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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 30/07/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale di Brindisi
n. 2266 del 15.12.2021
Oggetto: ricostruzione carriera - differenze retributive
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce
Sezione lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere avv. Domenico Monterisi Giudice Ausiliario rel. ha emesso la presente
SENTENZA nella causa civile, in materia di pubblico impiego, in grado d'appello, iscritta al n. 342/2022 del Ruolo
Generale A.C. Appelli, promossa da
e , rappresentate e difese dall'Avv. Vincenzo Parato, Parte_1 Parte_2
giusta procura in atti, e presso il medesimo elettivamente domiciliate
APPELLANTI
in persona del direttore generale in carica, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_1
Maurizio Friolo e Alfredo Perricci, come da procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso la sede legale dell'ente.
All'udienza dell'11.6.2025, la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28.06.2016, e convenivano in giudizio Parte_1 Parte_2 innanzi al Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice del lavoro, l'
[...]
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: 1) Accertare e dichiarare il diritto delle CP_1 ricorrenti al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nel periodo di lavoro prestato dapprima in convenzione ex art.2222 c.c. e a tempo determinato poi alle dipendenze dell'
[...]
così come riportati al n.4 del presente atto e debitamente allegati allo Controparte_2
stesso, con ogni conseguenza giuridica, economica e previdenziale, ivi compreso il riconoscimento della progressione economica orizzontale ex art.30 del CCNL Sanità Pubblica del 7.4.1999 disposta Con dall' convenuta per effetto degli accordi sindacali integrativi varati e recepiti con deliberazione
D.G. n.2293/2008 (decorrenza dall'1.1.2008), con conseguenziale attribuzione della fascia superiore e quindi della categoria “C1” e con ogni conseguenza giuridica, economica e previdenziale e ivi compresa la corresponsione delle differenze retributive spettanti non corrisposte, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
2) Contestualmente, accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti ad ottenere altresì le differenze retributive per l'attività svolta, ai sensi dell'art.36 Cost. e 2126 c.c. ed in virtù del rapporto di pubblico impiego dissimulato, in qualità di “educatrici” in convenzione ex art.2222 c.c. del servizio integrazione scolastica dei portatori di handicap, corrispondente alla categoria “C” del vigente C.C.N.L. Sanità, dall'1.7.1998 e sino al 15.9.2004 (data in cui hanno sottoscritto il contratto
a tempo determinato), con ogni indennità economica connessa al rapporto di pubblico impiego
(indennità sostitutiva per ferie non godute, t.f.r. etc.), ivi compresa la contribuzione previdenziale, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
3) condannare l' Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle somme di cui ai punti 1) e 2) oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.4) Con vittoria di spese e competenze di lite”.
A fondamento della domanda, le ricorrenti deducevano di essere dipendenti a tempo indeterminato dell' nella posizione funzionale di “Puericultrici esperte”, Cat. “C0” Controparte_2
ed in servizio presso il Distretto socio-sanitario di
San Pietro Vernotico;
che il suddetto rapporto era stato stipulato tra le suddette parti a seguito di procedura di stabilizzazione conclusasi con delibera D.G. del 6.8.2008; che in sede di assunzione e quindi di sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato non era stata loro riconosciuta la pregressa anzianità di servizio, tant'è che ottenevano l'attribuzione della categoria “C” senza alcuna fascia economico-retributiva; che le stesse avevano prestato servizio, con le stesse mansioni di educatrici ed in favore della stessa , per i seguenti periodi: a) dal settembre 1991 al Controparte_2
15.9.2004 in regime di convenzione ex art.2222 c.c. nella ex U.S.L. Br/6 di San Pietro Vernotico poi confluita nell'AUSL BR/1; b) dal 16.9.2004 al 30.09.2008 sempre nell'A.S.L BR/1 in virtù di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato per effetto dell'art.46 della L.R. Puglia
25.8.2003 n.17; per un totale di circa 17 anni di servizio;
che ciononostante avevano subìto ingiustamente un azzeramento della pregressa anzianità di servizio;
che tale comportamento oltre ad essere ingiusto risulta essere un vero e proprio ostacolo per le lavoratrici alle quali, conseguentemente, non vengono riconosciuti i diritti giuridici ed economici a loro spettanti e derivanti, per l'appunto, dalla propriaanzianità di servizio. Cont Con memoria depositata il 16.9.2020, si costituiva in giudizio l' di eccependo CP_1
preliminarmente la nullità del ricorso e la prescrizione (quanto meno parziale) del credito;
nel merito contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto.
La causa, istruita con produzioni documentali e prove orali, veniva decisa con sentenza n. 2266/2021 pubblicata il 15/12/2021, con cui il Tribunale di Brindisi rigettava la domanda, compensando fra le parti le spese di giudizio.
Avverso la predetta sentenza, proponevano appello e , con ricorso Parte_1 Parte_2
depositato il 9.6.2022.
A sostegno del gravame, le appellanti formulavano un unico, complesso, motivo, in cui sostanzialmente contestavano la valutazione del primo Giudice, secondo cui le stesse non avrebbero provato l'identità delle mansioni svolte dopo la stabilizzazione, rispetto a quelle precedentemente esercitate nell'ambito del contratto a termine, in applicazione dei principi di cui a Cass. n. 35668 del
19 novembre 2021.
Più in dettaglio, le appellanti sostenevano che “dagli atti prodotti in primo grado dalle appellanti che le mansioni da loro svolte sin dalla data di assunzione in regime convenzionale alla data di stabilizzazione sono stante sempre le medesime, cioè le mansioni di “educatrici” cat.”C” nell'ambito del servizio di integrazione scolastica ex lege regionale n.16/1987, gestito dal Distretto socio- sanitario di San Pietro Vernotico (BR) su delega del Comune di San Pietro Vernotico”.
Aggiungevano che “dalla deliberazione del Direttore Generale dell' n.220 del CP_1
31.1.2008, allegata nel fascicolo di primo grado, si evince che, al momento dell'attuazione della stabilizzazione sancita dalla L.R. n.40/2007 per gli operatori dell'integrazione scolastica ex L.R.
n.16/1987 inquadrati con CCNL Enti Locali, come le appellanti, vi fu la necessità di ottemperare a quanto previsto dall'art.3 comma 38 della medesima legge, il quale sanciva testualmente: “Al personale del comparto in servizio continuativo da almeno 3 anni alla data in vigore della presente legge presso le aziende sanitarie locali con rapporto di lavoro convenzionale ovvero con incarico a tempo determinato, adibito al servizio integrazione scolastica di cui alla legge regionale 9 giugno
1987, n. 16 (Norme organiche per l'integrazione scolastica degli handicappati), si applica il processo di stabilizzazione previsto dall'articolo 30 (Piano di stabilizzazione del personale) della legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007/2009 della ). Quanto sopra previsto si applica anche al CP_4
personale utilizzato dalle aziende sanitarie locali su delega dei comuni, al quale per effetto dell'articolo 68 della L.R. n. 19/2006 è stato applicato il contratto degli enti locali, nonché al personale che dal 1997 ha prestato analogo servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, Cont con rapporto di lavoro convenzionale presso le per il quale, alla data di entrata in vigore delle presenti modifiche, è in corso contenzioso per il riconoscimento giuridico del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Le aziende sanitarie locali, ove necessario, equiparano, sulla base delle mansioni effettivamente svolte, i profili professionali a quelli previsti per il personale del servizio sanitario nazionale. Le aziende sanitarie locali adeguano le dotazioni organiche vigenti qualora i posti dei profili professionali interessati risultino carenti”.
