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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/02/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 14525/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica costituito dal Giudice dott.ssa SI ME ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14525/2013 di R.G. in opposizione a decreto ingiuntivo n. 2299/2013
(R.G. 897/2013 del Tribunale di Bari – ex Sezione distaccata di Altamura) promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Parte_1 avv.ti Gian Luca Sellani del Foro di Roma e Mauro D'Agostino del Foro di Bari, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Giovinazzo (Ba) alla via Bisanzio Lupis n. 5, giusta mandato in atti;
- parte attrice opponente -
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Dominga Laterza presso il cui studio sito in Altamura (Ba) al corso Federico II di Svevia n.
94 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte convenuta opposta -
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo;
subappalto.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 27.06.2024 e nei rispettivi scritti difensivi.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa mette conto rilevare che l'udienza di discussione è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c.
SI ME mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione notificato in data 19.11.2013 il in qualità di società Parte_1
subappaltante – giusta contratto di subappalto datato 11.07.2012 - proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2299/2013 del 16.09.2013 emesso dal Tribunale di Bari - Sezione Distaccata di
Altamura nel procedimento avente R.G. n. 897/2013, con il quale le veniva ingiunto il pagamento in favore della società subappaltatrice della somma di €. 96.910,38, oltre il Controparte_1
pagamento delle competenze e onorari del procedimento monitorio, quale corrispettivo di lavori per varianti in corso d'opera rispetto ai lavori, originariamente previsti nel contratto di subappalto, di manutenzione straordinaria delle reti infrastrutturali primarie e secondarie per la riqualificazione del
Villagio ex in località S. Basilio nel Comune di Pisticci (Mt), rassegnando le Controparte_2 seguenti conclusioni: “- in via interinale, accertare e dichiarare, per i motivi di cui sopra, la carenza ex art. 633 I comma nn. 2) e 3), 634 e 636 c.p.c. dei presupposti per far valere in via monitoria un credito consimile a quello dedotto nel ricorso introduttivo e, per l'effetto, rigettare l'istanza avversaria ex art. 648 c.p.c.; - in via preliminare, revocare il decreto ingiuntivo opposto poiché emesso sulla base di una domanda di ingiunzione sommaria esperita innanzi a un Giudice territorialmente incompetente per i motivi di cui sopra ed avendo la medesima derogato, in modo illegittimo, rispetto alla normativa contenuta nel combinato disposto dell'art. 26 del contratto di subappalto e dell'art. 29 c.p.c. alla competenza per territorio del Tribunale di Roma, al quale dovrà essere demandata la cognizione del presente giudizio;
- in subordine e nel merito, accertata e dichiarata la carenza ex artt. 633 e ss. c.p.c. dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ingiunto, accertare e dichiarare per i motivi sopra esposti l'infondatezza, in fatto e in diritto, di ogni pretesa avversaria e, per l'effetto, revocare il decreto opposto e rigettare ogni e qualunque domanda di accertamento e condanna avversaria dichiarando che nulla è dovuto da parte della
a favore della con vittoria di spese di lite”. Parte_1 CP_1
Parte opponente, con l'atto introduttivo del presente giudizio, contestava la pretesa creditoria eccependo, preliminarmente, l'incompetenza territoriale del Giudice adito in quanto, ai sensi dell'art. 26 del contratto di subappalto, le parti avevano concordato che per qualsiasi insorgenda controversia in tema di interpretazione, esecuzione e risoluzione dell'accordo sarebbe stato competente in via esclusiva il Foro di Roma.
SI ME Proseguiva, inoltre, la he la stazione appaltante Società Italia Turismo S.p.A. non Parte_1
le aveva mai commissionato, in favore della alcuna variante ai lavori analoga o conforme CP_1
a quelle dedotte nel ricorso per decreto ingiuntivo dell'opposta, che la stessa opponente non avesse giammai commissionato alla alcun ordine di variante, che la non avesse mai svolto CP_1 CP_1
Part nell'interesse di alcuna variante e che, comunque, ai sensi dell'art. 6 bis del contratto di subappalto, ogni variante dovesse essere oggetto di nuova e separata contrattazione.
Inoltre, con riferimento al verbale di sopralluogo del 21.08.2012 richiamato dall'opposta a sostegno del ricorso monitorio, precisava l'opponente che esso conteneva una mera ricognizione di prestazioni che rientravano già nell'oggetto del subappalto e non era espressione, pertanto, di alcuna dichiarazione negoziale.
Assumeva, ancora, l'opponente che i contenuti delle comunicazioni via e-mail - pure prodotte dalla società opposta a sostegno del ricorso - erano prive di efficacia negoziale ai fini del riconoscimento del credito de quo; infatti, premettendo che le e-mail non certificate non avrebbero potuto essere considerate un mezzo di prova, la PSC S.p.A. disconosceva formalmente la provenienza, il contenuto e la paternità delle comunicazioni a mezzo posta non certificate, in quanto prive di sottoscrizione con firma digitale.
Precisava la società subappaltante che la fattura n. 12/2013, inoltre, alla base del diritto di credito asserito dall'opposta, era stata prontamente respinta e mai registrata da parte della Parte_1
come da raccomandata del 19.06.2013 (cfr. all. n. 3 all'atto di citazione). Infondata, peraltro, era la richiesta di maggiorazione sul prezzo convenuto in caso di variazione quantitativa o qualitativa necessaria ai fini della realizzazione dell'opera subappalto, atteso che l'art. 4 del contratto di subappalto prevedeva che “nel prezzo a corpo concordato sono compresi e compensati ogni onere e magistero necessario per rendere l'opera finita a regola d'arte”; ribadendo che, in ogni caso,
l'esigibilità di ogni credito contrattuale era espressamente subordinata e condizionata a una serie di accertamenti e autorizzazioni non osservate, ex art. 8 del contratto di subappalto.
