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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 12/06/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, ai sensi della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 186/2022, a cui è riunito il giudizio recante R.G.
1023/2022, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentata e difesa, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura in atti, dall'avv. Fabiola de Stefano, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso, in CP_1 P.IVA_1 virtù di procura generale alle liti, dall'avv. Giovanna Sereno, con cui è elettivamente domiciliato presso la sede provinciale.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare l'inefficacia o la nullità dei provvedimenti impugnati;
con vittoria delle spese di lite e pagamento a favore dello Stato, giusta ammissione al gratuito patrocinio;
PER PARTE RESISTENTE: dichiarare inammissibile ovvero rigettare il ricorso;
spese vinte;
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17.11.2021 (assegnato per competenza funzionale al settore lavoro con decreto del 20.1.2022), la sig.ra esponeva di aver Parte_1 percepito il Reddito di Cittadinanza, a seguito dell'accoglimento della relativa domanda, sussistendone tutti i presupposti di legge, a far data dal febbraio 2019.
Rappresentava di aver ricevuto, in data 30.3.2021, notificazione di avviso bonario dall' con richiesta di ripetizione del beneficio per la seguente motivazione: CP_1
“accertamento false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazioni di
1 variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo”.
Precisava che l' , con comunicazione del 28.9.2021, aveva richiesto la CP_2 restituzione dell'importo ricevuto nel mese di novembre 2020, pari ad € 698,24.
Eccepiva la scarsa comprensibilità del provvedimento impugnato, oltre che la violazione del principio del contraddittorio, non essendole stato consentito l'esercizio del diritto di difesa.
Instava per l'annullamento delle comunicazioni del 30.3.2021 e del 28.9.2021.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, CP_1 formulando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio a seguito dell'assegnazione al giudice del lavoro, l' si costituiva tempestivamente in giudizio, contestando la fondatezza CP_2 del ricorso.
Preliminarmente eccepiva l'inammissibilità della domanda volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità del provvedimento di revoca del beneficio e restituzione delle somme indebitamente corrisposte.
Affermava che la revoca del Reddito di Cittadinanza era conseguente ad un accertamento della Guardia di Finanza – Compagnia di Avellino, che aveva rilevato l'omessa indicazione, da parte della ricorrente, di rilevanti rapporti finanziari nella dichiarazione sostitutiva unica presentata per il calcolo dell'I.S.E.E.
Precisava che la Guardia di Finanza aveva ravvisato a carico del beneficiario l'ipotesi sanzionatoria di cui all'art. 7 co. 1, 5 lett. f) e 10 D.L. 4/2019, con conseguente perdita della provvidenza in godimento.
Asseriva che le erogazioni indebite in materia di prestazioni temporanee non erano sottratte alla regola generale dell'art. 2033 c.c.. Concludeva ut supra.
Con successivo ricorso, depositato in data 28.3.2022 (R. G. n. 1023/2022), la sig.ra conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in Parte_1 CP_1 funzione di giudice del lavoro, impugnando la comunicazione dell'Istituto datata
4.3.2022, in cui veniva disposta la revoca del Reddito di Cittadinanza e la restituzione dell'importo di € 12.600,00 relativamente al periodo da aprile 2019 a settembre 2020,
a tal fine reiterando i medesimi motivi di opposizione sopra indicati.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in Controparte_3 giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso ed instando per la conferma del provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza.
Con ordinanza del 14.3.2024, veniva disposta la riunione dei giudizi, ai sensi dell'art. 274 c.p.c., attesa la connessione oggettiva e soggettiva.
Nel corso del giudizio, venivano depositate sentenze penali di primo e di secondo grado
2 (Tribunale di Avellino, n. 2166/2022 del 4.11.2022; Corte d'Appello di Napoli n.
9191/2023 del 3.7.2023, irrevocabile addì 19.7.2023), rese all'esito dei giudizi introdotti per i delitti p. e p. dagli artt. 7 co. 1 e 4 D. L. 4/2019 e 316 ter c.p., contestati all'odierna ricorrente.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., i giudizi riuniti venivano decisi come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. I ricorsi riuniti sono manifestamente infondati e vanno rigettati.
In termini generali, si osserva che, ai fini del riconoscimento del Reddito di
Cittadinanza, il D.L. 4/2019, conv. con mod. da L. 26/2019, ha prescritto, in capo al beneficiario, il possesso cumulativo di requisiti di cittadinanza e residenza, nonché di requisiti reddituali e patrimoniali del nucleo familiare, oltre che della mancata sottoposizione a misura cautelare personale e dell'assenza di condanne definitive infradecennali per i delitti di cui all'art. 7 co. 3 del predetto decreto, così come modificato da L. 234/2021 e da L. 197/2022, che, in vista della soppressione di tale provvidenza, hanno previsto misure più stringenti per la concessione del beneficio.
In particolare, per quanto riguarda il requisito reddituale e patrimoniale, l'art. 2 co. 1 lett. b) prevede quanto segue: “il nucleo familiare deve possedere: 1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre
2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo;
2) un valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all'estero, come definito a fini
ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000; 3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro
5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE”.
Il successivo art. 5 co. 5 così statuisce: “I requisiti economici di accesso al Rdc, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), si considerano posseduti per la durata della attestazione ISEE in vigore al momento di presentazione della domanda e sono verificati nuovamente solo in caso di presentazione di nuova DSU, ferma restando la necessità di aggiornare l'ISEE alla scadenza del periodo di validità dell'indicatore. Gli altri requisiti si considerano posseduti sino a quando non intervenga comunicazione contraria da parte delle amministrazioni competenti alla verifica degli stessi. In tal caso, l'erogazione del beneficio è interrotta a decorrere dal mese successivo a tale comunicazione ed è disposta la revoca del beneficio, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7. CP_ Resta salva, in capo all' la verifica dei requisiti autocertificati in domanda, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”.
Tali requisiti, come avviene per qualsivoglia prestazione assistenziale, devono
3 sussistere non solo al momento dell'accoglimento della domanda amministrativa, ma altresì durante tutto il periodo di erogazione della provvidenza, a pena di revoca.
Difatti, sotto il profilo sanzionatorio, l'art. 7 stabilisce: “
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due
a sei anni.
2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni. […] 4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. 5.
