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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II SEZIONE CIVILE
SETTORE PERSONE;
MINORI e FAMIGLIE - CONTENZIOSO
Il Tribunale
Composto dai magistrati:
Dott. VINCENZA BARBALUCCA ………….… Presidente est
Dott. FEDERICA GIRFATTI …………………….Giudice
Dott. FEDERICA PELUSO ……………….…Giudice
Riuniti in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.5485/2023 RGAC
Vertente tra
14.9.1991 rapp.tato e difeso da avv. C.Velotti Parte_1
……………………………………………………….. …..ricorrente
E 1.3.1996 Genova rapp.tata e difesa da avv.R.Apuzzo CP_1
…………………………………………………….……….resistente
Nonché
PM IN SEDE……………….………………INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 9.12.2024 le parti concludevano come da rispettivi atti introduttivi
RAGIONI in FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.10.2023 formulava domanda Parte_1
di separazione giudiziale dei coniugi e premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 21.12.2017 in IG con , dalla cui unione CP_1
nasceva un figlio in data 22.10.2021 , assumeva che detta unione era fallita a causa di gravi incompatibilità con il coniuge;
la parte chiedeva quindi che venisse pronunciata la separazione dal predetto coniuge , previa emanazione dei provvedimenti conseguenziali , specificamente affido condiviso del minore con collocazione presso la madre , determinazione in euro 200 del contributo al mantenimento del figlio .
Si costituiva parte resistente che non si opponeva alla separazione , svolgeva domanda di addebito al ricorrente , statuirsi il regime di affido condiviso del minore da Per_1
collocare presso la madre e determinazione in euro 600,00 del contributo al mantenimento di detto figlio e della stessa resistente a carico del ricorrente .
Il Presidente sentite le parti , esperiva infruttuosamente il tentativo di conciliazione adottava i provvedimenti ex art. 473 bis 22 e si pronunciava sulle richieste istruttorie;
quindi rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza , per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare la gravità delle accuse che le parti si sono reciprocamente mosse ,
l'impossibilità di addivenire ad una conciliazione quanto meno nell'interesse del minore , le risultanze istruttorie , nonché l'ormai perdurante cessazione della convivenza, sono la prova che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione spirituale e materiale.
Quanto alla domanda di addebito svolta dalla resistente il Tribunale ritiene che vada rigettata .
Invero in linea di premessa teorica si osserva quanto segue.
Dopo la scomparsa della separazione per colpa a seguito della riforma del diritto di famiglia , il concetto di addebitabilità della separazione di cui al comma II art. 151 cc come novellato dall'art. 33 l.19.5.1975 n.151 , non può avere altro significato che quello di imputabilità ovvero di riferibilità di un atto o comportamento negativo cosciente e volontario ad una persona capace di intendere e volere. Più precisamente si ritiene che ai fini dell'addebitabilità della separazione il giudice deve accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi , in violazione degli obblighi codificati all'art. 143 cc, e che sussista pertanto un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza , condizione per la pronuncia della separazione.
Il giudice è tenuto altresì a valutare anche la condotta dell'altro coniuge , procedendo quindi ad una valutazione comparativa , al fine di decidere se la condotta censurata sia la causa e non l'effetto della crisi coniugale . In tal senso le violazioni dei doveri coniugali dovranno essere giudicate rilevanti ai fini dell'addebitabilità solo se si traducono in una violazione tout court alle regole di condotta imperative ed inderogabili o di norme morali di particolare rilevanza ( es. quelle ex art. 143 cc) ; tali violazioni non saranno invece rilevanti ai fini dell'addebitabilità se si configurano come reazione immediata e proporzionata ad un torto ricevuto.
E' altresì significativo, sempre nell'ambito dell'indagine sull'addebitabilità , che i comportamenti si siano tenuti prima o al massimo contestualmente alla separazione e cioè durante la convivenza matrimoniale, risultando i comportamenti dei coniugi successivi alla separazione ininfluenti data la accertata impossibilità di prosecuzione della convivenza: in tal senso anche durante una cd convivenza meramente formale si ravvisa l'irrilevanza di una eventuale tolleranza di un coniuge rispetto alla violazione dei doveri coniugali , vertendosi in materia in cui diritti e doveri sono indisponibili .
