TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 25/11/2025, n. 2655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2655 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa SA AN, ha pronunciato, in esito all'udienza del 24 novembre
2025 a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 604/2022 R.G.
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso, dall' Avv. Grazia Parte_1 C.F._1
Pinzone, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, in proprio e quale mandatario speciale della rappresentati e difesi dall'Avv. Controparte_2
ES SC, giusta procura generale alle liti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 3 febbraio 2022, , proponeva opposizione avverso Parte_1
l'avviso di addebito esecutivo n. n. 595 2021 00005106 06 000, formato in data 9 ottobre 202, e notificatogli il 3 gennaio 2022, avente come oggetto la contribuzione I.V.S. / I.A.T.P. relativa all'anno di competenza 2019, per l'importo totale di €.4.341,93, comprensivo delle spese di notifiche e degli oneri di riscossione, con riferimento alla sua presunta posizione quale Imprenditore Agricolo
Professionale.
Rappresentava che l' Sede di Messina, aveva continuato a richiedere la contribuzione come CP_1
, nonostante fosse al corrente dell'assenza dei requisiti richiesti dalla legge - D. Lgs. n.99/2004 CP_3 in capo ad egli ricorrente ed osservava che tale assenza, sin dal 2010, era stata certificata dal Comune di Letojanni, per conto della Regione Siciliana - unico ente preposto per legge all'accertamento dei suddetti requisiti – ed era stata poi trasmessa già nel lontano 2014 con il primo ricorso amministrativo avverso il verbale di accertamento relativo all'iscrizione come CP_3
Lamentava l'invio, da parte dell' delle richieste contributive, a seguito di una illegittima CP_1 iscrizione, e riteneva sussistenti i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c. per lite temeraria, posto che egli ricorrente aveva più volte presentato alla Sede di Messina apposita documentazione probatoria dell'unico Ente preposto alla valutazione dei requisiti AP (la Regione Sicilia) che aveva certificato la non sussistenza dei requisiti di legge per l'iscrizione quale Imprenditore Agricolo Professionale.
Richiamava l'art. 1 del D. Lgs. N. 99/2004, comma 2, che, così come riportato anche nella Circolare CP_ applicativa 24 Maggio 2004, n. 85, stabiliva la competenza delle Regioni in merito all'accertamento dei requisiti dello AP, e faceva salva la facoltà dell' di svolgere le verifiche CP_1 ritenute necessarie ai sensi del D. P.R. 7 dicembre 2001, ma il potere di accertare la sussistenza o meno dei requisiti di legge per l'iscrizione di un soggetto alla Gestione obbligatoria autonomi AP era di competenza esclusiva delle Regioni.
Rilevava poi, nello specifico, che la Regione Sicilia, con la Circolare assessoriale del dipartimento
Agricoltura e Foreste della regione Siciliana del 24 maggio 2006 - punto 7 - in conformità a quanto previsto dall'art. 13 della Legge Regionale n. 18 del 2gennaio 1979, aveva ha demandato al Comune di residenza dell'interessato, l'accertamento dei requisiti di Imprenditore Agricolo Professionale, precisando che, nel suo caso, tale valutazione, era stata fatta dai preposti Uffici del Comune di
Letojanni, a seguito della documentazione probatoria da egli presentata, visto che l' non CP_1 aveva mai trasmesso alcunché, conseguentemente, il Comune aveva accertato e dichiarato, con attestazione rilasciata in data 12 maggio 2014, che a partire dal 1° Gennaio 2010 egli ricorrente
“…non possedeva il requisito reddituale necessario per il riconoscimento della qualifica di
Imprenditore Agricolo Professionale”.
Rappresentava, inoltre, che lo stesso Istituto Previdenziale, con il Messaggio del 26 novembre 2012,
n. 19358, aveva comunicato, alle Sedi provinciali che laddove il Comune “dovesse non riconoscere
i requisiti per l'iscrizione in qualità di AP, l'unità organizzativa anagrafica e flussi non iscriverà il soggetto ovvero procederà a cancellare, con decorrenza retroattiva, l'iscrizione effettuata in via provvisoria, provvedendo all'eventuale eliminazione del credito corrispondente”, tuttavia, ciò nonostante la Sede di Messina non aveva ancora provveduto alla cancellazione e continuava illegittimamente ad iscrivere a ruolo contributi che non potevano essere richiesti.
