Sentenza 15 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/05/2025, n. 995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 995 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 6272 dell'anno 2024
OGGETTO
Riconoscimento assegno sociale
TRA
(C. F. ) elett.te dom.ta presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Angelica D'Addio (C.F. ) che la rapp.ta e difende in C.F._2
virtù di procura rilasciata su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico. ricorrente
E
CP_ (c.f. ), in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, rapp.to e P.IVA_1 difeso dall'Avv. Ida Verrengia (c.f. ) giusta procura generale alle C.F._3
liti in atti. resistente
CONCLUSIONI CP_ Per la ricorrente: come da ricorso introduttivo. Per l' come da memoria di costituzione e risposta.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 05-09-2024, la ricorrente in epigrafe indicata esponeva di aver presentato in data 18-09-2023, la domanda per il
CP_ riconoscimento dell'assegno sociale;
che l' aveva respinto la domanda con la seguente motivazione: “presenza di donazione di fabbricato, avvenuta nell'anno solare di presentazione della domanda, dal valore dichiarato di 73.376,00 €. Il riconoscimento dell'assegno sociale è subordinato alla sussistenza di uno stato di bisogno economico che deve essere adeguatamente comprovato. Qualora la situazione di bisogno sia conseguente ad un atto volontario di rinuncia alla percezione di un
1
assumeva quindi di essere in possesso di tutti i requisiti soggettivi e socioeconomici necessari per CP_ la fruizione del beneficio dell'assegno sociale;
che l' illegittimamente le aveva contestato l'insussistenza del requisito reddituale assumendo che lo stato di bisogno fosse procurato dalla deprivazione – attraverso una donazione - di un proprio immobile ad uso abitativo;
che in realtà la donazione era stata determinata sia dalla difficoltà di continuare a pagare le spese per il mantenimento dell'abitazione, sia per consentire alla figlia di vivere in un'abitazione di proprietà avendo la stessa un proprio nucleo familiare ed essendo impossibilitata ad acquistare un'abitazione con le proprie risorse.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva accertare il proprio diritto al riconoscimento e alla corresponsione dell'assegno sociale con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, oltre accessori, o in via subordinata dalla data ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
per l'effetto condannare l' , in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento dell'assegno sociale e dei ratei CP_1
arretrati, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o da quella diversa ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese processuali ed attribuzione.
CP_
Si costituiva in giudizio l' eccependo in via preliminare la nullità del ricorso per difetto di allegazione;
nel merito, ne eccepiva l'infondatezza, essendosi posta volontariamente la ricorrente in uno stato di bisogno per aver - pochi mesi prima della domanda amministrativa di riconoscimento dell'assegno sociale – donato alla figlia un immobile di proprietà, del valore di €.73.376,00.
Concludeva quindi l' per il rigetto della domanda. CP_2
Concesso il solo termine per il deposito di documenti e note in sostituzione dell'udienza ex art.127 ter cpc, all'esito della scadenza, questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico.
La domanda è infondata e va respinta.
Come è noto, l'assegno sociale è la prestazione assistenziale introdotta dall'art.3, commi 6 e 7, della legge n.335/1995, per le persone ultrasessantacinquenni con redditi di importo inferiore a quello dell'assegno stesso, che dal 1° gennaio 1996 sostituisce la pensione sociale.
A partire dall'1-02-1996 l'assegno sociale spetta anche ai mutilati e invalidi civili,
2 totali e parziali, e ai sordomuti che compiano 65 anni di età, sostituendosi agli specifici trattamenti loro corrisposti fino a tale età.
L'art. 3, sesto comma, della L. n. 335/1995 dispone che “Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a L.
6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri
l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento.
L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti
a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.
In tema di onere della prova delle condizioni per fruire del beneficio in oggetto, questo Giudice ritiene di aderire all'orientamento di legittimità, secondo cui esso va ripartito secondo gli ordinari criteri, per i quali spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza, l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale secondo i criteri richiesti dalla legge speciale (cfr. Cass. n. 30580 del 2018).
