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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 15/04/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Seconda Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa SILVANA FERRIERO Presidente rel.
Dott. ANTONIO RIZZUTI Consigliere
Dott. PIETRO SCUTERI Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 718/2024 decisa con deposito del dispositivo all'esito della scadenza dei termini concessi in sostituzione dell'udienza del 9 aprile 2025 e vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. Herman Altomare, giusta procura in atti Parte_1
APPELLANTE
E
, in Controparte_1 persona del pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_2
Catanzaro come per legge
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante < accogliere il proposto appello, annullare la sentenza impugnata e, per l'effetto, accogliere le conclusioni formulate in primo grado e testualmente riproposte;
Dichiarare nullo ovvero annullare poiché illegittimo e/o comunque prescritto Il Decreto N° 804962 emesso dalla
OSENZA, notificata in data 6.03.2023, qui Controparte_1
impugnato;
- Condannare il Controparte_3 in persona del suo legale Rappresentante P.T. - con sede in – 87100 - alla Via
[...] CP_1
Guarasci, s.n.c. al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario. Con ogni altra ulteriore, necessaria e consequenziale statuizione.> Per l'appellato < Respingere l'atto di appello proposto in quanto infondato e, per l'effetto,
confermare l'impugnata sentenza del Tribunale di Cosenza, in quanto pienamente legittima.
Con condanna di controparte alla refusione delle spese, competenze e onorari del grado di giudizio.>
§1) La vicenda controversa e la sentenza impugnata
Con ricorso depositato il 5 aprile 2023 ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto n. 804962A con il quale il gli ha inflitto la sanzione Controparte_1
pecuniaria di € 3.000 in relazione alla violazione dell'art. 49 del decreto legislativo n. 231 del 2007
per avere ricevuto corrispettivi in denaro contante per € 17.000 senza il tramite di banche, istituti di posta elettronica e poste italiane s.p.a.. Nello specifico l'infrazione è consistita nell'avere corrisposto in contanti il prezzo di un orologio Rolex daytona.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 14 della legge n. 689 del
1981 per mancata tempestiva contestazione della violazione: ha infatti precisato che la Guardia di
Finanza ha acquisito la notizia dell'infrazione nel settembre 2020 attraverso l'audizione delle persone coinvolte nella vicenda ( il gioielliere presso il quale era avvenuta la transazione, la persona che ha acquistato l'orologio pagato in contanti e altre due persone che presero in consegna i contanti ) mentre il verbale di contestazione era stato notificato solo nel maggio 2021 e, quindi, ben oltre il termine di novanta giorni previsto dall'art. 14 senza che fosse evincibile lo svolgimento di ulteriori attività
investigative, tanto è vero che l'unica fonte di acquisizione di prova nel verbale di contestazione è
indicate appunto nei verbali di sommarie informazioni.
Nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, nessuno si è costituto per l'amministrazione convenuta.
La causa è stata istruita con la sola produzione documentale del ricorrente e quindi decisa con sentenza del Tribunale di Cosenza del 13 novembre 2023 con la quale l'opposizione è stata rigettata.
Il Tribunale ha disatteso il motivo di opposizione evidenziando che il termine di novanta giorni previsto dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, non decorre dal momento dell'acquisizione della notizia del fatto materiale ma da quello del completamento di tutta l'attività investigative necessaria a ricostruire il medesimo in termini di illecito. Ha poi puntualizzato che quando la potestà sanzionatoria spetta ad un soggetto diverso da quello che ha eseguito gli accertamenti il termine decorre dal momento della trasmissione a quella autorità degli esiti dell'accertamento. Nel caso in esame l'accertamento è stato eseguito dalla Guardia di Finanza mentre competente ad emettere l'ordinanza ingiunzione è il
Ministero dell'Economia e delle Finanza, onde l'irrilevanza della mancanza di atti di indagine ulteriori rispetto all'assunzione delle informazioni citate nel provvedimento sanzionatorio.
§2) L'impugnazione e le determinazioni della Corte
Avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza ha proposto appello con Parte_1
ricorso depositato il 13 maggio 2024 affidato ai motivi che si esamineranno.
Con comparsa di risposta depositata il 19 settembre 2024 si è costituito il rassegnando le CP_1
conclusioni riportate in epigrafe.
Alla prima udienza la causa è stata rinviata per mancanza del fascicolo di primo grado.