Evidenziava inoltre, con riferimento alla richiesta contributiva oggetto del presente ricorso, che egli, pensionato, aveva assunto per le lavorazioni necessarie sui propri terreni un solo operaio e non aveva avuto alcun ritorno economico, non possedendo alcuno dei requisiti previsti dal Decreto Legislativo n. 99/2004, per essere qualificato come Imprenditore Agricolo Professionale, essendo invece un semplice imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 c.c.
Precisava altresì, che avendo presentato l'idonea documentazione ai preposti uffici comunali, aveva ancora una volta ricevuto conferma ed attestazione, anche per gli anni dal 2016 al 2020 (2019 compreso), della totale assenza di questi ultimi per l'iscrizione quale Imprenditore Agricolo
Professionale.
Chiedeva, pertanto, preliminarmente, che venisse sospesa l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n.59520210000510606000; chiedeva, poi, che venisse annullato l'atto opposto e che e che la pretesa contributiva venisse dichiarata illegittima;
chiedeva altresì, che venisse dichiarata la lite temeraria ex art. 96 c.p.c., con conseguente condanna al risarcimento dei danni;
instava per le spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2.- L' , in proprio e quale mandatario speciale della costituendosi in giudizio, CP_1 CP_2 preliminarmente eccepiva il difetto di legittimazione passiva della osservando che l'ultimo CP_2 contratto di cessione dei crediti contributivi alla società di cartolarizzazione risaliva al 2006 mentre il credito oggetto di causa era relativo all'anno 2019.
Nel merito, contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto con conseguente conferma integrale dell'avviso di addebito opposto e condanna dell'opponente al pagamento di quanto ivi contenuto e quanto dovuto a seguito dell'aggiornamento delle somme accessorie;
instava per le spese di lite.
3.- Con provvedimento dell'1 giugno 2022, ritenuta la sussistenza di gravi motivi, veniva disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito opposto.
4.-L'udienza del 24 novembre 2025 veniva sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter
c.p.c., e in esito al deposito delle stesse, la causa viene decisa.
5-. Nel merito, parte ricorrente agisce in giudizio al fine di ottenere l'annullamento dell'avviso di addebito n. 59520210000510606000, con cui l' gli ha richiesto il pagamento della somma totale CP_1 di euro 4.341,93, a titolo di Gestione Agricola-Lavoratori Autonomi ed Associati, relativamente al periodo di emissione 2019/1.
Ai fini della decisione sulla controversia, occorre innanzitutto richiamare la normativa in materia, applicabile ratione temporis al caso di specie, ossia il D.Lgs. del 29 marzo 2004 n. 99, recante
“Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003,
n. 38”, che, all'art. 1, ha fornito la definizione di “imprenditore agricolo professionale” nei termini che seguono: “
1. Ai fini dell'applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (AP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro….
2.Le regioni accertano ad ogni effetto il possesso dei requisiti di cui al comma 1... è fatta salva la facoltà dell'istituto nazionale di previdenza sociale ( di svolgere, ai fini previdenziali, le verifiche CP_1 ritenute necessarie ai sensi del decreto del presidente della repubblica 7 dicembre 2001, n. 476.
Dall'analisi della normativa, emerge che spetta alle Regioni l'accertamento, in via esclusiva, del possesso dei requisiti di imprenditore agricolo professionale. Come ritenuto anche da questo
Tribunale, con argomentazioni condivise da questo decidente, “ciò si evince soprattutto dall'inciso
«ad ogni effetto», il quale evidentemente allude al fatto che l'accertamento operato dalla Regione consente a chi è riconosciuto in possesso dei predetti requisiti di accedere a tutte le agevolazioni tanto fiscali quanto previdenziali derivanti dal possesso della qualifica medesima. La «salvezza» della facoltà di effettuare verifiche ad opera dell' ai sensi del d.p.r. 476/01 (si tratta del «Regolamento CP_1 di semplificazione per l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri ai fini previdenziali») non esclude in alcun modo che l'accertamento del possesso dei requisiti per ottenere la predetta qualifica spetti solo alle Regioni. Tale clausola, invero, ha semplicemente lo scopo di lasciare all'Istituto previdenziale il potere di effettuare, tramite il proprio servizio ispettivo, i controlli ritenuti necessari a fini contributivi e della classificazione aziendale” (Tribunale di Messina, sez. lav.,
23 aprile 2025, n. 1164; v. Tribunale di Patti, 18 febbraio 2019, n. 182, Tribunale di Catania, 16 aprile
2019, n. 1827; cfr Corte d'Appello di Roma, 2 novembre 2021, n. 3622).
