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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/08/2025, n. 4303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4303 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2121/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2121/2022 promossa da:
, (C.F. , domiciliata come in atti;
rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. NINO SCIUTO e dall'avv. MATTEO SCIUTO giusta procura in atti.
ATTRICE
contro
(C.F. ), domiciliato come in atti;
Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. VALERIA SANNA e dall'avv. DEBORA CIANCIO giusta procura in atti.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Il 5.3.2025 le parti hanno concluso come da note di trattazione telematica scritta e verbale.
pagina 1 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, ha chiesto la condanna Parte_1
del , ex art. 2051 c.c., ovvero in subordine ex art. Controparte_2
2043 c.c., al risarcimento dei danni non patrimoniali (danno biologico) e patrimoniali (per spese mediche e lucro cessante relativo alla mancata partecipazione a n. 13 udienze presso la Corte di Assise
di Catania quale giudice popolare) subiti dalla stessa attrice a seguito dell'incidente del 04/08/2019,
alle ore 14.30 circa, presso il complesso condominiale convenuto (di cui è condomina la stessa parte attrice); più in particolare ha esposto che, nell'atto di aprire il portone di ingresso, è stata improvvisamente e violentemente sospinta all'indietro, cadendo rovinosamente a terra e riportando le lesioni documentate in atti. La descritta caduta si è verificata a causa del malfunzionamento del chiudiporta a molla del portone di ingresso, che dapprima ha richiesto una notevole forza per tentare di aprire il portone e poi improvvisamente e del tutto imprevedibilmente si è disattivata, causando il repentino e involontario arretramento della parte attrice e la caduta, anche per la presenza di uno zerbino condominiale non ancorato al suolo.
Radicatosi il contraddittorio parte convenuta , nel chiedere il rigetto Controparte_3
integrale della domanda per i motivi di cui in comparsa di costituzione e risposta (cui per brevità si rinvia), ha in particolare eccepito l'eccessiva genericità dei fatti esposti, anche per l'omessa specificazione in ordine alla circostanza che l'attrice stesse uscendo o entrando dal Condominio,
l'assenza di prova dello stato dei luoghi al momento del sinistro, a nulla rilevando la c.t.p. contestata e depositata a distanza di due anni, il difetto di prova del nesso causale tra cosa in custodia e presunte lesioni, piuttosto riconducibili al caso fortuito per fatto del danneggiato, per negligenza e disattenzione nonostante la previa conoscenza dello stato dei luoghi da parte della attrice. In ogni caso CP_4
pagina 2 di 9 parte convenuta ha contestato anche il quantum debeatur, eccessivo nella misura richiesta e non provato dalla mera consulenza tecnica di parte.
Orbene, con riguardo alla dinamica del sinistro, sono stati sentiti i testi indicati da parte attrice,
e , le quali, a diretta conoscenza dei fatti per cui è causa Testimone_1 Testimone_2
per avervi direttamente assistito (si tratta di persone che avevano pranzato a casa dell'odierna attrice e che, al momento del sinistro, stavano uscendo insieme dall'androne condominiale, procedendo dietro alla ), hanno integralmente confermato e meglio precisato i fatti esposti dall'attrice in narrativa, Pt_1
ricordando che la stava tentando di uscire dall'androne, aprendo il portone tirandolo verso di Pt_1
sé. Ad un certo punto il portone si è però aperto all'improvviso, cessando di fare resistenza come per essersi sbloccato, e l'attrice, sospinta all'indietro, è caduta in terra. La teste Testimone_2
ha inoltre ricordato non solo la presenza ma anche un ruolo causale dello zerbino, perché
[...]
quest'ultimo non era fissato sul pavimento e l'attrice ha inciampato sullo stesso zerbino andando all'indietro.
Ciò premesso in punto di fatto, la vicenda oggetto del contendere può essere sussunta nella disciplina normativa di cui all'art. 2051 c.c., la quale prevede che il soggetto che abbia in custodia una cosa risponda dei danni cagionati da questa, a meno che non fornisca la prova liberatoria che l'evento sia stato determinato da un caso fortuito.
