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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 18/07/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
composta dai Magistrati
dr. Roberto Rezzonico Presidente
dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
dr.ssa Maria Lucia Insinga Consigliere rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 15/2019
da
, (CF. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
07.03.1979 e ivi residente, rappresentata e difesa dall'Avv. Joseph Donegani
( ), presso il cui studio in Gela nella Via Campochiaro n. 4 è C.F._2
anche elettivamente domiciliata;
Appellante
contro già C.F e Controparte_1 Controparte_2
P.IVA n. , con sede in Roma, in persona del suo legale rappresentante P.IVA_1
pro-tempore, subentrante a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi della disciolta C.F. , ex art. 76 D.L. n. 73 Controparte_2 P.IVA_2
del 25.05.2021, convertito con legge n. 106/2021, rappresentata e difesa dall'avv.
Filippo Incarbone (C.F. ), del Foro di Gela, elettivamente C.F._3
domiciliata in Gela (CL), nella Via Cairoli n. 149, presso lo studio del nominato procuratore;
Appellata
e nei confronti di
, (C.F. ) nata a [...] il [...], Controparte_3 C.F._4
ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanna
Cassarà, presso il cui studio sito in Gela, C.so Vittorio Emanuele n. 328 è
elettivamente domiciliata;
Appellata
e nei confronti di
, (C.F. ) nata a [...] il Controparte_4 CodiceFiscale_5
13.01.1986, ivi residente;
, (C.F. ) nata a [...] il Controparte_5 C.F._6
27.05.1992, ivi residente;
Appellate contumaci
Conclusioni delle parti
2 Per l'appellante: “l'odierna comparente insiste nell'atto di appello, contesta le
difese ed eccezioni avversarie e chiede di:
1. accogliere la richiesta formulata di rinnovazione dell'istruttoria di primo
grado, limitatamente alle prove indicate nell'atto di appello;
2. nel merito, in accoglimento dell'atto di appello e in riforma della sentenza di
primo grado, rigettare la domanda attorea proposta nel giudizio di primo grado
perché infondata in fatto e in diritto.
3. con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in
favore dello scrivente procuratore antistatario”.
Per l'appellata (oggi ): Controparte_2 Controparte_1
“Piaccia l'Ecc.ma Corte di Appello adita contrariis reiectis:
1. rigettare l'odierno appello, poiché infondato in fatto e in diritto e per l'effetto,
confermare, in ogni sua parte, l'impugnata sentenza;
2. condannare parte avversa al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari
del presente giudizio”.
Per l'appellata “chiede l'accoglimento delle conclusioni Controparte_3
tutte rassegnate da parte appellante nell'atto Parte_1
introduttivo del presente procedimento, conclusioni che qui si devono ritenere
integralmente ripetute e trascritte.
Con vittoria di spese e compensi”.
PREMESSA IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n. 344/2018 del 6.06.2018 il Tribunale di Gela, ritenendo fondata
3 l'azione revocatoria promossa da (oggi Agenzia Entrate Controparte_2
Riscossione) nei confronti di (odierna appellante), dichiarava Parte_1
inefficace, ex art. 2901 c.c., nei confronti della società attrice, l'atto di donazione dalla stessa effettuato in favore delle proprie sorelle.
In punto di fatto, l'Agente della Riscossione deduceva che l'atto di liberalità in questione era stato posto in essere da congiuntamente alla madre Parte_1
(estranea alla causa), in pregiudizio del credito vantato dalla Controparte_6
medesima nei confronti della donante, quantificato in Controparte_2
complessivi euro 275.626,68.
Tale esposizione debitoria traeva origine dalla cartella di pagamento n. 292 2011
000 5865864, emessa per il mancato pagamento di IRPEF, addizionali IRPEF e altri tributi, relativi agli anni di imposta 2004 e 2005.
Il Tribunale di Gela, esaminati gli atti, riteneva che l'atto di donazione contestato fosse stato compiuto dalla debitrice allo scopo di sottrarre al creditore la garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c. così da integrare tutti i presupposti previsti dall'art. 2901 c.c., trattandosi di un atto dispositivo a titolo gratuito, posto in essere successivamente all'insorgenza del credito, idoneo a determinare un pregiudizio alle ragioni del credito ( c.d. eventus damni) ed, infine, compiuto con la consapevolezza da parte dei disponenti del detto pregiudizio (scientia fraudis).
