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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 07/08/2025, n. 1664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1664 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7697/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Carlotta
Bruno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 7697/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CE NI e dell'avv. CE GIULIA
- parte attrice - nei confronti di:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
NI SI
- parte convenuta -
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice
“Voglia il Tribunale adito dichiarare la cessazione della materia del contendere stante la delibera assunta dal il 27 febbraio 2023 con cui è stata Controparte_2
ratificata la delibera del 29 settembre 2022 impugnata in questa sede, con applicazione della soccombenza virtuale In subordine nel caso in cui il Controparte_2
non intenda aderire alla richiesta di cessazione della materia del contendere, si insiste per
l'accoglimento della domanda con refusione di spese processuali in favore della parte attrice Sig.ra ”. Parte_1
Conclusioni di parte convenuta
“Per il , l'Avv. Sirio Salvini precisa le proprie conclusioni Controparte_1
riportandosi a quelle articolate nella propria comparsa di costituzione e risposta;
chiede pertanto voler l'ill.mo Sig. Giudice rigettare la domanda di parte attrice in quanto
pagina 1 di 4 preliminarmente inammissibile per carenza dell'interesse ad agire e in subordine dichiararla improcedibile per il mancato esperimento del tentativo di mediazione in subordine nel merito, se ne chiede il rigetto in quanto infondata in fatto ed in diritto, con condanna alla somma che sarà ritenuta di giustizia per lite temeraria ex art. 96 c.pc. e vittoria di spese della presente lite. Chiede pertanto che la causa sia trattenuta per la decisione con rinuncia al deposito della memorie ex art. 190 c.pc. essendo la causa istruita documentalmente e non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria”.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la signora impugnava la Parte_2
delibera assembleare del 29.9.2022 chiedendo di dichiarare nulla e di nessun effetto la deliberazione condominiale relativamente al primo punto dell'ordine del giorno intitolato
“Atto di citazione (allegato alla presente) pervenuto dalla Signora per Parte_1 impugnazione verbale di assemblea del 27.06.2022 per il punto 2 all''o.d.g. limitatamente alla ripartizione delle spese legali .. omiss”; chiedeva inoltre la condanna del CP_1
alla refusione delle spese di mediazione.
Si costituiva il convenuto chiedendo dichiararsi l'improcedibilità/ CP_1 inammissibilità del ricorso e, nel merito, il rigetto dello stesso, con condanna dell'attrice al pagamento delle spese di lite nonché ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni per essere trattenuta in decisione all'udienza del 19.3.2025, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito della comparsa conclusionale e delle memorie di replica.
2. Ciò premesso, si osserva che la delibera assembleare del 29.9.2022 è stata sostituita dalla successiva delibera assembleare del 27.2.2023, con cui l'assemblea ha ratificato il contenuto di quanto deliberato ai punto 1 e 2 dell'ordine del giorno della seduta del
29.9.2022.
Orbene, il Tribunale osserva che in tema di impugnazione delle delibere condominiali la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea determina la cessazione della materia del contendere, in quanto fa venir meno la specifica situazione di fatto (cfr. Cass. civile, sez. II, 28 giugno 2004, n. 11961).
pagina 2 di 4 Ne deriva che, nel giudizio d'impugnazione di una delibera di assemblea condominiale che si assuma affetta da nullità (o da una ragione di annullabilità), il giudice del merito deve dichiarare cessata la materia del contendere ove risulti che l'assemblea dei condomini, regolarmente riconvocata, abbia deliberato sugli stessi argomenti della deliberazione impugnata, ponendo in essere un atto sostitutivo di quello invalido.
Il Giudice tuttavia, nel dichiarare la cessata materia del contendere, deve pronunciarsi sulle spese del procedimento secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Orbene, quanto alla eccezione di improcedibilità svolta in via preliminare da parte convenuta, si osserva che secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, che si condivide, nella mediazione pre Cartabia non vi è per le parti un obbligo di mediare (cfr.
Cassazione civile sez. II, 26/03/2025, n.8050: “Per considerare espletato il procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal d.lgs.n. 28/2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1-bis, del medesimo decreto (come introdotto dal d.l. n. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla
l. n. 98/2013), è sufficiente che una o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre”).
