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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 10/03/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella PARISI Presidente
Dott.ssa Viviana URSO Consigliere
Avv. Paolo PERGOLIZZI Giudice Ausiliario Rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 874/2021 R.G. promossa
DA
, nato ad [...] il [...] e ivi residen- Parte_1
te (c.f.: ), rappresentata e difeso dall'avv. Luca Nun- CodiceFiscale_1
zio Luggisi;
Appellante
CONTRO in persona del legale rappresentante pro-tempore, con Controparte_1
sede in Milano (c.f.: ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi P.IVA_1
Angiello, Anita Moglia e Rosario Pizzino;
Appellata
OGGETTO: riconoscimento differenze retributive
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 696 dell'11 febbraio 2021, il giudice del lavoro del Tribu- nale di Catania, rigettava il ricorso proposto da , dipen- Parte_1
dente della società appellata con inquadramento livello 3A CCNL Alimentaristi Lattiero-caseari, per il riconoscimento delle differenze retributive, maturate in suo favore dalla data di assunzione (2 agosto 2010) fino al mese di ottobre 2017
(€. 41.699,38 siccome accertate da CTP allegata al ricorso), oltre quelle ritenute dovute da novembre 2017 fino all'esatto adempimento del verbale di concilia- zione giudiziale del 20 luglio 2010, in forza del quale era stato assunto.
Con il ricorso introduttivo, deduceva il lavoratore che la retribuzione annua netta, concordata nel verbale di conciliazione predetto in complessivi €. 25.000,
00, dovesse ricomprendere solo le voci indicate nello stesso verbale (retribu- zione base, 3° elemento, superminimo e indennità forfetaria per lavoro straor- dinario), mentre in essa non vi rientrassero le altre voci indicate in busta paga
(premio di produzione, indennità di mensa, retribuzione in natura, supermini- mo collettivo, contratt. aziendale fissa, aumento aziendale novembre 1995, in- dennità varie accordi aziendali, premio per obiettivi, una tantum, indennità di disagio, lavoro notturno e straordinario eccedente la quota forfetaria).
Il decidente così motivava il rigetto della domanda: “Ed invero, l'interpre- tazione letterale dell'accordo intercorso tra le parti permette di ritenere che la retribuzione concordata di € 25.000 annui suddivisa in 14 mensilità sia com- prensiva di ogni voce retributiva, ad eccezione di quelle escluse espressamente ovvero i futuri scatti di anzianità e i futuri aumenti contrattuali;
la precisazione successiva in ordine alla suddivisione della retribuzione nei prospetti paga nelle voci retribuzione base, 3° elemento, superminimo e indennità forfetaria per lavoro straordinario, fino alla concorrenza dell'importo annuo netto pat- tuito ha solo finalità esemplificativa;
tanto trova conferma nella espressione
“per la restante parte” utilizzata prima di richiamare la voce “superminimo”
e “indennità forfetaria”.
In tal senso rileva anche l'utilizzo della voce “superminimo”, ovvero l'ecce- denza della retribuzione rispetto ai minimi tabellari, che secondo la giurispru- denza di legittimità è normalmente soggetto al principio generale dell'assor- bimento nei miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva o in quelli conseguenti all'acquisizione di una superiore qualifica, tranne che sia diversa- mente disposto dalle parti.
In tal senso rileva quanto dalle parti pattuito nel contratto di lavoro del 2.8.
2010, ove è stata specificata nel dettaglio la composizione del foglio paga, indicando tutti gli elementi retributivi base che rientravano nella retribuzione concordata.
In senso conforme rileva quanto specificato nei prospetti paga.
Rileva infine, il comportamento delle parti successivo al contratto indivi- duale di lavoro del 2 agosto 2010, che ha avuto esecuzione per quasi 5 anni.”.
Appellava la citata sentenza il lavoratore soccombente, con ricorso depo- sitato il 20 luglio 2021.
Instava la società appellata per il rigetto del gravame.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 23 gennaio 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con unico motivo di gravame, l'appellante censura l'impugnata sentenza per la parte in cui ritiene correttamente applicato l'accordo transattivo in que- stione: da una chiara interpretazione letterale del verbale di conciliazione de quo emergerebbe senza ombra di dubbio che, nella retribuzione concordata in
€. 25.000,00 per 14 mensilità, sarebbero stati espressamente esclusi gli scatti di anzianità e i futuri aumenti contrattuali, peraltro mai corrisposti dall'azienda datrice di lavoro.
