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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/10/2025, n. 4265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4265 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
Verbale udienza ex art. 281 sexies c.p.c. Proc. N.15127 /2024
All'udienza del 30/10/2025 davanti al giudice Dr. FI Lo PR sono comparsi per
Parte_1
l'Avv. DOLCE CRISTIANO;
per l'Avv.
[...] Parte_2
TO SA.
Il giudice invita le parti a concludere e discutere.
L'Avv. Dolce conclude come atto di citazione e memoria assertiva e discute riportandosi alle considerazioni di cui alle note conclusive.
L'Avvocato Ortolano conclude riportandosi alla comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale, e in ordine alle conclusioni di controparte si sofferma su due aspetti: 1) l'accordo avente a oggetto il locale box non può ritenersi un preliminare ma il suo contenuto era finalizzato al trasferimento del godimento in vista del trasferimento della proprietà e il prezzo era già satisfattivo riportato ai valori dell'anno 1979; 2) relativamente all'indennità di occupazione, in assenza dell'agibilità, il bene non poteva essere impiegato per la destinazione naturale di autorimessa, e trattandosi di un Ente non poteva goderne direttamente.
L'Avv. Dolce per quanto riguardo alla questione dell'usucapione segnala che non è stata contestata la circostanza relativa la trasmissione di alcuni documenti da parte dell'Avv.
proprio con riguardo alla detenzione della , indicandola come titolare di Parte_3 Parte_2 un contratto preliminare. La non agibilità dell'immobile non impedisce la concessione in godimento a terzi anche per godimenti diversi da quelli dell'autorimessa.
Il Giudice
Trattiene la causa in decisione.
Il Giudice, alle ore 18.30, all'esito della camera di consiglio del 30/10/2025 , riaperto il verbale del procedimento n. 15127 del RG dell'anno 2024 , pronuncia la sentenza - dando lettura - assenti le parti - del dispositivo e delle ragioni della decisione, e ne fa deposito in Cancelleria.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI PALERMO Nella persona del Dott. FI Lo PR, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
1 SENTENZA nella causa iscritta al n° 15127 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024
TRA
Parte_1
(P.IVA ), in persona dei Legali Rappresentanti pro tempore, con
[...] P.IVA_1
Sede in Palermo, rappresentata e difesa dall'Avv. Cristiano Dolce Groebner nel cui studio a Palermo ha eletto domicilio in virtù di procura allegata telematicamente in atti.
CONTRO
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_2 C.F._1 dall'Avvocato Alessandro Ortolano, presso il cui studio in Palermo ha eletto domicilio in virtù di procura allegata telematicamente con la comparsa di costituzione e risposta.
Oggetto: azione di rivendica e di risarcimento del danno ingiusto per spoglio;
azione riconvenzionale di usucapione.
PQM
Il Tribunale di Palermo, definitivamente decidendo e respinta ogni diversa eccezione e domanda: respinge la domanda riconvenzionale di usucapione;
condanna la convenuta a restituire alla società attrice, libero da persone e sgombero da cose, l'immobile di cui è proprietaria in Palermo, Viale Strasburgo n. 147, 2° p.c. identificato al NCEU del Comune di Palermo al fg. 29, part. 1065, sub 50.
Condanna la convenuta a pagare alla società attrice a titolo di risarcimento del danno ingiusto la somma di euro 15.240,00 oltre interessi dalla data odierna sino al soddisfo.
Condanna la convenuta a pagare le spese di lite che liquida in favore della società attrice in euro 2.540,00 oltre CPA, IVA e rimborso forfettario del 15% come per legge, oltre euro
545,50 per esposizioni.
~~~~~~~~~~~~~~
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1
, ha affermato di essere proprietaria del locale box sito in
[...] Parte_1
Viale Strasburgo n. 147, 2° p.c. identificato al NCEU del Comune di Palermo al fg. 29, part. 1065, sub 50. A riprova di ciò ha riferito che con provvedimenti del Tribunale di
Palermo, Sez. Misure di Prevenzione, emessi rispettivamente il 6.2.1995, l'08.05.1996 e il
13.05.1998 era stato dapprima disposto il sequestro dei beni riconducibili a CP_1
[..
