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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 09/10/2025, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Balletti Presidente
Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere
Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 618\2024 RG, vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Nocera Inferiore, alla via Garibaldi n. 139, Parte_1
presso lo studio dell'avv. Gennaro Loffredo, che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente dall'avv. Nicola Iannone, come da procura conferita su foglio separato in calce all'atto di appello;
APPELLATE
E
con sede in Milano, in persona del suo legale rappresentante p.t., elettivamente CP_1
domiciliata in Caserta, alla via Fulvio Renella n. 88, presso lo studio dell'avv. Lucia Piscitelli,
1 che la rappresenta e difende come da procura speciale alle liti conferita su foglio separato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 360/2024, pubblicata in data 16\02\2024 dal
Tribunale di Nocera Inferiore;
in materia di Contratti e obbligazioni varie: assicurazione contro
i danni;
CONCLUSIONI: come rassegnate dalle parti (cfr. note di trattazione scritta in atti).
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 31\05\2024, proponeva Parte_1
appello avverso la sentenza n. 360\2024 del 16\02\2024 (pubblicata in pari data e mai notificata), con la quale il Tribunale di Nocera Inferiore rigettava la domanda di risarcimento del danno proposta dall'odierno appellante e lo condannava al pagamento delle spese di giudizio.
In effetti, con l'atto di citazione di primo grado notificato in data 27\10\2014, Parte_1
conveniva in giudizio la sua assicurazione, al fine di ottenere
[...] CP_1
l'accertamento dell'inadempimento contrattuale della convenuta, riferito alla polizza n.
439371085, con condanna al risarcimento dei danni quantificati in € 50.000,00, oltre spese di lite.
In particolare, l'attore rappresentava di essere proprietario del veicolo BMW X6 tg. EC 345
PY, coperto da polizza assicurativa n. 439371085 anche per il furto, sottoscritta con la compagnia assicurativa che in data 29\03\2013, alle ore 19.30, parcheggiava la CP_1
propria autovettura in Salerno, nei pressi del parco Pinocchio, all'altezza del Ponte Rouen e,
mentre si dirigeva in Salerno centro con alcuni amici, riceveva una telefonata effettuata dal
2 sistema VIASAT, installato sulla predetta vettura, che lo allertava del fatto che l'auto era in movimento;
che, quindi, si recava immediatamente nel luogo dove lo stesso aveva parcheggiato il proprio veicolo e constatava l'avvenuto furto ad opera di ignoti;
che nell'immediatezza dei fatti si recava presso la Questura di Salerno per denunciare il furto subito e, successivamente,
comunicava alla compagnia assicurativa la sottrazione del veicolo, chiedendone il ristoro mediante il riconoscimento di un indennizzo, come da polizza;
che, tuttavia, la compagnia pur riconoscendo di aver ricevuto in data 3\04\2013 la denuncia sporta con gli CP_1
allegati (certificato di proprietà con annotata perdita di possesso della vettura, estratto cronologico, n. 2 chiavi BMW, di cui una copia in originale e un doppione, e due trasponder di
, negava il richiesto indennizzo in ragione della tardiva denuncia del furto oltre il termine CP_2
previsto dall'art. 1903 c.c. (cfr. lettera del 18\10\2013); che il valore assicurato dell'auto era pari ad € 50.000,00, benchè fosse stata acquistata per € 52.000,00.
Instauratosi il contraddittorio in primo grado, si costituiva la chiedendo in via CP_1
preliminare la sospensione del giudizio ex art. 295 cpc in attesa della definizione del processo penale (procedimento penale n. 526/2014 R.G.N.R. e citazione a giudizio per l'udienza del
27/03/2015) avviato a seguito di querela sporta in data 5\8\2013 nei confronti dell'attore in virtù
delle investigazioni eseguite a seguito della denuncia di furto, dalle quali erano emerse circostanze incompatibili con la sottrazione del bene mobile registrato: l'agenzia di investigazioni, a cui la compagnia assicurativa aveva conferito incarico, accertava che l'autovettura BMW X6 tg. EC 345 PY era stata importata già in data 2\3\2013 in Marocco
attraverso la frontiera presente al porto di Tangeri Med e, successivamente, in data 7\03\2013,
era stata esportata in Mauritania attraverso il posto di Frontiera di Kerkarate;
tuttavia, nelle relazioni di indagine non risultavano registrazioni doganali successive a tali spostamenti che attestavano il rientro in Italia del veicolo assicurato;
la casa automobilistica tedesca BMW, a cui veniva chiesta un'analisi tecnica sulle chiavi fornite dall'assicurato, dichiarava che la fornitura di fabbrica comprendeva due chiavi in originale, di talché, con la restituzione di una
3 sola chiave in originale e di un doppione da parte del dopo il furto, risultava Pt_1
mancante la chiave originale con comando a distanza, contrassegnata col n. 2, ordinata dopo il
22\2\2013 attraverso la concessionaria che quindi non veniva restituita alla compagnia. Inoltre,
la compagnia convenuta eccepiva l'inadempimento contrattuale del per violazione Pt_1
dell'art 8 delle C.G.C., non avendo tempestivamente comunicato il furto dell'autovettura nel termine dei tre giorni successivi al sinistro. Pertanto, la società concludeva per il CP_1
rigetto della domanda attorea in quanto infondata in ordine all'an e al quantum debeatur, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Di poi, acquisiti gli atti del processo penale (cfr. ordinanza del 14-15\11\2017), escussi i testi ammessi (cfr. ordinanza del 31\5-22\6\2022, nonchè verbale di udienza del 2\11\2022 per i testi e e disposta CTU per la valutazione dell'entità del danno Testimone_1 Testimone_2
subito dall'attore (cfr. relazione del geo. , depositata in data 11\4\2023), la Parte_2
causa era decisa con la sentenza qui impugnata, con la quale il Tribunale di Nocera Inferiore
così statuiva: “a) Rigetta la domanda;
b) condanna parte attrice al pagamento, in favore di
parte convenuta delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.500,00, oltre Iva e Cpa, come
per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso); c) pone definitivamente le
spese di CTU a carico di parte attrice soccombente”.
In particolare, il giudice di prime cure rilevava la tardiva denuncia del furto alla compagnia assicuratrice in violazione dell'art. 1913 cc, con conseguente perdita del diritto all'indennizzo,
in ragione della consapevolezza del relativo obbligo da parte del il quale aveva Pt_1
prodotto in giudizio copia della polizza in cui tale onere era stato riprodotto, con esclusione di qualsiasi vessatorietà. Peraltro, sottolineava il primo giudice, che la aveva CP_1
provato la mala fede dell'assicurato, mediante il deposito della documentazione attestante la fuoriuscita dall'Italia dell'auto assicurata ben prima del furto. Per il Tribunale, infine, la produzione in giudizio da parte del di una copia della polizza da lui non Pt_1
sottoscritta equivaleva alla sottoscrizione stessa, mentre la dedotta mancata consegna ella
4 seconda chiave in originale non era stata comunicata alla compagnia assicurativa in sede di stipula del contratto o, al più tardi, alla data del 3\4\2013.