Conseguentemente, proseguivano le appellanti, “con la predetta deliberazione n.220/08 l'
[...]
predisponeva la tabella di equiparazione tra i profili professionali previsti dal CCNL degli CP_1
Cont Enti Locali per il servizio di integrazione scolastica gestito dall' su delega dei Comuni con quelli del e ciò al fine di attuare la stabilizzazione con l'assunzione in ruolo nella pianta organica CP_5 dell' Per quanto concerne il profilo di “educatrice” cat.”C” veniva sancita la CP_1
sua equiparazione/equivalenza con il profilo professionale di
“Puericultrice” cat.”C”, in tal modo attestando che si trattava pur sempre delle medesime mansioni.
Tutto ciò in quanto nel CCNL Sanità Pubblica non era previsto il profilo professionale di
“educatrice”. Tale circostanza risulta confermata dalla sentenza del Tribunale Lavoro di Brindisi
n.3361 del 2012, prodotta in primo grado, di rigetto del ricorso delle odierne appellanti nella quale viene sancita la sostanziale sovrapponibilità ed identità delle mansioni svolte dalle appellanti dapprima come educatrici del CCNL Enti Locali e poi come puericultrici del SSN a seguito della stabilizzazione.
Nella seconda parte del gravame, le appellanti riproponevano l'intera domanda così come era stata dedotta e formulata nel ricorso di primo grado dal punto di vista giuridico e quindi della causa petendi.
Cont In ordine all'eccezione di prescrizione formulata dall' le appellanti richiamavano
“l'orientamento giurisprudenziale dominante in tema di rapporti dissimulati di pubblico impiego affetti da nullità radicale”, secondo cui “…la sospensione del periodo prescrizionale, invocata nella fattispecie dalla ricorrente, potrebbe viceversa essere riconosciuta solo lo nell'ipotesi in cui il rapporto di lavoro, indipendentemente dal carattere privato o pubblico del datore di lavoro, non fosse assistito da garanzie di stabilità, vale a dire nell'ipotesi in cui il lavoratore non avesse la possibilità legale di insorgere avverso un licenziamento illegittimo e di rimuoverne gli effetti (cfr. sul punto Cass., ss. uu., 15/10/1983, n. 6051). Tuttavia, la sussistenza di tali strumenti di garanzia non può che essere valutata in astratto e non con riferimento alla particolare situazione di precarietà della ricorrente, il cui reclutamento è inficiato da nullità. Infatti, ove si acceda ad una valutazione in concreto della condizione di inferiorità del lavoratore, e cioè alla sussistenza di una condizione psicologica di metus (sulla quale ad es. cfr. Cass., sez. lav., 30/8/1991, n. 9251), la stessa condurrebbe, nei confronti di una pubblica amministrazione, a risulti paradossali. Le assunzioni delle pubbliche amministrazioni debbono infatti rispettare indefettibili parametri legali, di talché, in casi come quello in esame,(convenzione ex art.2222 c.c.) il metus del lavoratore riguarda non già
l'eventualità di un comportamento di ritorsione, discrezionale ed arbitrario, da parte del datore di lavoro, bensì di un atto dovuto, quale la riconduzione del comportamento di quest'ultimo nell'alveo della legalità, con la cessazione dei rapporti non solo regolati, ma, soprattutto, instaurati contra legem e la conseguente indizione del concorso pubblico. In altri termini, la precarietà dello status della ricorrente non deriva dalla carenza o dalla inadeguatezza degli strumenti di garanzia della stabilità del rapporto, ma piuttosto dalla natura illegale del rapporto stesso (convenzione ex art.2222
c.c.).” (Tar Napoli 29.4.2004 n.9579)”.
Secondo le appellanti “..nel caso di specie, come quello di cui alle pronunce suindicate, poiché si tratta di rivendicazione di diritti economici e previdenziali derivanti da rapporti precari affetti da nullità radicale sia in convenzione ex art.2222 c.c. sia a tempo determinato, quest'ultimo non conforme alle regole di cui al previgente D.Lgs n.368/2001 (si evince dalla documentazione in atti che i contratti a t.d. non contenevano le ragioni tecniche e produttive a supporto anche delle svariate proroghe ed inoltre superano il periodo massimo di 36 mesi all'epoca previsto a pena di nullità), la prescrizione quinquennale (per i crediti retributivi) e decennale (per la contribuzione previdenziale) non può che decorrere, per il periodo convenzionale dal 15 settembre 2004, data di sua cessazione, mentre per il periodo a tempo determinato dal settembre 2008 cioè dalla data in cui le ricorrenti hanno terminato il periodo di precarietà e quindi di instabilità per poi essere stabilizzate. Rispetto alle predette date di cessazione dei rispettivi rapporti opera l'interruzione della prescrizione avvenuta con le racc.te a.r. del gennaio 2009 e del febbraio 2013 prodotte in atti. Donde
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione”.
In conclusione, e chiedevano: a) accertare e dichiarare il diritto Parte_1 Parte_3 delle ricorrenti al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nel periodo di lavoro prestato dapprima in convenzione ex art.2222 c.c. e a tempo determinato poi alle dipendenze dell'
[...]
così come riportati al n.4 della narrativa del ricorso di primo grado e Controparte_2
debitamente allegati allo stesso, con ogni conseguenza giuridica, economica e previdenziale, ivi compreso il riconoscimento della progressione economica orizzontale ex art.30 del CCNL Sanità
Cont Pubblica del 7.4.1999 disposta dall' onvenuta per effetto degli accordi sindacali integrativi varati e recepiti con deliberazione D.G. n.2293/2008 (decorrenza dall'1.1.2008), con conseguenziale attribuzione della fascia superiore e quindi della categoria “C1” e con ogni conseguenza giuridica, economica e previdenziale e ivi compresa la corresponsione delle differenze retributive spettanti non corrisposte, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
b) contestualmente, accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti ad ottenere altresì le differenze retributive per l'attività svolta, ai sensi dell'art.36 Cost. e 2126 c.c. ed in virtù del rapporto di pubblico impiego dissimulato, in qualità di “educatrici” in convenzione ex art.2222 c.c. del servizio integrazione scolastica dei portatori di handicap, corrispondente alla categoria “C” del vigente
C.C.N.L. Sanità, dall'1.7.1998 e sino al 15.9.2004 (data in cui hanno sottoscritto il contratto a tempo determinato), con ogni indennità economica connessa al rapporto di pubblico impiego (indennità sostitutiva per ferie non godute, t.f.r. etc.), ivi compresa la contribuzione previdenziale, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo. c) condannare l' in persona del Controparte_3
legale rappresentante p.t., al pagamento delle somme di cui ai punti 1) e 2) oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
c) con vittoria di spese e competenze di lite.