[...] e, tra questi, l'intero capitale sociale della Immobiliare AR Da CI S.r.l. e
[...] della e dunque in seguito la confisca definitiva delle quote Parte_1 sociali (cfr. all. nn. 6, 6°, 6b, 6c, 6d).
Ha aggiunto che il patrimonio della Immobiliare AR Da CI Srl annovera l'immobile sopra menzionato (edificato sul terreno comprato dalla società in base alle licenze edilizie comunicate al fascicolo processuale- allegati nn. 1-5) e che, con atto del 3 novembre 2009, al rogito del Notaio in Palermo, rep. n. 37165 (all n. 7 Persona_1 della citazione) veniva attuata la fusione tra le due società confiscate nella
[...]
(in base al progetto di fusione e allo statuto del 25 luglio 2008). Parte_1
Tanto premesso, la società attrice ha denunciato che occupa in assenza Parte_2 di titolo il locale box sopra denotato e, lamentando la violazione del diritto di proprietà a causa dello spoglio diretto, nonché la perdita di godimento del bene, ha chiesto la condanna della convenuta alla rilascio e consegna dell'immobile oltre al risarcimento del danno da stimarsi in via equitativa in euro 150,00 per ogni mese di occupazione.
Si è costituita affermando di essere proprietaria del locale box essendo Parte_2 succeduta al possesso del padre che infatti, in data 10 ottobre 1979 Parte_4 ne aveva acquistato la disponibilità in vista della vendita, verso la corresponsione del presso di euro 10.000.000 di Lire.
A tal proposito, la convenuta ha prodotto la quietanza sottoscritta dal rappresentante legale della Immobiliare AR Da CI (all, n. 2), spiegando che l'atto di compravendita non era stato formalizzato soltanto a causa del difetto di regolarità urbanistica del cespite. In particolare, la convenuta ha dedotto che la consegna del prezzo era avvenuta in base a patto di futura vendita, in attesa che l'immobile venisse sanato, con la conseguenza che in virtù del possesso dell'immobile uti dominus, trascorsi nel frattempo più di venti anni, è maturato in suo favore il termine per l'acquisto originario a titolo di usucapione.
Pertanto, anticipando che prima della prima udienza di questo procedimento sarebbe stata sua cura “adire l'Autorità Giurisdizionale nella competente sede penale, affinché possa dichiararsi l'inopponibilità e l'inefficacia della confisca in parola con puntuale riferimento al box auto della Sig.ra ”, ha concluso in via riconvenzionale Pt_2 Parte_2 chiedendo l'accertamento in suo favore dell'acquisto a titolo originario.
In subordine e con riguardo alla domanda di pagamento della c.d. indennità di occupazione, la convenuta ha preliminarmente eccepito la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno e, ha inoltre osservato che, siccome l'immobile non possiede i requisiti di regolarità urbanistico-edilizia, né di agibilità, allora non esprime
3 alcuna effettiva utilità economica, con la conseguenza che la domanda risarcitoria deve ritenersi priva di sostanza e infondata.
Con la memoria assertiva, la società attrice ha osservato che la documentazione allegata con l'atto introduttivo, non contestata dalla convenuta, dimostra che la quietanza del 1979 venne rilasciata in relazione alla stipula di un contratto preliminare, con la conseguenza che, nella sua genesi, l'anticipata consegna del bene non è stata accompagnata da “animus possidendi” quanto dal mero “animus detinedi”; ha aggiunto che, d'altra parte, manca in radice la buona fede della convenuta, dal momento che la circostanza del sequestro di prevenzione costituiva fatto notorio e opponibile ai terzi -per effetto dell'annotazione in
Camera di Commercio del relativo provvedimento.
La società ha osservato che, siccome il bene per cui è causa è stato sequestro e poi confiscato, deve necessariamente concludersi nel senso della impossibilità di acquisito per usucapione da parte di terzi perché in tal modo, contro la sua acquisita demanialità, verrebbe sottratto alla sua funzione pubblicistica di destinazione così per come prescritto dall'articolo 48 del D. Lgs. 159 del 2011.
All'esito dell'istruttoria documentale, le parti hanno concluso come da verbale.
***
Analizzati gli atti ritiene questo giudice che la domanda riconvenzionale di usucapione non sia fondata e che, per converso, debbano trovare tutela il diritto di proprietà dell'attrice nelle forme richieste.
