Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 23/04/2025, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
n. 12/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
- In nome del Popolo Italiano -
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta:
dott. Giovanni Sgambati Presidente
dott. Leonardo Scionti Consigliere
dott. Chiara Ermini Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 12/2025 R.G., vertente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Cerboni del Parte_1
foro di Grosseto;
APPELLANTE / RECLAMANTE
contro
, nato in [...] il [...]; P_
APPELLATO /RECLAMATO - CONTUMACE
e nei confronti in persona del Procuratore Generale della Repubblica Controparte_2
presso questa Corte d'Appello;
Assunta in decisione all'udienza del 4.4.2025, sulle seguenti conclusioni dell'appellante
1
impugnata sia riformata in parte qua, disponendo la integrale vittoria dei compensi e
delle spese del giudizio di primo grado, come da vigenti parametri, e la messa a carico del
richiedente/soccombente signor delle spese liquidate per la c.t.u.. Con il favore P_
delle spese e dei compensi del presente grado di giudizio>>.
I FATTI DI CAUSA
Con decreto pubblicato in data 5.12.2024, il Tribunale di Grosseto,
provvedendo sulla domanda di regolamentazione delle condizioni di affidamento dei figli minori (nato nel 2008), (nato Persona_1 Persona_2
nel 2010), (nato nel 2012) e (nata nel 2014), Persona_3 Persona_4
nati dalla cessata unione non matrimoniale tra e Parte_1 P_
sentite le parti, disposto l'ascolto dei minori e acquisite le Per_1 Per_2
relazioni dei servizi sociali ed espletata una consulenza tecnica d'ufficio, così
statuiva: <1) dispone l'affidamento esclusivo in favore della madre dei Parte_1
minori e con Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4
collocazione prevalente degli stesso presso il domicilio materno;
respinge le domande di
parte resistente;
3) pone le spese di c.t.u., come liquidate con separato provvedimento,
definitivamente a carico delle parti ciascuna in ragione del 50%; 4) compensa le spese
processuali>>.
In particolare, il primo giudice disponeva la compensazione delle spese di lite e la ripartizione a metà tra i genitori di quelle della consulenza tecnica d'ufficio <in ragione della natura della lite, promossa nell'interesse fondamentale dei
figli, e delle peculiari ragioni della decisione>>.
Con ricorso depositato il 10.1.2025 proponeva reclamo Parte_1
ex art. 739 cod. proc. civ. per un unico motivo inerente la regolamentazione delle spese processuali che assumeva erroneamente compensate dal primo giudice,
2 nonostante l'integrale soccombenza di a carico del quale andavano P_
poste anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
non si costituiva in appello. P_
Il Procuratore Generale riceveva la comunicazione degli atti per il suo intervento in causa e vi apponeva il visto.
Acquisito il fascicolo telematico di primo grado, all'udienza del 4.4.2024,
svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., la parte reclamante depositava le note di precisazione delle conclusioni e la causa passava in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, è opportuno chiarire che al provvedimento del
Tribunale, impugnato da deve riconoscersi il valore sostanziale Parte_1
di sentenza.
In effetti, per come affermato in giurisprudenza, il decreto emesso ai sensi degli artt. 316 e 337 bis c.c. (in precedenza, art. 317 bis c.c.), con cui vengono regolamentati i rapporti tra genitori e figli nati fuori dal matrimonio, ha natura sostanziale di sentenza, presentando il requisito della decisorietà, giacché risolve una controversia tra contrapposte posizioni di diritto soggettivo, e della definitività, con efficacia assimilabile, "rebus sic stantibus", a quella del giudicato
(cfr., Cass., n. 26122/2013; n. 6318/2011).
Conseguono la qualificazione giuridica dell'impugnazione come appello e la decisione della Corte in forma di sentenza.
Ancora in via preliminare va dichiarata la contumacia di il P_
quale, sebbene costituito in primo grado con l'avv. Marco Biagioli, non si è
costituito in questo grado di giudizio, nonostante la rituale notificazione dell'impugnazione eseguita all'indirizzo di posta elettronica certificata del suo difensore il giorno 21.1.2025 per l'udienza del 4.4.2025. Giova precisare che,
3 trattandosi di causa di c.d. “vecchio rito”, siccome introdotta in primo grado nel
2019, i termini a comparire possono, infatti, ritenersi rispettati secondo la disciplina vigente ratione temporis.
Passando, quindi, all'esame del merito dell'impugnazione ritiene la Corte
che lo stesso debba essere accolto nei limiti di seguito precisati.
in primo grado, è rimasto totalmente soccombente, essendo P_
stata respinta la sua domanda di affido condiviso e lo stesso programma di frequentazione dei minori dallo stesso richiesto.
È stata, invece, integralmente accolta la domanda di affido esclusivo e rafforzato alla madre, che non ha visto respingere, sotto alcun profilo, le domande dalla stessa proposte.
Com'è noto, la disciplina sulla ripartizione delle spese processuali di cui agli artt. 91 e ss. opera anche con riguardo ai procedimenti in materia di famiglia,
trattandosi di controversie in cui vengono in rilievo diritti soggettivi attinenti alla sfera personale e patrimoniale dei soggetti coinvolti e nelle quali il conflitto tra le parti determina una contrapposizione dei rispettivi interessi.
Il fatto che la lite sia stata promossa nell'interesse dei minori non consente quindi di ravvisare un titolo di compensazione delle stesse, attesa l'opposizione manifestata dal in merito alle modalità di affidamento dei figli prospettate P_
dalla madre che, all'esito della laboriosa istruttoria svolta in primo grado, sono state integralmente recepite nel decreto impugnato.
Va peraltro rilevato che la stessa consulenza tecnica d'ufficio di primo grado è stata espletata su sollecitazione dei corrispondenti poteri officiosi da parte del ricevendo l'opposizione della essenzialmente a causa P_ Pt_1
dei costi di tale mezzo istruttorio.
Ciò posto ritiene questa Corte che le spese del procedimento di primo grado vadano poste integralmente a carico di siccome P_
4 soccombente, e che, per analogo ordine di ragioni, allo stesso regime debbano soggiacere anche le spese della consulenza d'ufficio.
Ne consegue che, in parziale riforma del decreto/sentenza impugnato,
va condannato alle spese del procedimento di primo grado anche P_
con riguardo alle spese di c.t.u..
Le spese del grado seguono la soccombenza di e sono P_
liquidate in favore della come da dispositivo in base ai minimi tariffari Pt_1
ed al valore della causa, attesa la contumacia della parte appellata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 P_
on atto notificato il 25.2.2025 avverso il decreto/sentenza del Tribunale di
[...]
Grosseto, pubblicato il5.12.2024, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dichiara la contumacia di P_
2) in parziale riforma della sentenza impugnata:
a) condanna al rimborso delle spese del primo grado di P_
giudizio in favore di che liquida in € 5.477 (di cui € 27 per spese Parte_1
ed € 5.450 per compensi), oltre spese generali al 15%, Cpa e Iva;
b) pone definitivamente a carico di e spese della consulenza P_
tecnica d'ufficio espletata in primo grado;
3) conferma nel resto la sentenza impugnata;
4) condanna al rimborso delle spese del grado in favore di P_
, che liquida in € 1.727,00 (di cui € 27 per spese ed € 1.700 per Parte_1
compenso), oltre spese generali al 15%, Cpa e Iva.
Firenze, 7.4.2025.
L'Estensore
5 Chiara Ermini
Il Presidente
Giovanni Sgambati
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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