Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 06/05/2025, n. 993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 993 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
n.380/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio Carmine
Labella, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
E IN QUALITÀ DI GENITORI Parte_1 Parte_2
ESERCENTI LA POTESTÀ GENITORIALE SUL FIGLIO MINORENNE Parte_3
, -con l'assistenza e difesa degli avv.ti GUGLIELMI
[...]
VALENTINA FRANCESCA -c.f. e TURSI MARIATERESA - C.F._1
c.f. ; C.F._2
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._3
-parte resistente- all'udienza del 06/05/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, contestate (limitatamente al mancato riconoscimento del requisito sanitario prescritto dalla legge per beneficiare dell'indennità di accompagnamento, avendo già ottenuto nella precedente fase di ATP l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario prescritto dalla legge per il riconoscimento dello status di persona handicappata in situazione di gravità ex
1
Ha resistito l' , chiedendo il rigetto della domanda, in quanto CP_1 inammissibile e infondata.
La domanda attorea è infondata con riferimento all'indennità di accompagnamento e, pertanto, deve essere rigettata in questa parte per le ragioni di seguito esposte;
mentre deve essere confermata la sussistenza, in capo a del requisito Parte_3 sanitario per il riconoscimento dello status di persona handicappata ex art.3, comma 3, L. n.104/1992 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa già riscontrato dal CTU nominato nella precedente fase di ATP.
Premessa la sussistenza della legittimazione passiva esclusiva dell' – in quanto il procedimento per ATP ex art.445 bis CP_1
c.p.c. è diretto esclusivamente all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per conseguire il diritto alla prestazione assistenziale menzionata in ricorso e non anche ad ottenere la declaratoria del corrispondente diritto – nel merito occorre evidenziare che l'indennità di accompagnamento spetta ai mutilati e invalidi dichiarati totalmente inabili “non deambulanti” e “non autosufficienti”, bisognosi di assistenza continua, aventi diritto alla pensione di inabilità, e ai ciechi assoluti, purché non ricoverati gratuitamente in istituto;
compete al solo titolo delle
2 minorazioni, indipendentemente, quindi, dalle condizioni economiche dell'invalido civile (cfr., fra le tante, Cass., Sez.
Lav., sent. 16/04/1992, n. 4640) e non è reversibile;
invece, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art.3 della L.
n.104/92, è portatore di handicap “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione… Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”.
In via preliminare, si deve rimarcare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità al quale si ritiene di dare continuità (Cass. Sez. 6 – Lav., est. Dott.
Adriana Doronzo, Ordinanza n.12429 del 2019, ud. 06/02/2019 dep.
09/05/2019), «il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, pretendendo da questa Corte un sindacato di merito inammissibile
(v. Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652)».
Applicando i predetti principi, occorre evidenziare che il CTU nominato nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo
– le cui conclusioni Questo Giudicante reputa condivisibili, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici – ha escluso la sussistenza, in capo a dei requisiti sanitari Parte_3
3 per la fruizione dell'indennità di accompagnamento;
mentre ha riscontrato soltanto la sussistenza, in capo a , Parte_3 del requisito sanitario per il riconoscimento dello status di persona handicappata in situazione di gravità ex art.3, comma 3,
L. n.104/1992 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (si vedano la valutazione medico-legale e le conclusioni esposte dal CTU da pag.5 a pag.11 della sua relazione scritta).
In particolare, si condivide la seguente valutazione medico-legale espressa dal CTU: «La perizia descrive un quadro clinico caratterizzato da disturbo ipercinetico della condotta di grado grave con disturbo oppositivo provocatorio e disregolazione emotiva in minore con funzionamento intellettivo assimilabile a disabilità intellettiva di grado lieve.
Il minore ha un QI significativamente al di sotto della media con difficoltà attentive, mnesiche e esecutive, compromissione delle autonomie personali e sociali, difficoltà di apprendimento e di interazione con gli altri. Il linguaggio è ipoevoluto.
