 ore al giorno con riposo il sabato e la domenica, di essere stato assunto da , di aver lavorato per un paio di Persona_4
giorni presso il cantiere di AD AL unitamente a tutti gli altri lavoratori presenti in cantiere. In corso di causa il è stato CP_2
escusso come teste ed ha confermato le dichiarazioni rese ai verbalizzanti in sede di accertamento. Ha anche aggiunto di aver lavorato in passato come giardiniere per altra azienda, circostanza anche quest'ultima che, unitamente all'assenza di un piano di formazione, al lavoro svolto nel cantiere unitamente agli altri e destinato allo svolgimento di altre mansioni, all'autonomia nello svolgimento delle mansioni previste dal contratto, non si concilia con il contratto di tirocinio sottoscritto che di contro deve essere configurato come un mero contratto di lavoro subordinato.
12 L'opposizione deve essere dunque rigettata in relazione alle violazioni di cui all'art. 9 bis D.L. 510/1996 come conv. dalla L. 608/1996, di cui all'art. 4 bis D. Lgs. 181/2000 e di cui all'art. 1 L. 4/1953.
Il parziale accoglimento dell'opposizione relativamente alla violazione di cui all'art.29 D. Lgs. 276/2003, giustifica la compensazione di un terzo delle spese di lite, che si liquidano in dispositivo secondo i valori minimi degli attuali parametri forensi tenuto conto del valore della domanda (euro
6.424,70).
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) In accoglimento parziale dell'opposizione annulla le ordinanze ingiunzioni opposte limitatamente alla sanzione per la violazione di cui all'art.29 D. Lgs. 276/2003 e conferma per il resto le ordinanze ingiunzioni opposte;
Co 2) Condanna l al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in complessivi euro 1.798,00 già compensate per un terzo, per compensi, oltre rimborso forfetario al
15% iva e cpa come per legge.
Verona, 25 settembre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Stefania Del Gais
13
SEZIONE LAVORO
Udienza del 25.9.2025
Causa n. 2108 2023
Sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Capuano e per la parte convenuta l'avv. Ferrarello
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Stefania Del Gais
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott.ssa Stefania Del Gais, all'udienza del giorno 25.9.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 2108 / 2023 RCL promossa con ricorso depositato il 18.12.2023 da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 P.IVA_1
CAPUANO TOMMASO e dell'avv. MARCHIORI FRANCESCO, VIA
GENERALE DALLA CHIESA, 7/27 37026 PESCANTINA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. CAPUANO TOMMASO
Contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. FERRARELLO ELENA, P.IVA_2
elettivamente domiciliato in VIA FILOPANTI 3/5 37123 presso il CP_1
difensore avv. FERRARELLO ELENA
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 18.12.2023, , in proprio e Parte_1
quale legale rappresentante della ha proposto opposizione Parte_2
1 alle ordinanze ingiunzioni n. 263/2022 e n. 264/2022, notificate rispettivamente in data 17.11.2023 al trasgressore e in data 1.12.2023 alla società obbligata in solido, con le quali l di Controparte_1 CP_1
ha ingiunto il pagamento della somma complessiva di euro 6.424,70, a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 29 D. Lgs.
276/2003, relativa alla irregolare somministrazione alla dei Parte_3
lavoratori e in regime di appalto Controparte_2 Controparte_3
illecito (per complessivi 18 giorni per il primo e 2 giorni per il secondo) e alle violazioni di cui all'art. 9 bis D.L. 510/1996 come conv. dalla L.
