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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 28/11/2025, n. 3242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3242 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17004/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
ORDINANZA EX ART.127 TER C.P.C. vista l'assegnazione del fascicolo in data 27.10,2025, letti gli atti del procedimento, visto l'ultima ordinanza datata 02.10.2025 con cui il precedente giudice disponeva il deposito di note sostitutive dell'udienza del 27.11.2025 come da art.127 ter, c.p.c., letta la nota scritta depositata dalla parte ricorrente;
rilevato che parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi al contenuto del ricorso,
IL GIUDICE dato atto, decide in conformità emettendo la seguente sentenza
Il Giudice
dott. Giuseppina Benenati
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppina Benenati ha pronunciato ex art. 281 terdecies e sexies c.p.c. nella causa tenuta nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc la seguente la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17004/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. IADAROLA STEFANO, elettivamente domiciliato in VIA APPIA NUOVA 45 ROMApresso il difensore avv. IADAROLA STEFANO
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da nota di trattazione scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La motivazione che segue è redatta ai sensi dell'art.16-bis, comma 9-octies [aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2- ter del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221], secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica;
per consolidata giurisprudenza, inoltre, il pagina 2 di 8 giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - o di fatto o di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" in base al principio della "ragione più liquida".
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendente del cittadino italiano nato il Persona_1
05.10.1866 A CO (BO), emigrato in BR, senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano.
In particolare, il ricorrente ha dedotto le circostanze di fatto che seguono: “L'odierno ricorrente è – allo stato e salvo quanto sarà più avanti rappresentato – cittadino brasiliano;
- Allo stesso tempo,
l'odierno ricorrente risulta essere discendente di cittadino italiano, nato il [...] a [...]
CO (BO) - Italia (doc. 2), sposato con il 20.08.1892 ad Ouro Preto - MG - Controparte_2
BR (doc. 3), è deceduto il 10.01.1938 a Belo Horizonte - MG - BR (doc. 4); - dal matrimonio dell'avo con è nato il [...] a [...] - Belo Horizonte Controparte_2 Persona_2
- MG - BR (doc. 5), quest'ultimo, ha sposato il 28.12.1939 a Belo Persona_3
Horizonte - MG - BR con la quale ha avuto nato il [...] a [...]
Belo Horizonte - MG - BR. È deceduto il 25.07.1992 a Belo Horizonte - MG - BR (doc.ti 6, 7,
8); - si è unito in matrimonio con il 27.12.1963 a Persona_4 Controparte_3
São João del Rei - MG - BR (doc. 9), dalla loro unione è nato il Parte_1
14.03.1975 a Belo Horizonte - MG - BR (doc. 10); - queste sono, in estrema sintesi, le vicende genealogiche della f famiglia italo-brasiliana in questione (per comodità di lettura e di analisi, si allega una breve ricostruzione grafica dell'albero genealogico, doc. 12); - si sottolinea che tutti i documenti brasiliani sopra menzionati sono prodotti con apposita traduzione e legalizzazione, come per legge. - sulla base di quanto appena illustrato, l'odierno ricorrente ritiene di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per essere considerato cittadino italiano iure sanguinis - e quindi dalla nascita.”
Il ricorso veniva comunicato al Pubblico Ministero.
Instaurato il contraddittorio, il nonostante la regolarità e tempestività della Controparte_1 notifica non si costituiva e veniva dichiarato contumace;
Dopo alcuni rinvii la causa veniva ritenuta matura per la decisione e fissata udienza di discussione;
In data 27.10.2025 questo procedimento veniva assegnato alla scrivente con decreto n. 83/2025;
All'udienza del 27 novembre 2025 che è stata sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc la causa è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281 terdecies e sexies c.p.c
1. Le domande sono fondate. pagina 3 di 8 Preliminarmente deve ritenersi pacifica la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n.
206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»).
La procura alle liti è regolare, così com'è regolare e tempestiva la notifica, sicché veniva dichiarata la contumacia della resistente.
Occorre, osservare che in caso di discendenza per linea paterna da avo italiano il riconoscimento della cittadinanza italiana può trovare accoglimento in via amministrativa se ne sussistono i presupposti, senza necessità di ricorrere all'accertamento giurisdizionale, e dunque anche solo mediante presentazione della correlata domanda all'autorità consolare di residenza, secondo la normativa vigente. E' previsto che il procedimento amministrativo per il riconoscimento della cittadinanza italiana debba completarsi entro 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, come stabilito dal D.P.C.M. n. 33/2014; tuttavia i tempi di evasione delle domande da parte dei consolati in alcuni
Stati (tra cui per l'appunto il BR) stanno superando il decennio a causa dell'enorme mole di richieste pervenuta, incidendo sulla effettiva possibilità di garantire il soddisfacimento di un diritto.
