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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/03/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata, II Sezione
Civile in funzione di giudice monocratico, dott. Luigi Ambrosino, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 22 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
T r a in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentato e difeso, giusta procura in calce su atto separato, dall'avv. Patrizia Kivel Mazuy e dall'avv. Maria Rosaria Amodio, e con loro elettivamente domiciliata in Torre Annunziata (Na) alla via delle
Quattro giornate n. 37 presso lo studio dell'avv. Giuseppe di Casola
ATTRICE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata CP_1
e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Guido Cortese, elettivamente domiciliata presso l' in Torre del Controparte_2
Greco alla Via Marconi n. 66
CONVENUTA
Conclusioni: come da atti dei verbali di causa
Elementi di fatto e di diritto
Con atto di citazione notificato in data 04/01/2022, Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., premesso di operare in
[...] regime di accreditamento definitivo con il e per esso con la CP_3 [...]
, e di aver effettuato in favore dell prestazioni di CP_1 CP_1
Cont riabilitazione ex l. 11/84 e di in virtù di regolare contratto sottoscritto nell'anno 2012, emettendo fattura come contrattualmente previsto, ha allegato che la non aveva rispettato i termini CP_1 fissati in contratto sia per il pagamento degli acconti che per quello dei saldi;
che, pertanto, il centro ha maturato un credito pari ad euro
139.698,61 a titolo di interessi moratori ex artt.
4-5 d.lgs. 231/2002.
Chiedeva, pertanto, condannarsi l al pagamento del CP_1 predetto importo a titolo di interessi sugli acconti ed i saldi delle fatture azionate al tasso di cui al d.lgs. 231/2002, ovvero determinarsi l'importo degli interessi dovuti al tasso legale, con vittoria di spese di lite, con attribuzione.
Instauratosi il contraddittorio si è costituita in giudizio la , CP_1 in persona del legale rappresentante p.t., eccependo, la prescrizione quinquennale del credito azionato;
lo sforamento del tetto di spesa, nonché l'erroneità del calcolo degli interessi operato da parte attrice.
Chiedeva pertanto il rigetto della domanda con vittoria di spese e lite.
La causa all'Udienza del 13.12.2024 è stata introitata a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c..
Orbene, ed in primo luogo va dichiarata l'ammissibilità delle domande, in quanto la legittimazione delle parti è stata correttamente prospettata e la effettiva titolarità giuridica provata dalla documentazione prodotta in atti e non specificatamente impugnata, dovendosi ricordare il disconoscimento della documentazione prodotta dalla controparte per esplicare la sua efficacia, deve essere effettuato in modo specifico (Cass. Civ. n. 15856/2004; n. 1609/2006 - Cass. n.
3574/2008 e 1591/2002; 28096/09 -12715/98; 1862/96); in altri termini, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cassazione civile, sez.
III, 03/04/2014, n. 7775 - Vedi anche: Cass. civ., sez. VI, 3 settembre
2013 n. 20166 - In senso conforme: Cass. civ., sez. II, 30 dicembre
2009 n. 28096 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912 -
Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912).
Nel merito, la domanda di parte attrice è fondata e va accolta nei termini che seguono.
ha agito in giudizio premettendo di essere un Parte_1 centro di riabilitazione e FKT, autorizzato e accreditato con il Sistema
Sanitario della Regione Campania e operante nel territorio di competenza dell . L'attrice ha quindi dedotto di aver CP_1 erogato per conto ed in nome del SSR per l'anno 2012 prestazioni di Contr riabilitazione in forza di un contratto sottoscritto con l il
09/08/2012, ma che i corrispettivi dovuti sono stati pagati in ritardo rispetto alle scadenze previste, come meglio evidenziato nella perizia di parte versata in atti.
In considerazione dei ritardi nei pagamenti delle prestazioni di riabilitazione ex art. 26 della l. 833/78 il centro ha maturato interessi ex d.lgs. 231/2002 e s.m.i. per l'anno 2012 per gli importi di euro
93.502,89 (Fattura n. 125 del 11/11/2014), con conguaglio di euro
45.765,31 (fattura n. 001-2020R), nonché euro 430,41 (fattura n. 126 dell'11/11/2014, riferita al ritardo del pagamento delle prestazioni di fkt art. 44) per un totale di euro 139.689,61. Contr Sulla base di tali allegazioni l'attrice ha richiesto la condanna dell al pagamento del complessivo importo di euro 139.689,61.
Contr L ha innanzitutto eccepito che nella specie gli interessi non sarebbero dovuti, in quanto relativi a prestazioni rese anteriormente alla data di stipula del contratto.
Sul punto deve premettersi che nel contratto versato in atti dalla parte attrice è precisato che esso è riferibile all'intero anno 2012 (cfr. artt. 2
e 8 del contratto) e nulla vieta alle parti di acquistare prestazioni già eseguite, in quanto non sussiste nell'ordinamento un divieto per le parti di un contratto di attribuire ad esso efficacia retroattiva in modo da regolamentare i rapporti di fatto tra loro esistenti (Cass.
15530/2000).