Con l'impugnazione in esame, previa istanza di sospensione della Parte_1
provvisoria esecuzione, censurava la sentenza appellata per i seguenti motivi:
- Nullità e\o illegittimità della sentenza per travisamento dei fatti;
carente valutazione delle risultanze processuali;
violazione e\o falsa applicazione di norme di diritto;
error
in iudicando ed error in procedendo in riferimento agli art. 115 e 116 cpc, artt. 1913 e
2697 cc. Per l'appellante il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto la richiesta di indennizzo espletata solo con la missiva del 3\4\2013, non considerando che la denuncia di furto dell'autovettura presso la Questura di Salerno veniva sporta nell'immediatezza dei fatti (ossia poche ore dopo il sinistro del 29\3\2013). Inoltre, il Pt_1
affermava di aver rispettato il termine dei tre giorni, peraltro non perentorio, in quanto non potevano essere conteggiati i giorni di chiusura dell'agenzia di Cava CP_1
(venerdi 29, giorno del furto, 30 e 31 marzo 2013, ovverosia sabato e domenica).
Mancava, poi, per l'appellante la prova della consapevolezza dell'assicurato circa l'obbligo previsto e della cosciente volontà di non osservarlo, con la conseguenza che il giudice di prime cure avrebbe dovuto riconoscere l'indennità spettante all'assicurato o, quantomeno, un'indennità ridotta in ragione del pregiudizio sofferto ex art. 1913,
primo comma, cc.
- nullità e\o illegittimità della sentenza per travisamento dei fatti;
carente valutazione delle risultanze processuali;
violazione e\o falsa applicazione di norme di diritto;
error
in iudicando ed error in procedendo in riferimento agli art. 115 e 116 cpc, art. 2697 cc e artt.
2-8 CGC.. Il Tribunale avrebbe confuso gli allegati depositati dalle parti e ritenuto erroneamente inoperativa la copertura assicurativa per il furto della vettura, benchè
compagnia avesse prodotto in giudizio un contratto di assicurazione CP_1
totalmente diverso rispetto a quello versato in atti dall'attore in primo grado e mai
5 sottoscritto da quest'ultimo, che non conteneva l'articolo 8 delle C.G.C. secondo cui venivano prescritti degli oneri in caso di furto del veicolo esageratamente sproporzionati a carico dell'assicurato. L'appellante, infatti, lamentava che l'art. 8 delle C.G.C.
contenesse una clausola vessatoria ex art. 33 del Codice del Consumo, mettendo l'assicurato in condizioni di netto sfavore rispetto all'assicuratore, mai approvata specificamente dal Pt_1
- nullità e\o illegittimità della sentenza per travisamento dei fatti;
carente valutazione delle risultanze processuali;
violazione e\o falsa applicazione di norme di diritto;
error
in iudicando ed error in procedendo in riferimento agli art. 115 e 116 cpc, art. 2697 cc.
L'appellante si doleva della decisione di primo grado, laddove era stata ritenuta provata la sua malafede in ordine alla circostanza emersa dalle attività di investigazione eseguita dalla che segnalava lo spostamento dell'autovettura in Marocco e il mancato CP_1
rientro nel territorio europeo ben 27 giorni prima della denuncia di furto. Il
infatti, precisava che le informative della Pt_1 Controparte_3
prodotte dalla convenuta erano state oggetto di specifica contestazione, al contrario di quanto asserito dal giudice in sentenza, poiché non regolarmente depositate mediante inoltro per via telematica e poiché esse non avevano valore di piena prova, anche perché
non dimostravano in maniera puntuale e meticolosa che la vettura transitata in Marocco,
in un periodo antecedente al denunciato furto, fosse effettivamente quella di proprietà
del Pt_1
- nullità e\o illegittimità della sentenza per travisamento dei fatti;
carente valutazione delle risultanze processuali;
violazione e\o falsa applicazione di norme di diritto;
error
in iudicando ed error in procedendo in riferimento agli art. 115 e 116 cpc, art. 2697 cc.
L'appellante contestava la sentenza nella parte in cui non reputava assolto l'onere contrattuale dell'attore relativo alla consegna, successivamente al furto, delle due chiavi in originale fornite dalla concessionaria al momento della consegna materiale del
6 veicolo al proprietario, pur emergendo dalla deposizione testimoniale di Tes_2
dipendente della concessionaria romana presso cui aveva
[...] Pt_1
acquistato l'auto, che il non era mai stato in possesso della seconda chiave Pt_1
in originale.
Quindi, il così concludeva: 1) dichiarare la responsabilità per l'inadempimento Pt_1
contrattuale della e per l'effetto condannarla al risarcimento, in favore CP_1
dell'istante, della somma di € 50.000,00 (valore di assicurazione in caso di furto del veicolo
rubato) ovvero, in subordine, quella risultante dal quattroruote-pro pari a € 39.200,00 oltre
iva, o in via ulteriormente subordinata, quella risultante dalla CTU pari a € 38.500,00 oltre
iva, ovvero, ancora quella che l'On.le Giudice riterrà equo liquidare, il tutto oltre interessi
moratori e rivalutazione monetaria dal fatto e fino al ristoro effettivo, contenendo l'intera
domanda in € 52.000,00 con espressa rinunzia all'esubero; 2) condannarsi altresì CP_1
alle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio con attribuzione ai procuratori
[...]
antistatari>.
Instauratosi il contraddittorio in appello, si costituiva la eccependo: CP_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348bis c.p.c.; la manifesta infondatezza del gravame per inottemperanza degli obblighi previsti dall'art. 8 delle C.G.C. in quanto l'appellante, su cui gravava l'onere di notiziare l'assicuratore entro tre giorni dalla conoscenza dell'avvenuto furto, non avrebbe fornito la prova dell'adempimento nel termine prescritto,
decadendo di conseguenza dal diritto all'indennizzo: l'irrilevanza e tardività del verbale di consegna delle chiavi, perchè redatto successivamente allo spirare del termine dei tre giorni dall'avvenuto sinistro (ossia in data 3\4\2013, mentre il termine ultimo per la consegna dei documenti e delle chiavi era il 1\04\2013). L'appellata, inoltre, sottolineava come il non avesse mai consegnato la seconda chiave originale del veicolo sottratto, Pt_1
rendendosi ulteriormente inadempiente.
7 Di seguito, rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado (cfr. ordinanza del 15\11\2024), la causa era rinviata al 22\5\2025, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 352 cpc per la precisazione delle conclusioni, il deposito delle comparse conclusioni e delle eventuali repliche.
Infine, sulla scorta delle conclusioni precisate nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 22\5\2025, la causa era riservata in decisione al collegio ex art. 352 cpc con provvedimento del 26\5\2025.
Ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello sia infondato e vada, pertanto, rigettato per le motivazioni che di seguito si esporranno.
A. Ammissibilità appello ex art. 342 cpc.
In via preliminare, ritiene la Corte che l'appello in esame è ammissibile, in quanto l'impugnazione, che soggiace alla nuova disciplina, risulta costruita in maniera conforme all'art. 342 c.p.c. nel testo vigente a far data dall'11 settembre 2012.
E' ormai noto che l''art. 342 c.p.c., come sostituito dall'art. 54, comma 1 lett. c-bis d.l.
22.06.2012 n. 83, convertito in legge 07.08.2012 n. 134, dispone al primo comma: "L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1)
l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2)
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata".
Tuttavia, la norma va letta nel senso di privilegiare un'esegesi sostanzialistica, come avallato dalla interpretazione delle Sezioni Unite della Cassazione, le quali hanno espressamente affermato che Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con
modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della
8 sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una
parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che
occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di
decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto
alle impugnazioni a critica vincolata> (cfr. Cass. S.U. n. 27199 del 16/11/2017; Cass.
ordinanza n. 13535 del 30/05/2018; Cass. ordinanza n. 40560 del 17/12/2021).