Cont Con memoria depistata il 10.10.2023, si costituiva l' di che contestava l'appello nel CP_1 merito;
si riportava alle precedenti difese, insistendo in particolare nell'eccezione di prescrizione quinquennale delle pretese economiche delle appellanti.
La causa è stata istruita con produzioni documentali e, all'esito dell'odierna discussione orale, decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e va, pertanto accolto per quanto di ragione.
Dalla documentazione in atti e, in particolare dalla sentenza n. 3361/2012 del 18.10.2012, resa in vicenda giudiziaria diversa – seppur connessa alla presente - dal Tribunale di Brindisi, passata in giudicato (come da attestazione rilasciata dal cancelliere ai sensi dell'art. 124 disp. att. c.p.c., prodotta dalle appellanti su sollecitazione di questa Corte), risulta provato che le due appellanti prima di essere Cont stabilizzate dall' appellata avevano svolto lavoro a tempo determinato alle dipendenze della Cont Cont stessa dispiegando mansioni del tutto sovrapponibili a quelle poi loro affidate dall'
Invero, il Tribunale di Brindisi, con la richiamata sentenza, aveva rigettato la domanda con la quale Cont le due odierne appellanti, una volta assunte e stabilizzate dall' avevano rivendicato lo svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle di “Educatrici professionali Cat. D” del CCNL
E.L., mentre invece al momento dell'assunzione erano state inquadrate come “Puericultrici esperte
Cat. C” del medesimo contratto collettivo.
Il Giudice del Lavoro, nel rigettare la domanda, dopo aver evidenziato come le appellanti, nel passaggio dal regime di lavoro subordinato a tempo determinato (in applicazione della legge sul diritto alla contrattualizzazione ex art. 68 L.R. Puglia n. 19/2006) a quello a tempo indeterminato, erano state inquadrate nel profilo professionale di “Educatrici” di cui alla categoria C del CCNL Enti
Locali, affermava che le stesse non avevano “subito alcun peggioramento rispetto alla posizione Cont economica e giuridica loro riconosciuta dalla stessa in precedenza, in virtù dei citati contratti a termine, essendovi piena corrispondenza di categoria”. Aggiungeva, poi, il Tribunale di Brindisi che “rispetto alle mansioni di Educatrici” da loro svolte in precedenza nell'ambito dei rapporti a tempo determinato, non si tratta (o quantomeno non si tratterebbe) delle stesse mansioni, ma si deve ritenere che si tratti di mansioni equivalenti, in conformità dell'art. 52” comma 1, D.Lgs. n.
165/2001.
Cont
Una volta, quindi, accertato con decisione passata in giudicato nel contraddittorio con la stessa l'equivalenza fra le mansioni svolte dalle due appellanti, dapprima in regime di lavoro a tempo determinato e, infine, nell'attuale regime a tempo indeterminato per effetto della stabilizzazione,
l'assunto del primo Giudice – posto a fondamento del rigetto della domanda di ricostruzione della carriera - secondo cui mancherebbe la prova della medesimezza delle mansioni svolte prima e dopo
Cont l'assunzione da parte dell' (a tempo determinato e poi indeterminato) deve ritenersi non condivisibile.
Del resto, non potendosi affermare la totale corrispondenza delle mansioni, laddove, come nel caso in esame, le stesse sono disciplinate da contratti collettivi differenti (quello degli Enti Locali allorché le stesse appellanti operavano a tempo determinato e quello del Comparto Sanità dopo la stabilizzazione), è compito del Giudice verificare la sostanziale corrispondenza delle mansioni medesime. E tale accertamento, come detto, è già stato eseguito in sede giurisdizionale, nel contraddittorio fra le stesse parti, con forza di giudicato.
Peraltro, anche dall'istruttoria svolta in primo grado emergono indici circa la corrispondenza delle mansioni, posto che il teste ha confermato che “le ricorrenti hanno sempre svolto Testimone_1 le mansioni di educatrici”, laddove il teste, , allorché ha riferito che “le ricorrenti Testimone_2
hanno cominciato a lavorare quali educatrici ma poi con la stabilizzazione svolgono le mansioni di puericultrici”, sembra aver fatto riferimento esclusivamente al dato documentale dell'inquadramento delle appellanti senza in effetti descrivere le concrete differenze fra le mansioni dell'una e/o dell'altra qualifica.
Una volta accertata la sostanziale corrispondenza delle mansioni, appare fondata la domanda volta alla ricostruzione della carriera anche per il periodo antecedente alla stabilizzazione, fatte salve le conseguenze dell'eccepita prescrizione quinquennale.
Sul punto è opportuno ribadire che il mancato accoglimento della domanda è stato motivato dal primo
Giudice unicamente in relazione alla mancata dimostrazione della corrispondenza delle mansioni espletate dalle appellanti nel periodo pre-ruolo rispetto a quelle attribuite loro dopo la stabilizzazione.
Superato detto ostacolo, per le ragioni già esposte, deve darsi applicazione al principio comunitario di non discriminazione del lavoratore a tempo determinato, espresso dalla clausola 4 dell'Accordo
Quadro sul lavoro a tempo determinato. Più in dettaglio, la Clausola 1 lett.a dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE, l'obiettivo dell'Accordo medesimo risiede nel miglioramento della qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il principio di non discriminazione;
la successiva Clausola 4 (“Principio di non discriminazione”) stabilisce, ai relativi punti 1 e 4, che :“1.Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. (…) 4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quanto criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Con la sentenza n. 31149/2019, pronunciata a seguito di CGUE in C-446/17, la Corte di Per_1
Cassazione, da un lato, ha offerto una lettura della medesima sentenza in termini di continuità con la giurisprudenza comunitaria, dall'altro ha richiamato le proprie pronunce e ribadito il principio, ivi evidenziato, secondo il quale la disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare.
In particolare, la Suprema Corte ha così precisato:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del;
8.9.2011, causa Persona_2
C-177/10 Rosado Santana);b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi
153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" ( Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di
Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, punto 57 e con riferimento ai rapporti non Persona_3
di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11,
Valenza; 7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi); e) la clausola 4 «osta ad una normativa nazionale, ... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive .... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere»
( Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C305/11, Valenza e negli stessi termini
Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 Bertazzi)”.
A ciò si aggiunga che deve escludersi che possa rappresentare “ragione oggettiva” atta a differenziare l'attività lavorativa prestata dai dipendenti a tempo determinato e indeterminato la sola natura temporanea del rapporto in quanto ciò “svuoterebbe di ogni sostanza gli obiettivi della direttiva
1999/70 nonche' dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato” (Corte di Giustizia, sentenza 18 ottobre
2012, Valenza e. altri, da C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 52).