L'udienza del 22 gennaio 2025 fissata per la discussione è stata rinviata per consentire all'appellante di specificare la posizione in relazione al patrocinio a spese dello stato.
Prodotto il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del giudizio di primo grado,
la causa è stata nuovamente rinviata per la discussione all'udienza del 9 aprile 2023
Con un unico motivo di censura l'appellante deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui il
Tribunale non ha in alcun modo motivato il suo convincimento in ordine alla congruità del termine impiegato dall'autorità per procedere alla contestazione, limitandosi a richiamare sul punto i principi espressi dalla giurisprudenza senza tuttavia contestualizzarli rispetto al caso in esame. Precisa
l'appellante che volendo fare decorrere il termine per la contestazione, per come ritiene il Tribunale,
dal momento in cui l'autorità ha < completato l'attività intesa a verificare la sussistenza degli elementi
oggettivi e soggettivi dell'infrazione > la decorrenza del termine non può essere fissata oltre il 23
settembre 2020, giorno dell'ultima audizione delle persone informate sui fatti, onde la notifica del verbale di contestazione avvenuta solo il 5 maggio 2021 era da ritenersi in violazione del termine previsto dall'art. 14.
Il motivo è fondato e merita accoglimento.
Deve qui in primo luogo rilevarsi che il Ministero dell'Economia e delle Finanza in primo grado è rimasto contumace con la conseguenza che nulla ha potuto allegare in ordine alle ragioni per le quali il verbale di contestazione sia stato notificato a distanza di circa otto mesi dall'accertamento dell'infrazione.
Deve quindi osservarsi che se è vero che il termine di novanta giorni previsto dall'art. 14 della legge 689
del 1981 decorre, per pacifica giurisprudenza, dal momento in cui l'autorità abbia acquisito tutti gli elementi per ritenere la ricorrenza di un illecito è pur vero che il giudizio di fatto in tal senso rimesso al giudice di merito deve necessariamente essere ancorato a dai obiettivi. Nel caso in esame, nella contumacia del e quindi in difetto di qualsiasi sua attività assertiva, l'opponente con la propria CP_1
produzione documentale ha dimostrato che tra l'8 e il 23 settembre 2020 la Guardia di Finanza sentì tutte le persone che erano presenti allo scambio dell'orologio verso contanti, acquisendo verosimilmente tutte le notizie necessarie alla contestazione dell'addebito. Nel verbale di contestazione, peraltro, come esattamente eccepito dal ricorrente, si fa riferimento quale fonte di prova solo a quelle audizioni: in detta situazione non è in alcun modo ipotizzabile lo svolgimento di una ulteriore attività investigativa che,
peraltro, non è stata eccepita dal . CP_1
Erroneo è infine il riferimento contenuto nella sentenza impugnata alla mancata coincidenza tra soggetto che compie l'accertamento e soggetto abilitato al riscontro della violazione che, nell'assunto del
Tribunale, nel caso di specie sarebbe integrato dalla circostanza che le indagini furono svolte dalla Guardia
di Finanza mentre l'ordinanza di ingiunzione è stata emessa dal . Controparte_4
Deve infatti qui chiarirsi che sin dall'atto introduttivo di primo grado il ricorrente ha lamentato il mancato rispetto del termine non rispetto all'irrogazione della sanzione ma alla contestazione della violazione secondo il chiaro disposto dell'art. 14 della legge 689 del 1981 e che il verbale di contestazione ( a differenza della ordinanza ingiunzione ) è stato redatto dalla Guardia di Finanza - Compagnia di
Castrovillari, che è la stessa autorità che ha proceduto a raccogliere le sommarie informazioni di cui ai verbali del settembre 2020. Alla luce dei rilievi fin qui svolti l'appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata,
deve disporsi l'annullamento del decreto opposto.
L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della parte vittoriosa e la natura della parte soccombente precludono l'adozione di provvedimenti sulle spese di lite, fermo il diritto del difensore ad ottenere la liquidazione dei propri compensi ex art. 82 DPR n. 115 del 2002 ( cfr Cass. 30876/2018 )
p.q.m.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1855/2023 e nei confronti del Controparte_1
così provvede:
[...]
in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata annulla il decreto n. 804962° del
; Controparte_1
nulla sulle spese.
Così deciso il 10 aprile 2025
Il Presidente estensore
Silvana Ferriero