Nondimeno, aggiungeva la la società avrebbe dovuto segnalare ogni Parte_1 CP_1
eventuale maggiorazione sul corrispettivo, rispettando i termini di decadenza imposti dall'art. 22 del contratto di subappalto, ai sensi del quale “per tutte le eccezioni, riserve e/o contestazioni che il subappaltatore dovesse formulare durante l'esecuzione del presente contratto, questi sarà tenuto a comunicarle all'impresa, per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro dieci giorni dal momento in cui si sono verificate le circostanze su cui dette pretese si fondano, con onere di motivazione a pena di decadenza”.
Deduceva, infine, l'opponente l'inesistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ex art. 633 c.p.c. poiché, in violazione del principio dell'onere della prova dell'art. 2697 c.c.,
SI ME l'opposta aveva prodotto della documentazione irrilevante rispetto alla normativa codicistica e negoziale applicabile alla fattispecie, ferma restando l'inidoneità delle e-mail sprovviste di firma digitale, nonché la totale assenza di prova in merito all'asserita novazione del rapporto contrattuale.
Era da ritenersi inapplicabile, quindi, l'art. 2710 c.c., atteso che la Suprema Corte aveva ripetutamente sostenuto l'inadeguatezza sia delle fatture commerciali che dell'annotazione delle stesse nei libri contabili della società emittente a integrare piena prova del credito e del rapporto in esse indicato.
Concludeva, quindi, rassegnando le proprie conclusioni come riportate in premessa.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in cancelleria il 07.03.2014, si costituiva tempestivamente in giudizio la la quale contestava la ricostruzione di Controparte_1 controparte in quanto infondata in fatto e in diritto, istando per il rigetto dell'opposizione perché destituita di fondamento giuridico e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio.
Deduceva, preliminarmente, l'opposta che la competenza fosse stata correttamente individuata nel Giudice del Tribunale di Bari, poiché la pretesa creditoria afferiva ai lavori eseguiti in variante e non a quelli oggetto del contratto di subappalto;
pertanto, per i lavori in variante (non oggetto di previsione contrattuale) era da ritenersi applicabile l'art. 20 c.p.c. ai sensi del quale “il
Giudice competente per le cause relative a diritti di obbligazione è quello del luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione” e, quindi, al domicilio della in Altamura (Ba). CP_1
Proseguiva l'opposta che non rispondeva al vero quanto sostenuto da controparte con riferimento alla commissione di varianti rispetto al contratto di subappalto, atteso che la Parte_1
aveva, invero, commissionato via e-mail le lavorazioni, come da prassi tra le parti, e che quelle precedenti, ordinate in egual modo, erano state regolarmente pagate dalla società subappaltante.
Inoltre, precisava la che i suddetti lavori in variante erano stati regolarmente CP_1
eseguiti e consegnati in data 16.09.2012 e che, dal verbale di sopralluogo del 21.08.2012, emergeva la volontà dell'opponente e della stazione appaltante di accettarli senza contestazione. In tale verbale, infatti, le parti avevano dato atto della “realizzazione delle strutture metalliche di supporto, delle montanti linee elettriche e speciali per n. 387 alloggi” non previste nel contratto.
Aggiungeva la inoltre, che i lavori in oggetto non erano previsti nel progetto CP_1 esecutivo, perché si rendeva necessario realizzare delle strutture metalliche, all'interno dei cavedi di ogni appartamento, per l'appoggio delle tubazioni elettriche, idriche e fognanti. In particolare, con l'e-mail del 27.08.2012, la chiedeva al Project Manager della CP_1 Parte_1 PE
, la conferma dell'entità del prezzo precedentemente pattuito, relativo ai lavori in variante,
[...] cui quest'ultimo replicava affermativamente con “ok” (cfr. all 13 al fascicolo monitorio).
SI ME Con la e-mail del 30.08.2012, inoltre, il trasmetteva il prospetto di analisi dei “prezzi PE variante staffaggio cavedio” e, in tesi di parte opposta, tale e-mail provava la circostanza che la
[...]
aveva commissionato alla i lavori in variante de quibus, riferendosi suddetto Pt_1 CP_1 prospetto proprio alla “carpenteria metallica profilo in acciaio zincato a U 25x50 sp. 3 mm” (cfr. all.
14 al fascicolo monitorio).
Precisava, ancora, la che era pretestuoso, da parte dell'opponente, disconoscere CP_1
il contenuto delle e-mail, atteso che nel corso di tutto il rapporto esse erano state lo strumento di comunicazione primario e tanto era dimostrato dal fatto che proprio in conseguenza delle e-mail la aveva provveduto al pagamento dei SAL 1, 2 e 3 (cfr. all. 19-20 al fascicolo monitorio). Parte_1
Con riferimento al diritto alla maggiorazione sul prezzo convenuto, l'opposta specificava che essa era da riconoscersi perché i lavori in variante erano stati interessati da modifiche progettuali sostanziali rispetto ai lavori oggetto del contratto di subappalto;
concludeva chiedendo l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, con conseguente rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
L'istruttoria si articolava mediante ctu ed espletamento delle prove orali.
