TRIB
Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 17/09/2025, n. 1408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1408 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. VA LO
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 651/2025 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Dalmazia n. Parte_1
18, presso lo studio dell'Avv. Katia Litrenta che la rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A, presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Gilda Avena - resistente
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito
Conclusioni di parte ricorrente: “… declarare a favore del ricorrente l'accertamento
negativo e/o la non debenza della somma di € 1.574,95 per contributi previdenziali e
sanzioni dall'anno 2015 - IV) rata e conseguentemente annullare e/o dichiarare nullo
CP_ l'avviso di addebito numero 33420240004694718000 del 9.12.24 emesso dall' di
Cosenza a carico del ricorrente notificato con raccomandata n. 665127463120 consegnata
il 14.1.2025, con condanna del resistente Istituto al pagamento delle spese, competenze e
onorari del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto Avvocato …”.
1 Conclusioni di parte resistente: “… rigettare l'opposizione proposta e condannare,
comunque, l'opponente all'adempimento dell'obbligo contributivo, con pronuncia
confermativa dell'avviso di addebito opposto o con condanna al pagamento degli importi
che risulteranno comunque dovuti all'esito del giudizio oltre somme aggiuntive ed interessi
come per legge, sino alla data di effettivo soddisfo …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio in opposizione all'avviso di addebito n.
CP_ 33420240004694718000, con cui l' ha chiesto il pagamento di € 1.574,95 per contributi previdenziali Gestione Commercianti annualità 2015 (4^ rata), assumendo l'intervenuta prescrizione del credito. Ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare l'insussistenza della prescrizione in ragione dell'avvenuta interruzione del termine prescrizionale con avviso del 5.4.2021. Ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Con ordinanza del 21.6.2025 è stata disposta la sospensiva dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 12.9.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
CP_ L'avviso del 5.4.2021 portato dall' non ha valenza interruttiva del termine prescrizionale, dovendosi evidenziare che la questione deve ritenersi coperta dal giudicato,
atteso che la sentenza n. 192 del 2025 (passata in giudicato) ha già negato l'indicata valenza interruttiva del termine prescrizionale [in merito: “Il giudicato sostanziale di cui all'art. ogni effetto tra le parti quanto all'accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto
controverso, si forma soltanto su ciò che ha costituito oggetto della decisione,
ricomprendendosi in esso anche gli accertamenti di fatto che abbiano rappresentato le
premesse necessarie ed il fondamento logico-giuridico per l'emanazione della pronuncia,
precludendo l'esame di quegli stessi elementi in un successivo giudizio quando l'azione ivi
dispiegata abbia identici elementi costitutivi” (Cass. 9954/2017)].
In ogni caso, deve confermarsi che l'avviso non può avere valenza interruttiva del termine di prescrizione, trattandosi di semplice comunicazione dell'iscrizione alla Gestione
Commercianti per l'annualità 2015, senza indicazione del credito o richiesta di pagamento,
con richiamo a successiva comunicazione per le modalità di versamento dei contributi (in merito, per tutte, si richiamano i principi affermati da Cass. Sez. Lav. 279/2024, secondo cui per avere efficacia interruttiva della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione della pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto).
In tal modo, trattandosi di contribuzione dovuta per il 2015, il termine prescrizionale è
decorso, anche considerando la sospensione dei termini prescrizionali disposta dall'art. 37,
comma 2, D.L. 18/2020, convertito nella legge 27/2020 e dall'art. 11, comma 9, D.L.
183/2020, convertito nella legge 21/2021.