Seppure è vero che la convenzione negoziale con cui un soggetto riceva da un altro il godimento di un bene, là dove finalizzata al trasferimento della proprietà o di un diritto reale, può determinare in astratto il passaggio immediato del possesso idoneo ai fini del relativo acquisto per usucapione, è anche vero che per raggiungere un tale approdo in concreto occorre allegare, ad onere della parte che lo invochi, elementi utili a descrivere le specifiche e concrete circostanza in cui è maturato e poi si è attuato un tale accordo.
Nel caso di specie, la convenuta ha allegato soltanto una quietanza di pagamento relativa alla somma di Lire 10.000.000 a tiolo di prezzo senza però contestare il contenuto del documento da parte sua allegato dalla Società attrice (n. 8a della produzione) che riconduce la medesima quietanza alla stipula di un contratto preliminare;
contratto che come noto, producendo effetti meramente obbligatori, anche quando accompagnato dall'anticipata consegna del bene, determina la costituzione di una detenzione qualificata e non del possesso uti dominus.
4 Questa circostanza, unita all'omessa allegazione di un qualsiasi elemento in qualche modo rappresentativo delle modalità del potere di fatto esercitato sull'immobile, depone contro la prospettazione della convenuta.
Ma, al di là di ciò, nel caso di specie per rigettare la domanda riconvenzionale di usucapione risulta ancora più decisivo il fatto che in base agli atti la consegna del bene conteso risale al 10 ottobre 1979 mentre già il 6 febbraio 1995 l'immobile era stato sottoposto a sequestro di prevenzione in virtù del decreto reso dal Tribunale di Palermo in pari data (all. n. 6d).
Orbene, in tale contesto non risulta la prova della buona fede qualificata del possesso che
è indispensabile affinchè la situazione di fatto produca effetti acquisitivi sul bene sottoposto a misura di prevenzione penale. Il dato è decisivo perché, come chiarito ancora di recente dalla Corte di Cassazione, “In caso di procedimento di sequestro e confisca ex l. n. 575 del
1965 ratione temporis vigente, il terzo che assume di essere proprietario del bene per averlo usucapito anteriormente alla confisca o al sequestro, può adire il giudice civile per
l'accertamento del proprio diritto, solo dopo essersi preliminarmente rivolto al giudice penale della prevenzione o dell'esecuzione, nelle forme ivi consentite, al fine di dimostrare la propria buona fede e ottenere la revoca del provvedimento di confisca” (Cass. civ., Sez.
II, Ordinanza, 27/06/2024, n. 17813).
In altri termini, il possesso esercitato su un bene consegnato dal prevenuto può condurre agli effetti acquisiti dell'usucapione soltanto se il possessore dimostri, nel rispetto delle regole probatorie stabilite nell'ambito della procedura di prevenzione, di aver esercitato l'attività corrispondente al diritto reale reclamato secondo buona fede.
In assenza di tale presupposto la domanda riconvenzionale di usucapione va respinta.
Stabilito ciò, è possibile analizzare le domande della società attrice.
La domanda tesa alla restituzione dell'immobile va qualificata come rivendica, dal momento che la società, lamentando l'illegittima dell'occupazione del locale box, ricollega la pretesa alla relazione dominicale con il bene e non già al venir meno di un negozio giuridico giustificativo della previa sua consegna alla convenuta (Cass. 4 luglio 2005 n.
14135; 14 gennaio 2013 n. 705; nonché Sezioni Unite n. 7305 del 2014).
La domanda è fondata, dal momento che è stato depositato l'atto di acquisto del terreno del 28 dicembre 1972 da parte dell'Immobiliare AR Da Vicini srl. avente oggetto il fondo sito in viale Strasburgo Palermo, particella 29, oggetto della concessione edilizia n.
805 del 31 agosto 1971, sottoposta a variante del 18 aprile 1974 e successivamente
5 richiamata nella concessione n. 867 del 7 dicembre 1977 rilasciata anche con riguardo alla particella n. 1065.
Stabilito ciò, quanto alla domanda di risarcimento del danno derivante dalla protratta occupazione sine titulo va rammentato l'insegnamento della Corte di legittimità che con le sentenze "gemelle" rese a Sezioni Unite -n. 33645/2022 e n. 33659/2022- hanno enunciato il principio per cui "nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta".
