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Sentenza 1 gennaio 2025
Sentenza 1 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 01/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 1 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile
Il Tribunale di Potenza, in persona della dott.ssa Rosa Maria Verrastro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 494/2024 R.G., avente ad oggetto “azione revocatoria ex art. 2901
c.c.”, vertente
T R A
rappresentata dalla mandataria oggi Parte_1 CP_1 [...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Ettore Lo Nigro Guida, con studio a Matera ed Controparte_2
ivi elettivamente domiciliata come dal mandato in atti;
ATTORE
E
, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati CP_3 Controparte_4 Controparte_5
Angela Pomarico, Vincenzo Cuomo e Cristiano Cuomo, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, come da mandato in atti;
CONVENUTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_3
e per: la declaratoria della simulazione assoluta e, per
[...] Controparte_4 Controparte_5
l'effetto, della nullità e dell'inefficacia dell'atto di donazione a rogito della dott.ssa Controparte_6
del 9.5.2022 rep. 72939- racc. n.28042, con il quale aveva donato ai figli CP_3 CP_4
e i diritti sugli immobili meglio specificati in citazione alle pagg. 20 -27;
[...] Controparte_5
in via subordinata, di dichiarare il ridetto atto di donazione privo di effetti ed inefficace ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c., e conseguentemente revocarlo nei confronti di;
di Parte_1
condannare in ogni caso i convenuti in solido al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio oltre accessori dovuti per legge;
di ordinare al Conservatore dell'Agenzia delle Entrate Ufficio
Provinciale di Potenza l'annotazione della emananda sentenza. A fondamento della domanda, la parte attrice allegava: che e per Controparte_7
essa quale mandataria in forza del “contratto di mutuo” a rogito Controparte_8
Dott. , notaio in Potenza, del 31.08.2005 rep. 77031 e racc. 12579, integrati con Per_1 Persona_2
atti aggiuntivi in dettaglio specificati alla pag. 4 dell'atto di citazione , aveva notificato in data 21.08
26.09.2015 a debitrice principale, ed a parte mutuataria e Controparte_9 CP_3
datrice di ipoteca”, nonché e la medesima costituitisi fideiussori, Controparte_10 CP_3 atto di precetto per il pagamento della somma di € 5.091.157,38 oltre accessori come specificati;
che, di seguito, la in nome e per conto di Controparte_8 Controparte_11
con atto notificato il 17-19 Novembre 2015 e ritualmente trascritto presso l'Agenzia delle Entrate -
Ufficio Provinciale di Taranto – Territorio sottoponeva a pignoramento l'immobile di proprietà di sito in Castellaneta (TA) censito in N.C.E.U. di detto Comune Controparte_12
al Foglio 125 particella 1380 sub 4; che la perfezionava il 15.12.2015 l'iscrizione a ruolo della CP_7
procedura, provvedeva in data 30.12.2015 al deposito telematico presso la Cancelleria delle Esecuzioni
Immobiliari del Tribunale Ordinario di Taranto dell'istanza di vendita del cespite sottoposto a pignoramento e in data 15.02.2016; che la procedura, iscritta al R.G.E.I. n° 627/2015 era coltivata e il
G.E. nominava il consulente tecnico di ufficio per la stima del valore del cespite pignorato che era quantificato in euro 160.534,50; che aveva proposto opposizione ex artt. 615, 2° CP_3
comma, 483 e 496 c.p.c.; che con ordinanza del 13.12.2016 il G.E. aveva accolto l'avversa istanza di sospensione della procedura esecutiva n° 627/2015 limitatamente alle contestazioni mosse dalla garante in merito alla nullità del contratto di mutuo concluso tra l'istituto di credito e la debitrice principale;
che con la stessa ordinanza il G.E. aveva concesso, con riferimento ai motivi di opposizione agli atti esecutivi, termine perentorio di giorni sessanta, a decorrere dalla comunicazione dell'ordinanza per l'instaurazione del giudizio di merito;
che il giudizio pendeva innanzi al Tribunale Ordinario di
Taranto con iscrizione al R.G. n. 1400/2017; che da verifiche effettuate presso Agenzia delle Entrate la creditrice era venuta a conoscenza che aveva donato ai figli e CP_3 Controparte_4
i diritti sugli immobili meglio descritti, privandosi della garanzia patrimoniale generica CP_5
prestata in forza delle prestate fideiussioni;
che tale donazione doveva ritenersi simulata o, quantomeno revocabile .
