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Sentenza 26 dicembre 2024
Sentenza 26 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 26/12/2024, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3202/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione civile
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Francesca Varesano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3202/2024 promossa congiuntamente da:
, rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
TRIPODI BARBARA
e da
, rappresentata e difesa dall'Avvocato TRIPODI Parte_2 C.F._2
BARBARA
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. e Tripodi Barbara, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente Parte_1
sottoscritto e depositato in data 19/11/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1. i coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2. la casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi al 50% viene assegnata alla moglie, IG.ra
, con i beni e gli arredi ivi contenuti;
Parte_2
3. le figlie minori e sono affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2
collocazione prevalente con e presso la madre nella casa coniugale sita in Lodi Via Giuseppe pagina 1 di 4 Ungaretti n. 37;
4. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni dei figli, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà le figlie con sé.
5. il padre potrà vedere e tenere le figlie con sé quando lo desideri;
a titolo esemplificativo, egli potrà accompagnarle a scuola al mattino e ritirarle da scuola all'uscita, nonché accompagnarle alle varie attività extrascolastiche, previ accordi con la madre e nel rispetto delle eIGenze della predetta e delle eIGenze e della volontà delle figlie;
6. in ogni caso, e staranno con il padre a fine settimana alternati, dal venerdì sera Per_1 Per_2
alla domenica sera, in un primo periodo pernottando esclusivamente con lui nella casa coniugale mentre la madre pernotterà in tali date presso i propri genitori, fino al momento in cui il IG. reperirà idonea collocazione abitativa;
Parte_1
7. Il si impegna a spostare la propria residenza anagrafica dalla casa coniugale Parte_1
entro il 01.04.2025;
8. Qualunque eventuale nuovo compagno/a dei genitori, previo accordo tra gli stessi, verrà introdotto gradualmente nella vita dei minori, nel rispetto dei loro tempi, delle loro eIGenze e del loro benessere.
9. Per i periodi di vacanza, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori, che tengano conto del preminente interesse della prole e sempre nel rispetto della volontà delle figlie minori, a partire dall'anno 2024, le figlie staranno con il padre sette giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti il Natale o il capodanno, che verranno trascorsi alternativamente di anno in anno con l'uno o con l'altro genitore;
tre giorni durante le vacanze pasquali, sette giorni nel periodo estivo, in date da concordarsi con la madre come da rispettivo piano ferie, possibilmente non oltre il 31 maggio di ogni anno.
10. il IG. si obbliga a corrispondere alla moglie, quale contributo al mantenimento Parte_1 delle figlie minori la somma di €. 1000,00 (€. 500,00 per ciascuna figlia), detto assegno verrà corrisposto entro il giorno 10 di ogni mese, mediante bonifico bancario su conto corrente intestato alla moglie, e verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT del costo della vita degli operai e degli impiegati;
11. il IG. provvederà personalmente al pagamento delle spese di carattere Parte_1
pagina 2 di 4 straordinario a favore delle figlie, da intendersi quali (indicativamente e non tassativamente): spese mediche non coperte dall'assistenza mutualistica, scolastiche (iscrizione, acquisto dei libri di testo, partecipazione a gite e ad eventi), sportive e ricreative (iscrizione e quote mensili) e così tutte quelle spese relative ad attività e prestazioni ritenute concordemente utili alla crescita, all'educazione, all'istruzione, alla cura e al benessere dei figli, purché preventivamente concordate tra i coniugi;
12. La IG.ra provvederà esclusivamente e personalmente al pagamento mensile Parte_2
del solo corso di danza a favore della figlia maggiore iscritta presso la società sportiva “Il Ramo” di Lodi per l'importo ad oggi di €. 215,00 mensili;
13. il IG. a titolo di contributo al mantenimento del coniuge, verserà, entro il Parte_1
giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario su conto corrente intestato alla IG.ra
[...]
, un assegno di mantenimento a favore della predetta dell'importo di €. 350,00 da Pt_2
rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
14. L'autovettura tipo Hiunday Tuxon targata GP696RA già di proprietà di , Parte_1
rimane di proprietà esclusiva dello stesso, l'autovettura tipo Honda Jazz targata FN234AR già di proprietà di rimane di proprietà esclusiva della stessa. Parte_2
15. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per i figli”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
2. e si sono sposati con matrimonio concordatario in Massalengo Parte_1 Parte_2
(LO) in data 15.2.2009 (matrimonio trascritto nei registri del predetto Comune al n. 2, parte 2, serie A,
Ufficio 0, anno 2009) e dalla loro unione sono nate due figlie, il 3.2.2014 e il 22.4.2010. Per_2 Per_1
3. La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
4. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio in Masselengo (LO) in data 15.02.2009;
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) nulla sulle spese;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Massalengo (LO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 20/12/2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Dott.ssa Ada Cappello
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione civile
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Francesca Varesano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3202/2024 promossa congiuntamente da:
, rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
TRIPODI BARBARA
e da
, rappresentata e difesa dall'Avvocato TRIPODI Parte_2 C.F._2
BARBARA
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. e Tripodi Barbara, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente Parte_1
sottoscritto e depositato in data 19/11/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1. i coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2. la casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi al 50% viene assegnata alla moglie, IG.ra
, con i beni e gli arredi ivi contenuti;
Parte_2
3. le figlie minori e sono affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2
collocazione prevalente con e presso la madre nella casa coniugale sita in Lodi Via Giuseppe pagina 1 di 4 Ungaretti n. 37;
4. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni dei figli, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà le figlie con sé.