Per la presenza di un danno risarcibile, la domanda risarcitoria presuppone infatti che l'azione lesiva del contenuto del diritto di proprietà sia valutabile non solo come violazione dell'ordine formale (per la quale è apprestata la tutela reale di reintegrazione del diritto leso), ma anche come evento di danno. E nel caso di occupazione sine titulo, “l'evento di danno riguarda non la cosa, ma proprio il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa”. Pertanto “il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che
è andata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire” (cfr. Cass. S.U. n.33645/2022).
Quanto alla prova del danno, è in tal caso sufficiente l'allegazione del danno da parte del danneggiato, spettando al danneggiante contestare in modo specifico e non generico la sussistenza in concreto del danno. Dopo aver premesso, infatti, che “la nozione di «danno in re ipsa» va sostituita con quella di «danno presunto» o «danno normale», privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato”, le S.U hanno avuto cura di precisare che “nella comune fattispecie di occupazione abusiva d'immobile è richiesta l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa”. Ciò perché "il non uso, il quale è pure una caratteristica del diritto, non è suscettibile di risarcimento". Conseguentemente,
“al cospetto di tale allegazione il convenuto ha l'onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento”, attraverso una contestazione specifica e non generica. Solo “in presenza di una specifica contestazione sorge per
6 l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza o mediante presunzioni semplici”.
Nel caso di specie la società ricorrente, che opera nel settore immobiliare, ha allegato la perdita della facoltà di godimento indiretto dell'immobile mentre la convenuta ha eccepito che a causa del difetto di agibilità il locale box non potrebbe essere in alcuno modo destinato al mercato non essendo adatto alla produzione di frutti civili.
Si tratta di un'eccezione infondata: se per un verso l'assenza di agibilità non consente di svolgere all'interno dell'immobile attività aperte al pubblico sottoposte a specifichi presidi di sicurezza, nondimeno, nulla vieta la destinazione del bene all'utilizzo meramente privato e perciò, a tal fine, al godimento fruttifero in base alla stipula di un valido contratto di locazione (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 41744/2021). Semmai la carenza di agibilità può incidere sulla determinazione equitativa del danno.
La domanda di condanna è perciò fondata con riguardo al periodo successivo all'11 marzo
2015, non essendo valida per il periodo precedente l'eccezione di prescrizione. Risulta infatti dal verbale di mediazione prodotto in atti che l'invito a aderire alla mediazione obbligatoria è stato recapitato alla convenuta l'11 marzo 2020; ciò ha prodotto gli effetti interruttivi dall'art. 8 del d.lgs. n. 28 del 2010.
Per la determinazione del danno, letto l'art. 2056 c.c. e tenuto conto di quanto affermato dalla Cassazione civile e cioè che “Le quotazioni OMI, risultanti dal sito web dell'Agenzia delle Entrate, ove sono gratuitamente e liberamente consultabili, non costituiscono fonte tipica di prova ma strumento di ausilio ed indirizzo per l'esercizio della potestà di valutazione estimativa, sicché, quali nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, utilizzabili dal giudice ai sensi dell'art. 115, comma 2, c.p.c., sono idonee solamente a "condurre ad indicazioni di valori di larga massima" (Sez. 6 - 5, Ordinanza
n. 25707 del 21/12/2015), secondo questo giudice, si può validamente muovere dalle indicazioni contenute nella banca dati pubblica dell'OMI, tenendo conto della zona semi centrale in cui si trova l'immobile e della sua superficie, 28 mq.
Tenuto conto del periodo considerato, per equità di prendono le mosse dal dato stabilito per un box di caratteristiche normali nell'anno 2020 -euro 5,9*mq. su base mensile e considerato il difetto di agibilità, è congruo, in via equitativa, previo abbattimento del valore indicato in misura del 25%, arrotondare per l'intero periodo di riferimento la misura del canone in euro 120,00 mensili all'attualità; e perciò per tutto il periodo di riferimento
7 stimare il danno in euro 15.240,00, sempre all'attualità (120*127 mensilità). Nei limiti così stabiliti la domanda risarcitoria è fondata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della lite, dell'attività svolta, in base ai parametri minimi del DM n. 55 del 2014, in euro 2.540,00.
Così deciso a Palermo il 30 ottobre 2025
Il giudice
FI Lo PR
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice/dottor FI Lo PR, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82,
e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011,
n. 44.