Ora, nel caso in esame, dalla lettura dell'atto di appello sono evincibili, stante l'espressa indicazione in tal senso, gli specifici motivi di appello, sopra indicati, e le parti della pronuncia di primo grado di cui si chiede la riforma.
B. Obbligo di tempestiva denuncia e decadenza.
Con i motivi di appello, da esaminare complessivamente data la loro stretta interconnessione,
l'appellante lamentava che l'errore in cui era incorso il primo giudice, laddove aveva ritenuto la richiesta di indennizzo espletata solo con la missiva del 3\4\2013, non considerando che la denuncia di furto dell'autovettura presso la Questura di Salerno veniva sporta nell'immediatezza dei fatti (ossia poche ore dopo il sinistro del 29\3\2013). Inoltre, il affermava di aver rispettato il termine dei tre giorni, peraltro non perentorio, in Pt_1
quanto non potevano essere conteggiati i giorni di chiusura dell'agenzia di Cava CP_1
(venerdi 29, giorno del furto, 30 e 31 marzo 2013, ovverosia sabato e domenica). Mancava, poi,
per l'appellante la prova della consapevolezza dell'assicurato circa l'obbligo previsto e della cosciente volontà di non osservarlo, con la conseguenza che il giudice di prime cure avrebbe dovuto riconoscere l'indennità spettante all'assicurato o, quantomeno, un'indennità ridotta in ragione del pregiudizio sofferto ex art. 1913, primo comma, cc. A detta del Pt_1
inoltre, il Tribunale avrebbe confuso gli allegati depositati dalle parti e ritenuto erroneamente inoperativa la copertura assicurativa per il furto della vettura, benchè compagnia CP_1
avesse prodotto in giudizio un contratto di assicurazione totalmente diverso rispetto a quello
9 versato in atti dall'attore in primo grado e mai sottoscritto da quest'ultimo, che non conteneva l'articolo 8 delle C.G.C. -clausola, comunque, da ritenersi vessatoria ex art. 33 del Codice del
Consumo secondo - cui venivano prescritti degli oneri in caso di furto del veicolo esageratamente sproporzionati a carico dell'assicurato. Infine, l'appellante contestava le risultanze delle investigazioni private disposte dall' CP_1
Per la Corte detti motivi non sono meritevoli di accoglimento.
In via preliminare, appare opportuno chiarire che la disciplina dell'assicurazione contro i furti rientra tra le assicurazioni contro i danni disciplinate dagli art. 1904 e ss. c.c.., che ha la funzione di indennizzare l'assicurato per la perdita patrimoniale subita in conseguenza della sottrazione illecita del veicolo. Si tratta di un'assicurazione facoltativa, distinta da quella obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli (c.d. RCA).
Per ciò che concerne gli obblighi dell'assicurato, va detto che quando quest'ultimo subisce un furto, si attivano degli specifici obblighi di condotta, previsti sia dal codice civile sia dalle clausole contrattuali sottoscritte dai contraenti, chiamate appunto condizioni generali di polizza.
Il primo obbligo previsto in capo all'assicurato è sancito dall'art. 1913 c.c., secondo cui l'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza. Pur essendo detto termine ordinatorio, la sua violazione, determinata da dolo o colpa dell'assicurato che “intenzionalmente”, può comportare la perdita del diritto all'indennità
ovvero, se il ritardo dipenda da semplice colpa dell'assicurato, una mera riduzione proporzionale dell'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 c.c.
Orbene, a prescindere dalla previsione contrattuale contestata, il termine di tre giorni per la denuncia del furto è previsto direttamente al codice civile (art. 1913 cc), ragion per cui deve reputarsi del tutto irrilevanti l'eccezione di efficacia della corrispondente clausola delle
10 Condizioni Generali di Contratto, che il asseriva di non aver sottoscritto, essendo Pt_1
la stessa inserita anche nella copia della polizza prodotta dallo stesso appellante.1
D'altra parte, per potersi ritenere vessatoria una clausola, l'art. 1341 comma 2 c.c. stabilisce che in materia assicurativa essa debba prescrivere cause di decadenza dal diritto all'indennizzo diverse o più restrittive rispetto a quelle previste per legge (cfr. Cass. n. 6274 del 2005; Cass.
n. 7700/2016).
Ciò premesso, dall'analisi dei documenti versati in atti emerge con chiarezza l'intempestività
della comunicazione da parte dell'assicurato, tale da escludere il diritto all'indennizzo per il furto del veicolo subito. Infatti, sebbene la denuncia sporta all'autorità di pubblica sicurezza sia stata fatta nell'immediatezza del sinistro e nel rispetto dei termini previsti, non può dirsi lo stesso per la comunicazione dell'evento alla compagnia di assicurazione.
In primo luogo, non risulta alcuna “interlocuzione” con l' prima del 3\4\2013, CP_1
data in cui il termine era già elasso: essendo avvenuto il furto asseritamente il venerdì
29\3\2013, ben avrebbe potuto l'assicurato operare la necessaria denuncia il lunedì 1\4\2013,
ossia tre giorni dopo nel rispetto del disposto di cui all'art. 1913 cc.
Inoltre, al verbale di consegna delle chiavi all'assicuratore datato 3\4\2013 (sig. , Persona_1
dipendente dell'agenzia di Cava de' Tirreni, corredato di certificato di proprietà CP_1
con annotata perdita di possesso del veicolo assicurato, di estratto cronologico e della denuncia del furto) non può essere riconosciuto lo stesso valore probatorio della tempestiva comunicazione del furto all'assicurazione: il verbale di consegna delle chiavi è un documento interno o informale che, attestando il trasferimento della disponibilità materiale delle chiavi del veicolo, può servire a dimostrare la buona fede e la collaborazione dell'assicurato, ma non costituisce di per sé denuncia del sinistro e non è idoneo, pertanto, a sostituire tale obbligo contrattuale. Così come a nulla rileva la circostanza che il conferiva, in data Pt_1 1 “la produzione in giudizio di una scrittura privata a cura di chi non l'aveva sottoscritta costituisce equipollente della mancata sottoscrizione contestuale e, pertanto, perfeziona "ex nunc" il contratto in essa contenuto, purché la controparte in giudizio sia la stessa che aveva già firmato tale scrittura e sia ancora in vita al momento di detta produzione, non producendosi altrimenti il necessario incontro delle volontà negoziali” (cfr. Cass. n. 1525\2018). 11 17\4\2013, procura speciale alla stessa compagnia per la gestione del sinistro, poiché CP_1
trattasi di prassi comuni nell'ambito assicurativo.
La violazione del termine di denuncia, poi, risulta accompagnata dalla dimostrazione dell'allegato “dolo” dell'assicurato.
E' noto, infatti, che in merito al carattere doloso dell'inadempimento dell'obbligo di avviso previsto dall'art. 1913 cod. civ., che ha come conseguenza, ai sensi del comma 1 dell'art. 1915
cod. civ., la perdita del diritto all'indennizzo, va precisato che “scopo dell'avviso è quello di
consentire all'assicuratore di accertare prontamente le cause del sinistro, nonché di assumere
tutti i provvedimenti di salvataggio, idonei a prevenire o attenuare le conseguenze riconducibili
all'evento (art. 1914 cod. civ.)” [vd. Cass. 8\4\1997, n. 3044]). L'essere l'avviso correlato ad un interesse dell'assicuratore, inoltre, connota lo stesso in termini di obbligo e non di onere.