Sulla base di questi principi di diritto comunitari, da tempo recepiti dalla S.C., la domanda di ricostruzione della carriera, previo riconoscimento dell'unitarietà del rapporto a far data dal primo rapporto di lavoro a tempo determinato (16.9.2004) può trovare accoglimento, nei termini indicati in dispositivo.
Va, poi, affrontato il tema dell'eccezione di prescrizione formulata dall' sin dalla Controparte_1
tempestiva costituzione in primo grado.
Sul punto, appare necessario osservare che: a) in punto di diritto non appare condivisibile l'assunto delle appellanti, secondo cui, stante la precarietà del rapporto, la prescrizione, pur vertendosi in ambito di pubblico impiego, non sarebbe maturata prima della stabilizzazione;
b) che il primo utile atto interruttivo della prescrizione è costituito dalla racc.ta a.r. datata 1.2.2013, a firma dell'Avv. Parato, in cui per la prima (e unica) volta fra le richieste delle appellanti si indica in modo espresso e inequivoco il riconoscimento dell'anzianità di servizio. Nella precedente, generica, richiesta di cui alla racc.ta a.r. del 23.1.2009, pervenuta all'amministrazione appellata il successivo 26.1.2009, non vi si riscontra alcuna richiesta finalizzata alla ricostruzione della carriera, essendo chiesto unicamente il riconoscimento della natura di pubblico impiego dissimulato del proprio pregresso incarico di educatrici, con le relative conseguenze economiche e previdenziali.
Quanto al primo assunto, questa Corte ritiene di aderire all'orientamento della S.C. secondo cui: “in tema di pubblico impiego contrattualizzato, nell'ipotesi di contratto di lavoro formalmente autonomo, del quale sia successivamente accertata la natura subordinata, la prescrizione dei crediti retributivi decorre in costanza di rapporto, attesa la mancanza di ogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego e la conseguente inconfigurabilità di un "metus" in ordine alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela (Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 19/11/2021, n. 35676). Principio poi confermato con la loro autorevolezza dalle Sezioni Unite con sentenza n. 36197 del 28/12/2023,
In relazione, poi, alla parte della domanda attinente al riconoscimento della natura subordinata dell'attività lavorativa svolta in regime di convenzione, permesso che, stante la dichiarata prescrizione quinquennale, la stessa riguarderebbe il più ridotto periodo dal 26.1.2004 (cinque anni prima della ricezione della prima racc.ta a.r. a firma dell'Avv. parato, di cui si è detto) al 16 settembre
2004 (data di inizio dei rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato) la stessa non appare fondata.
Partendo dalla premessa generale che, per costante giurisprudenza, qualsiasi attività può essere svolta sia in regime di autonomia che di subordinazione (cfr.: Cass. civ., Sez. lavoro, 10/02/1992, n. 1502), incombe sul lavoratore che rivendica la natura subordinata del rapporto l'onere di provarne gli indici rivelatori (cfr. ex plurimis: Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 02/07/2024, n. 18102).
Sempre secondo la giurisprudenza della S.C., i suddetti indici, prescindendo dal nomen iuris attribuito al contratto, vanno individuati nella eterodirezione, per tale dovendosi intendere la presenza di ordini, istruzioni, direttive e controllo del datore di lavoro sull'esecuzione della prestazione lavorativa;
nell'inserimento nell'organizzazione aziendale;
nell'obbligo di rispettare le direttive aziendali;
nella possibilità per il datore di lavoro di applicare sanzioni disciplinari in caso di inadempienze o violazioni;
nella continuità della prestazione.
Orbene, questa Corte ritiene che le appellanti non abbiano dato sufficiente prova della ricorrenza dei predetti indici, a partire da quelli principale e cioè quelli della eterodirezione e della sottoposizione delle medesime al potere disciplinare del datore di lavoro.
Né la sussistenza di tali elementi può essere sic et simpliciter desumersi dalla circostanza che negli schemi di convenzione via via sottoscritti dalle appellanti venissero indicati i programmi di lavoro interdisciplinari impostati dal Coordinatore del Dipartimento Handicap presso l'A.U.S.L., restando facoltà delle appellanti modellare secondo la propria professionalità ed esperienza i suddetti programmi e quindi metterli in pratica.
Analogamente, le circostanze che nel contratto di convenzione venisse indicato il numero di ore di lavoro da prestare (senza peraltro l'indicazione di un orario di inizio e di fine, né delle giornate lavorative) e che i contratti siano stati reiterati nel tempo, non costituiscono di per sé indici sufficienti per ritenere la natura subordinata del rapporto, così come la dedotta rilevazione della presenza in servizio.
La stessa, infatti, non presuppone necessariamente l'esistenza di un rapporto subordinato. Anche il committente che fruisce di un'attività lavorativa autonoma può dotarsi di strumento che consenta di tracciare del lavoratore autonomo sul luogo in cui la propria prestazione professionale deve essere resa.
Il generico richiamo agli ordini di servizio, senza nessuna specificazione di quale di essi contenesse effettivamente direttive specifiche e vincolanti e fosse indice dell'eterodirezione e del potere disciplinare in capo all'amministrazione non contribuisce a corroborare la prova della subordinazione.
In definitiva, la domanda appare fondata nei limiti del riconoscimento dell'unitarietà del rapporto di lavoro a far data dal primo rapporto di lavoro autonomo (16.9.2004), con ogni conseguenza in termini di ricostruzione della carriera e di pagamento delle conseguenti differenze retributive (queste ultime tenendo conto della prescrizione quinquennale, a far data dal 4.2.2008.
Le spese del doppio grado di giudizio, stante il parziale accoglimento della domanda possono essere compensate per la metà, restando a carico di parte appellata il pagamento dell'ulteriore parte, nella misura liquidata in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al DM n. 55/2014.
PQM
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 9.6.2022 da
[...]
e , nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_2
avverso la sentenza del 15.12.2021 N. 2266 del Tribunale di Brindisi così provvede:
[...]
ACCOGLIE parzialmente l'appello e, per l'effetto, dichiara il diritto delle appellanti al riconoscimento integrale, ai fini giuridici ed economici, del servizio effettivo prestato precedentemente all'assunzione in ruolo (e cioè dal 16.9.2004 al 30.9.2008) e, per l'effetto, condanna Cont l' ad adottare i provvedimenti conseguenti e a pagare le differenze retributive maturate, a far data dal 4.2.2008, oltre interessi o rivalutazione monetaria. Rigetta la restante parte della domanda. Compensa fra le parti per metà le spese;
condanna l' al pagamento in favore di parte CP_1 appellante della restante metà, liquidata ex DM n. 55/2014, in € 2.319,00 per il primo grado e in €
1.736,50, per il secondo grado, oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce l'11.6.2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente avv. Domenico Monterisi dott.ssa Caterina Mainolfi
n. 2266 del 15.12.2021
Oggetto: ricostruzione carriera - differenze retributive
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce
Sezione lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere avv. Domenico Monterisi Giudice Ausiliario rel. ha emesso la presente
SENTENZA nella causa civile, in materia di pubblico impiego, in grado d'appello, iscritta al n. 342/2022 del Ruolo
Generale A.C. Appelli, promossa da
e , rappresentate e difese dall'Avv. Vincenzo Parato, Parte_1 Parte_2
giusta procura in atti, e presso il medesimo elettivamente domiciliate
APPELLANTI
in persona del direttore generale in carica, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_1
Maurizio Friolo e Alfredo Perricci, come da procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso la sede legale dell'ente.