Esaurita l'attività istruttoria, dopo numerosi rinvii dettati da esigenze di riorganizzazione del ruolo di cognizione, anche in conseguenza della soppressione della Sezione Distaccata di Altamura e dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la causa veniva rinviata all'udienza del 27.06.2024, per la precisazione delle conclusioni, ove veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
*****
Tanto premesso in punto di fatto, l'opposizione è infondata e merita la sorte del rigetto per le ragioni di seguito esplicitate.
Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale.
Detta eccezione è infondata.
Invero, a mente dell'art. 6 bis del contratto di subappalto de quo “qualora durante l'esecuzione dei lavori dovessero insorgere varianti all'oggetto del presente contratto, richieste dall'Impresa o dal Committente principale e da quest'ultimo autorizzate, si procederà a nuova e separata contrattazione tra l'Impresa e il subappaltatore”.
Ai sensi dell'art. 26 dello stesso contratto, “per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma”.
Ebbene, nel corso dell'istruttoria veniva disposta una ctu volta ad accertare “se i lavori in variante costituiscono o meno novazione dell'originale contratto di appalto” e, con la relazione
SI ME depositata in data 13.07.2016, il CTU dava risposta affermativa al quesito, specificando che “i lavori eseguiti dall'opposta in variante a quelli contrattuali costituiscono novazione dell'originale contratto di appalto e, pertanto, per quanto previsto dall'art. 6 bis del contratto di subappalto, soggette a nuova e separata contrattazione tra l'impresa e il subappaltatore”.
A parere di questo Tribunale, quindi, può affermarsi che i lavori eseguiti dall'opposta avessero ad oggetto varianti rispetto a quanto previsto dall'art. 2 del contratto di subappalto e, pertanto, non possano rientrare nel campo applicativo dell'art. 26 dello stesso contratto, trovando invece nuova espansione l'applicazione dell'art. 20 c.p.c..
Si precisa, inoltre, che la clausola prevista ex art. 26 del contratto, con cui le parti derogano alla competenza di cui all'art. 28 c.p.c., è una clausola di c.d. stretta interpretazione e, quindi, insuscettibile di applicazione in via estensiva. Infatti, le parti hanno applicato ad essa la doppia sottoscrizione e, in quanto derogatoria, essa opera solo per le questioni relative al contratto oggetto, appunto, di sottoscrizione (cfr. atto di citazione in opposizione). Per operare anche per le varianti e, quindi, per derogare anche all'art. 6 bis del contratto che afferma la necessità di una “nuova e separata contrattazione”, avrebbe dovuto essere predisposta un'altra doppia sottoscrizione, relativa alla deroga alla competenza per territorio anche per gli accordi diversi dal contratto in oggetto.
Ne consegue, quindi, il rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale.
Passando ad esaminare le questioni di merito, è opportuno soffermarsi in primo luogo sull'an debeatur.
Giova premettere che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, a seguito del quale si instaura un giudizio ordinario di cognizione, si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, con la conseguenza che il creditore opposto, avendo chiesto l'ingiunzione, ha l'onere di provare l'esistenza del suo credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, mentre il debitore opponente deve provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi di quel diritto.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha, quindi, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto di credito
(cfr. ex multiis, Cass. Civ. n. 24815/2005; Cass. Civ. n. 2421/2006; Cass. Civ. n. 12765/2007): se solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto dovrà fornire la prova delle eccezioni sollevate.
SI ME La recente giurisprudenza di merito ha ribadito tali principi, affermando che in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare la fondatezza di tale domanda incombe sul convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto attore sostanziale (cfr. Trib.
Roma, Sez. X, n. 1434/2015) e che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in tema di onere della prova, grava su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: parte opposta, quindi, deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionato in sede sommaria, mentre l'opponente ha l'onere di contestarlo allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (cfr.
Trib. Arezzo, n. 34/2017; Trib. Roma, n. 24361/2018).
Ebbene, tanto chiarito in via di inquadramento generale, occorre precisare che nel presente giudizio l'opposta-attrice in senso sostanziale ha dedotto di essere creditrice nei confronti dell'opponente-convenuta in senso sostanziale della somma di €. 95.910,38, come da fattura n.
12/2013 e SAL n. 4 regolarmente prodotti, quale corrispettivo della realizzazione di castelletti per lo staffaggio delle tubazioni negli alloggi e dei materiali necessari per effettuarla.
Viene contestato dall'opponente che non era stata fornita la prova della Parte_1 contrattazione con cui sarebbero state commissionate le opere in variante, atteso che l'art. 6 bis del contratto prevedeva l'obbligo di procedere a separata e nuova contrattazione e che, comunque, tali lavori non potevano essere considerati avulsi dall'oggetto del contratto di subappalto.
Con riferimento alla natura dei lavori, osserva il Giudice che dalla lettura dell'art. 2 del contratto, rubricato “Oggetto del contratto”, non si rinviene alcuna delle attività indicate nel SAL 4 e nel profilato fornito dalla società opposta e che, quindi, queste non possono essere ritenute espressione di tale oggetto.
Devono, inoltre, essere richiamate le conclusioni rassegnate dal CTU nel proprio elaborato peritale, ossia che è stato tecnicamente accertato che suddetti lavori rappresentavano una “novazione dell'originale contratto di appalto e pertanto, per quanto previsto dall'art. 6 bis del contratto di subappalto, soggette a nuova e separata contrattazione tra l'impresa e il subappaltatore”.
Nondimeno, è opportuno precisare che dalla lettura della relazione, nonché da quella degli atti delle parti, risulta evidente che con la parola “novazione” il CTU intendesse riferirsi al concetto di variante, variazione al contratto di subappalto, e non all'istituto giuridico della novazione (artt. 1230 ss. c.c.), non attinente al giudizio odierno.