D'altra parte, l'inadempimento dell'onere rileva per la sua oggettività, a prescindere dall'elemento soggettivo dell'onerato, mentre, nel caso di violazione dell'art. 1913 cod. civ., la legge espressamente conferisce rilievo a tale aspetto, lasciando intendere che, in assenza di colpa, l'omissione è priva di conseguenze. Tuttavia, come più sopra ricordato, le conseguenze dell'inadempimento di tale obbligo variano, tuttavia, a seconda della natura dell'elemento soggettivo - comunque da provarsi, qualsiasi esso sia, da parte dell'assicuratore (cfr. Cass.,
ordinanza del 30\9\2019, n. 24210) - che sorregge la condotta dell'assicurato, giacché solo in caso di dolo si determina la perdita del diritto all'indennizzo. In relazione, al carattere doloso del comportamento dell'assicurato si è precisato, poi, che “affinché l'assicurato possa ritenersi
dolosamente inadempiente all'obbligo di dare avviso all'assicuratore, ai fini dell'art. 1915,
comma 1, cod. civ., con l'effetto di perdere il diritto all'indennità, non è richiesto lo specifico e
fraudolento intento di arrecare danno all'assicuratore, ma è sufficiente la consapevolezza
dell'obbligo previsto dalla norma e la cosciente volontà di non osservarlo” (così da ultimo, in motivazione, Cass., ordinanza del 27\7\2021, n. 21533; Cass. 7\11\2019, n. 28625; Cass.
12 28\7\2014, n. 17088; Cass. 30\6\2015, n. 13355; Cass. 11\3\2005, n. 5435; Cass. n. 3044 del
1997; Cass. 3\10\1977, n. 4203).
Orbene, calando questi principi al caso che occupa, rileva la Corte che le anomalie emerse dalle indagini assicurative e nel corso del procedimento penale aperto a carico del Pt_1
rendono “evidente come il ritardo nella denuncia abbia pregiudicato la possibilità di una
migliore ricostruzione dei fatti” e consentono di decretare il carattere doloso dell'inadempimento dell'obbligo di tempestivo avviso. Per inciso, la dimostrazione del dolo civilistico può “essere data anche attraverso il riferimento a quegli elementi fattuali che, in
relazione alle circostanze e secondo la comune esperienza, possono far desumere la sussistenza
degli elementi costitutivi del dolo” (cfr. in motivazione, Cass.,
Ordinanza n. 26294 del 08/10/2024).
A tal fine, premesso che l'auto del era dotata di n. 2 transponder VIASAT, ossia Pt_1
di quegli strumenti elettronici utilizzati per la localizzazione, la gestione, la sicurezza dei veicoli che integrano anche il GPS, idonei a rilevare in tempo reale la posizione e lo stato del mezzo e a trasmettere tali informazioni alla centrale operativa della compagnia assicurativa, dall'esame delle risultanze telematiche acquisite dall' e dalle indagini espletate dalla Polizia CP_1
Giudiziaria nel procedimento penale a carico del (cfr. nota prot. N. 359\200A P.G. Pt_1
2013 del 21\5\2013) emergeva che l'autovettura BMW X6 tg. EC 345 PY risultava già
importata in Marocco in data anteriore (2\3\20213) a quella indicata nella denuncia di furto
(avvenuto il 29\3\2013), mentre in data 7\3\2013 risultava esportata nello stato della Mauritania,
senza alcuna registrazione del rientro in Italia del veicolo assicurato. Tale circostanza,
oggettivamente incompatibile con la versione fornita dall'assicurato, costituisce un indizio particolarmente significativo della inattendibilità dell'evento come denunciato dal
Pt_1
Ritiene, peraltro, la Corte che gli esiti delle investigazioni delegate alla Controparte_3
[... per conto della risultano adeguatamente supportate, tanto da portare CP_1
13 all'apertura di un procedimento penale a carico del (cfr. decreto di citazione a Pt_1
giudizio del 3-11\6\2014): l'attestazione rilasciata dal Regno del Marocco – Ministero
dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione delle Dogane e delle Imposte Dirette, in data
22\5\2013, corredata dalla traduzione giurata del 14\6\2013 e legalizzata presso l'Ambasciata
Italiana di Rabat il 28\6\2013, in uno ai controlli incrociati tra il numero di targa e il numero di telaio (VIN) del veicolo, escludono la possibilità di clonazioni o errori nella trascrizione dei dati rilevati dal dispositivo Viasat, portando a concludere che il veicolo dell'attore, e non altri,
sia effettivamente transitato alla frontiera;
la comunicazione inviata dalla in data CP_4
25\5\2013, inoltre, dimostra che il al momento del furto era in possesso dolo di Pt_1
una chiave in originale dell'auto e di una copia, richiesta alla concessionaria dopo il 22\2\2013,
Contr laddove la dichiarava di aver consegnato alla concessionaria i due originali delle chiavi dell'auto rubata;
le indagini espletate dalla Polizia Giudiziaria nel procedimento penale a carico del (cfr. informativa della P.G. prot. N. 359\200° P.G. 2013 del 21\5\2013). Pt_1
Difetta, quindi, la prova certa che al momento dell'acquisto al non fossero state Pt_1
consegnate le due chiavi in originale, come sostenuto dall'odierno appellante, il quale, peraltro,
non comunicava alla compagnia di assicurazione di essere in possesso di una sola chiave originale e di un duplicato.
Deve sottolinearsi ancora che il procedimento penale contro il in concorso con Pt_1
(uno dei testi del presente giudizio), per i reati previsti e puniti dagli artt. 110, Testimone_2
81, 367 e 640 cp (simulazione di reato, in concorso e continuazione con tentativo di furto), si concludeva sì con una sentenza di estinzione del reato per prescrizione (cfr. sentenza del
Tribunale penale di Salerno n. 4054 del 17\12\2021), ma il giudice penale dichiarava espressamente di non poter procedere all'assoluzione perché non risulta evidente che il fatto
non sussista, che gli imputati non l'abbiano commesso o che lo stesso non costituisca reato o
non sia previsto alla legge come reato>.
14 In altri termini, con la pronuncia penale testè ricordata emerge in maniera palese che gli esiti delle indagini sarebbero stati idonei all'emissione di una sentenza di condanna, se non fosse intervenuta la prescrizione.
Pertanto, tutti gli elementi sin qui riportati consentono di ritenere la sussistenza del “dolo” – nel senso più sopra chiarito – del nella tardiva denuncia del furto all'assicurazione, Pt_1
con conseguente perdita totale del diritto all'indennizzo ex artt. 1913 e 1915 cc.
In conclusione, sulla base delle motivazioni sin qui argomentate, l'appello va rigettato, con conferma integrale della decisione di primo grado ed assorbimento di tutte le ulteriori questioni sollevate dalle parti.