Grava pertanto sull'attore l'onere di provare l'esistenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, che configuri un fatto imprevedibile ed eccezionale avente carattere causale autonomo, che può essere costituto anche dal comportamento di un soggetto terzo o dello stesso danneggiato (cfr., tra le tante sentenze conformi, Cass. n. 8229/10; Cass. n. 5658/10, Cass.
n. 23584/13). La responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., deve però escludersi non già in pagina 3 di 9 base al possibile contributo causale del fatto del terzo, bensì dall'accertamento positivo che il danno è
stato causato dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato, il quale ha avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno (cfr. Cass. 24342/2015).
Nella specie, premesso che il rapporto di custodia con la cosa non è oggetto di contestazione
(d'altra parte certamente si tratta di un bene condominiale), deve ritenersi che la parte attrice,
diversamente da quanto eccepito dalla controparte, abbia assolto all'onere della prova della sussistenza del nesso eziologico tra l'evento lesivo e la cosa in custodia.
La caduta è stata infatti determinata dalla pericolosità in concreto di un manufatto che, in quanto necessario per uscire dall'androne condominiale, non può non essere utilizzato. Non si trattava quindi,
in primo luogo, di un ostacolo evitabile. Poiché i testi hanno inoltre descritto dapprima una forte resistenza all'apertura, richiedente l'applicazione di una notevole trazione, e poi un improvviso cedimento, con conseguente rilascio di energia e spinta verso la direzione dell'utente, non si vede quale comportamento più diligente avrebbe potuto tenere la condomina, pur conoscendo il malfunzionamento. Ciò senza considerare che il caso fortuito per fatto del danneggiato non coincide con la mera colpa dell'utente, ma con la condotta della vittima che possa dirsi imprevedibile, ossia eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata.
Considerando che la caduta della danneggiata è stata comunque cagionata da una ordinaria interazione con una cosa pericolosa, l'accertamento dell'esatta parte del manufatto che ha ceduto (il chiudiporta, secondo parte attrice) e la stessa interazione con lo zerbino, pur confermata da uno dei testi, assumono rilievo secondario nella serie causale. Per altro verso, per il condomino, è presumibile la conoscenza della difficoltà di aprire il portone condominiale, non però l'evento successivo, ovvero il cedimento improvviso idoneo a spingere indietro l'utente. Non vi è infatti allegazione e prova che tale evento si fosse già verificato in passato e parte attrice ha descritto una rottura improvvisa e rilevante pagina 4 di 9 quale evento singolo.
La dinamica del sinistro, per come è emersa in atti, non è quindi eccessivamente generica negli elementi di rilievo (dovendosi considerare le allegazioni poi confermate dai testi, non la consulenza tecnica di parte che, in quanto ricostruzione ex post, assume in effetti scarsa incidenza, soprattutto se come nella specie contestata) e non evidenzia profili di negligenza, di disattenzione o di anomalia nel comportamento di parte attrice. I testi hanno inoltre chiarito che l'attrice stava uscendo, non entrando, e che ha tirato verso di sé e non spinto il portone. Non si vede inoltre quale rilevanza possa avere,
trattandosi a tutti gli effetti di un incidente nel senso comune del termine, la natura accidentale riferita al Pronto Soccorso.
La prova liberatoria, d'altra parte, deve essere fornita dal custode mediante la dimostrazione dell'esistenza di un fattore esterno che presenti i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità,
anche quale mera causa concorrente. Non pare quindi cogliere nel segno la difesa dell'ente di gestione che, dopo aver omesso per lungo tempo la necessaria manutenzione di un bene condominiale creando un pericolo, rimproveri alla singola condomina una imperizia nel manovrare uno strumento difficilmente governabile.
Quanto ai danni subiti, dalla relazione di consulenza tecnica di ufficio medica a firma della
Dott.ssa le cui conclusioni precise e puntuali su ogni argomento trattato vanno Persona_1
pienamente condivise, si evince che a seguito dell'incidente ha riportato la frattura Parte_1
dell'epifisi distale del radio, di cui allo stato presenta gli esiti ormai stabilizzati.