Infatti, e passando di conseguenza ad esaminare la prova della separata contrattazione, è opportuno rilevare che la e la utilizzavano come principale mezzo di Parte_1 CP_1
comunicazione la posta elettronica non certificata: è pacifico, peraltro, che proprio attraverso lo
SI ME scambio di e-mail era stato raggiunto l'accordo sul pagamento dei SAL nn. 1, 2 e 3 (cfr. doc. nn. 4-
5-6-7-8-9 del fascicolo monitorio).
Questa circostanza ha legittimamente creato nell'opposta un legittimo CP_1
affidamento che ulteriori accordi, come quelli riferiti o riferibili alla commissione di varianti, potessero concludersi attraverso lo stesso mezzo, in applicazione degli artt. 1175, 1337, 1375 c.c. e dell'art. 2 Cost..
Mette conto di rilevare, inoltre, che è altresì pacifico che la commissione del lavoro di staffaggio abbia, in effetti, trovato origine nella volontà della stazione appaltante del contratto principale e sia poi giunta, tramite la alla subappaltatrice come confermato Parte_1 CP_1 dal teste e dalla stessa difesa dell'opponente (cfr. verbale udienza del 24.01.2018 e repliche PE
conclusionali del 10.10.2024).
Giova precisare che, in tema di prova “il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) o lo
“short message service" (SMS) costituiscono documenti elettronici che contengono la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privi di firma, rientrano tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c.
e, pertanto, formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale vengono prodotti non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime” (cfr. Cass. Civ. ord. n.
19155/2019).
Le e-mail scambiate tra le parti del giudizio de quo possono, inoltre, costituire elementi indiziari attraverso i quali il Giudice può formare il proprio libero convincimento (artt. 115-116
c.p.c.), anche e soprattutto alla luce della circostanza che l'opposta può provare attraverso presunzioni l'origine del proprio diritto al compenso per le varianti: “In tema di appalto, il regime probatorio delle variazioni dell'opera muta a seconda che queste ultime siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore o a quella del committente poiché, nel primo caso, l'art. 1659 c.c. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione risulti da atto scritto "ad substantiam", mentre, nel secondo, l'art. 1661 c.c. consente, secondo i principi generali, all'appaltatore di provare con tutti i mezzi consentiti, ivi comprese le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente” (cfr. Cass. Civ. ord. n. 32989/2019).
Orbene, è stato riconosciuto dal teste il contenuto delle e-mail del 02.08.2012, PE
attinente alla richiesta di fornitura, da parte della di un totale di 780 raccordi per tre Parte_1 tipologie di tubi (cfr. all. n. 2 alla comparsa di costituzione e risposta); l'e-mail del 13.08.2012 con cui la dichiarava, “come da accordi intercorsi, restiamo in attesa di vostra CP_1
comunicazione inerente la variante di installazione nei cavedi degli appartamenti tramite staffaggio con profilato metallico” (cfr. all. n. 22 alla comparsa di costituzione e risposta), cui seguiva la risposta
SI ME della “come anticipato telefonicamente, tale attività sarà tratta in occasione della Parte_1 variante dalla DL” (cfr. all. n. 24 alla comparsa di costituzione e risposta); l'e-mail del 25.08.2012, con cui lo stesso inoltrava alla il verbale di sopralluogo del 21.08.2012, in cui, PE CP_1
inoltre, entrambe le parti attestavano e sottoscrivevano l'avanzamento dei lavori di staffaggio (cfr. all. n. 27 alla comparsa di costituzione e risposta per l'e-mail e all. n. 15 al fascicolo monitorio per il verbale).
Ritiene il Tribunale, pertanto, che l'accordo relativo alla variante fosse da ritenersi concluso, anche alla luce, infine, dell'e-mail “Ok” inviata dal in risposta a tale comunicazione della PE
“ aspetto l'ok per il prezzo in variante del profilato, appena hai qualcosa di CP_1 PE definitivo passamelo, così provvedo a completare il SAL n. 1”, che, anche alla luce di tutto il restante impianto comunicativo, del verbale di sopralluogo del 21.08.2012 e dell'art. 1371 c.c., va interpretato nel senso del consenso al prezzo, dato che lo stesso non poteva afferire al SAL n. 1, che invece riguardava la posa di cavidotti, già prevista nell'oggetto del contratto (cfr. all.
4-5 al fascicolo monitorio).
Con riferimento, infine, al quantum debeatur, non si ravvisano nella ctu e negli atti di causa elementi che smentiscano il profilato dei prezzi indicati nel SAL 4 da parte opposta e, pertanto, il decreto ingiuntivo va integralmente confermato, con rigetto dell'opposizione.
Le spese del giudizio seguono il principio di soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento (da €. 52.001,00 a €. 260.000,00), secondo i valori medi, con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisionale, con riduzione del 30% in considerazione della prossimità del valore effettivo della causa al valore minimo dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nella causa iscritta al R.G. n. 14525/2013, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione proposta da e, per l'effetto, CONFERMA il Parte_1
decreto ingiuntivo opposto n. 2299/2013 (R.G. 409/2013) e lo DICHIARA esecutivo;
2) CONDANNA parte attrice opponente al pagamento in favore della Parte_1
società opposta delle spese del presente giudizio che liquida in €. 9.872,10 per Controparte_1
compensi, oltre rimborso spese generali del 15% e accessori come per legge;
SI ME 3) PONE definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con decreto in data 20.09.2016, a carico di parte attrice Parte_1
Così deciso in Bari, 11.02.2025.
