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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 03/10/2025, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
R.G. 691/2024
Verbale di udienza del 03/10/2025
E' presente per parte opposta l'avv. Silvia Catanese per delega orale dell'avv. Mautone che si riporta agli atti e in particolare alle note del 20.4.2025 nelle quali veniva evidenziato che la parte opponente non ha depositato il CUD 2024 e le buste paga dal 15/10/2022 alla fine del rapporto lavorativo. Quindi si conclude per il rigetto della opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto con attribuzione. In subordine si chiede che sia liquidata la somma richiesta da parte opponente e non contestata.
L'avv. Catanese dichiara di rinunciare alla lettura del dispositivo alla presenza del difensore e in subordine chiede fissarsi udienza a trattazione scritta.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio per la deliberazione della decisione, autorizzando il procuratore presente a non comparire al momento della lettura della stessa.
Avellino, 03/10/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del 03/10/2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 691/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: retribuzione;
TRA
(P. Iva indicata: , rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_1 P.IVA_1 in atti, dall'avv. DE FEO ROSANGELA, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata, (indirizzo pec indicato: ; Email_1
OPPONENTE
CONTRO
(c.f. indicato: , rappresentata e difesa, in Controparte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'avv. MAUTONE SABRINA, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata, (indirizzo pec indicato: ; Email_2
OPPOSTA
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo n. 24/2024 D.I., il Giudice del Lavoro di Avellino ingiungeva a in persona del legale rappresentante p.t. di pagare in favore di Parte_1 [...]
la somma di euro 2.749,28 oltre interessi, nonché spese del procedimento CP_1 monitorio, per trattamento di fine rapporto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica del decreto ingiuntivo alla controparte in data 20/03/2024, la parte ingiunta proponeva opposizione al D.I., con ricorso depositato in data 29/02/2024, e chiedeva all'adito Tribunale di voler accogliere le seguenti conclusioni: “1) tenuto conto dell'evidente fondatezza della proposta opposizione non concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo, nel merito 2) accogliere l'opposizione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto, perché infondato in fatto ed in diritto, anche, per quanto sopra esposto in riferimento alla pretestuosità e temerarietà dell'azione, in ordine alle spese liquidate nella fase monitoria in subordine 3) accogliere l'opposizione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto, perché infondato in fatto ed in diritto in ogni caso, 4) tenuto conto dell'offerta banco iudicis formulata, all'esito dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese;
5) accertata e dichiarata la temerarietà e pretestuosità dell'iniziativa e, quindi, l'abuso del processo, voglia l'adito Tribunale assumere i provvedimenti necessari ex art. 96 cpc in danno dell'opposta. in subordine 6) accolta
l'opposizione, revocato il decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opposta al pagamento delle spese e del compenso del presente giudizio”.
A sostegno del ricorso la società opponente deduceva che il rapporto di lavoro si era risolto in virtù delle dimissioni della lavoratrice del 10/10/2023 e che il ricorso per decreto ingiuntivo era stato iscritto al Ruolo Generale il 20/12/2023 senza che precedentemente la ricorrente avesse chiesto in via stragiudiziale il pagamento della somme richieste, ma soprattutto senza mai aver ricevuto nessun rifiuto dell'opponente al pagamento delle stesse, dal che la società opponente invocava l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. per temerarietà e pretestuosità dell'iniziativa e per abuso del processo.
Deduceva altresì che il TFR spettante alla ricorrente era pari ad euro € 2.446,83, come da conteggi elaborati dalla Consulente del Lavoro che aveva predisposto le buste paga per l'intero periodo e non già ad € 2.749,28, come richiesto col ricorso monitorio.
Effettuata la rituale notifica dell'atto di opposizione, si costituiva in giudizio l'opposta, la quale impugnava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati, all'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
2. Va preliminarmente dato atto della sopravvenuta rinuncia al mandato da parte del procuratore della società resistente (vedasi la comunicazione del predetto difensore depositata nel fascicolo telematico in data 17/09/2025).