C. Spese processuali.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate così come in dispositivo.
Infine, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della società ogni diversa Parte_1 CP_1
domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza n. 360\2024, pubblicata in data 16/02/2024 dal Tribunale di Nocera;
2) CONDANNA l'appellante, al pagamento in favore della società Parte_1
appellata, delle spese del secondo grado di giudizio, che liquida nella CP_1
somma di € 5.800,00 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
15 3) DA' ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Così deciso in Salerno, lì 2 ottobre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
-dott.ssa Marina Mainenti - - dott.ssa Maria Balletti -
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Balletti Presidente
Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere
Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 618\2024 RG, vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Nocera Inferiore, alla via Garibaldi n. 139, Parte_1
presso lo studio dell'avv. Gennaro Loffredo, che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente dall'avv. Nicola Iannone, come da procura conferita su foglio separato in calce all'atto di appello;
APPELLATE
E
con sede in Milano, in persona del suo legale rappresentante p.t., elettivamente CP_1
domiciliata in Caserta, alla via Fulvio Renella n. 88, presso lo studio dell'avv. Lucia Piscitelli,
1 che la rappresenta e difende come da procura speciale alle liti conferita su foglio separato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 360/2024, pubblicata in data 16\02\2024 dal
Tribunale di Nocera Inferiore;
in materia di Contratti e obbligazioni varie: assicurazione contro
i danni;
CONCLUSIONI: come rassegnate dalle parti (cfr. note di trattazione scritta in atti).
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 31\05\2024, proponeva Parte_1
appello avverso la sentenza n. 360\2024 del 16\02\2024 (pubblicata in pari data e mai notificata), con la quale il Tribunale di Nocera Inferiore rigettava la domanda di risarcimento del danno proposta dall'odierno appellante e lo condannava al pagamento delle spese di giudizio.
In effetti, con l'atto di citazione di primo grado notificato in data 27\10\2014, Parte_1
conveniva in giudizio la sua assicurazione, al fine di ottenere
[...] CP_1
l'accertamento dell'inadempimento contrattuale della convenuta, riferito alla polizza n.
439371085, con condanna al risarcimento dei danni quantificati in € 50.000,00, oltre spese di lite.
In particolare, l'attore rappresentava di essere proprietario del veicolo BMW X6 tg. EC 345
PY, coperto da polizza assicurativa n. 439371085 anche per il furto, sottoscritta con la compagnia assicurativa che in data 29\03\2013, alle ore 19.30, parcheggiava la CP_1
propria autovettura in Salerno, nei pressi del parco Pinocchio, all'altezza del Ponte Rouen e,
mentre si dirigeva in Salerno centro con alcuni amici, riceveva una telefonata effettuata dal
2 sistema VIASAT, installato sulla predetta vettura, che lo allertava del fatto che l'auto era in movimento;
che, quindi, si recava immediatamente nel luogo dove lo stesso aveva parcheggiato il proprio veicolo e constatava l'avvenuto furto ad opera di ignoti;
che nell'immediatezza dei fatti si recava presso la Questura di Salerno per denunciare il furto subito e, successivamente,
comunicava alla compagnia assicurativa la sottrazione del veicolo, chiedendone il ristoro mediante il riconoscimento di un indennizzo, come da polizza;
che, tuttavia, la compagnia pur riconoscendo di aver ricevuto in data 3\04\2013 la denuncia sporta con gli CP_1
allegati (certificato di proprietà con annotata perdita di possesso della vettura, estratto cronologico, n. 2 chiavi BMW, di cui una copia in originale e un doppione, e due trasponder di
, negava il richiesto indennizzo in ragione della tardiva denuncia del furto oltre il termine CP_2
previsto dall'art. 1903 c.c. (cfr. lettera del 18\10\2013); che il valore assicurato dell'auto era pari ad € 50.000,00, benchè fosse stata acquistata per € 52.000,00.
Instauratosi il contraddittorio in primo grado, si costituiva la chiedendo in via CP_1
preliminare la sospensione del giudizio ex art. 295 cpc in attesa della definizione del processo penale (procedimento penale n. 526/2014 R.G.N.R. e citazione a giudizio per l'udienza del
27/03/2015) avviato a seguito di querela sporta in data 5\8\2013 nei confronti dell'attore in virtù
delle investigazioni eseguite a seguito della denuncia di furto, dalle quali erano emerse circostanze incompatibili con la sottrazione del bene mobile registrato: l'agenzia di investigazioni, a cui la compagnia assicurativa aveva conferito incarico, accertava che l'autovettura BMW X6 tg. EC 345 PY era stata importata già in data 2\3\2013 in Marocco
attraverso la frontiera presente al porto di Tangeri Med e, successivamente, in data 7\03\2013,
era stata esportata in Mauritania attraverso il posto di Frontiera di Kerkarate;
tuttavia, nelle relazioni di indagine non risultavano registrazioni doganali successive a tali spostamenti che attestavano il rientro in Italia del veicolo assicurato;
la casa automobilistica tedesca BMW, a cui veniva chiesta un'analisi tecnica sulle chiavi fornite dall'assicurato, dichiarava che la fornitura di fabbrica comprendeva due chiavi in originale, di talché, con la restituzione di una
3 sola chiave in originale e di un doppione da parte del dopo il furto, risultava Pt_1
mancante la chiave originale con comando a distanza, contrassegnata col n. 2, ordinata dopo il
22\2\2013 attraverso la concessionaria che quindi non veniva restituita alla compagnia. Inoltre,
la compagnia convenuta eccepiva l'inadempimento contrattuale del per violazione Pt_1
dell'art 8 delle C.G.C., non avendo tempestivamente comunicato il furto dell'autovettura nel termine dei tre giorni successivi al sinistro. Pertanto, la società concludeva per il CP_1
rigetto della domanda attorea in quanto infondata in ordine all'an e al quantum debeatur, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Di poi, acquisiti gli atti del processo penale (cfr. ordinanza del 14-15\11\2017), escussi i testi ammessi (cfr. ordinanza del 31\5-22\6\2022, nonchè verbale di udienza del 2\11\2022 per i testi e e disposta CTU per la valutazione dell'entità del danno Testimone_1 Testimone_2
subito dall'attore (cfr. relazione del geo. , depositata in data 11\4\2023), la Parte_2
causa era decisa con la sentenza qui impugnata, con la quale il Tribunale di Nocera Inferiore
così statuiva: “a) Rigetta la domanda;
b) condanna parte attrice al pagamento, in favore di
parte convenuta delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.500,00, oltre Iva e Cpa, come
per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso); c) pone definitivamente le
spese di CTU a carico di parte attrice soccombente”.
In particolare, il giudice di prime cure rilevava la tardiva denuncia del furto alla compagnia assicuratrice in violazione dell'art. 1913 cc, con conseguente perdita del diritto all'indennizzo,
in ragione della consapevolezza del relativo obbligo da parte del il quale aveva Pt_1
prodotto in giudizio copia della polizza in cui tale onere era stato riprodotto, con esclusione di qualsiasi vessatorietà. Peraltro, sottolineava il primo giudice, che la aveva CP_1
provato la mala fede dell'assicurato, mediante il deposito della documentazione attestante la fuoriuscita dall'Italia dell'auto assicurata ben prima del furto. Per il Tribunale, infine, la produzione in giudizio da parte del di una copia della polizza da lui non Pt_1
sottoscritta equivaleva alla sottoscrizione stessa, mentre la dedotta mancata consegna ella
4 seconda chiave in originale non era stata comunicata alla compagnia assicurativa in sede di stipula del contratto o, al più tardi, alla data del 3\4\2013.