È disposta la decadenza dal Rdc, altresì, quando uno dei componenti il nucleo familiare:(a) non si presenta presso il centro per l'impiego entro il termine da questo fissato); b) non sottoscrive il Patto per il lavoro ovvero il Patto per l'inclusione sociale, di cui all'articolo 4, commi 7 e 12, ad eccezione dei casi di esclusione ed esonero;
c) non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 150 del 2015 e all'articolo 9, comma 3, lettera e), del presente decreto;
d) non aderisce ai progetti di cui all'articolo 4, comma 15, nel caso in cui il comune di residenza li abbia istituiti;
e) non accetta (almeno una di due) offerte congrue ai sensi dell'articolo 4, comma 8, lettera b), numero 5), ovvero, in caso di rinnovo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, non accetta la prima offerta congrua utile;
f) non effettua le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma
9, ovvero effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico del Rdc maggiore;
g) non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare ai sensi dell'articolo 3, comma 12; h) viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente
o di collaborazione coordinata e continuativa in assenza delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ovvero altre attività di lavoro autonomo o di impresa, in assenza delle comunicazioni di cui all'articolo 3, comma
9. 6. La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso. […] 10. L'irrogazione delle sanzioni diverse CP_ da quelle penali e il recupero dell'indebito, di cui al presente articolo, sono effettuati dall' Gli indebiti recuperati nelle modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con CP_ modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, al netto delle spese di recupero, sono riversati dall' all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 12, comma 1. CP_ L' dispone altresì, ove prevista la decadenza dal beneficio, la disattivazione della Carta Rdc”.
Come si vede, oltre a sanzioni penali, ed indipendentemente dalla rilevanza penale della condotta, l'art. 7 co. 4 sanziona con l'immediata revoca retroattiva, da parte dell' la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni CP_1 poste a fondamento della domanda, nonché l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'assistito.
A tal fine, non è necessaria una pronuncia di condanna penale, poiché la norma stessa
4 prevede che sia l' ad accertare i fatti, per poi revocare il beneficio e procedere CP_1 al recupero degli importi già corrisposti, secondo quanto stabilito al successivo co. 10.
2. Definito il quadro normativo di riferimento, si rileva che i ricorsi contengono doglianze limitate a soli profili formali delle due comunicazioni di revoca e di richiesta di ripetizione, motivi i quali vanno disattesi sia sotto il profilo del dedotto vizio di motivazione, sia sotto quello della violazione del contraddittorio.
Innanzitutto, è addirittura notorio che l'assistito, raggiunto da una richiesta stragiudiziale di ripetizione d'indebito da parte dell' non abbia alcun titolo per CP_1 dolersi di ipotetiche violazioni del diritto di difesa, come a chiare lettere affermato dalla
Suprema Corte (cfr., ad esempio, Cassazione civile, sez. lav., n. 9986 del 29/04/2009:
“Nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento della legittimità della ripetizione dell'indebito pensionistico, pretesa dall'ente previdenziale, è irrilevante il tenore dei provvedimenti con i quali l'istituto abbia negativamente risposto ad istanza volta ad evitare il recupero dell'indebito percepito e conseguentemente la parte non può dolersi, invocando l'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, della lesione del diritto di difesa per l'omessa indicazione delle norme a sostegno della ripetibilità”).
A monte, è altrettanto noto, ed anzi costituisce principio immanente al processo previdenziale, che le prestazioni di previdenza ed assistenza sono sempre insensibili alle questioni procedurali, trattandosi di diritti soggettivi il cui accertamento resta affidato al giudice del lavoro a prescindere da ogni questione inerente al procedimento posto in essere dall' il quale ha natura meramente ricognitiva (Cassazione CP_1 civile, sez. lav., n. 2804 del 24/02/2003 (Rv. 560694 - 01): “Dalla natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione pensionistica in favore dell'assicurato deriva che l'inosservanza, da parte del competente
previdenziale, delle regole proprie di questo procedimento, come, più in generale, delle prescrizioni CP_2 concernenti il giusto procedimento, dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, o dei precetti di buona fede e correttezza non dispiega incidenza alcuna sul rapporto obbligatorio avente ad oggetto quella prestazione, rapporto che, nascendo "ex lege" al verificarsi dei requisiti previsti, è completamente protetto dal giudice dei diritti soggettivi, il quale può non solo interamente sostituirsi all'attività della p.a. (non operando in proposito i divieti riconducibili alla previsione dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E) … . Ne consegue che - stante l'indifferenza del detto procedimento amministrativo rispetto alla consistenza della situazione creditoria o debitoria - l'assicurato non può, in difetto dei fatti costitutivi della relativa obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale rinvenendone la causa in disfunzioni procedimentali addebitabili all' …”). CP_2
In sostanza, allorquando un assistito presenti un ricorso giudiziario per ottenere una prestazione o anche per resistere ad una pretesa di ripetizione di pagamento, non può mai limitarsi a sollevare questioni procedurali, che sono irrilevanti, bensì deve argomentare nel merito delle vicende, in specie allegando e provando la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto alla provvidenza.
Nulla di tutto ciò si rinviene nei ricorsi riuniti, i quali per ciò solo meriterebbero di essere disattesi per manifesta infondatezza, in quanto le domande si pongono in aperto
5 contrasto con i principi fondamentali del processo previdenziale.
Del resto, come correttamente argomentato dall' nella memoria di CP_1 costituzione, il giudice del lavoro non è giudice dell'atto, bensì giudice del rapporto previdenziale o assistenziale caduto in controversia.
Anche allo scopo di contestare l'adozione di un provvedimento di revoca di una provvidenza e della connessa richiesta di ripetizione, l'assistito è tenuto ad allegare e provare la sussistenza degli elementi costitutivi del preteso diritto, nella fattispecie tracciati nelle norme sopra riportate.
La sola invalidazione per vizio di forma di una comunicazione bonaria dell' CP_1 risulterebbe priva di qualsiasi effetto utile in favore del cittadino, il quale non otterrebbe il riconoscimento del beneficio revocato ove non ne abbia allegato in giudizio gli elementi costitutivi.
In conclusione, presentare un ricorso giudizio avvero una richiesta stragiudiziale di ripetizione di indebito da parte dell' sulla scorta di soli vizi di forma delle CP_1 missive trasmesse dall'Istituto, integra una condotta giudiziale temeraria, prima ancora che inammissibile ed infondata.
3. Ma vi è di più.
Nei due avvisi bonari dell' impugnati è chiaramente indicato quale sia la CP_1 causale del provvedimento di revoca, ossia il mendacio nella domanda amministrativa per il Reddito di Cittadinanza ovvero l'omessa comunicazione di variazione reddituale, quale ipotesi di revoca tipizzata ex art. 7 co. 4 D.L. 4/2019.
Tale norma non dispone alcuna specifica formalità ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca del beneficio, sicché l'attività amministrativa dell' CP_1 segue le forme ordinarie, ossia la comunicazione della revoca, con contestuale richiesta di restituzione degli importi indebiti in via bonaria, seguita dall'iscrizione a ruolo ex art. 30 D. L. 78/2010, non risultando applicabile alcuna previsione di legge che subordini l'esercizio del relativo potere all'instaurazione del contraddittorio con l'assistito o che subordini l'adozione della revoca all'esercizio del diritto di difesa.
Difatti, le due comunicazioni impugnate dalla ricorrente e provenienti dall' CP_1 costituiscono avvisi bonari tesi ad ottenere la restituzione di somme indebitamente percepite, e ciò ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 c.c.
Trattasi di meri atti di costituzione in mora, non assoggettati a particolari formalità o ad oneri contenutistici e, segnatamente, né all'obbligo di dettagliata o analitica motivazione né all'attivazione del contraddittorio.