Il Giudice
dott.ssa SI ME
SI ME
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica costituito dal Giudice dott.ssa SI ME ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14525/2013 di R.G. in opposizione a decreto ingiuntivo n. 2299/2013
(R.G. 897/2013 del Tribunale di Bari – ex Sezione distaccata di Altamura) promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Parte_1 avv.ti Gian Luca Sellani del Foro di Roma e Mauro D'Agostino del Foro di Bari, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Giovinazzo (Ba) alla via Bisanzio Lupis n. 5, giusta mandato in atti;
- parte attrice opponente -
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Dominga Laterza presso il cui studio sito in Altamura (Ba) al corso Federico II di Svevia n.
94 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte convenuta opposta -
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo;
subappalto.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 27.06.2024 e nei rispettivi scritti difensivi.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa mette conto rilevare che l'udienza di discussione è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c.
SI ME mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione notificato in data 19.11.2013 il in qualità di società Parte_1
subappaltante – giusta contratto di subappalto datato 11.07.2012 - proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2299/2013 del 16.09.2013 emesso dal Tribunale di Bari - Sezione Distaccata di
Altamura nel procedimento avente R.G. n. 897/2013, con il quale le veniva ingiunto il pagamento in favore della società subappaltatrice della somma di €. 96.910,38, oltre il Controparte_1
pagamento delle competenze e onorari del procedimento monitorio, quale corrispettivo di lavori per varianti in corso d'opera rispetto ai lavori, originariamente previsti nel contratto di subappalto, di manutenzione straordinaria delle reti infrastrutturali primarie e secondarie per la riqualificazione del
Villagio ex in località S. Basilio nel Comune di Pisticci (Mt), rassegnando le Controparte_2 seguenti conclusioni: “- in via interinale, accertare e dichiarare, per i motivi di cui sopra, la carenza ex art. 633 I comma nn. 2) e 3), 634 e 636 c.p.c. dei presupposti per far valere in via monitoria un credito consimile a quello dedotto nel ricorso introduttivo e, per l'effetto, rigettare l'istanza avversaria ex art. 648 c.p.c.; - in via preliminare, revocare il decreto ingiuntivo opposto poiché emesso sulla base di una domanda di ingiunzione sommaria esperita innanzi a un Giudice territorialmente incompetente per i motivi di cui sopra ed avendo la medesima derogato, in modo illegittimo, rispetto alla normativa contenuta nel combinato disposto dell'art. 26 del contratto di subappalto e dell'art. 29 c.p.c. alla competenza per territorio del Tribunale di Roma, al quale dovrà essere demandata la cognizione del presente giudizio;
- in subordine e nel merito, accertata e dichiarata la carenza ex artt. 633 e ss. c.p.c. dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ingiunto, accertare e dichiarare per i motivi sopra esposti l'infondatezza, in fatto e in diritto, di ogni pretesa avversaria e, per l'effetto, revocare il decreto opposto e rigettare ogni e qualunque domanda di accertamento e condanna avversaria dichiarando che nulla è dovuto da parte della
a favore della con vittoria di spese di lite”. Parte_1 CP_1
Parte opponente, con l'atto introduttivo del presente giudizio, contestava la pretesa creditoria eccependo, preliminarmente, l'incompetenza territoriale del Giudice adito in quanto, ai sensi dell'art. 26 del contratto di subappalto, le parti avevano concordato che per qualsiasi insorgenda controversia in tema di interpretazione, esecuzione e risoluzione dell'accordo sarebbe stato competente in via esclusiva il Foro di Roma.
SI ME Proseguiva, inoltre, la he la stazione appaltante Società Italia Turismo S.p.A. non Parte_1
le aveva mai commissionato, in favore della alcuna variante ai lavori analoga o conforme CP_1
a quelle dedotte nel ricorso per decreto ingiuntivo dell'opposta, che la stessa opponente non avesse giammai commissionato alla alcun ordine di variante, che la non avesse mai svolto CP_1 CP_1
Part nell'interesse di alcuna variante e che, comunque, ai sensi dell'art. 6 bis del contratto di subappalto, ogni variante dovesse essere oggetto di nuova e separata contrattazione.
Inoltre, con riferimento al verbale di sopralluogo del 21.08.2012 richiamato dall'opposta a sostegno del ricorso monitorio, precisava l'opponente che esso conteneva una mera ricognizione di prestazioni che rientravano già nell'oggetto del subappalto e non era espressione, pertanto, di alcuna dichiarazione negoziale.
Assumeva, ancora, l'opponente che i contenuti delle comunicazioni via e-mail - pure prodotte dalla società opposta a sostegno del ricorso - erano prive di efficacia negoziale ai fini del riconoscimento del credito de quo; infatti, premettendo che le e-mail non certificate non avrebbero potuto essere considerate un mezzo di prova, la PSC S.p.A. disconosceva formalmente la provenienza, il contenuto e la paternità delle comunicazioni a mezzo posta non certificate, in quanto prive di sottoscrizione con firma digitale.
Precisava la società subappaltante che la fattura n. 12/2013, inoltre, alla base del diritto di credito asserito dall'opposta, era stata prontamente respinta e mai registrata da parte della Parte_1
come da raccomandata del 19.06.2013 (cfr. all. n. 3 all'atto di citazione). Infondata, peraltro, era la richiesta di maggiorazione sul prezzo convenuto in caso di variazione quantitativa o qualitativa necessaria ai fini della realizzazione dell'opera subappalto, atteso che l'art. 4 del contratto di subappalto prevedeva che “nel prezzo a corpo concordato sono compresi e compensati ogni onere e magistero necessario per rendere l'opera finita a regola d'arte”; ribadendo che, in ogni caso,
l'esigibilità di ogni credito contrattuale era espressamente subordinata e condizionata a una serie di accertamenti e autorizzazioni non osservate, ex art. 8 del contratto di subappalto.