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale accoglieva integralmente la domanda revocatoria e condannava le convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, nonché a quelle di ctu.
4 Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello Parte_1
affidando le proprie doglianze ad un unico motivo di impugnazione, con
[...]
il quale deduceva l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda revocatoria.
In particolare, con riferimento all'eventus damni, sosteneva che, per la sua concreta sussistenza sarebbe dovuta venir meno la garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c.
Nessun pregiudizio poteva invece configurarsi, nel caso di specie, disponendo il creditore, al netto dell'atto dispositivo compiuto, di ulteriori ed adeguati beni su cui rivalersi.
Ed invero, sin dal processo di primo grado, la donante aveva dedotto di essere proprietaria di altri immobili, il cui valore venale era stato stimato dall'incaricato
CTU in euro 388.138,00, importo nettamente superiore al credito vantato da
, pari ad euro 275.626,68. CP_2
Specificava, inoltre, che la donazione era stata effettuata allo scopo di adempiere un debito dalla stessa contratto con le sorelle le quali, invero, con missiva del 12
dicembre 2011, avevano intimavano la restituzione delle somme di loro pertinenza.
Deduceva poi che tali circostanze avrebbero potuto trovare ulteriore conferma attraverso l'espletamento dell'interrogatorio formale e delle prove testimoniali richiesti in primo grado e tuttavia rigettati dal Tribunale, che aveva così precluso la possibilità di dimostrare quanto allegato.
Con comparsa di costituzione e risposta del 09.05.2019, si costituiva nel presente
5 giudizio invocando la riforma della sentenza impugnata e Controparte_3
aderendo alle conclusioni formulate dall'appellante Parte_1
Con ulteriore comparsa di risposta del 14.05.2019 provvedeva a costituirsi anche chiedendo il rigetto del gravame, in quanto infondato in Controparte_2
fatto e in diritto, e insistendo nella conferma della sentenza censurata, ritenendo sussistenti i presupposti della domanda revocatoria.
Rimanevano, invece, contumaci, per difetto di notifica, le sorelle Controparte_4
e .
[...] Controparte_5
La causa, in assenza di attività istruttoria, all'udienza del 31.10.2024, svolta in modalità cartolare, veniva incamerata per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminare, nell'ordine logico, risulta il vaglio dell'eccezione di inammissibilità
ex art. 331 c.p.c., sollevata dall'appellata (già Controparte_7
, nella comparsa conclusionale del 09.12.2024, sulla Controparte_2
scorta della mancata prova della notifica dell'atto di appello in favore delle parti appellate e . Controparte_4 Controparte_5
Il rilievo è infondato.
Ed invero, alla stregua di un ormai consolidato e invero condivisibile orientamento giurisprudenziale “soggetti passivi dell'azione revocatoria” sono il debitore e il terzo destinatario dell'atto stesso;
quest'ultimo, è litisconsorte necessario, tuttavia, quando si tratti di atti dispositivi a titolo oneroso.
6 Nel caso in cui l'atto dispositivo sia a titolo gratuito (come è il caso di specie),
posto che l'esercizio dell'azione revocatoria non determina alcun effetto restitutorio né, tantomeno, un effetto traslativo in favore dell'attore, ma comporta l'inefficacia relativa dell'atto rispetto al creditore, senza peraltro caducare, ad ogni altro effetto,
l'atto di donazione nei confronti del beneficiario, non è configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario.
E ciò in quanto la decisione, se del caso, favorevole a chi agisce in revocatoria non incide direttamente e immediatamente sulla titolarità del diritto acquisito dai donatari, né risulta rilevante lo stato soggettivo degli stessi (cfr. Cass. civ. n.
34256/2023), di talché si configura un'ipotesi di cause scindibili idonea ad escludere la sussistenza di un litisconsorzio (cfr. Cass. civ. n. 13388/2018 in tema di trust gratuito, ove la Suprema Corte ha ritenuto che la sussistenza del litisconsorzio necessario nell'azione revocatoria vada accertata sulla base del duplice criterio della natura dell'atto e della rilevanza dell'elemento psicologico del terzo;
ed ancora che, nel caso in cui l'atto dispositivo sia a titolo gratuito, lo stato soggettivo del terzo non è elemento costitutivo della fattispecie ed il beneficiario non è, dunque, litisconsorte necessario).