È stato, inoltre, condivisibilmente ritenuto che “con riferimento alla figura dell'imprenditore agricolo professionale, in base alla nuova disciplina introdotta dall'art. 1 d.lgs. n. 99 del 2004 deve ritenersi che l'accertamento ad ogni effetto del possesso dei prescritti requisiti (devoluto in primo luogo alle
Regioni, salva la possibilità di un'ulteriore verifica degli stessi, ai fini previdenziali, da parte CP_ dell' abbia carattere dichiarativo e non costitutivo, in quanto , così come avveniva in precedenza per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi dell'art. 12 l.
n. 153 del 1975 (ove l'amministrazione non godeva di alcuna discrezionalità nell'accertamento del possesso dei requisiti, ma si limitava ad attestarne il possesso) anche in base alla nuova normativa la
Regione è tenuta all'accertamento dei requisiti indicati dal comma 1 dell'art. 1 cit. nell'esclusivo interesse dei richiedenti al fine di poter conseguire i benefici connessi con la qualifica di imprenditore agricolo, ora “professionale”, allora “a titolo principale”, essendo evidente la volontà di assicurare a coloro che già possedevano la precedente qualifica di conseguire gli stessi benefici di legge ad essa connessi , anche a seguito del riconoscimento della nuova qualifica introdotta dal legislatore (Tar Venezia, sez. II, 31.05.2006, n. 1556).” (Tribunale di Messina, sez. lav., 23 aprile 2025, n. 1164; v.
Tribunale di Patti, 18 febbraio 2019, n. 182).
Nel caso di specie, il ricorrente ha depositato in atti l'attestazione del Comune di Letojanni del 12 maggio 2014 da cui risulta che “il Sig. (…)negli anni 2010, 2011, 2012 e 2013, stante Parte_1 quanto stabilito dalla direttiva dell'Assessorato Agricoltura della regione Siciliana 47470 del
24.05.2006, non possedeva il requisito reddituale necessario per il riconoscimento della qualifica di
Imprenditore Agricolo Professionale” e l' attestazione del Comune di Letojanni, prot. n. 1067 del 27 gennaio 2022, da cui risulta che “il Sig. egli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e Parte_2
2020, stante quanto stabilito dalla direttiva dell'Assessorato Agricoltura della regione Siciliana
47470 del 24.05.2006, non possedeva il requisito reddituale necessario per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale”
L' non aveva, dunque, il potere di procedere con l'avviso opposto, né ha dimostrato la CP_1 sussistenza dei presupposti per l'iscrizione del ricorrente quale AP.
6.- In ragione di quanto esposto, che rende superfluo ogni ulteriore accertamento va dichiarata l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 59520210000510606000, che va pertanto annullato.
7.- Tenuto conto delle ragioni della decisione e dell'esito complessivo della lite, le spese vengono poste a carico dell' , titolare della pretesa contributiva e vengono liquidate in dispositivo ex DM CP_1
10 marzo 2014, n. 55 mentre vengono compensate nei confronti della CP_2
8.- La domanda di risarcimento del danno ex art. 96 cpc va rigettata per mancanza delle condizioni di legge, non risultando provata la malafede o colpa grave dell' . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 59520210000510606000, che annulla;
b) condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese CP_1 giudiziali, che liquida nella somma di euro 2.620,00, oltre euro 43,00 a titolo di c.u, i.v.a.,
c.p.a. e rimborso spese generali, da distrarre in favore del procuratore antistatario;
c) compensa le spese nei confronti della in persona del legale rappresentante pro CP_2 tempore.
d) Messina, 25 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
SA AN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa SA AN, ha pronunciato, in esito all'udienza del 24 novembre
2025 a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 604/2022 R.G.