Si costituivano in giudizio i convenuti i quali, in via preliminare, eccepivano la carenza di legittimazione attiva e sostanziale della società attrice, dichiaratasi cessionaria di crediti bancari in blocco, stante l'inidoneità della documentazione prodotta con l'atto di citazione a provare la cessione del credito relativo alla posizione in testa agli odierni convenuti, avendo parte attrice depositato la sola pubblicazione dell'avvenuta cessione senza alcun altro documento probatorio. I convenuti eccepivano, inoltre, la nullità delle clausole abusive contenute nella fideiussione, il difetto di legittimazione attiva dell'attrice quanto alla simulazione assoluta dell'atto di donazione;
l'assoluto difetto di legittimazione attiva da parte dell'odierna attrice, anche con riferimento alla proposta azione revocatoria, da rigettare per inesistenza dei presupposti.
La causa era istruita mediante acquisizioni documentali e riservata in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui agli artt. 281 quinquies e 189 c.p.c. nel testo ragione temporis applicabile.
Va accolta la preliminare eccezione di difetto di legittimazione attiva proposta dai convenuti .
La parte attrice fonda la sua legittimazione sui seguenti elementi, che si riportano testualmente: “… che in data 20.12.2017, con sede legale in Roma (RM) alla Via Piemonte n. 38, Parte_1 ora in Via Curtatone n. 3, capitale sociale €. 10.000,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. , con medesimo Codice Fiscale e Partita Iva, è divenuta piena e legittima titolare P.IVA_1
di un portafoglio di crediti, tra cui quello per cui si procede con il presente atto, di cui era originario creditore - che detta cessione è stata Controparte_13
pubblicata, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della L. 130/99 e art. 58 del
Testo Unico Bancario, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23.12.2017, parte seconda n. 151 ; che nelle operazioni di cartolarizzazione non vi è la necessità di procedere ad alcuna formalità e/o annotamento…. che ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge 30 aprile
1999 n. 130 e dell'art. 58 del D. Lgs. 385/93, «I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente» (omissis) «conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità od annotazione» e che «restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti»;
- che tra i crediti acquistati da rientra anche quello oggetto del presente giudizio, Parte_1
trattandosi di rapporto sorto in capo alla Controparte_13
antecedentemente al 31 dicembre 2016…”.
La società attrice non ha depositato in giudizio il contratto di cessione dei crediti ma, esclusivamente,
l'estratto della pubblicazione su Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della L. 130/1999 e s.m.i.
Nell'avviso, l'odierna attrice rappresentava di avere acquistato pro soluto, in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari concluso in data 20.12.2017, da Controparte_8
un insieme di crediti derivanti da rapporti giuridici in relazione ai quali erano forniti elementi identificativi di carattere generale. ( cfr. documento 4 della produzione di parte attrice)
I criteri indicati erano di tipo “ categoriale” specificando la parte nel medesimo avviso che si trattava di crediti per i quali erano fornite “ informazioni orientative “. Tra le informazioni orientative erano ad esempio indicati: rapporti giuridici sorti in capo a PS ( o a banche dalla stessa incorporata) antecedentemente al 31 dicembre 2016 per effetto dell'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme;
rapporti giuridici risolti in relazione ai quali il debitore sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
rapporti giuridici classificati in sofferenza sia alla data del 31.12.2016 sia alla data del 20.12.2017; rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da ISMEA o FI Toscana o Unifidi Emilia Romagna.