Peraltro, in tali missive, l' ha indicato la ricorrenza della fattispecie legale CP_1 astratta di revoca tipizzata e doverosa della misura di assistenza, indicazione la quale,
6 una volta rappresentata al beneficiario, come avvenuto nel caso di specie, rende soddisfatto l'onere motivazionale ex art. 3 L. 241/1990, pur volendo ritenere la norma applicabile al caso di specie.
In altri termini, l'obbligo di motivazione è stato assolto attraverso il richiamo ad uno dei casi in cui vi è potere - dovere dell'Istituto di disporre la revoca della provvidenza.
Nelle due missive, poi, sono compiutamente indicati i periodi interessati dalla richiesta di ripetizione delle somme.
Del resto, nella fattispecie, non si assiste all'esercizio di un potere discrezionale di autotutela ex art. 21 octies L. 241/1990, ma al compimento di un atto vincolato, secondo quanto si ricava dalla succitata norma ex art. 7 co. 4, la quale, come detto, non prevede l'instaurazione del contraddittorio con la parte che subisce la revoca.
Diversa sarebbe l'ipotesi di assoluta assenza di motivazione, che non è riscontrabile nel caso di specie.
Pertanto, pur volendo esaminarle nel merito, le due doglianze sollevate dalla ricorrente nei due ricorsi riuniti si presentano finanche destituite di fondamento.
Di conseguenza, parte ricorrente non solo non è affatto ammessa a sollevare meri vizi di forma degli atti in esame, ma, quand'anche lo fosse, i motivi addotti nei ricorsi riuniti si presentano comunque affetti da manifesta infondatezza.
4. Peraltro, lo stesso scrutinio di merito circa la spettanza del Reddito di
Cittadinanza rivela la fondatezza della pretesa restitutoria dell' CP_1
Va premesso che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., grava sulla ricorrente l'onere di provare gli elementi costitutivi del diritto, ed in specie dell'elemento caduto in contestazione, ossia l'assenza di dichiarazioni mendaci o reticenti per omesse variazioni del reddito dichiarato ed il possesso di un reddito compatibile con la provvidenza fruita e revocata.
Alla sig.ra è stata contestata, per quanto riguarda il requisito reddituale, la Pt_1 condotta di cui all'art 7 co. 1 e co. 5 lett. f) D.L. 4/2019, per aver attestato nel 2019 un reddito I.S.E.E. inveridico.
Nel dettaglio, dalla documentazione versata in atti, è emerso che la Guardia di Finanza di Avellino, nell'ambito dei controlli in materia di Reddito di cittadinanza, con comunicazione prot. 0579787 del 9.12.2020, ha accertato che la ricorrente ha percepito il beneficio dal mese di aprile 2019 e che, dalla D.S.U. presentata per il calcolo dell'I.S.E.E., non era emerso l'inserimento degli ulteriori rapporti finanziari individuati nel corso degli accertamenti.
Più precisamente, la Guardia di Finanza ha rilevato che la sig.ra aveva omesso Pt_1 di indicare la percezione di redditi per l'anno 2019, rivelati da ricariche effettuate a mezzo carta di credito a conti di gioco per scommesse, ad ella intestati, percependo
7 indebitamente il beneficio assistenziale proprio per il possesso di redditi incompatibili.
Sulla base di suddette indagini, la ricorrente è stata ritenuta indebitamente percettrice del Reddito di Cittadinanza per la seguente motivazione: “accertamento false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazioni di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo”.
Tale inadempienza è stata constatata sia nella domanda presentata in data 7.3.2019, sia nella domanda del 9.12.2020, accompagnata da una D.S.U. per il calcolo dell'I.S.E.E. in cui veniva dichiarato un reddito pari ad € 0,00.
Alla luce di tali accertamenti, l' ha disposto la revoca del beneficio, richiedendo CP_1 la restituzione dell'importo di € 698,24, erogato nel mese di novembre 2020, e dell'importo di € 12.600,00, erogato da aprile 2019 a settembre 2020.
Si aggiunga che la notizia di reato, di cui ai predetti accertamenti, ha fatto scaturire un procedimento penale con pedissequo rinvio a giudizio a carico della sig.ra (n. Pt_1
430/2021 R. G. N. R.; n. 2344/2021 R. G. Dib.), imputata “del reato previsto e punito dagli artt. 81 cpv, 7 co.1 co.4 D.L. 4/2019 (in relazione art.1 e 2 D.L. 4/2019) poiché, nella dichiarazione sostitutiva unica, allegata alla richiesta di Reddito di Cittadinanza presentata presso l' in data 5.2.2019, ometteva di indicare la percezione di redditi per Controparte_4
l'anno 2019 derivante da ricariche effettuate a mezzo carte di credito a lei intestata, a conti di gioco (sempre alla stessa intestati) per giochi e scommesse, così indebitamente percependo il reddito di cittadinanza. In Avellino, il 5.2.2019 con condotta perdurante. Del reato di cui all'art. 316 ter c.p. perché, con la condotta descritta al capo 1) indebitamente percepiva
l'erogazione del Reddito di Cittadinanza per un totale da aprile 2019 a settembre 2020 di complessivi€ 12.600,00. In Avellino da aprile 2019 a settembre 2020”.
Il giudizio è sfociato nella sentenza del Tribunale di Avellino n. 2166/2022 (dep.
4.11.2022, in atti) di assoluzione, ai sensi dell'art. 530 co. 2 c.p.p. perché il fatto non sussiste, pronuncia a cui seguiva, all'esito del gravame, la sentenza della Corte di
Appello di Napoli n. 9191/2023 (n. 2943/2023 R. G. App.), depositata il 3.7.2023 ed irrevocabile addì 19.7.2024, anch'essa in atti, dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso in appello per rinuncia all'impugnazione da parte della . Parte_2
5. Ebbene, come anticipato, dalla documentazione acquisita emerge la fondatezza della motivazione adottata dall' a sostegno del rigetto del provvedimento di CP_1 revoca del beneficio assistenziale.
Ribadito che l'assoluzione della ricorrente ex art. 530 co. 2 c.p.p. è stata pronunciata in quanto “manca, è insufficiente o contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che
l'imputato lo ha commesso...”, non vi è stato accertamento della prova della sua innocenza (art. 530 co. 1 c.p.p.).
Nel vagliare l'efficacia della sentenza di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo
8 (art. 654 c.p.p.), la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato, e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova, e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunziata ex art. 530 co. 2 c.p.p. (Cass. civ. sez. II, 28/02/2022, n.6593: “Il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o
l'attribuibilità di esso all'imputato e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'art. 530, comma
2, c.p.p.”; Cass. civ. sez. VI, 29/10/2018, n.27326: “Ai sensi dell'art. 652 (nell'ambito del giudizio civile di danni) e dell'art. 654 c.p.p. (nell'ambito di altri giudizi civili) , il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'art. 530, comma 2, c.p.p.”).