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso, dall' Avv. Grazia Parte_1 C.F._1
Pinzone, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, in proprio e quale mandatario speciale della rappresentati e difesi dall'Avv. Controparte_2
ES SC, giusta procura generale alle liti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 3 febbraio 2022, , proponeva opposizione avverso Parte_1
l'avviso di addebito esecutivo n. n. 595 2021 00005106 06 000, formato in data 9 ottobre 202, e notificatogli il 3 gennaio 2022, avente come oggetto la contribuzione I.V.S. / I.A.T.P. relativa all'anno di competenza 2019, per l'importo totale di €.4.341,93, comprensivo delle spese di notifiche e degli oneri di riscossione, con riferimento alla sua presunta posizione quale Imprenditore Agricolo
Professionale.
Rappresentava che l' Sede di Messina, aveva continuato a richiedere la contribuzione come CP_1
, nonostante fosse al corrente dell'assenza dei requisiti richiesti dalla legge - D. Lgs. n.99/2004 CP_3 in capo ad egli ricorrente ed osservava che tale assenza, sin dal 2010, era stata certificata dal Comune di Letojanni, per conto della Regione Siciliana - unico ente preposto per legge all'accertamento dei suddetti requisiti – ed era stata poi trasmessa già nel lontano 2014 con il primo ricorso amministrativo avverso il verbale di accertamento relativo all'iscrizione come CP_3
Lamentava l'invio, da parte dell' delle richieste contributive, a seguito di una illegittima CP_1 iscrizione, e riteneva sussistenti i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c. per lite temeraria, posto che egli ricorrente aveva più volte presentato alla Sede di Messina apposita documentazione probatoria dell'unico Ente preposto alla valutazione dei requisiti AP (la Regione Sicilia) che aveva certificato la non sussistenza dei requisiti di legge per l'iscrizione quale Imprenditore Agricolo Professionale.
Richiamava l'art. 1 del D. Lgs. N. 99/2004, comma 2, che, così come riportato anche nella Circolare CP_ applicativa 24 Maggio 2004, n. 85, stabiliva la competenza delle Regioni in merito all'accertamento dei requisiti dello AP, e faceva salva la facoltà dell' di svolgere le verifiche CP_1 ritenute necessarie ai sensi del D. P.R. 7 dicembre 2001, ma il potere di accertare la sussistenza o meno dei requisiti di legge per l'iscrizione di un soggetto alla Gestione obbligatoria autonomi AP era di competenza esclusiva delle Regioni.
Rilevava poi, nello specifico, che la Regione Sicilia, con la Circolare assessoriale del dipartimento
Agricoltura e Foreste della regione Siciliana del 24 maggio 2006 - punto 7 - in conformità a quanto previsto dall'art. 13 della Legge Regionale n. 18 del 2gennaio 1979, aveva ha demandato al Comune di residenza dell'interessato, l'accertamento dei requisiti di Imprenditore Agricolo Professionale, precisando che, nel suo caso, tale valutazione, era stata fatta dai preposti Uffici del Comune di
Letojanni, a seguito della documentazione probatoria da egli presentata, visto che l' non CP_1 aveva mai trasmesso alcunché, conseguentemente, il Comune aveva accertato e dichiarato, con attestazione rilasciata in data 12 maggio 2014, che a partire dal 1° Gennaio 2010 egli ricorrente
“…non possedeva il requisito reddituale necessario per il riconoscimento della qualifica di
Imprenditore Agricolo Professionale”.
Rappresentava, inoltre, che lo stesso Istituto Previdenziale, con il Messaggio del 26 novembre 2012,
n. 19358, aveva comunicato, alle Sedi provinciali che laddove il Comune “dovesse non riconoscere
i requisiti per l'iscrizione in qualità di AP, l'unità organizzativa anagrafica e flussi non iscriverà il soggetto ovvero procederà a cancellare, con decorrenza retroattiva, l'iscrizione effettuata in via provvisoria, provvedendo all'eventuale eliminazione del credito corrispondente”, tuttavia, ciò nonostante la Sede di Messina non aveva ancora provveduto alla cancellazione e continuava illegittimamente ad iscrivere a ruolo contributi che non potevano essere richiesti.