Nondimeno, aggiungeva la la società avrebbe dovuto segnalare ogni Parte_1 CP_1
eventuale maggiorazione sul corrispettivo, rispettando i termini di decadenza imposti dall'art. 22 del contratto di subappalto, ai sensi del quale “per tutte le eccezioni, riserve e/o contestazioni che il subappaltatore dovesse formulare durante l'esecuzione del presente contratto, questi sarà tenuto a comunicarle all'impresa, per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro dieci giorni dal momento in cui si sono verificate le circostanze su cui dette pretese si fondano, con onere di motivazione a pena di decadenza”.
Deduceva, infine, l'opponente l'inesistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ex art. 633 c.p.c. poiché, in violazione del principio dell'onere della prova dell'art. 2697 c.c.,
SI ME l'opposta aveva prodotto della documentazione irrilevante rispetto alla normativa codicistica e negoziale applicabile alla fattispecie, ferma restando l'inidoneità delle e-mail sprovviste di firma digitale, nonché la totale assenza di prova in merito all'asserita novazione del rapporto contrattuale.
Era da ritenersi inapplicabile, quindi, l'art. 2710 c.c., atteso che la Suprema Corte aveva ripetutamente sostenuto l'inadeguatezza sia delle fatture commerciali che dell'annotazione delle stesse nei libri contabili della società emittente a integrare piena prova del credito e del rapporto in esse indicato.
Concludeva, quindi, rassegnando le proprie conclusioni come riportate in premessa.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in cancelleria il 07.03.2014, si costituiva tempestivamente in giudizio la la quale contestava la ricostruzione di Controparte_1 controparte in quanto infondata in fatto e in diritto, istando per il rigetto dell'opposizione perché destituita di fondamento giuridico e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio.
Deduceva, preliminarmente, l'opposta che la competenza fosse stata correttamente individuata nel Giudice del Tribunale di Bari, poiché la pretesa creditoria afferiva ai lavori eseguiti in variante e non a quelli oggetto del contratto di subappalto;
pertanto, per i lavori in variante (non oggetto di previsione contrattuale) era da ritenersi applicabile l'art. 20 c.p.c. ai sensi del quale “il
Giudice competente per le cause relative a diritti di obbligazione è quello del luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione” e, quindi, al domicilio della in Altamura (Ba). CP_1
Proseguiva l'opposta che non rispondeva al vero quanto sostenuto da controparte con riferimento alla commissione di varianti rispetto al contratto di subappalto, atteso che la Parte_1
aveva, invero, commissionato via e-mail le lavorazioni, come da prassi tra le parti, e che quelle precedenti, ordinate in egual modo, erano state regolarmente pagate dalla società subappaltante.
Inoltre, precisava la che i suddetti lavori in variante erano stati regolarmente CP_1
eseguiti e consegnati in data 16.09.2012 e che, dal verbale di sopralluogo del 21.08.2012, emergeva la volontà dell'opponente e della stazione appaltante di accettarli senza contestazione. In tale verbale, infatti, le parti avevano dato atto della “realizzazione delle strutture metalliche di supporto, delle montanti linee elettriche e speciali per n. 387 alloggi” non previste nel contratto.
Aggiungeva la inoltre, che i lavori in oggetto non erano previsti nel progetto CP_1 esecutivo, perché si rendeva necessario realizzare delle strutture metalliche, all'interno dei cavedi di ogni appartamento, per l'appoggio delle tubazioni elettriche, idriche e fognanti. In particolare, con l'e-mail del 27.08.2012, la chiedeva al Project Manager della CP_1 Parte_1 PE
, la conferma dell'entità del prezzo precedentemente pattuito, relativo ai lavori in variante,
[...] cui quest'ultimo replicava affermativamente con “ok” (cfr. all 13 al fascicolo monitorio).
SI ME Con la e-mail del 30.08.2012, inoltre, il trasmetteva il prospetto di analisi dei “prezzi PE variante staffaggio cavedio” e, in tesi di parte opposta, tale e-mail provava la circostanza che la
[...]
aveva commissionato alla i lavori in variante de quibus, riferendosi suddetto Pt_1 CP_1 prospetto proprio alla “carpenteria metallica profilo in acciaio zincato a U 25x50 sp. 3 mm” (cfr. all.
14 al fascicolo monitorio).
Precisava, ancora, la che era pretestuoso, da parte dell'opponente, disconoscere CP_1
il contenuto delle e-mail, atteso che nel corso di tutto il rapporto esse erano state lo strumento di comunicazione primario e tanto era dimostrato dal fatto che proprio in conseguenza delle e-mail la aveva provveduto al pagamento dei SAL 1, 2 e 3 (cfr. all. 19-20 al fascicolo monitorio). Parte_1
Con riferimento al diritto alla maggiorazione sul prezzo convenuto, l'opposta specificava che essa era da riconoscersi perché i lavori in variante erano stati interessati da modifiche progettuali sostanziali rispetto ai lavori oggetto del contratto di subappalto;
concludeva chiedendo l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, con conseguente rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
L'istruttoria si articolava mediante ctu ed espletamento delle prove orali.