5. il padre potrà vedere e tenere le figlie con sé quando lo desideri;
a titolo esemplificativo, egli potrà accompagnarle a scuola al mattino e ritirarle da scuola all'uscita, nonché accompagnarle alle varie attività extrascolastiche, previ accordi con la madre e nel rispetto delle eIGenze della predetta e delle eIGenze e della volontà delle figlie;
6. in ogni caso, e staranno con il padre a fine settimana alternati, dal venerdì sera Per_1 Per_2
alla domenica sera, in un primo periodo pernottando esclusivamente con lui nella casa coniugale mentre la madre pernotterà in tali date presso i propri genitori, fino al momento in cui il IG. reperirà idonea collocazione abitativa;
Parte_1
7. Il si impegna a spostare la propria residenza anagrafica dalla casa coniugale Parte_1
entro il 01.04.2025;
8. Qualunque eventuale nuovo compagno/a dei genitori, previo accordo tra gli stessi, verrà introdotto gradualmente nella vita dei minori, nel rispetto dei loro tempi, delle loro eIGenze e del loro benessere.
9. Per i periodi di vacanza, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori, che tengano conto del preminente interesse della prole e sempre nel rispetto della volontà delle figlie minori, a partire dall'anno 2024, le figlie staranno con il padre sette giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti il Natale o il capodanno, che verranno trascorsi alternativamente di anno in anno con l'uno o con l'altro genitore;
tre giorni durante le vacanze pasquali, sette giorni nel periodo estivo, in date da concordarsi con la madre come da rispettivo piano ferie, possibilmente non oltre il 31 maggio di ogni anno.
10. il IG. si obbliga a corrispondere alla moglie, quale contributo al mantenimento Parte_1 delle figlie minori la somma di €. 1000,00 (€. 500,00 per ciascuna figlia), detto assegno verrà corrisposto entro il giorno 10 di ogni mese, mediante bonifico bancario su conto corrente intestato alla moglie, e verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT del costo della vita degli operai e degli impiegati;
11. il IG. provvederà personalmente al pagamento delle spese di carattere Parte_1
pagina 2 di 4 straordinario a favore delle figlie, da intendersi quali (indicativamente e non tassativamente): spese mediche non coperte dall'assistenza mutualistica, scolastiche (iscrizione, acquisto dei libri di testo, partecipazione a gite e ad eventi), sportive e ricreative (iscrizione e quote mensili) e così tutte quelle spese relative ad attività e prestazioni ritenute concordemente utili alla crescita, all'educazione, all'istruzione, alla cura e al benessere dei figli, purché preventivamente concordate tra i coniugi;
12. La IG.ra provvederà esclusivamente e personalmente al pagamento mensile Parte_2
del solo corso di danza a favore della figlia maggiore iscritta presso la società sportiva “Il Ramo” di Lodi per l'importo ad oggi di €. 215,00 mensili;
13. il IG. a titolo di contributo al mantenimento del coniuge, verserà, entro il Parte_1
giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario su conto corrente intestato alla IG.ra
[...]
, un assegno di mantenimento a favore della predetta dell'importo di €. 350,00 da Pt_2
rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
14. L'autovettura tipo Hiunday Tuxon targata GP696RA già di proprietà di , Parte_1
rimane di proprietà esclusiva dello stesso, l'autovettura tipo Honda Jazz targata FN234AR già di proprietà di rimane di proprietà esclusiva della stessa. Parte_2
15. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per i figli”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
2. e si sono sposati con matrimonio concordatario in Massalengo Parte_1 Parte_2
(LO) in data 15.2.2009 (matrimonio trascritto nei registri del predetto Comune al n. 2, parte 2, serie A,
Ufficio 0, anno 2009) e dalla loro unione sono nate due figlie, il 3.2.2014 e il 22.4.2010. Per_2 Per_1
3. La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
4. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio in Masselengo (LO) in data 15.02.2009;
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) nulla sulle spese;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Massalengo (LO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 20/12/2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Dott.ssa Ada Cappello
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