In materia interveniva il Tribunale di Roma, al cui orientamento si ritiene di dover aderire, il quale, dato atto dei rilevantissimi tempi di attesa presso gli uffici consolari, affermava che il ritardo si traduceva di fatto in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale (Tribunale Roma, sez. I, 29 gennaio 2019, n. 2055), con l'ulteriore precisazione, intervenuta nelle successive pronunce, che la disciplina di cui trattasi non impone neppure, ai fini dell'accertamento del diritto azionato, l'avvio del procedimento amministrativo come condizione dell'azione in sede giudiziaria. In particolare, si soggiungeva che il limite all'accesso alla giurisdizione deve risultare da espressa previsione legislativa (assente nella specie) e che non si può negare l'esercizio dell'azione giurisdizionale, in virtù dell'art. 24 Cost., mediante applicazione analogica o estensiva di previsioni normative non specificamente previste in materia e tenuto conto che, trattandosi di un procedimento avente ad oggetto lo stato e la capacità delle persone, al cittadino deve sempre essere concessa tutela ex art. 113 Cost. davanti al giudice ordinario.
pagina 4 di 8 Ne deriva la sussistenza dell'interesse ad agire del ricorrente il quale, peraltro, hanno comunque dato prova di essersi attivati presso il Consolato di San Paolo del BR territorialmente competente per la sua residenza, al fine di veder valutare l'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana.
In punto di diritto osserva il Tribunale che la Corte costituzionale con la sentenza n. 142 del 2025, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera a) della legge 5 febbraio 1992 n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), sollevate dal Tribunale ordinario di
Bologna sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE……..”;
Osserva, inoltre, come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, per cui «la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione» (Corte di cassazione Sez. U,
Sentenza n. 25317 del 2022, per cui «secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n.
91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva»).
Ciò posto, dall'esame dei documenti depositati in atti si rileva la discendenza interrotta del ricorrente, sicché non può dubitarsi della trasmissione ai medesimi della cittadinanza iure sanguinis.
Dall'esame della documentazione non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunziato alla cittadinanza italiana, né una rinuncia tacita può desumersi per effetto della cd. grande naturalizzazione del 1880, la quale come noto prevedeva un onere degli italiani dell'epoca, emigrati in BR, di manifestare il proprio dissenso al decreto di naturalizzazione onde conservare la cittadinanza italiana,
pagina 5 di 8 né può assumersi che il silenzio serbato, unitamente alla residenza o alla stabilizzazione di vita all'estero, potesse ricevere valore di consenso.
A tale riguardo le SSUU hanno rilevato di recente che «il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali».
Ne consegue che «la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo» sicché «la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito».
La Corte di cassazione ha dunque concluso che «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in BR alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n.
2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 2022).
Il riconoscimento della cittadinanza all'odierno ricorrente non è impedito dal Decreto legge 28 marzo
2025 n. 36, entrato in vigore il 29/03/2025, convertito in legge con modificazioni, che ha previsto requisiti più restrittivi per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, in quanto all'art. 1 del predetto decreto-legge è previsto che: pagina 6 di 8 “1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:
«Art.
3-bis. - 1. In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonche' agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, e' considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi e' nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed e' in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:
a) lo stato di cittadino dell'interessato e' riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
b) lo stato di cittadino dell'interessato e' accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di
Roma, della medesima data;
c) un genitore o adottante cittadino e' nato in [...];
d) un genitore o adottante cittadino e' stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio;
e) un ascendente cittadino di primo grado dei genitori o degli adottanti cittadini e' nato in [...].»
Ricorrendo la condizione prevista dall'art. 1 lett. b), la nuova normativa non si applica nel presente giudizio.
Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- IN ACCOGLIMENTO della domanda, dichiara che Parte_1 ato il 14.03.1975 a Belo Horizonte _MG – BR, è cittadino italiano
[...]