Esaurita l'attività istruttoria, dopo numerosi rinvii dettati da esigenze di riorganizzazione del ruolo di cognizione, anche in conseguenza della soppressione della Sezione Distaccata di Altamura e dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la causa veniva rinviata all'udienza del 27.06.2024, per la precisazione delle conclusioni, ove veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
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Tanto premesso in punto di fatto, l'opposizione è infondata e merita la sorte del rigetto per le ragioni di seguito esplicitate.
Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale.
Detta eccezione è infondata.
Invero, a mente dell'art. 6 bis del contratto di subappalto de quo “qualora durante l'esecuzione dei lavori dovessero insorgere varianti all'oggetto del presente contratto, richieste dall'Impresa o dal Committente principale e da quest'ultimo autorizzate, si procederà a nuova e separata contrattazione tra l'Impresa e il subappaltatore”.
Ai sensi dell'art. 26 dello stesso contratto, “per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma”.
Ebbene, nel corso dell'istruttoria veniva disposta una ctu volta ad accertare “se i lavori in variante costituiscono o meno novazione dell'originale contratto di appalto” e, con la relazione
SI ME depositata in data 13.07.2016, il CTU dava risposta affermativa al quesito, specificando che “i lavori eseguiti dall'opposta in variante a quelli contrattuali costituiscono novazione dell'originale contratto di appalto e, pertanto, per quanto previsto dall'art. 6 bis del contratto di subappalto, soggette a nuova e separata contrattazione tra l'impresa e il subappaltatore”.
A parere di questo Tribunale, quindi, può affermarsi che i lavori eseguiti dall'opposta avessero ad oggetto varianti rispetto a quanto previsto dall'art. 2 del contratto di subappalto e, pertanto, non possano rientrare nel campo applicativo dell'art. 26 dello stesso contratto, trovando invece nuova espansione l'applicazione dell'art. 20 c.p.c..
Si precisa, inoltre, che la clausola prevista ex art. 26 del contratto, con cui le parti derogano alla competenza di cui all'art. 28 c.p.c., è una clausola di c.d. stretta interpretazione e, quindi, insuscettibile di applicazione in via estensiva. Infatti, le parti hanno applicato ad essa la doppia sottoscrizione e, in quanto derogatoria, essa opera solo per le questioni relative al contratto oggetto, appunto, di sottoscrizione (cfr. atto di citazione in opposizione). Per operare anche per le varianti e, quindi, per derogare anche all'art. 6 bis del contratto che afferma la necessità di una “nuova e separata contrattazione”, avrebbe dovuto essere predisposta un'altra doppia sottoscrizione, relativa alla deroga alla competenza per territorio anche per gli accordi diversi dal contratto in oggetto.
Ne consegue, quindi, il rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale.
Passando ad esaminare le questioni di merito, è opportuno soffermarsi in primo luogo sull'an debeatur.
Giova premettere che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, a seguito del quale si instaura un giudizio ordinario di cognizione, si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, con la conseguenza che il creditore opposto, avendo chiesto l'ingiunzione, ha l'onere di provare l'esistenza del suo credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, mentre il debitore opponente deve provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi di quel diritto.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha, quindi, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto di credito
(cfr. ex multiis, Cass. Civ. n. 24815/2005; Cass. Civ. n. 2421/2006; Cass. Civ. n. 12765/2007): se solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto dovrà fornire la prova delle eccezioni sollevate.
SI ME La recente giurisprudenza di merito ha ribadito tali principi, affermando che in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare la fondatezza di tale domanda incombe sul convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto attore sostanziale (cfr. Trib.
Roma, Sez. X, n. 1434/2015) e che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in tema di onere della prova, grava su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: parte opposta, quindi, deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionato in sede sommaria, mentre l'opponente ha l'onere di contestarlo allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (cfr.
Trib. Arezzo, n. 34/2017; Trib. Roma, n. 24361/2018).
Ebbene, tanto chiarito in via di inquadramento generale, occorre precisare che nel presente giudizio l'opposta-attrice in senso sostanziale ha dedotto di essere creditrice nei confronti dell'opponente-convenuta in senso sostanziale della somma di €. 95.910,38, come da fattura n.
12/2013 e SAL n. 4 regolarmente prodotti, quale corrispettivo della realizzazione di castelletti per lo staffaggio delle tubazioni negli alloggi e dei materiali necessari per effettuarla.
Viene contestato dall'opponente che non era stata fornita la prova della Parte_1 contrattazione con cui sarebbero state commissionate le opere in variante, atteso che l'art. 6 bis del contratto prevedeva l'obbligo di procedere a separata e nuova contrattazione e che, comunque, tali lavori non potevano essere considerati avulsi dall'oggetto del contratto di subappalto.
Con riferimento alla natura dei lavori, osserva il Giudice che dalla lettura dell'art. 2 del contratto, rubricato “Oggetto del contratto”, non si rinviene alcuna delle attività indicate nel SAL 4 e nel profilato fornito dalla società opposta e che, quindi, queste non possono essere ritenute espressione di tale oggetto.
Devono, inoltre, essere richiamate le conclusioni rassegnate dal CTU nel proprio elaborato peritale, ossia che è stato tecnicamente accertato che suddetti lavori rappresentavano una “novazione dell'originale contratto di appalto e pertanto, per quanto previsto dall'art. 6 bis del contratto di subappalto, soggette a nuova e separata contrattazione tra l'impresa e il subappaltatore”.
Nondimeno, è opportuno precisare che dalla lettura della relazione, nonché da quella degli atti delle parti, risulta evidente che con la parola “novazione” il CTU intendesse riferirsi al concetto di variante, variazione al contratto di subappalto, e non all'istituto giuridico della novazione (artt. 1230 ss. c.c.), non attinente al giudizio odierno.