Tanto premesso e venendo al vaglio nel merito dell'unico motivo di impugnazione proposto, con cui parte appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza censurata nella parte in cui è stata ritenuta fondata la domanda revocatoria,
valgano le seguenti considerazioni.
In punto di diritto, non appare superfluo ricordare come l'azione revocatoria (c.d.
7 actio pauliana), considerata la stessa collocazione codicistica, si connoti per un'evidente funzione cautelativa, rappresentando infatti, un mezzo legale di conservazione della garanzia patrimoniale.
Il creditore che agisce in revocatoria mira, dunque, a far dichiarare giudizialmente, nei propri confronti, l'inefficacia degli atti di disposizione del patrimonio posti in essere dal debitore e pregiudizievoli delle proprie ragioni,
consentendo di esercitare sui beni oggetto dell'atto le azioni esecutive teleologicamente orientate alla realizzazione coattiva del credito.
La finalità dell'azione è quindi quella di ripristinare l'originaria consistenza della massa patrimoniale al fine di poter procedere ad aggressione esecutiva (art. 2902,
comma 1. c.c.) a fronte di atti dispostivi pregiudizievoli che mirino anche solo a rendere più difficoltosa quell'aggressione.
Peraltro, il vittorioso esperimento dell'azione non fa rientrare il bene nel patrimonio del debitore.
La revocatoria ordinaria è, infatti, del tutto priva di effetti restitutori in quanto l'atto di disposizione revocato conserva pur sempre la sua validità ed efficacia traslativa o costituiva del diritto.
Il risultato dell'azione è, piuttosto, definito in termini di inefficacia relativa,
ovvero di inopponibilità nei soli confronti del creditore che ha esercitato l'azione ed al limitato fine di consentire di rivalersi sul bene fuoriuscito dal patrimonio del debitore (cfr. Cass. civ. n. 3676/2011, n. 9660/2009 e n. 5455/2003).
La concreta configurazione dei requisiti oggettivi e soggettivi dell'actio
8 pauliana ex art. 2901 c.c. si flette agli scopi conservativi cui la stessa tende, così
come desumibili dagli ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali in materia.
Al profilo oggettivo, che richiede, oltre alla necessaria sussistenza di un diritto di credito, anche la determinazione del c.d. eventus damni, si affianca quindi quello soggettivo, diversamente configurato a seconda che l'atto di cui si invochi l'inefficacia sia a titolo oneroso o gratuito, e sia stato compiuto in epoca anteriore o posteriore rispetto all'insorgenza del diritto posto a fondamento dell'azionato meccanismo di conservazione della garanzia patrimoniale.
Quanto al requisito dell'esistenza del credito, l'azione in esame può essere esercitata anche nelle ipotesi di mera aspettativa di credito, avendo la giurisprudenza di legittimità più volte chiarito come non sia necessario che il credito risulti certo, liquido ed esigibile, sicché possono essere oggetto di revocatoria anche i crediti eventuali e condizionati, nonché quelli litigiosi (cfr., ex multis, Cass. Ord.
n. 15275/2023).
L'azione revocatoria, infatti, in coerenza con la sua funzione di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore, quale garanzia generica delle ragioni creditizie, può essere proposta anche a tutela di una legittima aspettativa di credito
(cfr. Cass. civ. n. 1893/2012; Cass. civ. n. 5359/2009).
Per la configurabilità dell'eventus damni, poi, non è necessario che si realizzi un danno concreto ed effettivo, risultando sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o
9 da comprometterne la fruttuosità (cfr. Cass. civ. n. 26310/2021; Cass. civ. n.
13972/2007).
E ciò in quanto, secondo il condivisibile orientamento della Suprema Corte, ad assumere rilevanza non è solo una variazione quantitativa del patrimonio,
eziologicamente riconducibile alla dismissione dei beni effettuata dal debitore, ma anche una variazione meramente qualitativa idonea però a rendere più difficoltosa la soddisfazione dei creditori (cfr. Cass. civ. n. 2792/2002 e, più di recente Cass.
civ. ord. n. 5269/2018).