I criteri di carattere “ categoriale”, indicati nell'avviso peraltro come orientativi, come innanzi descritti in presenza della contestazione dei convenuti non consentono di ritenere raggiunta la prova della titolarità del diritto di credito in capo alla società attrice.
In tema di prova della legittimazione attiva, ed in base ad un orientamento ormai consolidato della
Corte di Cassazione, dal quale non si ha ragione alcuna per discostarsi: “
1. la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art.
1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che - quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo…”. (cfr. Cass. n.
7866/2024)
Sul tema, si è altresì sostenuto che: “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario..” ( cfr. Cass. n. 17944/2023)
In un procedimento di diversa natura, vertente in parte tra le medesime parti, nel quale ara contestata la legittimazione attiva della società odierna attrice ( per la medesima motivazione) la Corte di Appello di Potenza si è conformata all'orientamento giurisprudenziale di cui sono espressione le massime sopra citate.
Conclusivamente, la domanda dell'attrice non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della parte attrice ed in favore dei convenuti.
Esse sono liquidate in € 17.966,40 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge, in base: alla natura ed al valore della causa, alle attività processuali svolte (studio, introduttiva, trattazione e decisionale) ai criteri tariffari di cui ai dd.mm. 55/2014 e 147/2022 applicati in valori minimi, tenuto conto della definizione del procedimento su di una questione preliminare, ed applicando la maggiorazione in ragione del numero di parti difese dai medesimi difensori oltre alla prima.
Ne va disposto il pagamento in favore dei procuratori costituiti, per fattone anticipo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
rappresentata dalla mandataria oggi ogni altra CP_1 Controparte_2
domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda;
2. Condanna la parte attrice al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 17.966,40 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge, disponendone il pagamento in favore dei procuratori costituiti dei convenuti, per fattone anticipo;
Potenza,1.1.2025
Il giudice
Dott.ssa Rosa Maria Verrastro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile
Il Tribunale di Potenza, in persona della dott.ssa Rosa Maria Verrastro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 494/2024 R.G., avente ad oggetto “azione revocatoria ex art. 2901
c.c.”, vertente
T R A
rappresentata dalla mandataria oggi Parte_1 CP_1 [...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Ettore Lo Nigro Guida, con studio a Matera ed Controparte_2
ivi elettivamente domiciliata come dal mandato in atti;
ATTORE
E
, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati CP_3 Controparte_4 Controparte_5
Angela Pomarico, Vincenzo Cuomo e Cristiano Cuomo, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, come da mandato in atti;
CONVENUTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_3
e per: la declaratoria della simulazione assoluta e, per
[...] Controparte_4 Controparte_5
l'effetto, della nullità e dell'inefficacia dell'atto di donazione a rogito della dott.ssa Controparte_6
del 9.5.2022 rep. 72939- racc. n.28042, con il quale aveva donato ai figli CP_3 CP_4
e i diritti sugli immobili meglio specificati in citazione alle pagg. 20 -27;
[...] Controparte_5
in via subordinata, di dichiarare il ridetto atto di donazione privo di effetti ed inefficace ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c., e conseguentemente revocarlo nei confronti di;
di Parte_1
condannare in ogni caso i convenuti in solido al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio oltre accessori dovuti per legge;