Tale evenienza, tuttavia, al pari della revoca della procura da parte del cliente a norma dell'art. 85 c.p.c., non fa perdere al procuratore rinunziante (o revocato) lo ius postulandi e la rappresentanza legale del cliente per tutti gli atti del processo fino a quando non si sia provveduto alla sua sostituzione con un altro procuratore, sicchè per effetto del principio della c.d. perpetuatio dell'ufficio di difensore la rinunzia (così come la revoca) non ha efficacia alcuna nel processo e non determina la relativa interruzione fino a quando non sia avvenuta la sostituzione del difensore (cfr. Cass., 9/4/2013, n. 9568; Cass., 18/12/2012, n.
23324; Cass., 9/7/2009, n. 16121; Cass., 2/3/2000, n. 2309; Cass., 28/10/1995, n. 11303).
3. Tanto chiarito, l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 24/2024 è fondata nei limiti appresso segnati e per le ragioni che di seguito si esporranno.
4. Vale premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda di pagamento proposta col ricorso monitorio nel quale il giudice non deve limitarsi a verificare se l'ingiunzione sia stata validamente emessa, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che assume la posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente
(che assume la posizione sostanziale di convenuto), entrando nel merito della controversia.
Più nel dettaglio, l'opposizione a decreto ingiuntivo, dando luogo ad un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda proposta dal creditore col ricorso per ingiunzione, impone al giudice di non limitare l'indagine alla sola verifica di legittimità dell'ingiunzione, bensì di procedere, sulla base di tutti gli elementi ritualmente acquisiti, all'esame della domanda di pagamento e, ove ritenga provato il credito, di accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori sulla cui base fu emesso il decreto, idonei eventualmente ad influire soltanto sul regolamento delle spese processuali (cfr. Cass. nn. 6421/2003; 6663/2002; 8162/2000; 10704/1999; 7036/1999; 3671/1999; 807/1999;
12311/1997).
In altri termini, il giudice della fase di opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa sostanziale fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni ex adverso proposte (Cass. n. 21050/2006; n. 13001/2006; n. 8955/2006) e, qualora la somma richiesta in sede monitoria dovesse risultare errata per eccesso, pur revocando il provvedimento monitorio, deve comunque condannare il debitore al pagamento dell'importo effettivamente dovuto.
Coordinando tali principi con la ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. in tema di adempimento delle obbligazioni, risulta inoltre evidente che, per effetto dell'inversione processuale e non sostanziale delle parti, mentre il creditore opposto che agisce per l'adempimento di un obbligo deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
il debitore opponente è invece tenuto a dare la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa creditoria
(cfr., ex multis, Cass. n. 4974 del 2000; Cass. n. 7476 del 1997; Cass., SS.UU., n. 7448 del 1993).
5. Ciò premesso, nel caso di specie l'opponente ha agito per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, emesso per la somma di euro 2749,28 (oltre interessi e spese) a titolo di TFR per il rapporto di lavoro dal 03/07/2021 al 10/10/2023, eccependo l'erronea quantificazione del credito rivendicato e quantificando le somme dovute nel minor importo di euro 2446,83.
Orbene, costituisce circostanza pacifica che tra le parti del presente giudizio sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato iniziato il 03/07/2021 e cessato in data 10/10/2023 a seguito delle dimissioni della lavoratrice opposta.
Tale circostanza, oltre che pacifica, si ricava per tabulas dalla documentazione allegata al ricorso monitorio e segnatamente, dal contratto di assunzione con decorrenza 3/7/2021, poi trasformato in contratto a tempo indeterminato a far data dal 3/7/2022 e dalle dimissioni della lavoratrice a far data dal 10/10/2023.
Non vi è dubbio quindi che alla lavoratrice opposta spetti il T.F.R., che l'art. 2120 c.c. condiziona al solo presupposto della cessazione del rapporto di lavoro.
Non è stato dimostrato il fatto estintivo della obbligazione, essendo pacifico che la società opponente non ha corrisposto alcuna somma alla lavoratrice per il predetto titolo.
