Sentenza 1 luglio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/07/2019, n. 28550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28550 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TT UI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/10/2017 della CORTE APPELLO di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA PICARDI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla pena accessoria;
inammissibilità nel resto.
RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza impugnata è stata pronunziata dalla Corte di appello di Trento il 13 ottobre 2017 ed ha confermato quella emessa in primo grado, all'esito di rito abbreviato, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città nei confronti di UI PE, condannato per bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale, relativa alla società P.G. s.r.1., di cui era socio ed amministratore unico, dichiarata fallita dal Tribunale di Trento 1'8 aprile 2014. La distrazione sarebbe consistita nell'effettuazione di prelievi personali e di finanziamenti a società terze partecipate dal PE, tra cui la Pasi Immobiliare;
la bancarotta documentale è contestata come sottrazione di scritture contabili obbligatorie in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
2. Avverso detta sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, che consta di cinque motivi.
2.1. Il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione laddove la Corte di appello aveva ritenuto — contrariamente al Giudice di prime cure — che la somma erogata a favore della società Pasi immobiliare fosse oggetto di distrazione;
al contrario, si trattava di un'operazione infragruppo, attuata in esecuzione di un mandato di credito, in virtù del quale la P.G. s.r.l. si era impegnata a fare credito alla Pasi, che il Tribunale civile di Trento aveva ritenuto pienamente legittima, laddove aveva respinto l'opposizione promossa nell'interesse, appunto della Pasi, contro il decreto ingiuntivo che aveva riconosciuto la pretesa restitutoria del credito della P.G.
2.2. La sentenza sarebbe del pari viziata laddove la Corte territoriale, in relazione alla distrazione della somma di euro 227.973,82, aveva escluso la rilevanza probatoria dei partitari. Questi ultimi pur non essendo obbligatori, erano stati utilizzati per contestare le osservazioni della seconda relazione del curatore.
2.3. Il terzo motivo assume essersi concretizzata una violazione di legge nella delibazione circa l'elemento soggettivo della bancarotta distrattiva. A sostegno della sua mozione, il ricorrente richiama Sez. 5 Corvetta del 24 settembre 2012 e pone l'azione giudiziaria nei confronti della Pasi e la circostanza che i pagamenti erano stati effettuati nello svolgimento di attività di impresa.
2.4. Quanto alla bancarotta documentale, nel quarto motivo il ricorrente sostiene che non è stata provata l'impossibilità della ricostruzione del compendio patrimoniale societario e del movimento degli affari. La documentazione fu consegnata al curatore, con il quale fu mantenuto un atteggiamento collaborativo. La Corte sarebbe incorsa in un travisamento della prova perché le scritture su supporto informatico sono pienamente riconosciute sul piano civilistico;
il curatore, escusso in sede di indagini difensive il 29 aprile 2015, aveva confermato la regolare tenuta delle scritture contabili fornitegli;
il 24 aprile 2014, il consulente contabile della società fallita aveva trasmesso la documentazione concernente i quattro anni anteriori al fallimento al curatore (partitario clienti/fornitori e libro cespiti per gli anni 2010/2011/2012, bilanci societari, calcolo degli ammortamenti del 2011 e 2012, libro I.V.A. del 2011 e libri inventari;
nulla era stato consegnato per il 2013 perché non vi era stata attività da registrare e perché il termine di scadenza per la dichiarazione dei redditi 2013 è successivo alla dichiarazione di fallimento). Dopo l'incontro del 21 maggio 2014, il ricorrente aveva provveduto a consegnare anche tutta la documentazione contabile cartacea. A seguito dell'incontro del 20 aprile 2015 per l'inventario dei beni, l'imputato aveva invitato il commercialista Ricciarelli a consegnare al curatore le scritture contabili tenute su supposto magnetico dal 2005 al 2010. 2.5. Il quinto ed ultimo motivo lamenta violazione di legge e illogicità motivazionale in ordine alla prova del dolo generico della bancarotta documenta le.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è complessivamente infondato e va, pertanto, respinto;
tuttavia la sentenza va annullata di ufficio con riferimento alla durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall., con rinvio per nuovo esame sul punto alla Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano.