608/1996, di cui all'art. 4 bis D. Lgs. 181/2000 e di cui all'art. 1 L. 4/1953, relative al disconoscimento del contratto di tirocinio del lavoratore
Controparte_2
Ha dedotto che la società ha operato nell'ambito di un rapporto Parte_2
di appalto del tutto conforme alle norme di legge, senza alcuna illecita somministrazione di lavoro a favore di terzi;
che la società Parte_3
(capofila e prima appaltatrice), cui era stata affidata dalla società Ocem SR, con sede in Este (PD), un'importante commessa concernente lavorazioni di granigliatura, verniciatura e sabbiatura di manufatti metallici pre-fabbricati, si era avvalsa della collaborazione di alcune imprese, tra cui la che la società aveva conferito alla Controparte_4 Parte_3
incarico di: a) scarico e ricarico del materiale dagli Controparte_4
automezzi che giungeranno in cantiere per conto di Ocem SR (in coordinazione con le società MY SR e;
b) posa delle Parte_2
protezioni (bolli adesivi) sulle superfici di serraggio bulloni con lavoro “ad attrito” (in eventuale ausilio ad altre società); c) eventuale tracciatura per l'applicazione delle protezioni sulle superfici a contatto (attrito), posizionamento di tali protezioni (dopo asciugato il primer) e lavorazione
2 (post essiccazione mano di vernice finale); d) trasferimento dei manufatti verniciati dalle rastrelliere alle zone di stoccaggio;
e) carico degli autoarticolati per la destinazione finale;
che tali lavorazioni, svolte nell'ambito di una complessiva attività di movimentazione mediante gru a ponte e verniciatura dei manufatti in metallo, erano state eseguite presso il capannone industriale, sito di AD AL, in via Monte Carega n. 17, di proprietà della società come da lettera di Controparte_5
incarico prodotta in giudizio;
che il corrispettivo concordato era stato di complessivi € 8.000,00, oltre iva, come da fattura depositata in atti;
che tutte le prestazioni erano state svolte dalla società in assoluta Parte_2
autonomia con organizzazione e gestione a proprio rischio, avvalendosi del lavoratore dipendente assunto come lavoratore a Persona_1
tempo indeterminato con la qualifica di “carpentiere in ferro”, come da
Unilav anch'esso prodotto;
che il sig. non aveva nulla Controparte_2
a che fare con il cantiere di cui sopra, essendo stato regolarmente assunto come tirocinante con mansioni di giardiniere, come risulta dalla
“Comunicazione Obbligatoria Unificato Unilav”; che le lavorazioni avvenivano mediante utilizzo di macchinari e strumenti propri, e pertanto disponendo ed organizzando i fattori di produzione per la realizzazione dei compiti ricevuti.
Co Ritenuta dunque l'infondatezza delle contestazioni elevate dall ha chiesto dichiararsi infondate ed illegittime le ordinanze ingiunzioni opposte per insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie e quindi per mancanza di prova e per insussistenza delle violazioni di legge contestate, trattandosi di appalto legittimo.
Co Si è costituito l di che ha contestato ogni assunto di parte CP_1
ricorrente ed ha precisato che: i fatti oggetto di causa erano emersi
3 nell'ambito di un accertamento effettuato dal Nucleo Carabinieri operativo presso l unitamente al personale della Stazione Carabinieri di CP_1
AD AL, della Stazione Carabinieri Forestale e dell' CP_7
presso i capannoni di proprietà della società in Controparte_5
sede di primo accesso i militi avevano accertato de visu l'effettuazione di lavorazioni di granigliatura e verniciatura di semilavorati in metallo consistenti nello specifico in colonne metalliche ivi recapitate tramite autocarro che venivano successivamente scaricate, sabbiate (mediante l'utilizzo di macchina oppure a mano a seconda della loro grandezza e forma) e verniciate a macchina, per poi essere caricate su altro autocarro che le trasportava in altri siti per le successive lavorazioni;
per tutte le lavorazioni dei prelavorati metallici erano stati utilizzati i macchinari presenti nel sito (due gru a ponte, una sabbiatrice automatica, una stanza per l'effettuazione manuale della sabbiatura e una pompa per verniciatura); erano stati trovati intenti al lavoro, promiscuamente, i lavoratori, tutti regolarmente assunti e sentiti a sommarie informazioni:
(assunto dalla BA SR con contratto di tirocinio con Persona_2
decorrenza dal 30 luglio 2018 al 28 febbraio 2018 avente ad oggetto “ acquisizione di professionalità nel campo della progettazione edilizia”),
(assunto dalla società MY s.r.l., con contratto di Controparte_8
tirocinio avente decorrenza dal 26 settembre 2018 al 17 aprile 2019 avente ad oggetto quale professione di riferimento “granigliatore di metalli con ghisa sferoidale”), (assunto con contratto a tempo Parte_4
indeterminato dalla società MY s.r.l. con decorrenza 10 aprile 2018 con la qualifica di carpentiere in ferro), (assunto dalla Persona_1
società , (assunto dalla società Parte_2 Parte_5 CP_4
con contratto a tempo indeterminato con qualifica di carpentiere in
[...]