All'udienza dell'11.6.2025, la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28.06.2016, e convenivano in giudizio Parte_1 Parte_2 innanzi al Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice del lavoro, l'
[...]
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: 1) Accertare e dichiarare il diritto delle CP_1 ricorrenti al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nel periodo di lavoro prestato dapprima in convenzione ex art.2222 c.c. e a tempo determinato poi alle dipendenze dell'
[...]
così come riportati al n.4 del presente atto e debitamente allegati allo Controparte_2
stesso, con ogni conseguenza giuridica, economica e previdenziale, ivi compreso il riconoscimento della progressione economica orizzontale ex art.30 del CCNL Sanità Pubblica del 7.4.1999 disposta Con dall' convenuta per effetto degli accordi sindacali integrativi varati e recepiti con deliberazione
D.G. n.2293/2008 (decorrenza dall'1.1.2008), con conseguenziale attribuzione della fascia superiore e quindi della categoria “C1” e con ogni conseguenza giuridica, economica e previdenziale e ivi compresa la corresponsione delle differenze retributive spettanti non corrisposte, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
2) Contestualmente, accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti ad ottenere altresì le differenze retributive per l'attività svolta, ai sensi dell'art.36 Cost. e 2126 c.c. ed in virtù del rapporto di pubblico impiego dissimulato, in qualità di “educatrici” in convenzione ex art.2222 c.c. del servizio integrazione scolastica dei portatori di handicap, corrispondente alla categoria “C” del vigente C.C.N.L. Sanità, dall'1.7.1998 e sino al 15.9.2004 (data in cui hanno sottoscritto il contratto
a tempo determinato), con ogni indennità economica connessa al rapporto di pubblico impiego
(indennità sostitutiva per ferie non godute, t.f.r. etc.), ivi compresa la contribuzione previdenziale, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
3) condannare l' Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle somme di cui ai punti 1) e 2) oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.4) Con vittoria di spese e competenze di lite”.
A fondamento della domanda, le ricorrenti deducevano di essere dipendenti a tempo indeterminato dell' nella posizione funzionale di “Puericultrici esperte”, Cat. “C0” Controparte_2
ed in servizio presso il Distretto socio-sanitario di
San Pietro Vernotico;
che il suddetto rapporto era stato stipulato tra le suddette parti a seguito di procedura di stabilizzazione conclusasi con delibera D.G. del 6.8.2008; che in sede di assunzione e quindi di sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato non era stata loro riconosciuta la pregressa anzianità di servizio, tant'è che ottenevano l'attribuzione della categoria “C” senza alcuna fascia economico-retributiva; che le stesse avevano prestato servizio, con le stesse mansioni di educatrici ed in favore della stessa , per i seguenti periodi: a) dal settembre 1991 al Controparte_2
15.9.2004 in regime di convenzione ex art.2222 c.c. nella ex U.S.L. Br/6 di San Pietro Vernotico poi confluita nell'AUSL BR/1; b) dal 16.9.2004 al 30.09.2008 sempre nell'A.S.L BR/1 in virtù di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato per effetto dell'art.46 della L.R. Puglia
25.8.2003 n.17; per un totale di circa 17 anni di servizio;
che ciononostante avevano subìto ingiustamente un azzeramento della pregressa anzianità di servizio;
che tale comportamento oltre ad essere ingiusto risulta essere un vero e proprio ostacolo per le lavoratrici alle quali, conseguentemente, non vengono riconosciuti i diritti giuridici ed economici a loro spettanti e derivanti, per l'appunto, dalla propriaanzianità di servizio. Cont Con memoria depositata il 16.9.2020, si costituiva in giudizio l' di eccependo CP_1
preliminarmente la nullità del ricorso e la prescrizione (quanto meno parziale) del credito;
nel merito contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto.
La causa, istruita con produzioni documentali e prove orali, veniva decisa con sentenza n. 2266/2021 pubblicata il 15/12/2021, con cui il Tribunale di Brindisi rigettava la domanda, compensando fra le parti le spese di giudizio.
Avverso la predetta sentenza, proponevano appello e , con ricorso Parte_1 Parte_2
depositato il 9.6.2022.
A sostegno del gravame, le appellanti formulavano un unico, complesso, motivo, in cui sostanzialmente contestavano la valutazione del primo Giudice, secondo cui le stesse non avrebbero provato l'identità delle mansioni svolte dopo la stabilizzazione, rispetto a quelle precedentemente esercitate nell'ambito del contratto a termine, in applicazione dei principi di cui a Cass. n. 35668 del
19 novembre 2021.
Più in dettaglio, le appellanti sostenevano che “dagli atti prodotti in primo grado dalle appellanti che le mansioni da loro svolte sin dalla data di assunzione in regime convenzionale alla data di stabilizzazione sono stante sempre le medesime, cioè le mansioni di “educatrici” cat.”C” nell'ambito del servizio di integrazione scolastica ex lege regionale n.16/1987, gestito dal Distretto socio- sanitario di San Pietro Vernotico (BR) su delega del Comune di San Pietro Vernotico”.
Aggiungevano che “dalla deliberazione del Direttore Generale dell' n.220 del CP_1
31.1.2008, allegata nel fascicolo di primo grado, si evince che, al momento dell'attuazione della stabilizzazione sancita dalla L.R. n.40/2007 per gli operatori dell'integrazione scolastica ex L.R.
n.16/1987 inquadrati con CCNL Enti Locali, come le appellanti, vi fu la necessità di ottemperare a quanto previsto dall'art.3 comma 38 della medesima legge, il quale sanciva testualmente: “Al personale del comparto in servizio continuativo da almeno 3 anni alla data in vigore della presente legge presso le aziende sanitarie locali con rapporto di lavoro convenzionale ovvero con incarico a tempo determinato, adibito al servizio integrazione scolastica di cui alla legge regionale 9 giugno
1987, n. 16 (Norme organiche per l'integrazione scolastica degli handicappati), si applica il processo di stabilizzazione previsto dall'articolo 30 (Piano di stabilizzazione del personale) della legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007/2009 della ). Quanto sopra previsto si applica anche al CP_4
personale utilizzato dalle aziende sanitarie locali su delega dei comuni, al quale per effetto dell'articolo 68 della L.R. n. 19/2006 è stato applicato il contratto degli enti locali, nonché al personale che dal 1997 ha prestato analogo servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, Cont con rapporto di lavoro convenzionale presso le per il quale, alla data di entrata in vigore delle presenti modifiche, è in corso contenzioso per il riconoscimento giuridico del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Le aziende sanitarie locali, ove necessario, equiparano, sulla base delle mansioni effettivamente svolte, i profili professionali a quelli previsti per il personale del servizio sanitario nazionale. Le aziende sanitarie locali adeguano le dotazioni organiche vigenti qualora i posti dei profili professionali interessati risultino carenti”.