2. Al primo motivo di ricorso — con cui la parte si duole della "riespansione" del quantum della distrazione argomentato dalla Corte di merito — va premesso che effettivamente il Giudice di prime cure aveva ridimensionato l'entità della distrazione ad euro 552.973,82, reputando legittimi i prelievi dalle casse sociali per euro 325.000, destinati a finanziare la società Pasi immobiliare, siccome effettuati in esecuzione di un accordo negoziale;
andando di contrario avviso, la Corte di merito ha escluso detta legittimità, ritenendo che il trasferimento non avesse alcuna giustificazione sotto il profilo imprenditoriale (e segnatamente, quanto all'interesse della fallita), a nulla rilevando la riconosciuta validità del mandato di credito che ne era alla base, che era limitata al versante civilistico. Ebbene, il ricorso appare, in parte qua, inammissibile per carenza di interesse, dal momento che la diversa lettura che la Corte di appello ha fornito della regiudicanda non si è concretamente riverberata in malam partem sulla posizione dell'imputato; quella della Corte di appello, infatti, si è risolta in una mera puntualizzazione, che non ha inciso sulla decisione del Giudice di primo grado, così come confermato anche dalla stessa Corte territoriale che, all'esito delle proprie valutazioni circa la natura distrattiva dell'operazione, ha tuttavia affermato che «ovviamente, in assenza di appello del P.M., la distrazione rimane limitata alla somma considerata tale dal primo Giudice». A sostegno della conclusione cui è giunto il Collegio, va evocata l'esegesi di questa Corte, secondo la quale l'interesse richiesto dall'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento oggetto dell'impugnazione e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione del predetto provvedimento, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante. (Sez. 6, n. 17686 del 07/04/2016, Conte, Rv. 267172 - 01).
3. Il secondo motivo di ricorso è infondato, dal momento che la motivazione non è manifestamente illogica né errata in diritto laddove, in presenza di fuoriuscite di somme dalle casse sociali, ha escluso che la mera annotazione di presunte causali nei partitari potesse valere a comprovare l'effettività dell'operazione economica. Ed invero, non appare censurabile avere ritenuto che dette scritture — che sono semplicemente dei conti relativi ad ogni singolo cliente e ad ogni singolo fornitore dell'azienda, che ne evidenziano le posizioni debitorie e creditorie — non forniscano alcuna certezza in ordine alla effettività delle operazioni economiche ad esse sottese e che, in assenza di altre modalità di giustificazione delle fuoriuscite incriminate, il giudizio in ordine alla natura distrattiva delle operazioni dovesse essere confermato.
4. Il terzo motivo di ricorso — che assume essersi concretizzata una violazione di legge nella delibazione circa l'elemento soggettivo della bancarotta distrattiva — è infondato. La motivazione della Corte territoriale — una volta esclusa la rilevanza della questione dei finanziamenti alla Pasi e valorizzata l'assenza di giustificazioni circa gli altri pagamenti effettuati dalla P.G. — sfugge alle censure del ricorrente che partono — come quelle che si leggono nell'appello — da una premessa errata in diritto, che ne mina le basi. Il dolo della fattispecie, invero, va verificato non già sulla base della evocata sentenza n. 2147 (rectius n. 47502, il n. 2147 è il numero sezionale) del 24 settembre 2012, che costituisce un precedente isolato nell'ambito dell'esegesi di questa Corte, ma nel senso riconosciuto dalla consolidata giurisprudenza di legittimità. A dispetto di quanto paventato dal ricorrente, infatti, la sentenza impugnata fa buon governo della giurisprudenza attuale di questa Corte secondo cui il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato a dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria né la volontà di cagionare il fallimento, né la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805; Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763, Sez. 5, n. 13910 del 08/02/2017, Santoro, Rv. 269389), con la rappresentazione «della pericolosità della condotta distrattiva, da intendersi come probabilità dell'effetto depressivo sulla garanzia patrimoniale che la stessa è in grado di determinare e, dunque, la rappresentazione del rischio di lesione degli interessi creditori tutelati dalla norma incriminatrice» (Sez. 5, n. 15613 del 05/12/2014, dep. 2015, Geronzi ed altri, Rv. 263801).
