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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 21/10/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
OGGETTO: REPUBBLICA ITALIANA costituzione di rendita IN NOME DEL POPOLO ITALIANO vitalizia ex art. 13, comma 5, L. n. 1338 IL TRIBUNALE DI FERRARA del 1962
SEZIONE LAVORO
in persona della dott.ssa SS De RT, giudice del lavoro, all'udienza di discussione del 21/10/2025, pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa n. 67/2024 R.G. promossa
DA
• (C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
PAVANI PAOLO;
RICORRENTE
CONTRO
• (C.F. ) rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv. CASCIO ESTER;
RESISTENTE
OGGETTO: costituzione di rendita vitalizia ex art. 13, comma 5, L. n. 1338 del 1962.
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI: si richiamano le conclusioni di cui agli atti introduttivi.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato il 31/01/2024 ha convenuto in giudizio Parte_1
CP_ Controparte_ l e, deducendo che la sua datrice di lavoro, aveva omesso di versare i contributi, ormai prescritti, maturati per effetto del suo lavoro dal 1° gennaio
1986 al 20 gennaio 1986 e che, nel frattempo, egli aveva ottenuto il riconoscimento della pensione anticipata (c.d. Quota 100) con decorrenza dal 1° ottobre 2020
(categ. VOART n. 33032521), ha chiesto dichiararsi la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 L. 1338/62 con riguardo ai contributi obbligatori omessi, precisando che l'azione per la costituzione della rendita è consentita, oltre che al datore di lavoro, anche al lavoratore dipendente, in via alternativa, salvo il diritto al risarcimento del danno (come previsto dal comma 5 dell'art. 13 cit., integralmente richiamato dalla parte).
1 2. Si è costituito in giudizio l'ente previdenziale, il quale aveva rigettato la domanda del ricorrente in via amministrativa, per carenza di documentazione.
Ha eccepito in via pregiudiziale l'inammissibilità/improcedibilità del ricorso per mancata proposizione dello stesso nei confronti del presunto datore di lavoro, litisconsorte necessario, nel caso di azione diretta intrapresa dal lavoratore ai sensi del comma 5, tenuto conto, tra l'altro, dell'interesse del datore di lavoro a non trovarsi esposto, ove il giudizio si svolga in sua assenza, agli effetti pregiudizievoli di un giudicato ai suoi danni a causa del riconoscimento di un inesistente rapporto lavorativo, lontano nel tempo (come osservato dal Cass. Civ. SS.UU. n. 3678/2009).
Ha poi eccepito l'inammissibilità/improcedibilità della domanda per non essersi il ricorrente attivato per chiedere al datore di lavoro responsabile dell'omissione contributiva la costituzione della rendita vitalizia.
Ha altresì eccepito in via preliminare la prescrizione del diritto. Il ricorrente aveva infatti presentato la domanda di costituzione di rendita vitalizia solo in data
18.02.2020, quando oramai il diritto alla costituzione della rendita era prescritto per il perfezionamento del termine ordinario decennale, decorrente dalla data di intervenuta prescrizione quinquennale (o anche decennale) dei contributi dovuti per il periodo di asserito lavoro 01.01.1986/20.01.1986 (come stabilito da Cass. Civ.
SS.UU. n. 21302/2017). CP_ L ha poi resistito anche nel merito alla proposta azione.
Ha in particolare osservato che dall'estratto contributivo previdenziale e dalle CP_ buste paga prodotte s evinceva l'esistenza del rapporto di lavoro presso la ditta rapporto che si era concluso nel mese di gennaio 1986. Tuttavia, la data di cessazione non poteva essere stabilita con certezza in quanto nel libretto di lavoro è registrata al 20/1/1986, mentre, nello stesso documento risulta registrata anche l'assunzione, il 16/1/1986, presso la ditta Wanes di Bretta Marina, data che risultava confermata nella prima busta paga di gennaio 1986, che riguarda il pagamento di
12 giorni lavorati e retribuiti su 23, coperti da contribuzione.
Ha infine sostenuto che la documentazione allegata dal ricorrente non era in originale ma allegata ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, difforme a quanto previsto al punto 2.4 della sua circolare n. 78/2019.
Ha concluso pertanto per il rigetto nel merito della domanda attorea.
3. Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della datrice di lavoro, nelle more divenuta a seguito di fusione per incorporazione Controparte_3
CP_ della e di cui, verificata la regolarità della notifica, veniva successivamente
2 dichiarata contumacia, all'udienza del 24.1.2025 si è proceduto all'istruttoria, consistita nell'interrogatorio formale della società chiamata in causa sui capitoli del ricorrente, aventi ad oggetto lo svolgimento della sua attività lavorativa presso la CP_ dalla sua assunzione (11.3.1981) sino al 20.1.1986 e l'errore in cui era incorsa la datrice di lavoro che, nella “denuncia annuale delle retribuzioni anno 1986”, aveva barrato tutta la parte relativa al mese di gennaio.
All'udienza istruttoria all'uopo fissata si è dato atto della mancata comparizione senza giustificato motivo del legale rappresentante della società convenuta.
All'udienza odierna la causa è stata discussa e viene decisa sulla base delle seguenti considerazioni.