Non è quindi richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, con la conseguenza che l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità
patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, alla parte che ne eccepisca la mancanza (cfr. Cass. civ. n. 11471/2003).
L'onere probatorio del creditore, dunque, si restringe alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche.
Per contro, il debitore deve provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà (cfr. Cass. n. 1759/2006 e nello stesso senso Cass. civ. n. 10430/2005).
10 Nel caso di specie, quindi, la sussistenza del danno deve valutarsi in relazione al pericolo di pregiudizio raffrontato con l'aspettativa del credito di cui alla cartella di pagamento.
Passando al profilo soggettivo, occorre evidenziare che, in caso di anteriorità
dell'atto dispositivo rispetto al sorgere del credito, l'art. 2901 n. 1 c.c. richiede il riscontro di una dolosa preordinazione del debitore (corrispondente ad un vero e proprio dolo specifico) di talché il compimento dell'atto deve essere finalizzato alla precostituzione di una situazione di insolvenza in vista della successiva assunzione dell'obbligazione.
Nell'ipotesi, invece, di atti successivi al sorgere del credito è sufficiente la semplice conoscenza nel debitore del pregiudizio derivante dal proprio atto alle ragioni creditorie, non risultando necessario, in tal caso, uno specifico “animus
nocendi” (cfr. Cass. civ. n. 966/2007), quanto piuttosto la mera consapevolezza che,
mediante l'atto di disposizione, il debitore abbia ridotto la consistenza del proprio patrimonio e, conseguentemente, la garanzia prevista dall'art. 2740 c.c.
Deve, pertanto, ritenersi sufficiente il dolo generico, integrato dalla mera previsione dell'insorgenza del debito e del pregiudizio per il creditore (cfr. Cass.
civ. n. 19131/2004).
La prova dell'esistenza di tali elementi soggettivi può essere fornita anche tramite presunzioni (cfr. Cass. civ. n. 13343/2015, Cass. civ. n. 24757/2007, Cass.
civ. n. 966/2007; Cass. civ. n. 20813/2004; Cass. civ. n. 14489/2004; Cass. civ. n.
6272/1997).
11 Qualora l'atto dispositivo risulti a titolo oneroso, è necessaria, quale condizione dell'azione, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente,
costituita dalla generica conoscenza del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori, e anche in questo caso la relativa prova può essere fornita anche mediante presunzioni (Cass. civ. n. 1759/2006; Cass. civ. n. 7507/2007; Cass.
civ. n. 10430/2005).
Non serve la prova di una vera e propria collusione, e neppure di una scienza diretta e circostanziata (Cass. civ. n. 1068/2007), essendo sufficiente la generica conoscenza del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore,
diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori (Cass.
civ. n. 1759/2006; Cass. civ. n. 10430/2005).
Qualora l'atto dispositivo sia invece, come nel caso in esame, a titolo gratuito,
può prescindersi dal fatto che il terzo fosse consapevole del pregiudizio o partecipe della sua dolosa preordinazione.
Con riferimento agli atti a titolo gratuito, infatti, non rileva l'atteggiamento psicologico del terzo, considerato che, il consilium fraudis deve sussistere soltanto in capo al debitore, in quanto il conflitto tra il creditore, che tende ad evitare un danno (qui damno vitando), ed il terzo, che mira a conseguire un vantaggio in assenza di un corrispondente sacrificio (qui lucro captando), si risolve in favore del primo (cfr. sin da Cass. civ. n. 12045/2010).
Riassumendo può pertanto dirsi che le condizioni per l'esercizio dell'azione
12 revocatoria ordinaria si ravvisano nell'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente, nell'effettività del danno, inteso quale lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto traslativo, e nella ricorrenza in capo al debitore, ed eventualmente in capo al terzo, della consapevolezza che, con l'atto di disposizione,
si diminuisca la consistenza della garanzia patrimoniale (così Cass. civ. n.
3546/2004).