Nel caso che ci occupa gli assunti di parte resistente sono privi di supporto probatorio.
Invero le richieste istruttorie così come formulate dalla parte sono state rigettate
Quanto ai provv.ti accessori in particolare al regime di affido del minore il Per_1
Tribunale osserva che dl complessivo panorama delle risultanze processuali emerge allo stato una certa conflittualità tra le parti, verosimilmente imputabile a tensioni che sembrano essere sorte nella coppia durante il menage in ragioni di diverse abitudini di vita, mentalità e temperamento caratteriale , ma soprattutto in ragione della giovane età della coppia e quindi della scarsa preparazione alla condivisione degli indirizzi del menage domestico , il che inevitabilmente ha generato un meccanismo disfunzionale che ha portato le parti a mancanza di comunicativa soprattutto per la gestione del figlio minore di tenera età .
Anche in detto contesto, stando alle risultanze allo stato acquisite in atti, in particolari al tenore delle dichiarazioni rese dalle parti , sono riscontrabili adeguate risorse nella cura affettiva e materiale in entrambe le parti nei confronti del figlio minore , e non risultano tipizzate ed enucleate le assunte inaffidabilità lamentate in modo generico da parte resistente, che chiede statuirsi l'affido esclusivo , né tanto meno comprovate , sia pur in via indiziaria, pur emergendo la buona e sincera disponibilità della resistente a favorire gli incontri padre/figlio
E' quindi attuabile tra le parti l'affido condiviso del minore in oggetto da collocare presso la madre
Il diritto di visita paterno deve essere attuato secondo modalità adeguate al menage che le parti a tutt'oggi attuano in accordo , tenuto conto degli impegni di lavoro del ricorrente , turnista, dando atto del buon livello di gratificazione e complicità che ha il minore a stare con il padre , come dedotto dalla stessa resistente;
Quanto ai provvedimenti di natura patrimoniale il Tribunale dà atto che il ricorrente svolge attività di operaio turnista , piastrista presso pub , con stipendio di circa euro
1.200,00, ha dichiarato di versare spontaneamente alla resistente € 250,00, l'AUU pari a circa € 180,00 è percepito su accordo delle parti per intero dalla resistente , sta pagando ancora la rata per acquisto auto uso personale per € 192,00 , nonchè la rata per acquisto della cucina per € 110,00, ha dichiarato di avere contratto un finanziamento di €220,00 per aggiustare la casa coniugale, ha dichiarato di avere contratto un ulteriore finanziamento per emergenza economica di € 65,00, ha dichiarato che fino a dicembre ha pagato anche le bollette, in media € 150 al mese. A sua volta parte resistente ha dichiarato di non lavorare , di non aver mai lavorato , di frequentare corso di estetica , di fare tirocinio , di essere supportata dal padre , benzinaio ( la madre è deceduta)
Il Tribunale evidenzia che il contributo al mantenimento dei figli ai sensi dell'art. 148 cc deve essere determinato in modo proporzionale alla risorse di cui gode ciascun genitore ed equitativo rispetto al concreto apporto di ciascuno , sia con i proventi del lavoro professionale che con il contributo diretto dell'accudimento domestico, considerati i tempi di permanenza presso ciascun genitore
Alla luce delle considerazioni sopra svolte , che appare equo determinare in euro
200,00 il contributo al mantenimento del minore confermando la statuizione di prime cure.
Quanto al contributo al mantenimento della resistente a carico del ricorrente che nel giudizio di separazione l'obbligo di mantenimento a favore del coniuge economicamente debole, seppur giustificato dal principio generale della solidarietà tra i coniugi ex art. 148 e 156 cc, presuppone sempre l'assolvimento di due precisi oneri e cioè:
- a) la formulazione della domanda;
- b) il conforto probatorio da parte del richiedente circa la mancanza di adeguati risorse proprie, in ragione del tenore di vita pregresso, suffragante un concreto stato di necessità correlato alla propria condizione fisica .