6. Il thema decidendum si incentra, dunque, sulle contestazioni relative al quantum debeatur.
Orbene, la somma di denaro oggetto della domanda monitoria non risulta direttamente dalla documentazione allegata al ricorso ex art. 633 c.p.c..
Nondimeno, per effetto delle stesse allegazioni contenute in ricorso, la parte opposta ha riconosciuto di essere debitrice, a titolo di T.F.R. nei confronti di , della Controparte_1 minor somma di euro 2.446,83, (vedasi il ricorso in opposizione nella parte in cui la società opponente, dopo aver indicato analiticamente le retribuzioni percepite dalla durante CP_1 il pregresso rapporto di lavoro, ha quantificato il T.F.R. spettante alla lavoratrice nella misura di € 2.446,83, dichiarando: “È questa, quindi, e non quella ingiunta pari ad €
2.749,28, l'unica somma alla quale ha diritto la lavoratrice…”), sicchè la prova del credito può ritenersi raggiunta nei limiti anzidetti, non essendo utile, al fine di giungere ad una diversa quantificazione, la documentazione versata in atti.
Vale soggiungere, infine, che la soltanto dichiarata offerta “banco iudicis” non risulta essere stata accompagnata dal deposito di alcuna somma, sicchè non può ritenersi validamente effettuata.
L'opponente non ha spontaneamente pagato neppure il minor importo riconosciuto.
7. In conclusione, in ragione delle motivazioni sopra sviluppate, complessivamente considerate, deve ritenersi, che – incontestato il periodo di lavoro e le mansioni svolte dalla lavoratrice– debba procedersi alla revoca del decreto ingiuntivo opposto e alla condanna della società al pagamento, in favore dell'opposta, della minor somma di € 2446,83 a titolo di T.F.R..
Infatti “Non sussiste il vizio di "extrapetizione" (art. 112 cod. proc. civ.) se il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo - giudizio di cognizione proposto non solo per accertare l'esistenza delle condizioni per l'emissione dell' ingiunzione, ma anche per esaminare la fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi, offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto - revoca il provvedimento monitorio ed emette una sentenza di condanna di questi per somma anche minore rispetto a quella ingiunta, dovendosi ritenere che nella originaria domanda di pagamento di un credito, contenuta nel ricorso per ingiunzione, e nella domanda di rigetto dell'opposizione (o dell'appello dell'opponente) sia ricompresa quella subordinata di accoglimento della pretesa per un importo minore” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1954 del 27/01/2009).
8. In punto di regolamentazione delle spese di lite, non sono dovute quelle di cui al decreto ingiuntivo, stante la sua caducazione, mentre, per le spese di lite del presente giudizio di opposizione, il rigetto parziale della domanda attorea, cui equivale l'accoglimento parziale dell'opposizione a decreto ingiuntivo e la conseguente soccombenza parziale -in quanto situazione analoga alla soccombenza reciproca (Cassazione civile, sez. lav.,
16/01/2020, n. 812; Cassazione civile, sez. II, 08/10/2021, n. 27364; conforme: Cassazione civile, sez. I, 11/06/2021, n. 16563; Cassazione civile, sez. lav., 25/06/2020, n. 12632;
Cassazione civile, sez. III, 20/04/2020, n. 7961; Cassazione civile, sez. III, 15/01/2020, n.
516; conforme: Cassazione civile, sez. II, 24724/2019)- nonché il comportamento processuale e preprocessuale delle parti costituiscono gravi ed eccezionali ragione che ne impongono la compensazione integrale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018.
9. L'accoglimento parziale dell'opposizione evidentemente esclude la temerarietà della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, nella persona della dott.ssa Daniela di Gennaro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
– in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna la (P. iva indicata: , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 al pagamento, a titolo di t.f.r., in favore di , della minor somma di € Controparte_1
2446,83 (euroduemilaquattrocentoquarantasei/83) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo.