Ne consegue che l'accertamento contenuto in una sentenza penale irrevocabile, pronunciata con formula dubitativa, impone al giudice un'autonoma valutazione delle risultanze acquisite in sede penale, in relazione ai fatti rilevanti nel contenzioso civile.
Nel caso di specie, dunque, l'assoluzione della ricorrente ai sensi dell'art. 530 co. 2
c.p.p. non esonera questo giudicante dall'individuare, nel presente giudizio, la sussistenza della omessa o mendace dichiarazione sul reddito e la sua rilevanza ai fini della percezione del beneficio assistenziale.
Sul punto, si rileva che la sentenza penale, pur di assoluzione, contiene un accertamento sul fatto che la ricorrente ha percepito somme incompatibili con la provvidenza, e ciò a prescindere dall'insussistenza di responsabilità penale per omessa dichiarazione ed indebita percezione.
Più precisamente, nella sentenza si legge che la ricorrente ha sperperato al gioco, nel periodo di godimento del reddito di cittadinanza, ingenti somme di denaro, impiegando nelle scommesse autorizzata almeno la somma di € 10.945,35, così come calcolata dalla Guardia di Finanza, dal mese di febbraio 2019 al mese di dicembre 2019
(considerando il solo importo necessario a coprire le perdite).
Detta somma le veniva corrisposta da un terzo.
Tuttavia, non assume rilevanza la natura di tale dazione, in quanto, sebbene elargizione liberale, essa rappresenta una risorsa finanziaria liberamente disponibile in capo alla ricorrente, nel contempo percettrice del Reddito di Cittadinanza, ed in assenza di comunicazione all' in ordine a tale disponibilità economica. CP_1
Del resto, il Tribunale, nella succitata sentenza penale n. 2166/2022, chiaramente ha
9 rilevato che le somme ottenute dalla ricorrente tramite le elargizioni del coniuge
(sperperate al gioco d'azzardo) costituiscono vero e proprio reddito, e ciò nei seguenti termini:
…
In sostanza, anche secondo il giudice penale, le donazioni di modico valore provenienti dal compagno della ricorrente, in sé considerate, non costituiscono reddito, ma, poiché poi utilizzate dalla ricorrente per il gioco d'azzardo, sia per reintegrare il cospicuo capitale rinveniente da tali attività (che il giudice penale riporta in misura pari ad €
318.056,35 al netto delle vincite), sia per continuare a giocare, esse devono considerarsi tali da integrare la nozione normativa di fonte reddituale irregolare, da applicare nella fattispecie, nozione che si rinviene espressa nell'art. 7 co. 2 D. L. 4/2019
(“L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività
10 irregolari nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio …”).
Quindi, in disparte l'assenza di responsabilità penale, la sentenza sopra riportata contiene un accertamento di fatto, in questa sede utilizzabile quanto meno quale fonte atipica di prova del possesso di un reddito, benché irregolare, rappresentato dalla somma di € 10.945,35, di cui la sig.ra ha disposto nel 2019, il che non solo è Pt_1 incompatibile con la percezione del trattamento assistenziale in contesa, ma altresì, non essendo stato dichiarato né comunicato all' , costituisce causa di revoca del CP_2 beneficio e di obbligo di restituzione.
In altri termini, l'accertata produzione di reddito, nei suesposti termini di disponibilità di risorse economiche in capo alla istante, a prescindere dalla loro fonte e dal loro utilizzo concreto, costituisce fatto impeditivo del diritto alla prestazione assistenziale, la quale, pertanto, va restituita, in linea con la previsione normativa.
Invero, ciò ha determinato il venir meno del presupposto per il godimento del beneficio, che è costituito dall'assenza di reddito, oltre alla violazione degli obblighi di comunicazione della consistenza patrimoniale e reddituale.
Inoltre, il legislatore, all'art. 7 co. 4 D. L. 4/2019, ha previsto che, qualora le dichiarazioni mendaci siano finalizzate ad ottenere la prestazione o a mantenerla in godimento senza averne diritto, oltre alla revoca del beneficio operi anche la restituzione di quanto indebitamente percepito, ovvero la ripetizione di quanto è stato erogato senza che il percettore ne avesse diritto.
Nel caso di specie, i dati reddituali omessi nelle domande di Reddito di cittadinanza presentate dalla ricorrente, oggetto di accertamento da parte della Guardia di Finanza, risultavano ostativi al riconoscimento del beneficio, in quanto, come innanzi appurato, avrebbero determinato il superamento della soglia reddituale prevista dalla legge per la concessione della prestazione.
Invero, la sig.ra non ha reso nota all' la predetta fonte reddituale, da Pt_1 CP_1 reputare certamente come una informazione rilevante ai fini della fruizione del beneficio, che, perciò, correttamente l' ha revocato e chiesto in restituzione. CP_2
Alla luce di tutto quanto sinora osservato, s'impone il rigetto dei ricorsi riuniti.
Assorbito ogni altro profilo.
6. La manifesta infondatezza della domanda, nonché la sua proposizione con colpa grave, impongono la revoca dell'ammissione di al patrocinio a spese Parte_1 dello Stato, provvisoriamente accordata con delibera del competente C.O.A. prot. n.
2022/790 dell'8.3.2022.
A riguardo, si ritiene che la domanda sia affetta anzitutto da manifesta infondatezza, in quanto, in ricorso, sono stati sollevati motivi attinenti esclusivamente a pretesi vizi
11 di forma dei provvedimenti adottati dall' e del procedimento da esso condotto, CP_1 peraltro rivelatisi insussistenti.
Di contro, la struttura del rito previdenziale, come sopra esposto, impone alla parte, che rivendichi un beneficio assistenziale o si opponga alla sua ripetizione, di allegare gli elementi costitutivi del diritto, a riprova della sua spettanza, anche quest'ultima rivelatasi insussistente.
Il tutto induce a ritenere sussistente la colpa grave della parte ricorrente nella proposizione del ricorso, da intendersi non solo come consapevolezza dell'infondatezza della domanda, ma altresì come carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza (Cassazione civile sez. II, 04/12/2019, n. 31681), diligenza che non può ritenersi osservata dalla parte stessa, la quale, prima di introdurre il giudizio, aveva la possibilità di verificare, tramite diligente apprezzamento, l'almeno probabile sussistenza del diritto, in contrapposizione alla pretesa restitutoria.
Atteso, pertanto, che sussistono entrambi i presupposti stabiliti dall'art. 136 co. 2
D.P.R. 115/2002, ossia l'assenza del requisito della non manifesta infondatezza per l'ammissione preventiva al patrocinio a spese dello Stato, nonché almeno la colpa grave dell'interessato, s'impone di disporre la revoca del beneficio (Cassazione civile, sez. VI,
10/11/2017, n. 26661).
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D. M. 55/2014, come mod. dal D. M. 147/2022.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) rigetta i ricorsi riuniti;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell' Parte_1 CP_1 in persona del Presidente p.t., che liquida in € 2.700,00, oltre rimborso forfettario
(15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Avellino, 12.6.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, ai sensi della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 186/2022, a cui è riunito il giudizio recante R.G.