4 ferro), (che era stato dipendente della società Parte_6
dal 2 aprile 2012 fino al 13 agosto 2017 e poi, in forza di Controparte_4
una cessione del contratto comunicata al Centro per l'impiego, della
OS SR con decorrenza 14 agosto 2017); i manufatti in lavorazione presso il cantiere erano stati ivi inviati per le operazioni di sabbiatura e verniciatura dalla società Ocem s.r.l. in forza di apposito ordine di lavoro stipulato con la società nel capannone erano presenti i Parte_3
seguenti mezzi : Citroen C3 targata EB603WN di proprietà di OS s.r.l., utilizzata dal lavoratore , nonché il Ford Transit targato Persona_2
CY428GR di proprietà di utilizzato dai Controparte_9
lavoratori e;
al termine delle operazioni Parte_5 Persona_3
era stato redatto verbale di primo accesso ispettivo con cui i verbalizzanti avevano richiesto a tutte le società presenti la documentazione che parte datoriale era stata invitata a produrre entro il successivo 29 ottobre 2018; successivamente, in data 30 ottobre 2018 era stato effettuato un ulteriore accesso ispettivo in OM (VR) Via San Pietro, ove era stato trovato in attività lavorativa intento ad effettuare lavori di giardinaggio il signor , riconducibile alla società con la Controparte_2 Parte_2
quale aveva sottoscritto un contratto di tirocinio che, sentito a sommarie informazioni, aveva riferito di aver lavorato anche per un paio di giorni presso il cantiere sito in AD AL;
erano stati esaminati i LUL, forniti nel corso delle verifiche, delle maestranze delle società OS
s.r.l., MY s.r.l., BA s.r.l. e le cui Controparte_4 Parte_2
registrazioni erano state utilizzate per ricostruire in forma analitica per ogni lavoratore le giornate di prestazione di lavoro in regime di appalto per la società all'esito dell'esame della documentazione acquisita Parte_3
nel corso dell'accertamento ispettivo, i verbalizzanti avevano accertato
5 che i manufatti oggetto delle lavorazioni svolte presso il sito erano riconducibili alla società Ocem s.r.l. di Este (PD) che aveva incaricato la società di AD AL (VR) di effettuare lavorazioni di Parte_3
verniciatura di manufatti metallici pre-realizzati; la società Parte_3
come da lettera di incarico del 24 maggio 2018 indirizzato alle società
OS s.r.l., MY s.r.l., e aveva Parte_2 Controparte_4
subappaltato per intero le lavorazioni alle predette società, senza intervenire in alcun modo nelle lavorazioni a questa originariamente demandate dalla Ocem s.r.l.; le attività subappaltate erano state formalmente suddivise in forma analitica per ciascuna ditta affidataria;
da verifica tramite CCIAA di degli assetti societari delle società era CP_1
emersa una significativa commistione nella compagine sociale, tale da escludere qualsivoglia forma di autonomia;
le società MY, e Pt_2
BA, erano intervenute nell'appalto con personale assunto con la qualifica di tirocinante, profilo non compatibile con il regime di appalto o sub-appalto; le concrete modalità di esecuzione del lavoro, come accertate de visu dai verbalizzanti e valutate poi alla luce delle dichiarazioni, della documentazione acquisita e dell'esame dell'organico aziendale delle ditte oggetto di verifica, avevano consentito di accertare la non conformità del contratto di appalto alla fattispecie normativa di riferimento, atteso che le prestazioni rese dai lavoratori si erano sostanziate in una mera messa a disposizione delle energie lavorative;
la era risultata priva di un proprio organico aziendale, non idonea Parte_3
quindi a supportare l'appalto assunto;
per quanto di rilievo in riferimento alle ordinanze ingiunzioni opposte in questa sede, era stato trovato intento in operazioni di sabbiatura, movimentazione mediante gru a ponte e verniciatura dei manufatti metallici unitamente alle altre maestranze
6 impiegate nella commessa Ocem il lavoratore ed era Persona_1
stato disconosciuto il contratto di tirocinio.