5. Il quarto motivo — che opina, quanto alla bancarotta documentale, che non sia stata provata l'impossibilità della ricostruzione del compendio patrimoniale societario e del movimento degli affari — è inammissibile. Invero, il ricorrente pare ignorare che la Corte di appello ha fornito, rispetto a quella dal medesimo prospettata, una ricostruzione completamente diversa, evidenziando che, dalla relazione ex art. 33 legge fall. dell'8 agosto 2014, si evinceva che il curatore non aveva ricevuto nulla e che aveva ricostruito il patrimonio, per quanto possibile, attraverso le dichiarazioni dei redditi. Si legge altresì in sentenza che, solo con la relazione del 29 settembre 2015, il curatore aveva rappresentato che il 20 ed il 28 aprile 2015 (quindi oltre un anno dopo il fallimento) aveva ottenuto le scritture contabili dal 2005 al 2010 (incomplete), mentre nulla aveva avuto per il 2013. Ne consegue, che, data l'incompletezza della documentazione fino al 2012 e la necessità che venisse consegnata anche quella del 2013 come argomentata in sentenza, il ricorso è inammissibile perché la parte oppone considerazioni alternative versate in fatto, assumendo di avere fornito l'intera documentazione, circostanza che la Corte di appello sostiene non essere emersa neanche nelle dichiarazioni rese dal curatore in sede di indagini difensive 6. Il quinto ed ultimo motivo di ricorso, con cui la parte avversa la sentenza in punto di coefficiente soggettivo della bancarotta documentale, è del pari infondato. Occorre ricordare, quanto alla bancarotta documentale ritenuta dai giudici di merito, quella cosiddetta "generale", che il delitto si configura sia nel caso in cui l'impossibilità di ricostruire il patrimonio ed il volume d'affari dovuta alla tenuta delle scritture sia assoluta, sia quando gli accertamenti da parte degli organi fallimentari siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza (Sez. 5, n. 45174 del 22/05/2015, Faragona e altro, Rv. 265682; Sez. 5, n. 21588 del 19/04/2010, Suardi, Rv. 247965; Sez. 5, n. 24333 del 18/05/2005, Mattia, Rv. 232212). Avuto riguardo al versante soggettivo — che è l'obiettivo delle critiche del ricorrente — questa forma di bancarotta documentale è reato a dolo generico, che consiste nella consapevolezza, in capo all'agente, che, attraverso la volontaria tenuta della contabilità in maniera incompleta o confusa, possa risultare impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio o dell'andamento degli affari;
è esclusa, di contro, l'esigenza che il dolo sia integrato dall'intenzione di impedire detta ricostruzione, in quanto la locuzione «in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari» connota la condotta — della quale costituisce una caratteristica — e non la volontà dell'agente, sicché è da respingere l'idea che essa richieda il dolo specifico (Sez. 5, n. 5264 del 17/12/2013, dep. 2014, Manfredini, Rv. 258881; Sez. 5, n. 21872 del 25/03/2010, Laudiero, Rv. 247444; Sez. 5, n. 21075 del 25/03/2004, Lorusso, Rv. 229321). Di fronte a questa impostazione, la motivazione della Corte territoriale si sottrae alle censure di parte, avendo evinto il dolo della fattispecie dalla consistenza delle omissioni, che razionalmente può essere ritenuta eloquente della consapevolezza delle difficoltà che un certo modo di tenere la contabilità avrebbe potuto generare negli organi fallimentari.
7. Come già anticipato, la sentenza va annullata, di ufficio, per quanto concerne il profilo della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. applicate in relazione al reato di bancarotta per la durata fissa di dieci anni.
7.1. La necessità dell'annullamento con rinvio in punto di pene accessorie deriva dalla recente evoluzione sia della giurisprudenza costituzionale che di quella di legittimità. Con la sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018, la Corte costituzionale ha, infatti, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, legge fall., nella parte in cui dispone che la condanna per uno dei fatti di bancarotta fraudolenta importa l'applicazione delle anzidette pene accessorie per la durata fissa di dieci anni, anziché fino a dieci anni. Il testo della norma, risultante dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale, si applica con efficacia ex tunc anche nel presente processo in corso, secondo il disposto degli artt. 136, comma 1, Cost. e 30, comma 3 della legge costituzionale n. 87 dell'Il marzo 1953. Ne consegue che oggi, a prescindere dall'assenza di uno specifico motivo di ricorso, si impone la necessità di operare una rimodulazione della durata delle pene accessorie in discorso che tenga conto del venir meno della rigidità della disposizione dichiarata incostituzionale, rigidità che rende illegale, in parte qua, il trattamento sanzionatorio.
7.2. Quanto al concreto epilogo — annullamento con o senza rinvio — del processo di adeguamento al quadro normativo ridisegnato dalla Consulta, soccorre una recentissima decisione (28 febbraio 2019) delle Sezioni Unite di questa Corte, della quale, al momento della stesura della presente sentenza, non si conoscono le motivazioni. Con la citata pronunzia, al quesito «se le pene accessorie previste per il reato di bancarotta fraudolenta dall'art. 216 legge fall., come riformulato dalla sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 della Corte Costituzionale, debbano essere commisurate, ai sensi dell'art. 37 cod. pen., alla pena principale applicata, ovvero debbano essere determinate dal giudice, nell'ambito dei limiti edittali risultanti dalla nuova formulazione, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.», le Sezioni Unite hanno risposto che «Le pene accessorie previste dall'art. 216 legge fall., nel testo riformulato dalla sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 della Corte Costituzionale, così come le altre pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.». Sulla scorta di tale autorevole indicazione nomofilattica e considerato che la determinazione della durata del trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art. 133 cod. pen. implica valutazioni di merito che esulano dai limiti cognitivi della Corte di cassazione, essa va rimessa al Giudice di merito.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle peReAa cgsorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall., con rinvio alla Corte