- ORDINA al , e per esso all'Ufficiale dello Stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza del ricorrente, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Sentenza resa ex articolo 281 terdecies e sexies c.p.c.,
pagina 7 di 8 Bologna, 28 novembre 2025
Il Giudice dott. Giuseppina Benenati
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
ORDINANZA EX ART.127 TER C.P.C. vista l'assegnazione del fascicolo in data 27.10,2025, letti gli atti del procedimento, visto l'ultima ordinanza datata 02.10.2025 con cui il precedente giudice disponeva il deposito di note sostitutive dell'udienza del 27.11.2025 come da art.127 ter, c.p.c., letta la nota scritta depositata dalla parte ricorrente;
rilevato che parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi al contenuto del ricorso,
IL GIUDICE dato atto, decide in conformità emettendo la seguente sentenza
Il Giudice
dott. Giuseppina Benenati
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppina Benenati ha pronunciato ex art. 281 terdecies e sexies c.p.c. nella causa tenuta nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc la seguente la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17004/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. IADAROLA STEFANO, elettivamente domiciliato in VIA APPIA NUOVA 45 ROMApresso il difensore avv. IADAROLA STEFANO
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da nota di trattazione scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La motivazione che segue è redatta ai sensi dell'art.16-bis, comma 9-octies [aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2- ter del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221], secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica;
per consolidata giurisprudenza, inoltre, il pagina 2 di 8 giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - o di fatto o di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" in base al principio della "ragione più liquida".
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendente del cittadino italiano nato il Persona_1
05.10.1866 A CO (BO), emigrato in BR, senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano.
In particolare, il ricorrente ha dedotto le circostanze di fatto che seguono: “L'odierno ricorrente è – allo stato e salvo quanto sarà più avanti rappresentato – cittadino brasiliano;
- Allo stesso tempo,
l'odierno ricorrente risulta essere discendente di cittadino italiano, nato il [...] a [...]
CO (BO) - Italia (doc. 2), sposato con il 20.08.1892 ad Ouro Preto - MG - Controparte_2
BR (doc. 3), è deceduto il 10.01.1938 a Belo Horizonte - MG - BR (doc. 4); - dal matrimonio dell'avo con è nato il [...] a [...] - Belo Horizonte Controparte_2 Persona_2
- MG - BR (doc. 5), quest'ultimo, ha sposato il 28.12.1939 a Belo Persona_3
Horizonte - MG - BR con la quale ha avuto nato il [...] a [...]
Belo Horizonte - MG - BR. È deceduto il 25.07.1992 a Belo Horizonte - MG - BR (doc.ti 6, 7,
8); - si è unito in matrimonio con il 27.12.1963 a Persona_4 Controparte_3
São João del Rei - MG - BR (doc. 9), dalla loro unione è nato il Parte_1
14.03.1975 a Belo Horizonte - MG - BR (doc. 10); - queste sono, in estrema sintesi, le vicende genealogiche della f famiglia italo-brasiliana in questione (per comodità di lettura e di analisi, si allega una breve ricostruzione grafica dell'albero genealogico, doc. 12); - si sottolinea che tutti i documenti brasiliani sopra menzionati sono prodotti con apposita traduzione e legalizzazione, come per legge. - sulla base di quanto appena illustrato, l'odierno ricorrente ritiene di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per essere considerato cittadino italiano iure sanguinis - e quindi dalla nascita.”
Il ricorso veniva comunicato al Pubblico Ministero.
Instaurato il contraddittorio, il nonostante la regolarità e tempestività della Controparte_1 notifica non si costituiva e veniva dichiarato contumace;
Dopo alcuni rinvii la causa veniva ritenuta matura per la decisione e fissata udienza di discussione;
In data 27.10.2025 questo procedimento veniva assegnato alla scrivente con decreto n. 83/2025;
All'udienza del 27 novembre 2025 che è stata sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc la causa è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281 terdecies e sexies c.p.c
1. Le domande sono fondate. pagina 3 di 8 Preliminarmente deve ritenersi pacifica la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n.
206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»).
La procura alle liti è regolare, così com'è regolare e tempestiva la notifica, sicché veniva dichiarata la contumacia della resistente.
Occorre, osservare che in caso di discendenza per linea paterna da avo italiano il riconoscimento della cittadinanza italiana può trovare accoglimento in via amministrativa se ne sussistono i presupposti, senza necessità di ricorrere all'accertamento giurisdizionale, e dunque anche solo mediante presentazione della correlata domanda all'autorità consolare di residenza, secondo la normativa vigente. E' previsto che il procedimento amministrativo per il riconoscimento della cittadinanza italiana debba completarsi entro 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, come stabilito dal D.P.C.M. n. 33/2014; tuttavia i tempi di evasione delle domande da parte dei consolati in alcuni
Stati (tra cui per l'appunto il BR) stanno superando il decennio a causa dell'enorme mole di richieste pervenuta, incidendo sulla effettiva possibilità di garantire il soddisfacimento di un diritto.