8
Verbale udienza ex art. 281 sexies c.p.c. Proc. N.15127 /2024
All'udienza del 30/10/2025 davanti al giudice Dr. FI Lo PR sono comparsi per
Parte_1
l'Avv. DOLCE CRISTIANO;
per l'Avv.
[...] Parte_2
TO SA.
Il giudice invita le parti a concludere e discutere.
L'Avv. Dolce conclude come atto di citazione e memoria assertiva e discute riportandosi alle considerazioni di cui alle note conclusive.
L'Avvocato Ortolano conclude riportandosi alla comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale, e in ordine alle conclusioni di controparte si sofferma su due aspetti: 1) l'accordo avente a oggetto il locale box non può ritenersi un preliminare ma il suo contenuto era finalizzato al trasferimento del godimento in vista del trasferimento della proprietà e il prezzo era già satisfattivo riportato ai valori dell'anno 1979; 2) relativamente all'indennità di occupazione, in assenza dell'agibilità, il bene non poteva essere impiegato per la destinazione naturale di autorimessa, e trattandosi di un Ente non poteva goderne direttamente.
L'Avv. Dolce per quanto riguardo alla questione dell'usucapione segnala che non è stata contestata la circostanza relativa la trasmissione di alcuni documenti da parte dell'Avv.
proprio con riguardo alla detenzione della , indicandola come titolare di Parte_3 Parte_2 un contratto preliminare. La non agibilità dell'immobile non impedisce la concessione in godimento a terzi anche per godimenti diversi da quelli dell'autorimessa.
Il Giudice
Trattiene la causa in decisione.
Il Giudice, alle ore 18.30, all'esito della camera di consiglio del 30/10/2025 , riaperto il verbale del procedimento n. 15127 del RG dell'anno 2024 , pronuncia la sentenza - dando lettura - assenti le parti - del dispositivo e delle ragioni della decisione, e ne fa deposito in Cancelleria.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI PALERMO Nella persona del Dott. FI Lo PR, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
1 SENTENZA nella causa iscritta al n° 15127 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024
TRA
Parte_1
(P.IVA ), in persona dei Legali Rappresentanti pro tempore, con
[...] P.IVA_1
Sede in Palermo, rappresentata e difesa dall'Avv. Cristiano Dolce Groebner nel cui studio a Palermo ha eletto domicilio in virtù di procura allegata telematicamente in atti.
CONTRO
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_2 C.F._1 dall'Avvocato Alessandro Ortolano, presso il cui studio in Palermo ha eletto domicilio in virtù di procura allegata telematicamente con la comparsa di costituzione e risposta.
Oggetto: azione di rivendica e di risarcimento del danno ingiusto per spoglio;
azione riconvenzionale di usucapione.
PQM
Il Tribunale di Palermo, definitivamente decidendo e respinta ogni diversa eccezione e domanda: respinge la domanda riconvenzionale di usucapione;
condanna la convenuta a restituire alla società attrice, libero da persone e sgombero da cose, l'immobile di cui è proprietaria in Palermo, Viale Strasburgo n. 147, 2° p.c. identificato al NCEU del Comune di Palermo al fg. 29, part. 1065, sub 50.
Condanna la convenuta a pagare alla società attrice a titolo di risarcimento del danno ingiusto la somma di euro 15.240,00 oltre interessi dalla data odierna sino al soddisfo.
Condanna la convenuta a pagare le spese di lite che liquida in favore della società attrice in euro 2.540,00 oltre CPA, IVA e rimborso forfettario del 15% come per legge, oltre euro
545,50 per esposizioni.
~~~~~~~~~~~~~~
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1
, ha affermato di essere proprietaria del locale box sito in
[...] Parte_1
Viale Strasburgo n. 147, 2° p.c. identificato al NCEU del Comune di Palermo al fg. 29, part. 1065, sub 50. A riprova di ciò ha riferito che con provvedimenti del Tribunale di
Palermo, Sez. Misure di Prevenzione, emessi rispettivamente il 6.2.1995, l'08.05.1996 e il
13.05.1998 era stato dapprima disposto il sequestro dei beni riconducibili a CP_1
[..
[...] e, tra questi, l'intero capitale sociale della Immobiliare AR Da CI S.r.l. e
[...] della e dunque in seguito la confisca definitiva delle quote Parte_1 sociali (cfr. all. nn. 6, 6°, 6b, 6c, 6d).