Ribadisce che – secondo l'accordo conciliativo – la RAN ivi pattuita sa- rebbe stata costituita esclusivamente dalle voci retributive a titolo di paga base, contingenza e 3° elemento per quattordici mensilità annue, secondo i valori vi- genti alla data di assunzione (2 agosto 2010), e oltre lo straordinario forfetario e il superminimo individuale (quest'ultimo di importo fisso mensile di € 350,00 lordo sino al mese di novembre di ciascun anno e di importo variabile soltanto nel mese di dicembre di ciascun anno in misura tale da garantire al lavoratore la pattuita retribuzione annua netta di € 25.000,00).
Tutti gli altri emolumenti retributivi, previsti dalla contrattazione colletti- va nazionale e/o dalla contrattazione aziendale, non avrebbero dovuto essere presi in considerazione ai fini della determinazione del valore di retribuzione annua netta, così come – per espresso accordo inter partes – anche gli aumenti contrattuali e gli scatti di anzianità.
Risulterebbe, quindi evidente che i suddetti emolumenti andavano esclusi dalla retribuzione pattuita, mentre la società appellata li avrebbe ricom- presi al fine di raggiungere l'importo netto di €. 25.000,00.
Contesta ancora l'appellante di non avere mai prestato acquiescenza al comportamento tenuto dalla chiarendo che – con la riduzione Controparte_1
dell'ambito di operatività della tutela reale del lavoratore alla reintegra nel posto di lavoro, introdotta dalla Legge Fornero in caso di licenziamento – anche i lavoratori delle grandi aziende sono soggetti al timore di perdere il posto di lavoro, ma l'azione giudiziale era stata comunque esercitata nel rispetto dei termini prescrizionali.
Evidenzia che il superminimo sarebbe stato pattuito per il raggiungimento della RAN, in tal senso essendo stata espressamente prevista solo l'assorbibilità del lavoro straordinario dispiegato e non anche, come ritenuto dal primo giudi- ce, di tutti i miglioramenti contrattuali contemplati dalla disciplina collettiva
Richiama a sostegno della propria difesa in ordine all'interpretazione del contratto giurisprudenza di legittimità e reitera – sulla scorta della CTP versata in atti – la richiesta di CTU contabile.
2. L'appello è infondato.
2.1. La censura mossa dall'appellante non vale, infatti, a scalfire l'impianto motivazionale su cui si fonda l'impugnata sentenza.
Osserva il collegio che oggetto del contendere è – per quanto qui di interesse
– l'interpretazione del punto n. 6 del verbale di conciliazione giudiziale del 20 luglio 2010, con cui le parti hanno transatto la causa di riconoscimento del rap- porto di lavoro subordinato, intercorso tra e Latte Sole Parte_1
S.p.A., poi (n. 1481/2010 R.G., Tribunale di Catania). Controparte_1
Orbene, in punto di interpretazione delle clausole contrattuali (nella specie, dell'accordo conciliativo), la Suprema Corte sancisce: “Le regole legali di ermeneutica contrattuale sono elencate negli art. 1362 - 1371 c.c. secondo un ordine gerarchico: conseguenza immediata è che le norme strettamente inter- pretative, dettate dagli art. 1362 - 1365 c.c., precedono quelle interpretative integrative, esposte dagli art. 1366 - 1371 c.c. e ne escludono la concreta ope- ratività quando la loro applicazione renda palese la comune volontà dei con- traenti. Da questo principio di ordinazione gerarchica (o gradualismo) delle regole ermeneutiche, nel cui ambito il criterio primario è quello esposto dal comma 1 dell'art. 1362 c.c., vale a dire il criterio dell'interpretazione letterale, consegue ulteriormente che qualora il giudice del merito abbia ritenuto che il senso letterale delle espressioni impiegate dagli stipulanti riveli con chiarezza
e univocità la loro volontà comune, così che non sussistano residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l'intento effettivo dei contraenti,
l'operazione ermeneutica deve ritenersi utilmente compiuta, dovendosi far ri- corso ai criteri interpretativi sussidiari solo quando i criteri principali (signi- ficato letterale delle espressioni adoperate dai contraenti, collegamento logico tra le varie clausole) siano insufficienti alla identificazione della comune inten- zione stessa” (Cass. n. 22690/2006; in senso sostanzialmente conforme cfr.
Cass. n. 12120/2005; Cass. n. 15371/ 2003).