In materia interveniva il Tribunale di Roma, al cui orientamento si ritiene di dover aderire, il quale, dato atto dei rilevantissimi tempi di attesa presso gli uffici consolari, affermava che il ritardo si traduceva di fatto in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale (Tribunale Roma, sez. I, 29 gennaio 2019, n. 2055), con l'ulteriore precisazione, intervenuta nelle successive pronunce, che la disciplina di cui trattasi non impone neppure, ai fini dell'accertamento del diritto azionato, l'avvio del procedimento amministrativo come condizione dell'azione in sede giudiziaria. In particolare, si soggiungeva che il limite all'accesso alla giurisdizione deve risultare da espressa previsione legislativa (assente nella specie) e che non si può negare l'esercizio dell'azione giurisdizionale, in virtù dell'art. 24 Cost., mediante applicazione analogica o estensiva di previsioni normative non specificamente previste in materia e tenuto conto che, trattandosi di un procedimento avente ad oggetto lo stato e la capacità delle persone, al cittadino deve sempre essere concessa tutela ex art. 113 Cost. davanti al giudice ordinario.
pagina 4 di 8 Ne deriva la sussistenza dell'interesse ad agire del ricorrente il quale, peraltro, hanno comunque dato prova di essersi attivati presso il Consolato di San Paolo del BR territorialmente competente per la sua residenza, al fine di veder valutare l'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana.
In punto di diritto osserva il Tribunale che la Corte costituzionale con la sentenza n. 142 del 2025, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera a) della legge 5 febbraio 1992 n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), sollevate dal Tribunale ordinario di
Bologna sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE……..”;
Osserva, inoltre, come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, per cui «la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione» (Corte di cassazione Sez. U,
Sentenza n. 25317 del 2022, per cui «secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n.
91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva»).
Ciò posto, dall'esame dei documenti depositati in atti si rileva la discendenza interrotta del ricorrente, sicché non può dubitarsi della trasmissione ai medesimi della cittadinanza iure sanguinis.
Dall'esame della documentazione non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunziato alla cittadinanza italiana, né una rinuncia tacita può desumersi per effetto della cd. grande naturalizzazione del 1880, la quale come noto prevedeva un onere degli italiani dell'epoca, emigrati in BR, di manifestare il proprio dissenso al decreto di naturalizzazione onde conservare la cittadinanza italiana,
pagina 5 di 8 né può assumersi che il silenzio serbato, unitamente alla residenza o alla stabilizzazione di vita all'estero, potesse ricevere valore di consenso.
A tale riguardo le SSUU hanno rilevato di recente che «il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali».
Ne consegue che «la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo» sicché «la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito».
La Corte di cassazione ha dunque concluso che «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in BR alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n.
2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 2022).
Il riconoscimento della cittadinanza all'odierno ricorrente non è impedito dal Decreto legge 28 marzo
2025 n. 36, entrato in vigore il 29/03/2025, convertito in legge con modificazioni, che ha previsto requisiti più restrittivi per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, in quanto all'art. 1 del predetto decreto-legge è previsto che: pagina 6 di 8 “1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:
«Art.
3-bis. - 1. In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonche' agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, e' considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi e' nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed e' in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:
a) lo stato di cittadino dell'interessato e' riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
b) lo stato di cittadino dell'interessato e' accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di
Roma, della medesima data;
c) un genitore o adottante cittadino e' nato in [...];
d) un genitore o adottante cittadino e' stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio;
e) un ascendente cittadino di primo grado dei genitori o degli adottanti cittadini e' nato in [...].»
Ricorrendo la condizione prevista dall'art. 1 lett. b), la nuova normativa non si applica nel presente giudizio.
Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- IN ACCOGLIMENTO della domanda, dichiara che Parte_1 ato il 14.03.1975 a Belo Horizonte _MG – BR, è cittadino italiano
[...]
- ORDINA al , e per esso all'Ufficiale dello Stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza del ricorrente, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Sentenza resa ex articolo 281 terdecies e sexies c.p.c.,
pagina 7 di 8 Bologna, 28 novembre 2025
Il Giudice dott. Giuseppina Benenati
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