Ritenuta integrata la prova dell'avvenuta illecita somministrazione di manodopera da parte della società opponente alla i Parte_3
verbalizzanti avevano redatto nei confronti di entrambi i soggetti giuridici quali somministratore e utilizzatore verbale unico di accertamento e notificazione, prodromico alla emissione delle ordinanze ingiunzioni opposte, per l'illecito di cui all'art. 29, comma primo, D.Lgs 10 settembre
2003 n. 276 come modificato dall'art. 1, primo comma, D.Lgs 8/2016 e di cui all'art. 9 bis D.L. 510/1996 come conv. dalla L. 608/1996, all'art. 4 bis
D. Lgs. 181/2000 e all'art. 1 L. 4/1953.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso e la conferma delle ordinanze ingiunzioni opposte.
La causa è stata istruita mediante assunzione delle prove testimoniali dedotte da entrambe le parti e, all'esito, è stata fissata udienza di discussione con termine per il deposito di note.
Alla odierna udienza la causa è stata discussa e decisa con motivazioni contestuali.
*
L'opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta e deve essere accolta nei limiti che seguono.
Le ordinanze ingiunzioni opposte in questa sede trovano origine da un
Co accertamento condotto dall' di attraverso il Nucleo dei CP_1
Carabinieri operativo presso l'Ispettorato. L'accertamento, iniziato con un primo accesso ispettivo in AD AL (VR) presso i capannoni di proprietà della ove erano presenti vari lavoratori Controparte_5
riconducibili a diverse società e poi proseguito con un altro accesso
7 ispettivo in OM (VR) presso le sedi delle varie società, ha visto conseguentemente coinvolte tutte le società i cui dipendenti, a vario titolo, erano presenti al momento degli accessi ed erano stati trovati intenti in attività lavorative e cioè: MY Parte_3 Controparte_4 Parte_2
SR, OS SR, BA SR e TI SR.
I verbalizzanti, all'esito degli accessi effettuati, dell'esame della documentazione acquisita, delle dichiarazioni rese dai lavoratori sentiti a sommarie informazioni, dell'interrogazione delle banche dati, delle visure camerali, hanno ritenuto che la società OCEM SR avesse appaltato alla società lavori di granigliatura, di sabbiatura e di verniciatura di Parte_3
manufatti metallici pre-realizzati e che quest'ultima avesse a sua volta affidato (subappaltato) tali lavorazioni alle citate società (ad esclusione della BA SR e della TI SR entrate nella vicenda che ci occupa per questioni solo in parte connesse), suddivise però soltanto formalmente in maniera analitica fra di esse, come da lettera di incarico acquisita agli atti, ma nella sostanza eseguite indifferentemente da tutte. Hanno infatti ritenuto che ciascuna società operasse nel cantiere con proprio personale che veniva impiegato nelle attività di volta in volta necessarie in maniera assolutamente promiscua, che le attività assegnate da ai quattro Parte_3
subappaltatori nel sito di AD EN ( OS SR, MY SR, Pt_2
[...
non consistessero in un servizio autonomo Controparte_4
caratterizzato da un prodotto specifico e distinto, che ciascun lavoratore avesse una professionalità tale da potersi sostituire agli altri, che tutti i lavoratori avessero in comune gli orari di lavoro, l'utilizzo dei macchinari e le modalità di reclutamento attraverso i signori Persona_4
e , quest'ultimo legale rappresentante di tutte le quattro Parte_1
società subappaltatrici sanzionate, unitamente alla quale società Parte_3
8 appaltante, per la somministrazione illecita di manodopera in appalto ritenuto non genuino e quindi in violazione dell'art. 29 D. Lgs. 276/2003.