- compensa le spese di lite tra le parti. Così deciso in Avellino, 03/10/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
Settore lavoro e previdenza
R.G. 691/2024
Verbale di udienza del 03/10/2025
E' presente per parte opposta l'avv. Silvia Catanese per delega orale dell'avv. Mautone che si riporta agli atti e in particolare alle note del 20.4.2025 nelle quali veniva evidenziato che la parte opponente non ha depositato il CUD 2024 e le buste paga dal 15/10/2022 alla fine del rapporto lavorativo. Quindi si conclude per il rigetto della opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto con attribuzione. In subordine si chiede che sia liquidata la somma richiesta da parte opponente e non contestata.
L'avv. Catanese dichiara di rinunciare alla lettura del dispositivo alla presenza del difensore e in subordine chiede fissarsi udienza a trattazione scritta.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio per la deliberazione della decisione, autorizzando il procuratore presente a non comparire al momento della lettura della stessa.
Avellino, 03/10/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del 03/10/2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 691/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: retribuzione;
TRA
(P. Iva indicata: , rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_1 P.IVA_1 in atti, dall'avv. DE FEO ROSANGELA, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata, (indirizzo pec indicato: ; Email_1
OPPONENTE
CONTRO
(c.f. indicato: , rappresentata e difesa, in Controparte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'avv. MAUTONE SABRINA, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata, (indirizzo pec indicato: ; Email_2
OPPOSTA
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo n. 24/2024 D.I., il Giudice del Lavoro di Avellino ingiungeva a in persona del legale rappresentante p.t. di pagare in favore di Parte_1 [...]
la somma di euro 2.749,28 oltre interessi, nonché spese del procedimento CP_1 monitorio, per trattamento di fine rapporto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica del decreto ingiuntivo alla controparte in data 20/03/2024, la parte ingiunta proponeva opposizione al D.I., con ricorso depositato in data 29/02/2024, e chiedeva all'adito Tribunale di voler accogliere le seguenti conclusioni: “1) tenuto conto dell'evidente fondatezza della proposta opposizione non concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo, nel merito 2) accogliere l'opposizione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto, perché infondato in fatto ed in diritto, anche, per quanto sopra esposto in riferimento alla pretestuosità e temerarietà dell'azione, in ordine alle spese liquidate nella fase monitoria in subordine 3) accogliere l'opposizione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto, perché infondato in fatto ed in diritto in ogni caso, 4) tenuto conto dell'offerta banco iudicis formulata, all'esito dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese;
5) accertata e dichiarata la temerarietà e pretestuosità dell'iniziativa e, quindi, l'abuso del processo, voglia l'adito Tribunale assumere i provvedimenti necessari ex art. 96 cpc in danno dell'opposta. in subordine 6) accolta
l'opposizione, revocato il decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opposta al pagamento delle spese e del compenso del presente giudizio”.
A sostegno del ricorso la società opponente deduceva che il rapporto di lavoro si era risolto in virtù delle dimissioni della lavoratrice del 10/10/2023 e che il ricorso per decreto ingiuntivo era stato iscritto al Ruolo Generale il 20/12/2023 senza che precedentemente la ricorrente avesse chiesto in via stragiudiziale il pagamento della somme richieste, ma soprattutto senza mai aver ricevuto nessun rifiuto dell'opponente al pagamento delle stesse, dal che la società opponente invocava l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. per temerarietà e pretestuosità dell'iniziativa e per abuso del processo.
Deduceva altresì che il TFR spettante alla ricorrente era pari ad euro € 2.446,83, come da conteggi elaborati dalla Consulente del Lavoro che aveva predisposto le buste paga per l'intero periodo e non già ad € 2.749,28, come richiesto col ricorso monitorio.
Effettuata la rituale notifica dell'atto di opposizione, si costituiva in giudizio l'opposta, la quale impugnava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati, all'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
2. Va preliminarmente dato atto della sopravvenuta rinuncia al mandato da parte del procuratore della società resistente (vedasi la comunicazione del predetto difensore depositata nel fascicolo telematico in data 17/09/2025).