1023/2022, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentata e difesa, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura in atti, dall'avv. Fabiola de Stefano, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso, in CP_1 P.IVA_1 virtù di procura generale alle liti, dall'avv. Giovanna Sereno, con cui è elettivamente domiciliato presso la sede provinciale.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare l'inefficacia o la nullità dei provvedimenti impugnati;
con vittoria delle spese di lite e pagamento a favore dello Stato, giusta ammissione al gratuito patrocinio;
PER PARTE RESISTENTE: dichiarare inammissibile ovvero rigettare il ricorso;
spese vinte;
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17.11.2021 (assegnato per competenza funzionale al settore lavoro con decreto del 20.1.2022), la sig.ra esponeva di aver Parte_1 percepito il Reddito di Cittadinanza, a seguito dell'accoglimento della relativa domanda, sussistendone tutti i presupposti di legge, a far data dal febbraio 2019.
Rappresentava di aver ricevuto, in data 30.3.2021, notificazione di avviso bonario dall' con richiesta di ripetizione del beneficio per la seguente motivazione: CP_1
“accertamento false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazioni di
1 variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo”.
Precisava che l' , con comunicazione del 28.9.2021, aveva richiesto la CP_2 restituzione dell'importo ricevuto nel mese di novembre 2020, pari ad € 698,24.
Eccepiva la scarsa comprensibilità del provvedimento impugnato, oltre che la violazione del principio del contraddittorio, non essendole stato consentito l'esercizio del diritto di difesa.
Instava per l'annullamento delle comunicazioni del 30.3.2021 e del 28.9.2021.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, CP_1 formulando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio a seguito dell'assegnazione al giudice del lavoro, l' si costituiva tempestivamente in giudizio, contestando la fondatezza CP_2 del ricorso.
Preliminarmente eccepiva l'inammissibilità della domanda volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità del provvedimento di revoca del beneficio e restituzione delle somme indebitamente corrisposte.
Affermava che la revoca del Reddito di Cittadinanza era conseguente ad un accertamento della Guardia di Finanza – Compagnia di Avellino, che aveva rilevato l'omessa indicazione, da parte della ricorrente, di rilevanti rapporti finanziari nella dichiarazione sostitutiva unica presentata per il calcolo dell'I.S.E.E.
Precisava che la Guardia di Finanza aveva ravvisato a carico del beneficiario l'ipotesi sanzionatoria di cui all'art. 7 co. 1, 5 lett. f) e 10 D.L. 4/2019, con conseguente perdita della provvidenza in godimento.
Asseriva che le erogazioni indebite in materia di prestazioni temporanee non erano sottratte alla regola generale dell'art. 2033 c.c.. Concludeva ut supra.
Con successivo ricorso, depositato in data 28.3.2022 (R. G. n. 1023/2022), la sig.ra conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in Parte_1 CP_1 funzione di giudice del lavoro, impugnando la comunicazione dell'Istituto datata
4.3.2022, in cui veniva disposta la revoca del Reddito di Cittadinanza e la restituzione dell'importo di € 12.600,00 relativamente al periodo da aprile 2019 a settembre 2020,
a tal fine reiterando i medesimi motivi di opposizione sopra indicati.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in Controparte_3 giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso ed instando per la conferma del provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza.
Con ordinanza del 14.3.2024, veniva disposta la riunione dei giudizi, ai sensi dell'art. 274 c.p.c., attesa la connessione oggettiva e soggettiva.
Nel corso del giudizio, venivano depositate sentenze penali di primo e di secondo grado
2 (Tribunale di Avellino, n. 2166/2022 del 4.11.2022; Corte d'Appello di Napoli n.
9191/2023 del 3.7.2023, irrevocabile addì 19.7.2023), rese all'esito dei giudizi introdotti per i delitti p. e p. dagli artt. 7 co. 1 e 4 D. L. 4/2019 e 316 ter c.p., contestati all'odierna ricorrente.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., i giudizi riuniti venivano decisi come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. I ricorsi riuniti sono manifestamente infondati e vanno rigettati.
In termini generali, si osserva che, ai fini del riconoscimento del Reddito di
Cittadinanza, il D.L. 4/2019, conv. con mod. da L. 26/2019, ha prescritto, in capo al beneficiario, il possesso cumulativo di requisiti di cittadinanza e residenza, nonché di requisiti reddituali e patrimoniali del nucleo familiare, oltre che della mancata sottoposizione a misura cautelare personale e dell'assenza di condanne definitive infradecennali per i delitti di cui all'art. 7 co. 3 del predetto decreto, così come modificato da L. 234/2021 e da L. 197/2022, che, in vista della soppressione di tale provvidenza, hanno previsto misure più stringenti per la concessione del beneficio.
In particolare, per quanto riguarda il requisito reddituale e patrimoniale, l'art. 2 co. 1 lett. b) prevede quanto segue: “il nucleo familiare deve possedere: 1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre
2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo;
2) un valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all'estero, come definito a fini
ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000; 3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro
5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE”.
Il successivo art. 5 co. 5 così statuisce: “I requisiti economici di accesso al Rdc, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), si considerano posseduti per la durata della attestazione ISEE in vigore al momento di presentazione della domanda e sono verificati nuovamente solo in caso di presentazione di nuova DSU, ferma restando la necessità di aggiornare l'ISEE alla scadenza del periodo di validità dell'indicatore. Gli altri requisiti si considerano posseduti sino a quando non intervenga comunicazione contraria da parte delle amministrazioni competenti alla verifica degli stessi. In tal caso, l'erogazione del beneficio è interrotta a decorrere dal mese successivo a tale comunicazione ed è disposta la revoca del beneficio, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7. CP_ Resta salva, in capo all' la verifica dei requisiti autocertificati in domanda, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”.
Tali requisiti, come avviene per qualsivoglia prestazione assistenziale, devono
3 sussistere non solo al momento dell'accoglimento della domanda amministrativa, ma altresì durante tutto il periodo di erogazione della provvidenza, a pena di revoca.
Difatti, sotto il profilo sanzionatorio, l'art. 7 stabilisce: “
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due
a sei anni.
2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni. […] 4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. 5.
