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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 26/09/2025, n. 1595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1595 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2363 /2025 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall' avv. to MENZA DONATO Parte_1 giusta mandato in atti
Ricorrente
E
in persona del legale rapp. te rappresentato e difeso dall' avv. to CP_1
SERRELLI SUSANNA giusta procura in atti
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 09.04.2025 parte ricorrente in epigrafe indicata contestava le conclusioni rese dal c.t.u. in sede di a.t.p. considerando l'elaborato peritale lacunoso e contraddittorio, sull'assunto di non aver affatto considerato l'importanza e la gravità delle patologie come documentate. Pertanto, adiva il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro per vedere accertare le condizioni sanitarie legittimanti il diritto all'indennità di accompagnamento e la condizione di disabilità ai sensi del comma 3 dell'art. 3 legge
104/92, vinte le spese di lite. CP_ Si è costituito l' chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Il giudice, disposta una integrazione di perizia alla luce della documentazione sanitaria successiva alla fase di atpo, sulle conclusioni dei procuratori costituiti contenute nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 26.09.2025, decideva la causa come da sentenza.
La domanda è fondata per le ragioni di seguito illustrate.
Occorre evidenziare che, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 509 del 1988, la prestazione dell'indennità di accompagnamento è prevista in favore dei < mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'art. 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua>.
Nell'interpretare tale disposizione, la Suprema Corte, pur nella varietà delle concrete fattispecie esaminate, ha consolidato il principio secondo cui l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà, ma senza impossibilità (cfr. Cass. n. 6091 del 2014; Cass. n. 26092 del 2010; Cass. n. 12521 del
2009; Cass. n. 7558 del 1998; Cass. n. 636 del 1998).
Tale impossibilità, ad avviso della Corte, anche in ragione della peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con diminuzione della spesa sociale (cfr. li. 28705 del 2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica;
ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla L. n. 18 del 1990, art. 1, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (cfr., cfr Cass.
15882/2015 : Nel caso in esame la Cass. ha rigettato il ricorso della ricorrente posto che il
CTU, sul cui giudizio si fondava la decisione impugnata, aveva accertato che la ricorrente deambulava autonomamente sia pure coi l'ausilio di bastoni, circostanza, quest'ultima, che ad avviso della S.C. non rileva ai fini in esame, essendo necessaria l'impossibilità di deambulazione senza l'ausilio di altro soggetto;
Cass., 7273 del 2011; Cass. n. 12521 del
2009; Cass. n. 10281 del 2003).
Giova infine precisare che la condizione di soggetto portatore di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3° della già citata L. 104/1992 può essere attribuita, come è noto, a quei soggetti che, a causa della minorazione, singola o plurima, dalla quale sono affetti, si trovino “in una condizione di riduzione dell'autonomia personale, correlata all'età, tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”. Si tratta, all'evidenza, di una condizione soggettiva (o status) al cui semplice riconoscimento sono collegati vantaggi, benefici economici, prestazioni sanitarie, agevolazioni fiscali o tributarie nonché ogni altra utilità che sia erogata da soggetti pubblici o gestori o esercenti pubblici servizi.
Ciò posto, rilevare evidenziare che l'ausiliario, previa visita del ricorrente e disamina di tutta la documentazione esibita, nella fase di atpo affermava che il è affetto da “Severo disturbo depressivo in vasculopatia cerebrale cronica. Diabete mellito in fase di scarso compenso metabolico con complicanze oculari in terapia con antidiabetici orali. Artrosi polidistrettuale con deambulazione autonoma. Ipertensione arteriosa”.
Si legge nella perizia che il quadro patologico di parte attrice è rappresentato essenzialmente dal marcato disturbo depressivo involutivo da lutto non elaborato associato a vasculopatia cerebrale cronica con declino cognitivo di grado lieve-moderato; da diabete mellito con compenso metabolico scarso e deficit visivo bilaterale;
da artrosi polidistrettuale con parziale deficit delle grandi articolazioni ma deambulazione autonoma.
Quanto all'apparato osteoarticolare, il ctu parlava di “lieve deficit di anche e ginocchia con deambulazione autonoma”. In merito all'esame neuropsichico, si legge di un “soggetto lucido, orientato;
non deficit cognitivi, deficit mnesici. Tono dell'umore marcatamente deflesso”.
Ad avviso del Ctu, tale quadro clinico, pur nella sua complessità non era però di gravità tale da determinare la necessità di assistenza continua. Nè è emerso un quadro patologico tale da ridurre in modo sostanziale l'autonomia personale e, quindi, la necessità di assistenza permanente, globale e continuativa.
In sede di integrazione dell'elaborato peritale, il Ctu ha formulato la seguente diagnosi:
“Vasculopatia cerebrale cronica con decadimento cognitivo marcato e disturbi comportamentali. Diabete mellito di tipo 2 in scarso compenso metabolico. Artrosi polidistrettuale. Ipertensione arteriosa”.
Ha precisato che, sulla base della documentazione sanitaria specialistica prodotta successivamente alla visita di TP (Visita geriatrica del 28/02/2025 O. di;
Visita Persona_1 dermatologica del 14/02/2025 DS di;
Visita neurologica del 28/07/2025 DS di _2
; Visita neurologica del 11/08/2025) il quadro morboso presentato dalla ricorrente _2 ha avuto un peggioramento del deficit cognitivo. Il quadro neuropsichico è attualmente caratterizzato da severo decadimento cognitivo con associati disturbi comportamentali e spunti psicotici ed è tale da determinare la necessità di assistenza continua non essendo la ricorrente capace di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Per quanto riguarda la decorrenza, alla luce della documentazione medica in atti, la stessa
è stata retrodatata al 1° Luglio 2025; da tale data è soggetto portatrice anche di disabilità con connotazione di gravità.
Ebbene, deve ritenersi condivisibile la conclusione del c.t.u. riscontrata, come sopra chiarito, dal puntuale esame della documentazione in atti e rispetto alla quale non sono state sollevate specifiche censure.
In accoglimento dell'opposizione, dunque, è accertato che parte ricorrente è invalida al
100% e non è in grado di compiere da sola gli atti quotidiani della vita, bisognevole di assistenza continua, requisiti legittimanti il diritto all'indennità di accompagnamento dal 1° luglio 2025 ed è altresì portatore di disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/92.
Sul punto giova rilevare che la Suprema Corte ha chiarito che nel caso dell'art. 445 bis ultimo comma c.p.c. la pronuncia è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicchè quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, e ancor meno può contenere una condanna all'erogazione del beneficio (cfr Cass.
9755/2019).
Le spese del presente giudizio sono compensate tra le parti, atteso che la detta decorrenza
è successiva alla domanda amministrativa , alla visita medico legale della competente
Commissione e alla stessa perizia disposta nella fase di atpo.
Ed invero, nelle controversie assistenziali, infatti, il riconoscimento del requisito sanitario con una decorrenza successiva a quella della domanda, riconducibile ad una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativo, realizza una soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione, parziale o totale, delle spese di lite” (cfr Cass 26565/2016).
P.Q.M.
- accoglie la domanda dell'opponente e, per l'effetto, accerta e dichiara la ricorrente invalida al 100% avente diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dall'1 luglio 2025
e portatore di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/92;
- compensa le spese processuali tra le parti;
In Salerno 26.09.2025
Il Giudice dott.ssa Caterina Petrosino