Con l'impugnazione in esame, previa istanza di sospensione della Parte_1
provvisoria esecuzione, censurava la sentenza appellata per i seguenti motivi:
- Nullità e\o illegittimità della sentenza per travisamento dei fatti;
carente valutazione delle risultanze processuali;
violazione e\o falsa applicazione di norme di diritto;
error
in iudicando ed error in procedendo in riferimento agli art. 115 e 116 cpc, artt. 1913 e
2697 cc. Per l'appellante il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto la richiesta di indennizzo espletata solo con la missiva del 3\4\2013, non considerando che la denuncia di furto dell'autovettura presso la Questura di Salerno veniva sporta nell'immediatezza dei fatti (ossia poche ore dopo il sinistro del 29\3\2013). Inoltre, il Pt_1
affermava di aver rispettato il termine dei tre giorni, peraltro non perentorio, in quanto non potevano essere conteggiati i giorni di chiusura dell'agenzia di Cava CP_1
(venerdi 29, giorno del furto, 30 e 31 marzo 2013, ovverosia sabato e domenica).
Mancava, poi, per l'appellante la prova della consapevolezza dell'assicurato circa l'obbligo previsto e della cosciente volontà di non osservarlo, con la conseguenza che il giudice di prime cure avrebbe dovuto riconoscere l'indennità spettante all'assicurato o, quantomeno, un'indennità ridotta in ragione del pregiudizio sofferto ex art. 1913,
primo comma, cc.
- nullità e\o illegittimità della sentenza per travisamento dei fatti;
carente valutazione delle risultanze processuali;
violazione e\o falsa applicazione di norme di diritto;
error
in iudicando ed error in procedendo in riferimento agli art. 115 e 116 cpc, art. 2697 cc e artt.
2-8 CGC.. Il Tribunale avrebbe confuso gli allegati depositati dalle parti e ritenuto erroneamente inoperativa la copertura assicurativa per il furto della vettura, benchè
compagnia avesse prodotto in giudizio un contratto di assicurazione CP_1
totalmente diverso rispetto a quello versato in atti dall'attore in primo grado e mai
5 sottoscritto da quest'ultimo, che non conteneva l'articolo 8 delle C.G.C. secondo cui venivano prescritti degli oneri in caso di furto del veicolo esageratamente sproporzionati a carico dell'assicurato. L'appellante, infatti, lamentava che l'art. 8 delle C.G.C.
contenesse una clausola vessatoria ex art. 33 del Codice del Consumo, mettendo l'assicurato in condizioni di netto sfavore rispetto all'assicuratore, mai approvata specificamente dal Pt_1
- nullità e\o illegittimità della sentenza per travisamento dei fatti;
carente valutazione delle risultanze processuali;
violazione e\o falsa applicazione di norme di diritto;
error
in iudicando ed error in procedendo in riferimento agli art. 115 e 116 cpc, art. 2697 cc.
L'appellante si doleva della decisione di primo grado, laddove era stata ritenuta provata la sua malafede in ordine alla circostanza emersa dalle attività di investigazione eseguita dalla che segnalava lo spostamento dell'autovettura in Marocco e il mancato CP_1
rientro nel territorio europeo ben 27 giorni prima della denuncia di furto. Il
infatti, precisava che le informative della Pt_1 Controparte_3
prodotte dalla convenuta erano state oggetto di specifica contestazione, al contrario di quanto asserito dal giudice in sentenza, poiché non regolarmente depositate mediante inoltro per via telematica e poiché esse non avevano valore di piena prova, anche perché
non dimostravano in maniera puntuale e meticolosa che la vettura transitata in Marocco,
in un periodo antecedente al denunciato furto, fosse effettivamente quella di proprietà
del Pt_1
- nullità e\o illegittimità della sentenza per travisamento dei fatti;
carente valutazione delle risultanze processuali;
violazione e\o falsa applicazione di norme di diritto;
error
in iudicando ed error in procedendo in riferimento agli art. 115 e 116 cpc, art. 2697 cc.
L'appellante contestava la sentenza nella parte in cui non reputava assolto l'onere contrattuale dell'attore relativo alla consegna, successivamente al furto, delle due chiavi in originale fornite dalla concessionaria al momento della consegna materiale del
6 veicolo al proprietario, pur emergendo dalla deposizione testimoniale di Tes_2
dipendente della concessionaria romana presso cui aveva
[...] Pt_1
acquistato l'auto, che il non era mai stato in possesso della seconda chiave Pt_1
in originale.
Quindi, il così concludeva: 1) dichiarare la responsabilità per l'inadempimento Pt_1
contrattuale della e per l'effetto condannarla al risarcimento, in favore CP_1
dell'istante, della somma di € 50.000,00 (valore di assicurazione in caso di furto del veicolo
rubato) ovvero, in subordine, quella risultante dal quattroruote-pro pari a € 39.200,00 oltre
iva, o in via ulteriormente subordinata, quella risultante dalla CTU pari a € 38.500,00 oltre
iva, ovvero, ancora quella che l'On.le Giudice riterrà equo liquidare, il tutto oltre interessi
moratori e rivalutazione monetaria dal fatto e fino al ristoro effettivo, contenendo l'intera
domanda in € 52.000,00 con espressa rinunzia all'esubero; 2) condannarsi altresì CP_1
alle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio con attribuzione ai procuratori
[...]
antistatari>.
Instauratosi il contraddittorio in appello, si costituiva la eccependo: CP_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348bis c.p.c.; la manifesta infondatezza del gravame per inottemperanza degli obblighi previsti dall'art. 8 delle C.G.C. in quanto l'appellante, su cui gravava l'onere di notiziare l'assicuratore entro tre giorni dalla conoscenza dell'avvenuto furto, non avrebbe fornito la prova dell'adempimento nel termine prescritto,
decadendo di conseguenza dal diritto all'indennizzo: l'irrilevanza e tardività del verbale di consegna delle chiavi, perchè redatto successivamente allo spirare del termine dei tre giorni dall'avvenuto sinistro (ossia in data 3\4\2013, mentre il termine ultimo per la consegna dei documenti e delle chiavi era il 1\04\2013). L'appellata, inoltre, sottolineava come il non avesse mai consegnato la seconda chiave originale del veicolo sottratto, Pt_1
rendendosi ulteriormente inadempiente.
7 Di seguito, rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado (cfr. ordinanza del 15\11\2024), la causa era rinviata al 22\5\2025, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 352 cpc per la precisazione delle conclusioni, il deposito delle comparse conclusioni e delle eventuali repliche.
Infine, sulla scorta delle conclusioni precisate nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 22\5\2025, la causa era riservata in decisione al collegio ex art. 352 cpc con provvedimento del 26\5\2025.
Ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello sia infondato e vada, pertanto, rigettato per le motivazioni che di seguito si esporranno.
A. Ammissibilità appello ex art. 342 cpc.
In via preliminare, ritiene la Corte che l'appello in esame è ammissibile, in quanto l'impugnazione, che soggiace alla nuova disciplina, risulta costruita in maniera conforme all'art. 342 c.p.c. nel testo vigente a far data dall'11 settembre 2012.
E' ormai noto che l''art. 342 c.p.c., come sostituito dall'art. 54, comma 1 lett. c-bis d.l.
22.06.2012 n. 83, convertito in legge 07.08.2012 n. 134, dispone al primo comma: "L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1)
l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2)
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata".
Tuttavia, la norma va letta nel senso di privilegiare un'esegesi sostanzialistica, come avallato dalla interpretazione delle Sezioni Unite della Cassazione, le quali hanno espressamente affermato che Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con
modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della
8 sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una
parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che
occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di
decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto
alle impugnazioni a critica vincolata> (cfr. Cass. S.U. n. 27199 del 16/11/2017; Cass.
ordinanza n. 13535 del 30/05/2018; Cass. ordinanza n. 40560 del 17/12/2021).