Infatti, e passando di conseguenza ad esaminare la prova della separata contrattazione, è opportuno rilevare che la e la utilizzavano come principale mezzo di Parte_1 CP_1
comunicazione la posta elettronica non certificata: è pacifico, peraltro, che proprio attraverso lo
SI ME scambio di e-mail era stato raggiunto l'accordo sul pagamento dei SAL nn. 1, 2 e 3 (cfr. doc. nn. 4-
5-6-7-8-9 del fascicolo monitorio).
Questa circostanza ha legittimamente creato nell'opposta un legittimo CP_1
affidamento che ulteriori accordi, come quelli riferiti o riferibili alla commissione di varianti, potessero concludersi attraverso lo stesso mezzo, in applicazione degli artt. 1175, 1337, 1375 c.c. e dell'art. 2 Cost..
Mette conto di rilevare, inoltre, che è altresì pacifico che la commissione del lavoro di staffaggio abbia, in effetti, trovato origine nella volontà della stazione appaltante del contratto principale e sia poi giunta, tramite la alla subappaltatrice come confermato Parte_1 CP_1 dal teste e dalla stessa difesa dell'opponente (cfr. verbale udienza del 24.01.2018 e repliche PE
conclusionali del 10.10.2024).
Giova precisare che, in tema di prova “il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) o lo
“short message service" (SMS) costituiscono documenti elettronici che contengono la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privi di firma, rientrano tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c.
e, pertanto, formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale vengono prodotti non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime” (cfr. Cass. Civ. ord. n.
19155/2019).
Le e-mail scambiate tra le parti del giudizio de quo possono, inoltre, costituire elementi indiziari attraverso i quali il Giudice può formare il proprio libero convincimento (artt. 115-116
c.p.c.), anche e soprattutto alla luce della circostanza che l'opposta può provare attraverso presunzioni l'origine del proprio diritto al compenso per le varianti: “In tema di appalto, il regime probatorio delle variazioni dell'opera muta a seconda che queste ultime siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore o a quella del committente poiché, nel primo caso, l'art. 1659 c.c. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione risulti da atto scritto "ad substantiam", mentre, nel secondo, l'art. 1661 c.c. consente, secondo i principi generali, all'appaltatore di provare con tutti i mezzi consentiti, ivi comprese le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente” (cfr. Cass. Civ. ord. n. 32989/2019).
Orbene, è stato riconosciuto dal teste il contenuto delle e-mail del 02.08.2012, PE
attinente alla richiesta di fornitura, da parte della di un totale di 780 raccordi per tre Parte_1 tipologie di tubi (cfr. all. n. 2 alla comparsa di costituzione e risposta); l'e-mail del 13.08.2012 con cui la dichiarava, “come da accordi intercorsi, restiamo in attesa di vostra CP_1
comunicazione inerente la variante di installazione nei cavedi degli appartamenti tramite staffaggio con profilato metallico” (cfr. all. n. 22 alla comparsa di costituzione e risposta), cui seguiva la risposta
SI ME della “come anticipato telefonicamente, tale attività sarà tratta in occasione della Parte_1 variante dalla DL” (cfr. all. n. 24 alla comparsa di costituzione e risposta); l'e-mail del 25.08.2012, con cui lo stesso inoltrava alla il verbale di sopralluogo del 21.08.2012, in cui, PE CP_1
inoltre, entrambe le parti attestavano e sottoscrivevano l'avanzamento dei lavori di staffaggio (cfr. all. n. 27 alla comparsa di costituzione e risposta per l'e-mail e all. n. 15 al fascicolo monitorio per il verbale).
Ritiene il Tribunale, pertanto, che l'accordo relativo alla variante fosse da ritenersi concluso, anche alla luce, infine, dell'e-mail “Ok” inviata dal in risposta a tale comunicazione della PE
“ aspetto l'ok per il prezzo in variante del profilato, appena hai qualcosa di CP_1 PE definitivo passamelo, così provvedo a completare il SAL n. 1”, che, anche alla luce di tutto il restante impianto comunicativo, del verbale di sopralluogo del 21.08.2012 e dell'art. 1371 c.c., va interpretato nel senso del consenso al prezzo, dato che lo stesso non poteva afferire al SAL n. 1, che invece riguardava la posa di cavidotti, già prevista nell'oggetto del contratto (cfr. all.
4-5 al fascicolo monitorio).
Con riferimento, infine, al quantum debeatur, non si ravvisano nella ctu e negli atti di causa elementi che smentiscano il profilato dei prezzi indicati nel SAL 4 da parte opposta e, pertanto, il decreto ingiuntivo va integralmente confermato, con rigetto dell'opposizione.
Le spese del giudizio seguono il principio di soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento (da €. 52.001,00 a €. 260.000,00), secondo i valori medi, con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisionale, con riduzione del 30% in considerazione della prossimità del valore effettivo della causa al valore minimo dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nella causa iscritta al R.G. n. 14525/2013, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione proposta da e, per l'effetto, CONFERMA il Parte_1
decreto ingiuntivo opposto n. 2299/2013 (R.G. 409/2013) e lo DICHIARA esecutivo;
2) CONDANNA parte attrice opponente al pagamento in favore della Parte_1
società opposta delle spese del presente giudizio che liquida in €. 9.872,10 per Controparte_1
compensi, oltre rimborso spese generali del 15% e accessori come per legge;
SI ME 3) PONE definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con decreto in data 20.09.2016, a carico di parte attrice Parte_1
Così deciso in Bari, 11.02.2025.
Il Giudice
dott.ssa SI ME
SI ME