Ciò posto, e venendo al merito della vicenda oggetto del presente giudizio, deve rilevarsi come, in applicazione dei suesposti principi, nel caso in esame non sussistano i presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dalla legge per l'utile esperimento dell'azione revocatoria.
Il riferimento, in particolare, è al requisito dell'eventus damni che, come sopra ricordato, si sostanzia nelle conseguenze che l'atto dispositivo determina rispetto al patrimonio del debitore, costituente, come noto, la garanzia dei creditori.
Il momento storico in cui deve essere verificata la sussistenza dell'eventus damni
è quello in cui viene compiuto l'atto di disposizione dedotto in giudizio, poiché è in tale momento che deve apprezzarsi se il patrimonio residuo del debitore sia tale da soddisfare le ragioni del creditore, restando invece assolutamente irrilevanti le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate direttamente a quell'atto di disposizione (cfr. Cass. civ. n. 23743/2011).
Tra l'atto dispositivo del debitore e l'evento pregiudizievole deve sussistere uno specifico nesso di causalità, di modo che l'insolvenza del debitore dovrà dipendere
13 dall'atto ed esserne conseguenza diretta.
Logico corollario delle superiori premesse è che non sussiste eventus damni se,
al tempo dell'alienazione di un bene, siano presenti nel patrimonio del debitore ulteriori cespiti, non già vincolati, idonei a soddisfare le ragioni dei creditori,
ancorché successivamente sottoposti ad esecuzione forzata.
La prova dell'eventus damni è a carico del creditore e può essere fornita con ogni mezzo, anche presuntivo, in grado di convincere il Giudice che l'esecuzione forzata darebbe esito negativo, o anche insufficiente, ovvero sarebbe sensibilmente ostacolata, a seguito dell'atto dispositivo compiuto dal debitore.
Nel caso in esame, la debitrice donante ha allegato di essere proprietaria di altri cespiti di valore tale da assicurare, anche a seguito dell'atto di disposizione per cui
è causa, il permanere della garanzia patrimoniale del creditore.
Infatti, a fronte di un credito vantato dall'Agente della Riscossione pari ad
275.626,68 euro, ha provato che al momento del compimento Parte_1
dell'atto di liberalità, ove il valore del donatum da suo potere (atteso che con il medesimo atto aveva donato anche la madre) era pari a euro 24.944,00 (v. atto di donazione del 12.01.2012 allegato al fascicolo di primo grado della parte appellata),
rimaneva proprietaria al netto di tale atto dei seguenti beni:
1)- unità Immobiliare sita in Gela, nella Via delle Acacie s.n.c., piano terra, in
Corso di costruzione, risultante nel N.C.E.U. al Foglio 105 Particella 942 Sub.1, in piena proprietà ed in regime di Separazione dei beni;
2)- unità Immobiliare sita in Gela, nella Via delle Acacie s.n.c., primo piano in
14 Corso di costruzione, risultante nel N.C.E.U. al Foglio 105 Particella 942 Sub.3, in piena proprietà ed in regime di Separazione dei beni;
3)- unità Immobiliare, sita in Gela nella Via delle Acacie s.n.c., piano terra e primo piano in Corso di costruzione, risultante nel N.C.E.U. al Foglio 105 Particella
943 nella quota di 1/2;
4)- area Urbana, di mq. 696, sita in Gela nella Via Dei Limoni s.n.c., risultante nel N.C.E.U. al Foglio 105 Particella 944 nella quota di 1/2;
5)- terreno sito in c/da Roccazzelle, esteso are 6.00, risultante nel N.C.T. al
Foglio di mappa 107 Particella 111, in piena proprietà.
Tali beni residui sono stati valutati dal CTU nominato in primo grado, geom.
il quale ha stimato il complessivo valore venale degli stessi in Persona_1
complessivi euro 388.138,00, al netto delle quote oggetto di donazione (v. pag. 11
CTU cit.).
Sulla scorta del compendio probatorio acquisito agli atti di causa, può dunque sostenersi che le ragioni creditorie della società attrice (ammontanti ad euro
275.626,68 come da cartella di pagamento n. 292 2011 000 5865864) risultino ampiamente garantite dai cespiti immobiliari residui facenti capo alla debitrice
Parte_1
Ed invero, a fronte delle specifiche allegazioni difensive di quest'ultima circa l'insussistenza del paventato eventus damni e delle risultanze emerse a seguito delle disposte indagini peritali, parte creditrice non ha dimostrato, in concreto, la pretesa variazione quantitativa, o anche solo qualitativa, sul patrimonio della debitrice,
15 ascrivibile all'atto di disposizione oggetto di revocatoria.