È inoltre emerso che i suddetti postumi sono compatibili con la dinamica del sinistro.
Il consulente di ufficio ha concluso affermando che lo stato attuale dell'attrice è stabilito dai seguenti parametri (cfr. relazione in atti):
- invalidità permanente (danno biologico): 1,5 %;
pagina 5 di 9 - invalidità temporanea assoluta: 1 giorno;
- invalidità temporanea parziale al 75 %: gg. 43;
- invalidità temporanea parziale al 50 %: gg.20;
- invalidità temporanea parziale al 25 %: gg. 20.
Sono infine state riconosciute congrue e documentate spese per € 1.197,68.
Avverso le suddette conclusioni non sono state proposte osservazioni di carattere tecnico.
Pertanto, la parte attrice ha certamente diritto al risarcimento del c.d. danno biologico, consistente nella menomazione dell'integrità psicofisica, che è sempre presente in caso di accertata invalidità; tale voce di danno condiziona la vita di relazione del soggetto leso nella esplicazione della sua personalità,
in tutte le sue forme (sociali, culturali, estetiche, nel lavoro, nelle relazioni sociali, ecc.) e deve essere risarcita.
Nella liquidazione di detto danno biologico patito dalla parte attrice, l'unico criterio utilizzabile è
quello equitativo e questo giudice ritiene di dover utilizzare i valori indicati nelle tabelle milanesi per il
2024, anche alla luce del condivisibile orientamento a tal proposito espresso dalla Suprema Corte (cfr.
Cass. 12408/11). Le tabelle infatti offrono, in termini globali e sintetici, un parametro di riferimento utile e completo al fine della valutazione dei profili, non solo d'ordine strettamente biologico, che in concreto caratterizzano detto danno. All'occorrenza, poi, tali valori vanno ulteriormente incrementati solo ove risultino provati un apprezzabile e peculiare aspetto relazionale dinamico idoneo a comprimere valori costituzionalmente protetti o gravi situazioni di dolore e sofferenza che non siano degenerati in malattia, caratterizzanti però la vita di quel singolo e particolare individuo.
Indi, tenuto conto della suddetta tabella, dell'età della al momento dell'incidente (52 anni) Pt_1
e della percentuale d'invalidità (1,5%), va liquidata innanzitutto la somma di euro € 1.622,00 a titolo di invalidità permanente.
pagina 6 di 9 Inoltre, quanto all'invalidità temporanea, vanno liquidate le seguenti somme: invalidità temporanea totale € 115,00; invalidità temporanea parziale al 75% € 3.708,75; invalidità temporanea parziale al
50% € 1.150,00; invalidità temporanea parziale al 25% € 575,00; totale danno biologico temporaneo €
5.548,75.
Pertanto, appare dunque corretta una quantificazione del risarcimento del danno non patrimoniale nella misura complessiva di € 7.170,00.
Non sono tuttavia dovuti interessi e rivalutazione.
Il danno è stato infatti innanzitutto già stimato, quanto alla rivalutazione, in valori attuali. In
secondo luogo, quanto agli interessi, secondo la giurisprudenza più recente gli stessi vanno riconosciuti solo se specificamente provati (cfr., tra le tante, Cassazione civile sez. VI, 26/11/2021, n. 36878,
secondo cui l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta "iuris et de iure",
occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento).
Alla luce dell'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza delle sezioni unite dell'11 novembre 2008 n. 26972 e dell'orientamento prevalente nelle successive pronunce di legittimità, nessun'altra voce di danno non patrimoniale deve essere risarcita, in quanto “Il danno non
patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui
liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dal danneggiato, ma
senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici, si che il
danno biologico, il danno morale, quello alla vita di relazione e quello cosiddetto esistenziale devono
pagina 7 di 9 esser valutati unitariamente nella voce del danno non patrimoniale“ (Cass. 19517 del 2010).