La società odierna opponente, è stata sanzionata anche per il Parte_2
disconoscimento del contratto di tirocinio del lavoratore CP_2
la società BA è stata sanzionata anche per il
[...]
disconoscimento del contratto di tirocinio del lavoratore , Persona_2
al pari della società TI SR, pur essa sanzionata in seguito all'unico accertamento effettuato, ma esclusivamente per il disconoscimento del contratto di tirocinio della lavoratrice . Persona_5
Dalla copiosa istruttoria svolta in giudizio, a cui è stata allegata anche quella svolta nei giudizi che hanno visto opporre dalle altre società coinvolte nell'accertamento le ordinanze ingiunzioni che ne sono derivate,
è sicuramente emerso un quadro molto articolato secondo cui effettivamente tutte le società hanno avuto una regia comune, quella di
, legale rappresentante della Persona_4 [...]
proprietaria del capannone in AD AL e della Controparte_5
palazzina in OM, che ha avuto un rapporto diretto con ciascun lavoratore sin dal colloquio di assunzione e poi con tutti loro insieme al fine di fornire le direttive sul lavoro che ciascuno di loro è stato chiamato a svolgere in ordine alla commessa che la ha ricevuto Pt_3
dalla Ocem e che ha, a sua volta, subappaltato alle varie società. Tutte le testimonianze rese convergono in questa descrizione.
Tuttavia, bisogna analizzare in questa sede l'oggetto della violazione
Co contestata dall' ad ogni singola società e, nel caso in esame, la violazione dell'art. 29 D. Lgs. 276/2003.
A mente del citato articolo “Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai
9 sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio
d'impresa”.
Nel caso che ci occupa, poiché ciascuna società ha occupato nelle lavorazioni svolte uno o al massimo due lavoratori, tale distinzione deve essere operata in misura più “leggera”, come stabilito dalla Suprema
Corte per quanto qui di rilievo “… la distinzione tra appalto genuino di cui all'art. 1655 c.c. e illecita somministrazione di manodopera si individua nella concorrenza dei requisiti di assunzione del rischio d'impresa e di direzione e organizzazione di mezzi e materiali necessari da parte dell'appaltatore, tenendo presente che negli appalti "leggeri", a prevalenza di apporto personale di unità specializzate, l'organizzazione può anche essere minima, mentre negli appalti "labour intensive" il requisito si sostanzia soprattutto nell'esercizio del potere direttivo di mezzi e materiali.” (Sez. 5, Ordinanza n. 20591 del 24/07/2024).
Nell'ambito della tipologia di appalto in esame, caratterizzato da varie lavorazioni collegate fra loro ma al tempo stesso autonome quali la granigliatura, la verniciatura, la sabbiatura e la conseguente movimentazione del materiale metallico, ogni società coinvolta ha destinato una unità - o al massimo due - di personale specializzato con una organizzazione minima di mezzi e materiali, che sostanzialmente lavorava in autonomia in quanto già conosceva il lavoro da svolgere. In quel contesto, ovvero in un unico sito ove giocoforza, anche per evitare
10 aggravi economici dovuti allo spostamento del materiale lavorato di grandissime dimensioni, operavano tutte le società e ciascuna per la propria parte di competenza, non può certamente ravvisarsi promiscuità fra i lavoratori neanche nel caso in cui, occasionalmente, avessero avuto necessità di aiutarsi fra di loro in qualche particolare situazione;
né tantomeno può essere considerata commistione lavorativa l'utilizzo di un unico furgone con cui tutti i lavoratori raggiungevano il sito.