Conseguentemente, proseguivano le appellanti, “con la predetta deliberazione n.220/08 l'
[...]
predisponeva la tabella di equiparazione tra i profili professionali previsti dal CCNL degli CP_1
Cont Enti Locali per il servizio di integrazione scolastica gestito dall' su delega dei Comuni con quelli del e ciò al fine di attuare la stabilizzazione con l'assunzione in ruolo nella pianta organica CP_5 dell' Per quanto concerne il profilo di “educatrice” cat.”C” veniva sancita la CP_1
sua equiparazione/equivalenza con il profilo professionale di
“Puericultrice” cat.”C”, in tal modo attestando che si trattava pur sempre delle medesime mansioni.
Tutto ciò in quanto nel CCNL Sanità Pubblica non era previsto il profilo professionale di
“educatrice”. Tale circostanza risulta confermata dalla sentenza del Tribunale Lavoro di Brindisi
n.3361 del 2012, prodotta in primo grado, di rigetto del ricorso delle odierne appellanti nella quale viene sancita la sostanziale sovrapponibilità ed identità delle mansioni svolte dalle appellanti dapprima come educatrici del CCNL Enti Locali e poi come puericultrici del SSN a seguito della stabilizzazione.
Nella seconda parte del gravame, le appellanti riproponevano l'intera domanda così come era stata dedotta e formulata nel ricorso di primo grado dal punto di vista giuridico e quindi della causa petendi.
Cont In ordine all'eccezione di prescrizione formulata dall' le appellanti richiamavano
“l'orientamento giurisprudenziale dominante in tema di rapporti dissimulati di pubblico impiego affetti da nullità radicale”, secondo cui “…la sospensione del periodo prescrizionale, invocata nella fattispecie dalla ricorrente, potrebbe viceversa essere riconosciuta solo lo nell'ipotesi in cui il rapporto di lavoro, indipendentemente dal carattere privato o pubblico del datore di lavoro, non fosse assistito da garanzie di stabilità, vale a dire nell'ipotesi in cui il lavoratore non avesse la possibilità legale di insorgere avverso un licenziamento illegittimo e di rimuoverne gli effetti (cfr. sul punto Cass., ss. uu., 15/10/1983, n. 6051). Tuttavia, la sussistenza di tali strumenti di garanzia non può che essere valutata in astratto e non con riferimento alla particolare situazione di precarietà della ricorrente, il cui reclutamento è inficiato da nullità. Infatti, ove si acceda ad una valutazione in concreto della condizione di inferiorità del lavoratore, e cioè alla sussistenza di una condizione psicologica di metus (sulla quale ad es. cfr. Cass., sez. lav., 30/8/1991, n. 9251), la stessa condurrebbe, nei confronti di una pubblica amministrazione, a risulti paradossali. Le assunzioni delle pubbliche amministrazioni debbono infatti rispettare indefettibili parametri legali, di talché, in casi come quello in esame,(convenzione ex art.2222 c.c.) il metus del lavoratore riguarda non già
l'eventualità di un comportamento di ritorsione, discrezionale ed arbitrario, da parte del datore di lavoro, bensì di un atto dovuto, quale la riconduzione del comportamento di quest'ultimo nell'alveo della legalità, con la cessazione dei rapporti non solo regolati, ma, soprattutto, instaurati contra legem e la conseguente indizione del concorso pubblico. In altri termini, la precarietà dello status della ricorrente non deriva dalla carenza o dalla inadeguatezza degli strumenti di garanzia della stabilità del rapporto, ma piuttosto dalla natura illegale del rapporto stesso (convenzione ex art.2222
c.c.).” (Tar Napoli 29.4.2004 n.9579)”.
Secondo le appellanti “..nel caso di specie, come quello di cui alle pronunce suindicate, poiché si tratta di rivendicazione di diritti economici e previdenziali derivanti da rapporti precari affetti da nullità radicale sia in convenzione ex art.2222 c.c. sia a tempo determinato, quest'ultimo non conforme alle regole di cui al previgente D.Lgs n.368/2001 (si evince dalla documentazione in atti che i contratti a t.d. non contenevano le ragioni tecniche e produttive a supporto anche delle svariate proroghe ed inoltre superano il periodo massimo di 36 mesi all'epoca previsto a pena di nullità), la prescrizione quinquennale (per i crediti retributivi) e decennale (per la contribuzione previdenziale) non può che decorrere, per il periodo convenzionale dal 15 settembre 2004, data di sua cessazione, mentre per il periodo a tempo determinato dal settembre 2008 cioè dalla data in cui le ricorrenti hanno terminato il periodo di precarietà e quindi di instabilità per poi essere stabilizzate. Rispetto alle predette date di cessazione dei rispettivi rapporti opera l'interruzione della prescrizione avvenuta con le racc.te a.r. del gennaio 2009 e del febbraio 2013 prodotte in atti. Donde
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione”.
In conclusione, e chiedevano: a) accertare e dichiarare il diritto Parte_1 Parte_3 delle ricorrenti al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nel periodo di lavoro prestato dapprima in convenzione ex art.2222 c.c. e a tempo determinato poi alle dipendenze dell'
[...]
così come riportati al n.4 della narrativa del ricorso di primo grado e Controparte_2
debitamente allegati allo stesso, con ogni conseguenza giuridica, economica e previdenziale, ivi compreso il riconoscimento della progressione economica orizzontale ex art.30 del CCNL Sanità
Cont Pubblica del 7.4.1999 disposta dall' onvenuta per effetto degli accordi sindacali integrativi varati e recepiti con deliberazione D.G. n.2293/2008 (decorrenza dall'1.1.2008), con conseguenziale attribuzione della fascia superiore e quindi della categoria “C1” e con ogni conseguenza giuridica, economica e previdenziale e ivi compresa la corresponsione delle differenze retributive spettanti non corrisposte, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
b) contestualmente, accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti ad ottenere altresì le differenze retributive per l'attività svolta, ai sensi dell'art.36 Cost. e 2126 c.c. ed in virtù del rapporto di pubblico impiego dissimulato, in qualità di “educatrici” in convenzione ex art.2222 c.c. del servizio integrazione scolastica dei portatori di handicap, corrispondente alla categoria “C” del vigente
C.C.N.L. Sanità, dall'1.7.1998 e sino al 15.9.2004 (data in cui hanno sottoscritto il contratto a tempo determinato), con ogni indennità economica connessa al rapporto di pubblico impiego (indennità sostitutiva per ferie non godute, t.f.r. etc.), ivi compresa la contribuzione previdenziale, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo. c) condannare l' in persona del Controparte_3
legale rappresentante p.t., al pagamento delle somme di cui ai punti 1) e 2) oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
c) con vittoria di spese e competenze di lite.