Ha aggiunto che il patrimonio della Immobiliare AR Da CI Srl annovera l'immobile sopra menzionato (edificato sul terreno comprato dalla società in base alle licenze edilizie comunicate al fascicolo processuale- allegati nn. 1-5) e che, con atto del 3 novembre 2009, al rogito del Notaio in Palermo, rep. n. 37165 (all n. 7 Persona_1 della citazione) veniva attuata la fusione tra le due società confiscate nella
[...]
(in base al progetto di fusione e allo statuto del 25 luglio 2008). Parte_1
Tanto premesso, la società attrice ha denunciato che occupa in assenza Parte_2 di titolo il locale box sopra denotato e, lamentando la violazione del diritto di proprietà a causa dello spoglio diretto, nonché la perdita di godimento del bene, ha chiesto la condanna della convenuta alla rilascio e consegna dell'immobile oltre al risarcimento del danno da stimarsi in via equitativa in euro 150,00 per ogni mese di occupazione.
Si è costituita affermando di essere proprietaria del locale box essendo Parte_2 succeduta al possesso del padre che infatti, in data 10 ottobre 1979 Parte_4 ne aveva acquistato la disponibilità in vista della vendita, verso la corresponsione del presso di euro 10.000.000 di Lire.
A tal proposito, la convenuta ha prodotto la quietanza sottoscritta dal rappresentante legale della Immobiliare AR Da CI (all, n. 2), spiegando che l'atto di compravendita non era stato formalizzato soltanto a causa del difetto di regolarità urbanistica del cespite. In particolare, la convenuta ha dedotto che la consegna del prezzo era avvenuta in base a patto di futura vendita, in attesa che l'immobile venisse sanato, con la conseguenza che in virtù del possesso dell'immobile uti dominus, trascorsi nel frattempo più di venti anni, è maturato in suo favore il termine per l'acquisto originario a titolo di usucapione.
Pertanto, anticipando che prima della prima udienza di questo procedimento sarebbe stata sua cura “adire l'Autorità Giurisdizionale nella competente sede penale, affinché possa dichiararsi l'inopponibilità e l'inefficacia della confisca in parola con puntuale riferimento al box auto della Sig.ra ”, ha concluso in via riconvenzionale Pt_2 Parte_2 chiedendo l'accertamento in suo favore dell'acquisto a titolo originario.
In subordine e con riguardo alla domanda di pagamento della c.d. indennità di occupazione, la convenuta ha preliminarmente eccepito la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno e, ha inoltre osservato che, siccome l'immobile non possiede i requisiti di regolarità urbanistico-edilizia, né di agibilità, allora non esprime
3 alcuna effettiva utilità economica, con la conseguenza che la domanda risarcitoria deve ritenersi priva di sostanza e infondata.
Con la memoria assertiva, la società attrice ha osservato che la documentazione allegata con l'atto introduttivo, non contestata dalla convenuta, dimostra che la quietanza del 1979 venne rilasciata in relazione alla stipula di un contratto preliminare, con la conseguenza che, nella sua genesi, l'anticipata consegna del bene non è stata accompagnata da “animus possidendi” quanto dal mero “animus detinedi”; ha aggiunto che, d'altra parte, manca in radice la buona fede della convenuta, dal momento che la circostanza del sequestro di prevenzione costituiva fatto notorio e opponibile ai terzi -per effetto dell'annotazione in
Camera di Commercio del relativo provvedimento.
La società ha osservato che, siccome il bene per cui è causa è stato sequestro e poi confiscato, deve necessariamente concludersi nel senso della impossibilità di acquisito per usucapione da parte di terzi perché in tal modo, contro la sua acquisita demanialità, verrebbe sottratto alla sua funzione pubblicistica di destinazione così per come prescritto dall'articolo 48 del D. Lgs. 159 del 2011.
All'esito dell'istruttoria documentale, le parti hanno concluso come da verbale.
***
Analizzati gli atti ritiene questo giudice che la domanda riconvenzionale di usucapione non sia fondata e che, per converso, debbano trovare tutela il diritto di proprietà dell'attrice nelle forme richieste.