La combinazione di ADHD, disturbo oppositivo provocatorio e disregolazione emotiva, associata alla grave compromissione cognitiva, determina un quadro clinico complesso. Le difficoltà riguardano molteplici aree dello sviluppo (cognitiva, comportamentale, sociale, comunicativa, motoria), con un impatto profondo sulla qualità della vita del minore.
La documentazione medica rappresenta una condizione di disabilità intellettiva lieve e disturbi comportamentali severi, pur tuttavia tali problematiche non compromettano completamente l'autonomia del minore che sono compensabili attraverso interventi terapeutici e riabilitativi già messi in atto.
Considerati i disturbi del neurosviluppo, le difficoltà cognitive e le limitazioni funzionali evidenziate nella perizia, è possibile riconoscere lo stato di Handicap Grave ai sensi dell'art. 3, comma
3. Tuttavia, poiché non è presente una totale dipendenza nelle attività quotidiane, non sussistono i requisiti per l'assegnazione dell'Indennità di Accompagnamento.
4 Tale prestazione economica, è concessa a chi necessita di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita
(alimentazione, vestizione, igiene) o a chi non è in grado di deambulare autonomamente. Nella relazione medica non emerge una completa compromissione delle autonomie fisiche tali da giustificare la richiesta dell'Indennità di accompagnamento.
Utile revisione clinica a 24 mesi
…
In merito alle osservazioni relative alla perizia della causa
- minore R.G. 3877/24, Parte_1 Parte_3 desidero ribadire le motivazioni che sostengono la mia valutazione negativa riguardo alla concessione dell'Indennità di
Accompagnamento, pur confermando il riconoscimento dello stato di
Handicap Grave ai sensi dell'art. 3, comma 3.
Le difficoltà del minore, pur significative, non compromettono completamente le sue capacità di autonomia personale, come risulta dai seguenti elementi:
• Il minore non presenta deficit motori o sensoriali documentati
(cfr. valutazioni del 9/11/2023 e 31/07/2024).
• Sebbene siano evidenti difficoltà comportamentali, relazionali e cognitive, non risulta una condizione di totale dipendenza nella gestione delle esigenze primarie di cura, alimentazione e igiene.
• Le problematiche, pur gravi, rientrano in un quadro di gestione che richiede supporto educativo e riabilitativo, ma non un'assistenza continua per la sopravvivenza o la dignità del minore.
Riferimento alla sentenza n. 1268/2005 della Corte di Cassazione
La sentenza citata dagli avvocati sottolinea che “la capacità richiesta per il riconoscimento dell'indennità non deve limitarsi al numero di atti giornalieri, ma valutare le ricadute sul benessere e sulla dignità della persona”. Nel caso in esame, le difficoltà del minore non si configurano come tali da richiedere un'assistenza continua in tutti i momenti della giornata, bensì un intervento mirato nei contesti di apprendimento e socializzazione.
5 Il minore:
• Non risulta incapace di svolgere le funzioni elementari della vita quotidiana.
• Non necessita di supervisione costante per garantire la sua incolumità fisica, né si ravvisa un rischio di imminente pericolo tale da giustificare la necessità di un accompagnamento continuo.
Considerazioni sulla necessità di assistenza
Le problematiche evidenziate, quali l'elevata distraibilità, la scarsa tolleranza alla frustrazione e il comportamento oppositivo, sono innegabilmente gravi, ma rientrano nell'ambito di difficoltà che possono essere gestite attraverso:
• Programmi riabilitativi (già attuati presso il dipartimento di Part riabilitazione della sede di Trani).
• Supporto educativo specifico (in corso).
• Eventuali benefici previsti dall'Indennità di Frequenza, che già riconosce le difficoltà legate al percorso di crescita e apprendimento.
Non emerge, invece, un quadro clinico che giustifichi la necessità di un'assistenza continua 24 ore su 24, requisito imprescindibile per l'indennità di accompagnamento.