Resta infatti, in primo luogo e in generale, fermo l'onere del danneggiato di allegare, a differenza del caso di specie, gli elementi di fatto dai quali possa desumersi, anche in via presuntiva, l'esistenza e l'entità dei pregiudizi sofferti, eventualmente diversi da quelli già considerati e conseguenti alle ordinarie sofferenze derivanti dalle lesioni.
In secondo luogo, quanto al caso concreto, al riconoscimento di danni biologici di lieve entità,
corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di natura di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale (Cass. civ., III sez. civ., 03/03/2023 n. 6443).
Sono state infine documentate e ritenute congrue dal c.t.u., come già evidenziato, spese mediche per € 1.197,68.
A diverse conclusioni deve invece giungersi per il risarcimento pari a € 1.173,77, quale lucro cessante relativo alla mancata partecipazione a n. 13 udienze presso la Corte di Assise di Catania.
In tal caso infatti, in primo luogo, sono state prodotte solo le comunicazioni relative all'assenza,
mentre l'esito di tale comunicazione non è documentato. In secondo luogo, per quel che maggiormente rileva, la voce di danno è stata apoditticamente quantificata in € 1.173,77, senza indicare né i criteri applicati né le circostanze di fatto idonee alla quantificazione (con riferimento ai parametri ex art. 65
DPR 115-2002).
Quanto alle spese di causa, l'esito del giudizio giustifica la condanna della parte convenuta a rifondere l'attrice delle spese di consulenza tecnica di ufficio, già liquidate in atti, e processuali, come liquidate in dispositivo (parametro medio per valore per tutte le fasi secondo il valore effettivo).
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 2121/2022;
1) condanna il al risarcimento dei danni Controparte_2
patrimoniali e non patrimoniali subiti da a causa dell'incidente del 4.8.2019 e, Parte_1
per l'effetto, lo condanna al pagamento in favore di della somma complessiva Parte_1
di € 8.368,43;
2) condanna il , al rimborso in favore di parte Controparte_2
attrice delle spese processuali, che liquida in euro € 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese vive per € 300,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
3) pone a carico di parte convenuta , le spese di Controparte_2
consulenza tecnica di ufficio.
Così deciso in Catania, il 24 agosto 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2121/2022 promossa da:
, (C.F. , domiciliata come in atti;
rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. NINO SCIUTO e dall'avv. MATTEO SCIUTO giusta procura in atti.
ATTRICE
contro
(C.F. ), domiciliato come in atti;
Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. VALERIA SANNA e dall'avv. DEBORA CIANCIO giusta procura in atti.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Il 5.3.2025 le parti hanno concluso come da note di trattazione telematica scritta e verbale.
pagina 1 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, ha chiesto la condanna Parte_1
del , ex art. 2051 c.c., ovvero in subordine ex art. Controparte_2
2043 c.c., al risarcimento dei danni non patrimoniali (danno biologico) e patrimoniali (per spese mediche e lucro cessante relativo alla mancata partecipazione a n. 13 udienze presso la Corte di Assise
di Catania quale giudice popolare) subiti dalla stessa attrice a seguito dell'incidente del 04/08/2019,
alle ore 14.30 circa, presso il complesso condominiale convenuto (di cui è condomina la stessa parte attrice); più in particolare ha esposto che, nell'atto di aprire il portone di ingresso, è stata improvvisamente e violentemente sospinta all'indietro, cadendo rovinosamente a terra e riportando le lesioni documentate in atti. La descritta caduta si è verificata a causa del malfunzionamento del chiudiporta a molla del portone di ingresso, che dapprima ha richiesto una notevole forza per tentare di aprire il portone e poi improvvisamente e del tutto imprevedibilmente si è disattivata, causando il repentino e involontario arretramento della parte attrice e la caduta, anche per la presenza di uno zerbino condominiale non ancorato al suolo.