Ritenuto che la determinazione dell'assegno di mantenimento sulla base del tenore di vita dei coniugi, tenuto conto delle altre circostanze e dei redditi dell'obbligato, è
l'espressione di valori costituzionali contenuti nell'art. 29 Cost. e la separazione personale dei coniugi, a differenza dello scioglimento del matrimonio o della cessazione dei suoi effetti civili, non estingue il vincolo coniugale, motivo per cui permane l'obbligo di assistenza materiale nel quale si concretizza l'assegno di mantenimento;
In tal senso in sede di separazione va valutata la adeguatezza o meno dei mezzi di cui dispone la moglie al fine di conseguire il tenore di vita tenuto durante la convivenza coniugale, con conseguente diritto, tenuto conto delle evidenziate disponibilità del coniuge, all'assegno di mantenimento ( cfr Cass. 11870/2015) . ritenuto per quanto attiene al quantum di mantenimento, secondo l'orientamento della
Suprema Corte che va considerato:
• Tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale;
• Durata del rapporto matrimoniale e il contributo morale e affettivo reso dalla moglie all'intera famiglia;
• Capacità lavorative del coniuge debole .;
Nel caso che ci occupa è circostanza non contestata che le parti , che hanno contratto matrimonio nel 2017 , hanno avuto un tenore di vita modesto tenuto conto degli introiti reddituali modesti, in ogni caso risulta evidente la differenza tra le posizioni economiche delle parti , motivo per cui sussistono i presupposti per riconoscere l'assegno di mantenimento a favore della resistente a carico del ricorrente e lo stesso , in ragione di quanto sopra evidenziato e delle potenzialità reddituali della resistente (di giovane età ed in procinto di acquisire un titolo professionale specifico quale estetista)
, va determinato nella misura di euro 100,00 come statuito in prime cure
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass.n.13062 del
2000; Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
Sussistono equi motivi in ragione delle complessive risultanze in atti per compensare le spese di lite
PQM
Il Tribunale di Nola II sezione civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di sentito il PM così Parte_1 CP_1
provvede: 1) pronunzia la separazione dei coniugi n. Parte_1 Parte_1
14.9.1991 e 1.3.1996 che hanno contratto matrimonio in Controparte_2
IG in data 21.12.2017 ( atto n.18 P.I a. 2017 )
2) rigetta la domanda di addebito formulata da;
CP_1
3) dispone affido condiviso del minore con domiciliazione presso la madre e facoltà per Per_1
il padre di tenerlo con sé liberamente previo accordo tra le parti la settimana precedente , ovvero in caso di contrasti : due pomeriggi a settimana dalle h.17.00 alle h.20.00 , nonché sabato/domenica alternati dalle h. 13,00 alle h.20.00 , nonché festività natalizie alternate comprese le vigilie in orario da concordare tra le parti;
nonché festività pasquali alternate previo accordo tra le parti;
per le vacanze estive gg. 7 continuativi anche con pernotto;
dal compimento del 5° anno il minore starà con il padre anche due fine settimana al mese con pernotto e 10 gg durante le ferie estive;
4) determina in complessivi euro 200,00 il contributo al mantenimento del minore a carico del ricorrente da versare entro il giorno 5 di ogni Parte_1
mese in contanti o vaglia postale o bonifico bancario,; dispone che il resistente contribuisca alle spese straordinarie del figlio nella misura del 50% (mediche non coperte dal SSN, scolastiche, parascolastiche) secondo le linee guida del
Protocollo COA e Trib.Nola 20.5.2021 a cui testualmente ci si riporta;
- determina in euro 100,00 il contributo al mantenimento della resistente CP_1
a carico del ricorrente da versare entro il giorno
[...] Parte_1
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
5 di ogni mese in contanti o vaglia postale o bonifico bancario,;
Nola 8.1.2025
Il Presidente Estensore dr Vincenza Barbalucca