Ora, nel caso in esame, dalla lettura dell'atto di appello sono evincibili, stante l'espressa indicazione in tal senso, gli specifici motivi di appello, sopra indicati, e le parti della pronuncia di primo grado di cui si chiede la riforma.
B. Obbligo di tempestiva denuncia e decadenza.
Con i motivi di appello, da esaminare complessivamente data la loro stretta interconnessione,
l'appellante lamentava che l'errore in cui era incorso il primo giudice, laddove aveva ritenuto la richiesta di indennizzo espletata solo con la missiva del 3\4\2013, non considerando che la denuncia di furto dell'autovettura presso la Questura di Salerno veniva sporta nell'immediatezza dei fatti (ossia poche ore dopo il sinistro del 29\3\2013). Inoltre, il affermava di aver rispettato il termine dei tre giorni, peraltro non perentorio, in Pt_1
quanto non potevano essere conteggiati i giorni di chiusura dell'agenzia di Cava CP_1
(venerdi 29, giorno del furto, 30 e 31 marzo 2013, ovverosia sabato e domenica). Mancava, poi,
per l'appellante la prova della consapevolezza dell'assicurato circa l'obbligo previsto e della cosciente volontà di non osservarlo, con la conseguenza che il giudice di prime cure avrebbe dovuto riconoscere l'indennità spettante all'assicurato o, quantomeno, un'indennità ridotta in ragione del pregiudizio sofferto ex art. 1913, primo comma, cc. A detta del Pt_1
inoltre, il Tribunale avrebbe confuso gli allegati depositati dalle parti e ritenuto erroneamente inoperativa la copertura assicurativa per il furto della vettura, benchè compagnia CP_1
avesse prodotto in giudizio un contratto di assicurazione totalmente diverso rispetto a quello
9 versato in atti dall'attore in primo grado e mai sottoscritto da quest'ultimo, che non conteneva l'articolo 8 delle C.G.C. -clausola, comunque, da ritenersi vessatoria ex art. 33 del Codice del
Consumo secondo - cui venivano prescritti degli oneri in caso di furto del veicolo esageratamente sproporzionati a carico dell'assicurato. Infine, l'appellante contestava le risultanze delle investigazioni private disposte dall' CP_1
Per la Corte detti motivi non sono meritevoli di accoglimento.
In via preliminare, appare opportuno chiarire che la disciplina dell'assicurazione contro i furti rientra tra le assicurazioni contro i danni disciplinate dagli art. 1904 e ss. c.c.., che ha la funzione di indennizzare l'assicurato per la perdita patrimoniale subita in conseguenza della sottrazione illecita del veicolo. Si tratta di un'assicurazione facoltativa, distinta da quella obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli (c.d. RCA).
Per ciò che concerne gli obblighi dell'assicurato, va detto che quando quest'ultimo subisce un furto, si attivano degli specifici obblighi di condotta, previsti sia dal codice civile sia dalle clausole contrattuali sottoscritte dai contraenti, chiamate appunto condizioni generali di polizza.
Il primo obbligo previsto in capo all'assicurato è sancito dall'art. 1913 c.c., secondo cui l'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza. Pur essendo detto termine ordinatorio, la sua violazione, determinata da dolo o colpa dell'assicurato che “intenzionalmente”, può comportare la perdita del diritto all'indennità
ovvero, se il ritardo dipenda da semplice colpa dell'assicurato, una mera riduzione proporzionale dell'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 c.c.
Orbene, a prescindere dalla previsione contrattuale contestata, il termine di tre giorni per la denuncia del furto è previsto direttamente al codice civile (art. 1913 cc), ragion per cui deve reputarsi del tutto irrilevanti l'eccezione di efficacia della corrispondente clausola delle
10 Condizioni Generali di Contratto, che il asseriva di non aver sottoscritto, essendo Pt_1
la stessa inserita anche nella copia della polizza prodotta dallo stesso appellante.1
D'altra parte, per potersi ritenere vessatoria una clausola, l'art. 1341 comma 2 c.c. stabilisce che in materia assicurativa essa debba prescrivere cause di decadenza dal diritto all'indennizzo diverse o più restrittive rispetto a quelle previste per legge (cfr. Cass. n. 6274 del 2005; Cass.
n. 7700/2016).
Ciò premesso, dall'analisi dei documenti versati in atti emerge con chiarezza l'intempestività
della comunicazione da parte dell'assicurato, tale da escludere il diritto all'indennizzo per il furto del veicolo subito. Infatti, sebbene la denuncia sporta all'autorità di pubblica sicurezza sia stata fatta nell'immediatezza del sinistro e nel rispetto dei termini previsti, non può dirsi lo stesso per la comunicazione dell'evento alla compagnia di assicurazione.
In primo luogo, non risulta alcuna “interlocuzione” con l' prima del 3\4\2013, CP_1
data in cui il termine era già elasso: essendo avvenuto il furto asseritamente il venerdì
29\3\2013, ben avrebbe potuto l'assicurato operare la necessaria denuncia il lunedì 1\4\2013,
ossia tre giorni dopo nel rispetto del disposto di cui all'art. 1913 cc.
Inoltre, al verbale di consegna delle chiavi all'assicuratore datato 3\4\2013 (sig. , Persona_1
dipendente dell'agenzia di Cava de' Tirreni, corredato di certificato di proprietà CP_1
con annotata perdita di possesso del veicolo assicurato, di estratto cronologico e della denuncia del furto) non può essere riconosciuto lo stesso valore probatorio della tempestiva comunicazione del furto all'assicurazione: il verbale di consegna delle chiavi è un documento interno o informale che, attestando il trasferimento della disponibilità materiale delle chiavi del veicolo, può servire a dimostrare la buona fede e la collaborazione dell'assicurato, ma non costituisce di per sé denuncia del sinistro e non è idoneo, pertanto, a sostituire tale obbligo contrattuale. Così come a nulla rileva la circostanza che il conferiva, in data Pt_1 1 “la produzione in giudizio di una scrittura privata a cura di chi non l'aveva sottoscritta costituisce equipollente della mancata sottoscrizione contestuale e, pertanto, perfeziona "ex nunc" il contratto in essa contenuto, purché la controparte in giudizio sia la stessa che aveva già firmato tale scrittura e sia ancora in vita al momento di detta produzione, non producendosi altrimenti il necessario incontro delle volontà negoziali” (cfr. Cass. n. 1525\2018). 11 17\4\2013, procura speciale alla stessa compagnia per la gestione del sinistro, poiché CP_1
trattasi di prassi comuni nell'ambito assicurativo.
La violazione del termine di denuncia, poi, risulta accompagnata dalla dimostrazione dell'allegato “dolo” dell'assicurato.
E' noto, infatti, che in merito al carattere doloso dell'inadempimento dell'obbligo di avviso previsto dall'art. 1913 cod. civ., che ha come conseguenza, ai sensi del comma 1 dell'art. 1915
cod. civ., la perdita del diritto all'indennizzo, va precisato che “scopo dell'avviso è quello di
consentire all'assicuratore di accertare prontamente le cause del sinistro, nonché di assumere
tutti i provvedimenti di salvataggio, idonei a prevenire o attenuare le conseguenze riconducibili
all'evento (art. 1914 cod. civ.)” [vd. Cass. 8\4\1997, n. 3044]). L'essere l'avviso correlato ad un interesse dell'assicuratore, inoltre, connota lo stesso in termini di obbligo e non di onere.