di ordinare al Conservatore dell'Agenzia delle Entrate Ufficio
Provinciale di Potenza l'annotazione della emananda sentenza. A fondamento della domanda, la parte attrice allegava: che e per Controparte_7
essa quale mandataria in forza del “contratto di mutuo” a rogito Controparte_8
Dott. , notaio in Potenza, del 31.08.2005 rep. 77031 e racc. 12579, integrati con Per_1 Persona_2
atti aggiuntivi in dettaglio specificati alla pag. 4 dell'atto di citazione , aveva notificato in data 21.08
26.09.2015 a debitrice principale, ed a parte mutuataria e Controparte_9 CP_3
datrice di ipoteca”, nonché e la medesima costituitisi fideiussori, Controparte_10 CP_3 atto di precetto per il pagamento della somma di € 5.091.157,38 oltre accessori come specificati;
che, di seguito, la in nome e per conto di Controparte_8 Controparte_11
con atto notificato il 17-19 Novembre 2015 e ritualmente trascritto presso l'Agenzia delle Entrate -
Ufficio Provinciale di Taranto – Territorio sottoponeva a pignoramento l'immobile di proprietà di sito in Castellaneta (TA) censito in N.C.E.U. di detto Comune Controparte_12
al Foglio 125 particella 1380 sub 4; che la perfezionava il 15.12.2015 l'iscrizione a ruolo della CP_7
procedura, provvedeva in data 30.12.2015 al deposito telematico presso la Cancelleria delle Esecuzioni
Immobiliari del Tribunale Ordinario di Taranto dell'istanza di vendita del cespite sottoposto a pignoramento e in data 15.02.2016; che la procedura, iscritta al R.G.E.I. n° 627/2015 era coltivata e il
G.E. nominava il consulente tecnico di ufficio per la stima del valore del cespite pignorato che era quantificato in euro 160.534,50; che aveva proposto opposizione ex artt. 615, 2° CP_3
comma, 483 e 496 c.p.c.; che con ordinanza del 13.12.2016 il G.E. aveva accolto l'avversa istanza di sospensione della procedura esecutiva n° 627/2015 limitatamente alle contestazioni mosse dalla garante in merito alla nullità del contratto di mutuo concluso tra l'istituto di credito e la debitrice principale;
che con la stessa ordinanza il G.E. aveva concesso, con riferimento ai motivi di opposizione agli atti esecutivi, termine perentorio di giorni sessanta, a decorrere dalla comunicazione dell'ordinanza per l'instaurazione del giudizio di merito;
che il giudizio pendeva innanzi al Tribunale Ordinario di
Taranto con iscrizione al R.G. n. 1400/2017; che da verifiche effettuate presso Agenzia delle Entrate la creditrice era venuta a conoscenza che aveva donato ai figli e CP_3 Controparte_4
i diritti sugli immobili meglio descritti, privandosi della garanzia patrimoniale generica CP_5
prestata in forza delle prestate fideiussioni;
che tale donazione doveva ritenersi simulata o, quantomeno revocabile .
Si costituivano in giudizio i convenuti i quali, in via preliminare, eccepivano la carenza di legittimazione attiva e sostanziale della società attrice, dichiaratasi cessionaria di crediti bancari in blocco, stante l'inidoneità della documentazione prodotta con l'atto di citazione a provare la cessione del credito relativo alla posizione in testa agli odierni convenuti, avendo parte attrice depositato la sola pubblicazione dell'avvenuta cessione senza alcun altro documento probatorio. I convenuti eccepivano, inoltre, la nullità delle clausole abusive contenute nella fideiussione, il difetto di legittimazione attiva dell'attrice quanto alla simulazione assoluta dell'atto di donazione;
l'assoluto difetto di legittimazione attiva da parte dell'odierna attrice, anche con riferimento alla proposta azione revocatoria, da rigettare per inesistenza dei presupposti.
La causa era istruita mediante acquisizioni documentali e riservata in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui agli artt. 281 quinquies e 189 c.p.c. nel testo ragione temporis applicabile.
Va accolta la preliminare eccezione di difetto di legittimazione attiva proposta dai convenuti .