Per quanto riguarda il tasso di interesse applicabile alla fattispecie si rileva che la Suprema Corte ha avuto modo di affermare la riconducibilità al genus delle transazioni commerciali di cui al dlgs
231/2002 anche dei contratti sottoscritti dai centri accreditati e l ed aventi ad oggetto l'erogazione di Controparte_5 prestazioni sanitarie in favore degli assistiti del servizio sanitario nazionale.
Nella richiamata sentenza, n. 14349/2016 la Suprema Corte ha chiarito che l'accreditamento non è riconducibile ad un contratto poiché il suo conferimento è esercizio di un potere amministrativo all'esito di una verifica delle caratteristiche che connotano l'esercizio dell'attività sanitaria da parte del soggetto richiedente. È dunque un provvedimento amministrativo che abilita il soggetto a inserirsi nel servizio sanitario pubblico ed è riconducibile al genus delle concessioni.
Dopo aver individuato il soggetto però l'amministrazione pubblica agisce iure privatorum stipulando con la struttura accreditata un apposito negozio per definire le prestazioni da fornire e il corrispettivo relativo.
Tale accordo assume la connotazione di un contratto ad esecuzione continuata e a prestazioni corrispettive astrattamente sussumibile nelle 'transazioni commerciali' di cui al d.lgs. n. 231/2002 (cfr altresì
Cass. 2039172016; Cass. 17665/2019).
Nel caso in esame venendo in rilievo un contratto sottoscritto nell'anno
2012 trova dunque applicazione la disciplina sugli interessi di cui al dlgs 231/2002.
Ciò posto, ha poi eccepito la prescrizione del credito CP_1 azionato, invocando la norma di cui all'art. 2948, n. 4) c.c.
Al riguardo deve osservarsi che la Suprema Corte ha escluso l'applicabilità della prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4) c.c. nell'ipotesi di interessi moratori di fonte legale. In particolare,
Cass.23670/2006 ha affermato che “in tema di prescrizione, il termine quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4 cod. civ. per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, onde anche gli interessi previsti dalla stessa disposizione devono rivestire il connotato della periodicità: esso non è quindi applicabile agli interessi moratori di fonte legale dovuti a causa del ritardo nel pagamento del corrispettivo dell'appalto, nè dell'anticipazione, che vanno corrisposti in unica soluzione” (in senso analogo, seppure con riferimento alla diversa fattispecie degli interessi moratori di fonte legale dovuti a causa del ritardo nel pagamento del corrispettivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 40 del Capitolato generale di appalto delle Ferrovie dello Stato, Cass. 19487/2011).
Il caso di specie è quindi assoggettato all'ordinario regime di prescrizione decennale, con la conseguenza che l'eccezione proposta, risulta infondata essendo stato l'atto di citazione notificato il
04/01/2022. Contr Del pari infondata è l'eccezione, formulata dall concernente il superamento del tetto di spesa, posto che l'eventuale eccedenza rispetto al budget prestabilito può essere valutata con riferimento a quanto dovuto in termini di capitale a titolo di corrispettivo per prestazioni sanitarie, ma non anche con riferimento agli interessi moratori che presuppongono il ritardo nell'adempimento da parte della debitrice.
In ogni caso, la Suprema Corte, in ordine alla distribuzione dell'onere della prova in merito al superamento del tetto di spesa, ha reiteratamente statuito che “in tema di pretesa creditoria della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo la cui prova deve essere posta a carico della parte creditrice (struttura sanitaria accreditata), mentre rileva come fatto impeditivo, il suo avvenuto superamento, con conseguente onere della prova, ex art. 2697 cod. civ., a carico della parte debitrice
” (Cass. 3403/2018; 17437/2016). Tale prova difetta CP_1
Contr totalmente nel caso di specie, non avendo l fornito alcun elemento a sostegno del proprio assunto.
In ordine al quantum debeatur, dalla consulenza tecnica espletata, che si presente immune da vizi logici, si giunge alla conclusione, che l'interesse maturato e dovuto per le fatture relative agli anni 2011 dall'attrice è di complessivi euro 139.774,97, a titolo di interessi moratori calcolati considerando le fatture concretamente rinvenute nella documentazione allegata da parte attrice e in considerazione delle scadenze indicate nel contratto.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza. In applicazione del medesimo principio, anche le spese di CTU, già liquidate con decreto del 12/10/2023, sono definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata definitivamente pronunciando nella causa promossa, come in narrativa, così provvede:
- Accoglie la domanda e per l'effetto condanna l Controparte_6
in persona del legale rappresentante p.t., al
[...] CP_1 pagamento in favore di in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t. dell'importo di euro 139.689,61 pari alla somma degli interessi da ritardato pagamento maturati sulle fatture indicate nell'atto di citazione e calcolati come indicato in motivazione.
- Condanna l a corrispondere a favore in favore di CP_7 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., le Parte_1 competenze e spese di lite che si liquidano in complessivi euro
14.103,00 oltre spese generali, IVA e CPA se dovute come per legge, ed oltre 786,00 per spese vive.
- Pone le spese di CTU, liquidate con decreto 12/10/2023, definitivamente a carico di parte convenuta e la condanna a rimborsare all'attrice le somme eventualmente anticipate a tale titolo.
Torre Annunziata, 7 marzo 2025.
Il Giudice Onorario di Pace
Dott. Luigi Ambrosino L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. s, 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.