Cont Con memoria depistata il 10.10.2023, si costituiva l' di che contestava l'appello nel CP_1 merito;
si riportava alle precedenti difese, insistendo in particolare nell'eccezione di prescrizione quinquennale delle pretese economiche delle appellanti.
La causa è stata istruita con produzioni documentali e, all'esito dell'odierna discussione orale, decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e va, pertanto accolto per quanto di ragione.
Dalla documentazione in atti e, in particolare dalla sentenza n. 3361/2012 del 18.10.2012, resa in vicenda giudiziaria diversa – seppur connessa alla presente - dal Tribunale di Brindisi, passata in giudicato (come da attestazione rilasciata dal cancelliere ai sensi dell'art. 124 disp. att. c.p.c., prodotta dalle appellanti su sollecitazione di questa Corte), risulta provato che le due appellanti prima di essere Cont stabilizzate dall' appellata avevano svolto lavoro a tempo determinato alle dipendenze della Cont Cont stessa dispiegando mansioni del tutto sovrapponibili a quelle poi loro affidate dall'
Invero, il Tribunale di Brindisi, con la richiamata sentenza, aveva rigettato la domanda con la quale Cont le due odierne appellanti, una volta assunte e stabilizzate dall' avevano rivendicato lo svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle di “Educatrici professionali Cat. D” del CCNL
E.L., mentre invece al momento dell'assunzione erano state inquadrate come “Puericultrici esperte
Cat. C” del medesimo contratto collettivo.
Il Giudice del Lavoro, nel rigettare la domanda, dopo aver evidenziato come le appellanti, nel passaggio dal regime di lavoro subordinato a tempo determinato (in applicazione della legge sul diritto alla contrattualizzazione ex art. 68 L.R. Puglia n. 19/2006) a quello a tempo indeterminato, erano state inquadrate nel profilo professionale di “Educatrici” di cui alla categoria C del CCNL Enti
Locali, affermava che le stesse non avevano “subito alcun peggioramento rispetto alla posizione Cont economica e giuridica loro riconosciuta dalla stessa in precedenza, in virtù dei citati contratti a termine, essendovi piena corrispondenza di categoria”. Aggiungeva, poi, il Tribunale di Brindisi che “rispetto alle mansioni di Educatrici” da loro svolte in precedenza nell'ambito dei rapporti a tempo determinato, non si tratta (o quantomeno non si tratterebbe) delle stesse mansioni, ma si deve ritenere che si tratti di mansioni equivalenti, in conformità dell'art. 52” comma 1, D.Lgs. n.
165/2001.
Cont
Una volta, quindi, accertato con decisione passata in giudicato nel contraddittorio con la stessa l'equivalenza fra le mansioni svolte dalle due appellanti, dapprima in regime di lavoro a tempo determinato e, infine, nell'attuale regime a tempo indeterminato per effetto della stabilizzazione,
l'assunto del primo Giudice – posto a fondamento del rigetto della domanda di ricostruzione della carriera - secondo cui mancherebbe la prova della medesimezza delle mansioni svolte prima e dopo
Cont l'assunzione da parte dell' (a tempo determinato e poi indeterminato) deve ritenersi non condivisibile.
Del resto, non potendosi affermare la totale corrispondenza delle mansioni, laddove, come nel caso in esame, le stesse sono disciplinate da contratti collettivi differenti (quello degli Enti Locali allorché le stesse appellanti operavano a tempo determinato e quello del Comparto Sanità dopo la stabilizzazione), è compito del Giudice verificare la sostanziale corrispondenza delle mansioni medesime. E tale accertamento, come detto, è già stato eseguito in sede giurisdizionale, nel contraddittorio fra le stesse parti, con forza di giudicato.
Peraltro, anche dall'istruttoria svolta in primo grado emergono indici circa la corrispondenza delle mansioni, posto che il teste ha confermato che “le ricorrenti hanno sempre svolto Testimone_1 le mansioni di educatrici”, laddove il teste, , allorché ha riferito che “le ricorrenti Testimone_2
hanno cominciato a lavorare quali educatrici ma poi con la stabilizzazione svolgono le mansioni di puericultrici”, sembra aver fatto riferimento esclusivamente al dato documentale dell'inquadramento delle appellanti senza in effetti descrivere le concrete differenze fra le mansioni dell'una e/o dell'altra qualifica.
Una volta accertata la sostanziale corrispondenza delle mansioni, appare fondata la domanda volta alla ricostruzione della carriera anche per il periodo antecedente alla stabilizzazione, fatte salve le conseguenze dell'eccepita prescrizione quinquennale.
Sul punto è opportuno ribadire che il mancato accoglimento della domanda è stato motivato dal primo
Giudice unicamente in relazione alla mancata dimostrazione della corrispondenza delle mansioni espletate dalle appellanti nel periodo pre-ruolo rispetto a quelle attribuite loro dopo la stabilizzazione.
Superato detto ostacolo, per le ragioni già esposte, deve darsi applicazione al principio comunitario di non discriminazione del lavoratore a tempo determinato, espresso dalla clausola 4 dell'Accordo
Quadro sul lavoro a tempo determinato. Più in dettaglio, la Clausola 1 lett.a dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE, l'obiettivo dell'Accordo medesimo risiede nel miglioramento della qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il principio di non discriminazione;
la successiva Clausola 4 (“Principio di non discriminazione”) stabilisce, ai relativi punti 1 e 4, che :“1.Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. (…) 4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quanto criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Con la sentenza n. 31149/2019, pronunciata a seguito di CGUE in C-446/17, la Corte di Per_1
Cassazione, da un lato, ha offerto una lettura della medesima sentenza in termini di continuità con la giurisprudenza comunitaria, dall'altro ha richiamato le proprie pronunce e ribadito il principio, ivi evidenziato, secondo il quale la disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare.
In particolare, la Suprema Corte ha così precisato:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del;
8.9.2011, causa Persona_2
C-177/10 Rosado Santana);b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi
153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" ( Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di
Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, punto 57 e con riferimento ai rapporti non Persona_3
di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11,
Valenza; 7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi); e) la clausola 4 «osta ad una normativa nazionale, ... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive .... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere»
( Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C305/11, Valenza e negli stessi termini
Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 Bertazzi)”.
A ciò si aggiunga che deve escludersi che possa rappresentare “ragione oggettiva” atta a differenziare l'attività lavorativa prestata dai dipendenti a tempo determinato e indeterminato la sola natura temporanea del rapporto in quanto ciò “svuoterebbe di ogni sostanza gli obiettivi della direttiva
1999/70 nonche' dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato” (Corte di Giustizia, sentenza 18 ottobre
2012, Valenza e. altri, da C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 52).