D'altra parte, l'inadempimento dell'onere rileva per la sua oggettività, a prescindere dall'elemento soggettivo dell'onerato, mentre, nel caso di violazione dell'art. 1913 cod. civ., la legge espressamente conferisce rilievo a tale aspetto, lasciando intendere che, in assenza di colpa, l'omissione è priva di conseguenze. Tuttavia, come più sopra ricordato, le conseguenze dell'inadempimento di tale obbligo variano, tuttavia, a seconda della natura dell'elemento soggettivo - comunque da provarsi, qualsiasi esso sia, da parte dell'assicuratore (cfr. Cass.,
ordinanza del 30\9\2019, n. 24210) - che sorregge la condotta dell'assicurato, giacché solo in caso di dolo si determina la perdita del diritto all'indennizzo. In relazione, al carattere doloso del comportamento dell'assicurato si è precisato, poi, che “affinché l'assicurato possa ritenersi
dolosamente inadempiente all'obbligo di dare avviso all'assicuratore, ai fini dell'art. 1915,
comma 1, cod. civ., con l'effetto di perdere il diritto all'indennità, non è richiesto lo specifico e
fraudolento intento di arrecare danno all'assicuratore, ma è sufficiente la consapevolezza
dell'obbligo previsto dalla norma e la cosciente volontà di non osservarlo” (così da ultimo, in motivazione, Cass., ordinanza del 27\7\2021, n. 21533; Cass. 7\11\2019, n. 28625; Cass.
12 28\7\2014, n. 17088; Cass. 30\6\2015, n. 13355; Cass. 11\3\2005, n. 5435; Cass. n. 3044 del
1997; Cass. 3\10\1977, n. 4203).
Orbene, calando questi principi al caso che occupa, rileva la Corte che le anomalie emerse dalle indagini assicurative e nel corso del procedimento penale aperto a carico del Pt_1
rendono “evidente come il ritardo nella denuncia abbia pregiudicato la possibilità di una
migliore ricostruzione dei fatti” e consentono di decretare il carattere doloso dell'inadempimento dell'obbligo di tempestivo avviso. Per inciso, la dimostrazione del dolo civilistico può “essere data anche attraverso il riferimento a quegli elementi fattuali che, in
relazione alle circostanze e secondo la comune esperienza, possono far desumere la sussistenza
degli elementi costitutivi del dolo” (cfr. in motivazione, Cass.,
Ordinanza n. 26294 del 08/10/2024).
A tal fine, premesso che l'auto del era dotata di n. 2 transponder VIASAT, ossia Pt_1
di quegli strumenti elettronici utilizzati per la localizzazione, la gestione, la sicurezza dei veicoli che integrano anche il GPS, idonei a rilevare in tempo reale la posizione e lo stato del mezzo e a trasmettere tali informazioni alla centrale operativa della compagnia assicurativa, dall'esame delle risultanze telematiche acquisite dall' e dalle indagini espletate dalla Polizia CP_1
Giudiziaria nel procedimento penale a carico del (cfr. nota prot. N. 359\200A P.G. Pt_1
2013 del 21\5\2013) emergeva che l'autovettura BMW X6 tg. EC 345 PY risultava già
importata in Marocco in data anteriore (2\3\20213) a quella indicata nella denuncia di furto
(avvenuto il 29\3\2013), mentre in data 7\3\2013 risultava esportata nello stato della Mauritania,
senza alcuna registrazione del rientro in Italia del veicolo assicurato. Tale circostanza,
oggettivamente incompatibile con la versione fornita dall'assicurato, costituisce un indizio particolarmente significativo della inattendibilità dell'evento come denunciato dal
Pt_1
Ritiene, peraltro, la Corte che gli esiti delle investigazioni delegate alla Controparte_3
[... per conto della risultano adeguatamente supportate, tanto da portare CP_1
13 all'apertura di un procedimento penale a carico del (cfr. decreto di citazione a Pt_1
giudizio del 3-11\6\2014): l'attestazione rilasciata dal Regno del Marocco – Ministero
dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione delle Dogane e delle Imposte Dirette, in data
22\5\2013, corredata dalla traduzione giurata del 14\6\2013 e legalizzata presso l'Ambasciata
Italiana di Rabat il 28\6\2013, in uno ai controlli incrociati tra il numero di targa e il numero di telaio (VIN) del veicolo, escludono la possibilità di clonazioni o errori nella trascrizione dei dati rilevati dal dispositivo Viasat, portando a concludere che il veicolo dell'attore, e non altri,
sia effettivamente transitato alla frontiera;
la comunicazione inviata dalla in data CP_4
25\5\2013, inoltre, dimostra che il al momento del furto era in possesso dolo di Pt_1
una chiave in originale dell'auto e di una copia, richiesta alla concessionaria dopo il 22\2\2013,
Contr laddove la dichiarava di aver consegnato alla concessionaria i due originali delle chiavi dell'auto rubata;
le indagini espletate dalla Polizia Giudiziaria nel procedimento penale a carico del (cfr. informativa della P.G. prot. N. 359\200° P.G. 2013 del 21\5\2013). Pt_1
Difetta, quindi, la prova certa che al momento dell'acquisto al non fossero state Pt_1
consegnate le due chiavi in originale, come sostenuto dall'odierno appellante, il quale, peraltro,
non comunicava alla compagnia di assicurazione di essere in possesso di una sola chiave originale e di un duplicato.
Deve sottolinearsi ancora che il procedimento penale contro il in concorso con Pt_1
(uno dei testi del presente giudizio), per i reati previsti e puniti dagli artt. 110, Testimone_2
81, 367 e 640 cp (simulazione di reato, in concorso e continuazione con tentativo di furto), si concludeva sì con una sentenza di estinzione del reato per prescrizione (cfr. sentenza del
Tribunale penale di Salerno n. 4054 del 17\12\2021), ma il giudice penale dichiarava espressamente di non poter procedere all'assoluzione perché non risulta evidente che il fatto
non sussista, che gli imputati non l'abbiano commesso o che lo stesso non costituisca reato o
non sia previsto alla legge come reato>.
14 In altri termini, con la pronuncia penale testè ricordata emerge in maniera palese che gli esiti delle indagini sarebbero stati idonei all'emissione di una sentenza di condanna, se non fosse intervenuta la prescrizione.
Pertanto, tutti gli elementi sin qui riportati consentono di ritenere la sussistenza del “dolo” – nel senso più sopra chiarito – del nella tardiva denuncia del furto all'assicurazione, Pt_1
con conseguente perdita totale del diritto all'indennizzo ex artt. 1913 e 1915 cc.
In conclusione, sulla base delle motivazioni sin qui argomentate, l'appello va rigettato, con conferma integrale della decisione di primo grado ed assorbimento di tutte le ulteriori questioni sollevate dalle parti.
C. Spese processuali.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate così come in dispositivo.
Infine, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della società ogni diversa Parte_1 CP_1
domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza n. 360\2024, pubblicata in data 16/02/2024 dal Tribunale di Nocera;
2) CONDANNA l'appellante, al pagamento in favore della società Parte_1
appellata, delle spese del secondo grado di giudizio, che liquida nella CP_1
somma di € 5.800,00 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
15 3) DA' ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Così deciso in Salerno, lì 2 ottobre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
-dott.ssa Marina Mainenti - - dott.ssa Maria Balletti -
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