È disposta la decadenza dal Rdc, altresì, quando uno dei componenti il nucleo familiare:(a) non si presenta presso il centro per l'impiego entro il termine da questo fissato); b) non sottoscrive il Patto per il lavoro ovvero il Patto per l'inclusione sociale, di cui all'articolo 4, commi 7 e 12, ad eccezione dei casi di esclusione ed esonero;
c) non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 150 del 2015 e all'articolo 9, comma 3, lettera e), del presente decreto;
d) non aderisce ai progetti di cui all'articolo 4, comma 15, nel caso in cui il comune di residenza li abbia istituiti;
e) non accetta (almeno una di due) offerte congrue ai sensi dell'articolo 4, comma 8, lettera b), numero 5), ovvero, in caso di rinnovo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, non accetta la prima offerta congrua utile;
f) non effettua le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma
9, ovvero effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico del Rdc maggiore;
g) non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare ai sensi dell'articolo 3, comma 12; h) viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente
o di collaborazione coordinata e continuativa in assenza delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ovvero altre attività di lavoro autonomo o di impresa, in assenza delle comunicazioni di cui all'articolo 3, comma
9. 6. La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso. […] 10. L'irrogazione delle sanzioni diverse CP_ da quelle penali e il recupero dell'indebito, di cui al presente articolo, sono effettuati dall' Gli indebiti recuperati nelle modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con CP_ modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, al netto delle spese di recupero, sono riversati dall' all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 12, comma 1. CP_ L' dispone altresì, ove prevista la decadenza dal beneficio, la disattivazione della Carta Rdc”.
Come si vede, oltre a sanzioni penali, ed indipendentemente dalla rilevanza penale della condotta, l'art. 7 co. 4 sanziona con l'immediata revoca retroattiva, da parte dell' la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni CP_1 poste a fondamento della domanda, nonché l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'assistito.
A tal fine, non è necessaria una pronuncia di condanna penale, poiché la norma stessa
4 prevede che sia l' ad accertare i fatti, per poi revocare il beneficio e procedere CP_1 al recupero degli importi già corrisposti, secondo quanto stabilito al successivo co. 10.
2. Definito il quadro normativo di riferimento, si rileva che i ricorsi contengono doglianze limitate a soli profili formali delle due comunicazioni di revoca e di richiesta di ripetizione, motivi i quali vanno disattesi sia sotto il profilo del dedotto vizio di motivazione, sia sotto quello della violazione del contraddittorio.
Innanzitutto, è addirittura notorio che l'assistito, raggiunto da una richiesta stragiudiziale di ripetizione d'indebito da parte dell' non abbia alcun titolo per CP_1 dolersi di ipotetiche violazioni del diritto di difesa, come a chiare lettere affermato dalla
Suprema Corte (cfr., ad esempio, Cassazione civile, sez. lav., n. 9986 del 29/04/2009:
“Nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento della legittimità della ripetizione dell'indebito pensionistico, pretesa dall'ente previdenziale, è irrilevante il tenore dei provvedimenti con i quali l'istituto abbia negativamente risposto ad istanza volta ad evitare il recupero dell'indebito percepito e conseguentemente la parte non può dolersi, invocando l'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, della lesione del diritto di difesa per l'omessa indicazione delle norme a sostegno della ripetibilità”).
A monte, è altrettanto noto, ed anzi costituisce principio immanente al processo previdenziale, che le prestazioni di previdenza ed assistenza sono sempre insensibili alle questioni procedurali, trattandosi di diritti soggettivi il cui accertamento resta affidato al giudice del lavoro a prescindere da ogni questione inerente al procedimento posto in essere dall' il quale ha natura meramente ricognitiva (Cassazione CP_1 civile, sez. lav., n. 2804 del 24/02/2003 (Rv. 560694 - 01): “Dalla natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione pensionistica in favore dell'assicurato deriva che l'inosservanza, da parte del competente
previdenziale, delle regole proprie di questo procedimento, come, più in generale, delle prescrizioni CP_2 concernenti il giusto procedimento, dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, o dei precetti di buona fede e correttezza non dispiega incidenza alcuna sul rapporto obbligatorio avente ad oggetto quella prestazione, rapporto che, nascendo "ex lege" al verificarsi dei requisiti previsti, è completamente protetto dal giudice dei diritti soggettivi, il quale può non solo interamente sostituirsi all'attività della p.a. (non operando in proposito i divieti riconducibili alla previsione dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E) … . Ne consegue che - stante l'indifferenza del detto procedimento amministrativo rispetto alla consistenza della situazione creditoria o debitoria - l'assicurato non può, in difetto dei fatti costitutivi della relativa obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale rinvenendone la causa in disfunzioni procedimentali addebitabili all' …”). CP_2
In sostanza, allorquando un assistito presenti un ricorso giudiziario per ottenere una prestazione o anche per resistere ad una pretesa di ripetizione di pagamento, non può mai limitarsi a sollevare questioni procedurali, che sono irrilevanti, bensì deve argomentare nel merito delle vicende, in specie allegando e provando la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto alla provvidenza.
Nulla di tutto ciò si rinviene nei ricorsi riuniti, i quali per ciò solo meriterebbero di essere disattesi per manifesta infondatezza, in quanto le domande si pongono in aperto
5 contrasto con i principi fondamentali del processo previdenziale.
Del resto, come correttamente argomentato dall' nella memoria di CP_1 costituzione, il giudice del lavoro non è giudice dell'atto, bensì giudice del rapporto previdenziale o assistenziale caduto in controversia.
Anche allo scopo di contestare l'adozione di un provvedimento di revoca di una provvidenza e della connessa richiesta di ripetizione, l'assistito è tenuto ad allegare e provare la sussistenza degli elementi costitutivi del preteso diritto, nella fattispecie tracciati nelle norme sopra riportate.
La sola invalidazione per vizio di forma di una comunicazione bonaria dell' CP_1 risulterebbe priva di qualsiasi effetto utile in favore del cittadino, il quale non otterrebbe il riconoscimento del beneficio revocato ove non ne abbia allegato in giudizio gli elementi costitutivi.
In conclusione, presentare un ricorso giudizio avvero una richiesta stragiudiziale di ripetizione di indebito da parte dell' sulla scorta di soli vizi di forma delle CP_1 missive trasmesse dall'Istituto, integra una condotta giudiziale temeraria, prima ancora che inammissibile ed infondata.
3. Ma vi è di più.
Nei due avvisi bonari dell' impugnati è chiaramente indicato quale sia la CP_1 causale del provvedimento di revoca, ossia il mendacio nella domanda amministrativa per il Reddito di Cittadinanza ovvero l'omessa comunicazione di variazione reddituale, quale ipotesi di revoca tipizzata ex art. 7 co. 4 D.L. 4/2019.
Tale norma non dispone alcuna specifica formalità ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca del beneficio, sicché l'attività amministrativa dell' CP_1 segue le forme ordinarie, ossia la comunicazione della revoca, con contestuale richiesta di restituzione degli importi indebiti in via bonaria, seguita dall'iscrizione a ruolo ex art. 30 D. L. 78/2010, non risultando applicabile alcuna previsione di legge che subordini l'esercizio del relativo potere all'instaurazione del contraddittorio con l'assistito o che subordini l'adozione della revoca all'esercizio del diritto di difesa.
Difatti, le due comunicazioni impugnate dalla ricorrente e provenienti dall' CP_1 costituiscono avvisi bonari tesi ad ottenere la restituzione di somme indebitamente percepite, e ciò ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 c.c.
Trattasi di meri atti di costituzione in mora, non assoggettati a particolari formalità o ad oneri contenutistici e, segnatamente, né all'obbligo di dettagliata o analitica motivazione né all'attivazione del contraddittorio.