Richiesta di rivalutazione o ulteriore visita
Non si ritiene necessario sottoporre il minore a un'ulteriore visita, poiché la documentazione fornita è esaustiva e descrive un quadro clinico ben definito. La diagnosi è stata supportata da valutazioni approfondite e da strumenti standardizzati (WISC-IV,
WPPSI-IV, CPM di Raven), che hanno confermato una compromissione significativa ma non assoluta delle autonomie personali.
Conclusioni Si ribadisce che, in conformità ai criteri legislativi e giurisprudenziali applicabili, il minore non Parte_3 soddisfa i requisiti per il riconoscimento dell'Indennità di
Accompagnamento. Le difficoltà evidenziate, per quanto rilevanti, non comportano un'incapacità tale da richiedere un'assistenza continua per la gestione degli atti della vita quotidiana.
6 Resta confermato il riconoscimento dello stato di Handicap Grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92, che consente già una tutela significativa per il minore e la sua famiglia».
Quindi, si può affermare che il CTU ha tenuto in debita considerazione anche le osservazioni, replicando in maniera motivata e condivisibile alle argomentazioni formulate nell'interesse di parte ricorrente.
Pertanto, la differente valutazione espressa dalla difesa di parte ricorrente si traduce in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione espressa dal CTU nominato nella fase di ATP, che questo giudicante, invece, ritiene assolutamente condivisibile per le ragioni innanzi esposte.
Inoltre, occorre evidenziare che, non essendo stata prospettata nell'atto introduttivo del presente giudizio alcuna argomentazione ulteriore rispetto a quelle già esaminate dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo, la richiesta di rinnovazione della CTU avanzata dalla difesa di parte ricorrente deve essere disattesa anche in funzione soltanto dell'accertamento di un eventuale aggravamento, in quanto non documentato in maniera idonea.
Ne discende che, alla luce delle risultanze della CTU espletata nel corso della precedente fase di ATP, la domanda attorea, nella parte in cui è diretta ad ottenere il riconoscimento della sussistenza, in capo a del requisito sanitario Parte_3 prescritto dalla legge per il riconoscimento dello status di persona handicappata in situazione di gravità ex art.3, comma 3,
L. n.104/1992 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa specificata in dispositivo (già riconosciuto nella precedente fase di ATP dal CTU), può trovare accoglimento.
Invece, la domanda attorea deve essere rigettata, nella parte in cui è diretta ad ottenere l'accertamento della sussistenza, in capo a del requisito sanitario per beneficiare Parte_3
(anche) dell'indennità di accompagnamento.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, attesa la produzione dell'autodichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
7 sottoscritta dalla parte ed attestante il diritto all'esonero dal pagamento delle spese processuali, va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese processuali relative al presente giudizio di merito ATP.
Invece, quelle relative alla precedente fase di accertamento tecnico preventivo – liquidate come in dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014 e successive modifiche nell'ambito del relativo scaglione (per l'handicap ex L. n.104/1992 valore indeterminabile non inferiore a Euro 26.000,01), secondo valori prossimi ai minimi, in considerazione della modesta complessità delle questioni trattate e dell'attività istruttoria espletata (Euro
1.550,00) – seguono la prevalente soccombenza e vengono poste a carico dell' con distrazione in favore dei procuratori CP_1 costituiti dichiaratisi anticipatari.
Analogamente, le spese di C.T.U. - nella misura già liquidata con separato provvedimento nella precedente fase di ATP - vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
-dichiara la sussistenza, in capo a del Parte_3 requisito sanitario per il riconoscimento dello status di persona handicappata in situazione di gravità di cui all'art.3, comma 3,
L. n.104/1992 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 14/11/2023;
-condanna l' a rifondere nei confronti della parte ricorrente CP_1 le spese processuali relative alla fase di ATP, che liquida in complessivi Euro 1.550,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, CAP ed IVA come per legge con distrazione in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi anticipatari;
-dichiara l'insussistenza, in capo a del Parte_3 requisito sanitario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento;
8 -dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali relative al giudizio di merito ATP;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell' CP_1
Trani, 06/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Carmine Labella
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