Sulla base di questi principi di diritto comunitari, da tempo recepiti dalla S.C., la domanda di ricostruzione della carriera, previo riconoscimento dell'unitarietà del rapporto a far data dal primo rapporto di lavoro a tempo determinato (16.9.2004) può trovare accoglimento, nei termini indicati in dispositivo.
Va, poi, affrontato il tema dell'eccezione di prescrizione formulata dall' sin dalla Controparte_1
tempestiva costituzione in primo grado.
Sul punto, appare necessario osservare che: a) in punto di diritto non appare condivisibile l'assunto delle appellanti, secondo cui, stante la precarietà del rapporto, la prescrizione, pur vertendosi in ambito di pubblico impiego, non sarebbe maturata prima della stabilizzazione;
b) che il primo utile atto interruttivo della prescrizione è costituito dalla racc.ta a.r. datata 1.2.2013, a firma dell'Avv. Parato, in cui per la prima (e unica) volta fra le richieste delle appellanti si indica in modo espresso e inequivoco il riconoscimento dell'anzianità di servizio. Nella precedente, generica, richiesta di cui alla racc.ta a.r. del 23.1.2009, pervenuta all'amministrazione appellata il successivo 26.1.2009, non vi si riscontra alcuna richiesta finalizzata alla ricostruzione della carriera, essendo chiesto unicamente il riconoscimento della natura di pubblico impiego dissimulato del proprio pregresso incarico di educatrici, con le relative conseguenze economiche e previdenziali.
Quanto al primo assunto, questa Corte ritiene di aderire all'orientamento della S.C. secondo cui: “in tema di pubblico impiego contrattualizzato, nell'ipotesi di contratto di lavoro formalmente autonomo, del quale sia successivamente accertata la natura subordinata, la prescrizione dei crediti retributivi decorre in costanza di rapporto, attesa la mancanza di ogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego e la conseguente inconfigurabilità di un "metus" in ordine alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela (Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 19/11/2021, n. 35676). Principio poi confermato con la loro autorevolezza dalle Sezioni Unite con sentenza n. 36197 del 28/12/2023,
In relazione, poi, alla parte della domanda attinente al riconoscimento della natura subordinata dell'attività lavorativa svolta in regime di convenzione, permesso che, stante la dichiarata prescrizione quinquennale, la stessa riguarderebbe il più ridotto periodo dal 26.1.2004 (cinque anni prima della ricezione della prima racc.ta a.r. a firma dell'Avv. parato, di cui si è detto) al 16 settembre
2004 (data di inizio dei rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato) la stessa non appare fondata.
Partendo dalla premessa generale che, per costante giurisprudenza, qualsiasi attività può essere svolta sia in regime di autonomia che di subordinazione (cfr.: Cass. civ., Sez. lavoro, 10/02/1992, n. 1502), incombe sul lavoratore che rivendica la natura subordinata del rapporto l'onere di provarne gli indici rivelatori (cfr. ex plurimis: Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 02/07/2024, n. 18102).
Sempre secondo la giurisprudenza della S.C., i suddetti indici, prescindendo dal nomen iuris attribuito al contratto, vanno individuati nella eterodirezione, per tale dovendosi intendere la presenza di ordini, istruzioni, direttive e controllo del datore di lavoro sull'esecuzione della prestazione lavorativa;
nell'inserimento nell'organizzazione aziendale;
nell'obbligo di rispettare le direttive aziendali;
nella possibilità per il datore di lavoro di applicare sanzioni disciplinari in caso di inadempienze o violazioni;
nella continuità della prestazione.
Orbene, questa Corte ritiene che le appellanti non abbiano dato sufficiente prova della ricorrenza dei predetti indici, a partire da quelli principale e cioè quelli della eterodirezione e della sottoposizione delle medesime al potere disciplinare del datore di lavoro.
Né la sussistenza di tali elementi può essere sic et simpliciter desumersi dalla circostanza che negli schemi di convenzione via via sottoscritti dalle appellanti venissero indicati i programmi di lavoro interdisciplinari impostati dal Coordinatore del Dipartimento Handicap presso l'A.U.S.L., restando facoltà delle appellanti modellare secondo la propria professionalità ed esperienza i suddetti programmi e quindi metterli in pratica.
Analogamente, le circostanze che nel contratto di convenzione venisse indicato il numero di ore di lavoro da prestare (senza peraltro l'indicazione di un orario di inizio e di fine, né delle giornate lavorative) e che i contratti siano stati reiterati nel tempo, non costituiscono di per sé indici sufficienti per ritenere la natura subordinata del rapporto, così come la dedotta rilevazione della presenza in servizio.
La stessa, infatti, non presuppone necessariamente l'esistenza di un rapporto subordinato. Anche il committente che fruisce di un'attività lavorativa autonoma può dotarsi di strumento che consenta di tracciare del lavoratore autonomo sul luogo in cui la propria prestazione professionale deve essere resa.
Il generico richiamo agli ordini di servizio, senza nessuna specificazione di quale di essi contenesse effettivamente direttive specifiche e vincolanti e fosse indice dell'eterodirezione e del potere disciplinare in capo all'amministrazione non contribuisce a corroborare la prova della subordinazione.
In definitiva, la domanda appare fondata nei limiti del riconoscimento dell'unitarietà del rapporto di lavoro a far data dal primo rapporto di lavoro autonomo (16.9.2004), con ogni conseguenza in termini di ricostruzione della carriera e di pagamento delle conseguenti differenze retributive (queste ultime tenendo conto della prescrizione quinquennale, a far data dal 4.2.2008.
Le spese del doppio grado di giudizio, stante il parziale accoglimento della domanda possono essere compensate per la metà, restando a carico di parte appellata il pagamento dell'ulteriore parte, nella misura liquidata in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al DM n. 55/2014.
PQM
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 9.6.2022 da
[...]
e , nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_2
avverso la sentenza del 15.12.2021 N. 2266 del Tribunale di Brindisi così provvede:
[...]
ACCOGLIE parzialmente l'appello e, per l'effetto, dichiara il diritto delle appellanti al riconoscimento integrale, ai fini giuridici ed economici, del servizio effettivo prestato precedentemente all'assunzione in ruolo (e cioè dal 16.9.2004 al 30.9.2008) e, per l'effetto, condanna Cont l' ad adottare i provvedimenti conseguenti e a pagare le differenze retributive maturate, a far data dal 4.2.2008, oltre interessi o rivalutazione monetaria. Rigetta la restante parte della domanda. Compensa fra le parti per metà le spese;
condanna l' al pagamento in favore di parte CP_1 appellante della restante metà, liquidata ex DM n. 55/2014, in € 2.319,00 per il primo grado e in €
1.736,50, per il secondo grado, oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce l'11.6.2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente avv. Domenico Monterisi dott.ssa Caterina Mainolfi