Radicatosi il contraddittorio parte convenuta , nel chiedere il rigetto Controparte_3
integrale della domanda per i motivi di cui in comparsa di costituzione e risposta (cui per brevità si rinvia), ha in particolare eccepito l'eccessiva genericità dei fatti esposti, anche per l'omessa specificazione in ordine alla circostanza che l'attrice stesse uscendo o entrando dal Condominio,
l'assenza di prova dello stato dei luoghi al momento del sinistro, a nulla rilevando la c.t.p. contestata e depositata a distanza di due anni, il difetto di prova del nesso causale tra cosa in custodia e presunte lesioni, piuttosto riconducibili al caso fortuito per fatto del danneggiato, per negligenza e disattenzione nonostante la previa conoscenza dello stato dei luoghi da parte della attrice. In ogni caso CP_4
pagina 2 di 9 parte convenuta ha contestato anche il quantum debeatur, eccessivo nella misura richiesta e non provato dalla mera consulenza tecnica di parte.
Orbene, con riguardo alla dinamica del sinistro, sono stati sentiti i testi indicati da parte attrice,
e , le quali, a diretta conoscenza dei fatti per cui è causa Testimone_1 Testimone_2
per avervi direttamente assistito (si tratta di persone che avevano pranzato a casa dell'odierna attrice e che, al momento del sinistro, stavano uscendo insieme dall'androne condominiale, procedendo dietro alla ), hanno integralmente confermato e meglio precisato i fatti esposti dall'attrice in narrativa, Pt_1
ricordando che la stava tentando di uscire dall'androne, aprendo il portone tirandolo verso di Pt_1
sé. Ad un certo punto il portone si è però aperto all'improvviso, cessando di fare resistenza come per essersi sbloccato, e l'attrice, sospinta all'indietro, è caduta in terra. La teste Testimone_2
ha inoltre ricordato non solo la presenza ma anche un ruolo causale dello zerbino, perché
[...]
quest'ultimo non era fissato sul pavimento e l'attrice ha inciampato sullo stesso zerbino andando all'indietro.
Ciò premesso in punto di fatto, la vicenda oggetto del contendere può essere sussunta nella disciplina normativa di cui all'art. 2051 c.c., la quale prevede che il soggetto che abbia in custodia una cosa risponda dei danni cagionati da questa, a meno che non fornisca la prova liberatoria che l'evento sia stato determinato da un caso fortuito.
Grava pertanto sull'attore l'onere di provare l'esistenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, che configuri un fatto imprevedibile ed eccezionale avente carattere causale autonomo, che può essere costituto anche dal comportamento di un soggetto terzo o dello stesso danneggiato (cfr., tra le tante sentenze conformi, Cass. n. 8229/10; Cass. n. 5658/10, Cass.
n. 23584/13). La responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., deve però escludersi non già in pagina 3 di 9 base al possibile contributo causale del fatto del terzo, bensì dall'accertamento positivo che il danno è
stato causato dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato, il quale ha avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno (cfr. Cass. 24342/2015).
Nella specie, premesso che il rapporto di custodia con la cosa non è oggetto di contestazione
(d'altra parte certamente si tratta di un bene condominiale), deve ritenersi che la parte attrice,
diversamente da quanto eccepito dalla controparte, abbia assolto all'onere della prova della sussistenza del nesso eziologico tra l'evento lesivo e la cosa in custodia.
La caduta è stata infatti determinata dalla pericolosità in concreto di un manufatto che, in quanto necessario per uscire dall'androne condominiale, non può non essere utilizzato. Non si trattava quindi,
in primo luogo, di un ostacolo evitabile. Poiché i testi hanno inoltre descritto dapprima una forte resistenza all'apertura, richiedente l'applicazione di una notevole trazione, e poi un improvviso cedimento, con conseguente rilascio di energia e spinta verso la direzione dell'utente, non si vede quale comportamento più diligente avrebbe potuto tenere la condomina, pur conoscendo il malfunzionamento. Ciò senza considerare che il caso fortuito per fatto del danneggiato non coincide con la mera colpa dell'utente, ma con la condotta della vittima che possa dirsi imprevedibile, ossia eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata.