Evidenziava inoltre, con riferimento alla richiesta contributiva oggetto del presente ricorso, che egli, pensionato, aveva assunto per le lavorazioni necessarie sui propri terreni un solo operaio e non aveva avuto alcun ritorno economico, non possedendo alcuno dei requisiti previsti dal Decreto Legislativo n. 99/2004, per essere qualificato come Imprenditore Agricolo Professionale, essendo invece un semplice imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 c.c.
Precisava altresì, che avendo presentato l'idonea documentazione ai preposti uffici comunali, aveva ancora una volta ricevuto conferma ed attestazione, anche per gli anni dal 2016 al 2020 (2019 compreso), della totale assenza di questi ultimi per l'iscrizione quale Imprenditore Agricolo
Professionale.
Chiedeva, pertanto, preliminarmente, che venisse sospesa l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n.59520210000510606000; chiedeva, poi, che venisse annullato l'atto opposto e che e che la pretesa contributiva venisse dichiarata illegittima;
chiedeva altresì, che venisse dichiarata la lite temeraria ex art. 96 c.p.c., con conseguente condanna al risarcimento dei danni;
instava per le spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2.- L' , in proprio e quale mandatario speciale della costituendosi in giudizio, CP_1 CP_2 preliminarmente eccepiva il difetto di legittimazione passiva della osservando che l'ultimo CP_2 contratto di cessione dei crediti contributivi alla società di cartolarizzazione risaliva al 2006 mentre il credito oggetto di causa era relativo all'anno 2019.
Nel merito, contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto con conseguente conferma integrale dell'avviso di addebito opposto e condanna dell'opponente al pagamento di quanto ivi contenuto e quanto dovuto a seguito dell'aggiornamento delle somme accessorie;
instava per le spese di lite.
3.- Con provvedimento dell'1 giugno 2022, ritenuta la sussistenza di gravi motivi, veniva disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito opposto.
4.-L'udienza del 24 novembre 2025 veniva sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter
c.p.c., e in esito al deposito delle stesse, la causa viene decisa.
5-. Nel merito, parte ricorrente agisce in giudizio al fine di ottenere l'annullamento dell'avviso di addebito n. 59520210000510606000, con cui l' gli ha richiesto il pagamento della somma totale CP_1 di euro 4.341,93, a titolo di Gestione Agricola-Lavoratori Autonomi ed Associati, relativamente al periodo di emissione 2019/1.
Ai fini della decisione sulla controversia, occorre innanzitutto richiamare la normativa in materia, applicabile ratione temporis al caso di specie, ossia il D.Lgs. del 29 marzo 2004 n. 99, recante
“Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003,
n. 38”, che, all'art. 1, ha fornito la definizione di “imprenditore agricolo professionale” nei termini che seguono: “
1. Ai fini dell'applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (AP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro….
2.Le regioni accertano ad ogni effetto il possesso dei requisiti di cui al comma 1... è fatta salva la facoltà dell'istituto nazionale di previdenza sociale ( di svolgere, ai fini previdenziali, le verifiche CP_1 ritenute necessarie ai sensi del decreto del presidente della repubblica 7 dicembre 2001, n. 476.
Dall'analisi della normativa, emerge che spetta alle Regioni l'accertamento, in via esclusiva, del possesso dei requisiti di imprenditore agricolo professionale. Come ritenuto anche da questo
Tribunale, con argomentazioni condivise da questo decidente, “ciò si evince soprattutto dall'inciso
«ad ogni effetto», il quale evidentemente allude al fatto che l'accertamento operato dalla Regione consente a chi è riconosciuto in possesso dei predetti requisiti di accedere a tutte le agevolazioni tanto fiscali quanto previdenziali derivanti dal possesso della qualifica medesima. La «salvezza» della facoltà di effettuare verifiche ad opera dell' ai sensi del d.p.r. 476/01 (si tratta del «Regolamento CP_1 di semplificazione per l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri ai fini previdenziali») non esclude in alcun modo che l'accertamento del possesso dei requisiti per ottenere la predetta qualifica spetti solo alle Regioni. Tale clausola, invero, ha semplicemente lo scopo di lasciare all'Istituto previdenziale il potere di effettuare, tramite il proprio servizio ispettivo, i controlli ritenuti necessari a fini contributivi e della classificazione aziendale” (Tribunale di Messina, sez. lav.,
23 aprile 2025, n. 1164; v. Tribunale di Patti, 18 febbraio 2019, n. 182, Tribunale di Catania, 16 aprile
2019, n. 1827; cfr Corte d'Appello di Roma, 2 novembre 2021, n. 3622).
