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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 07/06/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. 1859/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice rel. ed est. dott.ssa Alessandra Pesci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 4 l.
1.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13, l. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto depositato in data 26/03/2025 e presentato dai coniugi e con l'avv. COMMISSATI FRANCESCA Parte_1 Parte_2
- ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente per oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, i coniugi sopra indicati hanno chiesto congiuntamente lo scioglimento del matrimonio tra gli stessi contratto in data 08/09/2007 a VALDOBBIADENE (TV).
I coniugi medesimi, con note sostitutive dell'udienza del
19.05.2025, ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 12.05.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza. Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dalla comparizione delle parti in sede di separazione;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 1859/2025:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 08/09/2007 da (C.F. ), n. a VALDOBBIADENE (TV) Parte_1 C.F._1
il 12/05/1974, e (C.F. ), n. a TREVISO Parte_2 C.F._2
(TV) il 19/09/1971, e trascritto al n. 11, Parte I, Ufficio 1, Anno
2007 del registro degli atti di matrimonio del Comune di
VALDOBBIADENE alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“2. Confermarsi l'affidamento delle figlie e , Per_1 Persona_2
ad oggi ancora minorenni, in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente presso la madre a cui resterà assegnata la casa coniugale sita a Treviso in Via Gandino n. 9/C.
3. Confermarsi i turni di responsabilità attualmente in vigore, sì come stabiliti in sede di separazione ed, in particolare:
- Il padre si recherà a prendere le figlie, all'uscita dal lavoro, tutti i mercoledì e le terrà con sé fino al mattino seguente in cui le riporterà a scuola;
un fine settimana ogni due si recherà a prenderle il sabato mattina presso la casa coniugale e le terrà con sé fino al lunedì mattina in cui le riporterà a scuola.
La settimana in cui il weekend resteranno con la madre il padre potrà tenerle anche il giovedì pomeriggio dall'uscita dal lavoro sino al venerdì mattina;
- durante le vacanze estive le figlie rimarranno con ciascun genitore per quindici giorni, anche non consecutivi, in periodi da concordare tra i genitori entro il 30.05 di ogni anno. Durante le vacanze natalizie trascorreranno la settimana dal 24 al 30 dicembre compresi con un genitore e la settimana dal 31 dicembre al 6 gennaio compresi con l'altro, ferma restando l'alternanza di anno in anno tra i genitori per i giorni di Natale e Capodanno. Durante le ferie pasquali trascorreranno invece tre giorni con un genitore e tre giorni con l'altro, ferma restando l'alternanza di anno in anno tra i genitori per i giorni di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, nonché per i giorni di Natale e Pasqua.
- I genitori si impegnano a rispettare sempre gli impegni scolastici ed extra scolastici delle ragazze nel loro avvicendamento e a chiedere la collaborazione dell'altro genitore, qualora vi fossero degli impedimenti nel rispettare il calendario suindicato, ciò dunque prima di coinvolgere qualunque altra persona.
- Viene fatta salva la più ampia facoltà dei genitori di accordarsi anche diversamente in ordine alla gestione delle figlie ed ai tempi di permanenza presso l'uno e l'atro, ferma restando però la vigenza degli impegni di cui al punto precedente.
4. Il Sig. continuerà a versare, entro il giorno 15 di ogni Pt_2
mese, alla signora l'assegno mensile attualmente in vigore Pt_1
dell'importo aggiornato di € 585,19 a titolo di contributo al mantenimento di ed , assegno che dovrà essere Per_1 Per_2
ulteriormente rivalutato di anno in anno secondo gli indici ISTAT con decorrenza dal mese di agosto di ogni anno.
5. I ricorrenti concordano che l'Assegno Unico Universale spetti ad entrambi in ragione della metà ciascuno, sì come previsto per legge.
6. Entrambi i genitori continueranno a contribuire, nella misura del
50% ciascuno, alle spese straordinarie per i figli, riportandosi interamente sul punto al Protocollo adottato dal Tribunale di
Treviso, da intendersi qui per ritrascritto ed approvato.
7. I ricorrenti confermano di essere tuttora economicamente autosufficienti e, pertanto, nulla reciprocamente sarà dovuto a titolo di contributo al loro mantenimento.
8. I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio loro e delle figlie, per motivi turistici;
ciascun genitore dovrà informare l'altro su dove intende condurre le figlie in vacanza, informandolo almeno una settimana prima della partenza sull'indirizzo esatto e sul mezzo di trasporto che utilizzerà.
9. Spese legali compensate e contributo unificato per giusta metà tra i ricorrenti.”
- dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VALDOBBIADENE
(TV) di procedere all'annotazione della sentenza;
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 05/06/2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice relatore dott.ssa Susanna Menegazzi