Considerando che la caduta della danneggiata è stata comunque cagionata da una ordinaria interazione con una cosa pericolosa, l'accertamento dell'esatta parte del manufatto che ha ceduto (il chiudiporta, secondo parte attrice) e la stessa interazione con lo zerbino, pur confermata da uno dei testi, assumono rilievo secondario nella serie causale. Per altro verso, per il condomino, è presumibile la conoscenza della difficoltà di aprire il portone condominiale, non però l'evento successivo, ovvero il cedimento improvviso idoneo a spingere indietro l'utente. Non vi è infatti allegazione e prova che tale evento si fosse già verificato in passato e parte attrice ha descritto una rottura improvvisa e rilevante pagina 4 di 9 quale evento singolo.
La dinamica del sinistro, per come è emersa in atti, non è quindi eccessivamente generica negli elementi di rilievo (dovendosi considerare le allegazioni poi confermate dai testi, non la consulenza tecnica di parte che, in quanto ricostruzione ex post, assume in effetti scarsa incidenza, soprattutto se come nella specie contestata) e non evidenzia profili di negligenza, di disattenzione o di anomalia nel comportamento di parte attrice. I testi hanno inoltre chiarito che l'attrice stava uscendo, non entrando, e che ha tirato verso di sé e non spinto il portone. Non si vede inoltre quale rilevanza possa avere,
trattandosi a tutti gli effetti di un incidente nel senso comune del termine, la natura accidentale riferita al Pronto Soccorso.
La prova liberatoria, d'altra parte, deve essere fornita dal custode mediante la dimostrazione dell'esistenza di un fattore esterno che presenti i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità,
anche quale mera causa concorrente. Non pare quindi cogliere nel segno la difesa dell'ente di gestione che, dopo aver omesso per lungo tempo la necessaria manutenzione di un bene condominiale creando un pericolo, rimproveri alla singola condomina una imperizia nel manovrare uno strumento difficilmente governabile.
Quanto ai danni subiti, dalla relazione di consulenza tecnica di ufficio medica a firma della
Dott.ssa le cui conclusioni precise e puntuali su ogni argomento trattato vanno Persona_1
pienamente condivise, si evince che a seguito dell'incidente ha riportato la frattura Parte_1
dell'epifisi distale del radio, di cui allo stato presenta gli esiti ormai stabilizzati.
È inoltre emerso che i suddetti postumi sono compatibili con la dinamica del sinistro.
Il consulente di ufficio ha concluso affermando che lo stato attuale dell'attrice è stabilito dai seguenti parametri (cfr. relazione in atti):
- invalidità permanente (danno biologico): 1,5 %;
pagina 5 di 9 - invalidità temporanea assoluta: 1 giorno;
- invalidità temporanea parziale al 75 %: gg. 43;
- invalidità temporanea parziale al 50 %: gg.20;
- invalidità temporanea parziale al 25 %: gg. 20.
Sono infine state riconosciute congrue e documentate spese per € 1.197,68.
Avverso le suddette conclusioni non sono state proposte osservazioni di carattere tecnico.
Pertanto, la parte attrice ha certamente diritto al risarcimento del c.d. danno biologico, consistente nella menomazione dell'integrità psicofisica, che è sempre presente in caso di accertata invalidità; tale voce di danno condiziona la vita di relazione del soggetto leso nella esplicazione della sua personalità,
in tutte le sue forme (sociali, culturali, estetiche, nel lavoro, nelle relazioni sociali, ecc.) e deve essere risarcita.
Nella liquidazione di detto danno biologico patito dalla parte attrice, l'unico criterio utilizzabile è
quello equitativo e questo giudice ritiene di dover utilizzare i valori indicati nelle tabelle milanesi per il
2024, anche alla luce del condivisibile orientamento a tal proposito espresso dalla Suprema Corte (cfr.
Cass. 12408/11). Le tabelle infatti offrono, in termini globali e sintetici, un parametro di riferimento utile e completo al fine della valutazione dei profili, non solo d'ordine strettamente biologico, che in concreto caratterizzano detto danno. All'occorrenza, poi, tali valori vanno ulteriormente incrementati solo ove risultino provati un apprezzabile e peculiare aspetto relazionale dinamico idoneo a comprimere valori costituzionalmente protetti o gravi situazioni di dolore e sofferenza che non siano degenerati in malattia, caratterizzanti però la vita di quel singolo e particolare individuo.