È stato, inoltre, condivisibilmente ritenuto che “con riferimento alla figura dell'imprenditore agricolo professionale, in base alla nuova disciplina introdotta dall'art. 1 d.lgs. n. 99 del 2004 deve ritenersi che l'accertamento ad ogni effetto del possesso dei prescritti requisiti (devoluto in primo luogo alle
Regioni, salva la possibilità di un'ulteriore verifica degli stessi, ai fini previdenziali, da parte CP_ dell' abbia carattere dichiarativo e non costitutivo, in quanto , così come avveniva in precedenza per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi dell'art. 12 l.
n. 153 del 1975 (ove l'amministrazione non godeva di alcuna discrezionalità nell'accertamento del possesso dei requisiti, ma si limitava ad attestarne il possesso) anche in base alla nuova normativa la
Regione è tenuta all'accertamento dei requisiti indicati dal comma 1 dell'art. 1 cit. nell'esclusivo interesse dei richiedenti al fine di poter conseguire i benefici connessi con la qualifica di imprenditore agricolo, ora “professionale”, allora “a titolo principale”, essendo evidente la volontà di assicurare a coloro che già possedevano la precedente qualifica di conseguire gli stessi benefici di legge ad essa connessi , anche a seguito del riconoscimento della nuova qualifica introdotta dal legislatore (Tar Venezia, sez. II, 31.05.2006, n. 1556).” (Tribunale di Messina, sez. lav., 23 aprile 2025, n. 1164; v.
Tribunale di Patti, 18 febbraio 2019, n. 182).
Nel caso di specie, il ricorrente ha depositato in atti l'attestazione del Comune di Letojanni del 12 maggio 2014 da cui risulta che “il Sig. (…)negli anni 2010, 2011, 2012 e 2013, stante Parte_1 quanto stabilito dalla direttiva dell'Assessorato Agricoltura della regione Siciliana 47470 del
24.05.2006, non possedeva il requisito reddituale necessario per il riconoscimento della qualifica di
Imprenditore Agricolo Professionale” e l' attestazione del Comune di Letojanni, prot. n. 1067 del 27 gennaio 2022, da cui risulta che “il Sig. egli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e Parte_2
2020, stante quanto stabilito dalla direttiva dell'Assessorato Agricoltura della regione Siciliana
47470 del 24.05.2006, non possedeva il requisito reddituale necessario per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale”
L' non aveva, dunque, il potere di procedere con l'avviso opposto, né ha dimostrato la CP_1 sussistenza dei presupposti per l'iscrizione del ricorrente quale AP.
6.- In ragione di quanto esposto, che rende superfluo ogni ulteriore accertamento va dichiarata l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 59520210000510606000, che va pertanto annullato.
7.- Tenuto conto delle ragioni della decisione e dell'esito complessivo della lite, le spese vengono poste a carico dell' , titolare della pretesa contributiva e vengono liquidate in dispositivo ex DM CP_1
10 marzo 2014, n. 55 mentre vengono compensate nei confronti della CP_2
8.- La domanda di risarcimento del danno ex art. 96 cpc va rigettata per mancanza delle condizioni di legge, non risultando provata la malafede o colpa grave dell' . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 59520210000510606000, che annulla;
b) condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese CP_1 giudiziali, che liquida nella somma di euro 2.620,00, oltre euro 43,00 a titolo di c.u, i.v.a.,
c.p.a. e rimborso spese generali, da distrarre in favore del procuratore antistatario;
c) compensa le spese nei confronti della in persona del legale rappresentante pro CP_2 tempore.
d) Messina, 25 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
SA AN