4. Vanno anzitutto analizzate le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla parte ricorrente.
La prima eccezione è superata dalla chiamata in causa del nuovo soggetto CP_ societario che è succeduta nella posizione della per incorporazione di quest'ultima (la circostanza che non è stata contestata dall'ente).
La seconda eccezione è fondata.
E' opportuno richiamare il tenore testuale della disposizione su cui si basa l'azione del ricorrente ai sensi del comma 5: “Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all'Istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicate nel comma precedente”.
L'azione in esame non deve essere confusa con quella introdotta nell'ordinamento giuridico successivamente al deposito del ricorso, attraverso l'art. 30 della legge 13 dicembre 2024, n. 203, entrato in vigore il 12.1.2025.
La disposizione ha inserito nell'art. 13 L. 1338/1962 il comma 7, consentendo al lavoratore di chiedere la costituzione della rendita "decorso il termine di prescrizione per l'esercizio delle facoltà di cui al primo e al quinto comma", “con onere interamente a proprio carico”
(cioè senza diritto al risarcimento del danno).
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, presupposto necessario per esperire l'azione sostitutiva di cui al comma 5 dell'art. 13 da parte del lavoratore (che non è “alternativa”, come invece sostenuto dalla parte ricorrente), è che egli dia la prova dell'impossibilità di ottenere la rendita dallo stesso datore di lavoro (Cass. Sez. L, Sentenza n. 23584 del 20/12/2004; Cass. Sez. L,
3 Sentenza n. 9305 del 15/05/2004; Cass. Sez. L, Sentenza n. 1987 del 24/02/1988; Cass.
Sez. L, Sentenza n. 2867 del 29/04/1980).
Parte ricorrente ha obiettato sul punto (con memoria autorizzata) che “la prova provata” della impossibilità di ottenere la rendita risiedeva nel fatto palese della intervenuta prescrizione dei contributi previdenziali nei confronti del datore di lavoro, essendo l'omissione contributiva risalente al 1986.
L'argomento non ha pregio, poiché così facendo la parte confonde la prescrizione dell'obbligazione contributiva con la prescrizione dell'azione da promuovere nei confronti del datore per la costituzione della rendita ex art. 13 e che rappresenta un'azione risarcitoria in forma specifica del danno derivante da omessa contribuzione che si affianca all'azione risarcitoria residuale di cui all'art. 2116 comma 2 c.c. (sul punto della natura risarcitoria dell'azione ex art. 13 si si richiama la recentissima sentenza Sezioni Unite della Suprema Corte n. 22802 del 7.8.2025 di cui al successivo par. 5).
Come ha osservato la Suprema Corte sulla questione dell'azione da promuovere nei confronti del datore, “la prova della impossibilità di ottenere la rendita da tali soggetti non è fornita dal dato del decorso del termine della prescrizione dell'azione da promuovere nei confronti di costoro, posto che l'intervenuta prescrizione potrebbe precludere
l'esercizio della pretesa restitutoria solo in quanto eccepita dagli interessati” (così Cass. Sez. L,
Sentenza n. 15304 del 21/07/2005). In altri termini, proprio perché non si verte in materia di previdenza bensì in materia risarcitoria solo il datore di lavoro può eccepire la prescrizione.
5. L'accoglimento della superiore questione rende superfluo l'esame dell'eccezione di prescrizione e del merito;
tuttavia, si ritiene opportuno rilevare che CP_ l'azione esperita dal ricorrente ai sensi dell'art. 13, comma 5, nei confronti dell non è imprescrittibile e deve aversi riguardo all'assetto dato alla materia con il recente arresto delle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 22802 del
7.8.2025.
Secondo la Corte, per il datore di lavoro il termine decennale di prescrizione decorre dalla prescrizione dei contributi, momento in cui sorge definitivamente l'impossibilità di versarli e correlativamente il diritto di costituire la rendita vitalizia riversibile in favore del lavoratore. L'art. 13 testualmente individua il presupposto per l'azionabilità del diritto alla costituzione della rendita nel fatto che i contributi si siano prescritti e non possano più essere versati.
4 Per il lavoratore in sostituzione, ex art. 13, comma 5, le Sezioni Unite hanno invece operato una revisione dell'orientamento prevalente, stabilendo che il termine decennale di prescrizione decorre dalla prescrizione del diritto del datore di lavoro di chiedere la costituzione della rendita.
Va precisato che, sempre secondo la Corte (punto 17.2) “poiché l'esercizio del diritto da parte del lavoratore è connesso alla impossibilità di ottenere altrimenti la costituzione della rendita, non ne è affatto precluso l'esercizio prima che sia maturata la prescrizione del diritto alla costituzione della rendita ex art. 13 comma 1. Ciò non toglie che è proprio da quel momento (quando siano decorsi dieci anni dalla prescrizione dei contributi) che definitivamente il datore di lavoro non CP_ potrà più esercitare la facoltà di chiedere all la costituzione della rendita e da quel momento indubitabilmente il lavoratore potrà ricorrervi”.
6. La peculiarità della controversia, in pendenza della quale sono intervenute dapprima la legge 13 dicembre 2024, n. 203 modificativa dell'art. 13 L. 1338/1962 e poi la sentenza a SS.UU. n. 22802/2025, induce a ritenere sussistenti eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Ferrara il 21/10/2025
IL GIUDICE SS De RT
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