La parte attrice fonda la sua legittimazione sui seguenti elementi, che si riportano testualmente: “… che in data 20.12.2017, con sede legale in Roma (RM) alla Via Piemonte n. 38, Parte_1 ora in Via Curtatone n. 3, capitale sociale €. 10.000,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. , con medesimo Codice Fiscale e Partita Iva, è divenuta piena e legittima titolare P.IVA_1
di un portafoglio di crediti, tra cui quello per cui si procede con il presente atto, di cui era originario creditore - che detta cessione è stata Controparte_13
pubblicata, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della L. 130/99 e art. 58 del
Testo Unico Bancario, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23.12.2017, parte seconda n. 151 ; che nelle operazioni di cartolarizzazione non vi è la necessità di procedere ad alcuna formalità e/o annotamento…. che ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge 30 aprile
1999 n. 130 e dell'art. 58 del D. Lgs. 385/93, «I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente» (omissis) «conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità od annotazione» e che «restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti»;
- che tra i crediti acquistati da rientra anche quello oggetto del presente giudizio, Parte_1
trattandosi di rapporto sorto in capo alla Controparte_13
antecedentemente al 31 dicembre 2016…”.
La società attrice non ha depositato in giudizio il contratto di cessione dei crediti ma, esclusivamente,
l'estratto della pubblicazione su Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della L. 130/1999 e s.m.i.
Nell'avviso, l'odierna attrice rappresentava di avere acquistato pro soluto, in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari concluso in data 20.12.2017, da Controparte_8
un insieme di crediti derivanti da rapporti giuridici in relazione ai quali erano forniti elementi identificativi di carattere generale. ( cfr. documento 4 della produzione di parte attrice)
I criteri indicati erano di tipo “ categoriale” specificando la parte nel medesimo avviso che si trattava di crediti per i quali erano fornite “ informazioni orientative “. Tra le informazioni orientative erano ad esempio indicati: rapporti giuridici sorti in capo a PS ( o a banche dalla stessa incorporata) antecedentemente al 31 dicembre 2016 per effetto dell'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme;
rapporti giuridici risolti in relazione ai quali il debitore sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
rapporti giuridici classificati in sofferenza sia alla data del 31.12.2016 sia alla data del 20.12.2017; rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da ISMEA o FI Toscana o Unifidi Emilia Romagna.
I criteri di carattere “ categoriale”, indicati nell'avviso peraltro come orientativi, come innanzi descritti in presenza della contestazione dei convenuti non consentono di ritenere raggiunta la prova della titolarità del diritto di credito in capo alla società attrice.
In tema di prova della legittimazione attiva, ed in base ad un orientamento ormai consolidato della
Corte di Cassazione, dal quale non si ha ragione alcuna per discostarsi: “
1. la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art.
1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che - quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo…”. (cfr. Cass. n.
7866/2024)
Sul tema, si è altresì sostenuto che: “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario..” ( cfr. Cass. n. 17944/2023)
In un procedimento di diversa natura, vertente in parte tra le medesime parti, nel quale ara contestata la legittimazione attiva della società odierna attrice ( per la medesima motivazione) la Corte di Appello di Potenza si è conformata all'orientamento giurisprudenziale di cui sono espressione le massime sopra citate.
Conclusivamente, la domanda dell'attrice non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della parte attrice ed in favore dei convenuti.
Esse sono liquidate in € 17.966,40 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge, in base: alla natura ed al valore della causa, alle attività processuali svolte (studio, introduttiva, trattazione e decisionale) ai criteri tariffari di cui ai dd.mm. 55/2014 e 147/2022 applicati in valori minimi, tenuto conto della definizione del procedimento su di una questione preliminare, ed applicando la maggiorazione in ragione del numero di parti difese dai medesimi difensori oltre alla prima.
Ne va disposto il pagamento in favore dei procuratori costituiti, per fattone anticipo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
rappresentata dalla mandataria oggi ogni altra CP_1 Controparte_2
domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda;
2. Condanna la parte attrice al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 17.966,40 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge, disponendone il pagamento in favore dei procuratori costituiti dei convenuti, per fattone anticipo;
Potenza,1.1.2025
Il giudice
Dott.ssa Rosa Maria Verrastro