Nulla è stato invero puntualmente argomentato da in Controparte_2
proposito (non avendo la società appellata specificamente contestato né la titolarità
e disponibilità di un cospicuo residuo patrimonio immobiliare di Parte_1
né, in generale, la capienza delle sostanze del debitore per soddisfare il suo credito)
con la conseguenza che il lamentato pregiudizio è rimasto relegato ad oggetto di generica ed astratta deduzione.
ha, invero, allegato e provato la sussistenza di residualità Parte_1
patrimoniali sufficienti a soddisfare le ragioni creditorie, coerentemente con l'insegnamento fornito dalla Suprema Corte, in tema di riparto probatorio nel caso di azione revocatoria, secondo il quale "è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti
di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare
ampiamente le ragioni del creditore sì da escludere l'insussistenza di tale rischio
in ragione di ampie residualità patrimoniali" (ex multis Cass. civ. n. 762/2016;
Cass. civ. n. 11471/2013).
L'accertata insussistenza dell'eventus damni assorbe il vaglio dell'ulteriore profilo di impugnazione dedotto concernente il difetto dell'elemento soggettivo della scientia fraudis.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello proposto da Pt_1
risulta meritevole di accoglimento ed, in riforma della sentenza impugnata,
[...]
la domanda revocatoria proposta da deve essere Controparte_7
rigettata per mancanza di prova circa la sussistenza di un pregiudizio alle ragioni
16 del creditore.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, deve tenersi conto del principio,
consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, alla cui stregua “Il
valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito
vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa”
(cfr. Cass. civ. n. 3697/2020).
Ne consegue che, sulla scorta di una valutazione complessiva dell'esito della lite
(cfr. Cass. civ. n. 8400/2018, secondo cui “il giudice di appello, allorché riformi in
tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza
delle pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese
processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito
complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della
liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso
di conferma della sentenza impugnata, la decisone sulle spese può essere
modificato soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di
specifico motivo di impugnazione;
nello stesso senso Cass. civ. ord. n. 1775/2017 e
Cass., sez. lav., n. 11423/2016) ed in omaggio al canone della soccombenza, le spese processuali del primo grado di giudizio sostenute da Parte_1
e da liquidate, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e succ.
[...] Controparte_3
mod, in complessivi euro 11.229,00 oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge, per ciascuna parte, devono porsi a carico dell'Agenzia Entrate-
Riscossione, unitamente alle spese di ctu.
17 Analogamente, le spese del presente grado, sulla scorta dei medesimi criteri,
liquidati in complessivi euro 7.120,00, (esclusa la fase istruttoria per mancato espletamento della stessa) oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge, per ciascuna parte, dovranno porsi a carico di Agenzia Entrate-
Riscossione.
Nulla deve disporsi rispetto alle altre parti appellate, rimaste contumaci nel primo grado di giudizio e non raggiunte da notifica nel presente grado atteso che,
per consolidata giurisprudenza di legittimità, “La condanna alle spese in favore
della parte vittoriosa che non si sia difesa e non abbia, quindi, sopportato il
corrispondente carico non può essere disposta” (cfr. Cass. civ. ord. n. 13253/2024).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita, in riforma della sentenza n. 344/2018 emessa dal Tribunale di Gela il 06.06.2018:
- rigetta la domanda avanzata da (già Controparte_1 [...]
nei confronti di CP_2 Parte_1
- condanna alla rifusione, in favore dell'appellante Controparte_1
e dell'appellata , delle spese di lite Parte_1 Controparte_3
del primo grado di giudizio pari ad € 11.229,00 oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge, per ciascuna parte nonché delle spese del presente grado, pari ad € 7.120,00 oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge, per ciascuna parte.
18 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso a Caltanissetta, nella Camera di Consiglio della sezione civile, il
2.7.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Maria Lucia Insinga Roberto Rezzonico
19