Nel merito, tuttavia, la domanda di parte attrice è infondata. Deve infatti osservarsi come il verbale assembleare impugnato riporti in nomi dei condomini presenti e dei relativi millesimi, nonché l'esito della votazione nei relativi ordini del giorno (“all'unanimità”), e che tali indicazioni devono ritenersi sufficienti ai fini della verifica della sussistenza delle maggioranze prescritte dall'art. 1136 c.c.. Si veda sul punto Cassazione civile sez. II,
20/12/2021, n.40827, secondo cui “In tema di assemblea di condominio, sebbene il relativo verbale dovrebbe contenere l'elenco nominativo dei condomini intervenuti, indicando assenti e dissenzienti, nonché il valore delle rispettive quote, la mancanza di tale indicazione non incide sulla validità della delibera, ove a tale incompletezza possa rimediarsi mediante un controllo "aliunde" della regolarità del procedimento. Sicché non è annullabile la deliberazione il cui verbale, ancorché non riporti l'indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore, cionondimeno contenga l'elenco di tutti i condomini presenti, con i relativi millesimi e rechi, altresì, l'indicazione nominativa di quelli che si sono astenuti e di quelli che hanno votato contro, nonché del valore complessivo delle rispettive quote millesimali, consentendo tali dati di stabilire con sicurezza, per differenza, quanti e quali condomini hanno espresso voto favorevole, nonché di verificare che la deliberazione assunta abbia superato il "quorum" richiesto dall'art.
pagina 3 di 4 1136 c.c.”.
Considerato l'esito del giudizio e il rigetto della eccezione preliminare di improcedibilità sollevata dal , le spese seguono la parziale soccombenza di nei CP_1 Parte_1
confronti del e vengono in parte poste a carico del soccombente con CP_1
compensazione parziale e si liquidano come da dispositivo (con applicazione dei valori minimi attesa la ridotta attività svolta).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere quanto alla impugnazione della delibera assembleare del 29.9.2022;
2) condanna parte attrice a rimborsare in favore di parte convenuta i due terzi delle spese di giudizio che liquida (detti 2/3) in complessivi € 1.700,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA, se dovuta, e CPA. Compensa fra le parti il residuo terzo.
Velletri, 7 agosto 2025
Il giudice
Dott.ssa Carlotta Bruno
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Carlotta
Bruno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 7697/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CE NI e dell'avv. CE GIULIA
- parte attrice - nei confronti di:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
NI SI
- parte convenuta -
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice
“Voglia il Tribunale adito dichiarare la cessazione della materia del contendere stante la delibera assunta dal il 27 febbraio 2023 con cui è stata Controparte_2
ratificata la delibera del 29 settembre 2022 impugnata in questa sede, con applicazione della soccombenza virtuale In subordine nel caso in cui il Controparte_2
non intenda aderire alla richiesta di cessazione della materia del contendere, si insiste per
l'accoglimento della domanda con refusione di spese processuali in favore della parte attrice Sig.ra ”. Parte_1
Conclusioni di parte convenuta
“Per il , l'Avv. Sirio Salvini precisa le proprie conclusioni Controparte_1
riportandosi a quelle articolate nella propria comparsa di costituzione e risposta;
chiede pertanto voler l'ill.mo Sig. Giudice rigettare la domanda di parte attrice in quanto
pagina 1 di 4 preliminarmente inammissibile per carenza dell'interesse ad agire e in subordine dichiararla improcedibile per il mancato esperimento del tentativo di mediazione in subordine nel merito, se ne chiede il rigetto in quanto infondata in fatto ed in diritto, con condanna alla somma che sarà ritenuta di giustizia per lite temeraria ex art. 96 c.pc. e vittoria di spese della presente lite. Chiede pertanto che la causa sia trattenuta per la decisione con rinuncia al deposito della memorie ex art. 190 c.pc. essendo la causa istruita documentalmente e non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria”.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la signora impugnava la Parte_2
delibera assembleare del 29.9.2022 chiedendo di dichiarare nulla e di nessun effetto la deliberazione condominiale relativamente al primo punto dell'ordine del giorno intitolato
“Atto di citazione (allegato alla presente) pervenuto dalla Signora per Parte_1 impugnazione verbale di assemblea del 27.06.2022 per il punto 2 all''o.d.g. limitatamente alla ripartizione delle spese legali .. omiss”; chiedeva inoltre la condanna del CP_1
alla refusione delle spese di mediazione.