La domanda deve dunque accogliersi, dichiarandosi non dovuta la somma chiesta con l'avviso di addebito impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con la chiesta distrazione.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
dichiara non dovuta la somma portata dall'avviso di addebito n. 33420240004694718000,
poiché il credito è estinto per intervenuta prescrizione;
CP_ condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in €. 900,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si comunichi
Cosenza, 17.9.2025
IL GIUDICE
dott. VA LO
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2909 c.c., il quale, come riflesso di quello formale previsto dall'art. 324 c.p.c., fa stato ad
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. VA LO
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 651/2025 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Dalmazia n. Parte_1
18, presso lo studio dell'Avv. Katia Litrenta che la rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A, presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Gilda Avena - resistente
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito
Conclusioni di parte ricorrente: “… declarare a favore del ricorrente l'accertamento
negativo e/o la non debenza della somma di € 1.574,95 per contributi previdenziali e
sanzioni dall'anno 2015 - IV) rata e conseguentemente annullare e/o dichiarare nullo
CP_ l'avviso di addebito numero 33420240004694718000 del 9.12.24 emesso dall' di
Cosenza a carico del ricorrente notificato con raccomandata n. 665127463120 consegnata
il 14.1.2025, con condanna del resistente Istituto al pagamento delle spese, competenze e
onorari del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto Avvocato …”.
1 Conclusioni di parte resistente: “… rigettare l'opposizione proposta e condannare,
comunque, l'opponente all'adempimento dell'obbligo contributivo, con pronuncia
confermativa dell'avviso di addebito opposto o con condanna al pagamento degli importi
che risulteranno comunque dovuti all'esito del giudizio oltre somme aggiuntive ed interessi
come per legge, sino alla data di effettivo soddisfo …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio in opposizione all'avviso di addebito n.
CP_ 33420240004694718000, con cui l' ha chiesto il pagamento di € 1.574,95 per contributi previdenziali Gestione Commercianti annualità 2015 (4^ rata), assumendo l'intervenuta prescrizione del credito. Ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare l'insussistenza della prescrizione in ragione dell'avvenuta interruzione del termine prescrizionale con avviso del 5.4.2021. Ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Con ordinanza del 21.6.2025 è stata disposta la sospensiva dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 12.9.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
CP_ L'avviso del 5.4.2021 portato dall' non ha valenza interruttiva del termine prescrizionale, dovendosi evidenziare che la questione deve ritenersi coperta dal giudicato,
atteso che la sentenza n. 192 del 2025 (passata in giudicato) ha già negato l'indicata valenza interruttiva del termine prescrizionale [in merito: “Il giudicato sostanziale di cui all'art. ogni effetto tra le parti quanto all'accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto
controverso, si forma soltanto su ciò che ha costituito oggetto della decisione,
ricomprendendosi in esso anche gli accertamenti di fatto che abbiano rappresentato le
premesse necessarie ed il fondamento logico-giuridico per l'emanazione della pronuncia,
precludendo l'esame di quegli stessi elementi in un successivo giudizio quando l'azione ivi
dispiegata abbia identici elementi costitutivi” (Cass. 9954/2017)].
In ogni caso, deve confermarsi che l'avviso non può avere valenza interruttiva del termine di prescrizione, trattandosi di semplice comunicazione dell'iscrizione alla Gestione
Commercianti per l'annualità 2015, senza indicazione del credito o richiesta di pagamento,
con richiamo a successiva comunicazione per le modalità di versamento dei contributi (in merito, per tutte, si richiamano i principi affermati da Cass. Sez. Lav. 279/2024, secondo cui per avere efficacia interruttiva della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione della pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto).
In tal modo, trattandosi di contribuzione dovuta per il 2015, il termine prescrizionale è
decorso, anche considerando la sospensione dei termini prescrizionali disposta dall'art. 37,
comma 2, D.L. 18/2020, convertito nella legge 27/2020 e dall'art. 11, comma 9, D.L.
183/2020, convertito nella legge 21/2021.
La domanda deve dunque accogliersi, dichiarandosi non dovuta la somma chiesta con l'avviso di addebito impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con la chiesta distrazione.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
dichiara non dovuta la somma portata dall'avviso di addebito n. 33420240004694718000,
poiché il credito è estinto per intervenuta prescrizione;
CP_ condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in €. 900,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si comunichi
Cosenza, 17.9.2025
IL GIUDICE
dott. VA LO
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2909 c.c., il quale, come riflesso di quello formale previsto dall'art. 324 c.p.c., fa stato ad
2