Seppure è vero che la convenzione negoziale con cui un soggetto riceva da un altro il godimento di un bene, là dove finalizzata al trasferimento della proprietà o di un diritto reale, può determinare in astratto il passaggio immediato del possesso idoneo ai fini del relativo acquisto per usucapione, è anche vero che per raggiungere un tale approdo in concreto occorre allegare, ad onere della parte che lo invochi, elementi utili a descrivere le specifiche e concrete circostanza in cui è maturato e poi si è attuato un tale accordo.
Nel caso di specie, la convenuta ha allegato soltanto una quietanza di pagamento relativa alla somma di Lire 10.000.000 a tiolo di prezzo senza però contestare il contenuto del documento da parte sua allegato dalla Società attrice (n. 8a della produzione) che riconduce la medesima quietanza alla stipula di un contratto preliminare;
contratto che come noto, producendo effetti meramente obbligatori, anche quando accompagnato dall'anticipata consegna del bene, determina la costituzione di una detenzione qualificata e non del possesso uti dominus.
4 Questa circostanza, unita all'omessa allegazione di un qualsiasi elemento in qualche modo rappresentativo delle modalità del potere di fatto esercitato sull'immobile, depone contro la prospettazione della convenuta.
Ma, al di là di ciò, nel caso di specie per rigettare la domanda riconvenzionale di usucapione risulta ancora più decisivo il fatto che in base agli atti la consegna del bene conteso risale al 10 ottobre 1979 mentre già il 6 febbraio 1995 l'immobile era stato sottoposto a sequestro di prevenzione in virtù del decreto reso dal Tribunale di Palermo in pari data (all. n. 6d).
Orbene, in tale contesto non risulta la prova della buona fede qualificata del possesso che
è indispensabile affinchè la situazione di fatto produca effetti acquisitivi sul bene sottoposto a misura di prevenzione penale. Il dato è decisivo perché, come chiarito ancora di recente dalla Corte di Cassazione, “In caso di procedimento di sequestro e confisca ex l. n. 575 del
1965 ratione temporis vigente, il terzo che assume di essere proprietario del bene per averlo usucapito anteriormente alla confisca o al sequestro, può adire il giudice civile per
l'accertamento del proprio diritto, solo dopo essersi preliminarmente rivolto al giudice penale della prevenzione o dell'esecuzione, nelle forme ivi consentite, al fine di dimostrare la propria buona fede e ottenere la revoca del provvedimento di confisca” (Cass. civ., Sez.
II, Ordinanza, 27/06/2024, n. 17813).
In altri termini, il possesso esercitato su un bene consegnato dal prevenuto può condurre agli effetti acquisiti dell'usucapione soltanto se il possessore dimostri, nel rispetto delle regole probatorie stabilite nell'ambito della procedura di prevenzione, di aver esercitato l'attività corrispondente al diritto reale reclamato secondo buona fede.
In assenza di tale presupposto la domanda riconvenzionale di usucapione va respinta.
Stabilito ciò, è possibile analizzare le domande della società attrice.
La domanda tesa alla restituzione dell'immobile va qualificata come rivendica, dal momento che la società, lamentando l'illegittima dell'occupazione del locale box, ricollega la pretesa alla relazione dominicale con il bene e non già al venir meno di un negozio giuridico giustificativo della previa sua consegna alla convenuta (Cass. 4 luglio 2005 n.
14135; 14 gennaio 2013 n. 705; nonché Sezioni Unite n. 7305 del 2014).
La domanda è fondata, dal momento che è stato depositato l'atto di acquisto del terreno del 28 dicembre 1972 da parte dell'Immobiliare AR Da Vicini srl. avente oggetto il fondo sito in viale Strasburgo Palermo, particella 29, oggetto della concessione edilizia n.
805 del 31 agosto 1971, sottoposta a variante del 18 aprile 1974 e successivamente
5 richiamata nella concessione n. 867 del 7 dicembre 1977 rilasciata anche con riguardo alla particella n. 1065.
Stabilito ciò, quanto alla domanda di risarcimento del danno derivante dalla protratta occupazione sine titulo va rammentato l'insegnamento della Corte di legittimità che con le sentenze "gemelle" rese a Sezioni Unite -n. 33645/2022 e n. 33659/2022- hanno enunciato il principio per cui "nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta".