Si costituiva il convenuto chiedendo dichiararsi l'improcedibilità/ CP_1 inammissibilità del ricorso e, nel merito, il rigetto dello stesso, con condanna dell'attrice al pagamento delle spese di lite nonché ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni per essere trattenuta in decisione all'udienza del 19.3.2025, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito della comparsa conclusionale e delle memorie di replica.
2. Ciò premesso, si osserva che la delibera assembleare del 29.9.2022 è stata sostituita dalla successiva delibera assembleare del 27.2.2023, con cui l'assemblea ha ratificato il contenuto di quanto deliberato ai punto 1 e 2 dell'ordine del giorno della seduta del
29.9.2022.
Orbene, il Tribunale osserva che in tema di impugnazione delle delibere condominiali la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea determina la cessazione della materia del contendere, in quanto fa venir meno la specifica situazione di fatto (cfr. Cass. civile, sez. II, 28 giugno 2004, n. 11961).
pagina 2 di 4 Ne deriva che, nel giudizio d'impugnazione di una delibera di assemblea condominiale che si assuma affetta da nullità (o da una ragione di annullabilità), il giudice del merito deve dichiarare cessata la materia del contendere ove risulti che l'assemblea dei condomini, regolarmente riconvocata, abbia deliberato sugli stessi argomenti della deliberazione impugnata, ponendo in essere un atto sostitutivo di quello invalido.
Il Giudice tuttavia, nel dichiarare la cessata materia del contendere, deve pronunciarsi sulle spese del procedimento secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Orbene, quanto alla eccezione di improcedibilità svolta in via preliminare da parte convenuta, si osserva che secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, che si condivide, nella mediazione pre Cartabia non vi è per le parti un obbligo di mediare (cfr.
Cassazione civile sez. II, 26/03/2025, n.8050: “Per considerare espletato il procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal d.lgs.n. 28/2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1-bis, del medesimo decreto (come introdotto dal d.l. n. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla
l. n. 98/2013), è sufficiente che una o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre”).
Nel merito, tuttavia, la domanda di parte attrice è infondata. Deve infatti osservarsi come il verbale assembleare impugnato riporti in nomi dei condomini presenti e dei relativi millesimi, nonché l'esito della votazione nei relativi ordini del giorno (“all'unanimità”), e che tali indicazioni devono ritenersi sufficienti ai fini della verifica della sussistenza delle maggioranze prescritte dall'art. 1136 c.c.. Si veda sul punto Cassazione civile sez. II,
20/12/2021, n.40827, secondo cui “In tema di assemblea di condominio, sebbene il relativo verbale dovrebbe contenere l'elenco nominativo dei condomini intervenuti, indicando assenti e dissenzienti, nonché il valore delle rispettive quote, la mancanza di tale indicazione non incide sulla validità della delibera, ove a tale incompletezza possa rimediarsi mediante un controllo "aliunde" della regolarità del procedimento. Sicché non è annullabile la deliberazione il cui verbale, ancorché non riporti l'indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore, cionondimeno contenga l'elenco di tutti i condomini presenti, con i relativi millesimi e rechi, altresì, l'indicazione nominativa di quelli che si sono astenuti e di quelli che hanno votato contro, nonché del valore complessivo delle rispettive quote millesimali, consentendo tali dati di stabilire con sicurezza, per differenza, quanti e quali condomini hanno espresso voto favorevole, nonché di verificare che la deliberazione assunta abbia superato il "quorum" richiesto dall'art.
pagina 3 di 4 1136 c.c.”.
Considerato l'esito del giudizio e il rigetto della eccezione preliminare di improcedibilità sollevata dal , le spese seguono la parziale soccombenza di nei CP_1 Parte_1
confronti del e vengono in parte poste a carico del soccombente con CP_1
compensazione parziale e si liquidano come da dispositivo (con applicazione dei valori minimi attesa la ridotta attività svolta).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere quanto alla impugnazione della delibera assembleare del 29.9.2022;
2) condanna parte attrice a rimborsare in favore di parte convenuta i due terzi delle spese di giudizio che liquida (detti 2/3) in complessivi € 1.700,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA, se dovuta, e CPA. Compensa fra le parti il residuo terzo.
Velletri, 7 agosto 2025
Il giudice
Dott.ssa Carlotta Bruno
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