Tale evenienza, tuttavia, al pari della revoca della procura da parte del cliente a norma dell'art. 85 c.p.c., non fa perdere al procuratore rinunziante (o revocato) lo ius postulandi e la rappresentanza legale del cliente per tutti gli atti del processo fino a quando non si sia provveduto alla sua sostituzione con un altro procuratore, sicchè per effetto del principio della c.d. perpetuatio dell'ufficio di difensore la rinunzia (così come la revoca) non ha efficacia alcuna nel processo e non determina la relativa interruzione fino a quando non sia avvenuta la sostituzione del difensore (cfr. Cass., 9/4/2013, n. 9568; Cass., 18/12/2012, n.
23324; Cass., 9/7/2009, n. 16121; Cass., 2/3/2000, n. 2309; Cass., 28/10/1995, n. 11303).
3. Tanto chiarito, l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 24/2024 è fondata nei limiti appresso segnati e per le ragioni che di seguito si esporranno.
4. Vale premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda di pagamento proposta col ricorso monitorio nel quale il giudice non deve limitarsi a verificare se l'ingiunzione sia stata validamente emessa, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che assume la posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente
(che assume la posizione sostanziale di convenuto), entrando nel merito della controversia.
Più nel dettaglio, l'opposizione a decreto ingiuntivo, dando luogo ad un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda proposta dal creditore col ricorso per ingiunzione, impone al giudice di non limitare l'indagine alla sola verifica di legittimità dell'ingiunzione, bensì di procedere, sulla base di tutti gli elementi ritualmente acquisiti, all'esame della domanda di pagamento e, ove ritenga provato il credito, di accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori sulla cui base fu emesso il decreto, idonei eventualmente ad influire soltanto sul regolamento delle spese processuali (cfr. Cass. nn. 6421/2003; 6663/2002; 8162/2000; 10704/1999; 7036/1999; 3671/1999; 807/1999;
12311/1997).
In altri termini, il giudice della fase di opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa sostanziale fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni ex adverso proposte (Cass. n. 21050/2006; n. 13001/2006; n. 8955/2006) e, qualora la somma richiesta in sede monitoria dovesse risultare errata per eccesso, pur revocando il provvedimento monitorio, deve comunque condannare il debitore al pagamento dell'importo effettivamente dovuto.
Coordinando tali principi con la ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. in tema di adempimento delle obbligazioni, risulta inoltre evidente che, per effetto dell'inversione processuale e non sostanziale delle parti, mentre il creditore opposto che agisce per l'adempimento di un obbligo deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
il debitore opponente è invece tenuto a dare la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa creditoria
(cfr., ex multis, Cass. n. 4974 del 2000; Cass. n. 7476 del 1997; Cass., SS.UU., n. 7448 del 1993).
5. Ciò premesso, nel caso di specie l'opponente ha agito per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, emesso per la somma di euro 2749,28 (oltre interessi e spese) a titolo di TFR per il rapporto di lavoro dal 03/07/2021 al 10/10/2023, eccependo l'erronea quantificazione del credito rivendicato e quantificando le somme dovute nel minor importo di euro 2446,83.
Orbene, costituisce circostanza pacifica che tra le parti del presente giudizio sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato iniziato il 03/07/2021 e cessato in data 10/10/2023 a seguito delle dimissioni della lavoratrice opposta.
Tale circostanza, oltre che pacifica, si ricava per tabulas dalla documentazione allegata al ricorso monitorio e segnatamente, dal contratto di assunzione con decorrenza 3/7/2021, poi trasformato in contratto a tempo indeterminato a far data dal 3/7/2022 e dalle dimissioni della lavoratrice a far data dal 10/10/2023.
Non vi è dubbio quindi che alla lavoratrice opposta spetti il T.F.R., che l'art. 2120 c.c. condiziona al solo presupposto della cessazione del rapporto di lavoro.
Non è stato dimostrato il fatto estintivo della obbligazione, essendo pacifico che la società opponente non ha corrisposto alcuna somma alla lavoratrice per il predetto titolo.