Per la presenza di un danno risarcibile, la domanda risarcitoria presuppone infatti che l'azione lesiva del contenuto del diritto di proprietà sia valutabile non solo come violazione dell'ordine formale (per la quale è apprestata la tutela reale di reintegrazione del diritto leso), ma anche come evento di danno. E nel caso di occupazione sine titulo, “l'evento di danno riguarda non la cosa, ma proprio il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa”. Pertanto “il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che
è andata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire” (cfr. Cass. S.U. n.33645/2022).
Quanto alla prova del danno, è in tal caso sufficiente l'allegazione del danno da parte del danneggiato, spettando al danneggiante contestare in modo specifico e non generico la sussistenza in concreto del danno. Dopo aver premesso, infatti, che “la nozione di «danno in re ipsa» va sostituita con quella di «danno presunto» o «danno normale», privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato”, le S.U hanno avuto cura di precisare che “nella comune fattispecie di occupazione abusiva d'immobile è richiesta l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa”. Ciò perché "il non uso, il quale è pure una caratteristica del diritto, non è suscettibile di risarcimento". Conseguentemente,
“al cospetto di tale allegazione il convenuto ha l'onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento”, attraverso una contestazione specifica e non generica. Solo “in presenza di una specifica contestazione sorge per
6 l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza o mediante presunzioni semplici”.
Nel caso di specie la società ricorrente, che opera nel settore immobiliare, ha allegato la perdita della facoltà di godimento indiretto dell'immobile mentre la convenuta ha eccepito che a causa del difetto di agibilità il locale box non potrebbe essere in alcuno modo destinato al mercato non essendo adatto alla produzione di frutti civili.
Si tratta di un'eccezione infondata: se per un verso l'assenza di agibilità non consente di svolgere all'interno dell'immobile attività aperte al pubblico sottoposte a specifichi presidi di sicurezza, nondimeno, nulla vieta la destinazione del bene all'utilizzo meramente privato e perciò, a tal fine, al godimento fruttifero in base alla stipula di un valido contratto di locazione (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 41744/2021). Semmai la carenza di agibilità può incidere sulla determinazione equitativa del danno.
La domanda di condanna è perciò fondata con riguardo al periodo successivo all'11 marzo
2015, non essendo valida per il periodo precedente l'eccezione di prescrizione. Risulta infatti dal verbale di mediazione prodotto in atti che l'invito a aderire alla mediazione obbligatoria è stato recapitato alla convenuta l'11 marzo 2020; ciò ha prodotto gli effetti interruttivi dall'art. 8 del d.lgs. n. 28 del 2010.
Per la determinazione del danno, letto l'art. 2056 c.c. e tenuto conto di quanto affermato dalla Cassazione civile e cioè che “Le quotazioni OMI, risultanti dal sito web dell'Agenzia delle Entrate, ove sono gratuitamente e liberamente consultabili, non costituiscono fonte tipica di prova ma strumento di ausilio ed indirizzo per l'esercizio della potestà di valutazione estimativa, sicché, quali nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, utilizzabili dal giudice ai sensi dell'art. 115, comma 2, c.p.c., sono idonee solamente a "condurre ad indicazioni di valori di larga massima" (Sez. 6 - 5, Ordinanza
n. 25707 del 21/12/2015), secondo questo giudice, si può validamente muovere dalle indicazioni contenute nella banca dati pubblica dell'OMI, tenendo conto della zona semi centrale in cui si trova l'immobile e della sua superficie, 28 mq.
Tenuto conto del periodo considerato, per equità di prendono le mosse dal dato stabilito per un box di caratteristiche normali nell'anno 2020 -euro 5,9*mq. su base mensile e considerato il difetto di agibilità, è congruo, in via equitativa, previo abbattimento del valore indicato in misura del 25%, arrotondare per l'intero periodo di riferimento la misura del canone in euro 120,00 mensili all'attualità; e perciò per tutto il periodo di riferimento
7 stimare il danno in euro 15.240,00, sempre all'attualità (120*127 mensilità). Nei limiti così stabiliti la domanda risarcitoria è fondata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della lite, dell'attività svolta, in base ai parametri minimi del DM n. 55 del 2014, in euro 2.540,00.
Così deciso a Palermo il 30 ottobre 2025
Il giudice
FI Lo PR
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice/dottor FI Lo PR, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82,
e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011,
n. 44.
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