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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/07/2025, n. 2352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2352 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Francesca Caputo Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 2131/2024 R.G. avente ad oggetto separazione personale tra coniugi e pendente tra
( ), rappresentata e difesa da avv. Parte_1 C.F._1
Dimitry Conte,
-parte attrice-
e
), rappresentato e difeso da avv. Controparte_1 C.F._2
Giovanni Baldassarre,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Lecce, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di essere Parte_1 coniuge della parte convenuta in forza di matrimonio celebrato in data R.G. 2131/2024
28/04/2004. Ha precisato che dalla loro unione sono nati i figli Per_1
(Scorrano, 27/09/2004), (Tricase, 04/06/2009) e
[...] Persona_2
(Tricase, 21/01/2012). Persona_3
Ha dichiarato che tra le parti la convivenza è divenuta intollerabile per essere venuta meno la affectio coniugalis. Ha allegato di lavorare quale
O.S.S. e di percepire uno stipendio pari ad € 1.180,00 circa.
Ha domandato: a) la separazione personale;
b) l'affidamento condiviso della prole con collocamento prevalente presso di sé; c) l'assegnazione a sé della casa familiare;
d) la regolamentazione del diritto di visita dell'altro genitore;
e) un contributo mensile dell'altro genitore al mantenimento della prole pari ad € 200,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
f) un contributo mensile del coniuge al suo mantenimento pari ad € 100,00; g) il riconoscimento per l'intero dell'A.U.U. Con vittoria di spese di giudizio, con distrazione in favore del procuratore (ricorso depositato il 26/03/2024).
1.2.- Il giudice delegato, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio.
1.3.- La parte si è costituita in giudizio non opponendosi Controparte_1 alla decisione sullo status, aderendo alle condizioni domandate da controparte nel ricorso introduttivo.
Ha concluso domandando: a) la separazione personale;
b) l'affidamento condiviso della prole con collocamento prevalente presso l'altro genitore;
c)
l'assegnazione alla coniuge della casa familiare;
d) la regolamentazione del proprio diritto di visita;
e) un contributo mensile al mantenimento della prole pari ad € 200,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
f) un contributo mensile al mantenimento della coniuge pari ad € 100,00; g) l'attribuzione in via esclusiva e per intero dell'A.U.U. all'altro genitore (comparsa di risposta depositata il 12/09/2024).
1.4.- In occasione dell'udienza del 16/09/2024, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa
2 R.G. 2131/2024
domandando che la causa sia decisa secondo le condizioni di cui al ricorso introduttivo, qui trascritte:
a) Disporre la separazione dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto, come già avviene;
b) Affidare i figli congiuntamente ad entrambi i genitori che continueranno ad educarli nel rispetto reciproco;
c) Disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Maglie
(Le) alla via Ingravalle 10, alla sig.ra , ove Parte_1 vivrà unitamente ai figli, come già avviene ed atteso che il coniuge si è trasferito da tempo presso una sua abitazione in campagna;
d) Disporre a carico dell'Ing. un assegno quale contributo CP_1 per il mantenimento in favore dei figli nata in [...]
Tricase il 04.06.2009 (di anni 14); nato a [...]
Scorrano il 27.09.2004 (di anni 19); nata a [...]
Tricase il 21.01.12 (di anni 12), nella misura di € 200,00 per ognuno e di € 100,00 per la moglie da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese;
somma di € 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT per famiglie.
e) Il sig. corrisponderà inoltre il 50% delle spese CP_1 straordinarie, mediche e scolastiche che la sig.ra Parte_1 sosterrà per i figli. A tal fine i coniugi si danno reciprocamente comunicazione delle rispettive mail su cui andranno inviati i preventivi di spese straordinarie nell'interesse dei figli giusto protocollo d'intesa del Tribunale civile di Lecce. I coniugi concordano che li stessi dovranno preventivamente comunicare all'altro coniuge le spese straordinarie per il figlio superiori ad € 300,00. Il coniuge che riceverà la comunicazione
e quindi il preventivo di spesa dovrà rispondere a mezzo mail entro e non oltre gg. 7 (sette) dal ricevimento della predetta mail e manifestare il dissenso. La mancata risposta costituirà
3 R.G. 2131/2024
assenso alla spesa e quindi il diritto del coniuge a chiederne il rimborso.
f) L'assegno unico verrà percepito dalla ricorrente.
g) In merito al diritto di visita dei figli nata in [...]_2 il 04.06.2009 (di anni 14); nato a [...] il Persona_1
27.09.2004 (di anni 19); nata a [...] il Persona_3
21.01.12 (di anni 12) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli due volte a settimana, ovvero il martedì e giovedì dalle
18:00 alle 19:30. In estate, dalle 17:30 alle 23:00. I fine settimana alterni dalle 13:30 del sabato alle 19:00 della domenica. Il padre potrà trascorrere durante l'estate 7 giorni consecutivi con i figli. nato a [...] il Persona_1
27.09.2004 (di anni 19), poiché maggiorenne, deciderà di sua spontanea volontà quando incontrare e restare con il padre. Il tutto salvo diverso accordo tra i coniugi e nel rispetto delle esigenze dei figli.
Il giudice delegato ha dunque provveduto in via temporanea e urgente in conformità alle condizioni concordate e si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
1.5.- Con l'atto depositato il 14/03/2025, le parti hanno dichiarato di voler integrare le condizioni inerenti al calendario di visita nei seguenti termini:
A. I figli minori in Tricase il 04/06/2009 (di anni 14); Persona_2
nata a [...] il [...] (di anni 12), Persona_3 collocati presso la casa coniugale con la madre sig.ra Parte_1
, potranno incontrare il padre sig. con
[...] Controparte_1 il seguente calendario redatto di comune accordo tra i coniugi:
B. il padre potrà vedere e tenere con sé i figli due volte a settimana ovvero il martedì e giovedì dalle 18:00 alle 19:30.
In estate, dalle 17:30 alle 23:00. I fine settimana alterni dalle
13:30 del sabato alle 19:00 della domenica con pernotto presso il padre.
4 R.G. 2131/2024
C. il padre potrà trascorrere durante l'estate 7 giorni consecutivi con i figli.
D. durante le festività natalizie, il padre terrà con sé i figli minori
e , dalle ore 12:30 del 23 dicembre alle ore 12:00 Per_2 Per_3 del 25 dicembre;
dalle 12:00 del 05 gennaio alle 22:00 del 7 gennaio. E così alternativamente per gli anni a seguire, con il padre dalle 12:00 del 25 dicembre alle 12 del 27 dicembre.
Dalle ore 12:00 del 30 dicembre alle ore 12:00 del 01 gennaio
E. il padre potrà, inoltre, tenere con sé i figli dalle ore 12:30 del
Venerdì Santo alle ore 22:00 del Lunedì dell'Angelo ad anni alterni. In occasione delle altre festività (ad esempio 25 aprile,
1 maggio, ecc.) i figli rimarranno alternativamente con la madre e con il padre, che li terrà con sé dalle ore 12:30 del giorno precedente alle ore 20:00 del giorno festivo.
In occasione dell'udienza del 17/03/2025, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso introduttivo così come modificate in occasione del deposito di cui al 14/03/2025 con la precisazione che: - le somme previste dalla condizione lett. d saranno tutte oggetto di rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
- la settimana di competenza paterna in estate sarà decisa dai genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
Il giudice delegato, raccolta conferma delle parti di non volersi riconciliare e delle condizioni di separazione di cui dell'accordo raggiunto in udienza, ha rimesso la causa in decisione.
1.6.- Il pubblico ministero nulla ha opposto (parere del 20/02/2025).
2.- La separazione giudiziale è meritevole di accoglimento in conformità agli accordi intervenuti tra le parti.
Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio religioso a Maglie in data 28/04/2004 (atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 6, parte II, serie A, anno 2004).
5 R.G. 2131/2024
Preso atto della volontà comune dei coniugi di non riconciliarsi deve conseguentemente ritenersi che la loro convivenza è divenuta intollerabile.
Quanto alle condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento delle condizioni concordate, così come modificate e integrate in corso di causa.
3.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 2131/2024 introdotto con ricorso del
26/03/2024 da nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la separazione personale tra (Maglie Parte_1
(LE), 28/03/1977) e (Maglie (LE), 07/06/1972) alle Controparte_1 condizioni tra loro concordate in occasione dell'udienza del 16/09/2024 così come integrate e modificate con l'atto depositato il 14/03/2025 e in occasione dell'udienza del 17/03/2025;
2) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 24/07/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Francesca Caputo Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 2131/2024 R.G. avente ad oggetto separazione personale tra coniugi e pendente tra
( ), rappresentata e difesa da avv. Parte_1 C.F._1
Dimitry Conte,
-parte attrice-
e
), rappresentato e difeso da avv. Controparte_1 C.F._2
Giovanni Baldassarre,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Lecce, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di essere Parte_1 coniuge della parte convenuta in forza di matrimonio celebrato in data R.G. 2131/2024
28/04/2004. Ha precisato che dalla loro unione sono nati i figli Per_1
(Scorrano, 27/09/2004), (Tricase, 04/06/2009) e
[...] Persona_2
(Tricase, 21/01/2012). Persona_3
Ha dichiarato che tra le parti la convivenza è divenuta intollerabile per essere venuta meno la affectio coniugalis. Ha allegato di lavorare quale
O.S.S. e di percepire uno stipendio pari ad € 1.180,00 circa.
Ha domandato: a) la separazione personale;
b) l'affidamento condiviso della prole con collocamento prevalente presso di sé; c) l'assegnazione a sé della casa familiare;
d) la regolamentazione del diritto di visita dell'altro genitore;
e) un contributo mensile dell'altro genitore al mantenimento della prole pari ad € 200,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
f) un contributo mensile del coniuge al suo mantenimento pari ad € 100,00; g) il riconoscimento per l'intero dell'A.U.U. Con vittoria di spese di giudizio, con distrazione in favore del procuratore (ricorso depositato il 26/03/2024).
1.2.- Il giudice delegato, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio.
1.3.- La parte si è costituita in giudizio non opponendosi Controparte_1 alla decisione sullo status, aderendo alle condizioni domandate da controparte nel ricorso introduttivo.
Ha concluso domandando: a) la separazione personale;
b) l'affidamento condiviso della prole con collocamento prevalente presso l'altro genitore;
c)
l'assegnazione alla coniuge della casa familiare;
d) la regolamentazione del proprio diritto di visita;
e) un contributo mensile al mantenimento della prole pari ad € 200,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
f) un contributo mensile al mantenimento della coniuge pari ad € 100,00; g) l'attribuzione in via esclusiva e per intero dell'A.U.U. all'altro genitore (comparsa di risposta depositata il 12/09/2024).
1.4.- In occasione dell'udienza del 16/09/2024, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa
2 R.G. 2131/2024
domandando che la causa sia decisa secondo le condizioni di cui al ricorso introduttivo, qui trascritte:
a) Disporre la separazione dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto, come già avviene;
b) Affidare i figli congiuntamente ad entrambi i genitori che continueranno ad educarli nel rispetto reciproco;
c) Disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Maglie
(Le) alla via Ingravalle 10, alla sig.ra , ove Parte_1 vivrà unitamente ai figli, come già avviene ed atteso che il coniuge si è trasferito da tempo presso una sua abitazione in campagna;
d) Disporre a carico dell'Ing. un assegno quale contributo CP_1 per il mantenimento in favore dei figli nata in [...]
Tricase il 04.06.2009 (di anni 14); nato a [...]
Scorrano il 27.09.2004 (di anni 19); nata a [...]
Tricase il 21.01.12 (di anni 12), nella misura di € 200,00 per ognuno e di € 100,00 per la moglie da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese;
somma di € 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT per famiglie.
e) Il sig. corrisponderà inoltre il 50% delle spese CP_1 straordinarie, mediche e scolastiche che la sig.ra Parte_1 sosterrà per i figli. A tal fine i coniugi si danno reciprocamente comunicazione delle rispettive mail su cui andranno inviati i preventivi di spese straordinarie nell'interesse dei figli giusto protocollo d'intesa del Tribunale civile di Lecce. I coniugi concordano che li stessi dovranno preventivamente comunicare all'altro coniuge le spese straordinarie per il figlio superiori ad € 300,00. Il coniuge che riceverà la comunicazione
e quindi il preventivo di spesa dovrà rispondere a mezzo mail entro e non oltre gg. 7 (sette) dal ricevimento della predetta mail e manifestare il dissenso. La mancata risposta costituirà
3 R.G. 2131/2024
assenso alla spesa e quindi il diritto del coniuge a chiederne il rimborso.
f) L'assegno unico verrà percepito dalla ricorrente.