3 Ora, ancorché la legge faccia riferimento solo ad una dichiarazione del richiedente – ai fini dell'erogazione in via provvisoria dell'assegno – e alla dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti, è pacifico in giurisprudenza che non sia sufficiente una mera dichiarazione fiscale negativa ma che occorra far riferimento ad ulteriori elementi concernenti la vita del richiedente, potendo il superamento dei limiti reddituali anche desumersi da prova indiziaria (cfr. Cass. n. 14210 del 2013;
Cass. n. 13577 del 2013).
Non ignora questo Giudice la pronuncia della S.C. secondo la quale il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, ma non anche che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole (Cass. 15-09-2021, n.24954).
Occorre tuttavia premettere al riguardo che la fattispecie esaminata dai
Supremi Giudici riguardava la mancata richiesta da parte dell'avente diritto, dell'assegno divorzile all'ex coniuge.
Nel caso in esame, di contro, la ricorrente si è volontariamente privata di un immobile (del valore stimato €.73.376,00) donandolo alla propria figlia (cfr. risultanze della consultazione del sito dell'Agenzia delle Entrate a nome della ricorrente) alcuni mesi prima della proposizione della domanda ammnistrativa di concessione del beneficio oggetto di causa.
Alla stregua delle richiamate risultanze probatorie, è dunque pacifico che la ricorrente pur potendo ricavare reddito dall' immobile oggetto di donazione (attraverso la sua vendita o la sua locazione), ha ritenuto di non determinarsi a tanto, in tal guisa ponendosi volontariamente e strumentalmente in uno stato di bisogno.
E' evidente allora, che la condotta della ricorrente abbia giocato un ruolo determinante nella precostituzione del proprio stato di bisogno addotto quale presupposto del riconoscimento dell'assegno sociale.
In altri termini, la situazione di bisogno asserita sarebbe comunque conseguente ad un atto volontario di rinuncia alla percezione di redditi, consistente nella mancata alienazione o concessione in locazione dell' immobile oggetto di donazione.
4 Attraverso tale donazione, la ricorrente ha violato la ratio della norma istitutiva dell'assegno sociale, che è quella di tutelare situazioni di bisogno effettivo e non altrimenti rimediabile.
Lo stato di bisogno esprime l'impossibilità per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei suoi bisogni primari, quali il vitto, l'abitazione, il vestiario, le cure mediche. Esso va valutato con riferimento alle effettive condizioni del soggetto, tenendo conto di tutte le risorse economiche di cui il medesimo disponga, compresi i redditi ricavabili dal godimento di beni immobili in proprietà o in usufrutto con la esclusione del reddito della casa di abitazione.
Fermi restando i principi in tema di riparto dell'onere probatorio accennati in precedenza, per la valutazione dell'esistenza del requisito reddituale deve guardarsi alla complessiva situazione patrimoniale del richiedente, attribuendosi rilievo anche alla situazione patrimoniale precedente la richiesta di erogazione della prestazione, onde poter verificare la reale sussistenza dello stato bisogno, cui la prestazione assistenziale mira a porre rimedio.
Nel caso di specie, di contro, la condotta della ricorrente, attraverso la donazione immobiliare operate pochi mesi prima della proposizione della domanda amministrativa di riconoscimento dell'assegno sociale, si è posta in linea del tutto antitetica rispetto alla configurazione di uno stato di bisogno – non consapevolmente predeterminato o provocato, ma causato da eventi indipendenti dalla persona dell'istante – che deve costituire il presupposto della concessione dell'assegno sociale, sicchè la prestazione assistenziale richiesta non può essere riconosciuta e la domanda giudiziale deve essere respinta.
La ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, avendo prodotto la dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art.152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
CP_
nei confronti dell' con ricorso depositato in data 05-09-2024, Parte_1
così provvede:
• Rigetta la domanda;
• Dichiara non tenuta al pagamento delle spese processuali. Parte_1
Santa Maria Capua Vetere, data del deposito
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
5