Peraltro, in tali missive, l' ha indicato la ricorrenza della fattispecie legale CP_1 astratta di revoca tipizzata e doverosa della misura di assistenza, indicazione la quale,
6 una volta rappresentata al beneficiario, come avvenuto nel caso di specie, rende soddisfatto l'onere motivazionale ex art. 3 L. 241/1990, pur volendo ritenere la norma applicabile al caso di specie.
In altri termini, l'obbligo di motivazione è stato assolto attraverso il richiamo ad uno dei casi in cui vi è potere - dovere dell'Istituto di disporre la revoca della provvidenza.
Nelle due missive, poi, sono compiutamente indicati i periodi interessati dalla richiesta di ripetizione delle somme.
Del resto, nella fattispecie, non si assiste all'esercizio di un potere discrezionale di autotutela ex art. 21 octies L. 241/1990, ma al compimento di un atto vincolato, secondo quanto si ricava dalla succitata norma ex art. 7 co. 4, la quale, come detto, non prevede l'instaurazione del contraddittorio con la parte che subisce la revoca.
Diversa sarebbe l'ipotesi di assoluta assenza di motivazione, che non è riscontrabile nel caso di specie.
Pertanto, pur volendo esaminarle nel merito, le due doglianze sollevate dalla ricorrente nei due ricorsi riuniti si presentano finanche destituite di fondamento.
Di conseguenza, parte ricorrente non solo non è affatto ammessa a sollevare meri vizi di forma degli atti in esame, ma, quand'anche lo fosse, i motivi addotti nei ricorsi riuniti si presentano comunque affetti da manifesta infondatezza.
4. Peraltro, lo stesso scrutinio di merito circa la spettanza del Reddito di
Cittadinanza rivela la fondatezza della pretesa restitutoria dell' CP_1
Va premesso che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., grava sulla ricorrente l'onere di provare gli elementi costitutivi del diritto, ed in specie dell'elemento caduto in contestazione, ossia l'assenza di dichiarazioni mendaci o reticenti per omesse variazioni del reddito dichiarato ed il possesso di un reddito compatibile con la provvidenza fruita e revocata.
Alla sig.ra è stata contestata, per quanto riguarda il requisito reddituale, la Pt_1 condotta di cui all'art 7 co. 1 e co. 5 lett. f) D.L. 4/2019, per aver attestato nel 2019 un reddito I.S.E.E. inveridico.
Nel dettaglio, dalla documentazione versata in atti, è emerso che la Guardia di Finanza di Avellino, nell'ambito dei controlli in materia di Reddito di cittadinanza, con comunicazione prot. 0579787 del 9.12.2020, ha accertato che la ricorrente ha percepito il beneficio dal mese di aprile 2019 e che, dalla D.S.U. presentata per il calcolo dell'I.S.E.E., non era emerso l'inserimento degli ulteriori rapporti finanziari individuati nel corso degli accertamenti.
Più precisamente, la Guardia di Finanza ha rilevato che la sig.ra aveva omesso Pt_1 di indicare la percezione di redditi per l'anno 2019, rivelati da ricariche effettuate a mezzo carta di credito a conti di gioco per scommesse, ad ella intestati, percependo
7 indebitamente il beneficio assistenziale proprio per il possesso di redditi incompatibili.
Sulla base di suddette indagini, la ricorrente è stata ritenuta indebitamente percettrice del Reddito di Cittadinanza per la seguente motivazione: “accertamento false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazioni di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo”.
Tale inadempienza è stata constatata sia nella domanda presentata in data 7.3.2019, sia nella domanda del 9.12.2020, accompagnata da una D.S.U. per il calcolo dell'I.S.E.E. in cui veniva dichiarato un reddito pari ad € 0,00.
Alla luce di tali accertamenti, l' ha disposto la revoca del beneficio, richiedendo CP_1 la restituzione dell'importo di € 698,24, erogato nel mese di novembre 2020, e dell'importo di € 12.600,00, erogato da aprile 2019 a settembre 2020.
Si aggiunga che la notizia di reato, di cui ai predetti accertamenti, ha fatto scaturire un procedimento penale con pedissequo rinvio a giudizio a carico della sig.ra (n. Pt_1
430/2021 R. G. N. R.; n. 2344/2021 R. G. Dib.), imputata “del reato previsto e punito dagli artt. 81 cpv, 7 co.1 co.4 D.L. 4/2019 (in relazione art.1 e 2 D.L. 4/2019) poiché, nella dichiarazione sostitutiva unica, allegata alla richiesta di Reddito di Cittadinanza presentata presso l' in data 5.2.2019, ometteva di indicare la percezione di redditi per Controparte_4
l'anno 2019 derivante da ricariche effettuate a mezzo carte di credito a lei intestata, a conti di gioco (sempre alla stessa intestati) per giochi e scommesse, così indebitamente percependo il reddito di cittadinanza. In Avellino, il 5.2.2019 con condotta perdurante. Del reato di cui all'art. 316 ter c.p. perché, con la condotta descritta al capo 1) indebitamente percepiva
l'erogazione del Reddito di Cittadinanza per un totale da aprile 2019 a settembre 2020 di complessivi€ 12.600,00. In Avellino da aprile 2019 a settembre 2020”.
Il giudizio è sfociato nella sentenza del Tribunale di Avellino n. 2166/2022 (dep.
4.11.2022, in atti) di assoluzione, ai sensi dell'art. 530 co. 2 c.p.p. perché il fatto non sussiste, pronuncia a cui seguiva, all'esito del gravame, la sentenza della Corte di
Appello di Napoli n. 9191/2023 (n. 2943/2023 R. G. App.), depositata il 3.7.2023 ed irrevocabile addì 19.7.2024, anch'essa in atti, dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso in appello per rinuncia all'impugnazione da parte della . Parte_2
5. Ebbene, come anticipato, dalla documentazione acquisita emerge la fondatezza della motivazione adottata dall' a sostegno del rigetto del provvedimento di CP_1 revoca del beneficio assistenziale.
Ribadito che l'assoluzione della ricorrente ex art. 530 co. 2 c.p.p. è stata pronunciata in quanto “manca, è insufficiente o contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che
l'imputato lo ha commesso...”, non vi è stato accertamento della prova della sua innocenza (art. 530 co. 1 c.p.p.).
Nel vagliare l'efficacia della sentenza di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo
8 (art. 654 c.p.p.), la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato, e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova, e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunziata ex art. 530 co. 2 c.p.p. (Cass. civ. sez. II, 28/02/2022, n.6593: “Il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o
l'attribuibilità di esso all'imputato e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'art. 530, comma
2, c.p.p.”; Cass. civ. sez. VI, 29/10/2018, n.27326: “Ai sensi dell'art. 652 (nell'ambito del giudizio civile di danni) e dell'art. 654 c.p.p. (nell'ambito di altri giudizi civili) , il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'art. 530, comma 2, c.p.p.”).