Quanto alla organizzazione del lavoro, in corso di causa è emersa la figura di , come colui che non soltanto aveva Persona_4
assunto ciascun lavoratore in una società piuttosto che in un'altra, che dava indicazioni sul lavoro da fare, insomma che era l'effettivo datore di lavoro di tutti.
Tuttavia, l'analisi non deve essere diretta al disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato di ogni singolo lavoratore indicato nelle ordinanze ingiunzioni in favore della costituzione del rapporto di lavoro in capo ad altro effettivo datore di lavoro individuato nella figura di
[...]
, quanto a quella della liceità o meno dell'appalto come Persona_4
Co contestata dall' .
Nel contratto di appalto, come precisato, vi sono due soggetti giuridici,
l'appaltante e l'appaltatore, che nel caso in esame sono la e la Parte_3
società opponente.
Dalle testimonianze rese, ma anche dalle dichiarazioni assunte a SIT dai verbalizzanti, non è emersa alcuna ingerenza della nella Pt_3
organizzazione del lavoro dell'appaltatore, né è emerso alcun legame fra la e colui che è stato dimostrato essere l'effettivo datore di lavoro di Pt_3
tutti i lavoratori coinvolti, . Persona_4
11 In sostanza, la , alla quale società è Pt_3 Persona_4
risultato essere estraneo, in qualità di committente non ha esercitato alcun potere direttivo e organizzativo che avrebbe potuto far ritenere una interposizione illecita di manodopera e di conseguenza non genuino l'appalto.
In mancanza di prova della illiceità dell'appalto fra la e la società Parte_3
opponente, l'opposizione deve essere accolta limitatamente alla sanzione per la violazione di cui all'art.29 D. Lgs. 276/2003.
Quanto alle altre violazioni sanzionate con le ordinanze ingiunzioni opposte, è emerso che il lavoratore sin dal momento Controparte_2
del secondo accesso ispettivo è stato sentito dei verbalizzanti a sommarie informazioni ed ha dichiarato di aver iniziato a lavorare il 24 settembre
2018 come giardiniere, di non aver ricevuto la lettera di assunzione, di non aver percepito ancora nessuna retribuzione, di lavorare 5 giorni alla settimana per 8 ore al giorno con riposo il sabato e la domenica, di essere stato assunto da , di aver lavorato per un paio di Persona_4
giorni presso il cantiere di AD AL unitamente a tutti gli altri lavoratori presenti in cantiere. In corso di causa il è stato CP_2
escusso come teste ed ha confermato le dichiarazioni rese ai verbalizzanti in sede di accertamento. Ha anche aggiunto di aver lavorato in passato come giardiniere per altra azienda, circostanza anche quest'ultima che, unitamente all'assenza di un piano di formazione, al lavoro svolto nel cantiere unitamente agli altri e destinato allo svolgimento di altre mansioni, all'autonomia nello svolgimento delle mansioni previste dal contratto, non si concilia con il contratto di tirocinio sottoscritto che di contro deve essere configurato come un mero contratto di lavoro subordinato.
12 L'opposizione deve essere dunque rigettata in relazione alle violazioni di cui all'art. 9 bis D.L. 510/1996 come conv. dalla L. 608/1996, di cui all'art. 4 bis D. Lgs. 181/2000 e di cui all'art. 1 L. 4/1953.
Il parziale accoglimento dell'opposizione relativamente alla violazione di cui all'art.29 D. Lgs. 276/2003, giustifica la compensazione di un terzo delle spese di lite, che si liquidano in dispositivo secondo i valori minimi degli attuali parametri forensi tenuto conto del valore della domanda (euro
6.424,70).
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) In accoglimento parziale dell'opposizione annulla le ordinanze ingiunzioni opposte limitatamente alla sanzione per la violazione di cui all'art.29 D. Lgs. 276/2003 e conferma per il resto le ordinanze ingiunzioni opposte;
Co 2) Condanna l al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in complessivi euro 1.798,00 già compensate per un terzo, per compensi, oltre rimborso forfetario al
15% iva e cpa come per legge.
Verona, 25 settembre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Stefania Del Gais
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