6. Il thema decidendum si incentra, dunque, sulle contestazioni relative al quantum debeatur.
Orbene, la somma di denaro oggetto della domanda monitoria non risulta direttamente dalla documentazione allegata al ricorso ex art. 633 c.p.c..
Nondimeno, per effetto delle stesse allegazioni contenute in ricorso, la parte opposta ha riconosciuto di essere debitrice, a titolo di T.F.R. nei confronti di , della Controparte_1 minor somma di euro 2.446,83, (vedasi il ricorso in opposizione nella parte in cui la società opponente, dopo aver indicato analiticamente le retribuzioni percepite dalla durante CP_1 il pregresso rapporto di lavoro, ha quantificato il T.F.R. spettante alla lavoratrice nella misura di € 2.446,83, dichiarando: “È questa, quindi, e non quella ingiunta pari ad €
2.749,28, l'unica somma alla quale ha diritto la lavoratrice…”), sicchè la prova del credito può ritenersi raggiunta nei limiti anzidetti, non essendo utile, al fine di giungere ad una diversa quantificazione, la documentazione versata in atti.
Vale soggiungere, infine, che la soltanto dichiarata offerta “banco iudicis” non risulta essere stata accompagnata dal deposito di alcuna somma, sicchè non può ritenersi validamente effettuata.
L'opponente non ha spontaneamente pagato neppure il minor importo riconosciuto.
7. In conclusione, in ragione delle motivazioni sopra sviluppate, complessivamente considerate, deve ritenersi, che – incontestato il periodo di lavoro e le mansioni svolte dalla lavoratrice– debba procedersi alla revoca del decreto ingiuntivo opposto e alla condanna della società al pagamento, in favore dell'opposta, della minor somma di € 2446,83 a titolo di T.F.R..
Infatti “Non sussiste il vizio di "extrapetizione" (art. 112 cod. proc. civ.) se il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo - giudizio di cognizione proposto non solo per accertare l'esistenza delle condizioni per l'emissione dell' ingiunzione, ma anche per esaminare la fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi, offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto - revoca il provvedimento monitorio ed emette una sentenza di condanna di questi per somma anche minore rispetto a quella ingiunta, dovendosi ritenere che nella originaria domanda di pagamento di un credito, contenuta nel ricorso per ingiunzione, e nella domanda di rigetto dell'opposizione (o dell'appello dell'opponente) sia ricompresa quella subordinata di accoglimento della pretesa per un importo minore” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1954 del 27/01/2009).
8. In punto di regolamentazione delle spese di lite, non sono dovute quelle di cui al decreto ingiuntivo, stante la sua caducazione, mentre, per le spese di lite del presente giudizio di opposizione, il rigetto parziale della domanda attorea, cui equivale l'accoglimento parziale dell'opposizione a decreto ingiuntivo e la conseguente soccombenza parziale -in quanto situazione analoga alla soccombenza reciproca (Cassazione civile, sez. lav.,
16/01/2020, n. 812; Cassazione civile, sez. II, 08/10/2021, n. 27364; conforme: Cassazione civile, sez. I, 11/06/2021, n. 16563; Cassazione civile, sez. lav., 25/06/2020, n. 12632;
Cassazione civile, sez. III, 20/04/2020, n. 7961; Cassazione civile, sez. III, 15/01/2020, n.
516; conforme: Cassazione civile, sez. II, 24724/2019)- nonché il comportamento processuale e preprocessuale delle parti costituiscono gravi ed eccezionali ragione che ne impongono la compensazione integrale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018.
9. L'accoglimento parziale dell'opposizione evidentemente esclude la temerarietà della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, nella persona della dott.ssa Daniela di Gennaro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
– in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna la (P. iva indicata: , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 al pagamento, a titolo di t.f.r., in favore di , della minor somma di € Controparte_1
2446,83 (euroduemilaquattrocentoquarantasei/83) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo.
- compensa le spese di lite tra le parti. Così deciso in Avellino, 03/10/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro