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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 15/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 596/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Venturini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 596/2021 promossa da:
(C.F. ), assistita e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
FRAGALA' SILVIA
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), assistita e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. BASSIGNANI ELISA
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Fideiussione
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente:
In via pregiudiziale:
pagina 1 di 17 - dichiarare la vessatorietà e, dunque, la nullità della clausola con cui è stata attribuita la competenza esclusiva al Tribunale di Mantova, in deroga alla competenza esclusiva del foro del consumatore;
- per l'effetto, dichiarare l'incompetenza territoriale del giudice adito in sede monitoria e, revocare il decreto ingiuntivo emesso, con i conseguenti provvedimenti di legge.
In via preliminare e nel merito:
- dichiarare la nullità delle clausole vessatorie, già rilevate d'ufficio nell'ordinanza 16/7/2024, nonché della clausola in deroga all'art. 1957 c.c., in quanto abusive, per tutti i motivi ampiamente esposti e dedotti.
In via istruttoria: come da precisazione delle conclusioni;
In ogni caso:
▪ revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo in questione;
▪ conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna opponente, IG.ra
, alla società opposta , per nessuna ragione o Parte_1 Controparte_1 causa, e per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
▪ con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”
Per parte convenuta opposta:
Piaccia all'On.le Tribunale adito, reiectis adversis, così giudicare:
Dato atto: - della validità ed efficacia di tutte le clausole negoziali - ivi comprese quelle elencate nell'ordinanza di rimessione della causa in istruttoria ex art. 279 c.p.c. del
16.07.2024, già oggetto di “rilevazioni d'ufficio” in merito a loro presunte (e inesistenti)
“nullità”, in quanto ritenute, infondatamente, “vessatorie” - contenute nella fideiussione personale a prima richiesta dell'8/11/2019; - e/o, comunque, della palese ininfluenza e irrilevanza, per motivi sia sostanziali che processuali, ai fini della decisione del presente pagina 2 di 17 giudizio, di tale loro eventuale invalidità e inefficacia;
- e, infine, della improponibilità, inammissibilità, tardività e infondatezza di tutte le domande, deduzioni, eccezioni, opposizioni, istanze e conclusioni – sostanziali, processuali e istruttorie - di controparte.
In via preliminare e/o pregiudiziale: Respingere la domanda di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n.1688/2020 del 20.12.2020 – r.g.n.3181/2020, emesso dal Tribunale di Mantova il 20.12.2020, svolta in via preliminare nella proposta opposizione a decreto ingiuntivo dalla sig.ra nei confronti della Parte_1 [...] con socio unico, in persona dell'Amministratore Delegato Dott.ssa Controparte_1 [...]
perchè improponibile, inammissibile e infondata, in fatto ed in diritto, per i Parte_2
motivi esposti in parte narrativa della comparsa di costituzione e risposta del 12.05.2021 e, per l'effetto, disporre la revoca del provvedimento sospensivo del 08.06.2021, confermando la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto nonché il decreto medesimo.
In via principale: Respingere ogni domanda, istanza ed eccezione, avanzate con la proposta opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Mantova n.1688/2020 del 20.12.2020 dalla sig.ra nei confronti della convenuta opposta Parte_1 Controparte_1 con socio unico, in persona dell'Amministratore Delegato Dott.ssa Parte_2
perchè tutte improponibili, inammissibili e infondate, in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in corso di causa e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo opposto n.1688/2020 emesso dal Tribunale di Mantova il 20.12.2020.
In subordine: Condannare comunque la sig.ra al pagamento in favore della Parte_1
convenuta opposta con socio unico, in persona Controparte_1 dell'Amministratore Delegato Dott.ssa della somma di €.1.500.000,00, o Parte_2
di quella diversa somma che dovesse risultare provata in corso di causa, oltre interessi legali al tasso di cui all'art.1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale sino al saldo.
In ogni caso: Accertato il comportamento processuale temerario dell'opponente, condannare la sig.ra ex art. 96, co. 3, c.p.c. al risarcimento del danno in favore della Parte_1
pagina 3 di 17 in persona dell'Amministratore Delegato Dott.ssa Controparte_1 [...]
da liquidarsi in via equitativa. Parte_2
Con vittoria di spese (anche tecniche di CTU e di parte), competenze ed onorari di causa.
In via istruttoria: come da precisazione delle conclusioni.”
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1688/2020 R.G., emesso da questo
Tribunale nei suoi confronti in data 20.12.2020, con il quale le è stato ingiunto l'immediato pagamento, in favore di , dell'importo di € 1.500.000,00, oltre Controparte_1
ad interessi e spese, credito derivante da “fideiussore solidale a prima richiesta e senza eccezioni” rilasciata in data 8.11.2019, a garanzia del soddisfacimento di tutte le obbligazioni assunte da nei confronti di e CP_2 CP_3 Controparte_1 dall'inadempimento della società che nelle more aveva depositato domanda di CP_2 CP_3
ammissione al concordato preventivo ex art. 161, c. 6 l.f., al pagamento delle fatture emesse dalla ricorrente per merce alla prima fornita, ancora dovuto per un importo complessivo di €
2.017.378,63.
L'opponente allegava: di essere figlia del IG. , deceduto in data 03.08.2017, Parte_3 socio maggioritario, nonché amministratore unico della società Otlec SpA, anch'essa produttore di acciaio e derivati, andata in concordato preventivo nell'anno 2014; che a seguito della cessazione di tale società, aveva iniziato una collaborazione esterna con la Parte_3 società . all'uopo costituita, grazie ad aiuti economici prestati da congiunti CP_2 CP_3
della moglie, che ne erano divenuti soci maggioritari, onde proseguire la attività di fornitura di acciaio, precedentemente svolta dalla Otlec;
che da sempre fornitore di Otlec, CP_1 aveva preteso, a garanzia delle forniture, il rilascio di una fideiussione, “a firma ”, Pt_1
unico soggetto di cui si fidava, stante la capienza immobiliare della figlia;
che a Pt_1
cagione di ciò, , su richiesta del padre, aveva concesso la prima fideiussione, Pt_1
pagina 4 di 17 nell'anno 2015, con scadenza al 2017, rinnovata il 30.01.2017, con scadenza al 30.06.2018; Co che, morto il padre, nell'agosto dell'anno 2017, la predetta aveva comunicato a . CP_2
che non avrebbe prestato ulteriori fideiussioni, stante, la sua estraneità alla compagine sociale ed all'attività svolta, nonché la totale assenza di qualsivoglia interesse economico a riguardo,
a fronte del rischio amplissimo assunto, che non trovava più giustificazione alcuna;
che tuttavia, senza neppure ricevere una messa in mora, l'attrice si era vista notificare il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, concesso sulla base di una fideiussione da lei sottoscritta.
L'attrice formulava pertanto espresso disconoscimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 214
c.p.c., delle sottoscrizioni apposte in calce alla fideiussione ed alle clausole vessatorie, datazione, sigle e contenuto del documento contrattuale fatto valere nei suoi confronti, avanzando in via preliminare istanza di sospensione della concessa provvisoria esecuzione del decreto impugnato.
Parte convenuta si costituiva dichiarando di volersi avvalere della scrittura disconosciuta, chiedendone la verificazione;
a tal fine offriva la produzione dell'originale della fideiussione disconosciuta e delle fideiussioni rilasciate in precedenza dalla stessa , Parte_1 ribadendone l'autenticità.
Accolta l'istanza di sospensione della provvisoria efficacia del decreto ingiuntivo opposto, e concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., veniva dato corso all'istruttoria relativa al procedimento incidentale di verificazione, mediante assunzione di prove orali e CTU grafologica.
Precisate dalle parti le rispettivi conclusioni, la causa veniva rimessa in istruttoria con ordinanza in data 16.07.2024, con cui, rilevato che: ”che solo in sede di precisazione delle conclusioni l'attrice ha allegato che “in particolare, la deroga all'art. 1957 c.c. contenuta nelle fideiussioni sottoscritte da persone fisiche, qualificabili nella categoria “consumatore”
(fideiussore consumatore), come nella fattispecie, costituisce clausola nulla ai sensi di quanto disposto dagli artt. 33, co. 2, lett. t) e 36 del Codice del Consumo, la cui nullità è rilevabile pagina 5 di 17 anche d'ufficio”, facendo valere per la prima volta la propria qualifica di “consumatore” al fine di eccepire la nullità della suddetta clausola … che è pacifico che la abbia Pt_1 prestato la garanzia a prima richiesta dedotta in lite quale “persona fisica” agendo “per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”, e che quindi alla stessa sia attribuibile, nel caso, la qualifica di “consumatore” ex art. 3 D.lvo n. 206/05, essendo del pari pacifico che la stessa non avesse alcun ruolo nella compagine societaria di , è stata rilevata d'ufficio la questione relativa alla nullità CP_2 CP_3
di ulteriori clausole contenute nel contratto dedotto in lite (“la stessa clausola di garanzia “a prima richiesta”, con esclusione della facoltà della garante di “opporre eccezioni” di qualunque natura alla garantita, in deroga all'art. 1945 c.c.; la clausola di rinuncia alla preventiva escussione della debitrice principale, ex art. 1944 c.c.; la clausola di deroga all'art. 1955 c.c.; la clausola di deroga all'art. 1939 c.c. e di validità della fideiussione anche in caso di nullità dell'obbligazione principale, nonché la clausola con cui è stata attribuita competenza esclusiva al Tribunale di Mantova, in deroga alla competenza esclusiva del foro del consumatore”), e assegnato alle parti, ex art. 101 c.p.c., termine per deposito di memorie contenenti osservazioni sulle questioni rilevate d'ufficio.
Depositate dalle parti dette memorie difensive, la causa è stata posta nuovamente in decisione sulle conclusioni rispettivamente precisate e in epigrafe riportate.
DIRITTO
Il credito azionato da in sede monitoria si fonda su Controparte_1
“garanzia/fideiussore solidale a prima richiesta e senza eccezioni, in favore di
[...]
e nell'interesse della società a garanzia del buon fine ed il Controparte_1 CP_2 CP_3 soddisfacimento, fino all'importo di €.1.500.000,00, di tutte le obbligazioni assunte da nei confronti di per forniture di materiale CP_2 CP_3 Controparte_1
eseguite e da eseguire”, rilasciata da in data 8.11.2019 (doc. 4 fascicolo Parte_1
monitorio), contratto con il quale la stessa si è obbligata a corrispondere a
[...]
direttamente, a prima richiesta e dietro semplice richiesta scritta, tutte le Controparte_1
pagina 6 di 17 somme dovute dalla Sider. nei limiti della somma di €.1.500.000,00, con espressa CP_3
rinuncia alla preventiva escussione della debitrice principale di cui all'art. 1944 c.c. nonché alla facoltà di opporre eccezioni di qualunque natura, in espressa deroga a quanto stabilito dall'art. 1945 c.c., e contenente clausola di deroga all'art. 1955 c.c., clausola di deroga all'art. 1939 c.c. e di validità della fideiussione anche in caso di nullità dell'obbligazione principale, nonché clausola con cui è stata attribuita competenza esclusiva al Tribunale di Mantova, del seguente tenore: “La sottoscritta garante rinuncia espressamente alla facoltà di opporre eccezioni di qualunque natura alla anche in caso di eventuale Controparte_1
opposizione da parte della o di altri soggetti comunque interessati nonché in CP_2 CP_3
caso di pendenza di eventuale controversia sulla sussistenza e/o esigibilità del credito ed anche nel caso in cui venga dichiarata fallita ovvero sottoposta a procedure CP_2 CP_3 concorsuali o di liquidazione, tutto ciò in espressa deroga a quanto stabilito dall'art. 1945 del
Codice Civile. La sottoscritta garante rinuncia, altresì, al beneficio della preventiva escussione della debitrice principale di cui all'art. 1944 cod. civ., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con . La fideiussione manterrà efficacia, in deroga all'art. 1955 cod. civ, CP_2 CP_3
anche nel caso in cui, per fatto di non potesse aver luogo la Controparte_1
surrogazione del fideiussore nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi spettanti alla medesima. Le obbligazioni derivanti dalla presente fideiussione sono solidali e indivisibili anche nei confronti degli eredi, dei successori o degli aventi causa della sottoscritta. In deroga a quanto stabilito dall'art. 1939 c.c., la presente fideiussione rimarrà valida ed efficace anche in caso di nullità od invalidità dell'obbligazione principale garantita. I diritti derivanti alla dalla presente fideiussione restano integri fino a totale Controparte_1
estinzione di ogni suo credito verso la , senza che essa sia tenuta ad escutere CP_2 CP_3 quest'ultima o il fideiussore o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c. che qui si intende derogato… (omissis)... La presente garanzia è regolata dalla legge italiana e per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione, esecuzione ed estinzione della medesima sarà competente in via esclusiva il Foro di Mantova”.
pagina 7 di 17 Come già rilevato con ordinanza in data 16.07.2024, è pacifico che abbia Parte_1
prestato la suddetta garanzia a prima richiesta quale “persona fisica” agendo “per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”, non avendo la stessa alcuna partecipazione e/o alcun ruolo nella compagine societaria di la stessa convenuta opposta in comparsa di costituzione, al fine di contrastare CP_2 CP_3
le affermazioni dell'attrice opponente in ordine alla totale assenza, in capo alla stessa, di
“qualsivoglia interesse economico” a rilasciare garanzie in favore di a seguito CP_2 CP_3
della morte del padre e dell'interruzione, nel 2018, di ogni rapporto con la società anche da parte della seconda moglie di quest'ultimo, ha allegato che ”non vi è alcuna norma giuridica che imponga la necessità dell'esistenza di un interesse economico al fine di poter validamente rilasciare garanzie personali a terzi. Inoltre, i motivi, ossia gli scopi pratici, per i quali un soggetto si determina a rilasciare fideiussione a favore di terzi attengono unicamente alla sua sfera personale … Pertanto, l'affermazione di parte opponente secondo la quale non vi sarebbe stato alcun suo interesse economico a rilasciare, in data 08.11.2019, la garanzia personale contestata è priva di ogni pregio, anche in considerazione del fatto che nemmeno con riferimento alle pregresse fideiussioni che la sig.ra riconosce di aver sottoscritto e Pt_1 rilasciato al medesimo scopo, la stessa allega l'esistenza di un interesse economico ad esse collegato… A rigor di logica, e per i motivi suesposti, se la ragione per cui la sig.ra Parte_1
ha in precedenza rilasciato fideiussioni è da individuarsi in ragioni affettive (prima nei
[...]
confronti del proprio padre e successivamente nei confronti della seconda moglie di questi e delle sue figlie minori), le medesime ragioni permanevano senza dubbio anche alla data dell'08.11.2019”.
E' del tutto destituita di fondamento quindi la contestazione, svolta in comparsa conclusionale dalla convenuta, secondo cui “dato il contenuto dei rapporti negoziali, sia principale che fideiussorio (correlati a forniture commerciali di elevata entità tra società industriali), nonché la funzione e il ruolo specifico assunto dell'opponente (garanzia a favore di un'azienda a conduzione familiare, per facilitare l'acquisizione di tali forniture), non può in alcun modo attribuirsi alla stessa la qualità di “consumatore”. È evidente che il solo interesse possibile, in pagina 8 di 17 capo all'opponente, per un'operazione commerciale-industriale di tale natura (così come per le analoghe precedenti) non può che essere a sua volta di natura commerciale-industriale, e non certo tale da soddisfare esigenze personali di un “consumatore”.
In primo luogo infatti va rilevato che il più risalente orientamento della Suprema Corte, in materia di fideiussione, secondo cui, ai fini dell'applicabilità della specifica normativa in materia di tutela del consumatore, il requisito soggettivo della qualità di consumatore doveva riferirsi all'obbligazione garantita, cui quella del fideiussore è accessoria, è stato definitivamente superato, in conformità alla giurisprudenza unionale, secondo cui nel contratto di fideiussione i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e 14 settembre 2016, in Per_1
causa C-534/15, , dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona Per_2
fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa (v. da ultimo Corte Cass. Sez. U.
n. 5868 del 27/02/2023), ossia per scopo (definito dalla stessa convenuta “interesse affettivo”) estraneo all'attività professionale eventualmente svolta dallo stesso garante, e non dall'obbligato principale (si veda altresì, anche per la fattispecie atipica del contratto autonomo di garanzia "a prima richiesta e senza eccezioni", Cass. Civ. n. 5423 del
18/02/2022).
Sono del pari destituite di fondamento le allegazioni della convenuta secondo le quali la normativa a tutela del consumatore troverebbe applicazione solo laddove la controparte alleghi e dimostri “una sua particolare “debolezza” nei confronti della contraente” o “una sua inderogabile e concreta “necessità”, per soddisfare propri bisogni di consumatrice, di sottoscrivere l'atto de quo”, essendo gli unici presupposti richiesti la conclusione di un contratto “tra il consumatore ed il professionista”, fattispecie cui deve ricondursi, per quanto appena rilevato, il contratto di “fideiussione a prima richiesta” dedotto in lite.
pagina 9 di 17 Dall'applicazione della normativa speciale a tutela del consumatore consegue la superfluità dell'esame delle difese svolte dalla convenuta e relative alla validità del contratto e di ogni sua clausola secondo la normativa generale codicistica in materia di clausole vessatorie, dovendosi la validità o nullità di queste ultime valutarsi esclusivamente secondo quanto previsto dagli artt. 33 e ss. del Codice del consumo.
Va peraltro qui precisato, come da ultimo ribadito dalla Suprema Corte, che “La disciplina di tutela prevista dal d.lgs. n. 206 del 2005, in quanto volta a garantire il consumatore dalla unilaterale predisposizione del contenuto contrattuale da parte del professionista, quale possibile fonte di abuso che impedisce al consumatore di esplicare la propria autonomia contrattuale, prescinde dal tipo contrattuale prescelto dalle parti e dalla natura della prestazione oggetto del contratto, trovando applicazione non solo in caso di predisposizione di moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti, ma anche di contratto singolarmente predisposto dal professionista” (v. Corte Cass. n. 4140 del
14/02/2024).
Nel caso è pacifico, in quanto allegato dalla stessa convenuta (e da questa dimostrato, come richiesto, mediante prova per testi) che “in data 04.09.2019 l'avv. Elisa Bassignani redigeva, su incarico della il testo della fideiussione personale che la Controparte_1
sig.ra avrebbe dovuto sottoscrivere in favore della convenuta opposta”, e che Parte_1
si tratti di contratto quindi predisposto dalla stessa beneficiaria.
Diversamente da quanto sostenuto dalla convenuta, mentre ai sensi dell'art. 33 c. 1 D.lvo n.
206/05, “si considerano vessatorie quelle clausole che determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”, il comma 2 dello stesso articolo contiene un elenco di clausole che “si presumono vessatorie sino a prova contraria”, ossia che lo stesso legislatore ha ritenuto determinino, sino a prova contraria,
“un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi” a carico del consumatore;
fra cui rientrano, in particolare, le clausole che hanno per oggetto o per effetto di: “… b) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte pagina 10 di 17 in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
… r) limitare o escludere l'opponibilità dell'eccezione d'inadempimento da parte del consumatore;
… t) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi;
u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore;
…”
(c.d. “lista grigia”), oggetto ed effetti delle clausole contenute nel contratto dedotto in lite e già indicate con ordinanza 16.07.2024.
Ciò premesso, devono rigettarsi le eccezioni, sollevate dalla convenuta, di decadenza dell'attrice e di inammissibilità del rilievo d'ufficio in ordine, in particolare, alla clausola di deroga alla competenza territoriale del foro del consumatore, che, quale questione pregiudiziale di rito, deve essere qui esaminata previamente rispetto ad ogni altra eccezione o domanda di merito, ivi compreso, nel caso, l'esame delle questioni oggetto del procedimento incidentale di verificazione di scrittura privata disconosciuta (la cui decisione spetta esclusivamente al giudice competente per la causa di merito, ex art. 220 c.p.c.).
Come noto il legislatore ha individuato, quale rimedio a tutela del consumatore, a fronte di clausole abusive inserite nel contratto da questi concluso con il professionista, la c.d. “nullità di protezione” di cui all'art. 36 Cod. consumo, a norma del quale “le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto”; ai sensi del comma 3 “La nullità opera solo a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice”.
La relativa eccezione, trattandosi di eccezione rilevabile d'ufficio, può quindi essere formulata in ogni stato e grado del processo dal consumatore, se non coperta da giudicato interno, e rilevata d'ufficio dal giudice, se avente carattere assorbente e desumibile dai fatti dedotti in giudizio, con l'unico limite di dovere instaurare il contraddittorio prima di statuire sul punto (v. Corte Cass. n. 26495 del 17/10/2019), rilievo d'ufficio che, come avvenuto nella pagina 11 di 17 presente causa, ha avuto ad oggetto appunto la suddetta “nullità di protezione”, e sulla quale è stato instaurato il contraddittorio fra le parti, ai sensi dell'art. 101 c.p.c.
Va peraltro rilevato che in ordine alle conseguenze della “inerzia” del consumatore, già nel
2002 con la sentenza 21 novembre 2002, emessa nella causa C 473/00, la Corte di giustizia ha
“svincolato” l'eccezione di nullità delle clausole abusive dalla preclusioni maturate a carico delle parti, affermando che la direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, osta ad una normativa interna che, in un'azione promossa da un professionista nei confronti di un consumatore e basata su un contratto stipulato tra loro, vieta al giudice nazionale, alla scadenza di un termine di decadenza, di rilevare d'ufficio o a seguito di un'eccezione sollevata dal consumatore il carattere abusivo di una clausola inserita nel suddetto contratto, ed è in forza del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva
93/13/CEE, (la quale prevede il dovere degli Stati membri, nell'interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, di “fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori”)
e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, che da ultimo sono intervenute le Sezioni
Unite della Suprema Corte, affermando il principio (per il futuro) del necessario, ed espressamente motivato, controllo d'ufficio, da parte del Giudice, anche nell'ambito del procedimento monitorio e nella fase "inaudita altera parte", sull'eventuale carattere abusivo delle clausole rilevanti rispetto all'oggetto della domanda (Corte . Cass. SS.UU. n. 9479 del
06/04/2023).
Deve affermarsi pertanto l'ammissibilità sia delle eccezioni formulate in merito da parte attrice, anche oltre i termini perentori di cui all'art. 167 e 183 c.p.c., che del rilievo d'ufficio in ordine alla nullità delle clausole che si presumono vessatorie ex art. 33 Cod. consumo.
Il carattere vessatorio, o abusivo, della clausola, in particolare, con cui è stata prevista, nella fideiussione dedotta in lite, che “per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione, esecuzione ed estinzione della medesima sarà competente in via esclusiva pagina 12 di 17 il Foro di Mantova”, ossia il foro del luogo ove ha sede la convenuta opposta (attrice in senso sostanziale), anziché il foro del luogo di residenza della attrice opponente (convenuta in senso sostanziale e consumatrice), e la conseguente nullità della stessa, possono quindi essere esclusi solo a fronte della prova, a carico del professionista, che la suddetta clausola sia stata oggetto di “trattativa individuale”; ed infatti: “Il consumatore convenuto dinanzi a foro diverso da quello suo proprio, il quale eccepisca l'incompetenza territoriale del giudice davanti al quale è stato tratto, ha l'onere di allegare che trattasi di controversia concernente un contratto cui, pur essendo stato oggetto di negoziazione individuale (come nella specie … omissis…), trova applicazione la disciplina di tutela di cui agli artt. 33 e ss. del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del consumo). In presenza di tale allegazione, il professionista, che intenda escludere l'applicazione della anzidetta disciplina di tutela, è onerato della prova che la clausola contrattuale di proroga della competenza, con deroga del foro del consumatore di cui all'art. 33, comma 2, lett. u), del citato d.lgs. n. 206, è stata, ai sensi dell'art. 34 dello stesso d.lgs., oggetto di specifica trattativa (quale presupposto che rileva, per l'appunto, ai fini della applicazione o meno della disciplina di tutela in questione e non già dell'accertamento della vessatorietà o abusività della clausola), caratterizzata dagli indefettibili requisiti della individualità, serietà ed effettività; ovvero di dare prova idonea a vincere la presunzione di vessatorietà della clausola medesima, dimostrando che, valutata singolarmente e in connessione con le altre di cui si compendia il contenuto del contratto, nello specifico caso concreto essa non determina un "significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto", in cui, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del d.lgs. citato, viene a sostanziarsi la vessatorietà della clausola. Ne consegue che, in difetto delle prove suddette, la clausola di deroga del foro del consumatore è nulla, anche là dove il foro indicato come competente risulti coincidente con uno dei fori legali di cui agli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ.” (v. Corte Cass. n. 6802 del 20/03/2010).
A tal fine non costituisce prova sufficiente il fatto che la clausola, unitamente a tutte le ulteriori clausole che derogano alle previsioni legislative in materia di fideiussione, sia stata oggetto di doppia sottoscrizione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., richiesta per le clausole pagina 13 di 17 vessatorie contenute nelle condizioni generali di contratto unilateralmente predisposte o in contratto concluso mediante moduli o formulari (“Nel contratto tra consumatore e professionista predisposto unilateralmente da quest'ultimo l'efficacia della clausola convenzionale di deroga alla competenza territoriale del foro del consumatore è subordinata non solo alla specifica approvazione per iscritto prevista dall'art. 1341 c.c., ma anche - a norma dell'art. 34, comma 4, d.lgs. n. 206 del 2005 - allo svolgimento di una trattativa individuale con il consumatore sulla clausola stessa, la cui prova è posta a carico del professionista dal comma 5 del citato art. 34” v. Corte Cass. n. 8268 del 28/04/2020).
Con la memoria difensiva depositata ex art. 101 c.p.c. parte convenuta ha chiesto di dimostrare per testi “che, in particolare, durante il colloquio telefonico del 10.10.2019, l'avv.
Elisa Bassignani e il Rag. discussero e concordarono il testo delle clausole Persona_3
elencate e approvate con sottoscrizione separata nella fideiussione del 08.11.2019”, fra le quali “la clausola di attribuzione della competenza esclusiva al Tribunale di Mantova” e ciò sul presupposto già allegato in corso di causa e che è già stato oggetto di prova testimoniale, che il Rag. sia stato il “consulente” della , la quale, secondo quanto Tes_1 Pt_1
allegato in comparsa di costituzione “nel mese di ottobre 2019, nell'esprimere la propria volontà di prestare garanzia fideiussoria alle condizioni di cui al medesimo documento, ne ha valutato il testo ed il contenuto unitamente al proprio consulente Dott. , Persona_3
consulente che, secondo quanto allegato in seconda memoria ex art. 183 c.p.c., “ne ha elaborato il testo”, unitamente al procuratore legale della convenuta.
Tale richiesta istruttoria deve essere rigettata, in quanto tali circostanze sono già state oggetto delle prove testimoniali richieste dalla convenuta nella suddetta seconda memoria ex art. 183
c.p.c. ed ammesse con ordinanza 7.01.2023.
In particolare sul cap. 5) “Vero che l'avv. Elisa Bassignani, legale di Controparte_1
in data 10.10.2019 conferiva telefonicamente con il Rag.
[...] Persona_3
consulente incaricato dalla sig.ra , contattandolo al suo numero di cellulare Parte_1
333/5220956 per concordare il testo della fideiussione che la sig.ra avrebbe Parte_1
pagina 14 di 17 dovuto sottoscrivere in favore della convenuta opposta, già redatto in bozza dall'avv. Elisa
Bassignani in data 04.09.2019 di cui al doc. 10 fasc. convenuta opposta che si rammostra”, previo invio via mail del testo della fideiussione (cap. 4), , sentito quale teste, ha Persona_3
negato, in particolare, di essere stato “consulente” della , affermando di essere solo un Pt_1
amico di famiglia, e confermato di aver parlato al telefono con l'avv. Bassignani, procuratore legale di della fideiussione che avrebbe dovuto rilasciare la prima, ma non al CP_1
fine di concordarne il testo;
il rag. ha dichiarato: “Sul cap. 4) Non ricordo oggi se ho Per_3
ricevuto una mail;
io non ero il consulente della , come ho detto sono amico di Pt_1
famiglia. Ricordo che vidi il testo della fideiussione in quanto me lo fece vedere la . Pt_1
Conosco in quanto l'avevo sentito per telefono e in un paio di occasioni è Testimone_2 venuto al mio studio con la sig.ra nel 2019. Sul cap. 5) E' vero che l'avv. Bassignani Pt_1 mi ha chiamato al telefono;
io avevo già visto il testo della fideiussione e dissi all'avvocato che io non avrei mai firmato una fideiussione simile;
pur non essendo tecnico ricordo che c'erano clausole che limitavano i diritti del fideiussore;
l'avv. Bassignani mi disse che avrebbe rivisto le clausole.”
Avendo il dichiarato di svolgere l'attività di consulente del lavoro e di non aver “mai Per_3 svolto attività professionale per la sig.ra ”, così come di essere privo di competenza Pt_1
tecnica specifica (ossia di competenza legale), la prova da ultimo richiesta da parte convenuta in memoria autorizzata ex art. 101 c.p.c. sarebbe comunque superflua, in quanto, anche qualora venisse dimostrato, contrariamente a quanto dichiarato dal che “l'avv. Elisa Per_3
Bassignani e il Rag. discussero e concordarono il testo delle clausole elencate e Persona_3
approvate con sottoscrizione separata nella fideiussione del 08.11.2019”, fra le quali “la clausola di attribuzione della competenza esclusiva al Tribunale di Mantova”, tale
“discussione” e “concertazione”, intervenuta con quest'ultimo, non potrebbe integrare
“trattativa individuale”, ossia trattativa seria, specifica ed effettiva, con il consumatore sulla clausola stessa, ossia tra (o il suo procuratore legale) e . CP_1 Parte_1
pagina 15 di 17 In assenza di altre prove deve quindi dichiararsi la nullità della clausola con cui è stata prevista la competenza esclusiva del foro di Mantova, ossia stabilita “come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore”, quale clausola abusiva ex art. 33 e ss. cod. consumo, nullità che comporta declaratoria di incompetenza del giudice adito in sede monitoria da dovendo la domanda essere proposta avanti all'autorità giudiziaria Controparte_1
del luogo di residenza di , al momento del deposito del ricorso monitorio (San Parte_1
Mauro Torinese, secondo quanto risulta dalla certificazione anagrafica prodotta, doc. 5 parte attrice), compresa nel circondario del Tribunale di Ivrea.
Stante la competenza funzionale ed inderogabile di questo Giudice in ordine alla proposta opposizione a decreto ingiuntivo, la pronuncia deve necessariamente essere resa con sentenza, dovendo dichiararsi altresì la nullità del decreto ingiuntivo opposto, per essere stato emesso da Giudice territorialmente incompetente.
Deve quindi provvedersi in conformità e disporsi la fissazione del termine per la riassunzione della causa nel merito avanti al Tribunale di Ivrea, quale giudice competente per territorio in relazione alle domande ed ulteriori eccezioni proposte, termine che viene fissato in tre mesi dalla data di pubblicazione della presente sentenza.
Parte convenuta, soccombente in merito, deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attrice, relative alla presente fase del giudizio, spese che vengono liquidate così come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dell'attività difensiva in concreto svolta e dell'oggetto della presente decisione, secondo i criteri di cui al DM 55/14
(valori minimi della tabella di riferimento, essendo la decisione limitata a questione preliminare di rito)
Vanno invece poste in via definitiva a carico di parte attrice le spese di CTU, secondo il principio di causalità e tenuto conto dell'esito dell'accertamento tecnico svolto, come già liquidate in corso di causa.
pagina 16 di 17
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita e disattesa, così giudica:
dichiara la nullità della clausola contenuta nella “Fideiussione personale a prima richiesta e senza eccezioni” datata 8.11.2019, con cui è stata attribuita competenza esclusiva al Tribunale di Mantova, in deroga alla competenza esclusiva del foro del consumatore;
per l'effetto, dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Mantova, adito da parte ingiungente e la conseguente nullità del decreto ingiuntivo n. 1688/2020 R.G., emesso da questo Tribunale in data 20.12.2020, nei confronti di parte attrice opponente;
fissa in mesi tre dalla data di pubblicazione della presente sentenza il termine per la riassunzione della causa nel merito avanti al Tribunale di Ivrea, giudice competente in ordine alle domande proposte;
dichiara tenuta e condanna parte convenuta opposta alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte attrice opponente, che si liquidano in complessivi € 870,00 per spese ed € 18.977,00 per compenso professionale (di cui € 2.995,00 per la fase di studio, € 1.976,00 per la fase introduttiva, € 8.797,00 per la fase di trattazione ed € 5.209,00 per la fase decisionale), oltre a rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Pone in via definitiva a carico di parte attrice opponente le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, anticipate in via provvisoria da parte convenuta.
Mantova, 15.01.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Venturini
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Venturini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 596/2021 promossa da:
(C.F. ), assistita e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
FRAGALA' SILVIA
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), assistita e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. BASSIGNANI ELISA
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Fideiussione
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente:
In via pregiudiziale:
pagina 1 di 17 - dichiarare la vessatorietà e, dunque, la nullità della clausola con cui è stata attribuita la competenza esclusiva al Tribunale di Mantova, in deroga alla competenza esclusiva del foro del consumatore;
- per l'effetto, dichiarare l'incompetenza territoriale del giudice adito in sede monitoria e, revocare il decreto ingiuntivo emesso, con i conseguenti provvedimenti di legge.
In via preliminare e nel merito:
- dichiarare la nullità delle clausole vessatorie, già rilevate d'ufficio nell'ordinanza 16/7/2024, nonché della clausola in deroga all'art. 1957 c.c., in quanto abusive, per tutti i motivi ampiamente esposti e dedotti.
In via istruttoria: come da precisazione delle conclusioni;
In ogni caso:
▪ revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo in questione;
▪ conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna opponente, IG.ra
, alla società opposta , per nessuna ragione o Parte_1 Controparte_1 causa, e per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
▪ con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”
Per parte convenuta opposta:
Piaccia all'On.le Tribunale adito, reiectis adversis, così giudicare:
Dato atto: - della validità ed efficacia di tutte le clausole negoziali - ivi comprese quelle elencate nell'ordinanza di rimessione della causa in istruttoria ex art. 279 c.p.c. del
16.07.2024, già oggetto di “rilevazioni d'ufficio” in merito a loro presunte (e inesistenti)
“nullità”, in quanto ritenute, infondatamente, “vessatorie” - contenute nella fideiussione personale a prima richiesta dell'8/11/2019; - e/o, comunque, della palese ininfluenza e irrilevanza, per motivi sia sostanziali che processuali, ai fini della decisione del presente pagina 2 di 17 giudizio, di tale loro eventuale invalidità e inefficacia;
- e, infine, della improponibilità, inammissibilità, tardività e infondatezza di tutte le domande, deduzioni, eccezioni, opposizioni, istanze e conclusioni – sostanziali, processuali e istruttorie - di controparte.
In via preliminare e/o pregiudiziale: Respingere la domanda di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n.1688/2020 del 20.12.2020 – r.g.n.3181/2020, emesso dal Tribunale di Mantova il 20.12.2020, svolta in via preliminare nella proposta opposizione a decreto ingiuntivo dalla sig.ra nei confronti della Parte_1 [...] con socio unico, in persona dell'Amministratore Delegato Dott.ssa Controparte_1 [...]
perchè improponibile, inammissibile e infondata, in fatto ed in diritto, per i Parte_2
motivi esposti in parte narrativa della comparsa di costituzione e risposta del 12.05.2021 e, per l'effetto, disporre la revoca del provvedimento sospensivo del 08.06.2021, confermando la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto nonché il decreto medesimo.
In via principale: Respingere ogni domanda, istanza ed eccezione, avanzate con la proposta opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Mantova n.1688/2020 del 20.12.2020 dalla sig.ra nei confronti della convenuta opposta Parte_1 Controparte_1 con socio unico, in persona dell'Amministratore Delegato Dott.ssa Parte_2
perchè tutte improponibili, inammissibili e infondate, in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in corso di causa e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo opposto n.1688/2020 emesso dal Tribunale di Mantova il 20.12.2020.
In subordine: Condannare comunque la sig.ra al pagamento in favore della Parte_1
convenuta opposta con socio unico, in persona Controparte_1 dell'Amministratore Delegato Dott.ssa della somma di €.1.500.000,00, o Parte_2
di quella diversa somma che dovesse risultare provata in corso di causa, oltre interessi legali al tasso di cui all'art.1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale sino al saldo.
In ogni caso: Accertato il comportamento processuale temerario dell'opponente, condannare la sig.ra ex art. 96, co. 3, c.p.c. al risarcimento del danno in favore della Parte_1
pagina 3 di 17 in persona dell'Amministratore Delegato Dott.ssa Controparte_1 [...]
da liquidarsi in via equitativa. Parte_2
Con vittoria di spese (anche tecniche di CTU e di parte), competenze ed onorari di causa.
In via istruttoria: come da precisazione delle conclusioni.”
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1688/2020 R.G., emesso da questo
Tribunale nei suoi confronti in data 20.12.2020, con il quale le è stato ingiunto l'immediato pagamento, in favore di , dell'importo di € 1.500.000,00, oltre Controparte_1
ad interessi e spese, credito derivante da “fideiussore solidale a prima richiesta e senza eccezioni” rilasciata in data 8.11.2019, a garanzia del soddisfacimento di tutte le obbligazioni assunte da nei confronti di e CP_2 CP_3 Controparte_1 dall'inadempimento della società che nelle more aveva depositato domanda di CP_2 CP_3
ammissione al concordato preventivo ex art. 161, c. 6 l.f., al pagamento delle fatture emesse dalla ricorrente per merce alla prima fornita, ancora dovuto per un importo complessivo di €
2.017.378,63.
L'opponente allegava: di essere figlia del IG. , deceduto in data 03.08.2017, Parte_3 socio maggioritario, nonché amministratore unico della società Otlec SpA, anch'essa produttore di acciaio e derivati, andata in concordato preventivo nell'anno 2014; che a seguito della cessazione di tale società, aveva iniziato una collaborazione esterna con la Parte_3 società . all'uopo costituita, grazie ad aiuti economici prestati da congiunti CP_2 CP_3
della moglie, che ne erano divenuti soci maggioritari, onde proseguire la attività di fornitura di acciaio, precedentemente svolta dalla Otlec;
che da sempre fornitore di Otlec, CP_1 aveva preteso, a garanzia delle forniture, il rilascio di una fideiussione, “a firma ”, Pt_1
unico soggetto di cui si fidava, stante la capienza immobiliare della figlia;
che a Pt_1
cagione di ciò, , su richiesta del padre, aveva concesso la prima fideiussione, Pt_1
pagina 4 di 17 nell'anno 2015, con scadenza al 2017, rinnovata il 30.01.2017, con scadenza al 30.06.2018; Co che, morto il padre, nell'agosto dell'anno 2017, la predetta aveva comunicato a . CP_2
che non avrebbe prestato ulteriori fideiussioni, stante, la sua estraneità alla compagine sociale ed all'attività svolta, nonché la totale assenza di qualsivoglia interesse economico a riguardo,
a fronte del rischio amplissimo assunto, che non trovava più giustificazione alcuna;
che tuttavia, senza neppure ricevere una messa in mora, l'attrice si era vista notificare il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, concesso sulla base di una fideiussione da lei sottoscritta.
L'attrice formulava pertanto espresso disconoscimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 214
c.p.c., delle sottoscrizioni apposte in calce alla fideiussione ed alle clausole vessatorie, datazione, sigle e contenuto del documento contrattuale fatto valere nei suoi confronti, avanzando in via preliminare istanza di sospensione della concessa provvisoria esecuzione del decreto impugnato.
Parte convenuta si costituiva dichiarando di volersi avvalere della scrittura disconosciuta, chiedendone la verificazione;
a tal fine offriva la produzione dell'originale della fideiussione disconosciuta e delle fideiussioni rilasciate in precedenza dalla stessa , Parte_1 ribadendone l'autenticità.
Accolta l'istanza di sospensione della provvisoria efficacia del decreto ingiuntivo opposto, e concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., veniva dato corso all'istruttoria relativa al procedimento incidentale di verificazione, mediante assunzione di prove orali e CTU grafologica.
Precisate dalle parti le rispettivi conclusioni, la causa veniva rimessa in istruttoria con ordinanza in data 16.07.2024, con cui, rilevato che: ”che solo in sede di precisazione delle conclusioni l'attrice ha allegato che “in particolare, la deroga all'art. 1957 c.c. contenuta nelle fideiussioni sottoscritte da persone fisiche, qualificabili nella categoria “consumatore”
(fideiussore consumatore), come nella fattispecie, costituisce clausola nulla ai sensi di quanto disposto dagli artt. 33, co. 2, lett. t) e 36 del Codice del Consumo, la cui nullità è rilevabile pagina 5 di 17 anche d'ufficio”, facendo valere per la prima volta la propria qualifica di “consumatore” al fine di eccepire la nullità della suddetta clausola … che è pacifico che la abbia Pt_1 prestato la garanzia a prima richiesta dedotta in lite quale “persona fisica” agendo “per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”, e che quindi alla stessa sia attribuibile, nel caso, la qualifica di “consumatore” ex art. 3 D.lvo n. 206/05, essendo del pari pacifico che la stessa non avesse alcun ruolo nella compagine societaria di , è stata rilevata d'ufficio la questione relativa alla nullità CP_2 CP_3
di ulteriori clausole contenute nel contratto dedotto in lite (“la stessa clausola di garanzia “a prima richiesta”, con esclusione della facoltà della garante di “opporre eccezioni” di qualunque natura alla garantita, in deroga all'art. 1945 c.c.; la clausola di rinuncia alla preventiva escussione della debitrice principale, ex art. 1944 c.c.; la clausola di deroga all'art. 1955 c.c.; la clausola di deroga all'art. 1939 c.c. e di validità della fideiussione anche in caso di nullità dell'obbligazione principale, nonché la clausola con cui è stata attribuita competenza esclusiva al Tribunale di Mantova, in deroga alla competenza esclusiva del foro del consumatore”), e assegnato alle parti, ex art. 101 c.p.c., termine per deposito di memorie contenenti osservazioni sulle questioni rilevate d'ufficio.
Depositate dalle parti dette memorie difensive, la causa è stata posta nuovamente in decisione sulle conclusioni rispettivamente precisate e in epigrafe riportate.
DIRITTO
Il credito azionato da in sede monitoria si fonda su Controparte_1
“garanzia/fideiussore solidale a prima richiesta e senza eccezioni, in favore di
[...]
e nell'interesse della società a garanzia del buon fine ed il Controparte_1 CP_2 CP_3 soddisfacimento, fino all'importo di €.1.500.000,00, di tutte le obbligazioni assunte da nei confronti di per forniture di materiale CP_2 CP_3 Controparte_1
eseguite e da eseguire”, rilasciata da in data 8.11.2019 (doc. 4 fascicolo Parte_1
monitorio), contratto con il quale la stessa si è obbligata a corrispondere a
[...]
direttamente, a prima richiesta e dietro semplice richiesta scritta, tutte le Controparte_1
pagina 6 di 17 somme dovute dalla Sider. nei limiti della somma di €.1.500.000,00, con espressa CP_3
rinuncia alla preventiva escussione della debitrice principale di cui all'art. 1944 c.c. nonché alla facoltà di opporre eccezioni di qualunque natura, in espressa deroga a quanto stabilito dall'art. 1945 c.c., e contenente clausola di deroga all'art. 1955 c.c., clausola di deroga all'art. 1939 c.c. e di validità della fideiussione anche in caso di nullità dell'obbligazione principale, nonché clausola con cui è stata attribuita competenza esclusiva al Tribunale di Mantova, del seguente tenore: “La sottoscritta garante rinuncia espressamente alla facoltà di opporre eccezioni di qualunque natura alla anche in caso di eventuale Controparte_1
opposizione da parte della o di altri soggetti comunque interessati nonché in CP_2 CP_3
caso di pendenza di eventuale controversia sulla sussistenza e/o esigibilità del credito ed anche nel caso in cui venga dichiarata fallita ovvero sottoposta a procedure CP_2 CP_3 concorsuali o di liquidazione, tutto ciò in espressa deroga a quanto stabilito dall'art. 1945 del
Codice Civile. La sottoscritta garante rinuncia, altresì, al beneficio della preventiva escussione della debitrice principale di cui all'art. 1944 cod. civ., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con . La fideiussione manterrà efficacia, in deroga all'art. 1955 cod. civ, CP_2 CP_3
anche nel caso in cui, per fatto di non potesse aver luogo la Controparte_1
surrogazione del fideiussore nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi spettanti alla medesima. Le obbligazioni derivanti dalla presente fideiussione sono solidali e indivisibili anche nei confronti degli eredi, dei successori o degli aventi causa della sottoscritta. In deroga a quanto stabilito dall'art. 1939 c.c., la presente fideiussione rimarrà valida ed efficace anche in caso di nullità od invalidità dell'obbligazione principale garantita. I diritti derivanti alla dalla presente fideiussione restano integri fino a totale Controparte_1
estinzione di ogni suo credito verso la , senza che essa sia tenuta ad escutere CP_2 CP_3 quest'ultima o il fideiussore o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c. che qui si intende derogato… (omissis)... La presente garanzia è regolata dalla legge italiana e per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione, esecuzione ed estinzione della medesima sarà competente in via esclusiva il Foro di Mantova”.
pagina 7 di 17 Come già rilevato con ordinanza in data 16.07.2024, è pacifico che abbia Parte_1
prestato la suddetta garanzia a prima richiesta quale “persona fisica” agendo “per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”, non avendo la stessa alcuna partecipazione e/o alcun ruolo nella compagine societaria di la stessa convenuta opposta in comparsa di costituzione, al fine di contrastare CP_2 CP_3
le affermazioni dell'attrice opponente in ordine alla totale assenza, in capo alla stessa, di
“qualsivoglia interesse economico” a rilasciare garanzie in favore di a seguito CP_2 CP_3
della morte del padre e dell'interruzione, nel 2018, di ogni rapporto con la società anche da parte della seconda moglie di quest'ultimo, ha allegato che ”non vi è alcuna norma giuridica che imponga la necessità dell'esistenza di un interesse economico al fine di poter validamente rilasciare garanzie personali a terzi. Inoltre, i motivi, ossia gli scopi pratici, per i quali un soggetto si determina a rilasciare fideiussione a favore di terzi attengono unicamente alla sua sfera personale … Pertanto, l'affermazione di parte opponente secondo la quale non vi sarebbe stato alcun suo interesse economico a rilasciare, in data 08.11.2019, la garanzia personale contestata è priva di ogni pregio, anche in considerazione del fatto che nemmeno con riferimento alle pregresse fideiussioni che la sig.ra riconosce di aver sottoscritto e Pt_1 rilasciato al medesimo scopo, la stessa allega l'esistenza di un interesse economico ad esse collegato… A rigor di logica, e per i motivi suesposti, se la ragione per cui la sig.ra Parte_1
ha in precedenza rilasciato fideiussioni è da individuarsi in ragioni affettive (prima nei
[...]
confronti del proprio padre e successivamente nei confronti della seconda moglie di questi e delle sue figlie minori), le medesime ragioni permanevano senza dubbio anche alla data dell'08.11.2019”.
E' del tutto destituita di fondamento quindi la contestazione, svolta in comparsa conclusionale dalla convenuta, secondo cui “dato il contenuto dei rapporti negoziali, sia principale che fideiussorio (correlati a forniture commerciali di elevata entità tra società industriali), nonché la funzione e il ruolo specifico assunto dell'opponente (garanzia a favore di un'azienda a conduzione familiare, per facilitare l'acquisizione di tali forniture), non può in alcun modo attribuirsi alla stessa la qualità di “consumatore”. È evidente che il solo interesse possibile, in pagina 8 di 17 capo all'opponente, per un'operazione commerciale-industriale di tale natura (così come per le analoghe precedenti) non può che essere a sua volta di natura commerciale-industriale, e non certo tale da soddisfare esigenze personali di un “consumatore”.
In primo luogo infatti va rilevato che il più risalente orientamento della Suprema Corte, in materia di fideiussione, secondo cui, ai fini dell'applicabilità della specifica normativa in materia di tutela del consumatore, il requisito soggettivo della qualità di consumatore doveva riferirsi all'obbligazione garantita, cui quella del fideiussore è accessoria, è stato definitivamente superato, in conformità alla giurisprudenza unionale, secondo cui nel contratto di fideiussione i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e 14 settembre 2016, in Per_1
causa C-534/15, , dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona Per_2
fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa (v. da ultimo Corte Cass. Sez. U.
n. 5868 del 27/02/2023), ossia per scopo (definito dalla stessa convenuta “interesse affettivo”) estraneo all'attività professionale eventualmente svolta dallo stesso garante, e non dall'obbligato principale (si veda altresì, anche per la fattispecie atipica del contratto autonomo di garanzia "a prima richiesta e senza eccezioni", Cass. Civ. n. 5423 del
18/02/2022).
Sono del pari destituite di fondamento le allegazioni della convenuta secondo le quali la normativa a tutela del consumatore troverebbe applicazione solo laddove la controparte alleghi e dimostri “una sua particolare “debolezza” nei confronti della contraente” o “una sua inderogabile e concreta “necessità”, per soddisfare propri bisogni di consumatrice, di sottoscrivere l'atto de quo”, essendo gli unici presupposti richiesti la conclusione di un contratto “tra il consumatore ed il professionista”, fattispecie cui deve ricondursi, per quanto appena rilevato, il contratto di “fideiussione a prima richiesta” dedotto in lite.
pagina 9 di 17 Dall'applicazione della normativa speciale a tutela del consumatore consegue la superfluità dell'esame delle difese svolte dalla convenuta e relative alla validità del contratto e di ogni sua clausola secondo la normativa generale codicistica in materia di clausole vessatorie, dovendosi la validità o nullità di queste ultime valutarsi esclusivamente secondo quanto previsto dagli artt. 33 e ss. del Codice del consumo.
Va peraltro qui precisato, come da ultimo ribadito dalla Suprema Corte, che “La disciplina di tutela prevista dal d.lgs. n. 206 del 2005, in quanto volta a garantire il consumatore dalla unilaterale predisposizione del contenuto contrattuale da parte del professionista, quale possibile fonte di abuso che impedisce al consumatore di esplicare la propria autonomia contrattuale, prescinde dal tipo contrattuale prescelto dalle parti e dalla natura della prestazione oggetto del contratto, trovando applicazione non solo in caso di predisposizione di moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti, ma anche di contratto singolarmente predisposto dal professionista” (v. Corte Cass. n. 4140 del
14/02/2024).
Nel caso è pacifico, in quanto allegato dalla stessa convenuta (e da questa dimostrato, come richiesto, mediante prova per testi) che “in data 04.09.2019 l'avv. Elisa Bassignani redigeva, su incarico della il testo della fideiussione personale che la Controparte_1
sig.ra avrebbe dovuto sottoscrivere in favore della convenuta opposta”, e che Parte_1
si tratti di contratto quindi predisposto dalla stessa beneficiaria.
Diversamente da quanto sostenuto dalla convenuta, mentre ai sensi dell'art. 33 c. 1 D.lvo n.
206/05, “si considerano vessatorie quelle clausole che determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”, il comma 2 dello stesso articolo contiene un elenco di clausole che “si presumono vessatorie sino a prova contraria”, ossia che lo stesso legislatore ha ritenuto determinino, sino a prova contraria,
“un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi” a carico del consumatore;
fra cui rientrano, in particolare, le clausole che hanno per oggetto o per effetto di: “… b) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte pagina 10 di 17 in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
… r) limitare o escludere l'opponibilità dell'eccezione d'inadempimento da parte del consumatore;
… t) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi;
u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore;
…”
(c.d. “lista grigia”), oggetto ed effetti delle clausole contenute nel contratto dedotto in lite e già indicate con ordinanza 16.07.2024.
Ciò premesso, devono rigettarsi le eccezioni, sollevate dalla convenuta, di decadenza dell'attrice e di inammissibilità del rilievo d'ufficio in ordine, in particolare, alla clausola di deroga alla competenza territoriale del foro del consumatore, che, quale questione pregiudiziale di rito, deve essere qui esaminata previamente rispetto ad ogni altra eccezione o domanda di merito, ivi compreso, nel caso, l'esame delle questioni oggetto del procedimento incidentale di verificazione di scrittura privata disconosciuta (la cui decisione spetta esclusivamente al giudice competente per la causa di merito, ex art. 220 c.p.c.).
Come noto il legislatore ha individuato, quale rimedio a tutela del consumatore, a fronte di clausole abusive inserite nel contratto da questi concluso con il professionista, la c.d. “nullità di protezione” di cui all'art. 36 Cod. consumo, a norma del quale “le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto”; ai sensi del comma 3 “La nullità opera solo a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice”.
La relativa eccezione, trattandosi di eccezione rilevabile d'ufficio, può quindi essere formulata in ogni stato e grado del processo dal consumatore, se non coperta da giudicato interno, e rilevata d'ufficio dal giudice, se avente carattere assorbente e desumibile dai fatti dedotti in giudizio, con l'unico limite di dovere instaurare il contraddittorio prima di statuire sul punto (v. Corte Cass. n. 26495 del 17/10/2019), rilievo d'ufficio che, come avvenuto nella pagina 11 di 17 presente causa, ha avuto ad oggetto appunto la suddetta “nullità di protezione”, e sulla quale è stato instaurato il contraddittorio fra le parti, ai sensi dell'art. 101 c.p.c.
Va peraltro rilevato che in ordine alle conseguenze della “inerzia” del consumatore, già nel
2002 con la sentenza 21 novembre 2002, emessa nella causa C 473/00, la Corte di giustizia ha
“svincolato” l'eccezione di nullità delle clausole abusive dalla preclusioni maturate a carico delle parti, affermando che la direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, osta ad una normativa interna che, in un'azione promossa da un professionista nei confronti di un consumatore e basata su un contratto stipulato tra loro, vieta al giudice nazionale, alla scadenza di un termine di decadenza, di rilevare d'ufficio o a seguito di un'eccezione sollevata dal consumatore il carattere abusivo di una clausola inserita nel suddetto contratto, ed è in forza del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva
93/13/CEE, (la quale prevede il dovere degli Stati membri, nell'interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, di “fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori”)
e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, che da ultimo sono intervenute le Sezioni
Unite della Suprema Corte, affermando il principio (per il futuro) del necessario, ed espressamente motivato, controllo d'ufficio, da parte del Giudice, anche nell'ambito del procedimento monitorio e nella fase "inaudita altera parte", sull'eventuale carattere abusivo delle clausole rilevanti rispetto all'oggetto della domanda (Corte . Cass. SS.UU. n. 9479 del
06/04/2023).
Deve affermarsi pertanto l'ammissibilità sia delle eccezioni formulate in merito da parte attrice, anche oltre i termini perentori di cui all'art. 167 e 183 c.p.c., che del rilievo d'ufficio in ordine alla nullità delle clausole che si presumono vessatorie ex art. 33 Cod. consumo.
Il carattere vessatorio, o abusivo, della clausola, in particolare, con cui è stata prevista, nella fideiussione dedotta in lite, che “per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione, esecuzione ed estinzione della medesima sarà competente in via esclusiva pagina 12 di 17 il Foro di Mantova”, ossia il foro del luogo ove ha sede la convenuta opposta (attrice in senso sostanziale), anziché il foro del luogo di residenza della attrice opponente (convenuta in senso sostanziale e consumatrice), e la conseguente nullità della stessa, possono quindi essere esclusi solo a fronte della prova, a carico del professionista, che la suddetta clausola sia stata oggetto di “trattativa individuale”; ed infatti: “Il consumatore convenuto dinanzi a foro diverso da quello suo proprio, il quale eccepisca l'incompetenza territoriale del giudice davanti al quale è stato tratto, ha l'onere di allegare che trattasi di controversia concernente un contratto cui, pur essendo stato oggetto di negoziazione individuale (come nella specie … omissis…), trova applicazione la disciplina di tutela di cui agli artt. 33 e ss. del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del consumo). In presenza di tale allegazione, il professionista, che intenda escludere l'applicazione della anzidetta disciplina di tutela, è onerato della prova che la clausola contrattuale di proroga della competenza, con deroga del foro del consumatore di cui all'art. 33, comma 2, lett. u), del citato d.lgs. n. 206, è stata, ai sensi dell'art. 34 dello stesso d.lgs., oggetto di specifica trattativa (quale presupposto che rileva, per l'appunto, ai fini della applicazione o meno della disciplina di tutela in questione e non già dell'accertamento della vessatorietà o abusività della clausola), caratterizzata dagli indefettibili requisiti della individualità, serietà ed effettività; ovvero di dare prova idonea a vincere la presunzione di vessatorietà della clausola medesima, dimostrando che, valutata singolarmente e in connessione con le altre di cui si compendia il contenuto del contratto, nello specifico caso concreto essa non determina un "significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto", in cui, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del d.lgs. citato, viene a sostanziarsi la vessatorietà della clausola. Ne consegue che, in difetto delle prove suddette, la clausola di deroga del foro del consumatore è nulla, anche là dove il foro indicato come competente risulti coincidente con uno dei fori legali di cui agli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ.” (v. Corte Cass. n. 6802 del 20/03/2010).
A tal fine non costituisce prova sufficiente il fatto che la clausola, unitamente a tutte le ulteriori clausole che derogano alle previsioni legislative in materia di fideiussione, sia stata oggetto di doppia sottoscrizione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., richiesta per le clausole pagina 13 di 17 vessatorie contenute nelle condizioni generali di contratto unilateralmente predisposte o in contratto concluso mediante moduli o formulari (“Nel contratto tra consumatore e professionista predisposto unilateralmente da quest'ultimo l'efficacia della clausola convenzionale di deroga alla competenza territoriale del foro del consumatore è subordinata non solo alla specifica approvazione per iscritto prevista dall'art. 1341 c.c., ma anche - a norma dell'art. 34, comma 4, d.lgs. n. 206 del 2005 - allo svolgimento di una trattativa individuale con il consumatore sulla clausola stessa, la cui prova è posta a carico del professionista dal comma 5 del citato art. 34” v. Corte Cass. n. 8268 del 28/04/2020).
Con la memoria difensiva depositata ex art. 101 c.p.c. parte convenuta ha chiesto di dimostrare per testi “che, in particolare, durante il colloquio telefonico del 10.10.2019, l'avv.
Elisa Bassignani e il Rag. discussero e concordarono il testo delle clausole Persona_3
elencate e approvate con sottoscrizione separata nella fideiussione del 08.11.2019”, fra le quali “la clausola di attribuzione della competenza esclusiva al Tribunale di Mantova” e ciò sul presupposto già allegato in corso di causa e che è già stato oggetto di prova testimoniale, che il Rag. sia stato il “consulente” della , la quale, secondo quanto Tes_1 Pt_1
allegato in comparsa di costituzione “nel mese di ottobre 2019, nell'esprimere la propria volontà di prestare garanzia fideiussoria alle condizioni di cui al medesimo documento, ne ha valutato il testo ed il contenuto unitamente al proprio consulente Dott. , Persona_3
consulente che, secondo quanto allegato in seconda memoria ex art. 183 c.p.c., “ne ha elaborato il testo”, unitamente al procuratore legale della convenuta.
Tale richiesta istruttoria deve essere rigettata, in quanto tali circostanze sono già state oggetto delle prove testimoniali richieste dalla convenuta nella suddetta seconda memoria ex art. 183
c.p.c. ed ammesse con ordinanza 7.01.2023.
In particolare sul cap. 5) “Vero che l'avv. Elisa Bassignani, legale di Controparte_1
in data 10.10.2019 conferiva telefonicamente con il Rag.
[...] Persona_3
consulente incaricato dalla sig.ra , contattandolo al suo numero di cellulare Parte_1
333/5220956 per concordare il testo della fideiussione che la sig.ra avrebbe Parte_1
pagina 14 di 17 dovuto sottoscrivere in favore della convenuta opposta, già redatto in bozza dall'avv. Elisa
Bassignani in data 04.09.2019 di cui al doc. 10 fasc. convenuta opposta che si rammostra”, previo invio via mail del testo della fideiussione (cap. 4), , sentito quale teste, ha Persona_3
negato, in particolare, di essere stato “consulente” della , affermando di essere solo un Pt_1
amico di famiglia, e confermato di aver parlato al telefono con l'avv. Bassignani, procuratore legale di della fideiussione che avrebbe dovuto rilasciare la prima, ma non al CP_1
fine di concordarne il testo;
il rag. ha dichiarato: “Sul cap. 4) Non ricordo oggi se ho Per_3
ricevuto una mail;
io non ero il consulente della , come ho detto sono amico di Pt_1
famiglia. Ricordo che vidi il testo della fideiussione in quanto me lo fece vedere la . Pt_1
Conosco in quanto l'avevo sentito per telefono e in un paio di occasioni è Testimone_2 venuto al mio studio con la sig.ra nel 2019. Sul cap. 5) E' vero che l'avv. Bassignani Pt_1 mi ha chiamato al telefono;
io avevo già visto il testo della fideiussione e dissi all'avvocato che io non avrei mai firmato una fideiussione simile;
pur non essendo tecnico ricordo che c'erano clausole che limitavano i diritti del fideiussore;
l'avv. Bassignani mi disse che avrebbe rivisto le clausole.”
Avendo il dichiarato di svolgere l'attività di consulente del lavoro e di non aver “mai Per_3 svolto attività professionale per la sig.ra ”, così come di essere privo di competenza Pt_1
tecnica specifica (ossia di competenza legale), la prova da ultimo richiesta da parte convenuta in memoria autorizzata ex art. 101 c.p.c. sarebbe comunque superflua, in quanto, anche qualora venisse dimostrato, contrariamente a quanto dichiarato dal che “l'avv. Elisa Per_3
Bassignani e il Rag. discussero e concordarono il testo delle clausole elencate e Persona_3
approvate con sottoscrizione separata nella fideiussione del 08.11.2019”, fra le quali “la clausola di attribuzione della competenza esclusiva al Tribunale di Mantova”, tale
“discussione” e “concertazione”, intervenuta con quest'ultimo, non potrebbe integrare
“trattativa individuale”, ossia trattativa seria, specifica ed effettiva, con il consumatore sulla clausola stessa, ossia tra (o il suo procuratore legale) e . CP_1 Parte_1
pagina 15 di 17 In assenza di altre prove deve quindi dichiararsi la nullità della clausola con cui è stata prevista la competenza esclusiva del foro di Mantova, ossia stabilita “come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore”, quale clausola abusiva ex art. 33 e ss. cod. consumo, nullità che comporta declaratoria di incompetenza del giudice adito in sede monitoria da dovendo la domanda essere proposta avanti all'autorità giudiziaria Controparte_1
del luogo di residenza di , al momento del deposito del ricorso monitorio (San Parte_1
Mauro Torinese, secondo quanto risulta dalla certificazione anagrafica prodotta, doc. 5 parte attrice), compresa nel circondario del Tribunale di Ivrea.
Stante la competenza funzionale ed inderogabile di questo Giudice in ordine alla proposta opposizione a decreto ingiuntivo, la pronuncia deve necessariamente essere resa con sentenza, dovendo dichiararsi altresì la nullità del decreto ingiuntivo opposto, per essere stato emesso da Giudice territorialmente incompetente.
Deve quindi provvedersi in conformità e disporsi la fissazione del termine per la riassunzione della causa nel merito avanti al Tribunale di Ivrea, quale giudice competente per territorio in relazione alle domande ed ulteriori eccezioni proposte, termine che viene fissato in tre mesi dalla data di pubblicazione della presente sentenza.
Parte convenuta, soccombente in merito, deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attrice, relative alla presente fase del giudizio, spese che vengono liquidate così come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dell'attività difensiva in concreto svolta e dell'oggetto della presente decisione, secondo i criteri di cui al DM 55/14
(valori minimi della tabella di riferimento, essendo la decisione limitata a questione preliminare di rito)
Vanno invece poste in via definitiva a carico di parte attrice le spese di CTU, secondo il principio di causalità e tenuto conto dell'esito dell'accertamento tecnico svolto, come già liquidate in corso di causa.
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P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita e disattesa, così giudica:
dichiara la nullità della clausola contenuta nella “Fideiussione personale a prima richiesta e senza eccezioni” datata 8.11.2019, con cui è stata attribuita competenza esclusiva al Tribunale di Mantova, in deroga alla competenza esclusiva del foro del consumatore;
per l'effetto, dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Mantova, adito da parte ingiungente e la conseguente nullità del decreto ingiuntivo n. 1688/2020 R.G., emesso da questo Tribunale in data 20.12.2020, nei confronti di parte attrice opponente;
fissa in mesi tre dalla data di pubblicazione della presente sentenza il termine per la riassunzione della causa nel merito avanti al Tribunale di Ivrea, giudice competente in ordine alle domande proposte;
dichiara tenuta e condanna parte convenuta opposta alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte attrice opponente, che si liquidano in complessivi € 870,00 per spese ed € 18.977,00 per compenso professionale (di cui € 2.995,00 per la fase di studio, € 1.976,00 per la fase introduttiva, € 8.797,00 per la fase di trattazione ed € 5.209,00 per la fase decisionale), oltre a rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Pone in via definitiva a carico di parte attrice opponente le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, anticipate in via provvisoria da parte convenuta.
Mantova, 15.01.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Venturini
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