Ciò posto, la clausola di cui al punto 6 dell'accordo conciliativo così pre- vede: “La società si impegna inoltre a stipulare con il ricorrente, che accetta, un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con data di decor- renza dal 2 agosto 2010, con inquadramento nel livello 3° del CCNL per i La- voratori dell'Industria Alimentare (il “CCNL”) e con una retribuzione annua netta pari a complessivi Euro 25.000,00 (venticinquemila/00), suddivisa in 14 mensilità e comprensiva dell'eventuale lavoro straordinario espletabile ai del
CCNL nell'arco di ciascun anno di lavoro, esclusi i futuri scatti di anzianità ed
i futuri aumenti contrattuali”.
Orbene, a giudizio del collegio appare sufficientemente chiaro dal tenore letterale dell'accordo che gli unici elementi della retribuzione, che non concor- revano al raggiungimento dell'importo, complessivamente pattuito in €. 25.
000,00 a titolo di Retribuzione Annua Netta (RAN), erano soltanto gli scatti di anzianità e gli aumenti contrattuali.
Il passo successivo: “La predetta retribuzione verrà suddivisa nei prospetti paga con le seguenti voci: retribuzione base e 3° elemento nell'ammontare sta- bilito dalle tabelle in vigore del CCNL;
la restante parte, a titolo di supermi- nimo e di indennità forfetaria per lavoro per straordinario, fino alla concorren- za dell'importo annuo pattuito” va interpretato nel senso che, mentre la retribu- zione base e il 3° elemento sarebbero stati calcolati secondo l'ammontare stabi- lito dalle tabelle in vigore per il livello 3A del CCNL Lavoratori dell'Industria
Alimentare, le altre voci di retribuzione (la restante parte) sarebbero state cal- colate – a titolo di superminimo e di indennità forfetaria per lavoro straordinario
– fino alla concorrenza della somma annua pattuita, superiore alla retribuzione per anno prevista da contratto.
Invero, il trattamento retributivo minimo mensile, fissato fino al 2015 per il livello 3A, era di €.1.361,59: è di tutta evidenza che tale importo, moltiplicato per 14 mensilità, avrebbe certamente costituito una retribuzione annua inferiore a quella pattuita (v. tabelle allegate al CCNL in atti).
Contrasta, invece, con il dato letterale dell'accordo l'interpretazione fornita dall'appellante, secondo cui la RAN pattuita sarebbe stata costituita soltanto dalle voci retributive di paga base e 3° elemento, mentre le altre voci di retribu- zione, insieme agli scatti di anzianità e agli aumenti contrattuali, avrebbero do- vuto ritenersi escluse dall'importo annuo complessivo di €. 25.000,00. In esecuzione a quanto previsto dal verbale di conciliazione, deve poi rite- nersi stipulato il contratto di assunzione, laddove – con riguardo al trattamento economico e normativo riservato all'appellante – così stabiliva: “Come da in- tese raggiunte, le sarà garantita una retribuzione annua netta di €. 25.000,00
(venticinquemila/00) oltre all'importo di misure a sostegno del reddito erogato da enti o istituti previdenziali eventualmente spettanti da imputare alle voci ed importi obbligatoriamente dovuti e, per la parte eventualmente eccedente il dovuto (da intendersi, secondo CCNL), alla voce “superminimo individuale” che le sarà corrisposto in acconti mensili di €. 350,00 lordi. Il conguaglio, in positivo o in negativo rispetto alla R.A.N. pattuita, sarà effettuato con la busta paga del mese di dicembre di ciascun anno”.
Con riferimento al superminimo, il contratto – peraltro sottoscritto dal
[...]
per accettazione (v. lettera di assunzione) – espressamente prevedeva che CP_2
l'importo erogato a tale titolo avrebbe assorbito qualunque differenza di tratta- mento economico a qualsiasi titolo, fatta eccezione – come da accordo – dei futuri aumenti di contrattazione collettiva e degli scatti periodici di anzianità.
Alla luce delle su esposte emergenze processuali, le doglianze, siccome mos- se da parte appellante in primo grado e qui reiterate, non possono trovare acco- glimento.
3. In definitiva, l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secon- do i parametri di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, ove dovuto.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 874/2021: rigetta l'appello.
Condanna alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in €.
4.996,00, oltre il rimborso forfetario delle spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 23 gennaio 2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
Avv. Paolo Pergolizzi Dott.ssa Graziella Parisi