Indi, tenuto conto della suddetta tabella, dell'età della al momento dell'incidente (52 anni) Pt_1
e della percentuale d'invalidità (1,5%), va liquidata innanzitutto la somma di euro € 1.622,00 a titolo di invalidità permanente.
pagina 6 di 9 Inoltre, quanto all'invalidità temporanea, vanno liquidate le seguenti somme: invalidità temporanea totale € 115,00; invalidità temporanea parziale al 75% € 3.708,75; invalidità temporanea parziale al
50% € 1.150,00; invalidità temporanea parziale al 25% € 575,00; totale danno biologico temporaneo €
5.548,75.
Pertanto, appare dunque corretta una quantificazione del risarcimento del danno non patrimoniale nella misura complessiva di € 7.170,00.
Non sono tuttavia dovuti interessi e rivalutazione.
Il danno è stato infatti innanzitutto già stimato, quanto alla rivalutazione, in valori attuali. In
secondo luogo, quanto agli interessi, secondo la giurisprudenza più recente gli stessi vanno riconosciuti solo se specificamente provati (cfr., tra le tante, Cassazione civile sez. VI, 26/11/2021, n. 36878,
secondo cui l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta "iuris et de iure",
occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento).
Alla luce dell'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza delle sezioni unite dell'11 novembre 2008 n. 26972 e dell'orientamento prevalente nelle successive pronunce di legittimità, nessun'altra voce di danno non patrimoniale deve essere risarcita, in quanto “Il danno non
patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui
liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dal danneggiato, ma
senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici, si che il
danno biologico, il danno morale, quello alla vita di relazione e quello cosiddetto esistenziale devono
pagina 7 di 9 esser valutati unitariamente nella voce del danno non patrimoniale“ (Cass. 19517 del 2010).
Resta infatti, in primo luogo e in generale, fermo l'onere del danneggiato di allegare, a differenza del caso di specie, gli elementi di fatto dai quali possa desumersi, anche in via presuntiva, l'esistenza e l'entità dei pregiudizi sofferti, eventualmente diversi da quelli già considerati e conseguenti alle ordinarie sofferenze derivanti dalle lesioni.
In secondo luogo, quanto al caso concreto, al riconoscimento di danni biologici di lieve entità,
corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di natura di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale (Cass. civ., III sez. civ., 03/03/2023 n. 6443).
Sono state infine documentate e ritenute congrue dal c.t.u., come già evidenziato, spese mediche per € 1.197,68.
A diverse conclusioni deve invece giungersi per il risarcimento pari a € 1.173,77, quale lucro cessante relativo alla mancata partecipazione a n. 13 udienze presso la Corte di Assise di Catania.
In tal caso infatti, in primo luogo, sono state prodotte solo le comunicazioni relative all'assenza,
mentre l'esito di tale comunicazione non è documentato. In secondo luogo, per quel che maggiormente rileva, la voce di danno è stata apoditticamente quantificata in € 1.173,77, senza indicare né i criteri applicati né le circostanze di fatto idonee alla quantificazione (con riferimento ai parametri ex art. 65
DPR 115-2002).
Quanto alle spese di causa, l'esito del giudizio giustifica la condanna della parte convenuta a rifondere l'attrice delle spese di consulenza tecnica di ufficio, già liquidate in atti, e processuali, come liquidate in dispositivo (parametro medio per valore per tutte le fasi secondo il valore effettivo).
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 2121/2022;
1) condanna il al risarcimento dei danni Controparte_2
patrimoniali e non patrimoniali subiti da a causa dell'incidente del 4.8.2019 e, Parte_1
per l'effetto, lo condanna al pagamento in favore di della somma complessiva Parte_1
di € 8.368,43;
2) condanna il , al rimborso in favore di parte Controparte_2
attrice delle spese processuali, che liquida in euro € 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese vive per € 300,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
3) pone a carico di parte convenuta , le spese di Controparte_2
consulenza tecnica di ufficio.
Così deciso in Catania, il 24 agosto 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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