Ne consegue che l'accertamento contenuto in una sentenza penale irrevocabile, pronunciata con formula dubitativa, impone al giudice un'autonoma valutazione delle risultanze acquisite in sede penale, in relazione ai fatti rilevanti nel contenzioso civile.
Nel caso di specie, dunque, l'assoluzione della ricorrente ai sensi dell'art. 530 co. 2
c.p.p. non esonera questo giudicante dall'individuare, nel presente giudizio, la sussistenza della omessa o mendace dichiarazione sul reddito e la sua rilevanza ai fini della percezione del beneficio assistenziale.
Sul punto, si rileva che la sentenza penale, pur di assoluzione, contiene un accertamento sul fatto che la ricorrente ha percepito somme incompatibili con la provvidenza, e ciò a prescindere dall'insussistenza di responsabilità penale per omessa dichiarazione ed indebita percezione.
Più precisamente, nella sentenza si legge che la ricorrente ha sperperato al gioco, nel periodo di godimento del reddito di cittadinanza, ingenti somme di denaro, impiegando nelle scommesse autorizzata almeno la somma di € 10.945,35, così come calcolata dalla Guardia di Finanza, dal mese di febbraio 2019 al mese di dicembre 2019
(considerando il solo importo necessario a coprire le perdite).
Detta somma le veniva corrisposta da un terzo.
Tuttavia, non assume rilevanza la natura di tale dazione, in quanto, sebbene elargizione liberale, essa rappresenta una risorsa finanziaria liberamente disponibile in capo alla ricorrente, nel contempo percettrice del Reddito di Cittadinanza, ed in assenza di comunicazione all' in ordine a tale disponibilità economica. CP_1
Del resto, il Tribunale, nella succitata sentenza penale n. 2166/2022, chiaramente ha
9 rilevato che le somme ottenute dalla ricorrente tramite le elargizioni del coniuge
(sperperate al gioco d'azzardo) costituiscono vero e proprio reddito, e ciò nei seguenti termini:
…
In sostanza, anche secondo il giudice penale, le donazioni di modico valore provenienti dal compagno della ricorrente, in sé considerate, non costituiscono reddito, ma, poiché poi utilizzate dalla ricorrente per il gioco d'azzardo, sia per reintegrare il cospicuo capitale rinveniente da tali attività (che il giudice penale riporta in misura pari ad €
318.056,35 al netto delle vincite), sia per continuare a giocare, esse devono considerarsi tali da integrare la nozione normativa di fonte reddituale irregolare, da applicare nella fattispecie, nozione che si rinviene espressa nell'art. 7 co. 2 D. L. 4/2019
(“L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività
10 irregolari nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio …”).
Quindi, in disparte l'assenza di responsabilità penale, la sentenza sopra riportata contiene un accertamento di fatto, in questa sede utilizzabile quanto meno quale fonte atipica di prova del possesso di un reddito, benché irregolare, rappresentato dalla somma di € 10.945,35, di cui la sig.ra ha disposto nel 2019, il che non solo è Pt_1 incompatibile con la percezione del trattamento assistenziale in contesa, ma altresì, non essendo stato dichiarato né comunicato all' , costituisce causa di revoca del CP_2 beneficio e di obbligo di restituzione.
In altri termini, l'accertata produzione di reddito, nei suesposti termini di disponibilità di risorse economiche in capo alla istante, a prescindere dalla loro fonte e dal loro utilizzo concreto, costituisce fatto impeditivo del diritto alla prestazione assistenziale, la quale, pertanto, va restituita, in linea con la previsione normativa.
Invero, ciò ha determinato il venir meno del presupposto per il godimento del beneficio, che è costituito dall'assenza di reddito, oltre alla violazione degli obblighi di comunicazione della consistenza patrimoniale e reddituale.
Inoltre, il legislatore, all'art. 7 co. 4 D. L. 4/2019, ha previsto che, qualora le dichiarazioni mendaci siano finalizzate ad ottenere la prestazione o a mantenerla in godimento senza averne diritto, oltre alla revoca del beneficio operi anche la restituzione di quanto indebitamente percepito, ovvero la ripetizione di quanto è stato erogato senza che il percettore ne avesse diritto.
Nel caso di specie, i dati reddituali omessi nelle domande di Reddito di cittadinanza presentate dalla ricorrente, oggetto di accertamento da parte della Guardia di Finanza, risultavano ostativi al riconoscimento del beneficio, in quanto, come innanzi appurato, avrebbero determinato il superamento della soglia reddituale prevista dalla legge per la concessione della prestazione.
Invero, la sig.ra non ha reso nota all' la predetta fonte reddituale, da Pt_1 CP_1 reputare certamente come una informazione rilevante ai fini della fruizione del beneficio, che, perciò, correttamente l' ha revocato e chiesto in restituzione. CP_2
Alla luce di tutto quanto sinora osservato, s'impone il rigetto dei ricorsi riuniti.
Assorbito ogni altro profilo.
6. La manifesta infondatezza della domanda, nonché la sua proposizione con colpa grave, impongono la revoca dell'ammissione di al patrocinio a spese Parte_1 dello Stato, provvisoriamente accordata con delibera del competente C.O.A. prot. n.
2022/790 dell'8.3.2022.
A riguardo, si ritiene che la domanda sia affetta anzitutto da manifesta infondatezza, in quanto, in ricorso, sono stati sollevati motivi attinenti esclusivamente a pretesi vizi
11 di forma dei provvedimenti adottati dall' e del procedimento da esso condotto, CP_1 peraltro rivelatisi insussistenti.
Di contro, la struttura del rito previdenziale, come sopra esposto, impone alla parte, che rivendichi un beneficio assistenziale o si opponga alla sua ripetizione, di allegare gli elementi costitutivi del diritto, a riprova della sua spettanza, anche quest'ultima rivelatasi insussistente.
Il tutto induce a ritenere sussistente la colpa grave della parte ricorrente nella proposizione del ricorso, da intendersi non solo come consapevolezza dell'infondatezza della domanda, ma altresì come carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza (Cassazione civile sez. II, 04/12/2019, n. 31681), diligenza che non può ritenersi osservata dalla parte stessa, la quale, prima di introdurre il giudizio, aveva la possibilità di verificare, tramite diligente apprezzamento, l'almeno probabile sussistenza del diritto, in contrapposizione alla pretesa restitutoria.
Atteso, pertanto, che sussistono entrambi i presupposti stabiliti dall'art. 136 co. 2
D.P.R. 115/2002, ossia l'assenza del requisito della non manifesta infondatezza per l'ammissione preventiva al patrocinio a spese dello Stato, nonché almeno la colpa grave dell'interessato, s'impone di disporre la revoca del beneficio (Cassazione civile, sez. VI,
10/11/2017, n. 26661).
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D. M. 55/2014, come mod. dal D. M. 147/2022.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) rigetta i ricorsi riuniti;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell' Parte_1 CP_1 in persona del Presidente p.t., che liquida in € 2.700,00, oltre rimborso forfettario
(15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Avellino, 12.6.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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