g) In merito al diritto di visita dei figli nata in [...]_2 il 04.06.2009 (di anni 14); nato a [...] il Persona_1
27.09.2004 (di anni 19); nata a [...] il Persona_3
21.01.12 (di anni 12) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli due volte a settimana, ovvero il martedì e giovedì dalle
18:00 alle 19:30. In estate, dalle 17:30 alle 23:00. I fine settimana alterni dalle 13:30 del sabato alle 19:00 della domenica. Il padre potrà trascorrere durante l'estate 7 giorni consecutivi con i figli. nato a [...] il Persona_1
27.09.2004 (di anni 19), poiché maggiorenne, deciderà di sua spontanea volontà quando incontrare e restare con il padre. Il tutto salvo diverso accordo tra i coniugi e nel rispetto delle esigenze dei figli.
Il giudice delegato ha dunque provveduto in via temporanea e urgente in conformità alle condizioni concordate e si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
1.5.- Con l'atto depositato il 14/03/2025, le parti hanno dichiarato di voler integrare le condizioni inerenti al calendario di visita nei seguenti termini:
A. I figli minori in Tricase il 04/06/2009 (di anni 14); Persona_2
nata a [...] il [...] (di anni 12), Persona_3 collocati presso la casa coniugale con la madre sig.ra Parte_1
, potranno incontrare il padre sig. con
[...] Controparte_1 il seguente calendario redatto di comune accordo tra i coniugi:
B. il padre potrà vedere e tenere con sé i figli due volte a settimana ovvero il martedì e giovedì dalle 18:00 alle 19:30.
In estate, dalle 17:30 alle 23:00. I fine settimana alterni dalle
13:30 del sabato alle 19:00 della domenica con pernotto presso il padre.
4 R.G. 2131/2024
C. il padre potrà trascorrere durante l'estate 7 giorni consecutivi con i figli.
D. durante le festività natalizie, il padre terrà con sé i figli minori
e , dalle ore 12:30 del 23 dicembre alle ore 12:00 Per_2 Per_3 del 25 dicembre;
dalle 12:00 del 05 gennaio alle 22:00 del 7 gennaio. E così alternativamente per gli anni a seguire, con il padre dalle 12:00 del 25 dicembre alle 12 del 27 dicembre.
Dalle ore 12:00 del 30 dicembre alle ore 12:00 del 01 gennaio
E. il padre potrà, inoltre, tenere con sé i figli dalle ore 12:30 del
Venerdì Santo alle ore 22:00 del Lunedì dell'Angelo ad anni alterni. In occasione delle altre festività (ad esempio 25 aprile,
1 maggio, ecc.) i figli rimarranno alternativamente con la madre e con il padre, che li terrà con sé dalle ore 12:30 del giorno precedente alle ore 20:00 del giorno festivo.
In occasione dell'udienza del 17/03/2025, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso introduttivo così come modificate in occasione del deposito di cui al 14/03/2025 con la precisazione che: - le somme previste dalla condizione lett. d saranno tutte oggetto di rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
- la settimana di competenza paterna in estate sarà decisa dai genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
Il giudice delegato, raccolta conferma delle parti di non volersi riconciliare e delle condizioni di separazione di cui dell'accordo raggiunto in udienza, ha rimesso la causa in decisione.
1.6.- Il pubblico ministero nulla ha opposto (parere del 20/02/2025).
2.- La separazione giudiziale è meritevole di accoglimento in conformità agli accordi intervenuti tra le parti.
Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio religioso a Maglie in data 28/04/2004 (atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 6, parte II, serie A, anno 2004).
5 R.G. 2131/2024
Preso atto della volontà comune dei coniugi di non riconciliarsi deve conseguentemente ritenersi che la loro convivenza è divenuta intollerabile.
Quanto alle condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento delle condizioni concordate, così come modificate e integrate in corso di causa.
3.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 2131/2024 introdotto con ricorso del
26/03/2024 da nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la separazione personale tra (Maglie Parte_1
(LE), 28/03/1977) e (Maglie (LE), 07/06/1972) alle Controparte_1 condizioni tra loro concordate in occasione dell'udienza del 16/09/2024 così come integrate e modificate con l'atto depositato il 14/03/2025 e in occasione dell'udienza del 17/03/2025;
2) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 24/07/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
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